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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/10/2025, n. 7763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7763 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Ciro Cardellicchio, presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 28 ottobre 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della Sezione Lavoro, al. n. 5839/2025 RG TRA
rappresentato e difeso dall'avv. DI DIO GIOVANNI Parte_1
Ricorrente
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso dall'avv. CAPASSO ERMINIO
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con l'atto di ricorso in atti il sig. esponeva: Parte_1
che aveva presentato ricorso ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. per l'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e all'handicap in connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/92, in quanto affetto da “cardiopatia ischemica, artrite psoriasica, osteoartrosi generalizzata, deterioramento cognitivo, depressione, diverticolosi, depressione nevrotica” ;
Che già in data 21.06.2023 era stato sottoposto ad accertamento geriatrico avente valore medico-legale presso il dott. il quale aveva rilevato un punteggio ADL di 2 su 6 Per_1 ed IADL di 2 su 8, mentre il consulente tecnico d'ufficio nominato nel giudizio aveva certificato indicatori per le ADL di 6 su 6 e per le IADL di 6 su 8; 2
che era depositata anche certificazione neurologica del 02.05.2023 che diagnosticava “un deterioramento cognitivo moderato” , mentre il consulente tecnico aveva certificato che “il periziando ha un lieve rallentamento ideativo” ; che alla luce dell'aggravamento delle condizioni di salute erano state prenotate visita neurologica per il 12.03.2025 e visita geriatrica per il 01.04.2025, quest'ultima poi effettivamente espletata.
Ciò premesso, chiedeva “accertare - previa nomina di nuovo CTU - che lo stato patologico del Sig. è tale da integrare i presupposti per l'indennità di Parte_1
accompagnamento nonché del riconoscimento dell'handicap in connotazione di gravità ai sensi della Legge 104/92 dalla data della domanda amministrativa del 27.03.2023 e/o dalla data che l'On. Giudicante riterrà giusta;
per l'effetto riconoscerne mediante sentenza il beneficio dell'indennità di accompagnamento nonché del riconoscimento dell'handicap in connotazione di gravità ai sensi della Legge
104/92 dalla data della domanda amministrativa del 27.03.2023 e/o dalla data che l'On.
Giudicante riterrà giusta” .
Si costituiva l;
CP_1 che evidenziava l'inammissibilità, la nullità e l'improponibilità della domanda, la decadenza dall'azione, la prescrizione del diritto ed il difetto di interesse ad agire e nel merito l'infondatezza del ricorso.
Concludeva pertanto chiedendo che il Giudice adito dichiarasse inammissibile, nullo o in via gradata rigettasse l'avverso ricorso, con vittoria di spese.
Sulla documentazione in atti e dopo l'espletamento di un supplemento peritale da parte del
CTU nominato nella fase sommaria, la causa veniva decisa come da sentenza di cui era data lettura.
L'opposizione non può essere accolta.
Ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento è necessario, ai sensi della Legge n. 18 del 1980, che il soggetto totalmente inabile o avente difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età, se ultrasessantacinquenne o infradiciottenne, si trovi nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o nell'incapacità di attendere agli atti quotidiani della vita senza una assistenza continua. 3
L'art. 1 di tale legge rinvia espressamente per la definizione del soggetto mutilato ed invalido civile totalmente inabile alla previsione dell'art. 2 L. 118/71, che richiede la presenza di una riduzione permanente della capacità lavorativa. Il necessario requisito della permanenza dello stato patologico e di conseguenza della impossibilità del soggetto ad attendere agli atti quotidiani della vita porta ad escludere che il beneficio possa essere riconosciuto in quei casi in cui lo stato invalidante ha un carattere temporaneo.
Ai fini del riconoscimento del diritto all'handicap con connotazione di gravità, secondo la definizione contenuta al comma 3 dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è necessario che “la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”.
Per la determinazione della percentuale di invalidità deve farsi ricorso alle apposite tabelle contenute nel Decreto Ministeriale del Ministero della Sanità del 5 febbraio 1992 in cui le patologie sono elencate suddivise per apparati ed ad esse è attribuito un codice di classificazione ed una percentuale indicata in misura fissa o variabile. Nel caso di presenza di patologie plurime il decreto in questione prevede una modalità di calcolo che preliminarmente distingue tra patologie concorrenti e patologie coesistenti.
Quanto all'eccezione di inammissibilità della domanda per violazione dell'art. 445 bis comma 6 c.p.c., la stessa deve essere disattesa. Dalla documentazione in atti risulta che la consulenza tecnica d'ufficio è stata depositata in data 21.12.2024. La comunicazione del termine per il deposito della dichiarazione di dissenso è stata effettuata in data 13.01.2025.
La dichiarazione di dissenso risulta depositata in data 10.02.2025, quindi entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del deposito della consulenza tecnica. Il ricorso in opposizione risulta depositato in data 10.03.2025, quindi entro l'ulteriore termine di trenta giorni dal deposito del dissenso. Pertanto, i termini di legge risultano rispettati.
Parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità della domanda per mancata specificazione dei motivi di contestazione. Il ricorso introduttivo indica chiaramente i motivi del dissenso, individuando le patologie non valutate dal consulente tecnico d'ufficio, contestando specificamente la valutazione degli indici di autonomia ADL e IADL, richiamando la documentazione sanitaria depositata e la certificazione neurologica attestante deterioramento cognitivo moderato, e depositando ulteriore documentazione rappresentata 4
da nuova visita geriatrica. Tali elementi consentono di ritenere adempiuto l'onere di specificazione dei motivi di contestazione previsto dall'art. 445 bis comma 6 c.p.c. a pena di inammissibilità.
Nel merito la domanda non può trovare accoglimento.
Il consulente tecnico nella presente fase di opposizione ha diagnosticato le seguenti patologie:
“Cardiopatia ischemica - trattata con PTCA e stenting - e ipertensiva con impianto di PMK per blocco A-V di III grado (cod. 6445, 9201 = 45%);
Artrite psoriasica (cod. 9303 per analogia e riduzione proporzionale = 35%);
Note artrosiche polidistrettuali, maggiore alla spalla destra (cod. 7208 = 35%);
Depressione involutiva senile (cod. 2206 = 40%);
IPB (cod. 6204 = 11%);
Diverticolite (cod 6458 per analogia);
Iperplasia micronodulare della tiroide” .
Ha, poi, concluso che “il periziando è invalido ultrasessantacinquenne Parte_1
con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età gravi, pari al
100%, dalla data di presentazione della domanda amministrativa. Non sussistono i requisiti clinici e medico legali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento in quanto è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua e di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore. E' inoltre dalla data della domanda persona con handicap con connotazione di gravità (art. 3 comma 3 L. 104/92)” .
La principale censura mossa da parte ricorrente alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio attiene alla diversa valutazione degli indici di autonomia ADL e IADL rilevati nella visita geriatrica rispetto a quelli accertati dal consulente tecnico d'ufficio.
Sul punto il consulente tecnico d'ufficio ha fornito una risposta argomentata e condivisibile, rilevando che “in medicina legale le ADL e IADL vengono dedotte dall'osservazione clinica
e dalla documentazione sanitaria strumentale oggettiva versata in atti, al contrario della valutazione multidimensionale del geriatra che si basa, per definizione, sulle risposte fornite dal paziente o dal care-giver. Per essere ancora più chiari, il medico legale, sulla base delle condizioni di salute rilevate con l'esame obiettivo, deduce la possibilità o meno del paziente di compiere alcune attività quotidiane e/o strumentali della vita. Non si fanno 5
domande specifiche né si fanno disegnare pentagoni o orologi che non avrebbero alcun senso in un accertamento medico legale condotte per di più su una persona edotta della loro finalità” .
Tale rilievo appare pienamente condivisibile. La visita geriatrica con valutazione multidimensionale effettuata ad esclusivi fini medico-legali, basata su un'autovalutazione del paziente o del caregiver consapevoli della finalità dell'accertamento, non può assumere valore probante determinante ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Al contrario, l'accertamento medico-legale si fonda sull'esame obiettivo del soggetto e sulla valutazione della documentazione sanitaria strumentale oggettiva, che nel caso di specie non evidenzia condizioni tali da integrare i presupposti per il riconoscimento del beneficio richiesto.
Quanto alla diversa valutazione del quadro neurologico, parte ricorrente richiama la certificazione neurologica del 02.05.2023 a firma della dott.ssa che postulava Parte_2 un “deterioramento cognitivo moderato”, mentre il consulente tecnico ha certificato che il periziando presenta un “lieve rallentamento ideativo”.
Sul punto il consulente tecnico ha rilevato che “le indagini di neuroimaging del periziando in atti non mostrano segni di alterazioni densitometriche del parenchima cerebrale, il sistema ventricolare è in sede e di regolare ampiezza per l'età; gli spazi subaracnoidei della volta e della base pure sono nella norma per l'età. Non risultano prescritti farmaci per la demenza, come la memantina, ad es. L'esame psichico, condotto con la tecnica del libero colloquio, ha mostrato un soggetto vigile, cosciente e orientato, con dominio mnesico sufficiente, eloquio comprensibile. Il tono dell'umore era fortemente depresso, ma la depressione involutiva senile è un disturbo del tono dell'umore e non del corso del pensiero e non determina distacco completo dalla realtà” .
Anche tale valutazione appare condivisibile. L'esame obiettivo neurologico risulta negativo, non vi sono deficit di lato né di forza, il ricorrente risulta vigile e cosciente, orientato nel tempo e nello spazio, con dominio mnesico sufficiente, capacità intellettive nella norma rispetto al grado di estrazione sociale ed all'ambiente socioculturale di appartenenza, attenzione coattiva e spontanea costante. Il tono dell'umore risulta deflesso, ma ciò attiene alla diagnosi di depressione involutiva senile già riconosciuta e valutata ai fini invalidanti. 6
L'esame obiettivo condotto dal consulente tecnico d'ufficio nella seconda visita del
09.09.2025 ha evidenziato che il ricorrente presenta “apparenti buone condizioni generali.
Non angor, non dispnea a riposo, assenza di edemi declivi. Cute e mucose visibili normosanguificate. Tonotrofismo muscolare normale per l'età. Pannicolo adiposo normalmente rappresentato, peso 90 kg. altezza 1,61 m. per un indice di massa corporea
(IMC) pari a 34,74” .
In particolare, il consulente tecnico ha accertato che “il compenso emodinamico era buono, non vi erano angor, palpitazioni, dispnea a riposo e nei movimenti all'interno dell'ambulatorio, edemi declivi: i passaggi posturali e la deambulazione erano perfettamente autonomi e senza appoggi. Il periziando non presenta disturbi sfinterici, è in grado di comunicare. Le capacità mnesiche e cognitive sono sufficienti” .
Tale riscontro obiettivo consente di ritenere che il ricorrente, nonostante l'età avanzata (87 anni al momento della seconda visita peritale), sia perfettamente in grado di compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita. Come ribadito dal consulente tecnico nelle controdeduzioni alle osservazioni di parte attrice, “il periziando, nonostante l'età, è perfettamente in grado di compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita: la psiche è integra, il compenso emodinamico è buono, la deambulazione è autonoma, controlla gli sfinteri, è in grado di comunicare, intende il valore del denaro, è in grado di prendere le medicine, di vestirsi e svestirsi, attendere all'igiene personale e di alimentarsi” .
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che ai fini dell'attribuzione dell'indennità di accompagnamento viene in rilievo l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, che differisce dalla mera difficoltà e non si ravvisa soltanto nell'assoluta inidoneità allo svolgimento di ogni attività, ma pure nella soggettiva incapacità - per età o condizioni o qualità personali - d'intendere il significato, la portata, la necessità e l'importanza degli atti quotidiani, vieppiù ai fini della salvaguardia della propria condizione psicofisica, in relazione ai diversi e imprevedibili frangenti della vita di ogni giorno (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 09/03/2023, n. 7032).
Nel caso di specie, dall'esame obiettivo condotto dal consulente tecnico emerge che il ricorrente non versa in una condizione di impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, ma mantiene un'autonomia funzionale seppur ridotta in considerazione dell'età avanzata e del complesso quadro patologico. Tale ridotta autonomia funzionale, 7
correttamente valorizzata dal consulente tecnico, giustifica il riconoscimento dell'handicap con connotazione di gravità ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della legge 104/92, ma non integra i presupposti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Come correttamente rilevato dal consulente tecnico d'ufficio, “il riconoscimento dell'handicap grave non è in contraddizione con la necessità di assistenza continua ai sensi della L. 18/80 in quanto le differenze tra handicap e la parallela condizione di invalidità sono evidenti: la valutazione non è imperniata sulla quotidianità individuale ma su quella sociale. Il presupposto dell'handicap (lo svantaggio sociale) non autorizza alcuna automatica equivalenza tra status di invalido civile e status di persona handicappata (e viceversa) perché, in tesi generale, le infermità presentate da un invalido civile potrebbero essere improduttive di svantaggio sociale così come le minorazioni presentate da un handicappato potrebbero non essere sufficienti ad integrare una invalidità civile.
L'accertamento dell'handicap non può prescindere dalla dovuta considerazione dell'ambiente sociale e familiare di appartenenza, mentre quello dell'invalidità civile ne fa a meno” .
Nel caso di specie, la situazione socio-familiare del ricorrente - grande anziano di 87 anni, celibe, senza figli, che vive solo con l'unico supporto di un nipote che quando può si prende cura di lui - giustifica il riconoscimento dell'handicap con connotazione di gravità per motivi socio-familiari, in quanto la minorazione ha ridotto l'autonomia personale correlata all'età in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera di relazione.
Tuttavia, sul piano strettamente medico-legale, il ricorrente mantiene la capacità di compiere autonomamente gli atti essenziali della vita quotidiana e di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, come accertato dal consulente tecnico d'ufficio mediante l'esame obiettivo.
La consulenza tecnica d'ufficio espletata appare esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione clinica acquisita e redatta secondo adeguate valutazioni tecniche, all'esito di un accurato esame clinico del paziente, corredato dalle indagini specialistiche necessarie.
Le spese processuali stante il parziale accoglimento del ricorso devono essere integralmente compensate tra le parti. 8
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede:
Accerta che il sig. risulta invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà Parte_1
persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età gravi nonché soggetto in grado di deambulare e compiere gli atti della vita quotidiana in modo autonomo;
Accerta che il sig. è persona con handicap con connotazione di gravità ai Parte_1 sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 104/92, dalla data della domanda amministrativa
(27.03.2023);
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite ponendo le spese di ctu a carico dell' come da separato decreto.. CP_1
Napoli 28\10\2025 IL GIUDICE
Dott. Ciro Cardellicchio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Ciro Cardellicchio, presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 28 ottobre 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della Sezione Lavoro, al. n. 5839/2025 RG TRA
rappresentato e difeso dall'avv. DI DIO GIOVANNI Parte_1
Ricorrente
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso dall'avv. CAPASSO ERMINIO
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con l'atto di ricorso in atti il sig. esponeva: Parte_1
che aveva presentato ricorso ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. per l'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e all'handicap in connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/92, in quanto affetto da “cardiopatia ischemica, artrite psoriasica, osteoartrosi generalizzata, deterioramento cognitivo, depressione, diverticolosi, depressione nevrotica” ;
Che già in data 21.06.2023 era stato sottoposto ad accertamento geriatrico avente valore medico-legale presso il dott. il quale aveva rilevato un punteggio ADL di 2 su 6 Per_1 ed IADL di 2 su 8, mentre il consulente tecnico d'ufficio nominato nel giudizio aveva certificato indicatori per le ADL di 6 su 6 e per le IADL di 6 su 8; 2
che era depositata anche certificazione neurologica del 02.05.2023 che diagnosticava “un deterioramento cognitivo moderato” , mentre il consulente tecnico aveva certificato che “il periziando ha un lieve rallentamento ideativo” ; che alla luce dell'aggravamento delle condizioni di salute erano state prenotate visita neurologica per il 12.03.2025 e visita geriatrica per il 01.04.2025, quest'ultima poi effettivamente espletata.
Ciò premesso, chiedeva “accertare - previa nomina di nuovo CTU - che lo stato patologico del Sig. è tale da integrare i presupposti per l'indennità di Parte_1
accompagnamento nonché del riconoscimento dell'handicap in connotazione di gravità ai sensi della Legge 104/92 dalla data della domanda amministrativa del 27.03.2023 e/o dalla data che l'On. Giudicante riterrà giusta;
per l'effetto riconoscerne mediante sentenza il beneficio dell'indennità di accompagnamento nonché del riconoscimento dell'handicap in connotazione di gravità ai sensi della Legge
104/92 dalla data della domanda amministrativa del 27.03.2023 e/o dalla data che l'On.
Giudicante riterrà giusta” .
Si costituiva l;
CP_1 che evidenziava l'inammissibilità, la nullità e l'improponibilità della domanda, la decadenza dall'azione, la prescrizione del diritto ed il difetto di interesse ad agire e nel merito l'infondatezza del ricorso.
Concludeva pertanto chiedendo che il Giudice adito dichiarasse inammissibile, nullo o in via gradata rigettasse l'avverso ricorso, con vittoria di spese.
Sulla documentazione in atti e dopo l'espletamento di un supplemento peritale da parte del
CTU nominato nella fase sommaria, la causa veniva decisa come da sentenza di cui era data lettura.
L'opposizione non può essere accolta.
Ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento è necessario, ai sensi della Legge n. 18 del 1980, che il soggetto totalmente inabile o avente difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età, se ultrasessantacinquenne o infradiciottenne, si trovi nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o nell'incapacità di attendere agli atti quotidiani della vita senza una assistenza continua. 3
L'art. 1 di tale legge rinvia espressamente per la definizione del soggetto mutilato ed invalido civile totalmente inabile alla previsione dell'art. 2 L. 118/71, che richiede la presenza di una riduzione permanente della capacità lavorativa. Il necessario requisito della permanenza dello stato patologico e di conseguenza della impossibilità del soggetto ad attendere agli atti quotidiani della vita porta ad escludere che il beneficio possa essere riconosciuto in quei casi in cui lo stato invalidante ha un carattere temporaneo.
Ai fini del riconoscimento del diritto all'handicap con connotazione di gravità, secondo la definizione contenuta al comma 3 dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è necessario che “la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”.
Per la determinazione della percentuale di invalidità deve farsi ricorso alle apposite tabelle contenute nel Decreto Ministeriale del Ministero della Sanità del 5 febbraio 1992 in cui le patologie sono elencate suddivise per apparati ed ad esse è attribuito un codice di classificazione ed una percentuale indicata in misura fissa o variabile. Nel caso di presenza di patologie plurime il decreto in questione prevede una modalità di calcolo che preliminarmente distingue tra patologie concorrenti e patologie coesistenti.
Quanto all'eccezione di inammissibilità della domanda per violazione dell'art. 445 bis comma 6 c.p.c., la stessa deve essere disattesa. Dalla documentazione in atti risulta che la consulenza tecnica d'ufficio è stata depositata in data 21.12.2024. La comunicazione del termine per il deposito della dichiarazione di dissenso è stata effettuata in data 13.01.2025.
La dichiarazione di dissenso risulta depositata in data 10.02.2025, quindi entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del deposito della consulenza tecnica. Il ricorso in opposizione risulta depositato in data 10.03.2025, quindi entro l'ulteriore termine di trenta giorni dal deposito del dissenso. Pertanto, i termini di legge risultano rispettati.
Parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità della domanda per mancata specificazione dei motivi di contestazione. Il ricorso introduttivo indica chiaramente i motivi del dissenso, individuando le patologie non valutate dal consulente tecnico d'ufficio, contestando specificamente la valutazione degli indici di autonomia ADL e IADL, richiamando la documentazione sanitaria depositata e la certificazione neurologica attestante deterioramento cognitivo moderato, e depositando ulteriore documentazione rappresentata 4
da nuova visita geriatrica. Tali elementi consentono di ritenere adempiuto l'onere di specificazione dei motivi di contestazione previsto dall'art. 445 bis comma 6 c.p.c. a pena di inammissibilità.
Nel merito la domanda non può trovare accoglimento.
Il consulente tecnico nella presente fase di opposizione ha diagnosticato le seguenti patologie:
“Cardiopatia ischemica - trattata con PTCA e stenting - e ipertensiva con impianto di PMK per blocco A-V di III grado (cod. 6445, 9201 = 45%);
Artrite psoriasica (cod. 9303 per analogia e riduzione proporzionale = 35%);
Note artrosiche polidistrettuali, maggiore alla spalla destra (cod. 7208 = 35%);
Depressione involutiva senile (cod. 2206 = 40%);
IPB (cod. 6204 = 11%);
Diverticolite (cod 6458 per analogia);
Iperplasia micronodulare della tiroide” .
Ha, poi, concluso che “il periziando è invalido ultrasessantacinquenne Parte_1
con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età gravi, pari al
100%, dalla data di presentazione della domanda amministrativa. Non sussistono i requisiti clinici e medico legali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento in quanto è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua e di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore. E' inoltre dalla data della domanda persona con handicap con connotazione di gravità (art. 3 comma 3 L. 104/92)” .
La principale censura mossa da parte ricorrente alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio attiene alla diversa valutazione degli indici di autonomia ADL e IADL rilevati nella visita geriatrica rispetto a quelli accertati dal consulente tecnico d'ufficio.
Sul punto il consulente tecnico d'ufficio ha fornito una risposta argomentata e condivisibile, rilevando che “in medicina legale le ADL e IADL vengono dedotte dall'osservazione clinica
e dalla documentazione sanitaria strumentale oggettiva versata in atti, al contrario della valutazione multidimensionale del geriatra che si basa, per definizione, sulle risposte fornite dal paziente o dal care-giver. Per essere ancora più chiari, il medico legale, sulla base delle condizioni di salute rilevate con l'esame obiettivo, deduce la possibilità o meno del paziente di compiere alcune attività quotidiane e/o strumentali della vita. Non si fanno 5
domande specifiche né si fanno disegnare pentagoni o orologi che non avrebbero alcun senso in un accertamento medico legale condotte per di più su una persona edotta della loro finalità” .
Tale rilievo appare pienamente condivisibile. La visita geriatrica con valutazione multidimensionale effettuata ad esclusivi fini medico-legali, basata su un'autovalutazione del paziente o del caregiver consapevoli della finalità dell'accertamento, non può assumere valore probante determinante ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Al contrario, l'accertamento medico-legale si fonda sull'esame obiettivo del soggetto e sulla valutazione della documentazione sanitaria strumentale oggettiva, che nel caso di specie non evidenzia condizioni tali da integrare i presupposti per il riconoscimento del beneficio richiesto.
Quanto alla diversa valutazione del quadro neurologico, parte ricorrente richiama la certificazione neurologica del 02.05.2023 a firma della dott.ssa che postulava Parte_2 un “deterioramento cognitivo moderato”, mentre il consulente tecnico ha certificato che il periziando presenta un “lieve rallentamento ideativo”.
Sul punto il consulente tecnico ha rilevato che “le indagini di neuroimaging del periziando in atti non mostrano segni di alterazioni densitometriche del parenchima cerebrale, il sistema ventricolare è in sede e di regolare ampiezza per l'età; gli spazi subaracnoidei della volta e della base pure sono nella norma per l'età. Non risultano prescritti farmaci per la demenza, come la memantina, ad es. L'esame psichico, condotto con la tecnica del libero colloquio, ha mostrato un soggetto vigile, cosciente e orientato, con dominio mnesico sufficiente, eloquio comprensibile. Il tono dell'umore era fortemente depresso, ma la depressione involutiva senile è un disturbo del tono dell'umore e non del corso del pensiero e non determina distacco completo dalla realtà” .
Anche tale valutazione appare condivisibile. L'esame obiettivo neurologico risulta negativo, non vi sono deficit di lato né di forza, il ricorrente risulta vigile e cosciente, orientato nel tempo e nello spazio, con dominio mnesico sufficiente, capacità intellettive nella norma rispetto al grado di estrazione sociale ed all'ambiente socioculturale di appartenenza, attenzione coattiva e spontanea costante. Il tono dell'umore risulta deflesso, ma ciò attiene alla diagnosi di depressione involutiva senile già riconosciuta e valutata ai fini invalidanti. 6
L'esame obiettivo condotto dal consulente tecnico d'ufficio nella seconda visita del
09.09.2025 ha evidenziato che il ricorrente presenta “apparenti buone condizioni generali.
Non angor, non dispnea a riposo, assenza di edemi declivi. Cute e mucose visibili normosanguificate. Tonotrofismo muscolare normale per l'età. Pannicolo adiposo normalmente rappresentato, peso 90 kg. altezza 1,61 m. per un indice di massa corporea
(IMC) pari a 34,74” .
In particolare, il consulente tecnico ha accertato che “il compenso emodinamico era buono, non vi erano angor, palpitazioni, dispnea a riposo e nei movimenti all'interno dell'ambulatorio, edemi declivi: i passaggi posturali e la deambulazione erano perfettamente autonomi e senza appoggi. Il periziando non presenta disturbi sfinterici, è in grado di comunicare. Le capacità mnesiche e cognitive sono sufficienti” .
Tale riscontro obiettivo consente di ritenere che il ricorrente, nonostante l'età avanzata (87 anni al momento della seconda visita peritale), sia perfettamente in grado di compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita. Come ribadito dal consulente tecnico nelle controdeduzioni alle osservazioni di parte attrice, “il periziando, nonostante l'età, è perfettamente in grado di compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita: la psiche è integra, il compenso emodinamico è buono, la deambulazione è autonoma, controlla gli sfinteri, è in grado di comunicare, intende il valore del denaro, è in grado di prendere le medicine, di vestirsi e svestirsi, attendere all'igiene personale e di alimentarsi” .
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che ai fini dell'attribuzione dell'indennità di accompagnamento viene in rilievo l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, che differisce dalla mera difficoltà e non si ravvisa soltanto nell'assoluta inidoneità allo svolgimento di ogni attività, ma pure nella soggettiva incapacità - per età o condizioni o qualità personali - d'intendere il significato, la portata, la necessità e l'importanza degli atti quotidiani, vieppiù ai fini della salvaguardia della propria condizione psicofisica, in relazione ai diversi e imprevedibili frangenti della vita di ogni giorno (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 09/03/2023, n. 7032).
Nel caso di specie, dall'esame obiettivo condotto dal consulente tecnico emerge che il ricorrente non versa in una condizione di impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, ma mantiene un'autonomia funzionale seppur ridotta in considerazione dell'età avanzata e del complesso quadro patologico. Tale ridotta autonomia funzionale, 7
correttamente valorizzata dal consulente tecnico, giustifica il riconoscimento dell'handicap con connotazione di gravità ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della legge 104/92, ma non integra i presupposti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Come correttamente rilevato dal consulente tecnico d'ufficio, “il riconoscimento dell'handicap grave non è in contraddizione con la necessità di assistenza continua ai sensi della L. 18/80 in quanto le differenze tra handicap e la parallela condizione di invalidità sono evidenti: la valutazione non è imperniata sulla quotidianità individuale ma su quella sociale. Il presupposto dell'handicap (lo svantaggio sociale) non autorizza alcuna automatica equivalenza tra status di invalido civile e status di persona handicappata (e viceversa) perché, in tesi generale, le infermità presentate da un invalido civile potrebbero essere improduttive di svantaggio sociale così come le minorazioni presentate da un handicappato potrebbero non essere sufficienti ad integrare una invalidità civile.
L'accertamento dell'handicap non può prescindere dalla dovuta considerazione dell'ambiente sociale e familiare di appartenenza, mentre quello dell'invalidità civile ne fa a meno” .
Nel caso di specie, la situazione socio-familiare del ricorrente - grande anziano di 87 anni, celibe, senza figli, che vive solo con l'unico supporto di un nipote che quando può si prende cura di lui - giustifica il riconoscimento dell'handicap con connotazione di gravità per motivi socio-familiari, in quanto la minorazione ha ridotto l'autonomia personale correlata all'età in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera di relazione.
Tuttavia, sul piano strettamente medico-legale, il ricorrente mantiene la capacità di compiere autonomamente gli atti essenziali della vita quotidiana e di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, come accertato dal consulente tecnico d'ufficio mediante l'esame obiettivo.
La consulenza tecnica d'ufficio espletata appare esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione clinica acquisita e redatta secondo adeguate valutazioni tecniche, all'esito di un accurato esame clinico del paziente, corredato dalle indagini specialistiche necessarie.
Le spese processuali stante il parziale accoglimento del ricorso devono essere integralmente compensate tra le parti. 8
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede:
Accerta che il sig. risulta invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà Parte_1
persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età gravi nonché soggetto in grado di deambulare e compiere gli atti della vita quotidiana in modo autonomo;
Accerta che il sig. è persona con handicap con connotazione di gravità ai Parte_1 sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 104/92, dalla data della domanda amministrativa
(27.03.2023);
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite ponendo le spese di ctu a carico dell' come da separato decreto.. CP_1
Napoli 28\10\2025 IL GIUDICE
Dott. Ciro Cardellicchio