Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 03/04/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
RGL n. 358/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice Silvia Fioraso all'udienza del 03/04/2025 nella causa n. 358/2023 RGL, promossa da:
, assistito dall'avv. TRAVERSO CARLO Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, assistito dall'avv. CATALDI MARCELLA CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-000293973, con Parte_1 le quali l ordinava di pagare la somma di € 10.000,00 a Controparte_2 titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 e successive modifiche ed integrazioni accertata in riferimento al mese di novembre 2014 (omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali), oltre ad € 6,60 per spese.
Parte ricorrente ha eccepito l'incostituzionalità della normativa applicata, la prescrizione dei crediti rivendicati dall , la decadenza dal diritto di riscuotere le somme oggetto di ordinanza CP_1 ingiunzione e comunque la sproporzione della sanzione applicata rispetto alla violazione riscontrata e ha concluso chiedendo “e per i motivi tutti in atto l'ordinanza-ingiunzione emessa dall n. OI- 000293973 notificata in data 23.3.2023 al signor di cui alla CP_1 Parte_1 narrativa;
in subordine, come previsto dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea
1
datata 08.03.2022 (causa C-205/20), dato atto della contrarietà al requisito della proporzionalità del minimo edittale previsto dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 e conseguentemente della sanzione amministrativa di cui all'ordinanza ingiunzione emessa dall n. OI-000293973 notificata in data 23.3.2022 al signor disapplicare CP_1 Parte_1 la norma sanzionatrice e rideterminare l'importo dovuto per l'asserita violazione in una somma inferiore al minimo edittale;
in denegatissimo subordine, l'opponente propone istanza di rateizzazione, versando nelle disagiate condizioni economiche risultanti dalla documentazione allegata. Con il favore delle spese e del compenso professionale a favore dei procuratori scriventi
Avv.ti Carlo Traverso e Federica Sorrentino, antistatari ex art. 93 c.p.c.”.
L' si è costituito in giudizio, contestando la fondatezza dell'avversa opposizione e CP_1 chiedendone il rigetto, dando atto in ogni caso della novella D.L. n. 48/2023, che ha indotto l'Istituto alla rideterminazione delle sanzioni.
Con nota depositata il 27/2/2025, parte ricorrente ha allegato e documentato di aver provveduto, il
13/5/2024 al pagamento degli importi in misura ridotta, pari alla metà delle sanzioni amministrative rideterminate, con conseguente estinzione della sanzione irrogata.
Alla odierna udienza le parti hanno concluso pertanto per la cessazione della materia del contendere, a spese compensate.
Alla luce dell'avvenuto pagamento delle sanzioni rideterminate ai sensi del D.L. 48/2023, in conformità alle conclusioni delle parti, dev'essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno ogni giuridico interesse alla prosecuzione del giudizio di opposizione.
Quanto alle spese processuali, stante l'accordo tra le parti, non può che disporsi la integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Alessandria, 3/4/2025.
Il Giudice
Silvia Fioraso
2