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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/12/2025, n. 4316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4316 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro La Corte composta dai signori Magistrati:
dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel.
il giorno 17.12.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella causa civile in grado di appello n. 1400/2024 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, in persona di S.A.R. Parte_1
l'Ambasciatore p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Carlo Dalla Vedova e Luigi Ciancaglini, come da procura in atti appellante
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Marina Armelisasso, come da Controparte_1 procura in atti appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 10706/2023 pubblicata il 27.11.2023
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 15.3.2023 premetteva in fatto: di aver Controparte_1 prestato attività lavorativa alle dipendenze della del Parte_1 Parte_1 ininterrottamente dall'1.9.2005 al 30.6.2019, presso la Scuola Saudita Re Abdulaziz di Via di
Grottarossa 295 a Roma, gestita dalla con mansioni di Parte_1 insegnante di lingua inglese e di interprete simultanea e traduttrice dalle lingue araba, inglese e
1 italiana;
di aver prestato attività lavorativa cinque giorni la settimana, dal lunedì al venerdì, osservando l'orario di 40 ore settimanali distribuite all'interno della fascia oraria 8.45 – 15.00 per l'intero anno scolastico cioè dal 1 settembre al 10 giugno;
per l'intero periodo lavorato - per due volte al mese dal 1.9.2005 al 9.6.2009 e per una volta al mese dal 1.9.2009 al 20.4.2019 – di aver anticipato l'orario di lavoro alle 8.00 e di averlo terminato alle 16.00, per svolgere attività di vigilanza sugli alunni nel pre-scuola e nel dopo-scuola, cioè sugli alunni che venivano condotti a scuola prima dell'inizio delle lezioni (cioè a partire dalle ore 8.00) o ritirati dai genitori dalla scuola dopo il termine delle lezioni (entro le ore 16.00); di aver, altresì, prestato, dall'1.9.2013 al 9.6.2016, attività lavorativa dalle 15.00 alle 19.00, dal lunedì al venerdì, per la pianificazione del programma
IB (International Baccalaureate, percorso di studi per gli studenti delle classi II e III superiore che termina con un esame per il conseguimento del diploma), elaborando documenti da trasmettere alla sede di Ginevra della IBO (International Baccalaureate Organization) ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione dall'Organizzazione (es: documenti sulla politica della lingua, sulle regole di condotta degli studenti, sull'ammissione alla scuola e al programma IB), alla ricezione delle tracce dell'esame finale e alla trasmissione degli elaborati degli studenti relativi alla predetta prova dalla e alla sede di Cardiff (UK); di essersi occupata anche della preparazione del manuale Creativity
Action Service sulle attività extracurricolari, e di aver svolto mansioni di coordinamento del
Creativity Action Service, relazionandosi con gli studenti e con i tutor, acquisendo le loro relazioni;
di essere stata assoggettata per l'intero periodo al potere organizzativo, direttivo e gerarchico dei presidi della Scuola Saudita Re Abdulaziz;
di aver percepito gli importi indicati in busta paga per i titoli (retribuzione, rateo 13ma ecc.) ivi indicati;
in particolare, di aver percepito la retribuzione di
€.1.080,00 mensili dal 1.9.2005 al 31.8.2011, di €.1.100,00 mensili dal 1.9.2011 al 30.4.2015, di
€.3.957,83 mensili dal 1.5.2015 al 30.9.2016, a seguito dell'applicazione di altra normativa collettiva, poi immotivatamente ridotti ad €.2.419,93 mensili dall'1.10.2016 al licenziamento (v. buste paga); che dall'1.9.2005 al 30.4.2015 la convenuta aveva applicato al rapporto con la ricorrente il C.c.n.l. Scuole Private e dall'1.5.2015 al 30.6.2019 la Disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle Ambasciate, Consolati, Legazioni, Istituti culturali e Organismi internazionali;
che, a decorrere dall'1.10.2016, la retribuzione della ricorrente era stata ridotta ad €.2.419,93 mensili, pur essendo rimaste invariate le condizioni di lavoro (mansioni, orario, ecc.) sopra descritte;
di aver goduto di ferie retribuite dal 1 luglio al 31 agosto di ogni anno, periodo coincidente con la sospensione estiva delle lezioni;
che il rapporto era cessato in data 30.6.2019, a seguito di licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo a seguito della chiusura della scuola;
che la convenuta era iscritta ad associazione sindacale stipulante il C.C.N.L. del settore e,
2 comunque, di fatto ne aveva recepito l'applicazione praticando ai dipendenti il trattamento economico e normativo ivi previsto.
Argomentato in diritto sulla giurisdizione del giudice italiano e sulla ricorrenza di rapporto di lavoro subordinato con diritto alla retribuzione conforme ai CCNL richiamati, concludeva chiedendo la condanna della al pagamento Controparte_2 della complessiva somma di € 149.765,43, a titolo di differenze retributive, ratei ferie, tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità, lavoro straordinario, permessi/festività soppresse, riposi non goduti, il tutto oltre accessori e con vittoria di spese da distrarsi.
Si costituiva in giudizio la , eccependo in via preliminare il Parte_1 difetto di giurisdizione del giudice italiano. Nel merito, contestava lo svolgimento di lavoro straordinario, festivo e pomeridiano oltre le 15,00, che non fosse stato “riconosciuto e debitamente compensato”; deduceva che la ricorrente aveva goduto di ferie retribuite e ricevuto ogni somma contrattualmente dovuta, inclusa la tredicesima mensilità e, dopo il 1.5.2015, la quattordicesima mensilità, le mensilità aggiuntive che, a differenza di quanto erroneamente riportato nel ricorso introduttivo, erano contrattualmente ricomprese nella retribuzione base, così come ogni indennità derivante dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Evidenziava, inoltre, la convenuta di non aver mai sottoscritto, né aderito o recepito, espressamente o implicitamente, alcuna clausola o contenuto di alcun preteso CCNL, (“rectius” compendio di normativa”), né quello delle scuole private, di cui si contestava in ogni caso il riferito livello applicabile (VI), né quello Dipendenti Ambasciate, che, peraltro, integrava un semplice
“Disciplinare”, al quale non poteva attribuirsi valore di CCNL.
Eccepiva che la ricorrente, a mezzo di due separati atti aventi natura transattiva, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 2113 c.c., non impugnati nel termine di sei mesi dalla relativa sottoscrizione, aveva espressamente riconosciuto e accettato la ricezione di somme volte a chiudere i passati rapporti intercorsi, riconoscendo espressamente la correttezza delle somme percepite fino al momento della sottoscrizione dei predetti accordi, e che aveva sottoscritto a mezzo apostilla del
26.9.2016 un accordo per la riduzione della retribuzione , “che rimaneva ben superiore ai minimi previsti dal CCNL di riferimento”.
Contestava i conteggi allegati al ricorso: in particolare, quanto alle differenze retributive lamentate in relazione al periodo successivo alla sottoscrizione del contratto di lavoro del 30.04.2015, evidenziava che era indicato, come importo minimo tabellare, quello di € 3.703,35 senza che ne fosse stata indicata la fonte, considerando che non era stato neppure indicato, nel corpo del ricorso, quale fosse il preteso livello retributivo in relazione all'avverso richiamato Disciplinare
Ambasciate.
3 Concludeva chiedendo che il Tribunale adito volesse, in via preliminare, dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in subordine, dichiarare inammissibile, improcedibile e infondata la domanda, con vittoria delle spese legali.
Fallito il tentativo di conciliazione, espletata la prova testimoniale, con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Roma, ritenuta infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, in parziale accoglimento della domanda proposta dalla ricorrente, condannava la
[...] del al pagamento in suo favore della somma di € Parte_1 Parte_1
111.388,61, oltre accessori, e al pagamento delle spese di lite.
1.1. Ha proposto appello la per i motivi di seguito Parte_1 Parte_1 sinteticamente indicati:
1) carenza di giurisdizione del Giudice italiano – violazione degli artt. 10 Cost. e 11 L. n. 218/1995
– errata valutazione della domanda della ricorrente;
2) errata interpretazione dell'apostilla sottoscritta tra le parti il 29.9.2016 e non impugnata dalla ricorrente nel termine di 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro – Piena validità dell'accordo individuale di riduzione della retribuzione e violazione degli articoli 2103 e 2113 c.c.;
3) errata interpretazione degli accordi transattivi del 30.4.2015 e del 26.9.2016, non impugnati dalla ricorrente nel termine di 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro – violazione dell'art.
2113 c.c.;
4) errata valutazione delle risultanze istruttorie – carenza dei presupposti per il riconoscimento del lavoro straordinario.
Ha concluso chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, di: “in via pregiudiziale, accertare e dichiarare per i motivi sopra esposti il difetto assoluto di giurisdizione del Giudice italiano in merito a tutte le domande proposte dalla ricorrente , con ogni conseguente Controparte_1 pronuncia;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della sopra esposta eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione, alla luce di quanto sopra esposto rigettare tutte le domande ex adverso proposte dalla ricorrente , in quanto Controparte_1 infondate in fatto e in diritto e comunque non provate;
con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Si è costituita in giudizio resistendo al gravame e chiedendone il rigetto, in Controparte_1 quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
2. All'udienza del 3.12.2025 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 348
c.p.c.
Anche all'odierna udienza nessuno è comparso, nonostante la rituale comunicazione della precedente ordinanza e dei relativi provvedimenti.
4 Tale evenienza determina l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 c.p.c, disposizione che la Suprema Corte ha ritenuto applicabile nel rito del lavoro (Cass. SS. UU. n. 5839/93; Cass. n.
5238/2011).
3. Le spese del presente grado di giudizio ben possono essere interamente compensate tra le parti in applicazione del principio stabilito dall'art. 92, comma 2, c.p.c. nella sua attuale formulazione
(applicabile ratione temporis alla causa in esame, introdotta con ricorso depositato successivamente al 13.9.2014), così come risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 7 marzo - 19 aprile 2018, in considerazione della sussistenza di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, costituite nella specie dalla circostanza che parte appellata, pur costituitasi in giudizio, non
è comparsa né alla prima né alla seconda udienza (fissata ai sensi dell'art. 348 c.p.c.), così manifestando disinteresse rispetto a una decisione nel merito della causa e alla liquidazione in suo favore delle spese del grado.
Essendo stato il ricorso introduttivo del presente giudizio di appello proposto in data successiva al
30 gennaio 2013, nonché in considerazione della declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti oggettivi di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012,
n. 228) per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'appellante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass. civ., S.U., n. 22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
P.Q.M.
- dichiara improcedibile l'appello;
- compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
- dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 17.12.2025
Il Consigliere relatore La Presidente
dott.ssa Alessandra Lucarino dott.ssa Maria Antonia Garzia
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