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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/04/2025, n. 774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 774 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 17.4.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 1490 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025
vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Marraffa Parte_1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Salerno alla via Vincenzo De
Rogata n. 2;
- RICORRENTE -
E
1) , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Susanna Serrelli con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso Garibaldi n. 38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
2) , in persona del legale rapp.te Controparte_2
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Landolfo presso il cui studio è
elettivamente domiciliata in Grumo Nevano alla via Padula n. 5;
- RESISTENTI -
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 6.3.2025 esponeva che in data Parte_1
24.2.2025 gli veniva notificata l'intimazione di pagamento n.
10020259001595963 alla quale sono sottesi - tra gli altri e per quanto di giurisdizione del Giudice del Lavoro - due avvisi di addebito relativi all'omesso versamento dei contributi per il periodo dal 2015 al 2016 (precisamente, CP_1
l'avviso di addebito n. 40020160005390832000 notificato il 24.11.2016 per l'importo di € 1.374,70 e l'avviso di addebito n. 40020170002647315000
notificato il 10.10.2017 di importo pari ad € 2.787,25).
Eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento e/o la declaratoria di inefficacia della predetta intimazione di pagamento e degli avvisi in essi menzionati, con rifusione di spese ed onorari di causa.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio l' e CP_1
l' sostenendo, in via preliminare, Controparte_2
l'inammissibilità del ricorso per tardività in quanto sarebbe stato proposto oltre i termini di legge e, nel merito, l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda attorea. Ne chiedevano, quindi, il rigetto.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal è infondato e va, pertanto, rigettato per Pt_1
l'assorbente e preminente rilievo della promessa di pagamento e del riconoscimento del debito dallo stesso operati con l'istanza di rateizzo inoltrata al concessionario della riscossione due giorni orsono per il debito contributivo oggetto di causa e documentata con le note di trattazione scritta per l'odierna udienza.
E invero, la promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., ed altresì la ricognizione di debito, non costituiscono fonti autonome di obbligazione, ma rappresentano una mera astrazione processuale della causa debendi ciò determinando una
relevatio ab onere probandi, ovvero una dispensa dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale per il beneficiario della ricognizione di debito (Cass. Civ. n. 23285 del 28.8.2024).
Più precisamente, il destinatario è dispensato dall'onere di provare l'esistenza e la validità del predetto rapporto che si presume esistente fino a prova contraria senza però costituire un'autonoma fonte di obbligazione, poiché presuppone pur sempre l'esistenza e la validità del rapporto fondamentale, con la conseguenza che la sua efficacia vincolante viene meno qualora sia giudizialmente provato che tale rapporto non è mai sorto, o è invalido, o si è
estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento relativo al rapporto fondamentale, che possa comunque incidere sull'obbligazione oggetto del riconoscimento (Cassazione civile sez. I, 12/12/2023, n. 34733).
Orbene, nel caso di specie nessuna contestazione di tal specie è stata sollevata da parte ricorrente.
Ecco, allora, che senza necessità di addentrarsi in più complessi accertamenti,
può ritenersi fondata la pretesa creditoria dell . CP_1
Analogamente gli importi non sono stati specificatamente contestati e, dunque,
possono ritenersi anche qui agevolmente provati (segnatamente ex art. 115
c.p.c.) senza necessità di impelagarsi in vari calcoli e conteggi.
Non può essere dichiarata, invece, cessata la materia del contendere in quanto parte ricorrente non ha ancora corrisposto i contributi chiesti ma ha soltanto chiesto la rateizzazione del loro pagamento. Trattasi, quindi, all'evidenza di pagamento non ancora realizzato. Nessun pagamento è intervenuto nel corso del giudizio.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e vanno, pertanto, poste a carico di parte ricorrente. Sovvengono al riguardo i criteri stabiliti dal d.m. n. 55/2014 che impongono di rapportare le spese di lite alla tipologia di causa (nel caso in esame causa di previdenza) e al valore della causa (nel caso in esame complessivamente €
4.161,95). Tuttavia, la semplicità delle questioni trattate risoltesi sostanzialmente nel prende atto del sopraggiunto riconoscimento del debito in corso di causa da parte del ricorrente impone di attenersi ai parametri minimi
(non a quelli medi). Allo stesso modo la circostanza che la causa sia stata decisa già in prima udienza senza svolgere alcuna effettiva attività istruttoria esclude che si possa tener conto di tale fase. Non può non tenersi conto, infine,
della condotta processuale di parte ricorrente che senza insistere in soverchie e dilatorie eccezioni, preso atto della documentazione depositata da controparte, con pronto ravvedimento ha ammesso il proprio debito. E tanto giustifica - anche in un'ottica premiale generale deflattiva del contenzioso - la compensazione delle spese di lite nella misura che questo Giudicante reputa equa e opportuna della metà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1490 del ruolo generale lavoro dell'anno 2025,
promosso da nei confronti dell e dell' Parte_1 CP_1 [...]
, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., così provvede: Controparte_2
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il al pagamento in favore dell e dell' Pt_1 CP_1 [...]
della sola metà delle spese di lite che liquida, per intero, Controparte_2
in favore di ciascuno di essi in complessivi € 886,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15% nonché IVA e C.P.A. come per legge compensando tra le parti il residuo ammontare delle stesse.
Salerno, 17.4.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 17.4.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 1490 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025
vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Marraffa Parte_1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Salerno alla via Vincenzo De
Rogata n. 2;
- RICORRENTE -
E
1) , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Susanna Serrelli con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso Garibaldi n. 38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
2) , in persona del legale rapp.te Controparte_2
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Landolfo presso il cui studio è
elettivamente domiciliata in Grumo Nevano alla via Padula n. 5;
- RESISTENTI -
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 6.3.2025 esponeva che in data Parte_1
24.2.2025 gli veniva notificata l'intimazione di pagamento n.
10020259001595963 alla quale sono sottesi - tra gli altri e per quanto di giurisdizione del Giudice del Lavoro - due avvisi di addebito relativi all'omesso versamento dei contributi per il periodo dal 2015 al 2016 (precisamente, CP_1
l'avviso di addebito n. 40020160005390832000 notificato il 24.11.2016 per l'importo di € 1.374,70 e l'avviso di addebito n. 40020170002647315000
notificato il 10.10.2017 di importo pari ad € 2.787,25).
Eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento e/o la declaratoria di inefficacia della predetta intimazione di pagamento e degli avvisi in essi menzionati, con rifusione di spese ed onorari di causa.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio l' e CP_1
l' sostenendo, in via preliminare, Controparte_2
l'inammissibilità del ricorso per tardività in quanto sarebbe stato proposto oltre i termini di legge e, nel merito, l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda attorea. Ne chiedevano, quindi, il rigetto.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal è infondato e va, pertanto, rigettato per Pt_1
l'assorbente e preminente rilievo della promessa di pagamento e del riconoscimento del debito dallo stesso operati con l'istanza di rateizzo inoltrata al concessionario della riscossione due giorni orsono per il debito contributivo oggetto di causa e documentata con le note di trattazione scritta per l'odierna udienza.
E invero, la promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., ed altresì la ricognizione di debito, non costituiscono fonti autonome di obbligazione, ma rappresentano una mera astrazione processuale della causa debendi ciò determinando una
relevatio ab onere probandi, ovvero una dispensa dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale per il beneficiario della ricognizione di debito (Cass. Civ. n. 23285 del 28.8.2024).
Più precisamente, il destinatario è dispensato dall'onere di provare l'esistenza e la validità del predetto rapporto che si presume esistente fino a prova contraria senza però costituire un'autonoma fonte di obbligazione, poiché presuppone pur sempre l'esistenza e la validità del rapporto fondamentale, con la conseguenza che la sua efficacia vincolante viene meno qualora sia giudizialmente provato che tale rapporto non è mai sorto, o è invalido, o si è
estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento relativo al rapporto fondamentale, che possa comunque incidere sull'obbligazione oggetto del riconoscimento (Cassazione civile sez. I, 12/12/2023, n. 34733).
Orbene, nel caso di specie nessuna contestazione di tal specie è stata sollevata da parte ricorrente.
Ecco, allora, che senza necessità di addentrarsi in più complessi accertamenti,
può ritenersi fondata la pretesa creditoria dell . CP_1
Analogamente gli importi non sono stati specificatamente contestati e, dunque,
possono ritenersi anche qui agevolmente provati (segnatamente ex art. 115
c.p.c.) senza necessità di impelagarsi in vari calcoli e conteggi.
Non può essere dichiarata, invece, cessata la materia del contendere in quanto parte ricorrente non ha ancora corrisposto i contributi chiesti ma ha soltanto chiesto la rateizzazione del loro pagamento. Trattasi, quindi, all'evidenza di pagamento non ancora realizzato. Nessun pagamento è intervenuto nel corso del giudizio.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e vanno, pertanto, poste a carico di parte ricorrente. Sovvengono al riguardo i criteri stabiliti dal d.m. n. 55/2014 che impongono di rapportare le spese di lite alla tipologia di causa (nel caso in esame causa di previdenza) e al valore della causa (nel caso in esame complessivamente €
4.161,95). Tuttavia, la semplicità delle questioni trattate risoltesi sostanzialmente nel prende atto del sopraggiunto riconoscimento del debito in corso di causa da parte del ricorrente impone di attenersi ai parametri minimi
(non a quelli medi). Allo stesso modo la circostanza che la causa sia stata decisa già in prima udienza senza svolgere alcuna effettiva attività istruttoria esclude che si possa tener conto di tale fase. Non può non tenersi conto, infine,
della condotta processuale di parte ricorrente che senza insistere in soverchie e dilatorie eccezioni, preso atto della documentazione depositata da controparte, con pronto ravvedimento ha ammesso il proprio debito. E tanto giustifica - anche in un'ottica premiale generale deflattiva del contenzioso - la compensazione delle spese di lite nella misura che questo Giudicante reputa equa e opportuna della metà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1490 del ruolo generale lavoro dell'anno 2025,
promosso da nei confronti dell e dell' Parte_1 CP_1 [...]
, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., così provvede: Controparte_2
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il al pagamento in favore dell e dell' Pt_1 CP_1 [...]
della sola metà delle spese di lite che liquida, per intero, Controparte_2
in favore di ciascuno di essi in complessivi € 886,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15% nonché IVA e C.P.A. come per legge compensando tra le parti il residuo ammontare delle stesse.
Salerno, 17.4.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro