TRIB
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 16/06/2025, n. 1159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1159 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4790 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
in persona dell'amministratore unico e legale Parte_1 rappresentante p.t. (P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Carmelo Crisafulli e P.IVA_1 dall'avv. Irene Crisafulli, per procura in atti
- OPPONENTE -
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Letizia Moschetto, per procura in atti
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo n. 1031/19
CONCLUSIONI: come da memorie in atti
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato l' Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.1031/19, notificato a mezzo pec il 16
pagina 1 di 4 luglio 2019, con il quale gli aveva ingiunto di pagare alla la somma di Controparte_1 euro 8.735,00 oltre interessi e spese del procedimento monitorio deducendo di non essere debitrice delle somme ingiunte, basate solo sulla fattura commerciale, non avendo prodotto un contratto o un computo metrico dalla stessa accettato. Riferiva di avere corrisposto l'importo di euro 5.000,00, satisfattivo dei lavori eseguiti dalla Deduceva che i Controparte_1 lavori indicati nel consuntivo, dalla stessa non sottoscritto, non erano stati ultimati e ha dovuto fare ricorso ad altri operai per finire le opere commissionate. Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi di lite.
Si costituiva la che chiedeva il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
Con ordinanza del 30.6.2020 il Giudice concedeva alle parti i termini ex art. 183, comma 6,
c.p.c.
Con ordinanza del 20.5.2021 il Giudice ammetteva l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società opponente (cap. 2 della comparsa di costituzione di parte opposta), nonché la prova per testi articolata da parte opponente nelle memoria ex art. 183, comma 6, n.2 c.p.c.
All'udienza del 1 marzo 2022 il Giudice sentiva il teste Testimone_1
Con ordinanza del 14.9.2022 il Giudice chiariva di avere ammesso l'interrogatorio formale del nuovo legale rappresentante della società opponente.
All'udienza del 7 febbraio 2023 il Giudice procedeva all'assunzione dell'interrogatorio formale di . CP_2
Con ordinanza del 23.8.2023 il Giudice rigettava la richiesta di CTU.
All'udienza del 26.2.2025 – in cui subentrava la scrivente - il Giudice assumeva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 cpc
Nella comparsa conclusionale i difensori dell'opponente chiedevano la distrazione delle spese di lite.
RITENUTO IN DIRITTO
L'opposizione è fondata e va, pertanto, accolta.
pagina 2 di 4 Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore opposto, essendo attore in senso sostanziale, deve dimostrare il fondamento del proprio credito, ovvero la fonte del credito e la sua entità, mentre l'opponente deve provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere.
Nel caso di specie l'opposto, che ha eseguito i lavori nella qualità di appaltatore, avendo chiesto il pagamento del saldo, aveva l'onere di provare sia il contratto sia di avere esattamente adempiuto la propria prestazione e di avere eseguito, pertanto, le opere commissionate conformemente al contratto, integrando, tale adempimento, il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa.
Orbene, tale prova non è stata fornita nel corso del giudizio dalla parte opposta.
La parte opposta non ha prodotto il contratto di appalto e non ha dimostrato la regolare esecuzione delle opere commissionate.
Invero, da una parte l'opponente contesta il titolo, anche se poi ammette di avere pagato la somma di euro 5.000,00.
Tuttavia, l'opponente contesta il completamento delle opere e, nella contestazione, incombeva sull'opposta la dimostrazione di avere completato le opere e di averle eseguite a regola d'arte.
La fattura prodotta, posta a fondamento del decreto ingiuntivo, non costituisce prova piena del credito, in quanto è stata contestata dall'opponente.
In tal senso elementi utili non si traggono dall'interrogatorio formale dell'attuale legale rappresentante della che, avendo assunto l'incarico nel Parte_1 maggio 2021, non era a conoscenza dei fatti di causa.
E il teste , dipendente della che ha seguito i lavori, ha Testimone_1 Parte_1 riferito che la ha fatto ricorso ad altri operai per completare le opere, Parte_1 acquistando il materiale occorrente e che l'assegno di euro 5.000,00 è stato consegnato dalla alla a titolo di saldo. Parte_1 Controparte_1
Ebbene, nel caso di specie l'opposta, a fronte del pagamento parziale, non ha dimostrato di avere completato le opere commissionate e di averle eseguite a regola d'arte.
pagina 3 di 4 Per queste ragioni, va revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opposta.
Tenuto conto della natura della causa e del valore della controversia, applicando i parametri minimi per fase introduttiva – studio e decisionale in considerazione della semplicità delle questioni poste nonché i parametri medi per la fase di trattazione e istruttoria, le spese processuali si liquidano in euro 3.525,50 oltre spese generali, iva e cpa, da distrarre in favore dei difensori antistatari, importo così determinato: 145,50 per spese, euro 460,00 per fase studio, euro 389,00 per fase introduttiva, euro 1.680,00 per istruttoria e trattazione, euro
851,00 per fase decisionale
P.Q.M.
Il Tribunale disattesa e respinta ogni diversa istanza, così provvede:
-accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.1031/19 emesso dal
Giudice designato del Tribunale di Messina;
-condanna la a pagare le spese processuali in favore della Controparte_1 [...]
, che liquida in euro 3.525,50 oltre spese generali, iva e cpa, da Parte_1 distrarre in favore degli avv.ti Carmelo Crisafulli e Irene Crisafulli.
Messina, 15 giugno 2025
Il Giudice
Maria Militello
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4790 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
in persona dell'amministratore unico e legale Parte_1 rappresentante p.t. (P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Carmelo Crisafulli e P.IVA_1 dall'avv. Irene Crisafulli, per procura in atti
- OPPONENTE -
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Letizia Moschetto, per procura in atti
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo n. 1031/19
CONCLUSIONI: come da memorie in atti
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato l' Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.1031/19, notificato a mezzo pec il 16
pagina 1 di 4 luglio 2019, con il quale gli aveva ingiunto di pagare alla la somma di Controparte_1 euro 8.735,00 oltre interessi e spese del procedimento monitorio deducendo di non essere debitrice delle somme ingiunte, basate solo sulla fattura commerciale, non avendo prodotto un contratto o un computo metrico dalla stessa accettato. Riferiva di avere corrisposto l'importo di euro 5.000,00, satisfattivo dei lavori eseguiti dalla Deduceva che i Controparte_1 lavori indicati nel consuntivo, dalla stessa non sottoscritto, non erano stati ultimati e ha dovuto fare ricorso ad altri operai per finire le opere commissionate. Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi di lite.
Si costituiva la che chiedeva il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
Con ordinanza del 30.6.2020 il Giudice concedeva alle parti i termini ex art. 183, comma 6,
c.p.c.
Con ordinanza del 20.5.2021 il Giudice ammetteva l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società opponente (cap. 2 della comparsa di costituzione di parte opposta), nonché la prova per testi articolata da parte opponente nelle memoria ex art. 183, comma 6, n.2 c.p.c.
All'udienza del 1 marzo 2022 il Giudice sentiva il teste Testimone_1
Con ordinanza del 14.9.2022 il Giudice chiariva di avere ammesso l'interrogatorio formale del nuovo legale rappresentante della società opponente.
All'udienza del 7 febbraio 2023 il Giudice procedeva all'assunzione dell'interrogatorio formale di . CP_2
Con ordinanza del 23.8.2023 il Giudice rigettava la richiesta di CTU.
All'udienza del 26.2.2025 – in cui subentrava la scrivente - il Giudice assumeva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 cpc
Nella comparsa conclusionale i difensori dell'opponente chiedevano la distrazione delle spese di lite.
RITENUTO IN DIRITTO
L'opposizione è fondata e va, pertanto, accolta.
pagina 2 di 4 Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore opposto, essendo attore in senso sostanziale, deve dimostrare il fondamento del proprio credito, ovvero la fonte del credito e la sua entità, mentre l'opponente deve provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere.
Nel caso di specie l'opposto, che ha eseguito i lavori nella qualità di appaltatore, avendo chiesto il pagamento del saldo, aveva l'onere di provare sia il contratto sia di avere esattamente adempiuto la propria prestazione e di avere eseguito, pertanto, le opere commissionate conformemente al contratto, integrando, tale adempimento, il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa.
Orbene, tale prova non è stata fornita nel corso del giudizio dalla parte opposta.
La parte opposta non ha prodotto il contratto di appalto e non ha dimostrato la regolare esecuzione delle opere commissionate.
Invero, da una parte l'opponente contesta il titolo, anche se poi ammette di avere pagato la somma di euro 5.000,00.
Tuttavia, l'opponente contesta il completamento delle opere e, nella contestazione, incombeva sull'opposta la dimostrazione di avere completato le opere e di averle eseguite a regola d'arte.
La fattura prodotta, posta a fondamento del decreto ingiuntivo, non costituisce prova piena del credito, in quanto è stata contestata dall'opponente.
In tal senso elementi utili non si traggono dall'interrogatorio formale dell'attuale legale rappresentante della che, avendo assunto l'incarico nel Parte_1 maggio 2021, non era a conoscenza dei fatti di causa.
E il teste , dipendente della che ha seguito i lavori, ha Testimone_1 Parte_1 riferito che la ha fatto ricorso ad altri operai per completare le opere, Parte_1 acquistando il materiale occorrente e che l'assegno di euro 5.000,00 è stato consegnato dalla alla a titolo di saldo. Parte_1 Controparte_1
Ebbene, nel caso di specie l'opposta, a fronte del pagamento parziale, non ha dimostrato di avere completato le opere commissionate e di averle eseguite a regola d'arte.
pagina 3 di 4 Per queste ragioni, va revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opposta.
Tenuto conto della natura della causa e del valore della controversia, applicando i parametri minimi per fase introduttiva – studio e decisionale in considerazione della semplicità delle questioni poste nonché i parametri medi per la fase di trattazione e istruttoria, le spese processuali si liquidano in euro 3.525,50 oltre spese generali, iva e cpa, da distrarre in favore dei difensori antistatari, importo così determinato: 145,50 per spese, euro 460,00 per fase studio, euro 389,00 per fase introduttiva, euro 1.680,00 per istruttoria e trattazione, euro
851,00 per fase decisionale
P.Q.M.
Il Tribunale disattesa e respinta ogni diversa istanza, così provvede:
-accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.1031/19 emesso dal
Giudice designato del Tribunale di Messina;
-condanna la a pagare le spese processuali in favore della Controparte_1 [...]
, che liquida in euro 3.525,50 oltre spese generali, iva e cpa, da Parte_1 distrarre in favore degli avv.ti Carmelo Crisafulli e Irene Crisafulli.
Messina, 15 giugno 2025
Il Giudice
Maria Militello
pagina 4 di 4