Articolo 7 della Legge 30 giugno 1912, n. 740
Articolo 6
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1 agosto 1912
Art. 7.

Il Governo del Re e' autorizzato ad estendere con decreto Reale l'applicazione delle disposizioni della presente legge, relative alla protezione del nome e dell'emblema della Croce Rossa, a quegli altri emblemi, insegne e denominazioni analoghe, aventi lo stesso scopo, che fossero adottate da altri Stati, anche se non obbligati alla Convenzione di Ginevra, purche' tali Stati garantiscano la reciprocita'.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 30 giugno 1912.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti - Spingardi.

Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.

Entrata in vigore il 1 agosto 1912