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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 05/03/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2271/2023
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, sezione prima, nelle persone dei magistrati: dott. Davide Storti PRESIDENTE dott.ssa Manuela Mari GIUDICE rel./est. dott. Lorenzo Pini GIUDICE ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nel procedimento cumulativo di separazione e divorzio n.2271/2023 R.G. promosso da
, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Giombetti, Parte_1
provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
RICORRENTE nei confronti di
, rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Regni;
Parte_2
CONVENUTO con l'intervento del
P.M. nella persona del Sostituto Procuratore della Repubblica di Pesaro dott.ssa
Irene Lilliu;
INTERVENUTO PER LEGGE posto in decisione all'udienza del 4.3.2025 conclusioni delle parti: per la ricorrente come da memoria depositata l'11.2.2025
“La ricorrente chiede che il Tribunale, verificata la sussistenza dei requisiti di legge, pronunci lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in data 16/03/2002
pagina 1 di 9 a Senigallia tra e , ordinando al competente Parte_1 Parte_2
Ufficia-le di Stato Civile ogni conseguente annotazione.
Voglia inoltre il Tribunale stabilire:
1)l'affidamento esclusivo alla figlia minore alla madre Persona_1 Parte_1
, presso la quale la minore resterà collocata;
[...]
2)le visite paterne potranno essere introdotte gradualmente solo una volta che il padre avrà seguito con esito positivo i percorsi di sostegno alla genitorialità che verranno suggeriti dal consultorio familiare territorialmente competente e comunque solo dopo una adeguata preparazione psicologica per la minore e senza alcuna coazione per la ragazza;
3)la casa familiare sita a Monte Porzio (PU) via Martiri della Resistenza n. 40 distinta al NCEU del Comune di Monte Porzio al foglio 15 particella 599 subalterni
9 e 16 (in tal modo correggendosi la descrizione catastale di cui alla sentenza di separazione) resti assegnata a;
Parte_1
4) sia obbligato a versare a entro il giorno Parte_2 Parte_1 cinque di ogni mese un assegno per il mantenimento ordinario della figlia di € Per_1
500,00, importo soggetto a rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT;
5)le spese straordinarie per la figlia vengano sostenute per il 50% da ciascun Per_1
genitore, i quali si atterranno al Protocollo sottoscritto in data 10 luglio 2024 dalla
Conferenza distrettuale in materia di famiglia.
Si chiede inoltre che, stanti le gravi e reiterate violazioni del convenuto alle obbligazioni, anche economiche, stabilite da codesto Tribunale sia con i provvedimenti temporanei e urgenti, sia con la sentenza di separazione, il convenuto, come disposto dall'art. 473 bis. 39 c.p.c., venga ammonito dal
Tribunale e venga altresì condannato al pagamento di una somma di denaro, individuata dal Tribunale ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., per ogni giorno di ritardo nell'adempimento delle obbligazioni di natura economica volte al mantenimento della minore.
Vinte le spese.” per il convenuto come da memoria depositata il 21.2.2025
“Voglia l'On. Tribunale di Ancona, contrariis rejectis,
pagina 2 di 9 A) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai coniugi Sigg.
[...]
e con l'obbligo per i coniugi di prestarsi reciproco Pt_2 Parte_1
rispetto;
B) comandare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mondolfo di trascrivere la emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e procedere a tutte le incombenze di legge;
C) confermare l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra , che Parte_1
continuerà a viverci con con obbligo per la stessa di far fronte al pagamento Per_1 della quota parte del mutuo presente sull'immobile;
D) disporre che i Sigg. , provveda nella misura di € 200,00 Parte_2
(duecento/00) mensili al pagamento del contributo per il mantenimento della figlia fino a quando quest'ultima non sarà in grado di provvedere autonomamente Per_1
alle proprie esigenze, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT
e da versare entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario su c/c intestato alla medesima.
E) disporre a carico dei Sigg. il pagamento del 50% ciascuno di tutte le Pt_2
spese straordinarie per la figlia . Per_1
Si intendono tali quelle previste secondo il Protocollo per la trattazione dei procedimenti civili concordato tra il Tribunale di Ancona e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ancona ovvero:
a. spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
1. visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2. cure dentistiche presso strutture pubbliche;
3. accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale;
4. tickets sanitari.
b. Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: :
1. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
2. cure termali e fisioterapiche;
3. accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale;
4. farmaci particolari.
c. Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo pagina 3 di 9 accordo: :
1. tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
2. libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3. gite scolastiche senza pernottamento;
4. trasporto pubblico;
5. servizio mensa (solo la parte non relativa al vitto).
d. Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
1. tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
2. corsi di specializzazione;
3. gite scolastiche con pernottamento;
4. corsi di recupero e lezioni private;
5. alloggio presso la sede universitaria.
e. Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono preventivo accordo:
1. tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
2. centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
f. Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono preventivo accordo:
1. corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
2. spese di custodia (baby-sitter);
3. viaggi e vacanze;
F) confermare che la figlia minore resta affidata in via esclusiva alla sig.ra Per_1
riconoscendo al sig. di partecipare ed approvare le decisioni di Parte_1 Pt_2
maggiore interesse per la figlia, da adottarsi di comune accordo tra i coniugi e di vigilare sulla loro istruzione ed educazione ex art. 337 quater del Codice civile
G) dichiarare che le parti rinunciano al reciproco mantenimento;
H) dichiarare che i ricorrenti hanno già definito ogni altra questione di natura economica e reciprocamente dichiarano di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro oltre a quanto previsto nel presente ricorso;
Con vittoria di spese, dei diritti e degli onorari di giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 4 di 9 Con ricorso depositato il 29.11.2023 (nata nel 1975 nella Parte_1
Repubblica Ceca) ha promosso il presente giudizio cumulativo di separazione e divorzio nei confronti del coniuge (nato nel 1965 in Marocco), con il Parte_2
quale ha contratto matrimonio civile il 16.3.2002 a Senigallia. La copia ha avuto tre
Per_ figli: (nato nel 2001), (nata nel 2004) e (nata nel 2008). Per_2 Per_1
Si è ritualmente costituito . Parte_2
In data 30.1.2024 si è svolta l'udienza prevista dall'art.473-bis.21 c.p.c.
In data 23.7.2024 il Tribunale ha pronunciato la sentenza di separazione dei coniugi.
- Vanno ora decise la domanda di divorzio e le domande connesse.
Sussistono i presupposti voluti dagli artt. 3 n. 2 lett. b) e 4 della legge 1.12.1970
n.898 per farsi luogo alla pronuncia di scioglimento del matrimonio.
La sentenza di separazione è passata in giudicato. I coniugi non si sono riconciliati e non c'è possibilità di ricostituzione dell'unione familiare. Per_
- Per quanto riguarda i figli (nato nel 2001) e (nata nel 2004) non è Per_2
stato richiesto dalle parti nessun provvedimento. Infatti entrambi i ragazzi sono
Per_ maggiorenni, non vive più nella casa familiare ormai da alcuni anni, entrambi hanno raggiunto l'autonomia economica, come emerso in corso di causa (v. ordinanza emessa il 20.2.2024 e documentazione trasmessa dall'Inps).
- Per quanto riguarda la figlia minorenne (nata il [...]) va confermato Per_1
l'affidamento esclusivo alla madre, già stabilito nella sentenza di separazione, a causa delle gravi carenze genitoriali del padre. Va confermato anche il collocamento della ragazza presso la madre e la possibilità di incontri con il padre solo dopo che avrà seguito con esito positivo i percorsi di sostegno Parte_2
alla genitorialità che verranno suggeriti dal consultorio familiare territorialmente competente e comunque dopo una adeguata preparazione psicologica per la minore e senza alcuna coazione per la ragazza. Nella sentenza di separazione si dava atto della condizione di sofferenza e timore della minore nei confronti del padre (v. relazione dei servizi sociali di Monte Porzio datata 12.12.2023, dichiarazioni rese dai due figli maggiorenni in sede di indagini difensive trasmesse dall'ufficio GIP, relazione del consultorio familiare del distretto di Fano del
19.2.2024 e relazione del consultorio pervenuta ad aprile 2024). Rispetto alla pronuncia della separazione la situazione non è mutata: non ha Parte_2
pagina 5 di 9 più incontrato la figlia, non ha seguito il percorso di sostegno alla genitorialità, né risulta si sia attivato in alcun modo per farlo, da ultimo ha smesso anche di versare il contributo per il mantenimento della ragazza. Lo stesso ha Parte_2 approvato che – allo stato attuale - sia confermato l'affido esclusivo della minore alla madre.
- Le parti concordano anche sulla assegnazione della casa familiare sita a Monte
Porzio a , come già previsto nella separazione. Si tratta di un Parte_1
immobile in comunione tra i coniugi, per il cui acquisto ha contratto Parte_2
un mutuo fondiario nel 2006, garantito con fideiussione da Parte_1
(doc. 6 del convenuto).
- Per il mantenimento della figlia viene confermato a carico di Per_1 [...]
l'assegno di euro 330,00 mensili già previsto nella recente sentenza di Pt_2
separazione.
Nella sentenza si legge “Questo Tribunale, valutate le attuali esigenze della ragazza in relazione alla sua età, considerata l'assenza di qualunque mantenimento diretto da parte del padre il quale non tiene con sé la figlia, tenuto conto delle capacità reddituali e lavorative di ciascun genitore nonché del fatto che l'AUU per la minore spetta interamente alla madre affidataria, ritiene di porre a carico di un assegno di euro 330,00 mensili come contributo al Parte_2
mantenimento della minore, oltre alla metà della spese straordinarie da individuare e concordare come da protocollo in materia di famiglia predisposto dall'Ordine degli Avvocati di Pesaro d'intesa con il Tribunale. Con riferimento alla condizione economica e lavorativa delle parti, va osservato che ormai da molti Parte_2
anni lavora come cameriere, ha sempre percepito una buona busta paga e ha maturato una professionalità specifica. Le recenti modifiche dell'assetto aziendale del locale presso cui lavora non intaccano la sua capacità professionale, facilmente spendibile nel mondo del lavoro, soprattutto in una località turistica come Senigallia, dove egli ha sempre lavorato.
È vero che deve far fronte al pagamento di un canone di Parte_2
locazione, ma è vero anche che egli da parecchi mesi non sta più rimborsando la rata del mutuo contratto per la casa familiare cointestata. Inoltre possiede un terreno in Marocco destinato alla costruzione di una casa insieme al fratello: si tratta di un indice di capacità economico-patrimoniale. Va dato atto della scarsa pagina 6 di 9 trasparenza del convenuto nel documentare i suoi redditi effettivi, in particolare le buste paga e le dichiarazioni dei redditi che ha prodotto sono incomplete;
ciò comunque non impedisce di ricostruire la sua capacità reddituale. Una certa opacità è presente anche da parte della ricorrente, la quale negli atti non ha ben chiarito tutti gli interessi economici che ha nella Repubblica Ceca. Parte_1
è proprietaria di alcuni immobili nel suo paese d'origine, ricevuti in eredità,
[...] alcuni sono stati dati in locazione;
dall'esame del suo conto corrente personale risultano periodicamente accreditati bonifici di 1.000, 2.000, anche 4.000 euro provenienti dall'estero inviati da o dalla stessa ricorrente (ad Controparte_1
esempio da gennaio 2023 a giugno 2023 ha bonificato a se stessa complessivamente euro 4.000; doc. 11); inoltre alla Polizia Giudiziaria la ricorrente aveva dichiarato di poter contare sulla somma liquida che le ha lasciato in eredità la madre (v. verbale di s.i. del 16.10.2023 trasmesso dall'ufficio GIP). Negli atti di causa si legge che lavora come collaboratrice domestica Parte_1
senza regolare contratto;
negli scritti conclusivi precisa di avere trovato lavoro recentemente come badante. Ricava un piccolo introito dalla vendita on-line di prodotti cosmetici (v. dichiarazioni rese all'udienza del 30.1.2024).”
Nei pochi mesi trascorsi dalla pronuncia della separazione la situazione è rimasta pressoché analoga (già allora il convenuto non versava più le rate del mutuo, esponendo la moglie garante alle richieste della banca creditrice;
già allora il convenuto paventava un peggioramento della condizione lavorativa a causa di cambi di gestione dell'esercizio commerciale). Pertanto viene confermato l'importo di euro 330,00.
L'assegno è soggetto a rivalutazione annuale Istat (la prossima rivalutazione è fissata per il mese di luglio 2025).
Le spese straordinarie della figlia – da individuare e concordare secondo l'ultimo protocollo in materia di famiglia in uso presso il Tribunale - continueranno ad essere divise a metà tra i genitori.
- Nessuna disposizione può essere adottata da questo Tribunale per quanto riguarda l'individuazione del soggetto debitore del mutuo ipotecario: esiste un contratto che vincola i sottoscrittori.
pagina 7 di 9 - Sussistono i presupposti per l'ammonimento del convenuto, ex 473-bis.39
c.p.c., stante il reiterato inadempimento all'obbligo di versare il mantenimento per la figlia previsto nella sentenza di separazione.
A norma dell'art.473-bis.37 c.p.c. la sentenza di divorzio, così come la sentenza di separazione, costituisce titolo che il creditore può far valere nei confronti del datore di lavoro del coniuge obbligato, in modo da ottenere il versamento diretto dell'assegno di mantenimento. Pertanto non viene accolta la richiesta di condanna del convenuto al pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell'adempimento delle obbligazioni di natura economica.
- In considerazione dell'esito del processo cumulativo di separazione e di divorzio, tenuto conto anche della evoluzione delle rispettive domande e conclusioni nel corso del giudizio (molte delle quali sono state abbandonate solo al momento della precisazione delle conclusioni), vista la reciproca soccombenza, le spese di lite vengono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.2271/2023 promossa da
; Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
; Parte_2
CONVENUTO con l'intervento del
P.M.;
INTERVENUTO PER LEGGE ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa;
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_2
16.3.2002 a Senigallia, trascritto nei registri dello Stato Civile Parte_1
del Comune di Senigallia al n.4, P.I, anno 2002;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile di tale Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza quando sia passata in giudicato;
3) la figlia minorenne resta affidata in via esclusiva alla madre Persona_1
pagina 8 di 9 , presso la quale è collocata;
Parte_1
4) le visite paterne potranno essere introdotte gradualmente solo una volta che si saranno realizzate le condizioni specificate nella motivazione di questa sentenza;
5) la casa familiare sita a Monte Porzio via Martiri della Resistenza n.40, (distinta al
NCEU del Comune di Monte Porzio al foglio 15, particella 599, subalterno 9 e 16) è assegnata a;
Parte_1
6) verserà a entro il giorno 15 di ogni mese un Parte_2 Parte_1 assegno per il mantenimento ordinario della figlia di euro 330,00; l'importo è Per_1
soggetto a rivalutazione annuale Istat;
7) le spese straordinarie della figlia verranno sostenute dai genitori, ciascuno Per_1
per la quota del 50%;
8) ammonisce per il mancato adempimento dell'obbligo di versare Parte_2
il mantenimento per la figlia minorenne;
9) spese di causa compensate.
Pesaro, così deciso nella camera di consiglio in data 4 marzo 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Manuela Mari Davide Storti atto sottoscritto digitalmente pagina 9 di 9