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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
Commentario • 1
- 1. risarcimento - Diritto del RisparmioDi Grazia Ferdenzi · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 22 dicembre 2025
I titoli azionari illiquidi non sono adeguati a un investitore “non-professionista”, né a uno “prudente”: la conferma del Tribunale di Bari. Nota a Trib. Bari, 18 dicembre 2025, n. 4639. di Antonio Zurlo Studio Legale Greco Gigante …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/04/2025, n. 1128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1128 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2132/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Prima Sezione CIVILE
La Corte, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Consiglieri: dott. Domenico TI - Presidente dott.ssa Alessandra Arceri - Consigliere Rel. dott. Lorenzo Orsenigo - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. r.g. 2132/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
DELL'AGLIO GIANFRANCO elettivamente domiciliata in VIA CORDUSIO, 4 20123 MILANO presso il difensore
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
FERDENZI GRAZIA elettivamente domiciliato in BORGO SACCHINI, 9 43100 PARMA, presso il difensore
APPELLATO
In punto a: Prescrizione buoni fruttiferi postali
Appello vs. sentenza Tribunale di Pavia n. 144 del 18 gennaio 2024.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 9 Per parte appellante:
Per parte appellata:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di appello ritualmente notificato, ha proposto appello avverso la Parte_2
sentenza 18 gennaio 2024 n. 144 del Tribunale di Pavia, con la quale, in accoglimento della domanda proposta da , è stata condannata al Controparte_1 Parte_2 pagamento della somma di € 15.000,00, oltre interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata secondo gli indici ISTAT FOI, a titolo di risarcimento dei danni in relazione alla mancata riscossione, da parte del , dei buoni postali fruttiferi serie 18N, il cui rimborso veniva rifiutato da CP_1 [...]
in quanto ritenuti prescritti per l'inutile decorso del termine di cui all'art. 8 del Parte_2
D.M. 19 dicembre 2000.
In fatto, il aveva dedotto di aver sottoscritto i ridetti buoni in data 4 ottobre 2006, per il CP_1 valore complessivo di € 15.000, e che, nei predetti, non era presente alcuna indicazione circa la scadenza;
affermava altresì che, al momento della sottoscrizione, non gli era stato consegnato il foglio illustrativo contenente le condizioni generali del prestito.
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Pavia: pagina 2 di 9 a) Rilevava che l'emissione dei buoni in oggetto rinviene la sua disciplina nel D. Min. Fin. 6 ottobre 2004, il quale all'art. 1 comma 3 definisce le condizioni dell'emissione; l'art. 6 del predetto decreto prevede poi che, in occasione del collocamento, Parte_2
debba mettere a disposizione del cliente nei locali aperti al pubblico, fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sui rischi tipici dell'operazione, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali, e che il collocamento dei buoni deve essere accompagnato dalla consegna del regolamento del prestito;
Cont l'art. 8 del D. Min. Fin. 19 dicembre 2000 stabilisce che i diritti derivanti dai si prescrivano nel termine di 10 anni dalla scadenza, mentre l'art. 3 prevede che, unitamente al supporto cartaceo dei buoni fruttiferi, debba esser consegnato al sottoscrittore un foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento;
b) Rilevava che, contrariamente a quanto dedotto da le caratteristiche e Parte_2 le condizioni che accompagnavano l'emissione dei buoni in parola, di cui alla Gazzetta
Ufficiale del 30 settembre 2006, n. 228, non erano riportate dal decreto ministeriale 6 ottobre
2004, pubblicato nella G.U. del 13 ottobre 2004, n. 241, né i titoli cartacei in possesso dell'investitore recavano alcuna indicazione circa la data di scadenza o la durata dell'investimento;
c) Che la consegna del foglio illustrativo al momento della sottoscrizione dei buoni era stata semplicemente allegata, e non provata, da parte di con ciò Parte_2
maturandosi la contravvenzione ad uno specifico obbligo di legge;
né la circostanza che il ricorrente fosse stato in altro modo messo a conoscenza della durata dei buoni era stata allegata o provata;
d) Che il deficit informativo dell'investitore, discendente dalla mancata consegna del foglio illustrativo, non poteva dirsi sanato per effetto della pubblicazione nel sito internet della Cassa
Depositi e Prestiti S.p.a. o dall'affissione nei locali delle POSTE ITALIANE delle condizioni del prestito;
e) Che non poteva ritenersi dirimente, concretando impossibilità di adempimento, l'avvenuto accantonamento dell'importo dei buoni ai sensi dell'art. 1, comma 345 della L. n. 266/2005, relativo ai buoni dormienti, atteso che il denaro è un bene fungibile e parte attrice aveva invocato responsabilità risarcitoria di Parte_2
La convenuta, sul presupposto che la mancata consegna del foglio informativo all'investitore avesse causato il danno lamentato, veniva pertanto condannata al pagamento di € 15.000, oltre accessori, a pagina 3 di 9 favore di parte attrice, con il favore delle spese di lite, liquidate per il grado in € 3.397 oltre accessori di legge.
Avverso tale pronuncia interpone appello ritenendo la motivazione della Parte_2
sentenza impugnata errata, ingiusta e contraddittoria, domandando la riforma della stessa, con rigetto delle domande proposte dal sottoscrittore.
In particolare, si articolano i seguenti motivi:
1) Errata e contraddittoria motivazione. Violazione ed errata applicazione degli artt. 3 comma 1 ed art. 6 del D.M. Tesoro 19 dicembre 2000 per pretesa mancata consegna del foglio informativo;
violazione dell'art. 2697 c.c.
A detta di parte appellante, la mancata consegna del foglio informativo non sarebbe stata in alcun modo dimostrata, non essendo onere di ornire tale prova, in specie a venti anni di Parte_2
distanza dai fatti di causa, considerando che la contestuale consegna del foglio informativo è prescritta per legge al momento della sottoscrizione, in forza dell'art. 3 D.M. 19 dicembre 2000, e considerando che il citato D.M. non contiene alcuna previsione circa l'obbligo di sottoscrivere ricevuta in occasione della consegna del predetto foglio informativo. Aggiuntivamente, si sottolinea che il D.P.R. n.
256/1989 prevede che i documenti contabili relativi al servizio buoni debbano essere conservati e rimanere giacenti 5 anni. Anche a voler considerare, pertanto, il più lungo termine di cui all'art. 119
TUB, si tratterebbe di un obbligo di conservazione di 10 anni (si richiama, tra gli altri precedenti,
Trib. Milano VI civ. 4 marzo 2022, n. 1907), per cui non potrebbe in ogni Parte_2
caso reputarsi negligente in relazione alla mancata disponibilità di tale documentazione. Quanto, poi, al rilievo dell'affissione delle condizioni del prestito nei locali delle , si richiama, tra le altre, Trib. Pt_2
Como del 4 febbraio 2022; e quanto alla rilevanza, per configurare la negligenza del sottoscrittore, della pubblicazione delle predette condizioni nel sito web delle Poste, Trib. Genova 1 luglio 2022, n.
1691 ed in generale, sull'obbligo del sottoscrittore di informarsi sulle condizioni di rimborso del buono, si richiamano la pronuncia del Trib. Cremona 5 marzo 2024, n. 176 e della Corte d'Appello
L'Aquila 8 marzo 2024.
2) Insussistenza ed in ogni caso prescrizione del diritto al risarcimento del danno.
Decorrenza del termine di prescrizione della domanda risarcitoria ed in ogni caso assenza dei requisiti.
A detta di parte appellante, la motivazione del giudice di prime cure sia sulla sussistenza dei presupposti della responsabilità extracontrattuale o precontrattuale, sia sul nesso di causalità tra pagina 4 di 9 l'asserita omessa informativa ed il danno, sarebbe del tutto assente. Sul punto si richiama, tra le altre,
Corte d'appello di Brescia in data 29 marzo 2023, n. 565.
Non si potrebbe eludere, infine, la questione della prescrizione del diritto al risarcimento del danno, dato il lasso di tempo trascorso: infatti, dovendosi qualificare la responsabilità fatta valere precontrattuale, e dunque, di natura extracontrattuale, il termine quinquennale per farla valere sarebbe spirato.
Si rileva, peraltro, che la sentenza impugnata non si occupa di motivare né in ordine alla sussistenza del nesso di causalità necessaria tra condotta omissiva che viene attribuita a Parte_2
e danno che si pretende arrecato, né in ordine alla prova di quest'ultimo, elementi costitutivi del diritto azionato che neppure lo stesso attore, del resto, avrebbe provato.
Nel giudizio così radicato si è costituito il , contestando analiticamente l'appello avversario e CP_1
riportando, a propria volta, giurisprudenza favorevole alla propria tesi;
l'appellato ha rilevato inoltre la tardività dell'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, in quanto sollevata per la prima volta con l'atto di gravame, in spregio al divieto di nova di cui all'art. 345 c.p.c. Si richiamavano comunque sentenze del Trib di Monza 17 aprile 2024 e Trib. Catanzaro 18 aprile 2024 che individuano la decorrenza del termine prescrizionale nel momento in cui l'investitore prende coscienza del danno, ovvero dal momento in cui viene negato il rimborso, adducendo la maturazione della prescrizione del diritto al rimborso.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 9 aprile 2025.
***
Preliminarmente, valga osservare che effettivamente, l'eccezione di prescrizione della domanda risarcitoria svolta dal (da non confondersi con la prescrizione del diritto al rimborso dei CP_1
buoni, sulla cui maturazione ex lege non vi è questione in questa sede1) è stata sollevata da
[...]
tardivamente, in quanto la stessa è stata proposta, per la prima volta, soltanto con Parte_2
l'atto di gravame, e pertanto, la stessa deve reputarsi inammissibile per violazione del divieto di nova in appello sancito, con particolare riferimento alle eccezioni non rilevabili d'ufficio (si rammenta che l'eccezione di prescrizione è da ritenersi eccezione in senso stretto, e mai potrebbe reputarsi mera difesa, compresa nella richiesta di rigetto della domanda), dal secondo comma dell'art. 345 c.p.c. 1 Su questa questione si è invece pronunciata questa Corte con sentenza n. 3175 del 22 novembre 2024, reputando che la prescrizione dei buoni postali fruttiferi maturi ex lege dal momento in cui essa sia prevista dalle condizioni di emissione previste dal decreto ministeriale che ne disciplina la serie di riferimento, per cui anche eventuali carenti indicazioni in proposito, non ne impediscono il decorso. Essa, in altri termini, opera oggettivamente, ed eventuali impedimenti di tipo squisitamente soggettivo, ivi compresa la non conoscenza della disposizione regolamentare, nulla rilevano al proposito. pagina 5 di 9 Ad abundatiam, e per mera completezza di motivazione, deve osservarsi che tale eccezione sarebbe comunque infondata, in quanto, a tutto voler concedere, il termine prescrizionale per la responsabilità risarcitoria invocata non sarebbe maturato.
La Corte condivide al proposito la tesi, sostenuta da autorevole giurisprudenza, secondo cui lo stesso possa considerarsi decorrente solo dal momento in cui il sottoscrittore, non messo a conoscenza delle condizioni del prestito e dunque ignaro dell'esistenza di un termine per l'esercizio del proprio diritto al rimborso, prende cognizione del danno subìto, vale a dire nel momento in cui egli riceve il diniego di rimborso per maturata prescrizione.
Venendo quindi al merito della domanda, occorre premettere, innanzi tutto, che da un punto di vista normativo, il d.m. 19 dicembre 2000, all'art. 3, prevede che “per il collocamento dei buoni postali fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento”.
Detto foglio informativo, consegnato al risparmiatore, garantisce l'informazione effettiva e completa – in ordine all'emittente, al collocatore, alla disciplina di riferimento, alla tipologia, al prezzo di emissione e alla scadenza, nonché in ordine al rimborso anticipato, al rendimento, alle modalità di calcolo degli interessi, alle spese e commissioni, al regime fiscale, al termine di prescrizione, e non può essere certo supplito dall'avviso al pubblico che, sempre a norma di legge, ed in particolare, in base all'art. 6 del D.M. 19 dicembre 2000, deve esser affisso nei locali delle poste, in quanto lo stesso si rivolge, in modo generalizzato e indistinto ai risparmiatori che accedono agli Uffici Postali.
Si rileva, a tale proposito, che già in altra precedente pronuncia di questa Corte, si è espresso l'opinamento secondo il quale “il coordinamento tra tali due disposizioni non può che essere inteso nel senso che l'affissione in luogo pubblico delle condizioni economiche praticate si pone come onere aggiuntivo e non sostitutivo dell'obbligo di consegna del (cfr. Corte d'Appello Milano, 16 CP_3
ottobre 2024, pronunciata nella causa R.G. n. 846/2024 C.D.A.).
In ogni caso, per stessa ammissione di l'emittente era tenuta per legge alla Parte_2
consegna del foglio informativo, e tale adempimento non risulta essere stato assolto, non avendosi prova documentale in tale senso, né la stessa risulta esser stata offerta dalla parte a ciò obbligata, la quale si è limitata a sostenere che la prova dell'avvenuta consegna incombesse sul sottoscrittore.
Ulteriormente, non si ritiene che, a tale adempimento, possa supplire o ritenersi equipollente la sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale che ha disciplinato la serie di riferimento, e ciò in quanto la consegna del foglio informativo e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale assolvono a pagina 6 di 9 funzioni diverse.
Il primo è rilevante nel rapporto con il singolo risparmiatore e l'omessa consegna rileva sul piano della
“condotta” e, quindi, è fonte di risarcimento del danno per violazione di un obbligo di comportamento che è tenuta a rispettare. Parte_2
Il secondo opera, invece, sul piano della disciplina oggettivamente applicabile al buono, prima fra tutte, la prescrizione del diritto al rimborso ed esclude, stante l'eterointegrazione del titolo (art. 1339 c.c.), qualsivoglia profilo di nullità.
Inoltre, ad avviso della Corte, una diversa interpretazione, oltre a non tenere conto di quanto disposto dall'art. 3) d.m. citato, non appare adeguata alla tutela effettiva del risparmiatore, in considerazione delle “fisiologiche” asimmetrie conoscitive tra quest'ultimo e Parte_2
Ciò trova conferma nel fatto che, in tema di buoni postali fruttiferi – così come in altri ambiti che sono caratterizzati da un certo grado di tecnicismo e che hanno a oggetto la raccolta del risparmio fra il pubblico – si è previsto l'obbligo di informazione mediante la consegna di un “foglio informativo”, atto a indicare, al momento di insorgenza del vincolo e in modo completo, i contenuti fondamentali e, tra gli altri, la scadenza del buono e la prescrizione del diritto al rimborso.
Tale interpretazione, infine, da un punto di vista sistematico, consente di garantire quel “punto di bilanciamento”, più volte citato dalla giurisprudenza già ricordata, tra la tutela del risparmio e le esigenze di bilancio dello Stato, entrambi di rilevanza costituzionale (artt. 47 e 81 Cost.).
Si ritiene, infatti, che l'ampia diffusione dei buoni postali fruttiferi presso i risparmiatori (che sono, per lo più, modesti risparmiatori e che perseguono la finalità di “gestione” del risparmio in un'ottica tipicamente conservativa, spesso, avendo un grado di “istruzione finanziaria” piuttosto modesta) non possa prescindere dal rispetto della disciplina legale sopra indicata.
Nella pronuncia già citata di questa Corte in data 16 ottobre 2024, si è inoltre chiarito che la consegna del foglio informativo – essendo esso l'unico documento in cui vengono specificate le condizioni economiche e normative che regolano l'investimento, risulta essere “il nucleo essenziale del contratto sul quale deve determinarsi il consenso all'acquisto dell'investitore – risparmiatore” sottolineandosi come, nella giurisprudenza di legittimità, sia costante la qualificazione dei buoni fruttiferi come titoli di legittimazione caratterizzati da letteralità (Cass. Civ. SS. UU. n. 3963/2019), ed è proprio in forza di tale natura giuridica che i buoni fruttiferi, al momento della loro emissione, devono essere accompagnati da una informazione chiara ed univoca circa le condizioni economiche, affinché il risparmiatore sia messo nella condizione di sapere e comprendere la tipologia di investimento che sta pagina 7 di 9 sottoscrivendo ed il tempo a partire dal quale decorre la prescrizione decennale.
Con specifico riferimento al caso concreto, i buoni postali in parola non riportavano neppure la dicitura
“a termine”, ma recavano unicamente indicazione della serie di emissione, dell'importo, e della pagabilità presso qualsiasi ufficio postale.
Unica traccia delle condizioni di emissione era contenuta nella seguente stampigliatura, presente sul fronte del buono: “Il buono fruttifero postale è garantito dallo Stato ed è emesso alle condizioni generali previste nella parte prima del decreto 19 dicembre 2000 del Ministro del Tesoro, del bilancio
e della programmazione economica pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2000 e alle specifiche condizioni di emissione previste per la serie sottoscritta. Al momento del collocamento, il buono deve essere consegnato al sottoscrittore unitamente al Foglio Informativo Analitico (FIA) contenente la descrizione delle caratteristiche dello strumento”.
Non appare sostenibile che tali assai generiche indicazioni possano supplire a quelle che il Legislatore impone - in modo dettagliato - siano consegnate al momento di conclusione del contratto, individualmente e al singolo risparmiatore.
Nella citata sentenza di questa Corte si è altresì precisato che: “L'esigenza di garantire un'informativa completa al risparmiatore-investitore deriva altresì dai principi di correttezza e buonafede che, in quanto clausole generali del contratto, devono caratterizzare il rapporto contrattuale tanto nella sua fase iniziale di sottoscrizione, quanto nella fase successiva esecutiva. In particolare, dal principio di buona fede discende in capo a un obbligo di lealtà e cooperazione specifico nei confronti del Pt_2
risparmiatore-investitore nonché contraente, che si esplica anche in un dovere di avviso e di informazione in ordine alle circostanze rilevanti per l'esecuzione del contratto”.
Ne discende che la violazione dei doveri informativi che si è concretata in danno del non ha CP_1
posto il medesimo nelle condizioni di potersi tempestivamente attivare per riscuotere i tre buoni fruttiferi sottoscritti nel termine di prescrizione per gli stessi previsto, che costui ha incolpevolmente ignorato.
Sul piano della stretta causalità, un giudizio controfattuale giustifica pienamente l'affermazione di esistenza di un nesso di “causa – effetto” tra carente informazione e pregiudizio patito dal , in CP_1
quanto eliminando tale antecedente causale omissivo, è giocoforza dedurre che il avrebbe CP_1
esercitato il proprio diritto nel termine di cui avrebbe avuto precisa e completa cognizione.
Per quanto riguarda l'importo del danno da ristorarsi al , questo è stato correttamente CP_1
quantificato dal giudice di primo grado, secondo opinamento condiviso anche da precedenti pronunce pagina 8 di 9 di questa Corte, nella somma capitale persa, oltre accessori di legge, sulla somma anno per anno rivalutata secondo gli indici FOI, dalla data di scadenza dei buoni e fino al saldo effettivo.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza.
La liquidazione avviene in dispositivo, in base al d.m. n. 55/2014, modificato dal d.m. n. 147/2022, applicati i parametri medi, tenuto conto del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività difensiva profusa (che non ha visto, in appello, la fase istruttoria).
Sussistono i requisiti ed i presupposti per dichiarare la debenza del doppio contributo a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, come sopra composta, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) Respinge l'appello, e, per l'effetto, conferma in ogni sua parte l'impugnata sentenza del
Tribunale di Pavia, n. 144/2024 del 18 gennaio 2024;
b) Condanna al pagamento, in favore di delle spese del Parte_2 Controparte_1
presente grado di giudizio, che liquida in € 3.966,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
c) Dichiara la sussistenza dei requisiti e dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell''art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.
Milano, 9 aprile 2025
Il Consigliere Rel. dott. Alessandra Arceri
Il Presidente dott. Domenico TI
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Prima Sezione CIVILE
La Corte, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Consiglieri: dott. Domenico TI - Presidente dott.ssa Alessandra Arceri - Consigliere Rel. dott. Lorenzo Orsenigo - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. r.g. 2132/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
DELL'AGLIO GIANFRANCO elettivamente domiciliata in VIA CORDUSIO, 4 20123 MILANO presso il difensore
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
FERDENZI GRAZIA elettivamente domiciliato in BORGO SACCHINI, 9 43100 PARMA, presso il difensore
APPELLATO
In punto a: Prescrizione buoni fruttiferi postali
Appello vs. sentenza Tribunale di Pavia n. 144 del 18 gennaio 2024.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 9 Per parte appellante:
Per parte appellata:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di appello ritualmente notificato, ha proposto appello avverso la Parte_2
sentenza 18 gennaio 2024 n. 144 del Tribunale di Pavia, con la quale, in accoglimento della domanda proposta da , è stata condannata al Controparte_1 Parte_2 pagamento della somma di € 15.000,00, oltre interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata secondo gli indici ISTAT FOI, a titolo di risarcimento dei danni in relazione alla mancata riscossione, da parte del , dei buoni postali fruttiferi serie 18N, il cui rimborso veniva rifiutato da CP_1 [...]
in quanto ritenuti prescritti per l'inutile decorso del termine di cui all'art. 8 del Parte_2
D.M. 19 dicembre 2000.
In fatto, il aveva dedotto di aver sottoscritto i ridetti buoni in data 4 ottobre 2006, per il CP_1 valore complessivo di € 15.000, e che, nei predetti, non era presente alcuna indicazione circa la scadenza;
affermava altresì che, al momento della sottoscrizione, non gli era stato consegnato il foglio illustrativo contenente le condizioni generali del prestito.
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Pavia: pagina 2 di 9 a) Rilevava che l'emissione dei buoni in oggetto rinviene la sua disciplina nel D. Min. Fin. 6 ottobre 2004, il quale all'art. 1 comma 3 definisce le condizioni dell'emissione; l'art. 6 del predetto decreto prevede poi che, in occasione del collocamento, Parte_2
debba mettere a disposizione del cliente nei locali aperti al pubblico, fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sui rischi tipici dell'operazione, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali, e che il collocamento dei buoni deve essere accompagnato dalla consegna del regolamento del prestito;
Cont l'art. 8 del D. Min. Fin. 19 dicembre 2000 stabilisce che i diritti derivanti dai si prescrivano nel termine di 10 anni dalla scadenza, mentre l'art. 3 prevede che, unitamente al supporto cartaceo dei buoni fruttiferi, debba esser consegnato al sottoscrittore un foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento;
b) Rilevava che, contrariamente a quanto dedotto da le caratteristiche e Parte_2 le condizioni che accompagnavano l'emissione dei buoni in parola, di cui alla Gazzetta
Ufficiale del 30 settembre 2006, n. 228, non erano riportate dal decreto ministeriale 6 ottobre
2004, pubblicato nella G.U. del 13 ottobre 2004, n. 241, né i titoli cartacei in possesso dell'investitore recavano alcuna indicazione circa la data di scadenza o la durata dell'investimento;
c) Che la consegna del foglio illustrativo al momento della sottoscrizione dei buoni era stata semplicemente allegata, e non provata, da parte di con ciò Parte_2
maturandosi la contravvenzione ad uno specifico obbligo di legge;
né la circostanza che il ricorrente fosse stato in altro modo messo a conoscenza della durata dei buoni era stata allegata o provata;
d) Che il deficit informativo dell'investitore, discendente dalla mancata consegna del foglio illustrativo, non poteva dirsi sanato per effetto della pubblicazione nel sito internet della Cassa
Depositi e Prestiti S.p.a. o dall'affissione nei locali delle POSTE ITALIANE delle condizioni del prestito;
e) Che non poteva ritenersi dirimente, concretando impossibilità di adempimento, l'avvenuto accantonamento dell'importo dei buoni ai sensi dell'art. 1, comma 345 della L. n. 266/2005, relativo ai buoni dormienti, atteso che il denaro è un bene fungibile e parte attrice aveva invocato responsabilità risarcitoria di Parte_2
La convenuta, sul presupposto che la mancata consegna del foglio informativo all'investitore avesse causato il danno lamentato, veniva pertanto condannata al pagamento di € 15.000, oltre accessori, a pagina 3 di 9 favore di parte attrice, con il favore delle spese di lite, liquidate per il grado in € 3.397 oltre accessori di legge.
Avverso tale pronuncia interpone appello ritenendo la motivazione della Parte_2
sentenza impugnata errata, ingiusta e contraddittoria, domandando la riforma della stessa, con rigetto delle domande proposte dal sottoscrittore.
In particolare, si articolano i seguenti motivi:
1) Errata e contraddittoria motivazione. Violazione ed errata applicazione degli artt. 3 comma 1 ed art. 6 del D.M. Tesoro 19 dicembre 2000 per pretesa mancata consegna del foglio informativo;
violazione dell'art. 2697 c.c.
A detta di parte appellante, la mancata consegna del foglio informativo non sarebbe stata in alcun modo dimostrata, non essendo onere di ornire tale prova, in specie a venti anni di Parte_2
distanza dai fatti di causa, considerando che la contestuale consegna del foglio informativo è prescritta per legge al momento della sottoscrizione, in forza dell'art. 3 D.M. 19 dicembre 2000, e considerando che il citato D.M. non contiene alcuna previsione circa l'obbligo di sottoscrivere ricevuta in occasione della consegna del predetto foglio informativo. Aggiuntivamente, si sottolinea che il D.P.R. n.
256/1989 prevede che i documenti contabili relativi al servizio buoni debbano essere conservati e rimanere giacenti 5 anni. Anche a voler considerare, pertanto, il più lungo termine di cui all'art. 119
TUB, si tratterebbe di un obbligo di conservazione di 10 anni (si richiama, tra gli altri precedenti,
Trib. Milano VI civ. 4 marzo 2022, n. 1907), per cui non potrebbe in ogni Parte_2
caso reputarsi negligente in relazione alla mancata disponibilità di tale documentazione. Quanto, poi, al rilievo dell'affissione delle condizioni del prestito nei locali delle , si richiama, tra le altre, Trib. Pt_2
Como del 4 febbraio 2022; e quanto alla rilevanza, per configurare la negligenza del sottoscrittore, della pubblicazione delle predette condizioni nel sito web delle Poste, Trib. Genova 1 luglio 2022, n.
1691 ed in generale, sull'obbligo del sottoscrittore di informarsi sulle condizioni di rimborso del buono, si richiamano la pronuncia del Trib. Cremona 5 marzo 2024, n. 176 e della Corte d'Appello
L'Aquila 8 marzo 2024.
2) Insussistenza ed in ogni caso prescrizione del diritto al risarcimento del danno.
Decorrenza del termine di prescrizione della domanda risarcitoria ed in ogni caso assenza dei requisiti.
A detta di parte appellante, la motivazione del giudice di prime cure sia sulla sussistenza dei presupposti della responsabilità extracontrattuale o precontrattuale, sia sul nesso di causalità tra pagina 4 di 9 l'asserita omessa informativa ed il danno, sarebbe del tutto assente. Sul punto si richiama, tra le altre,
Corte d'appello di Brescia in data 29 marzo 2023, n. 565.
Non si potrebbe eludere, infine, la questione della prescrizione del diritto al risarcimento del danno, dato il lasso di tempo trascorso: infatti, dovendosi qualificare la responsabilità fatta valere precontrattuale, e dunque, di natura extracontrattuale, il termine quinquennale per farla valere sarebbe spirato.
Si rileva, peraltro, che la sentenza impugnata non si occupa di motivare né in ordine alla sussistenza del nesso di causalità necessaria tra condotta omissiva che viene attribuita a Parte_2
e danno che si pretende arrecato, né in ordine alla prova di quest'ultimo, elementi costitutivi del diritto azionato che neppure lo stesso attore, del resto, avrebbe provato.
Nel giudizio così radicato si è costituito il , contestando analiticamente l'appello avversario e CP_1
riportando, a propria volta, giurisprudenza favorevole alla propria tesi;
l'appellato ha rilevato inoltre la tardività dell'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, in quanto sollevata per la prima volta con l'atto di gravame, in spregio al divieto di nova di cui all'art. 345 c.p.c. Si richiamavano comunque sentenze del Trib di Monza 17 aprile 2024 e Trib. Catanzaro 18 aprile 2024 che individuano la decorrenza del termine prescrizionale nel momento in cui l'investitore prende coscienza del danno, ovvero dal momento in cui viene negato il rimborso, adducendo la maturazione della prescrizione del diritto al rimborso.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 9 aprile 2025.
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Preliminarmente, valga osservare che effettivamente, l'eccezione di prescrizione della domanda risarcitoria svolta dal (da non confondersi con la prescrizione del diritto al rimborso dei CP_1
buoni, sulla cui maturazione ex lege non vi è questione in questa sede1) è stata sollevata da
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tardivamente, in quanto la stessa è stata proposta, per la prima volta, soltanto con Parte_2
l'atto di gravame, e pertanto, la stessa deve reputarsi inammissibile per violazione del divieto di nova in appello sancito, con particolare riferimento alle eccezioni non rilevabili d'ufficio (si rammenta che l'eccezione di prescrizione è da ritenersi eccezione in senso stretto, e mai potrebbe reputarsi mera difesa, compresa nella richiesta di rigetto della domanda), dal secondo comma dell'art. 345 c.p.c. 1 Su questa questione si è invece pronunciata questa Corte con sentenza n. 3175 del 22 novembre 2024, reputando che la prescrizione dei buoni postali fruttiferi maturi ex lege dal momento in cui essa sia prevista dalle condizioni di emissione previste dal decreto ministeriale che ne disciplina la serie di riferimento, per cui anche eventuali carenti indicazioni in proposito, non ne impediscono il decorso. Essa, in altri termini, opera oggettivamente, ed eventuali impedimenti di tipo squisitamente soggettivo, ivi compresa la non conoscenza della disposizione regolamentare, nulla rilevano al proposito. pagina 5 di 9 Ad abundatiam, e per mera completezza di motivazione, deve osservarsi che tale eccezione sarebbe comunque infondata, in quanto, a tutto voler concedere, il termine prescrizionale per la responsabilità risarcitoria invocata non sarebbe maturato.
La Corte condivide al proposito la tesi, sostenuta da autorevole giurisprudenza, secondo cui lo stesso possa considerarsi decorrente solo dal momento in cui il sottoscrittore, non messo a conoscenza delle condizioni del prestito e dunque ignaro dell'esistenza di un termine per l'esercizio del proprio diritto al rimborso, prende cognizione del danno subìto, vale a dire nel momento in cui egli riceve il diniego di rimborso per maturata prescrizione.
Venendo quindi al merito della domanda, occorre premettere, innanzi tutto, che da un punto di vista normativo, il d.m. 19 dicembre 2000, all'art. 3, prevede che “per il collocamento dei buoni postali fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento”.
Detto foglio informativo, consegnato al risparmiatore, garantisce l'informazione effettiva e completa – in ordine all'emittente, al collocatore, alla disciplina di riferimento, alla tipologia, al prezzo di emissione e alla scadenza, nonché in ordine al rimborso anticipato, al rendimento, alle modalità di calcolo degli interessi, alle spese e commissioni, al regime fiscale, al termine di prescrizione, e non può essere certo supplito dall'avviso al pubblico che, sempre a norma di legge, ed in particolare, in base all'art. 6 del D.M. 19 dicembre 2000, deve esser affisso nei locali delle poste, in quanto lo stesso si rivolge, in modo generalizzato e indistinto ai risparmiatori che accedono agli Uffici Postali.
Si rileva, a tale proposito, che già in altra precedente pronuncia di questa Corte, si è espresso l'opinamento secondo il quale “il coordinamento tra tali due disposizioni non può che essere inteso nel senso che l'affissione in luogo pubblico delle condizioni economiche praticate si pone come onere aggiuntivo e non sostitutivo dell'obbligo di consegna del (cfr. Corte d'Appello Milano, 16 CP_3
ottobre 2024, pronunciata nella causa R.G. n. 846/2024 C.D.A.).
In ogni caso, per stessa ammissione di l'emittente era tenuta per legge alla Parte_2
consegna del foglio informativo, e tale adempimento non risulta essere stato assolto, non avendosi prova documentale in tale senso, né la stessa risulta esser stata offerta dalla parte a ciò obbligata, la quale si è limitata a sostenere che la prova dell'avvenuta consegna incombesse sul sottoscrittore.
Ulteriormente, non si ritiene che, a tale adempimento, possa supplire o ritenersi equipollente la sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale che ha disciplinato la serie di riferimento, e ciò in quanto la consegna del foglio informativo e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale assolvono a pagina 6 di 9 funzioni diverse.
Il primo è rilevante nel rapporto con il singolo risparmiatore e l'omessa consegna rileva sul piano della
“condotta” e, quindi, è fonte di risarcimento del danno per violazione di un obbligo di comportamento che è tenuta a rispettare. Parte_2
Il secondo opera, invece, sul piano della disciplina oggettivamente applicabile al buono, prima fra tutte, la prescrizione del diritto al rimborso ed esclude, stante l'eterointegrazione del titolo (art. 1339 c.c.), qualsivoglia profilo di nullità.
Inoltre, ad avviso della Corte, una diversa interpretazione, oltre a non tenere conto di quanto disposto dall'art. 3) d.m. citato, non appare adeguata alla tutela effettiva del risparmiatore, in considerazione delle “fisiologiche” asimmetrie conoscitive tra quest'ultimo e Parte_2
Ciò trova conferma nel fatto che, in tema di buoni postali fruttiferi – così come in altri ambiti che sono caratterizzati da un certo grado di tecnicismo e che hanno a oggetto la raccolta del risparmio fra il pubblico – si è previsto l'obbligo di informazione mediante la consegna di un “foglio informativo”, atto a indicare, al momento di insorgenza del vincolo e in modo completo, i contenuti fondamentali e, tra gli altri, la scadenza del buono e la prescrizione del diritto al rimborso.
Tale interpretazione, infine, da un punto di vista sistematico, consente di garantire quel “punto di bilanciamento”, più volte citato dalla giurisprudenza già ricordata, tra la tutela del risparmio e le esigenze di bilancio dello Stato, entrambi di rilevanza costituzionale (artt. 47 e 81 Cost.).
Si ritiene, infatti, che l'ampia diffusione dei buoni postali fruttiferi presso i risparmiatori (che sono, per lo più, modesti risparmiatori e che perseguono la finalità di “gestione” del risparmio in un'ottica tipicamente conservativa, spesso, avendo un grado di “istruzione finanziaria” piuttosto modesta) non possa prescindere dal rispetto della disciplina legale sopra indicata.
Nella pronuncia già citata di questa Corte in data 16 ottobre 2024, si è inoltre chiarito che la consegna del foglio informativo – essendo esso l'unico documento in cui vengono specificate le condizioni economiche e normative che regolano l'investimento, risulta essere “il nucleo essenziale del contratto sul quale deve determinarsi il consenso all'acquisto dell'investitore – risparmiatore” sottolineandosi come, nella giurisprudenza di legittimità, sia costante la qualificazione dei buoni fruttiferi come titoli di legittimazione caratterizzati da letteralità (Cass. Civ. SS. UU. n. 3963/2019), ed è proprio in forza di tale natura giuridica che i buoni fruttiferi, al momento della loro emissione, devono essere accompagnati da una informazione chiara ed univoca circa le condizioni economiche, affinché il risparmiatore sia messo nella condizione di sapere e comprendere la tipologia di investimento che sta pagina 7 di 9 sottoscrivendo ed il tempo a partire dal quale decorre la prescrizione decennale.
Con specifico riferimento al caso concreto, i buoni postali in parola non riportavano neppure la dicitura
“a termine”, ma recavano unicamente indicazione della serie di emissione, dell'importo, e della pagabilità presso qualsiasi ufficio postale.
Unica traccia delle condizioni di emissione era contenuta nella seguente stampigliatura, presente sul fronte del buono: “Il buono fruttifero postale è garantito dallo Stato ed è emesso alle condizioni generali previste nella parte prima del decreto 19 dicembre 2000 del Ministro del Tesoro, del bilancio
e della programmazione economica pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2000 e alle specifiche condizioni di emissione previste per la serie sottoscritta. Al momento del collocamento, il buono deve essere consegnato al sottoscrittore unitamente al Foglio Informativo Analitico (FIA) contenente la descrizione delle caratteristiche dello strumento”.
Non appare sostenibile che tali assai generiche indicazioni possano supplire a quelle che il Legislatore impone - in modo dettagliato - siano consegnate al momento di conclusione del contratto, individualmente e al singolo risparmiatore.
Nella citata sentenza di questa Corte si è altresì precisato che: “L'esigenza di garantire un'informativa completa al risparmiatore-investitore deriva altresì dai principi di correttezza e buonafede che, in quanto clausole generali del contratto, devono caratterizzare il rapporto contrattuale tanto nella sua fase iniziale di sottoscrizione, quanto nella fase successiva esecutiva. In particolare, dal principio di buona fede discende in capo a un obbligo di lealtà e cooperazione specifico nei confronti del Pt_2
risparmiatore-investitore nonché contraente, che si esplica anche in un dovere di avviso e di informazione in ordine alle circostanze rilevanti per l'esecuzione del contratto”.
Ne discende che la violazione dei doveri informativi che si è concretata in danno del non ha CP_1
posto il medesimo nelle condizioni di potersi tempestivamente attivare per riscuotere i tre buoni fruttiferi sottoscritti nel termine di prescrizione per gli stessi previsto, che costui ha incolpevolmente ignorato.
Sul piano della stretta causalità, un giudizio controfattuale giustifica pienamente l'affermazione di esistenza di un nesso di “causa – effetto” tra carente informazione e pregiudizio patito dal , in CP_1
quanto eliminando tale antecedente causale omissivo, è giocoforza dedurre che il avrebbe CP_1
esercitato il proprio diritto nel termine di cui avrebbe avuto precisa e completa cognizione.
Per quanto riguarda l'importo del danno da ristorarsi al , questo è stato correttamente CP_1
quantificato dal giudice di primo grado, secondo opinamento condiviso anche da precedenti pronunce pagina 8 di 9 di questa Corte, nella somma capitale persa, oltre accessori di legge, sulla somma anno per anno rivalutata secondo gli indici FOI, dalla data di scadenza dei buoni e fino al saldo effettivo.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza.
La liquidazione avviene in dispositivo, in base al d.m. n. 55/2014, modificato dal d.m. n. 147/2022, applicati i parametri medi, tenuto conto del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività difensiva profusa (che non ha visto, in appello, la fase istruttoria).
Sussistono i requisiti ed i presupposti per dichiarare la debenza del doppio contributo a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, come sopra composta, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) Respinge l'appello, e, per l'effetto, conferma in ogni sua parte l'impugnata sentenza del
Tribunale di Pavia, n. 144/2024 del 18 gennaio 2024;
b) Condanna al pagamento, in favore di delle spese del Parte_2 Controparte_1
presente grado di giudizio, che liquida in € 3.966,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
c) Dichiara la sussistenza dei requisiti e dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell''art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.
Milano, 9 aprile 2025
Il Consigliere Rel. dott. Alessandra Arceri
Il Presidente dott. Domenico TI
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