Articolo 36 della Legge 24 novembre 1981, n. 689
Articolo 35Articolo 35
Versione
15 dicembre 1981
Art. 36. (Omissione o ritardo nel versamento di contributi e premi
in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie)

La sanzione amministrativa per l'omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi in materia assistenziale e previdenziale non si applica se il pagamento delle somme dovute avviene entro trenta giorni dalla scadenza ovvero se, entro lo stesso termine, il datore di lavoro presenta domanda di dilazione all'ente o istituto di cui al secondo comma dell'articolo precedente. Tuttavia, quando e' stata presentata domanda di dilazione, la sanzione amministrativa si applica se il datore di lavoro:
a) omette anche un solo versamento alla scadenza fissata dall'ente o istituto;
b) non provvede al pagamento delle somme dovute entro venti giorni dalla comunicazione del rigetto della domanda di dilazione.
Per gli effetti previsti dalla lettera b) del precedente comma la mancata comunicazione dell'accoglimento della domanda di dilazione entro novanta giorni dalla sua presentazione equivale a rigetto della medesima.
Entrata in vigore il 15 dicembre 1981
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