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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 11/12/2025, n. 1925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1925 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 2472 del RG lav. dell'anno 2025 introdotta da
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Vincenzo Azzinnaro Parte_1 presso il cui studio in Cosenza alla Piazza Gullo n°81 elettivamente domicilia
Ricorrente
Nei confronti di
, C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, via Ciro il Grande 21, rappresentato e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente dagli Avv.ti Umberto Ferrato (c.f. ), Gilda C.F._1
NA (C.F. ) e UE RA (C.F. ) in virtù di C.F._2 C.F._3 procura alle liti rep. n. 37875/7313 del 22.3.24 per atti notaio di Roma, elettivamente Persona_1 domiciliato in Castrovillari, in Corso Calabria, presso gli uffici dell'Istituto
Resistente
Motivi della decisione
Con ricorso del 9.6.2025, ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' e, premettendo di aver presentato in data 11.10.2024 domanda di pensione di vecchiaia, respinta CP_2 dall' non sussistendo il requisito dell'invalidità in misura pari o superiore all'80 per cento ai fini CP_2 della fruizione del requisito anagrafico ridotto e che analogo esito di rigetto ha sortito il ricorso amministrativo, dedotte le patologie da cui è affetto tali da integrare un'invalidità pari al 90 per cento, assumendo di essere in possesso di tutti i requisiti di legge, concludeva nei termini che si riportano: dichiari e riconosca che il ricorrente è in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per ottenere il riconoscimento della pensione anticipata di vecchiaia e per l'effetto dichiari e riconosca il diritto del medesimo ricorrente a percepire la pensione di vecchiaia con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
condanni l' - in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro-tempore, con sede in Cosenza, Piazza Loreto, al pagamento in favore del ricorrente della pensione di vecchiaia, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, il tutto nella misura determinata secondo le retribuzioni convenzionali giornaliere stabilite anno per anno con apposito Decreto Ministeriale, oltre interessi e rivalutazione monetaria o comunque nella misura di legge;
previa ammissione di ctu medico legale al fine della verifica delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'istante.
Nel resistere al ricorso l' eccepiva l'improcedibilità del ricorso non avendo parte ricorrente CP_2 proposto istanza ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. e, nel merito, l'infondatezza del ricorso per assenza dei requisiti di legge.
Matura per la decisione sulla base degli atti, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione.
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione dell' siccome la presente controversia esula CP_2 dall'ambito applicativo dell'art. 445 bis c.p.c. avendo ad oggetto la pensione di vecchiaia c.d. con requisito anagrafico ridotto.
Nel merito, tuttavia, il ricorso è infondato per carente allegazione dei requisiti costitutivi del diritto alla prestazione per cui è domanda. Invero, premesso che è onere della parte attrice allegare e provare la sussistenza dei requisiti costituitivi del diritto azionato, nel caso di specie parte ricorrente, premesso di aver presentato domanda amministrativa per il conseguimento della pensione di vecchiaia, si limita a dedurre che, stanti le patologie da cui è affetto, sussiste il requisito sanitario al fine di fruire della prestazione.
Oggetto del presente giudizio è il diritto dell'istante al riconoscimento della pensione di vecchiaia con requisito anagrafico ridotto.
Occorre, infatti, premettere che l'art. 1 comma 8 del d.lgs. 503/1992 (Riforma Dini sulle pensioni) ha stabilito che l'elevazione dei limiti dell'età pensionabile introdotta dalla normativa non si applica nei confronti degli invalidi in misura non inferiore all'80% (cfr. anche , circolari n. 82 del 11 marzo CP_2
1994 e n. 65 del 6 marzo 1995).
La Corte di Cassazione ha, in materia, affermato che n. 503 del 1992 (prevedente l'innalzamento dell'età pensionabile a sessantacinque anni per l'uomo e sessanta per la donna) l'età pensionabile alla quale occorre fare riferimento come requisito per il conseguimento della pensione di invalidità è quella propria del regime precedente il suddetto provvedimento normativo, giacché l'art. 1 del citato D.lgs. n. 503/1992 ha espressamente escluso l'applicabilità dei nuovi e più elevati limiti di età agli invalidi in misura non inferiore all'80%, anche se con capacità di guadagno, dovendosi includere in tale previsione derogatoria invalidità superiori alla indicata soglia percentuale, fino alle situazioni di invalidità totale (100%), necessariamente coincidenti con l'inabilità> (cfr. Cass. 13495/2003, 15465/2004).
Anche a seguito della riforma pensionistica introdotta dalla c.d. legge ER (n. 211/2011) la regolamentazione dell'accesso a pensione di vecchiaia degli invalidi anticipati continua a rimanere comunque favorevole in quanto per i pensionati non invalidi sono stati alzati dalla legge ER cit. i requisiti anagrafici e contributivi di base da cui invece rimangono esclusi gli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento che mantengono il requisito anagrafico di favore e l'accesso anticipato alla pensione di vecchiaia siccome fissato dall'art.1, comma 8 d.lgs 503/1992. Sul punto, si richiama anche quanto sostenuto in proposito dalla circolare n. 35 del 2012, la quale, illustrando la medesima CP_2 legge 201/2011, ha infatti affermato che "nulla è modificato in materia di età e di disciplina delle decorrenze per gli invalidi in misura non inferiore all'80%. Tale affermazione, in effetti, si spiega avendo la riforma ER modificato la disciplina dell'accesso e della decorrenza della pensione di vecchiaia soltanto per le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti ed autonomi assoggettati al regime ordinario di età per l'accesso alla pensione di vecchiaia;
ciò comporta che anche dopo la legge ER le pensioni di vecchiaia in oggetto, concesse alle persone invalide, rimangono assoggettate allo stesso regime precedente per quanto attiene la decorrenza della pensione (cfr. Cass. n. 2382/2020 in parte motiva).
La SC ha anche chiarito che In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, del
d.lgs. n. 503 del 1992, il regime delle cd. "finestre" previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 (conv., con modif., nella l. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti" – cfr.
Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 2382 del 03/02/2020.
Ciò posto, dalla domanda amministrativa si evince che il ricorrente ha richiesto all' la pensione di CP_2 vecchiaia con riduzione dell'età anagrafica ai sensi dell'art. 1 comma 8 del d.lgs. 503/92 e che l' CP_2 ha respinto l'istanza per carenza del requisito dell'invalidità in misura pari o superiore all'80 per cento.
Parte ricorrente si limita a contestare tale giudizio medico legale chiedendo ammettersi ctu al fine di verificare le sue condizioni sanitarie ma, osserva il giudice che rispetto a tale valutazione compiuta in sede amministrativa, parte ricorrente si limita ad affermare che la percentuale di invalidità è in misura del 90 per cento, affermando che – stanti le patologie da cui è affetta – sussiste il prescritto requisito sanitario;
ed allora, valga rilevare che la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed
è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr., ex plurimis, Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 3130 del 08/02/2011).
Peraltro, valga evidenziare che nel giudizio previdenziale i motivi di ricorso non possono essere plasmati (soltanto) sulla motivazione di rigetto opposta in sede amministrativa, siccome il processo verte sul diritto azionato e non anche sulla legittimità o meno del provvedimento emanato dall'ente previdenziale.
Nel caso di specie, parte ricorrente si limita ad affermare il grado di invalidità di cui è in possesso
(senza neppure specificare se si tratti di invalidità civile ovvero ai sensi della legge n. 222/84) e, in relazione agli altri requisiti che, inoltre, il sig. è in possesso dell'anzianità contributiva prevista Pt_1 per la pensione anticipata di vecchiaia, come risulta dall'estratto contributivo allegato (doc. n. 6), nonché il medesimo ha maturato l'età anagrafica richiesta per il riconoscimento e la liquidazione in suo favore della pensione anticipata di vecchiaia (…).
Orbene, parte ricorrente si limita ad affermare – genericamente – di essere in possesso dei requisiti di legge, tuttavia non declinati e specificati né in diritto né in fatto, osservandosi, peraltro, che quanto al requisito anagrafico – la SC ha precisato che La pensione di vecchiaia anticipata per invalidità soggiace alla generale previsione dell'aumento dell'età pensionabile in dipendenza dell'incremento della speranza di vita di cui all'art. 22-ter, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv. dalla l. n. 102 del
2009, poiché la sussistenza dello stato di invalidità costituisce solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 503 del 1992, senza tuttavia comportare uno snaturamento della prestazione, che rimane pur sempre un trattamento diretto di vecchiaia, ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità (cfr. Cass, Sez. L - , Sentenza n. 31001 del 27/11/2019,Sez. L -
, Ordinanza n. 22227 del 06/08/2024) per cui sarebbe stato precipuo onere di parte ricorrente dedurre, anche al fine di dimostrare la sussistenza dell'interesse ad agire, il possesso di tale specifico requisito, tenuto conto dell'insegnamento della SC. Parimenti, il requisito contributivo è dedotto in termini generici ed astratti, con conseguente carente allegazione anche di tale ulteriore elemento costitutivo, osservandosi che i documenti (nel caso di specie, estratto conto previdenziale) hanno funzione di comprovare fatti debitamente e previamente allegati.
Ai rilievi che precedono consegue il rigetto del ricorso;
spese di lite irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese di lite.
Cosenza, 11.12.2025
Il Giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 2472 del RG lav. dell'anno 2025 introdotta da
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Vincenzo Azzinnaro Parte_1 presso il cui studio in Cosenza alla Piazza Gullo n°81 elettivamente domicilia
Ricorrente
Nei confronti di
, C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, via Ciro il Grande 21, rappresentato e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente dagli Avv.ti Umberto Ferrato (c.f. ), Gilda C.F._1
NA (C.F. ) e UE RA (C.F. ) in virtù di C.F._2 C.F._3 procura alle liti rep. n. 37875/7313 del 22.3.24 per atti notaio di Roma, elettivamente Persona_1 domiciliato in Castrovillari, in Corso Calabria, presso gli uffici dell'Istituto
Resistente
Motivi della decisione
Con ricorso del 9.6.2025, ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' e, premettendo di aver presentato in data 11.10.2024 domanda di pensione di vecchiaia, respinta CP_2 dall' non sussistendo il requisito dell'invalidità in misura pari o superiore all'80 per cento ai fini CP_2 della fruizione del requisito anagrafico ridotto e che analogo esito di rigetto ha sortito il ricorso amministrativo, dedotte le patologie da cui è affetto tali da integrare un'invalidità pari al 90 per cento, assumendo di essere in possesso di tutti i requisiti di legge, concludeva nei termini che si riportano: dichiari e riconosca che il ricorrente è in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per ottenere il riconoscimento della pensione anticipata di vecchiaia e per l'effetto dichiari e riconosca il diritto del medesimo ricorrente a percepire la pensione di vecchiaia con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
condanni l' - in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro-tempore, con sede in Cosenza, Piazza Loreto, al pagamento in favore del ricorrente della pensione di vecchiaia, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, il tutto nella misura determinata secondo le retribuzioni convenzionali giornaliere stabilite anno per anno con apposito Decreto Ministeriale, oltre interessi e rivalutazione monetaria o comunque nella misura di legge;
previa ammissione di ctu medico legale al fine della verifica delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'istante.
Nel resistere al ricorso l' eccepiva l'improcedibilità del ricorso non avendo parte ricorrente CP_2 proposto istanza ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. e, nel merito, l'infondatezza del ricorso per assenza dei requisiti di legge.
Matura per la decisione sulla base degli atti, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione.
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione dell' siccome la presente controversia esula CP_2 dall'ambito applicativo dell'art. 445 bis c.p.c. avendo ad oggetto la pensione di vecchiaia c.d. con requisito anagrafico ridotto.
Nel merito, tuttavia, il ricorso è infondato per carente allegazione dei requisiti costitutivi del diritto alla prestazione per cui è domanda. Invero, premesso che è onere della parte attrice allegare e provare la sussistenza dei requisiti costituitivi del diritto azionato, nel caso di specie parte ricorrente, premesso di aver presentato domanda amministrativa per il conseguimento della pensione di vecchiaia, si limita a dedurre che, stanti le patologie da cui è affetto, sussiste il requisito sanitario al fine di fruire della prestazione.
Oggetto del presente giudizio è il diritto dell'istante al riconoscimento della pensione di vecchiaia con requisito anagrafico ridotto.
Occorre, infatti, premettere che l'art. 1 comma 8 del d.lgs. 503/1992 (Riforma Dini sulle pensioni) ha stabilito che l'elevazione dei limiti dell'età pensionabile introdotta dalla normativa non si applica nei confronti degli invalidi in misura non inferiore all'80% (cfr. anche , circolari n. 82 del 11 marzo CP_2
1994 e n. 65 del 6 marzo 1995).
La Corte di Cassazione ha, in materia, affermato che n. 503 del 1992 (prevedente l'innalzamento dell'età pensionabile a sessantacinque anni per l'uomo e sessanta per la donna) l'età pensionabile alla quale occorre fare riferimento come requisito per il conseguimento della pensione di invalidità è quella propria del regime precedente il suddetto provvedimento normativo, giacché l'art. 1 del citato D.lgs. n. 503/1992 ha espressamente escluso l'applicabilità dei nuovi e più elevati limiti di età agli invalidi in misura non inferiore all'80%, anche se con capacità di guadagno, dovendosi includere in tale previsione derogatoria invalidità superiori alla indicata soglia percentuale, fino alle situazioni di invalidità totale (100%), necessariamente coincidenti con l'inabilità> (cfr. Cass. 13495/2003, 15465/2004).
Anche a seguito della riforma pensionistica introdotta dalla c.d. legge ER (n. 211/2011) la regolamentazione dell'accesso a pensione di vecchiaia degli invalidi anticipati continua a rimanere comunque favorevole in quanto per i pensionati non invalidi sono stati alzati dalla legge ER cit. i requisiti anagrafici e contributivi di base da cui invece rimangono esclusi gli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento che mantengono il requisito anagrafico di favore e l'accesso anticipato alla pensione di vecchiaia siccome fissato dall'art.1, comma 8 d.lgs 503/1992. Sul punto, si richiama anche quanto sostenuto in proposito dalla circolare n. 35 del 2012, la quale, illustrando la medesima CP_2 legge 201/2011, ha infatti affermato che "nulla è modificato in materia di età e di disciplina delle decorrenze per gli invalidi in misura non inferiore all'80%. Tale affermazione, in effetti, si spiega avendo la riforma ER modificato la disciplina dell'accesso e della decorrenza della pensione di vecchiaia soltanto per le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti ed autonomi assoggettati al regime ordinario di età per l'accesso alla pensione di vecchiaia;
ciò comporta che anche dopo la legge ER le pensioni di vecchiaia in oggetto, concesse alle persone invalide, rimangono assoggettate allo stesso regime precedente per quanto attiene la decorrenza della pensione (cfr. Cass. n. 2382/2020 in parte motiva).
La SC ha anche chiarito che In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, del
d.lgs. n. 503 del 1992, il regime delle cd. "finestre" previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 (conv., con modif., nella l. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti" – cfr.
Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 2382 del 03/02/2020.
Ciò posto, dalla domanda amministrativa si evince che il ricorrente ha richiesto all' la pensione di CP_2 vecchiaia con riduzione dell'età anagrafica ai sensi dell'art. 1 comma 8 del d.lgs. 503/92 e che l' CP_2 ha respinto l'istanza per carenza del requisito dell'invalidità in misura pari o superiore all'80 per cento.
Parte ricorrente si limita a contestare tale giudizio medico legale chiedendo ammettersi ctu al fine di verificare le sue condizioni sanitarie ma, osserva il giudice che rispetto a tale valutazione compiuta in sede amministrativa, parte ricorrente si limita ad affermare che la percentuale di invalidità è in misura del 90 per cento, affermando che – stanti le patologie da cui è affetta – sussiste il prescritto requisito sanitario;
ed allora, valga rilevare che la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed
è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr., ex plurimis, Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 3130 del 08/02/2011).
Peraltro, valga evidenziare che nel giudizio previdenziale i motivi di ricorso non possono essere plasmati (soltanto) sulla motivazione di rigetto opposta in sede amministrativa, siccome il processo verte sul diritto azionato e non anche sulla legittimità o meno del provvedimento emanato dall'ente previdenziale.
Nel caso di specie, parte ricorrente si limita ad affermare il grado di invalidità di cui è in possesso
(senza neppure specificare se si tratti di invalidità civile ovvero ai sensi della legge n. 222/84) e, in relazione agli altri requisiti che, inoltre, il sig. è in possesso dell'anzianità contributiva prevista Pt_1 per la pensione anticipata di vecchiaia, come risulta dall'estratto contributivo allegato (doc. n. 6), nonché il medesimo ha maturato l'età anagrafica richiesta per il riconoscimento e la liquidazione in suo favore della pensione anticipata di vecchiaia (…).
Orbene, parte ricorrente si limita ad affermare – genericamente – di essere in possesso dei requisiti di legge, tuttavia non declinati e specificati né in diritto né in fatto, osservandosi, peraltro, che quanto al requisito anagrafico – la SC ha precisato che La pensione di vecchiaia anticipata per invalidità soggiace alla generale previsione dell'aumento dell'età pensionabile in dipendenza dell'incremento della speranza di vita di cui all'art. 22-ter, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv. dalla l. n. 102 del
2009, poiché la sussistenza dello stato di invalidità costituisce solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 503 del 1992, senza tuttavia comportare uno snaturamento della prestazione, che rimane pur sempre un trattamento diretto di vecchiaia, ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità (cfr. Cass, Sez. L - , Sentenza n. 31001 del 27/11/2019,Sez. L -
, Ordinanza n. 22227 del 06/08/2024) per cui sarebbe stato precipuo onere di parte ricorrente dedurre, anche al fine di dimostrare la sussistenza dell'interesse ad agire, il possesso di tale specifico requisito, tenuto conto dell'insegnamento della SC. Parimenti, il requisito contributivo è dedotto in termini generici ed astratti, con conseguente carente allegazione anche di tale ulteriore elemento costitutivo, osservandosi che i documenti (nel caso di specie, estratto conto previdenziale) hanno funzione di comprovare fatti debitamente e previamente allegati.
Ai rilievi che precedono consegue il rigetto del ricorso;
spese di lite irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese di lite.
Cosenza, 11.12.2025
Il Giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti