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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 30/06/2025, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di:
dr.ssa Maria Assunta Niccoli Presidente
dr.ssa Rosa D'Apice Consigliere rel. est.
dr.ssa Marcella Pizzillo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile n. 449/2019 avente ad oggetto la revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c.
della sentenza n. 533/2019 emessa dal Corte di Appello di Salerno il 10/4/2019 e depositata il
17/4/2019
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Grieco, elettivamente domiciliata presso Parte_1
lo studio dell'avv. Teresa Tramontano in Pagani (SA) via Garibaldi n. 23 – Attrice in revocazione
E
rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Cammarota, elettivamente domiciliato Controparte_1
presso lo studio del predetto difensore in Salerno via Lucio Orofino n. 47 – Convenuto in revocazione
Ragioni in fatto e diritto
1. - premesso: a) di avere sottoscritto in data 11/5/2004 con la società Controparte_1 [...]
, finanziaria della Ford, un contratto di mutuo finalizzato all'acquisto di un'autovettura, Pt_1 successivamente oggetto di furto in data 5/4/2025; b) di avere continuato a versare regolarmente le rate del finanziamento, così come richiesto dalla , fino a quando la compagnia di Parte_1
assicurazione con la quale era stato stipulato un contratto per la garanzia del rischio furto non corrispose il relativo indennizzo;
c) che la società in data 25/5/2025 ricevette dalla Parte_1
compagnia di assicurazione mediante bonifico bancario la somma di euro 10.710,00 e successivamente con bonifico bancario del 10/6/2025 trasferì a l'importo di euro Controparte_1
5.459,00; c) di avere richiesto, invano, nel corso degli anni “ alcuni finanziamenti” che venivano negati senza spiegazione;
d) che nel mese di giugno 2009, recatosi insieme alla sorella presso la
Banca Monte dei Paschi di Siena per richiedere un mutuo di euro 25.000,00 da destinare alla ristrutturazione dell'albergo per anziani “Villa Maria”, di cui era socio, apprendeva che il mutuo non poteva essere concesso in quanto non era affidabile sicchè, su consiglio del direttore del suindicato istituto di credito, chiese informazioni alla Banca di Italia che gli rilasciò una certificazione da cui emergeva che non risultava alcuna segnalazione a suo carico;
e) che in data 19/10/2010, in occasione di una richiesta di finanziamento alla società non accolta, venne a sapere che il suo Pt_2
nominativo era stato inserito su segnalazione della società nella banca dati della Parte_1
CRIF; f) che la società , più volte contattata, soltanto in data 24/10/2010, a fronte Parte_1
delle rimostranze di che rappresentava di avere regolarmente pagato le rate del Controparte_1
mutuo, riconobbe il proprio errore in ordine alla suindicata segnalazione, ma non si attivò
“prontamente” per la cancellazione del nominativo di dalla suindicata banca dati;
Controparte_1
g) che la società aveva causato all'attore notevoli danni – tanto premesso ha citato Parte_1
in giudizio la società dinanzi al Tribunale di Salerno, chiedendo che venisse Parte_1
condannata al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, tra cui anche il danno all'immagine e alla reputazione, subiti dall'attore a causa dell'illegittima segnalazione del suo nominativo alla CRIF, per un ammontare pari ad euro 250.000,00, oltre interessi e rivalutazione,
ovvero alla diversa somma da accertarsi in corso di causa, con vittoria delle spese processuali da attribuirsi al difensore antistatario. 1.1. La società , costituitasi in giudizio, ha resistito, evidenziando, fra l'altro, che la Parte_1
segnalazione del nominativo di alla CRIF era legittima;
in particolare dalla Controparte_1
documentazione prodotta dall'attore emergeva che alla data del 19/12/2007 la posizione di _1
risultante dalla banca dati della CRIF con riferimento al contratto di mutuo stipulato con la
[...]
società era di “incaglio nei pagamenti” non già “ a sofferenza”; la convenuta ha Parte_1
precisato che la segnalazione era da ricollegare al fatto che , a seguito del furto per Controparte_1
il quale era stato concesso il finanziamento e del versamento dell'indennizzo assicurativo, risultava debitore della somma di euro 385,00, aggiungendo di avere accettato la proposta di transazione formulata dall'attore, ricevendo così in data 5/6/2006 la somma di euro 250,00 ( cfr. comparsa di costituzione e risposta pagine 5 e 6).
La società ha chiesto, pertanto, il rigetto della domanda con vittoria delle spese Parte_1
processuali.
1.2. Il Tribunale di Salerno con sentenza n. 3731/2014 emessa il 7/7/2014 e depositata il 26/7/2014
ha accolto la domanda ed ha condannato la convenuta al pagamento della somma di euro 15.000,00
oltre interessi al tasso legale in favore di a titolo di risarcimento danni, nonchè al Controparte_1
pagamento delle spese processuali in favore del difensore antistatario dell'attore.
In particolare il Giudice di prime cure ha osservato che “ essendo la segnalazione alla Centrale rischi
finalizzato a far conoscere al sistema creditizio i nominativi dei cattivi pagatori, per essere serio il
pericolo di mancato recupero del credito, tale aspetto non può riferirsi al mero inadempimento,
dovuto anche a fattori di controversia tra le parti;
invero la segnalazione alla Centrale rischi
comporta una valutazione di sostanziale impossibilità di recupero per una condizione evidente di
sofferenza economica del debitore di carattere generalizzato e quasi pari ad uno stato di insolvenza”;
ha, poi, affermato che “ la segnalazione eseguita nel caso di specie è illegittima e poco rileva che la
stessa sia stata scoperta con ritardo dall'attore, essendo evidente la carenza di prova sullo stato di
dissesto economico dell'attore tale da giustificare la segnalazione”; infine è pervenuto alla conclusione che “ sussiste il diritto al risarcimento del danno”, evidenziando che “in carenza di prova sull'entità del danno emergente, va liquidato in via equitativa il danno non patrimoniale, come danno
dall'immagine, essendo lo stesso conseguenza diretta della collocazione del nominativo a
sofferenza” e liquidando il danno in euro 15.000,00 oltre interessi al tasso legale a far data dalla domanda e fino al soddisfo.
1.3.Avverso la predetta sentenza la società ha proposto appello con atto di citazione Parte_1
notificato in data 11/3/2015; ha censurato la sentenza impugnata ed ha concluso per l'accoglimento dell'interposto gravame ed il conseguente rigetto della domanda, chiedendo altresì la condanna di al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio e alla Controparte_1
restituzione in favore della società di appellata di “quanto da essa pagato in esecuzione della sentenza
impugnata”.
1.4. , costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'appello con vittoria delle Controparte_1
spese processuali.
1.5. La Corte di Appello di Salerno con sentenza n. 533/2019 depositata il 17/4/2019 ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello per tardività ed ha condannato l'appellante al pagamento delle spese processuali;
in particolare ha evidenziato che l'appello è stato notificato in data 11/3/2015, oltre il termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 327 c.p.c. ( tenendo conto anche del periodo di sospensione feriale dei termini di impugnazione) giacchè la sentenza è stata depositata il 26/7/2014 e l'ultimo giorno non festivo per proporre impugnazione era il 10/3/2015.
1.6. Avverso la predetta sentenza la società ha proposto domanda di revocazione, Parte_1
ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., con atto di citazione notificato il 29/4/2019; in particolare la predetta società - richiamato il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.
4387/2019, in forza del quale l'errore sul computo del termine di impugnazione può integrare un errore revocatorio rilevante ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. - ha sostenuto che il termine lungo di impugnazione ( sei mesi) tenuto conto che la sentenza impugnata era stata depositata il 26/7/2024
andava a scadere il 13/3/2015, sicchè l'appello era stato tempestivamente notificato in data 11/3/2015.
Di poi la società ha riportato integralmente i motivi di impugnazione articolati Parte_1 avverso la sentenza di primo grado illustrati nell'originario atto di appello ed ha concluso affinchè
l'adita Corte revocasse la sentenza n. 533/2019 della Corte di Appello di Salerno e, in riforma della sentenza n. 3731/2014 del Tribunale di Salerno, rigettasse la domanda proposta da Controparte_1
con vittoria delle spese processuali e condannasse altresì a restituire alla società Controparte_1
“ quanto da essa sia stato corrisposto in esecuzione della sentenza impugnata e Parte_1
della sentenza oggetto di revocazione”.
1.7. , costituitosi in giudizio, ha resistito ed ha concluso in via principale per la Controparte_1
declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione ed in via gradata per il rigetto della stessa con vittoria delle spese processuali.
1.8. La Corte con ordinanza emessa in data 14/3/2024, all'esito della celebrazione dell'udienza in forma scritta, ha riservato la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. La domanda di revocazione è fondata e, pertanto, va accolta.
In primis va evidenziato che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che l'errore sul computo del termine per la proposizione della impugnazione integra un errore revocatorio,
rilevante ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., in quanto riguarda un fatto interno alla causa che si risolve in una falsa percezione di quanto rappresentato dalle parti, costituendo il rilievo del dies ad quem e l'applicazione del calendario comune - adempimenti indispensabili per valutare la tempestività
dell'impugnazione - elementi facilmente riscontrabili dalla lettura degli atti da parte del Giudice ( cfr.
ex multis Cass. n. 23445/2014; Cass. n. 4565/2018; Cass. n. 4387/2019; Cass. n. 22994/2021 in motivazione).
Ciò posto, nel caso di specie la declaratoria di inammissibilità dell'appello per tardività è stata determinata da un evidente errore di calcolo inquadrabile nell'errore di fatto delineato dall'art. 395 n
4 c.p.c..
In particolare è utile premettere che il presente procedimento è stato introdotto in primo grado nell'anno 2011 sicchè, trovando applicazione l'art. 327 c.p.c. nella formulazione come modificata dalla legge n. 69/2009, il termine cd. lungo di impugnazione è pari a sei mesi;
inoltre nel caso di specie – assumendo rilevanza la sospensione dei temini feriali relativa all'anno solare 2014 - occorre tenere conto del periodo di sospensione dei suindicati termini pari a 46 giorni ( ossia dall'1 agosto al
15 settembre) in quanto, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità con specifico riferimento al computo del cd termine lungo di impugnazione previsto dall'art. 327 c.p.c., la modifica di cui all'art. 16 comma 1 d.l. n. 132/ 2014 (conv. con modif. dalla l. n. 162/2014), che, sostituendo l'art. 1
della l. n. 742/1969 ha ridotto il periodo di sospensione da 46 giorni a 31 giorni (dall'1 al 31 agosto di ciascun anno), trova applicazione, in mancanza di una disciplina transitoria, a partire dalla sospensione dei termini relativa al periodo feriale dell'anno solare 2015, non rilevando, a tal fine, la data dell'impugnazione o quella di pubblicazione della sentenza (cfr. Cass. n. 30053/2020; Cass. n.
8722/2022; cfr. anche Cass. n. 15593/2025 in motivazione).
Ancora, giova ricordare che il Supremo Collegio ha chiarito che nel computo dei termini processuali mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall'impugnazione ex art 327 c.p.c., si osserva, a norma degli artt. 155 comma 2 c.p.c. e 2963 comma 4 c.c. il sistema della computazione civile, non ex numero bensì ex nominatione dierum, nel senso che il decorso del tempo si ha,
indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale;
analogamente si deve procedere quando il termine di decadenza interferisca con il periodo di sospensione feriale dei termini: in tal caso, infatti, al termine di decadenza del gravame, di cui all'art. 327 comma 1 c.p.c. deve aggiungersi il periodo di sospensione feriale, nel caso di specie pari a 46 giorni ( cfr. Cass. n. 5116/2025; Cass. n. 15029/2020).
Chiariti tai profili, il Collegio osserva che nella vicenda in esame – come emerge dalla disamina della documentazione in atti e come riportato nella stessa sentenza oggetto della domanda di revocazione
– la sentenza di primo grado è stata depositata in data 26/7/2014 mentre l'appello è stato notificato in data 11/3/2015.
Orbene, sulla base del quadro normativo e giurisprudenziale innanzi delineato, deve concludersi che il termine semestrale di impugnazione ex art. 327 c.p.c. andava a scadere il 26/1/2015 e, considerando il periodo di sospensione feriale pari a 46 giorni, slittava al 13/3/2015 sicchè l'appello notificato in data 11/3/2015 era tempestivo.
La sentenza della Corte di Appello di Salerno n. 533/2019 va, pertanto, revocata.
3. Passando alla fase rescissoria e, dunque, alla disamina dell'appello proposto da Parte_3
avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 3731/2014 , il Collegio ritiene che l'impugnazione è
fondata per le ragioni di seguito indicate.
4. L'appellante ha criticato la sentenza impugnata, deducendo che erroneamente il Giudice a quo ha evidenziato che “ la segnalazione alla centrale rischi comporta una valutazione di sostanziale
impossibilità di recupero per una condizione evidente di sofferenza economica del debitore di
carattere generalizzato e quasi pari ad uno stato di insolvenza” ed è giunto alla conclusione che nel caso di specie la segnalazione è illegittima “essendo evidente la carenza di prova sullo stato di
dissesto economico dell'attore tale da giustificare la segnalazione”. Ciò in quanto il Tribunale non ha considerato che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che la nozione di insolvenza ai fini della segnalazione della posizione debitoria “in sofferenza” implica una valutazione negativa della situazione patrimoniale del debitore, senza tuttavia alcun riferimento allo stato insolvenza richiesto per la dichiarazione di fallimento;
il Giudice di prime cure – osserva la società
– “ sembra avere equiparato i due concetti di insolvenza”. Dalla disamina della Parte_1
visura CRIF del 19/12/2007 – prosegue l'appellante - emerge che la segnalazione in questione relativa al contratto di finanziamento stipulato dalle parti in causa riguardava il mero “ incaglio” nei pagamenti e non già la posizione a “sofferenza”. La segnalazione – osserva la società Parte_1
- non era negativa ed era legittima in quanto, come già evidenziato in primo grado, a seguito
[...]
del furto del veicolo per il quale era stato concesso il finanziamento e della corresponsione dell'indennizzo assicurativo, “ la posizione del Sig. è stata trasferita all'Ufficio _1
Contenzioso Ford per il recupero del residuo debito di euro 977,99 pari alla differenza tra il totale
da rimborsare ( euro 11.687,99 importo prepagamento) ed il pagamento ricevuto dall'assicurazione
( euro 10.710,00)” con la precisazione che “ il conteggio di prepagamento ( che tiene conto del pagamento delle rate corrisposte fino al rimborso assicurativo) storna gli interessi futuri sul capitale
non maturati ed aggiunge una penale pari all'1% per estinzione anticipata, come da contratto”.
Successivamente – prosegue l'appellante – “l'importo di euro 977,99 è stato imputato sul conto rateo
Parte assicurativo non goduto ( di euro 592,91), determinando un saldo a favore della di euro 385,00
; il sig. , riconoscendosi debitore del solo importo di euro 250,00 ha, quindi, Controparte_1
Parte proposto all'esponente una transazione per tale importo che è stata accettata : la ha, pertanto,
ricevuto in data 5 giugno 2006 l'importo di euro 250,00” ( cfr. atto di appello pag. 7; domanda di revocazione pag. 8)
Le censure sono prive di pregio.
In primo luogo va evidenziato che il Tribunale, sul presupposto che la segnalazione alla CRIF avesse riguardato la posizione “a sofferenza” dell'attore, correttamente ha evidenziato – in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità - che “la segnalazione alla Centrale rischi comporta
una valutazione di sostanziale impossibilità di recupero per una condizione evidente di sofferenza
economica del debitore di carattere generalizzato e quasi pari ad uno stato di insolvenza”, situazione questa non riscontrabile nel caso di specie.
Invero il Supremo Collegio ha affermato che la segnalazione di una posizione "in sofferenza" presso la Centrale Rischi richiede una valutazione, da parte dell'intermediario, riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente, e non può quindi scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza; d'altronde la Circolare della
Banca d'Italia dell' 11 febbraio 1991 n. 139 definisce la "sofferenza" come “l'esposizione per cassa
nei confronti di soggetti in stato di insolvenza anche non accertato giudizialmente o in situazioni
sostanzialmente equiparabili” ( cfr. Cass. 21428/2007; Cass. n. 7958/2009 anche in motivazione;
Cass. n. 15609/2014; Cass. n. 28635/2020). Nella vicenda in esame la stessa società – come si evince dal tenore delle censure Parte_1
in esame – ha escluso la ricorrenza delle condizioni per la segnalazione del nominativo di _1
in ordine ad una posizione a “ sofferenza”, avendo rappresentato che l'attore era rimasto
[...]
debitore dell'esigua somma di euro 385,00, peraltro, estinta in data 5/6/2006 attraverso il pagamento di euro 250,00 come concordato dalle parti processuali in forza di una transazione.
Quanto, poi, alla critica incentrata sulla considerazione che la segnalazione in questione avrebbe avuto ad oggetto una posizione di “incaglio” e non già “a sofferenza” giova ricordare che l'appellante,
ove si dolga dell'erronea valutazione, da parte del Giudice di primo grado, di documenti prodotti dalla controparte, da questa non depositati in appello ed il cui preciso contenuto testuale non risulti dalla sentenza impugnata né, pacificamente, dagli atti delle parti, ha l'onere di estrarne copia ai sensi dell'
art. 76 disp. att. c.p.c. e di produrli in sede di gravame, perché, avendo il giudizio d'appello le caratteristiche di una "revisio prioris instantiae", l'impugnante ha sempre la veste di attore e, quindi,
l'onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale assunta nel giudizio di primo grado ( cfr. Cass. n. 3166/2025; Cass. n. 40606/2021; Cass.
S.U. n. 3033/2013) .
Nel caso di specie non è stata prodotta in appello la visura della segnalazione alla CRIF del nominativo di – il cui preciso contenuto testuale non risulta dalla sentenza Controparte_1
impugnata né, pacificamente, dagli atti delle parti – sicchè in applicazione del suindicato principio di diritto non vi è spazio per ritenere che la segnalazione in questione abbia riguardato una posizione di
“incaglio” e non già “a sofferenza”.
Ad ogni modo, pure a volere accedere alla tesi della società , resta il fatto che la Parte_1
segnalazione è illegittima.
In particolare va rimarcato che la posizione di “ incaglio”, come si legge nella circolare della Banca
di Italia dell'11 febbraio 1991 n. 139, è riferibile a clienti in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, che sia prevedibile possa essere rimossa in un congruo periodo di tempo. E' evidente, quindi, che la segnalazione per una posizione di “incaglio” – a differenza di quanto sostenuto dall'appellante – è negativa.
Inoltre la circostanza che abbia continuato a corrispondere regolarmente le rate Controparte_1
del mutuo, nonostante il furto del veicolo per il quale era stato concesso il finanziamento, l'esiguità
del credito indicato dalla stessa società , pari ad euro 385,00, scaturito dal raffronto Parte_1
tra quanto versato da e quanto corrisposto dalla compagnia di assicurazione, sono Controparte_1
elementi che inducono ad escludere che il ritardo nell'adempimento sia da ricollegare ad una situazione di obiettiva difficoltà del debitore, tanto più ove si consideri che il pagamento in data
5/6/2006 della somma di euro 250,00 da parte di a seguito della transazione Controparte_1
stipulata con la società lascia chiaramente intendere come il debitore abbia ritenuto Parte_1
la somma richiesta eccessiva rispetto a quella effettivamente dovuta.
D'altronde la stessa società – come risulta dall'univoco tenore della missiva del Parte_1
24/11/2010 inviata a - ha riconosciuto che la segnalazione in questione era stato Controparte_1
frutto di un errore (cfr. missiva in atti – allegato n. 4 del fascicolo di parte della società Parte_3
.
[...]
Non va, poi, sottaciuto che la società con la suindicata missiva ha comunicato di Parte_1
avere proceduto a “ regolarizzare” la posizione di nella banca dati della CRIF Controparte_1
dopo la prima comunicazione circa l'errata segnalazione inviatale da il Controparte_1
25/10/2010, riconoscendo, così, che la segnalazione si è protratta ben oltre l'estinzione del debito avvenuta in data 5/6/2006 mediante il pagamento della somma di euro 250,00 sulla base della transazione stipulata dalle parti in causa.
5. La società ha ulteriormente censurato la sentenza di primo grado, lamentando Controparte_2
che il Tribunale ha riconosciuto il risarcimento del danno per la lesione al diritto all'immagine dell'attore nonostante costui non avesse offerto alcuna prova sul punto. La giurisprudenza di legittimità – osserva l'appellante - a partire dalla nota sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni
Unite del 2008, ha costantemente affermato che anche il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti fondamentali della persona costituzionale tutelati, tra cui il diritto alla reputazione,
devono essere rigorosamente allegati e provati dalla parte che agisce in giudizio per il risarcimento dei danni con la conseguenza che il danno non può ritenersi sussistente in re ipsa come, invece, è
accaduto nel caso di specie. Il Giudice di primo grado – prosegue la società - ha Parte_1
liquidato il danno equitativamente nella misura di euro 15.000,00, trascurando di considerare che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il ricorso alla valutazione equitativa del danno secondo la previsione dell'art. 1226 c.c. non esonera la parte interessata dalla necessità di fornire al Giudice
gli elementi probatori circa la sussistenza del danno. In definitiva – conclude l'appellante – il
Tribunale, non avendo offerto alcuna prova circa il lamentato danno, attraverso la Controparte_1
valutazione equitativa ha sopperito al mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'attore.
La censura merita di essere condivisa.
La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha costantemente affermato che il danno all'immagine e alla reputazione per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, costituisce danno conseguenza, sulla base della più ampia ricostruzione operata dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nelle pronunce n. 26972 e n. 26975 del 2008, sicchè non può ritenersi sussistente in re ipsa, ma deve essere allegato specificamente e provato da chi domanda il risarcimento ( cfr. Cass. n. 5609/2020 in motivazione;
cfr. anche Cass. n. 7594/2018; Cass. n. 6859/29023; Cass. n. 28536/2024)
Orbene nella vicenda in esame - non solo sia nell'atto introduttivo del giudizio, Controparte_1
sia nella comparsa di costituzione depositata nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza della
Corte di Appello di Salerno n. 533/2019, sia nella comparsa di costituzione depositata nel presente procedimento avente ad oggetto la domanda di revocazione della predetta sentenza ha costantemente evidenziato che il danno da lui lamentato per la lesione al diritto all'immagine è in re ipsa – ma lo stesso Tribunale ha aderito a tale impostazione giacchè, come si evince dalla motivazione della sentenza ( riportata al precedente punto 1.2 della presente sentenza a cui si rinvia), pur non avendo richiamato la categoria del danno in re ipsa, ha ritenuto esistente il danno all'immagine prospettato dall'attore per il solo fatto dell'illegittimità della segnalazione alla CRIF, tanto è vero nella pronuncia in esame manca qualsiasi riferimento alle risultanze processuali idonee a comprovare il danno in questione.
A tale riguardo la Corte osserva che nell'atto introduttivo si è limitato ad allegare Controparte_1
genericamente di avere subito un danno all'immagine e alla reputazione e nel contempo non ha offerto alcuna prova idonea a comprovare il lamentato danno.
Merita di essere evidenziato che l'espletata prova testimoniale – per la sua estrema genericità – si presenta del tutto inidonea ad orientare il convincimento del Giudicante.
Invero la teste , dipendente di una filiale della società , ha riferito che Testimone_1 Pt_2
, verso la fine dell'anno 2010, recatosi presso la sede della predetta filiale, aveva Controparte_1
chiesto un finanziamento che non gli fu concesso in quanto il suo nominativo risultava segnalato alla banca dati Crif da cui emergeva una posizione “ a sofferenza”.
A sua volta, il teste , coniuge di , in regime di separazione dei beni, Testimone_2 Controparte_1
ha dichiarato di avere accompagnato il marito presso la filiale della per chiedere un mutuo Pt_2
da destinare all'acquisto di una camera da letto ed ha aggiunto che il finanziamento non fu concesso poiché il marito risultava segnalato dalla società alla banca dati Crif da cui risultava Parte_1
una posizione “a sofferenza”. La teste ha aggiunto che il marito si era rivolto anche ad altri istituti di credito e società finanziare per ottenere dei finanziamenti che non furono concessi perché risultava segnalato alla CRIF. Infine ha dichiarato di avere accompagnato il coniuge presso la Testimone_2
Banca Monte dei Paschi di Siena per ottenere un finanziamento che non fu concesso perché il suo nominativo era stato segnalato alla CRIF.
Ciò posto è agevole evidenziare che la deposizione della teste è generica: la teste, Testimone_1
infatti, non ha indicato presso quale filiale della società lavorava nè l'importo del Pt_2
finanziamento richiesto né le ragioni per le quali veniva richiesto.
Analoghe considerazioni valgono per la deposizione di , dovendosi evidenziare che la Testimone_2
teste – oltre a fare riferimento al mutuo richiesto dal coniuge alla società senza indicare Pt_2 l'entità del finanziamento richiesto - ha richiamato genericamente una pluralità di finanziamenti richiesti invano dal coniuge ad altri istituti di credito e società finanziarie senza alcuna indicazione né dell'entità delle somme richieste, nè dei soggetti destinatari di tali richieste né dell'epoca in cui tali richieste furono effettuate.
Non va poi sottaciuto che la deposizione di nella parte relativa al mutuo richiesto alla Testimone_2
Banca Monte dei Paschi di Siena oltre ad essere generica, giacchè la teste non ha indicato né l'epoca dei fatti né la somma richiesta, contrasta con quanto prospettato dallo stesso attore nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
, infatti, nell'atto di citazione ha rappresentato in ordine al finanziamento richiesto Controparte_1
alla di essere stato accompagnato presso l'istituto di credito Controparte_3
dalla sorella, e non gà dalla moglie, e per di più ha precisato che nell'occasione il direttore della banca gli riferì che era inaffidabile e gli consigliò di rivolgersi alla Banca di Italia, mentre la teste Tes_2
ha dichiarato che il mutuo non fu concesso perché il nominativo del marito era stato segnalato
[...]
alla CRIF.
In definitiva la prova testimoniale – in assenza, peraltro, di qualsiasi prova documentale inidonea a dimostrare i finanziamenti richiesti da alla società e alla Banca Monte Controparte_1 Pt_2
dei Paschi di Siena ( (ossia i destinatari delle richieste di finanziamento indicati dai testi) e le ragioni per le quali i finanziamenti non furono concessi non vale a comprovare che nel periodo di riferimento
( ossia nel periodo in cui il nominativo di risultava segnalato alla Crif) vi sia stata Controparte_1
da parte di l'interlocuzione con istituti bancari o società finanziarie implicanti Controparte_1
l'accesso degli operatori alla banca dati Crif con conseguente lesione del diritto all'immagine dell'attore.
Infine per completezza va rimarcato che, una volta escluso che l'attore abbia provato il prospettato danno all'immagine, non viè spazio per la liquidazione equitativa del danno effettuata dal Tribunale,
acquistando rilievo il principio di diritto in forza del quale la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c.
consente di sopperire alle difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria, ma non può assumere valenza surrogatoria della prova, incombente sulla parte,
dell'esistenza dello stesso e del nesso di causalità giuridica che lo lega all'inadempimento o al fatto illecito extracontrattuale ( cfr. Cass. n. 8941/2022; Cass. n. 2831/2021; Cass. n. 26051/2020; Cass. n.
4310/2018).
6. Le argomentazioni esposte conducono – come già evidenziato - all'accoglimento della domanda di revocazione ex art. 395 c.p.c. e conseguentemente va revocata la sentenza n. 533/2019 della Corte
di Appello di Salerno;
inoltre va accolto l'appello proposto dalla società e per Parte_1
l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Salerno n. 3731/2014 , va rigettata la domanda proposta da . Controparte_1
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali il Collegio – premesso che nel caso di specie trova applicazione la disciplina dettata dall'art. 92 comma 2 c.p.c. come modificato dalla legge n.
69/2009 in quanto il giudizio di primo grado è stato introdotto nell'anno 2011 - ritiene che le ragioni della decisione, ed in particolare il fatto che la segnalazione del nominativo di alla Controparte_1
CRIF è risultata illegittima sicchè il rigetto della domanda è da ricollegare in via esclusiva all'assenza di prova circa il lamentato danno all'immagine, giustificano la compensazione integrale delle spese processuali sia del presente giudizio, sia del giudizio di appello conclusosi con la sentenza revocata,
sia del giudizio di primo grado.
7. Infine la riforma della sentenza di primo grado impone di esaminare la domanda articolata da nell'originario atto di appello e riproposta nell'atto introduttivo del presente Parte_1
giudizio di revocazione tesa a conseguire la condanna di alla restituzione di Controparte_1
“quanto da essa già corrisposto in esecuzione della sentenza impugnata”.
Orbene, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la richiesta di restituzione di somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado consegue alla richiesta di modifica della decisione impugnata e, non costituendo domanda nuova, è ammissibile in appello se formulata, a pena di decadenza, con l'atto di gravame, ove a tale momento la sentenza sia stata già eseguita ovvero nel corso del giudizio, qualora l'esecuzione sia avvenuta dopo la proposizione dell'impugnazione (
cfr. Cass. n. 7144/2021; Cass. n. 2292/2018).
Ciò posto, la Corte ritiene che la domanda deve essere rigettata in quanto risulta genericamente formulata, non essendo stata indicata la somma versata, è per di più è rimasta indimostrata in quanto la società non ha prodotto alcun documento idoneo a comprovare il prospettato Parte_1
pagamento.
Per le stesse ragioni va respinta anche la domanda proposta da , con l'atto Parte_1
introduttivo del giudizio di revocazione volta ad ottenere la condanna di alla Controparte_1
restituzione di “ quanto da essa corrisposto in esecuzione della sentenza oggetto di revocazione”
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile definitivamente pronunciando sulla domanda di revocazione proposta da , ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., nei confronti di Parte_1 _1
avverso la sentenza n. 533/2019 della Corte di Appello di Salerno depositata il 17/4/2019,
[...]
così provvede:
1. accoglie la domanda di revocazione e per l'effetto revoca la sentenza n. 533/2019 della Corte di
Apello di Salerno depositata il 17/4/2019;
2. accoglie l'appello proposto da , e per l'effetto, in riforma della sentenza n. Parte_1
3731/2014 del Tribunale di Salerno depositata il 26/7/2014, rigetta la domanda proposta da _1
;
[...]
3. dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali del presente giudizio, del giudizio di appello conclusosi con la sentenza della Corte di Appello di Salerno n. 533/2019 revocata e del giudizio di primo grado;
4. rigetta la domanda articolata da tesa a conseguire la condanna di Parte_1 _1
alla restituzione di quanto corrisposto in forza della sentenza di primo grado e della sentenza
[...]
oggetto del giudizio di revocazione.
Salerno, 25/6/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
Rosa D'Apice Maria Assunta Niccoli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di:
dr.ssa Maria Assunta Niccoli Presidente
dr.ssa Rosa D'Apice Consigliere rel. est.
dr.ssa Marcella Pizzillo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile n. 449/2019 avente ad oggetto la revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c.
della sentenza n. 533/2019 emessa dal Corte di Appello di Salerno il 10/4/2019 e depositata il
17/4/2019
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Grieco, elettivamente domiciliata presso Parte_1
lo studio dell'avv. Teresa Tramontano in Pagani (SA) via Garibaldi n. 23 – Attrice in revocazione
E
rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Cammarota, elettivamente domiciliato Controparte_1
presso lo studio del predetto difensore in Salerno via Lucio Orofino n. 47 – Convenuto in revocazione
Ragioni in fatto e diritto
1. - premesso: a) di avere sottoscritto in data 11/5/2004 con la società Controparte_1 [...]
, finanziaria della Ford, un contratto di mutuo finalizzato all'acquisto di un'autovettura, Pt_1 successivamente oggetto di furto in data 5/4/2025; b) di avere continuato a versare regolarmente le rate del finanziamento, così come richiesto dalla , fino a quando la compagnia di Parte_1
assicurazione con la quale era stato stipulato un contratto per la garanzia del rischio furto non corrispose il relativo indennizzo;
c) che la società in data 25/5/2025 ricevette dalla Parte_1
compagnia di assicurazione mediante bonifico bancario la somma di euro 10.710,00 e successivamente con bonifico bancario del 10/6/2025 trasferì a l'importo di euro Controparte_1
5.459,00; c) di avere richiesto, invano, nel corso degli anni “ alcuni finanziamenti” che venivano negati senza spiegazione;
d) che nel mese di giugno 2009, recatosi insieme alla sorella presso la
Banca Monte dei Paschi di Siena per richiedere un mutuo di euro 25.000,00 da destinare alla ristrutturazione dell'albergo per anziani “Villa Maria”, di cui era socio, apprendeva che il mutuo non poteva essere concesso in quanto non era affidabile sicchè, su consiglio del direttore del suindicato istituto di credito, chiese informazioni alla Banca di Italia che gli rilasciò una certificazione da cui emergeva che non risultava alcuna segnalazione a suo carico;
e) che in data 19/10/2010, in occasione di una richiesta di finanziamento alla società non accolta, venne a sapere che il suo Pt_2
nominativo era stato inserito su segnalazione della società nella banca dati della Parte_1
CRIF; f) che la società , più volte contattata, soltanto in data 24/10/2010, a fronte Parte_1
delle rimostranze di che rappresentava di avere regolarmente pagato le rate del Controparte_1
mutuo, riconobbe il proprio errore in ordine alla suindicata segnalazione, ma non si attivò
“prontamente” per la cancellazione del nominativo di dalla suindicata banca dati;
Controparte_1
g) che la società aveva causato all'attore notevoli danni – tanto premesso ha citato Parte_1
in giudizio la società dinanzi al Tribunale di Salerno, chiedendo che venisse Parte_1
condannata al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, tra cui anche il danno all'immagine e alla reputazione, subiti dall'attore a causa dell'illegittima segnalazione del suo nominativo alla CRIF, per un ammontare pari ad euro 250.000,00, oltre interessi e rivalutazione,
ovvero alla diversa somma da accertarsi in corso di causa, con vittoria delle spese processuali da attribuirsi al difensore antistatario. 1.1. La società , costituitasi in giudizio, ha resistito, evidenziando, fra l'altro, che la Parte_1
segnalazione del nominativo di alla CRIF era legittima;
in particolare dalla Controparte_1
documentazione prodotta dall'attore emergeva che alla data del 19/12/2007 la posizione di _1
risultante dalla banca dati della CRIF con riferimento al contratto di mutuo stipulato con la
[...]
società era di “incaglio nei pagamenti” non già “ a sofferenza”; la convenuta ha Parte_1
precisato che la segnalazione era da ricollegare al fatto che , a seguito del furto per Controparte_1
il quale era stato concesso il finanziamento e del versamento dell'indennizzo assicurativo, risultava debitore della somma di euro 385,00, aggiungendo di avere accettato la proposta di transazione formulata dall'attore, ricevendo così in data 5/6/2006 la somma di euro 250,00 ( cfr. comparsa di costituzione e risposta pagine 5 e 6).
La società ha chiesto, pertanto, il rigetto della domanda con vittoria delle spese Parte_1
processuali.
1.2. Il Tribunale di Salerno con sentenza n. 3731/2014 emessa il 7/7/2014 e depositata il 26/7/2014
ha accolto la domanda ed ha condannato la convenuta al pagamento della somma di euro 15.000,00
oltre interessi al tasso legale in favore di a titolo di risarcimento danni, nonchè al Controparte_1
pagamento delle spese processuali in favore del difensore antistatario dell'attore.
In particolare il Giudice di prime cure ha osservato che “ essendo la segnalazione alla Centrale rischi
finalizzato a far conoscere al sistema creditizio i nominativi dei cattivi pagatori, per essere serio il
pericolo di mancato recupero del credito, tale aspetto non può riferirsi al mero inadempimento,
dovuto anche a fattori di controversia tra le parti;
invero la segnalazione alla Centrale rischi
comporta una valutazione di sostanziale impossibilità di recupero per una condizione evidente di
sofferenza economica del debitore di carattere generalizzato e quasi pari ad uno stato di insolvenza”;
ha, poi, affermato che “ la segnalazione eseguita nel caso di specie è illegittima e poco rileva che la
stessa sia stata scoperta con ritardo dall'attore, essendo evidente la carenza di prova sullo stato di
dissesto economico dell'attore tale da giustificare la segnalazione”; infine è pervenuto alla conclusione che “ sussiste il diritto al risarcimento del danno”, evidenziando che “in carenza di prova sull'entità del danno emergente, va liquidato in via equitativa il danno non patrimoniale, come danno
dall'immagine, essendo lo stesso conseguenza diretta della collocazione del nominativo a
sofferenza” e liquidando il danno in euro 15.000,00 oltre interessi al tasso legale a far data dalla domanda e fino al soddisfo.
1.3.Avverso la predetta sentenza la società ha proposto appello con atto di citazione Parte_1
notificato in data 11/3/2015; ha censurato la sentenza impugnata ed ha concluso per l'accoglimento dell'interposto gravame ed il conseguente rigetto della domanda, chiedendo altresì la condanna di al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio e alla Controparte_1
restituzione in favore della società di appellata di “quanto da essa pagato in esecuzione della sentenza
impugnata”.
1.4. , costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'appello con vittoria delle Controparte_1
spese processuali.
1.5. La Corte di Appello di Salerno con sentenza n. 533/2019 depositata il 17/4/2019 ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello per tardività ed ha condannato l'appellante al pagamento delle spese processuali;
in particolare ha evidenziato che l'appello è stato notificato in data 11/3/2015, oltre il termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 327 c.p.c. ( tenendo conto anche del periodo di sospensione feriale dei termini di impugnazione) giacchè la sentenza è stata depositata il 26/7/2014 e l'ultimo giorno non festivo per proporre impugnazione era il 10/3/2015.
1.6. Avverso la predetta sentenza la società ha proposto domanda di revocazione, Parte_1
ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., con atto di citazione notificato il 29/4/2019; in particolare la predetta società - richiamato il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.
4387/2019, in forza del quale l'errore sul computo del termine di impugnazione può integrare un errore revocatorio rilevante ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. - ha sostenuto che il termine lungo di impugnazione ( sei mesi) tenuto conto che la sentenza impugnata era stata depositata il 26/7/2024
andava a scadere il 13/3/2015, sicchè l'appello era stato tempestivamente notificato in data 11/3/2015.
Di poi la società ha riportato integralmente i motivi di impugnazione articolati Parte_1 avverso la sentenza di primo grado illustrati nell'originario atto di appello ed ha concluso affinchè
l'adita Corte revocasse la sentenza n. 533/2019 della Corte di Appello di Salerno e, in riforma della sentenza n. 3731/2014 del Tribunale di Salerno, rigettasse la domanda proposta da Controparte_1
con vittoria delle spese processuali e condannasse altresì a restituire alla società Controparte_1
“ quanto da essa sia stato corrisposto in esecuzione della sentenza impugnata e Parte_1
della sentenza oggetto di revocazione”.
1.7. , costituitosi in giudizio, ha resistito ed ha concluso in via principale per la Controparte_1
declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione ed in via gradata per il rigetto della stessa con vittoria delle spese processuali.
1.8. La Corte con ordinanza emessa in data 14/3/2024, all'esito della celebrazione dell'udienza in forma scritta, ha riservato la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. La domanda di revocazione è fondata e, pertanto, va accolta.
In primis va evidenziato che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che l'errore sul computo del termine per la proposizione della impugnazione integra un errore revocatorio,
rilevante ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., in quanto riguarda un fatto interno alla causa che si risolve in una falsa percezione di quanto rappresentato dalle parti, costituendo il rilievo del dies ad quem e l'applicazione del calendario comune - adempimenti indispensabili per valutare la tempestività
dell'impugnazione - elementi facilmente riscontrabili dalla lettura degli atti da parte del Giudice ( cfr.
ex multis Cass. n. 23445/2014; Cass. n. 4565/2018; Cass. n. 4387/2019; Cass. n. 22994/2021 in motivazione).
Ciò posto, nel caso di specie la declaratoria di inammissibilità dell'appello per tardività è stata determinata da un evidente errore di calcolo inquadrabile nell'errore di fatto delineato dall'art. 395 n
4 c.p.c..
In particolare è utile premettere che il presente procedimento è stato introdotto in primo grado nell'anno 2011 sicchè, trovando applicazione l'art. 327 c.p.c. nella formulazione come modificata dalla legge n. 69/2009, il termine cd. lungo di impugnazione è pari a sei mesi;
inoltre nel caso di specie – assumendo rilevanza la sospensione dei temini feriali relativa all'anno solare 2014 - occorre tenere conto del periodo di sospensione dei suindicati termini pari a 46 giorni ( ossia dall'1 agosto al
15 settembre) in quanto, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità con specifico riferimento al computo del cd termine lungo di impugnazione previsto dall'art. 327 c.p.c., la modifica di cui all'art. 16 comma 1 d.l. n. 132/ 2014 (conv. con modif. dalla l. n. 162/2014), che, sostituendo l'art. 1
della l. n. 742/1969 ha ridotto il periodo di sospensione da 46 giorni a 31 giorni (dall'1 al 31 agosto di ciascun anno), trova applicazione, in mancanza di una disciplina transitoria, a partire dalla sospensione dei termini relativa al periodo feriale dell'anno solare 2015, non rilevando, a tal fine, la data dell'impugnazione o quella di pubblicazione della sentenza (cfr. Cass. n. 30053/2020; Cass. n.
8722/2022; cfr. anche Cass. n. 15593/2025 in motivazione).
Ancora, giova ricordare che il Supremo Collegio ha chiarito che nel computo dei termini processuali mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall'impugnazione ex art 327 c.p.c., si osserva, a norma degli artt. 155 comma 2 c.p.c. e 2963 comma 4 c.c. il sistema della computazione civile, non ex numero bensì ex nominatione dierum, nel senso che il decorso del tempo si ha,
indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale;
analogamente si deve procedere quando il termine di decadenza interferisca con il periodo di sospensione feriale dei termini: in tal caso, infatti, al termine di decadenza del gravame, di cui all'art. 327 comma 1 c.p.c. deve aggiungersi il periodo di sospensione feriale, nel caso di specie pari a 46 giorni ( cfr. Cass. n. 5116/2025; Cass. n. 15029/2020).
Chiariti tai profili, il Collegio osserva che nella vicenda in esame – come emerge dalla disamina della documentazione in atti e come riportato nella stessa sentenza oggetto della domanda di revocazione
– la sentenza di primo grado è stata depositata in data 26/7/2014 mentre l'appello è stato notificato in data 11/3/2015.
Orbene, sulla base del quadro normativo e giurisprudenziale innanzi delineato, deve concludersi che il termine semestrale di impugnazione ex art. 327 c.p.c. andava a scadere il 26/1/2015 e, considerando il periodo di sospensione feriale pari a 46 giorni, slittava al 13/3/2015 sicchè l'appello notificato in data 11/3/2015 era tempestivo.
La sentenza della Corte di Appello di Salerno n. 533/2019 va, pertanto, revocata.
3. Passando alla fase rescissoria e, dunque, alla disamina dell'appello proposto da Parte_3
avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 3731/2014 , il Collegio ritiene che l'impugnazione è
fondata per le ragioni di seguito indicate.
4. L'appellante ha criticato la sentenza impugnata, deducendo che erroneamente il Giudice a quo ha evidenziato che “ la segnalazione alla centrale rischi comporta una valutazione di sostanziale
impossibilità di recupero per una condizione evidente di sofferenza economica del debitore di
carattere generalizzato e quasi pari ad uno stato di insolvenza” ed è giunto alla conclusione che nel caso di specie la segnalazione è illegittima “essendo evidente la carenza di prova sullo stato di
dissesto economico dell'attore tale da giustificare la segnalazione”. Ciò in quanto il Tribunale non ha considerato che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che la nozione di insolvenza ai fini della segnalazione della posizione debitoria “in sofferenza” implica una valutazione negativa della situazione patrimoniale del debitore, senza tuttavia alcun riferimento allo stato insolvenza richiesto per la dichiarazione di fallimento;
il Giudice di prime cure – osserva la società
– “ sembra avere equiparato i due concetti di insolvenza”. Dalla disamina della Parte_1
visura CRIF del 19/12/2007 – prosegue l'appellante - emerge che la segnalazione in questione relativa al contratto di finanziamento stipulato dalle parti in causa riguardava il mero “ incaglio” nei pagamenti e non già la posizione a “sofferenza”. La segnalazione – osserva la società Parte_1
- non era negativa ed era legittima in quanto, come già evidenziato in primo grado, a seguito
[...]
del furto del veicolo per il quale era stato concesso il finanziamento e della corresponsione dell'indennizzo assicurativo, “ la posizione del Sig. è stata trasferita all'Ufficio _1
Contenzioso Ford per il recupero del residuo debito di euro 977,99 pari alla differenza tra il totale
da rimborsare ( euro 11.687,99 importo prepagamento) ed il pagamento ricevuto dall'assicurazione
( euro 10.710,00)” con la precisazione che “ il conteggio di prepagamento ( che tiene conto del pagamento delle rate corrisposte fino al rimborso assicurativo) storna gli interessi futuri sul capitale
non maturati ed aggiunge una penale pari all'1% per estinzione anticipata, come da contratto”.
Successivamente – prosegue l'appellante – “l'importo di euro 977,99 è stato imputato sul conto rateo
Parte assicurativo non goduto ( di euro 592,91), determinando un saldo a favore della di euro 385,00
; il sig. , riconoscendosi debitore del solo importo di euro 250,00 ha, quindi, Controparte_1
Parte proposto all'esponente una transazione per tale importo che è stata accettata : la ha, pertanto,
ricevuto in data 5 giugno 2006 l'importo di euro 250,00” ( cfr. atto di appello pag. 7; domanda di revocazione pag. 8)
Le censure sono prive di pregio.
In primo luogo va evidenziato che il Tribunale, sul presupposto che la segnalazione alla CRIF avesse riguardato la posizione “a sofferenza” dell'attore, correttamente ha evidenziato – in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità - che “la segnalazione alla Centrale rischi comporta
una valutazione di sostanziale impossibilità di recupero per una condizione evidente di sofferenza
economica del debitore di carattere generalizzato e quasi pari ad uno stato di insolvenza”, situazione questa non riscontrabile nel caso di specie.
Invero il Supremo Collegio ha affermato che la segnalazione di una posizione "in sofferenza" presso la Centrale Rischi richiede una valutazione, da parte dell'intermediario, riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente, e non può quindi scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza; d'altronde la Circolare della
Banca d'Italia dell' 11 febbraio 1991 n. 139 definisce la "sofferenza" come “l'esposizione per cassa
nei confronti di soggetti in stato di insolvenza anche non accertato giudizialmente o in situazioni
sostanzialmente equiparabili” ( cfr. Cass. 21428/2007; Cass. n. 7958/2009 anche in motivazione;
Cass. n. 15609/2014; Cass. n. 28635/2020). Nella vicenda in esame la stessa società – come si evince dal tenore delle censure Parte_1
in esame – ha escluso la ricorrenza delle condizioni per la segnalazione del nominativo di _1
in ordine ad una posizione a “ sofferenza”, avendo rappresentato che l'attore era rimasto
[...]
debitore dell'esigua somma di euro 385,00, peraltro, estinta in data 5/6/2006 attraverso il pagamento di euro 250,00 come concordato dalle parti processuali in forza di una transazione.
Quanto, poi, alla critica incentrata sulla considerazione che la segnalazione in questione avrebbe avuto ad oggetto una posizione di “incaglio” e non già “a sofferenza” giova ricordare che l'appellante,
ove si dolga dell'erronea valutazione, da parte del Giudice di primo grado, di documenti prodotti dalla controparte, da questa non depositati in appello ed il cui preciso contenuto testuale non risulti dalla sentenza impugnata né, pacificamente, dagli atti delle parti, ha l'onere di estrarne copia ai sensi dell'
art. 76 disp. att. c.p.c. e di produrli in sede di gravame, perché, avendo il giudizio d'appello le caratteristiche di una "revisio prioris instantiae", l'impugnante ha sempre la veste di attore e, quindi,
l'onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale assunta nel giudizio di primo grado ( cfr. Cass. n. 3166/2025; Cass. n. 40606/2021; Cass.
S.U. n. 3033/2013) .
Nel caso di specie non è stata prodotta in appello la visura della segnalazione alla CRIF del nominativo di – il cui preciso contenuto testuale non risulta dalla sentenza Controparte_1
impugnata né, pacificamente, dagli atti delle parti – sicchè in applicazione del suindicato principio di diritto non vi è spazio per ritenere che la segnalazione in questione abbia riguardato una posizione di
“incaglio” e non già “a sofferenza”.
Ad ogni modo, pure a volere accedere alla tesi della società , resta il fatto che la Parte_1
segnalazione è illegittima.
In particolare va rimarcato che la posizione di “ incaglio”, come si legge nella circolare della Banca
di Italia dell'11 febbraio 1991 n. 139, è riferibile a clienti in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, che sia prevedibile possa essere rimossa in un congruo periodo di tempo. E' evidente, quindi, che la segnalazione per una posizione di “incaglio” – a differenza di quanto sostenuto dall'appellante – è negativa.
Inoltre la circostanza che abbia continuato a corrispondere regolarmente le rate Controparte_1
del mutuo, nonostante il furto del veicolo per il quale era stato concesso il finanziamento, l'esiguità
del credito indicato dalla stessa società , pari ad euro 385,00, scaturito dal raffronto Parte_1
tra quanto versato da e quanto corrisposto dalla compagnia di assicurazione, sono Controparte_1
elementi che inducono ad escludere che il ritardo nell'adempimento sia da ricollegare ad una situazione di obiettiva difficoltà del debitore, tanto più ove si consideri che il pagamento in data
5/6/2006 della somma di euro 250,00 da parte di a seguito della transazione Controparte_1
stipulata con la società lascia chiaramente intendere come il debitore abbia ritenuto Parte_1
la somma richiesta eccessiva rispetto a quella effettivamente dovuta.
D'altronde la stessa società – come risulta dall'univoco tenore della missiva del Parte_1
24/11/2010 inviata a - ha riconosciuto che la segnalazione in questione era stato Controparte_1
frutto di un errore (cfr. missiva in atti – allegato n. 4 del fascicolo di parte della società Parte_3
.
[...]
Non va, poi, sottaciuto che la società con la suindicata missiva ha comunicato di Parte_1
avere proceduto a “ regolarizzare” la posizione di nella banca dati della CRIF Controparte_1
dopo la prima comunicazione circa l'errata segnalazione inviatale da il Controparte_1
25/10/2010, riconoscendo, così, che la segnalazione si è protratta ben oltre l'estinzione del debito avvenuta in data 5/6/2006 mediante il pagamento della somma di euro 250,00 sulla base della transazione stipulata dalle parti in causa.
5. La società ha ulteriormente censurato la sentenza di primo grado, lamentando Controparte_2
che il Tribunale ha riconosciuto il risarcimento del danno per la lesione al diritto all'immagine dell'attore nonostante costui non avesse offerto alcuna prova sul punto. La giurisprudenza di legittimità – osserva l'appellante - a partire dalla nota sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni
Unite del 2008, ha costantemente affermato che anche il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti fondamentali della persona costituzionale tutelati, tra cui il diritto alla reputazione,
devono essere rigorosamente allegati e provati dalla parte che agisce in giudizio per il risarcimento dei danni con la conseguenza che il danno non può ritenersi sussistente in re ipsa come, invece, è
accaduto nel caso di specie. Il Giudice di primo grado – prosegue la società - ha Parte_1
liquidato il danno equitativamente nella misura di euro 15.000,00, trascurando di considerare che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il ricorso alla valutazione equitativa del danno secondo la previsione dell'art. 1226 c.c. non esonera la parte interessata dalla necessità di fornire al Giudice
gli elementi probatori circa la sussistenza del danno. In definitiva – conclude l'appellante – il
Tribunale, non avendo offerto alcuna prova circa il lamentato danno, attraverso la Controparte_1
valutazione equitativa ha sopperito al mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'attore.
La censura merita di essere condivisa.
La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha costantemente affermato che il danno all'immagine e alla reputazione per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, costituisce danno conseguenza, sulla base della più ampia ricostruzione operata dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nelle pronunce n. 26972 e n. 26975 del 2008, sicchè non può ritenersi sussistente in re ipsa, ma deve essere allegato specificamente e provato da chi domanda il risarcimento ( cfr. Cass. n. 5609/2020 in motivazione;
cfr. anche Cass. n. 7594/2018; Cass. n. 6859/29023; Cass. n. 28536/2024)
Orbene nella vicenda in esame - non solo sia nell'atto introduttivo del giudizio, Controparte_1
sia nella comparsa di costituzione depositata nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza della
Corte di Appello di Salerno n. 533/2019, sia nella comparsa di costituzione depositata nel presente procedimento avente ad oggetto la domanda di revocazione della predetta sentenza ha costantemente evidenziato che il danno da lui lamentato per la lesione al diritto all'immagine è in re ipsa – ma lo stesso Tribunale ha aderito a tale impostazione giacchè, come si evince dalla motivazione della sentenza ( riportata al precedente punto 1.2 della presente sentenza a cui si rinvia), pur non avendo richiamato la categoria del danno in re ipsa, ha ritenuto esistente il danno all'immagine prospettato dall'attore per il solo fatto dell'illegittimità della segnalazione alla CRIF, tanto è vero nella pronuncia in esame manca qualsiasi riferimento alle risultanze processuali idonee a comprovare il danno in questione.
A tale riguardo la Corte osserva che nell'atto introduttivo si è limitato ad allegare Controparte_1
genericamente di avere subito un danno all'immagine e alla reputazione e nel contempo non ha offerto alcuna prova idonea a comprovare il lamentato danno.
Merita di essere evidenziato che l'espletata prova testimoniale – per la sua estrema genericità – si presenta del tutto inidonea ad orientare il convincimento del Giudicante.
Invero la teste , dipendente di una filiale della società , ha riferito che Testimone_1 Pt_2
, verso la fine dell'anno 2010, recatosi presso la sede della predetta filiale, aveva Controparte_1
chiesto un finanziamento che non gli fu concesso in quanto il suo nominativo risultava segnalato alla banca dati Crif da cui emergeva una posizione “ a sofferenza”.
A sua volta, il teste , coniuge di , in regime di separazione dei beni, Testimone_2 Controparte_1
ha dichiarato di avere accompagnato il marito presso la filiale della per chiedere un mutuo Pt_2
da destinare all'acquisto di una camera da letto ed ha aggiunto che il finanziamento non fu concesso poiché il marito risultava segnalato dalla società alla banca dati Crif da cui risultava Parte_1
una posizione “a sofferenza”. La teste ha aggiunto che il marito si era rivolto anche ad altri istituti di credito e società finanziare per ottenere dei finanziamenti che non furono concessi perché risultava segnalato alla CRIF. Infine ha dichiarato di avere accompagnato il coniuge presso la Testimone_2
Banca Monte dei Paschi di Siena per ottenere un finanziamento che non fu concesso perché il suo nominativo era stato segnalato alla CRIF.
Ciò posto è agevole evidenziare che la deposizione della teste è generica: la teste, Testimone_1
infatti, non ha indicato presso quale filiale della società lavorava nè l'importo del Pt_2
finanziamento richiesto né le ragioni per le quali veniva richiesto.
Analoghe considerazioni valgono per la deposizione di , dovendosi evidenziare che la Testimone_2
teste – oltre a fare riferimento al mutuo richiesto dal coniuge alla società senza indicare Pt_2 l'entità del finanziamento richiesto - ha richiamato genericamente una pluralità di finanziamenti richiesti invano dal coniuge ad altri istituti di credito e società finanziarie senza alcuna indicazione né dell'entità delle somme richieste, nè dei soggetti destinatari di tali richieste né dell'epoca in cui tali richieste furono effettuate.
Non va poi sottaciuto che la deposizione di nella parte relativa al mutuo richiesto alla Testimone_2
Banca Monte dei Paschi di Siena oltre ad essere generica, giacchè la teste non ha indicato né l'epoca dei fatti né la somma richiesta, contrasta con quanto prospettato dallo stesso attore nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
, infatti, nell'atto di citazione ha rappresentato in ordine al finanziamento richiesto Controparte_1
alla di essere stato accompagnato presso l'istituto di credito Controparte_3
dalla sorella, e non gà dalla moglie, e per di più ha precisato che nell'occasione il direttore della banca gli riferì che era inaffidabile e gli consigliò di rivolgersi alla Banca di Italia, mentre la teste Tes_2
ha dichiarato che il mutuo non fu concesso perché il nominativo del marito era stato segnalato
[...]
alla CRIF.
In definitiva la prova testimoniale – in assenza, peraltro, di qualsiasi prova documentale inidonea a dimostrare i finanziamenti richiesti da alla società e alla Banca Monte Controparte_1 Pt_2
dei Paschi di Siena ( (ossia i destinatari delle richieste di finanziamento indicati dai testi) e le ragioni per le quali i finanziamenti non furono concessi non vale a comprovare che nel periodo di riferimento
( ossia nel periodo in cui il nominativo di risultava segnalato alla Crif) vi sia stata Controparte_1
da parte di l'interlocuzione con istituti bancari o società finanziarie implicanti Controparte_1
l'accesso degli operatori alla banca dati Crif con conseguente lesione del diritto all'immagine dell'attore.
Infine per completezza va rimarcato che, una volta escluso che l'attore abbia provato il prospettato danno all'immagine, non viè spazio per la liquidazione equitativa del danno effettuata dal Tribunale,
acquistando rilievo il principio di diritto in forza del quale la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c.
consente di sopperire alle difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria, ma non può assumere valenza surrogatoria della prova, incombente sulla parte,
dell'esistenza dello stesso e del nesso di causalità giuridica che lo lega all'inadempimento o al fatto illecito extracontrattuale ( cfr. Cass. n. 8941/2022; Cass. n. 2831/2021; Cass. n. 26051/2020; Cass. n.
4310/2018).
6. Le argomentazioni esposte conducono – come già evidenziato - all'accoglimento della domanda di revocazione ex art. 395 c.p.c. e conseguentemente va revocata la sentenza n. 533/2019 della Corte
di Appello di Salerno;
inoltre va accolto l'appello proposto dalla società e per Parte_1
l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Salerno n. 3731/2014 , va rigettata la domanda proposta da . Controparte_1
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali il Collegio – premesso che nel caso di specie trova applicazione la disciplina dettata dall'art. 92 comma 2 c.p.c. come modificato dalla legge n.
69/2009 in quanto il giudizio di primo grado è stato introdotto nell'anno 2011 - ritiene che le ragioni della decisione, ed in particolare il fatto che la segnalazione del nominativo di alla Controparte_1
CRIF è risultata illegittima sicchè il rigetto della domanda è da ricollegare in via esclusiva all'assenza di prova circa il lamentato danno all'immagine, giustificano la compensazione integrale delle spese processuali sia del presente giudizio, sia del giudizio di appello conclusosi con la sentenza revocata,
sia del giudizio di primo grado.
7. Infine la riforma della sentenza di primo grado impone di esaminare la domanda articolata da nell'originario atto di appello e riproposta nell'atto introduttivo del presente Parte_1
giudizio di revocazione tesa a conseguire la condanna di alla restituzione di Controparte_1
“quanto da essa già corrisposto in esecuzione della sentenza impugnata”.
Orbene, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la richiesta di restituzione di somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado consegue alla richiesta di modifica della decisione impugnata e, non costituendo domanda nuova, è ammissibile in appello se formulata, a pena di decadenza, con l'atto di gravame, ove a tale momento la sentenza sia stata già eseguita ovvero nel corso del giudizio, qualora l'esecuzione sia avvenuta dopo la proposizione dell'impugnazione (
cfr. Cass. n. 7144/2021; Cass. n. 2292/2018).
Ciò posto, la Corte ritiene che la domanda deve essere rigettata in quanto risulta genericamente formulata, non essendo stata indicata la somma versata, è per di più è rimasta indimostrata in quanto la società non ha prodotto alcun documento idoneo a comprovare il prospettato Parte_1
pagamento.
Per le stesse ragioni va respinta anche la domanda proposta da , con l'atto Parte_1
introduttivo del giudizio di revocazione volta ad ottenere la condanna di alla Controparte_1
restituzione di “ quanto da essa corrisposto in esecuzione della sentenza oggetto di revocazione”
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile definitivamente pronunciando sulla domanda di revocazione proposta da , ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., nei confronti di Parte_1 _1
avverso la sentenza n. 533/2019 della Corte di Appello di Salerno depositata il 17/4/2019,
[...]
così provvede:
1. accoglie la domanda di revocazione e per l'effetto revoca la sentenza n. 533/2019 della Corte di
Apello di Salerno depositata il 17/4/2019;
2. accoglie l'appello proposto da , e per l'effetto, in riforma della sentenza n. Parte_1
3731/2014 del Tribunale di Salerno depositata il 26/7/2014, rigetta la domanda proposta da _1
;
[...]
3. dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali del presente giudizio, del giudizio di appello conclusosi con la sentenza della Corte di Appello di Salerno n. 533/2019 revocata e del giudizio di primo grado;
4. rigetta la domanda articolata da tesa a conseguire la condanna di Parte_1 _1
alla restituzione di quanto corrisposto in forza della sentenza di primo grado e della sentenza
[...]
oggetto del giudizio di revocazione.
Salerno, 25/6/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
Rosa D'Apice Maria Assunta Niccoli