Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 273
CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Inapplicabilità dell'art. 700 c.p.c. nel processo tributario

    La Corte ritiene inapplicabile l'art. 700 c.p.c. nel processo tributario, in quanto esiste una disciplina cautelare tipizzata negli artt. 47, 52, 62-bis del D.lgs. 546/1992.

  • Rigettato
    Sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di secondo grado

    La sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di secondo grado è finalizzata a paralizzare l'esecuzione della decisione pendente in Cassazione, non a travolgere un atto cautelare legittimamente posto in essere prima della sospensione.

  • Rigettato
    Natura dell'ordinanza cautelare

    L'art. 2884 c.c. richiede una sentenza passata in giudicato o un altro provvedimento definitivo per la cancellazione dell'ipoteca. Un'ordinanza cautelare, per sua natura revocabile e modificabile, non possiede il necessario grado di stabilità.

  • Rigettato
    Rateizzazione cartella di pagamento

    L'Agenzia delle Entrate Riscossione precisa che, a seguito dei pagamenti effettuati per la cartella n. 29720220004331989, provvederà a effettuare un'ulteriore riduzione di somme, aderendo parzialmente alla richiesta della ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 273
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa
    Numero : 273
    Data del deposito : 18 febbraio 2026

    Testo completo