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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 11/12/2025, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1337/2025 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Marta Maria Recalcati Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 1337/2025, promossa con ricorso depositato il 03/04/2025 da:
1) Parte_1
Nato a Milano il 12.01.1972 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Luca Guerrazzi
e
2) Parte_2
nata Varese il 15.12.1969 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Gianluca Franchi
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in NE, in data 10 maggio 2008,
(anno 2008 atto n. 14 parte II Serie A) separati con sentenza n. 354/2025 del 07.07.2025 passata in giudicato il 08.09.2025. con i seguenti figli minorenni: nato a [...] il [...]. Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 3.4.2025, hanno cumulativamente chiesto ex art. 473 bis.49 cod. proc. civ. all'intestato
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e, decorso il termine di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Concesso termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 15.5.2025 in relazione alla domanda di separazione, con sentenza in data 7.7.2025 il Tribunale di Varese ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni stabilite dalle parti.
In data 8.9.2025 la sentenza di separazione è passata in giudicato.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice relatore e concesso nuovo termine nel rispetto della condizione di procedibilità della domanda (6 mesi trattandosi di ricorso congiunto) per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 20.11.2025, le parti hanno confermato la volontà di divorziare alle seguenti condizioni:
- Dichiarare lo scioglimento del matrimonio dei coniugi e Parte_1 Parte_2
contratto in data 10 maggio 2008, iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di
NE (VA), al n. 14, parte II serie A, anno 2008;
- ordinare al Comune di NE (VA), di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- confermare l'affido condiviso del figlio con collocazione prevalente presso la Per_1
madre;
- confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Morazzone (VA), Via Europa 50, di proprietà dei coniugi, con tutti arredi e suppellettili alla sig.ra che vi Parte_2
continuerà ad abitare con il figlio facendosi carico di ogni spesa ordinaria e le utenze;
Per_1
Contr
- confermare che le rate del mutuo fondiario acceso presso la banca per l'acquisto della casa coniugale vengano onorate al 50% tra i coniugi sino ad estinzione dello stesso;
- confermare in capo al sig. l'obbligo di concorrere al mantenimento del figlio Parte_1 ordinario nella misura di €600,00 mensili somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 12 di ogni mese direttamente alla moglie, oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli come da protocollo del Tribunale di Varese da intendersi qui integralmente riportato;
- confermare il trasferimento del sig. presso l'abitazione di Malnate via Sant'Anna Parte_1
6;
pagina 2 di 4 - confermare che l'assegno unico per il figlio, eventualmente richiesto ed erogato, sarà in favore della sig.ra , quale genitore prevalentemente collocatario del figlio;
Parte_2
- confermare che la vettura Tg.DT712PL resti nella disponibilità del proprietario Parte_3
, mentre la vettura Hunday I 10 Tg. GH890JR resti alla proprietaria Parte_1
; Parte_2
- confermare il diritto di visita del padre nei seguenti termini: Il sig. terrà con sé il Parte_1
figlio un pomeriggio a settimana, dall'uscita di scuola sino al sera dopo cena o al mattino successivo accompagnandolo a scuola qualora fosse possibile, sempre secondo le disponibilità di lavoro del padre e degli impegni scolastici e ludici del figlio;
il sig. Parte_1
inoltre, terrà con sé il figlio a weekend alternati salvo impegni lavorativi, dal venerdì dall'uscita di scuola fino alle 21.00 della domenica dopo cena, salvo diversi accordi tra i coniugi e comunque compatibilmente con gli impegni lavorativi degli stessi;
Per le vacanze di Natale il padre terrà con sé il figlio ad anni alterni, da concordare tra le parti, dal 22 al 30 dicembre o dal 30 al 06 gennaio, pernotti compresi, il tutto sempre compatibile con impegni lavorativi, con possibilità per il genitore che non avrà con sé il figlio per la vigilia o per il giorno di Natale, di tenere con sé lo stesso anche solo a pranzo del 25 dicembre per lo scambio dei regali salvo diversi accordi tra i coniugi.
Per le vacanze Pasquali il padre terrà con sé il figlio ad anni alterni un anno Pasqua e l'anno successivo il lunedì dell'Angelo salvo diversi accordi tra i coniugi;
Per le vacanze estive il padre potrà tenere con sé il figlio per 15 giorni anche non consecutivi con l'impegno di concordare le date e i periodi di vacanze entro la fine del mese di maggio di ogni anno salvo diversi accordi tra i coniugi;
- confermare l'estinzione del conto corrente cointestato presso la banca Controparte_2
filiale di Como;
Contr
- confermare che il conto corrente cointestato presso la C/C N. 1858 dal quale viene versata la rata di mutuo per l'acquisto della casa coniugale, rimarrà cointestato ad entrambi coniugi sino all'estinzione dello stesso;
- i coniugi confermano e dichiarano di essere economicamente autosufficienti.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
pagina 3 di 4 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data
10.05.2008, in NE (VA) con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
NE (anno 2008, atto n. 14, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 27.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 4 di 4
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Marta Maria Recalcati Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 1337/2025, promossa con ricorso depositato il 03/04/2025 da:
1) Parte_1
Nato a Milano il 12.01.1972 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Luca Guerrazzi
e
2) Parte_2
nata Varese il 15.12.1969 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Gianluca Franchi
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in NE, in data 10 maggio 2008,
(anno 2008 atto n. 14 parte II Serie A) separati con sentenza n. 354/2025 del 07.07.2025 passata in giudicato il 08.09.2025. con i seguenti figli minorenni: nato a [...] il [...]. Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 3.4.2025, hanno cumulativamente chiesto ex art. 473 bis.49 cod. proc. civ. all'intestato
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e, decorso il termine di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Concesso termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 15.5.2025 in relazione alla domanda di separazione, con sentenza in data 7.7.2025 il Tribunale di Varese ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni stabilite dalle parti.
In data 8.9.2025 la sentenza di separazione è passata in giudicato.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice relatore e concesso nuovo termine nel rispetto della condizione di procedibilità della domanda (6 mesi trattandosi di ricorso congiunto) per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 20.11.2025, le parti hanno confermato la volontà di divorziare alle seguenti condizioni:
- Dichiarare lo scioglimento del matrimonio dei coniugi e Parte_1 Parte_2
contratto in data 10 maggio 2008, iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di
NE (VA), al n. 14, parte II serie A, anno 2008;
- ordinare al Comune di NE (VA), di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- confermare l'affido condiviso del figlio con collocazione prevalente presso la Per_1
madre;
- confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Morazzone (VA), Via Europa 50, di proprietà dei coniugi, con tutti arredi e suppellettili alla sig.ra che vi Parte_2
continuerà ad abitare con il figlio facendosi carico di ogni spesa ordinaria e le utenze;
Per_1
Contr
- confermare che le rate del mutuo fondiario acceso presso la banca per l'acquisto della casa coniugale vengano onorate al 50% tra i coniugi sino ad estinzione dello stesso;
- confermare in capo al sig. l'obbligo di concorrere al mantenimento del figlio Parte_1 ordinario nella misura di €600,00 mensili somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 12 di ogni mese direttamente alla moglie, oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli come da protocollo del Tribunale di Varese da intendersi qui integralmente riportato;
- confermare il trasferimento del sig. presso l'abitazione di Malnate via Sant'Anna Parte_1
6;
pagina 2 di 4 - confermare che l'assegno unico per il figlio, eventualmente richiesto ed erogato, sarà in favore della sig.ra , quale genitore prevalentemente collocatario del figlio;
Parte_2
- confermare che la vettura Tg.DT712PL resti nella disponibilità del proprietario Parte_3
, mentre la vettura Hunday I 10 Tg. GH890JR resti alla proprietaria Parte_1
; Parte_2
- confermare il diritto di visita del padre nei seguenti termini: Il sig. terrà con sé il Parte_1
figlio un pomeriggio a settimana, dall'uscita di scuola sino al sera dopo cena o al mattino successivo accompagnandolo a scuola qualora fosse possibile, sempre secondo le disponibilità di lavoro del padre e degli impegni scolastici e ludici del figlio;
il sig. Parte_1
inoltre, terrà con sé il figlio a weekend alternati salvo impegni lavorativi, dal venerdì dall'uscita di scuola fino alle 21.00 della domenica dopo cena, salvo diversi accordi tra i coniugi e comunque compatibilmente con gli impegni lavorativi degli stessi;
Per le vacanze di Natale il padre terrà con sé il figlio ad anni alterni, da concordare tra le parti, dal 22 al 30 dicembre o dal 30 al 06 gennaio, pernotti compresi, il tutto sempre compatibile con impegni lavorativi, con possibilità per il genitore che non avrà con sé il figlio per la vigilia o per il giorno di Natale, di tenere con sé lo stesso anche solo a pranzo del 25 dicembre per lo scambio dei regali salvo diversi accordi tra i coniugi.
Per le vacanze Pasquali il padre terrà con sé il figlio ad anni alterni un anno Pasqua e l'anno successivo il lunedì dell'Angelo salvo diversi accordi tra i coniugi;
Per le vacanze estive il padre potrà tenere con sé il figlio per 15 giorni anche non consecutivi con l'impegno di concordare le date e i periodi di vacanze entro la fine del mese di maggio di ogni anno salvo diversi accordi tra i coniugi;
- confermare l'estinzione del conto corrente cointestato presso la banca Controparte_2
filiale di Como;
Contr
- confermare che il conto corrente cointestato presso la C/C N. 1858 dal quale viene versata la rata di mutuo per l'acquisto della casa coniugale, rimarrà cointestato ad entrambi coniugi sino all'estinzione dello stesso;
- i coniugi confermano e dichiarano di essere economicamente autosufficienti.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
pagina 3 di 4 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data
10.05.2008, in NE (VA) con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
NE (anno 2008, atto n. 14, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 27.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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