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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 273/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IC DANIELE, Presidente
VENTURA EZIO, Relatore
SCHININA' ELEONORA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2014/2025 depositato il 28/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DIN. CANC. IPOT IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 26/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle parti:
come infra riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 28/10/2025 e depositato in data 28/10/2025 la società Ricorrente_1 S.r.l., con sede in Pozzallo (RG) Indirizzo_1 , c.f. e P. IVA P.IVA_1, in persona del legale rappresentante Nominativo_1 nato a [...] il [...], rappresentata e difesa dal prof. avv. Difensore_1 e dall'avv. Difensore_2, propone ricorso nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione, avverso la comunicazione trasmessa via pec il 31/07/2025, di rigetto dell'istanza di cancellazione dell'ipoteca iscritta con nota n. 15024/1221 del 19 settembre 2023 presso il Servizio di Pubblicità Immobiliare di Ragusa dell'Agenzia delle Entrate, riferita tra gli altri all'avviso di accertamento IVA n. 897220177914260004 ed alla cartella di pagamento n. 29720220004331989, per un totale complessivo dovuto di € 500.047,68.
Parte ricorrente eccepisce:
● la sospensione in via cautelare, con ordinanza n. 476/2024 depositata il 06/02/2024 da parte della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia successivamente alla soccombenza della Società in appello, della sfavorevole sentenza di secondo grado (impugnata avanti alla Corte di Cassazione, dinanzi alla quale pende il giudizio), relativa all'intimazione di pagamento n. TYZIPRN002262022 e all'avviso di accertamento n. 297R89722017791426004000, con conseguente impossibilità di mantenere o proseguire azioni esecutive e/o cautelari, ivi compresa l'ipoteca, fino all'esito del giudizio in Cassazione;
● la presenza nell'iscrizione ipotecaria di ulteriori debiti già estinti ovvero oggetto di regolare rateazione, tra cui la cartella di pagamento n. 29720220004331989, con conseguente venir meno dei presupposti dell'iscrizione ipotecaria;
● l'avvenuta istanza di cancellazione o riduzione volontaria dell'ipoteca presentata il 22/07/2025 e il successivo diniego comunicato da Agenzia delle Entrate Riscossione il 31/07/2025, che rende necessaria la tutela cautelare atipica ex art. 700 c.p.c., non essendo previsti nel codice del processo tributario di cui al
D. Lgs. n. 546 del 1992 meccanismi di tutela per il contribuente che si vede mantenere illegittimamente da parte del Fisco un'iscrizione ipotecaria;
● la sussistenza del fumus boni iuris, tenuto conto della valutazione circa la fondatezza e la verosimiglianza delle ragioni della Società operata dalla Corte di secondo grado, nonché del regolare piano di rateazione
(che la società sta puntualmente adempiendo) in ordine alla cartella di pagamento n. 29720220004331989;
● il grave pregiudizio derivante dal mantenimento dell'iscrizione ipotecaria illegittima, risultante dalla consultazione della banca dati Società_1, con un rating compromesso che può ostacolare la partecipazione alle gare di appalto, ed incidere negativamente sui rapporti con le banche e con i fornitori.
Conclude perché la Corte voglia, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., disporre la cancellazione dell'ipoteca iscritta con nota n. 15024/1221 del 19/09/2023, presso il Servizio di Pubblicità Immobiliare di Ragusa dell'Agenzia delle Entrate, nei confronti della ricorrente Inox Service S.r.l., in relazione all'immobile di proprietà di quest'ultima sito nel Comune di Pozzallo (RG), Indirizzo_2, censito al Catasto Fabbricati del medesimo Comune al dati catastali;
con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA, come per legge.
All'udienza del 15/12/2025 la Corte, ritenuti sussistenti i presupposti di legge, accoglie l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato, con spese al definitivo.
Non si costituisce, pur se regolarmente citata in giudizio, l'Agenzia delle Entrate Riscossione, di cui va dichiarata la contumacia.
In data 09/02/2026 la controversia viene trattata in pubblica udienza e quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminata la documentazione prodotta e le argomentazioni delle parti, osserva.
■ Oggetto di impugnazione è la comunicazione, trasmessa via pec il 31/07/2025 da Agenzia delle Entrate
Riscossione a parte ricorrente, di rigetto dell'istanza di cancellazione dell'iscrizione ipotecaria, del seguente tenore testuale: “si comunica che, da opportuni controlli effettuati al nostro sistema informatico, il provvedimento di sospensione della cartella 897220177914260004 risulta inviato da parte dell'Ente
Impositore con flusso telematico del 18/06/2025 con data decorrenza del 07/02/2024. Con riguardo alla cartella 29720220004331989 l'istanza di rateazione è stata presentata in data 24/06/2025. Pertanto, considerato che l'ipoteca risulta iscritta in data 19/09/2023, quindi, in data antecedente ai suddetti provvedimenti, si ritiene di non procedere con la cancellazione totale dell'ipoteca di cui al REP. 16/29732, fascicolo 297/2023/629. Si precisa inoltre che, a seguito dei pagamenti effettuati per la cartella
29720220004331989, l'Agente della Riscossione provvederà a effettuare un ulteriore riduzione di somme”.
L'ipoteca iscritta si fonda sulle cartelle nn. 29720220004331989000 (€ 268.201,32),
29720220014776604000 (€ 1.835,97), 29720220015812136000 (€ 8.677,91), 29720220016211228000
(€ 43.351,17), 29720220016641351001 (€ 1.230,60), 29720220017191364000 (€ 288,49),
29720230001298051000 (€ 3.540,26), nonché sull'intimazione di pagamento n. TYZIPRN002262022, successiva all'avviso di accertamento n. TYZ03B101057/2014 (riferimento interno 297R89722017791426004000), per un importo di € 171.645,58.
Parte ricorrente invoca la tutela cautelare atipica ex art. 700 c.p.c., in quanto asseritamente unica applicabile,
a seguito:
- della sospensione (a seguito di giudizio in Cassazione) dell'efficacia esecutiva della sentenza di secondo grado n. 5120/2022 del 07/04/2022 (avente ad oggetto l'avviso di accertamento n. TYZ03B101057-2014 e l'avviso di intimazione n. TYZIPRN00226-2022) disposta con ordinanza n. 476/2024 del 06/02/2024 dalla
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia;
- della dilazione della cartella di pagamento n. 29720220004331989, oggetto di un regolare piano di rateazione, e dell'avvenuto pagamento degli altri debiti tributari.
■ La doglianza è infondata.
Invero nel processo tributario va ritenuta l'inapplicabilità del rimedio di cui all'art. 700 c.p.c., in presenza di una disciplina organica che prevede un sistema cautelare tipizzato (artt. 47, 52, 62-bis del D.lgs. 546/1992), volto ad consentire nei vari gradi di giudizio la possibile sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato o della sentenza;
a fronte di ciò l'introduzione della tutela cautelare atipica di cui all'art. 700 c.p.c. non potrebbe che comportare un inammissibile sostanziale scardinamento delle procedure previste dal legislatore in materia.
In ordine poi alla sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di secondo grado n. 5120/2022, disposta ex art. 62 bis d.lgs. 546/1992 dalla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, si deve altresì osservare che questa è finalizzata a paralizzare proprio l'esecuzione della decisione mentre pende in giudizio in Cassazione, non certo a travolgere un atto, legittimamente posto in essere prima della sospensione, avente mera finalità conservativa e cautelare, in quanto diretto a prevenire che il debitore possa alienare i beni immobili durante il tempo necessario per la definizione del giudizio in Cassazione, pregiudicando l'eventuale successiva fase esecutiva.
Comunque l'articolo 2884 c.c. dispone che “La cancellazione deve essere eseguita dal conservatore, quando
è ordinata con sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento definitivo emesso dalle autorità competenti”; la legge dunque richiede una "sentenza passata in giudicato" o un "altro provvedimento definitivo" per procedere alla cancellazione, mentre un'ordinanza cautelare, per sua natura revocabile e modificabile, non possiede il necessario grado di stabilità richiesto per incidere sui registri immobiliari.
Infine, quanto alla cartella di pagamento n. 29720220004331989, DE precisa che, a seguito dei pagamenti effettuati, provvederà a effettuare una ulteriore riduzione di somme, proprio in adesione a quanto richiesto da parte ricorrente, la cui istanza (peraltro non in atti) era volta ad ottenere (secondo quanto precisato in ricorso) la “cancellazione o riduzione volontaria dell'iscrizione ipotecaria” (pag. 4). ■ Per quanto sopra il ricorso va dichiarato inammissibile, mentre nulla va disposto per le spese di giudizio, stante la contumacia dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IC DANIELE, Presidente
VENTURA EZIO, Relatore
SCHININA' ELEONORA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2014/2025 depositato il 28/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DIN. CANC. IPOT IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 26/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle parti:
come infra riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 28/10/2025 e depositato in data 28/10/2025 la società Ricorrente_1 S.r.l., con sede in Pozzallo (RG) Indirizzo_1 , c.f. e P. IVA P.IVA_1, in persona del legale rappresentante Nominativo_1 nato a [...] il [...], rappresentata e difesa dal prof. avv. Difensore_1 e dall'avv. Difensore_2, propone ricorso nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione, avverso la comunicazione trasmessa via pec il 31/07/2025, di rigetto dell'istanza di cancellazione dell'ipoteca iscritta con nota n. 15024/1221 del 19 settembre 2023 presso il Servizio di Pubblicità Immobiliare di Ragusa dell'Agenzia delle Entrate, riferita tra gli altri all'avviso di accertamento IVA n. 897220177914260004 ed alla cartella di pagamento n. 29720220004331989, per un totale complessivo dovuto di € 500.047,68.
Parte ricorrente eccepisce:
● la sospensione in via cautelare, con ordinanza n. 476/2024 depositata il 06/02/2024 da parte della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia successivamente alla soccombenza della Società in appello, della sfavorevole sentenza di secondo grado (impugnata avanti alla Corte di Cassazione, dinanzi alla quale pende il giudizio), relativa all'intimazione di pagamento n. TYZIPRN002262022 e all'avviso di accertamento n. 297R89722017791426004000, con conseguente impossibilità di mantenere o proseguire azioni esecutive e/o cautelari, ivi compresa l'ipoteca, fino all'esito del giudizio in Cassazione;
● la presenza nell'iscrizione ipotecaria di ulteriori debiti già estinti ovvero oggetto di regolare rateazione, tra cui la cartella di pagamento n. 29720220004331989, con conseguente venir meno dei presupposti dell'iscrizione ipotecaria;
● l'avvenuta istanza di cancellazione o riduzione volontaria dell'ipoteca presentata il 22/07/2025 e il successivo diniego comunicato da Agenzia delle Entrate Riscossione il 31/07/2025, che rende necessaria la tutela cautelare atipica ex art. 700 c.p.c., non essendo previsti nel codice del processo tributario di cui al
D. Lgs. n. 546 del 1992 meccanismi di tutela per il contribuente che si vede mantenere illegittimamente da parte del Fisco un'iscrizione ipotecaria;
● la sussistenza del fumus boni iuris, tenuto conto della valutazione circa la fondatezza e la verosimiglianza delle ragioni della Società operata dalla Corte di secondo grado, nonché del regolare piano di rateazione
(che la società sta puntualmente adempiendo) in ordine alla cartella di pagamento n. 29720220004331989;
● il grave pregiudizio derivante dal mantenimento dell'iscrizione ipotecaria illegittima, risultante dalla consultazione della banca dati Società_1, con un rating compromesso che può ostacolare la partecipazione alle gare di appalto, ed incidere negativamente sui rapporti con le banche e con i fornitori.
Conclude perché la Corte voglia, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., disporre la cancellazione dell'ipoteca iscritta con nota n. 15024/1221 del 19/09/2023, presso il Servizio di Pubblicità Immobiliare di Ragusa dell'Agenzia delle Entrate, nei confronti della ricorrente Inox Service S.r.l., in relazione all'immobile di proprietà di quest'ultima sito nel Comune di Pozzallo (RG), Indirizzo_2, censito al Catasto Fabbricati del medesimo Comune al dati catastali;
con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA, come per legge.
All'udienza del 15/12/2025 la Corte, ritenuti sussistenti i presupposti di legge, accoglie l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato, con spese al definitivo.
Non si costituisce, pur se regolarmente citata in giudizio, l'Agenzia delle Entrate Riscossione, di cui va dichiarata la contumacia.
In data 09/02/2026 la controversia viene trattata in pubblica udienza e quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminata la documentazione prodotta e le argomentazioni delle parti, osserva.
■ Oggetto di impugnazione è la comunicazione, trasmessa via pec il 31/07/2025 da Agenzia delle Entrate
Riscossione a parte ricorrente, di rigetto dell'istanza di cancellazione dell'iscrizione ipotecaria, del seguente tenore testuale: “si comunica che, da opportuni controlli effettuati al nostro sistema informatico, il provvedimento di sospensione della cartella 897220177914260004 risulta inviato da parte dell'Ente
Impositore con flusso telematico del 18/06/2025 con data decorrenza del 07/02/2024. Con riguardo alla cartella 29720220004331989 l'istanza di rateazione è stata presentata in data 24/06/2025. Pertanto, considerato che l'ipoteca risulta iscritta in data 19/09/2023, quindi, in data antecedente ai suddetti provvedimenti, si ritiene di non procedere con la cancellazione totale dell'ipoteca di cui al REP. 16/29732, fascicolo 297/2023/629. Si precisa inoltre che, a seguito dei pagamenti effettuati per la cartella
29720220004331989, l'Agente della Riscossione provvederà a effettuare un ulteriore riduzione di somme”.
L'ipoteca iscritta si fonda sulle cartelle nn. 29720220004331989000 (€ 268.201,32),
29720220014776604000 (€ 1.835,97), 29720220015812136000 (€ 8.677,91), 29720220016211228000
(€ 43.351,17), 29720220016641351001 (€ 1.230,60), 29720220017191364000 (€ 288,49),
29720230001298051000 (€ 3.540,26), nonché sull'intimazione di pagamento n. TYZIPRN002262022, successiva all'avviso di accertamento n. TYZ03B101057/2014 (riferimento interno 297R89722017791426004000), per un importo di € 171.645,58.
Parte ricorrente invoca la tutela cautelare atipica ex art. 700 c.p.c., in quanto asseritamente unica applicabile,
a seguito:
- della sospensione (a seguito di giudizio in Cassazione) dell'efficacia esecutiva della sentenza di secondo grado n. 5120/2022 del 07/04/2022 (avente ad oggetto l'avviso di accertamento n. TYZ03B101057-2014 e l'avviso di intimazione n. TYZIPRN00226-2022) disposta con ordinanza n. 476/2024 del 06/02/2024 dalla
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia;
- della dilazione della cartella di pagamento n. 29720220004331989, oggetto di un regolare piano di rateazione, e dell'avvenuto pagamento degli altri debiti tributari.
■ La doglianza è infondata.
Invero nel processo tributario va ritenuta l'inapplicabilità del rimedio di cui all'art. 700 c.p.c., in presenza di una disciplina organica che prevede un sistema cautelare tipizzato (artt. 47, 52, 62-bis del D.lgs. 546/1992), volto ad consentire nei vari gradi di giudizio la possibile sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato o della sentenza;
a fronte di ciò l'introduzione della tutela cautelare atipica di cui all'art. 700 c.p.c. non potrebbe che comportare un inammissibile sostanziale scardinamento delle procedure previste dal legislatore in materia.
In ordine poi alla sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di secondo grado n. 5120/2022, disposta ex art. 62 bis d.lgs. 546/1992 dalla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, si deve altresì osservare che questa è finalizzata a paralizzare proprio l'esecuzione della decisione mentre pende in giudizio in Cassazione, non certo a travolgere un atto, legittimamente posto in essere prima della sospensione, avente mera finalità conservativa e cautelare, in quanto diretto a prevenire che il debitore possa alienare i beni immobili durante il tempo necessario per la definizione del giudizio in Cassazione, pregiudicando l'eventuale successiva fase esecutiva.
Comunque l'articolo 2884 c.c. dispone che “La cancellazione deve essere eseguita dal conservatore, quando
è ordinata con sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento definitivo emesso dalle autorità competenti”; la legge dunque richiede una "sentenza passata in giudicato" o un "altro provvedimento definitivo" per procedere alla cancellazione, mentre un'ordinanza cautelare, per sua natura revocabile e modificabile, non possiede il necessario grado di stabilità richiesto per incidere sui registri immobiliari.
Infine, quanto alla cartella di pagamento n. 29720220004331989, DE precisa che, a seguito dei pagamenti effettuati, provvederà a effettuare una ulteriore riduzione di somme, proprio in adesione a quanto richiesto da parte ricorrente, la cui istanza (peraltro non in atti) era volta ad ottenere (secondo quanto precisato in ricorso) la “cancellazione o riduzione volontaria dell'iscrizione ipotecaria” (pag. 4). ■ Per quanto sopra il ricorso va dichiarato inammissibile, mentre nulla va disposto per le spese di giudizio, stante la contumacia dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese.