TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/12/2025, n. 6084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6084 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA
SEZIONE QUARTA
R.G. 8384/2023
Il Tribunale civile di Catania, Sezione Quarta, in persona del GOP Dr.
Ilario Lo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. CARUSO ROSARIO MASSIMILIANO attore contro
(C.F. ), NTroparte_1 P.IVA_1
assistito e difeso dall'Avv. NOVARA ENZA convenuto
CONCLUSIONI: per parte attrice come da nota di precisazione delle conclusioni del 23.09.2024 e note di trattazione scritta del 05.11.2025; per parte convenuta come da note del 06.11.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 06.07.2023, l'attore proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. Parte_1
29320230034457383000, per un carico debitorio complessivo di €.
28.785,82 emessa su ruolo n. 2023/001372 (entrate coattive 2022) trasmesso dalla NTroparte_2
NTro formato a titolo di surroga per escussione garanzia di fondo pubblico liquidata ex lege n. 662 del 1996 sulla posizione n. 929886 conseguente a parziale mancato rimborso mutuo bancario a medio/lungo termine dell'importo di €. 40.000,00 concesso dalla Banca CREVAL s.p.a. al Sig.
con contratto del 04.02.2019. Parte_1
L'opponente deduceva, in sintesi, che:
-il credito azionato mediante ruolo e cartella di pagamento conserverebbe natura privatistica, in quanto originato da un rapporto di mutuo intercorrente tra il sig. e la banca, onde non sarebbe legittimo il Pt_1
ricorso alla riscossione coattiva a mezzo ruolo in difetto di un autonomo titolo esecutivo giudiziale o stragiudiziale;
-la cartella di pagamento sarebbe comunque nulla per mancanza o invalidità degli atti presupposti e per vizi della procedura di notifica;
la banca finanziatrice avrebbe violato plurimi obblighi informativi e di correttezza, sia in fase di stipula che in corso di esecuzione del rapporto di finanziamento, con incidenza sulla debenza delle somme poi richieste al garante pubblico e, quindi, sull'ammontare del credito iscritto a ruolo;
-chiedeva, pertanto, l'annullamento integrale della cartella impugnata e di ogni atto esecutivo conseguente, nonché la condanna della resistente alle spese di lite.
Si costituiva in giudizio l , eccependo in NTroparte_4
via preliminare la correttezza della procedura di riscossione e della notifica della cartella, e contestando nel merito ogni doglianza.
In particolare, la resistente deduceva che:
-a seguito dell'escussione della garanzia del Fondo, il soggetto garante pag. 2/10 pubblico è subentrato, per effetto di surrogazione, nella titolarità del credito verso il debitore finanziato, trattandosi di entrata pubblica assoggettata alla disciplina della riscossione mediante ruolo ai sensi del D.Lgs. n. 46/1999 e del D.P.R. n. 602/1973;
-il ruolo relativo al sig. è stato regolarmente formato dall'ente Pt_1
creditore competente ed affidato ad per NTroparte_4
la riscossione, con emissione e notifica della cartella nei termini di legge;
-eventuali profili di responsabilità della banca finanziatrice per asseriti difetti informativi o violazioni di regole di trasparenza riguarderebbero il distinto rapporto contrattuale banca‑cliente e non potrebbero incidere, in assenza di un accertamento di nullità o inefficacia del contratto di finanziamento, sulla validità del credito ormai surrogato e dell'iscrizione a ruolo;
-chiedeva, quindi, il rigetto dell'opposizione, con condanna dell'attore alle spese.
La resistente, costituitasi in giudizio tardivamente, ossia dopo i decreto ex art.171 bis del 06.11.2023, e segnatamente il 20.12.2023 chiedeva, inoltre, di essere autorizzata alla chiamata in causa della banca, in qualità di originario soggetto finanziatore, ove il giudizio fosse esteso a profili attinenti alla validità del contratto di finanziamento.
La causa di natura documentale, veniva rinviata ex art.189 c.p.c.
Solo parte attrice depositava comparsa conclusionale: entrambe precisavano le conclusioni riportandosi ciascuno ai propri atti.
Nel merito l'avversa opposizione è infondata per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, occorre considerare che “Avverso la cartella esattoriale o all'avviso di mora sono possibili le seguenti azioni: 1) l'opposizione pag. 3/10 all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., allorquando si contesti la legittimità della iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo;
con la conseguenza che se il rimedio è esperito prima dell'inizio dell'esecuzione, giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dall'art. 615, comma 1, c.p.c., quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello stesso indicato dalla legge come competente per l'opposizione al provvedimento sanzionatorio;
c) l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., che deve essere attivata (nel termine di venti giorni dalla notifica della cartella) nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora. A tali diverse forme di tutela corrispondono distinti mezzi di impugnazione: il ricorso per cassazione è esperibile nell'ultima ipotesi - rispettivamente, ai sensi del combinato disposto degli art. 11 cost. e 618, comma ultimo, c.p.c. - mentre nella ipotesi di opposizione all'esecuzione, la sentenza di primo grado è impugnabile mediante il rimedio processuale dell'appello (Cassazione civile sez. II 22/02/2010 n. 4139).
La domanda attorea ha ad oggetto l'impugnazione di una cartella di pagamento emessa per il recupero di somme corrisposte dal soggetto assicuratore/garante pubblico a seguito di escussione della garanzia rilasciata in relazione ad un contratto di finanziamento bancario.
Dalla descrizione del credito risultante dalla cartella e dal ruolo emerge che si tratta di entrata non tributaria riconducibile al recupero di somme erogate pag. 4/10 da un ente pubblico in forza di garanzia, successivamente surrogatosi nel credito verso il debitore principale.
Tale credito, pur originando da un rapporto di mutuo privatistico, viene attratto – per espressa previsione della disciplina di settore – nel novero delle entrate pubbliche suscettibili di essere riscosse mediante ruolo e cartella, secondo le regole generali del D.Lgs. n. 46/1999 e del D.P.R. n.
602/1973. Ne consegue che la controversia, in quanto attinente alla legittimità di un atto di riscossione coattiva relativo a entrata pubblica non tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, secondo quanto previsto dalla normativa speciale in materia di Fondo di Garanzia PMI e di riscossione delle entrate in questione.
In base alla disciplina generale della riscossione a mezzo ruolo, il ruolo costituisce l'elenco dei debitori e delle somme dovute, formato dall'ente creditore ai fini della riscossione coattiva;
esso ha funzione di titolo esecutivo, mentre la cartella di pagamento è l'atto con cui il contenuto del ruolo viene portato a conoscenza del singolo debitore, con intimazione ad adempiere nel termine di legge.
L'opponente sostiene che la cartella sarebbe nulla perché non sorretta da un autonomo titolo esecutivo, ritenendo che per il credito derivante dal contratto di finanziamento fosse necessario un distinto titolo giudiziale o stragiudiziale.
L'assunto non può essere condiviso.
E' indirizzo di questo tribunale (in tal senso vedasi Tribunale civile
Catania sentenza n. 2979 del 5 giugno 2025) che in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica,
l'avvenuta escussione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese pag. 5/10 ex L. 662/96 determina la surrogazione legale del garante pubblico nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata ai sensi dell'art. 8 bis, comma 3, della L. 33/2015. Tale credito non è più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal finanziamento iniziale, bensì è finalizzato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del Fondo, assumendo pertanto natura pubblicistica. Conseguentemente, è legittima la procedura di riscossione esattoriale mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 46/1999, senza che sia necessaria la previa costituzione di un titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. Il ruolo formato dall'ufficio finanziario competente, a seguito della liquidazione della perdita e della scadenza infruttuosa dei termini indicati nella diffida di pagamento inviata al debitore e ai garanti, costituisce titolo idoneo per la riscossione coattiva nei confronti sia del beneficiario finale che dei terzi prestatori di garanzie personali (in senso sostanzialmente analogo sentenza
Tribunale civile Catania n. 3468 del 8 luglio 2025; in senso Tribunale di
Napoli, sentenza n. 4817/2023 del 11.05.2023 ed altre conformi).
Quindi, per effetto dell'escussione della garanzia e della surrogazione del garante pubblico nel credito verso il debitore principale, la legge attribuisce all'ente creditore la facoltà di procedere alla riscossione delle somme corrisposte mediante iscrizione a ruolo, secondo le forme previste per le entrate pubbliche.
In tale contesto, ruolo e cartella assolvono essi stessi la funzione di titolo esecutivo, senza necessità di un ulteriore provvedimento giudiziale, analogamente a quanto avviene per le altre entrate riscosse tramite ruolo.
Non è dunque configurabile, in assenza di specifici vizi del ruolo o della cartella, un difetto di “titolo esecutivo” nel senso prospettato pag. 6/10 dall'opponente; il problema non è l'inesistenza del titolo, bensì – eventualmente – la legittimità della sua formazione, l'esatta determinazione dell'an e del quantum del credito, nonché la regolarità degli atti di riscossione susseguenti.
Alla luce di ciò, la doglianza di nullità della cartella per carenza di titolo deve essere disattesa.
L'opponente lamenta, in via subordinata, la nullità della cartella l'art. 125 commi 1° e 4° del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e il provvedimento della Banca d'Italia del 29/7/2009 modificato dal provvedimento del 9/2/2011 dispongono che il consumatore ha diritto ad una comunicazione periodica annuale analitica relativa allo svolgimento del rapporto con un quadro aggiornato delle condizioni applicate
(rendiconto e documento di sintesi) assumendo che listante non ha mai ricevuto in consegna, da parte della Banca Creval s.p.a., tali informative e comunicazioni.
In linea di principio, nel rapporto tra intermediario finanziario e cliente,
l'intermediario è tenuto a osservare regole di diligenza, correttezza, trasparenza e specifici obblighi informativi, sia nella fase precontrattuale che in quella esecutiva, dovendo fornire tutte le informazioni necessarie affinché il cliente possa assumere decisioni consapevoli in ordine all'operazione proposta.
Tali obblighi si ricollegano anche ai generali doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, che integrano il contenuto dell'obbligazione e impongono alle parti doveri di cooperazione e informazione reciproca, pur in assenza di specifiche pattuizioni.
Ciononostante, nel presente giudizio l'oggetto immediato della domanda è
pag. 7/10 l'annullamento della cartella di pagamento emessa dall'
[...]
per il recupero di somme corrisposte dal garante NTroparte_4
pubblico, non già una domanda risarcitoria o di accertamento di responsabilità contrattuale della banca, peraltro non citata in giudizio e non chiamata tempestivamente in causa dall'Ente di riscossione opposto.
Perché le dedotte violazioni degli obblighi informativi possano incidere sulla legittimità della cartella, sarebbe necessario che l'attore avesse allegato e provato circostanze tali da mettere in discussione l'esistenza stessa o la validità dell'obbligo di restituzione, cioè la nullità,
l'annullamento o la risoluzione del contratto di finanziamento, con effetti ex tunc sull'obbligazione restitutoria;
oppure l'inesistenza del debito nei confronti della banca al momento del pagamento da parte del garante pubblico, sì da escludere il diritto di surroga di quest'ultimo.
Nel caso concreto, l'attore non ha introdotto una domanda volta a far accertare la nullità o l'annullabilità del contratto di mutuo, né ha articolato specifiche allegazioni in ordine all'inesistenza originaria del debito, essendosi limitato a richiamare in maniera generica presunti inadempimenti della banca agli obblighi di informazione.
In difetto di un puntuale thema decidendum sul rapporto di finanziamento, le contestazioni mosse alla banca restano sullo sfondo e non risultano idonee a travolgere il credito surrogato azionato mediante ruolo, che continua a fondarsi sul contratto di mutuo, non risolto né dichiarato nullo in questa sede. Resta salva, evidentemente, la facoltà dell'attore di far valere in altro giudizio le eventuali pretese risarcitorie o restitutorie nei confronti dell'istituto di credito, secondo le regole proprie del contenzioso bancario.
Infine, l ha chiesto disporsi l'eventuale NTroparte_5
pag. 8/10 integrazione del contraddittorio nei confronti del NTroparte_2
quale litisconsorte necessario, sul presupposto che le questioni relative al rapporto di finanziamento possano incidere sull'esistenza del credito surrogato: l'assunto non è fondato.
Se l'organo che ha emesso l'atto impugnato è l'Agente della Riscossione
(AdR), lo stesso è parte del processo solo qualora oggetto dell'impugnazione siano errori a lui imputabili, quali vizi connessi alla compilazione o all'intestazione della cartella di pagamento o degli altri atti impugnabili (Cass. 14 febbraio 2007 n. 3242, Cass. 9 novembre 2016 n.
22729).
Invece, quando il ricorrente, pur impugnando un atto della riscossione, deduce vizi afferenti al sottostante rapporto obbligatorio d'imposta (come nel caso di specie in ordine alla presunta violazione dei doveri di NTr comunicazione di cui all'art.125, commi 1° e 4° del T.U.B.), all' non può essere riconosciuta legittimazione a stare in giudizio.
In tali casi, legittimato a contraddire è l'Ufficio o l'ente impositore titolare attivo dell'obbligazione dedotta in giudizio. Tuttavia, il ricorso proposto nei NTr confronti dell è ammissibile, essendo onere di quest'ultimo chiamare NT in causa l' pena la sua responsabilità in caso di soccombenza (art. 39
D.Lgs. 112/99, Cass. SU 4 marzo 2008 n. 5791, Cass. SU 25 luglio 2007 n.
16412, Cass. 16 marzo 2011 n. 6104 e Cass. 10 febbraio 2011 n.
3306, Cass. 10 marzo 2022 n. 7769, Cass. 22 marzo 2021 n. 8003) e ciò si spiega in quanto è un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo e non necessario.
Il fatto che il contribuente abbia individuato nel concessionario, piuttosto che nel titolare del credito tributario, il legittimato passivo, nei cui confronti dirigere l'impugnazione, non determina l'inammissibilità della pag. 9/10 domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell'ente creditore, onere che, tuttavia, grava sul convenuto, senza che il giudice adito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio (Cass. 28 novembre 2012 n.
21220, CTR Torino 13 luglio 2021 n. 541).
Nel caso che ci occupa, Ente opposto è irrimediabilemente decaduto dalla possibilità di chiamare in causa l'istituto di credito, in quanto costituitasi tardivamente.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate solo per la fase introduttiva, non essendo stata svolta attività istruttoria e non avendo parte opposta depositato comparsa conclusionale;
le stesse vengono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui alla D.M.147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando così provvede:
Rigetta la domanda.
Condanna parte attrice al pagamento, in favore della parte convenuta, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in €.1696,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Così deciso, in Catania, in data 16/12/2025.
IL GOP
Dr. Ilario Lo Giudice
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA
SEZIONE QUARTA
R.G. 8384/2023
Il Tribunale civile di Catania, Sezione Quarta, in persona del GOP Dr.
Ilario Lo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. CARUSO ROSARIO MASSIMILIANO attore contro
(C.F. ), NTroparte_1 P.IVA_1
assistito e difeso dall'Avv. NOVARA ENZA convenuto
CONCLUSIONI: per parte attrice come da nota di precisazione delle conclusioni del 23.09.2024 e note di trattazione scritta del 05.11.2025; per parte convenuta come da note del 06.11.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 06.07.2023, l'attore proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. Parte_1
29320230034457383000, per un carico debitorio complessivo di €.
28.785,82 emessa su ruolo n. 2023/001372 (entrate coattive 2022) trasmesso dalla NTroparte_2
NTro formato a titolo di surroga per escussione garanzia di fondo pubblico liquidata ex lege n. 662 del 1996 sulla posizione n. 929886 conseguente a parziale mancato rimborso mutuo bancario a medio/lungo termine dell'importo di €. 40.000,00 concesso dalla Banca CREVAL s.p.a. al Sig.
con contratto del 04.02.2019. Parte_1
L'opponente deduceva, in sintesi, che:
-il credito azionato mediante ruolo e cartella di pagamento conserverebbe natura privatistica, in quanto originato da un rapporto di mutuo intercorrente tra il sig. e la banca, onde non sarebbe legittimo il Pt_1
ricorso alla riscossione coattiva a mezzo ruolo in difetto di un autonomo titolo esecutivo giudiziale o stragiudiziale;
-la cartella di pagamento sarebbe comunque nulla per mancanza o invalidità degli atti presupposti e per vizi della procedura di notifica;
la banca finanziatrice avrebbe violato plurimi obblighi informativi e di correttezza, sia in fase di stipula che in corso di esecuzione del rapporto di finanziamento, con incidenza sulla debenza delle somme poi richieste al garante pubblico e, quindi, sull'ammontare del credito iscritto a ruolo;
-chiedeva, pertanto, l'annullamento integrale della cartella impugnata e di ogni atto esecutivo conseguente, nonché la condanna della resistente alle spese di lite.
Si costituiva in giudizio l , eccependo in NTroparte_4
via preliminare la correttezza della procedura di riscossione e della notifica della cartella, e contestando nel merito ogni doglianza.
In particolare, la resistente deduceva che:
-a seguito dell'escussione della garanzia del Fondo, il soggetto garante pag. 2/10 pubblico è subentrato, per effetto di surrogazione, nella titolarità del credito verso il debitore finanziato, trattandosi di entrata pubblica assoggettata alla disciplina della riscossione mediante ruolo ai sensi del D.Lgs. n. 46/1999 e del D.P.R. n. 602/1973;
-il ruolo relativo al sig. è stato regolarmente formato dall'ente Pt_1
creditore competente ed affidato ad per NTroparte_4
la riscossione, con emissione e notifica della cartella nei termini di legge;
-eventuali profili di responsabilità della banca finanziatrice per asseriti difetti informativi o violazioni di regole di trasparenza riguarderebbero il distinto rapporto contrattuale banca‑cliente e non potrebbero incidere, in assenza di un accertamento di nullità o inefficacia del contratto di finanziamento, sulla validità del credito ormai surrogato e dell'iscrizione a ruolo;
-chiedeva, quindi, il rigetto dell'opposizione, con condanna dell'attore alle spese.
La resistente, costituitasi in giudizio tardivamente, ossia dopo i decreto ex art.171 bis del 06.11.2023, e segnatamente il 20.12.2023 chiedeva, inoltre, di essere autorizzata alla chiamata in causa della banca, in qualità di originario soggetto finanziatore, ove il giudizio fosse esteso a profili attinenti alla validità del contratto di finanziamento.
La causa di natura documentale, veniva rinviata ex art.189 c.p.c.
Solo parte attrice depositava comparsa conclusionale: entrambe precisavano le conclusioni riportandosi ciascuno ai propri atti.
Nel merito l'avversa opposizione è infondata per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, occorre considerare che “Avverso la cartella esattoriale o all'avviso di mora sono possibili le seguenti azioni: 1) l'opposizione pag. 3/10 all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., allorquando si contesti la legittimità della iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo;
con la conseguenza che se il rimedio è esperito prima dell'inizio dell'esecuzione, giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dall'art. 615, comma 1, c.p.c., quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello stesso indicato dalla legge come competente per l'opposizione al provvedimento sanzionatorio;
c) l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., che deve essere attivata (nel termine di venti giorni dalla notifica della cartella) nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora. A tali diverse forme di tutela corrispondono distinti mezzi di impugnazione: il ricorso per cassazione è esperibile nell'ultima ipotesi - rispettivamente, ai sensi del combinato disposto degli art. 11 cost. e 618, comma ultimo, c.p.c. - mentre nella ipotesi di opposizione all'esecuzione, la sentenza di primo grado è impugnabile mediante il rimedio processuale dell'appello (Cassazione civile sez. II 22/02/2010 n. 4139).
La domanda attorea ha ad oggetto l'impugnazione di una cartella di pagamento emessa per il recupero di somme corrisposte dal soggetto assicuratore/garante pubblico a seguito di escussione della garanzia rilasciata in relazione ad un contratto di finanziamento bancario.
Dalla descrizione del credito risultante dalla cartella e dal ruolo emerge che si tratta di entrata non tributaria riconducibile al recupero di somme erogate pag. 4/10 da un ente pubblico in forza di garanzia, successivamente surrogatosi nel credito verso il debitore principale.
Tale credito, pur originando da un rapporto di mutuo privatistico, viene attratto – per espressa previsione della disciplina di settore – nel novero delle entrate pubbliche suscettibili di essere riscosse mediante ruolo e cartella, secondo le regole generali del D.Lgs. n. 46/1999 e del D.P.R. n.
602/1973. Ne consegue che la controversia, in quanto attinente alla legittimità di un atto di riscossione coattiva relativo a entrata pubblica non tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, secondo quanto previsto dalla normativa speciale in materia di Fondo di Garanzia PMI e di riscossione delle entrate in questione.
In base alla disciplina generale della riscossione a mezzo ruolo, il ruolo costituisce l'elenco dei debitori e delle somme dovute, formato dall'ente creditore ai fini della riscossione coattiva;
esso ha funzione di titolo esecutivo, mentre la cartella di pagamento è l'atto con cui il contenuto del ruolo viene portato a conoscenza del singolo debitore, con intimazione ad adempiere nel termine di legge.
L'opponente sostiene che la cartella sarebbe nulla perché non sorretta da un autonomo titolo esecutivo, ritenendo che per il credito derivante dal contratto di finanziamento fosse necessario un distinto titolo giudiziale o stragiudiziale.
L'assunto non può essere condiviso.
E' indirizzo di questo tribunale (in tal senso vedasi Tribunale civile
Catania sentenza n. 2979 del 5 giugno 2025) che in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica,
l'avvenuta escussione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese pag. 5/10 ex L. 662/96 determina la surrogazione legale del garante pubblico nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata ai sensi dell'art. 8 bis, comma 3, della L. 33/2015. Tale credito non è più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal finanziamento iniziale, bensì è finalizzato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del Fondo, assumendo pertanto natura pubblicistica. Conseguentemente, è legittima la procedura di riscossione esattoriale mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 46/1999, senza che sia necessaria la previa costituzione di un titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. Il ruolo formato dall'ufficio finanziario competente, a seguito della liquidazione della perdita e della scadenza infruttuosa dei termini indicati nella diffida di pagamento inviata al debitore e ai garanti, costituisce titolo idoneo per la riscossione coattiva nei confronti sia del beneficiario finale che dei terzi prestatori di garanzie personali (in senso sostanzialmente analogo sentenza
Tribunale civile Catania n. 3468 del 8 luglio 2025; in senso Tribunale di
Napoli, sentenza n. 4817/2023 del 11.05.2023 ed altre conformi).
Quindi, per effetto dell'escussione della garanzia e della surrogazione del garante pubblico nel credito verso il debitore principale, la legge attribuisce all'ente creditore la facoltà di procedere alla riscossione delle somme corrisposte mediante iscrizione a ruolo, secondo le forme previste per le entrate pubbliche.
In tale contesto, ruolo e cartella assolvono essi stessi la funzione di titolo esecutivo, senza necessità di un ulteriore provvedimento giudiziale, analogamente a quanto avviene per le altre entrate riscosse tramite ruolo.
Non è dunque configurabile, in assenza di specifici vizi del ruolo o della cartella, un difetto di “titolo esecutivo” nel senso prospettato pag. 6/10 dall'opponente; il problema non è l'inesistenza del titolo, bensì – eventualmente – la legittimità della sua formazione, l'esatta determinazione dell'an e del quantum del credito, nonché la regolarità degli atti di riscossione susseguenti.
Alla luce di ciò, la doglianza di nullità della cartella per carenza di titolo deve essere disattesa.
L'opponente lamenta, in via subordinata, la nullità della cartella l'art. 125 commi 1° e 4° del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e il provvedimento della Banca d'Italia del 29/7/2009 modificato dal provvedimento del 9/2/2011 dispongono che il consumatore ha diritto ad una comunicazione periodica annuale analitica relativa allo svolgimento del rapporto con un quadro aggiornato delle condizioni applicate
(rendiconto e documento di sintesi) assumendo che listante non ha mai ricevuto in consegna, da parte della Banca Creval s.p.a., tali informative e comunicazioni.
In linea di principio, nel rapporto tra intermediario finanziario e cliente,
l'intermediario è tenuto a osservare regole di diligenza, correttezza, trasparenza e specifici obblighi informativi, sia nella fase precontrattuale che in quella esecutiva, dovendo fornire tutte le informazioni necessarie affinché il cliente possa assumere decisioni consapevoli in ordine all'operazione proposta.
Tali obblighi si ricollegano anche ai generali doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, che integrano il contenuto dell'obbligazione e impongono alle parti doveri di cooperazione e informazione reciproca, pur in assenza di specifiche pattuizioni.
Ciononostante, nel presente giudizio l'oggetto immediato della domanda è
pag. 7/10 l'annullamento della cartella di pagamento emessa dall'
[...]
per il recupero di somme corrisposte dal garante NTroparte_4
pubblico, non già una domanda risarcitoria o di accertamento di responsabilità contrattuale della banca, peraltro non citata in giudizio e non chiamata tempestivamente in causa dall'Ente di riscossione opposto.
Perché le dedotte violazioni degli obblighi informativi possano incidere sulla legittimità della cartella, sarebbe necessario che l'attore avesse allegato e provato circostanze tali da mettere in discussione l'esistenza stessa o la validità dell'obbligo di restituzione, cioè la nullità,
l'annullamento o la risoluzione del contratto di finanziamento, con effetti ex tunc sull'obbligazione restitutoria;
oppure l'inesistenza del debito nei confronti della banca al momento del pagamento da parte del garante pubblico, sì da escludere il diritto di surroga di quest'ultimo.
Nel caso concreto, l'attore non ha introdotto una domanda volta a far accertare la nullità o l'annullabilità del contratto di mutuo, né ha articolato specifiche allegazioni in ordine all'inesistenza originaria del debito, essendosi limitato a richiamare in maniera generica presunti inadempimenti della banca agli obblighi di informazione.
In difetto di un puntuale thema decidendum sul rapporto di finanziamento, le contestazioni mosse alla banca restano sullo sfondo e non risultano idonee a travolgere il credito surrogato azionato mediante ruolo, che continua a fondarsi sul contratto di mutuo, non risolto né dichiarato nullo in questa sede. Resta salva, evidentemente, la facoltà dell'attore di far valere in altro giudizio le eventuali pretese risarcitorie o restitutorie nei confronti dell'istituto di credito, secondo le regole proprie del contenzioso bancario.
Infine, l ha chiesto disporsi l'eventuale NTroparte_5
pag. 8/10 integrazione del contraddittorio nei confronti del NTroparte_2
quale litisconsorte necessario, sul presupposto che le questioni relative al rapporto di finanziamento possano incidere sull'esistenza del credito surrogato: l'assunto non è fondato.
Se l'organo che ha emesso l'atto impugnato è l'Agente della Riscossione
(AdR), lo stesso è parte del processo solo qualora oggetto dell'impugnazione siano errori a lui imputabili, quali vizi connessi alla compilazione o all'intestazione della cartella di pagamento o degli altri atti impugnabili (Cass. 14 febbraio 2007 n. 3242, Cass. 9 novembre 2016 n.
22729).
Invece, quando il ricorrente, pur impugnando un atto della riscossione, deduce vizi afferenti al sottostante rapporto obbligatorio d'imposta (come nel caso di specie in ordine alla presunta violazione dei doveri di NTr comunicazione di cui all'art.125, commi 1° e 4° del T.U.B.), all' non può essere riconosciuta legittimazione a stare in giudizio.
In tali casi, legittimato a contraddire è l'Ufficio o l'ente impositore titolare attivo dell'obbligazione dedotta in giudizio. Tuttavia, il ricorso proposto nei NTr confronti dell è ammissibile, essendo onere di quest'ultimo chiamare NT in causa l' pena la sua responsabilità in caso di soccombenza (art. 39
D.Lgs. 112/99, Cass. SU 4 marzo 2008 n. 5791, Cass. SU 25 luglio 2007 n.
16412, Cass. 16 marzo 2011 n. 6104 e Cass. 10 febbraio 2011 n.
3306, Cass. 10 marzo 2022 n. 7769, Cass. 22 marzo 2021 n. 8003) e ciò si spiega in quanto è un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo e non necessario.
Il fatto che il contribuente abbia individuato nel concessionario, piuttosto che nel titolare del credito tributario, il legittimato passivo, nei cui confronti dirigere l'impugnazione, non determina l'inammissibilità della pag. 9/10 domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell'ente creditore, onere che, tuttavia, grava sul convenuto, senza che il giudice adito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio (Cass. 28 novembre 2012 n.
21220, CTR Torino 13 luglio 2021 n. 541).
Nel caso che ci occupa, Ente opposto è irrimediabilemente decaduto dalla possibilità di chiamare in causa l'istituto di credito, in quanto costituitasi tardivamente.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate solo per la fase introduttiva, non essendo stata svolta attività istruttoria e non avendo parte opposta depositato comparsa conclusionale;
le stesse vengono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui alla D.M.147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando così provvede:
Rigetta la domanda.
Condanna parte attrice al pagamento, in favore della parte convenuta, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in €.1696,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Così deciso, in Catania, in data 16/12/2025.
IL GOP
Dr. Ilario Lo Giudice
pag. 10/10