TRIB
Sentenza 18 dicembre 2024
Sentenza 18 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 18/12/2024, n. 1370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1370 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4791 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2023, avente ad oggetto: azione di accertamento negativo del debito contributivo,
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 calce al ricorso, dall'avv. Luigi Guarino, presso il cui studio in Benevento, viale Mellusi 168, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente Controparte_1 domiciliato in Benevento, via Foschini 28, presso l'avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Silvio Garofalo,
, in persona del Controparte_2 legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti in atti, dall'avv. Stefania
Rettore ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'ente in Benevento, via F. Flora 76,
RESISTENTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in via telematica il 23/11/2023 la società ricorrente in epigrafe, premesso di avere appreso, soltanto in seguito alla partecipazione a un bando pubblico indetto dall'ente Sviluppo
Campania Spa, che subordinava l'erogazione dell'agevolazione alla verifica con esito positivo del
DURC, di una situazione irregolarità contributiva, come da documento prot. n. ha CP_3 convenuto in giudizio e al fine di sentire: “1. accertare e dichiarare la illegittimità, CP_1 CP_2 inefficacia, nullità e/o annullabilità del provvedimento emesso dall' per irregolarità contributiva, CP_1 prot. n. per omessa comunicazione dell'avviso bonario e/o avviso di addebito in CP_3 quanto mai ritualmente e validamente portati a conoscenza nella sfera giuridica dell'odierna ricorrente e/o di ogni altro presupposto e conseguenziale, per tutti i motivi innazi esposti;
2. per l'effetto, accertare e dichiarare come non dovute le pretese somme di pagamento, ivi comprese le eventuali sanzioni irrogate ed interessi, con conseguenziale declaratoria di accertamento negativo della pretesa contributiva sottesa all'atto emesso dall' di irregolarità contributiva, prot. n. CP_1
1 e di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale;
3. di conseguenza CP_3 dichiarare privo di qualsivoglia efficacia certificativa l'atto di Verifica di Regolarità Contributiva prot.
N° _37547513 del 14/09/2023, emesso nei confronti della odierna ricorrente”; con vittoria di CP_1 spese e competenze, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Si sono ritualmente costituiti e , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1 CP_2
La causa è stata rinviata per la discussione con sostituzione dell'udienza mediante note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e decisa all'esito del deposito delle note.
Con il documento prot. n. del 14.09.2023, emesso ai sensi del D.M. 30.01.2015, è CP_3 stata rilevata a carico della una situazione di irregolarità contributiva nei Parte_1 confronti dell' (gestione committenti di co.co.co. e co.co.pro. e gestione datori di lavoro con CP_1 dipendenti) per € 41.184,67 e nei confronti dell' gestione industria per € 1.320,51. CP_2
Il ricorrente chiede accertarsi l'insussistenza del debito in virtù dell'illegittimità del documento di irregolarità contributiva, che assume essere stato emesso senza alcun contraddittorio preventivo e senza previa notifica di diffide o avvisi di pagamento, in violazione dell'art. 30, d.l. 78/2010, degli artt. 12, co. 4 e 49, co. 1, D.P.R. 602/73 e del diritto fondamentale al contraddittorio endoprocedimentale, riconosciuto dalla Carta dei Diritti fondamentali dell'UE e dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria.
L'art. 4 del d.l. 20/03/2014, n. 34, conv. dalla l. 78/2014, ha ridefinito le modalità per la verifica della regolarità contributiva, stabilendo che “A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, chiunque vi abbia interesse, compresa la medesima impresa, verifica con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell' , CP_1 dell' e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, nei confronti delle CP_2
Casse edili. La risultanza dell'interrogazione ha validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ovunque previsto, fatta eccezione per le ipotesi di esclusione individuate dal decreto di cui al comma 2” (comma 1), e che “Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti l' , l' e la Commissione nazionale paritetica per le CP_1 CP_2
Casse edili, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica nonché le ipotesi di esclusione di cui al comma 1”, sulla base dei criteri indicati dalla stessa disposizione (comma 2).
A tale norma è stata data attuazione con il decreto ministeriale del 30 gennaio 2015, a decorrere dalla entrata in vigore del quale sono state abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con i contenuti dell'art. 4 citato, fra cui, in particolare, il D.M. 24.10.2007 (art. 4, comma 3, d.l. 34/2014 e art. 10, D.M. 30.01.2015). Con circolare n. 126 del 26.06.2015 l' ha quindi definito, in relazione CP_1 al mutato quadro normativo, la nuova disciplina del servizio “DURC on line”, applicata dal 1° luglio
2015.
Il D.M. 30.01.2015 ha, in particolare, previsto che la verifica di regolarità contributiva – che sussiste qualora risultino regolari i pagamenti dovuti dall'impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa che operano nell'impresa stessa scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive, nonché nei casi particolari previsti dall'art. 3, commi 2-3 – è attivata, nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi ai quali è richiesto il possesso del DURC ai sensi della
2 vigente normativa, dai soggetti di cui all'art. 1 (amministrazioni aggiudicatrici;
stazioni appaltanti;
organismi di attestazione SOA;
amministrazioni pubbliche concedenti;
imprese e lavoratori autonomi in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell'impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse;
banche o intermediari finanziari), tramite un'unica interrogazione negli archivi dell' , dell' e delle Casse edili (art. 6). CP_1 CP_2
Il documento generato dall'esito positivo della verifica, fatte salve le esclusioni di cui all'art. 9, sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) previsto, fra le altre cose, “per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere” (art. 2).
Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale, , e Casse CP_1 CP_2 edili trasmettono tramite PEC all'interessato l'invito a regolarizzare, con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli enti tenuti al controllo. L'interessato può regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito, e in tal caso viene generato il documento attestante la situazione di regolarità; qualora, invece, non adempia, la risultanza negativa della verifica è comunicata ai soggetti che hanno effettuato l'interrogazione, con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità (art. 4).
Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, è evidente che l'invio dell'invito a regolarizzare
è un passaggio ineludibile nella procedura di verifica. Infatti, esso è volto a consentire all'interessato di rimuovere spontaneamente la situazione di irregolarità nel termine assegnato, durante il quale le verifiche rimangono sospese. Qualora l'interessato adempia deve essere emesso DURC positivo, e non si fa luogo all'emissione delle note di rettifica;
qualora, invece, non adempia, viene generato il
DURC negativo.
Nella fattispecie, e affermano che il DURC negativo prot. n. è stato CP_1 CP_2 CP_3 emesso in quanto la società non aveva ottemperato agli inviti a regolarizzare regolarmente trasmessi a mezzo pec il 18.09.2023.
L' ha dimostrato di avere regolarmente trasmesso l'invito a regolarizzare, a mezzo pec CP_2 all'indirizzo (risultante dalla visura camerale e la cui correttezza non è stata, Email_1 comunque, oggetto di alcuna contestazione da parte della società), mediante la produzione di copia della ricevuta di avvenuta consegna all'indirizzo del destinatario.
La posta elettronica certificata è il sistema che, per espressa previsione di legge, consente di inviare email con valore legale equiparato a una raccomandata con ricevuta di ritorno, presentando, rispetto alla posta elettronica ordinaria, caratteristiche aggiuntive tali da fornire agli utenti la certezza dell'invio e della consegna (o della mancata consegna) delle email al destinatario.
Tale sistema è stato creato proprio al fine di garantire, in caso di contenzioso, l'opponibilità a terzi del messaggio.
I gestori certificano quindi con le proprie “ricevute” che il messaggio: a. è stato spedito;
b. è stato consegnato;
c. non è stato alterato. In ogni avviso inviato dai gestori è apposto anche un riferimento temporale che certifica data e ora di ognuna delle operazioni descritte. I gestori inviano avvisi anche in caso di errore in una qualsiasi delle fasi del processo (accettazione, invio, consegna) in modo che non possano esserci dubbi sullo stato della spedizione di un messaggio.
Di conseguenza, secondo la giurisprudenza, la semplice verifica dell'avvenuta accettazione dal sistema e della successiva consegna, a una determinata data e ora, del messaggio di posta elettronica certificato contenente l'allegato notificato è sufficiente a far ritenere perfezionata e pienamente valida la notifica. Infatti, nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione e di consegna del
3 messaggio nella casella del destinatario si determina, analogamente a quanto avviene per le dichiarazioni negoziali ai sensi dell'art. 1335 c.c., una presunzione di conoscenza da parte dello stesso, il quale, pertanto, ove deduca la nullità della notifica, è tenuto a dimostrare le difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione correlate all'utilizzo dello strumento telematico (in termini Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 25819 del 31/10/2017).
In proposito, può essere utilmente richiamato il principio – affermato in materia processuale ma ritenuto, per evidente identità di ratio, estensibile anche alla prova della notifica della cartella esattoriale (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 801 del 12/01/2023) – secondo il quale «In caso di notificazione della sentenza a mezzo PEC, la copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna, completa di attestazione di conformità, è idonea a certificare l'avvenuto recapito del messaggio e degli allegati, salva la prova contraria, di cui è onerata la parte che solleva la relativa eccezione, dell'esistenza di errori tecnici riferibili al sistema informatizzato» (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6912 del 02/03/2022).
La copia della ricevuta di avvenuta consegna (così come tutte le altre ricevute, sia in copia, sia in formato .msg, prodotte sia dall' che dall' ) è stata solo genericamente contestata da parte CP_1 CP_2 ricorrente, nella prima difesa utile successiva alla produzione, in quanto prodotta “in copia non conforme all'originale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2712 e 2719 c.c. in combinato disposto con l'art. 214 c.p.c.”.
Al riguardo, va richiamato il principio per cui, in tema di prova documentale, l'onere, stabilito dall'art. 2719 c.c., di disconoscere “espressamente” la copia fotografica (o fotostatica) di una scrittura, con riguardo sia alla conformità della copia al suo originale, sia alla sottoscrizione o al contenuto della scrittura stessa, implica che il disconoscimento sia fatto in modo specifico, con una dichiarazione che contenga una non equivoca negazione della genuinità della copia, pur non essendo richiesto l'uso di formule sacramentali. Pertanto, la relativa eccezione non può essere formulata in maniera solo generica o dubitativa, ma deve contenere specifico riferimento al documento e al profilo di esso che venga contestato (v. Cass. sentt. nn. 16232/2004, 15856/2004, 1264/2006, 2419/2006).
Ancora, si è precisato che “la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali “impugno e contesto” ovvero
“contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante”, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 7775 del 03/04/2014; conformi Sez. 3, Sentenza n. 7105 del 12/04/2016; Sez. 6 - 5,
Ordinanza n. 29993 del 13/12/2017).
I suddetti principi sono stati anche recentemente riaffermati dalla S.C., la quale ha ribadito “che qualsiasi eccezione, per ritenersi validamente sollevata, esige che ne sia esposto il fatto costitutivo;
che le mere clausole di stile (del tipo, ad esempio, "si impugna e contesta: cfr. Sez. 6 - 5, Ordinanza
n. 29993 del 13/12/2017, Rv. 646981 - 01; Sez.3, Sentenza n. 7775 del 03/04/2014, Rv. 629905 - 01) non hanno alcun reale valore processuale;
che le eccezioni generiche si hanno per non sollevate (Sez.
6 - 3, Ordinanza n. 26908 del 26/11/2020, Rv.659902 - 01; Sez. 2, Ordinanza n. 22701 del 28/09/2017,
Rv. 645436- 01), con la conseguenza che il fatto genericamente contestato deve reputarsi non contestato, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c., con la sola eccezione dei fatti noti alla sola parte che li allega (ad es., in tema di conseguenze del danno aquiliano)” (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9439 del
23/03/2022).
Ciò posto, è del tutto pacifico che la società sia rimasta inerte di fronte all'invito a regolarizzare.
4 L'emissione del DURC negativo risulta, pertanto, corretta e legittima, in quanto conforme alla procedura prevista dal D.M. 30.01.2015.
Non corrisponde al vero che la ricorrente non sia stata invitata bonariamente a sanare le irregolarità, né che non sia stata messa in condizione di conoscere le irregolarità contestate e di controdedurre.
È vero invece che la stessa, ritualmente invitata, non ha versato quanto richiesto né ha sollevato contestazioni.
Nemmeno in questa sede la ricorrente ha confutato nel merito la debenza dei premi delle integrazioni e delle somme accessorie oggetto dell'invito a regolarizzare;
e ciò nonostante l'ente abbia provato sia la notifica dell'invito, sia, prima ancora, la trasmissione, sempre a mezzo pec, dei provvedimenti di variazione da cui sono scaturite alcune delle richieste di maggiori versamenti (comunicazioni di variazione del 19.08.2022 e del 19.04.2023).
L'obbligo contributivo, alla data di emissione della nota impugnata (14.09.2023), era quindi incontestabilmente sussistente, mentre rimane privo di rilievo, rispetto alla sua legittimità, un parziale versamento in epoca successiva (allegato e documentato dallo stesso ). CP_2
Le ulteriori doglianze del ricorrente, in merito alla sottoscrizione e comunicazione del ruolo, sono del tutto inconferenti.
Ne discende il rigetto della domanda nei confronti dell' . CP_2
Rispetto alla posizione dell' , non è invece possibile affermare la legittimità della nota prot. n. CP_1
in quanto l' non ha fornito – come sarebbe stato suo onere – la prova della CP_3 CP_1 notifica dell'invito a regolarizzare. L'invito prodotto, completo della ricevuta della pec in formato .msg, è infatti relativo a un nuovo
DURC, in istruttoria alla data di notifica, ovvero il 30.11.2023.
L' non ha provveduto a integrare la documentazione nemmeno a seguito dell'ordinanza del CP_1
25.09.2024, nonostante il rinvio concesso.
Come visto, l'invio dell'invito a regolarizzare costituisce un passaggio indispensabile della procedura di emissione del documento di regolarità contributiva. L'emissione di un documento che attesta una posizione irregolare, senza che l'interessato sia stato preventivamente posto in condizione di sanare la propria posizione, non è quindi conforme alla normativa.
Dall'illegittimità del DURC negativo non può, tuttavia, discendere, come vorrebbe la ricorrente, una pronuncia di accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo rispetto agli importi ivi indicati come a debito.
Al riguardo, la ricorrente non ha infatti dedotto, prima ancora che provato, di essere stata in regola con i versamenti previdenziali scaduti sino alla data di emissione del DURC negativo.
Nemmeno ha contestato di essere in possesso di due posizioni, una nella gestione committenti di co.co.co. e co.co.pro. (rispetto alla quale l' ha dedotto che la società era debitrice a titolo di CP_1 contributi da pagarsi in autoliquidazione alla scadenza per il periodo dal gennaio 2021 al giugno
2023) e una nella gestione aziende con lavoratori dipendenti, nei confronti della quale sussisteva un debito già iscritto a ruolo e oggetto di diversi avvisi di addebito.
Peraltro, l' ha documentato la rituale notifica degli avvisi di addebito da cui l'irregolarità CP_1 scaturisce, mediante pec all'indirizzo della società, con la produzione di tutte le ricevute (telematiche) di accettazione e consegna.
Tali avvisi di addebito non risultano essere mai stati impugnati.
5 L'art. 24 del d.lgs. n. 46/1999 ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, a pena di inammissibilità.
A decorrere dal 1° gennaio 2011 la cartella di pagamento, per i crediti dell' , è stata sostituita CP_1 dall'avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, formato e notificato dallo stesso (art. 30, CP_1
d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010).
Come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 d.lgs. 46/1999 determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella stessa (Cass. 4506/2007;
Cass. n. 12263/2007; Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009; n. 8900 del 14/04/2010).
Ne discende che il debito portato dai suddetti avvisi deve ritenersi ormai cristallizzato e non più contestabile.
Per tutte le ragioni esposte, nei confronti dell' va dichiarata illegittima l'emissione del DURC CP_1 negativo, ma va respinta la richiesta di accertamento dell'insussistenza del debito contributivo. Nei rapporti fra la ricorrente e l' le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in CP_2 dispositivo, avendo riguardo ai valori minimi per lo scaglione di valore della controversia, tenuto conto dell'istruzione documentale, dell'assenza di questioni complesse e dell'opera difensiva concretamente prestata.
Nei rapporti fra e le spese, tenuto conto della soccombenza reciproca, possono essere CP_1 CP_2 integralmente compensate.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso nei confronti dell' ; CP_2
2) dichiara illegittima l'emissione del DURC negativo prot. n. in relazione alle CP_3 irregolarità nei confronti dell' ; CP_1
3) rigetta la domanda di accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo rispetto all'importo delle irregolarità contributive nei confronti dell' di cui al DURC negativo prot. CP_1
n. CP_3
4) condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' , che liquida in € CP_2
1.865,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, ove dovuti;
5) compensa le spese fra la ricorrente e l' . CP_1
Benevento, 18 dicembre 2024.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4791 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2023, avente ad oggetto: azione di accertamento negativo del debito contributivo,
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 calce al ricorso, dall'avv. Luigi Guarino, presso il cui studio in Benevento, viale Mellusi 168, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente Controparte_1 domiciliato in Benevento, via Foschini 28, presso l'avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Silvio Garofalo,
, in persona del Controparte_2 legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti in atti, dall'avv. Stefania
Rettore ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'ente in Benevento, via F. Flora 76,
RESISTENTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in via telematica il 23/11/2023 la società ricorrente in epigrafe, premesso di avere appreso, soltanto in seguito alla partecipazione a un bando pubblico indetto dall'ente Sviluppo
Campania Spa, che subordinava l'erogazione dell'agevolazione alla verifica con esito positivo del
DURC, di una situazione irregolarità contributiva, come da documento prot. n. ha CP_3 convenuto in giudizio e al fine di sentire: “1. accertare e dichiarare la illegittimità, CP_1 CP_2 inefficacia, nullità e/o annullabilità del provvedimento emesso dall' per irregolarità contributiva, CP_1 prot. n. per omessa comunicazione dell'avviso bonario e/o avviso di addebito in CP_3 quanto mai ritualmente e validamente portati a conoscenza nella sfera giuridica dell'odierna ricorrente e/o di ogni altro presupposto e conseguenziale, per tutti i motivi innazi esposti;
2. per l'effetto, accertare e dichiarare come non dovute le pretese somme di pagamento, ivi comprese le eventuali sanzioni irrogate ed interessi, con conseguenziale declaratoria di accertamento negativo della pretesa contributiva sottesa all'atto emesso dall' di irregolarità contributiva, prot. n. CP_1
1 e di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale;
3. di conseguenza CP_3 dichiarare privo di qualsivoglia efficacia certificativa l'atto di Verifica di Regolarità Contributiva prot.
N° _37547513 del 14/09/2023, emesso nei confronti della odierna ricorrente”; con vittoria di CP_1 spese e competenze, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Si sono ritualmente costituiti e , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1 CP_2
La causa è stata rinviata per la discussione con sostituzione dell'udienza mediante note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e decisa all'esito del deposito delle note.
Con il documento prot. n. del 14.09.2023, emesso ai sensi del D.M. 30.01.2015, è CP_3 stata rilevata a carico della una situazione di irregolarità contributiva nei Parte_1 confronti dell' (gestione committenti di co.co.co. e co.co.pro. e gestione datori di lavoro con CP_1 dipendenti) per € 41.184,67 e nei confronti dell' gestione industria per € 1.320,51. CP_2
Il ricorrente chiede accertarsi l'insussistenza del debito in virtù dell'illegittimità del documento di irregolarità contributiva, che assume essere stato emesso senza alcun contraddittorio preventivo e senza previa notifica di diffide o avvisi di pagamento, in violazione dell'art. 30, d.l. 78/2010, degli artt. 12, co. 4 e 49, co. 1, D.P.R. 602/73 e del diritto fondamentale al contraddittorio endoprocedimentale, riconosciuto dalla Carta dei Diritti fondamentali dell'UE e dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria.
L'art. 4 del d.l. 20/03/2014, n. 34, conv. dalla l. 78/2014, ha ridefinito le modalità per la verifica della regolarità contributiva, stabilendo che “A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, chiunque vi abbia interesse, compresa la medesima impresa, verifica con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell' , CP_1 dell' e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, nei confronti delle CP_2
Casse edili. La risultanza dell'interrogazione ha validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ovunque previsto, fatta eccezione per le ipotesi di esclusione individuate dal decreto di cui al comma 2” (comma 1), e che “Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti l' , l' e la Commissione nazionale paritetica per le CP_1 CP_2
Casse edili, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica nonché le ipotesi di esclusione di cui al comma 1”, sulla base dei criteri indicati dalla stessa disposizione (comma 2).
A tale norma è stata data attuazione con il decreto ministeriale del 30 gennaio 2015, a decorrere dalla entrata in vigore del quale sono state abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con i contenuti dell'art. 4 citato, fra cui, in particolare, il D.M. 24.10.2007 (art. 4, comma 3, d.l. 34/2014 e art. 10, D.M. 30.01.2015). Con circolare n. 126 del 26.06.2015 l' ha quindi definito, in relazione CP_1 al mutato quadro normativo, la nuova disciplina del servizio “DURC on line”, applicata dal 1° luglio
2015.
Il D.M. 30.01.2015 ha, in particolare, previsto che la verifica di regolarità contributiva – che sussiste qualora risultino regolari i pagamenti dovuti dall'impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa che operano nell'impresa stessa scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive, nonché nei casi particolari previsti dall'art. 3, commi 2-3 – è attivata, nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi ai quali è richiesto il possesso del DURC ai sensi della
2 vigente normativa, dai soggetti di cui all'art. 1 (amministrazioni aggiudicatrici;
stazioni appaltanti;
organismi di attestazione SOA;
amministrazioni pubbliche concedenti;
imprese e lavoratori autonomi in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell'impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse;
banche o intermediari finanziari), tramite un'unica interrogazione negli archivi dell' , dell' e delle Casse edili (art. 6). CP_1 CP_2
Il documento generato dall'esito positivo della verifica, fatte salve le esclusioni di cui all'art. 9, sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) previsto, fra le altre cose, “per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere” (art. 2).
Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale, , e Casse CP_1 CP_2 edili trasmettono tramite PEC all'interessato l'invito a regolarizzare, con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli enti tenuti al controllo. L'interessato può regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito, e in tal caso viene generato il documento attestante la situazione di regolarità; qualora, invece, non adempia, la risultanza negativa della verifica è comunicata ai soggetti che hanno effettuato l'interrogazione, con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità (art. 4).
Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, è evidente che l'invio dell'invito a regolarizzare
è un passaggio ineludibile nella procedura di verifica. Infatti, esso è volto a consentire all'interessato di rimuovere spontaneamente la situazione di irregolarità nel termine assegnato, durante il quale le verifiche rimangono sospese. Qualora l'interessato adempia deve essere emesso DURC positivo, e non si fa luogo all'emissione delle note di rettifica;
qualora, invece, non adempia, viene generato il
DURC negativo.
Nella fattispecie, e affermano che il DURC negativo prot. n. è stato CP_1 CP_2 CP_3 emesso in quanto la società non aveva ottemperato agli inviti a regolarizzare regolarmente trasmessi a mezzo pec il 18.09.2023.
L' ha dimostrato di avere regolarmente trasmesso l'invito a regolarizzare, a mezzo pec CP_2 all'indirizzo (risultante dalla visura camerale e la cui correttezza non è stata, Email_1 comunque, oggetto di alcuna contestazione da parte della società), mediante la produzione di copia della ricevuta di avvenuta consegna all'indirizzo del destinatario.
La posta elettronica certificata è il sistema che, per espressa previsione di legge, consente di inviare email con valore legale equiparato a una raccomandata con ricevuta di ritorno, presentando, rispetto alla posta elettronica ordinaria, caratteristiche aggiuntive tali da fornire agli utenti la certezza dell'invio e della consegna (o della mancata consegna) delle email al destinatario.
Tale sistema è stato creato proprio al fine di garantire, in caso di contenzioso, l'opponibilità a terzi del messaggio.
I gestori certificano quindi con le proprie “ricevute” che il messaggio: a. è stato spedito;
b. è stato consegnato;
c. non è stato alterato. In ogni avviso inviato dai gestori è apposto anche un riferimento temporale che certifica data e ora di ognuna delle operazioni descritte. I gestori inviano avvisi anche in caso di errore in una qualsiasi delle fasi del processo (accettazione, invio, consegna) in modo che non possano esserci dubbi sullo stato della spedizione di un messaggio.
Di conseguenza, secondo la giurisprudenza, la semplice verifica dell'avvenuta accettazione dal sistema e della successiva consegna, a una determinata data e ora, del messaggio di posta elettronica certificato contenente l'allegato notificato è sufficiente a far ritenere perfezionata e pienamente valida la notifica. Infatti, nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione e di consegna del
3 messaggio nella casella del destinatario si determina, analogamente a quanto avviene per le dichiarazioni negoziali ai sensi dell'art. 1335 c.c., una presunzione di conoscenza da parte dello stesso, il quale, pertanto, ove deduca la nullità della notifica, è tenuto a dimostrare le difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione correlate all'utilizzo dello strumento telematico (in termini Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 25819 del 31/10/2017).
In proposito, può essere utilmente richiamato il principio – affermato in materia processuale ma ritenuto, per evidente identità di ratio, estensibile anche alla prova della notifica della cartella esattoriale (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 801 del 12/01/2023) – secondo il quale «In caso di notificazione della sentenza a mezzo PEC, la copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna, completa di attestazione di conformità, è idonea a certificare l'avvenuto recapito del messaggio e degli allegati, salva la prova contraria, di cui è onerata la parte che solleva la relativa eccezione, dell'esistenza di errori tecnici riferibili al sistema informatizzato» (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6912 del 02/03/2022).
La copia della ricevuta di avvenuta consegna (così come tutte le altre ricevute, sia in copia, sia in formato .msg, prodotte sia dall' che dall' ) è stata solo genericamente contestata da parte CP_1 CP_2 ricorrente, nella prima difesa utile successiva alla produzione, in quanto prodotta “in copia non conforme all'originale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2712 e 2719 c.c. in combinato disposto con l'art. 214 c.p.c.”.
Al riguardo, va richiamato il principio per cui, in tema di prova documentale, l'onere, stabilito dall'art. 2719 c.c., di disconoscere “espressamente” la copia fotografica (o fotostatica) di una scrittura, con riguardo sia alla conformità della copia al suo originale, sia alla sottoscrizione o al contenuto della scrittura stessa, implica che il disconoscimento sia fatto in modo specifico, con una dichiarazione che contenga una non equivoca negazione della genuinità della copia, pur non essendo richiesto l'uso di formule sacramentali. Pertanto, la relativa eccezione non può essere formulata in maniera solo generica o dubitativa, ma deve contenere specifico riferimento al documento e al profilo di esso che venga contestato (v. Cass. sentt. nn. 16232/2004, 15856/2004, 1264/2006, 2419/2006).
Ancora, si è precisato che “la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali “impugno e contesto” ovvero
“contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante”, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 7775 del 03/04/2014; conformi Sez. 3, Sentenza n. 7105 del 12/04/2016; Sez. 6 - 5,
Ordinanza n. 29993 del 13/12/2017).
I suddetti principi sono stati anche recentemente riaffermati dalla S.C., la quale ha ribadito “che qualsiasi eccezione, per ritenersi validamente sollevata, esige che ne sia esposto il fatto costitutivo;
che le mere clausole di stile (del tipo, ad esempio, "si impugna e contesta: cfr. Sez. 6 - 5, Ordinanza
n. 29993 del 13/12/2017, Rv. 646981 - 01; Sez.3, Sentenza n. 7775 del 03/04/2014, Rv. 629905 - 01) non hanno alcun reale valore processuale;
che le eccezioni generiche si hanno per non sollevate (Sez.
6 - 3, Ordinanza n. 26908 del 26/11/2020, Rv.659902 - 01; Sez. 2, Ordinanza n. 22701 del 28/09/2017,
Rv. 645436- 01), con la conseguenza che il fatto genericamente contestato deve reputarsi non contestato, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c., con la sola eccezione dei fatti noti alla sola parte che li allega (ad es., in tema di conseguenze del danno aquiliano)” (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9439 del
23/03/2022).
Ciò posto, è del tutto pacifico che la società sia rimasta inerte di fronte all'invito a regolarizzare.
4 L'emissione del DURC negativo risulta, pertanto, corretta e legittima, in quanto conforme alla procedura prevista dal D.M. 30.01.2015.
Non corrisponde al vero che la ricorrente non sia stata invitata bonariamente a sanare le irregolarità, né che non sia stata messa in condizione di conoscere le irregolarità contestate e di controdedurre.
È vero invece che la stessa, ritualmente invitata, non ha versato quanto richiesto né ha sollevato contestazioni.
Nemmeno in questa sede la ricorrente ha confutato nel merito la debenza dei premi delle integrazioni e delle somme accessorie oggetto dell'invito a regolarizzare;
e ciò nonostante l'ente abbia provato sia la notifica dell'invito, sia, prima ancora, la trasmissione, sempre a mezzo pec, dei provvedimenti di variazione da cui sono scaturite alcune delle richieste di maggiori versamenti (comunicazioni di variazione del 19.08.2022 e del 19.04.2023).
L'obbligo contributivo, alla data di emissione della nota impugnata (14.09.2023), era quindi incontestabilmente sussistente, mentre rimane privo di rilievo, rispetto alla sua legittimità, un parziale versamento in epoca successiva (allegato e documentato dallo stesso ). CP_2
Le ulteriori doglianze del ricorrente, in merito alla sottoscrizione e comunicazione del ruolo, sono del tutto inconferenti.
Ne discende il rigetto della domanda nei confronti dell' . CP_2
Rispetto alla posizione dell' , non è invece possibile affermare la legittimità della nota prot. n. CP_1
in quanto l' non ha fornito – come sarebbe stato suo onere – la prova della CP_3 CP_1 notifica dell'invito a regolarizzare. L'invito prodotto, completo della ricevuta della pec in formato .msg, è infatti relativo a un nuovo
DURC, in istruttoria alla data di notifica, ovvero il 30.11.2023.
L' non ha provveduto a integrare la documentazione nemmeno a seguito dell'ordinanza del CP_1
25.09.2024, nonostante il rinvio concesso.
Come visto, l'invio dell'invito a regolarizzare costituisce un passaggio indispensabile della procedura di emissione del documento di regolarità contributiva. L'emissione di un documento che attesta una posizione irregolare, senza che l'interessato sia stato preventivamente posto in condizione di sanare la propria posizione, non è quindi conforme alla normativa.
Dall'illegittimità del DURC negativo non può, tuttavia, discendere, come vorrebbe la ricorrente, una pronuncia di accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo rispetto agli importi ivi indicati come a debito.
Al riguardo, la ricorrente non ha infatti dedotto, prima ancora che provato, di essere stata in regola con i versamenti previdenziali scaduti sino alla data di emissione del DURC negativo.
Nemmeno ha contestato di essere in possesso di due posizioni, una nella gestione committenti di co.co.co. e co.co.pro. (rispetto alla quale l' ha dedotto che la società era debitrice a titolo di CP_1 contributi da pagarsi in autoliquidazione alla scadenza per il periodo dal gennaio 2021 al giugno
2023) e una nella gestione aziende con lavoratori dipendenti, nei confronti della quale sussisteva un debito già iscritto a ruolo e oggetto di diversi avvisi di addebito.
Peraltro, l' ha documentato la rituale notifica degli avvisi di addebito da cui l'irregolarità CP_1 scaturisce, mediante pec all'indirizzo della società, con la produzione di tutte le ricevute (telematiche) di accettazione e consegna.
Tali avvisi di addebito non risultano essere mai stati impugnati.
5 L'art. 24 del d.lgs. n. 46/1999 ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, a pena di inammissibilità.
A decorrere dal 1° gennaio 2011 la cartella di pagamento, per i crediti dell' , è stata sostituita CP_1 dall'avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, formato e notificato dallo stesso (art. 30, CP_1
d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010).
Come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 d.lgs. 46/1999 determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella stessa (Cass. 4506/2007;
Cass. n. 12263/2007; Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009; n. 8900 del 14/04/2010).
Ne discende che il debito portato dai suddetti avvisi deve ritenersi ormai cristallizzato e non più contestabile.
Per tutte le ragioni esposte, nei confronti dell' va dichiarata illegittima l'emissione del DURC CP_1 negativo, ma va respinta la richiesta di accertamento dell'insussistenza del debito contributivo. Nei rapporti fra la ricorrente e l' le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in CP_2 dispositivo, avendo riguardo ai valori minimi per lo scaglione di valore della controversia, tenuto conto dell'istruzione documentale, dell'assenza di questioni complesse e dell'opera difensiva concretamente prestata.
Nei rapporti fra e le spese, tenuto conto della soccombenza reciproca, possono essere CP_1 CP_2 integralmente compensate.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso nei confronti dell' ; CP_2
2) dichiara illegittima l'emissione del DURC negativo prot. n. in relazione alle CP_3 irregolarità nei confronti dell' ; CP_1
3) rigetta la domanda di accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo rispetto all'importo delle irregolarità contributive nei confronti dell' di cui al DURC negativo prot. CP_1
n. CP_3
4) condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' , che liquida in € CP_2
1.865,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, ove dovuti;
5) compensa le spese fra la ricorrente e l' . CP_1
Benevento, 18 dicembre 2024.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
6