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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 21/01/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile
Proc. 147/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BRESCIA Sezione delle Persone, dei Minori e della Famiglia
La Corte riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente rel. Francesca Caprioli Consigliere Simona Bruzzese Consigliere aus.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ai sensi dell'art. 30 c. 6 d.Lvo 286/98 promosso da:
nato a [...] il [...], domiciliato Parte_1 presso l'immobile del fratello sito in Castelli Calepio, via Dante Alighieri 7, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta Zambelli del Foro di Bergamo
appellante nei confronti di
Controparte_1
in persona del pro tempore, rappresentato e
[...] CP_2 difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Brescia, via Santa Caterina n. 6,
appellato
con l'intervento del PROCURATORE GENERALE presso la CORTE D'APPELLO DI MILANO in persona della dott.ssa Cristina Bertotti
1 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile
Proc. 147/2024 RG
CONCLUSIONI APPELLANTE:
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, contrariis rejectis, meglio valutate le risultanze istruttorie: in via principale
- riformare ed annullare l'ordinanza impugnata, poiché ingiusta ed infondata sia in fatto che in diritto, per i motivi esposti in narrativa;
- per l'effetto, annullare il precedente provvedimento impugnato e di conseguenza ordinare al – rappresentato dall'Ambasciata d'Italia di Controparte_1
Dakar di provvedere senza indugio al rilascio del visto richiesto per motivi di turismo-famiglia in favore del sig. Parte_1
In ogni caso con il favore delle spese e delle competenze di questo grado di giudizio e del primo grado oltre accessori come per legge.
CONCLUSIONI APPELLATO:
Voglia la Corte d'Appello adita, previa reiezione della formulata istanza di autorizzazione a deposito tardivo di documentazione, comunque irrilevante, ritenere e dichiarare infondato il proposto gravame e, conseguentemente, rigettarlo, confermando l'Ordinanza impugnata, se del caso anche con diversa motivazione, a fronte dell'inammissibilità della domanda avanzata da controparte. Spese rifuse.
CONCLUSIONI P.G.:
letti gli atti del proc. civ. n. 147/24 R.G., richiamando quanto già evidenziato dall'Avvocatura dello Stato, chiede il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ai sensi dell'art. 30 comma 1 lettera a) D.Lvo 286/98 depositato il 17.2.2023 il signor cittadino senegalese, ricorreva avverso il Parte_1 provvedimento di diniego del visto per turismo finalizzata alla riunione famigliare con il fratello cittadino italiano, comunicato in data 30.12.2022 ed emesso dall'Ambasciata d'Italia a Dakar il 30.12.2022, chiedendo al Tribunale di Brescia di annullare il provvedimento impugnato e di conseguenza ordinare al Controparte_1 in persona dell'Ambasciata d'Italia di Dakar di provvedere al rilascio
[...] del visto richiesto per motivi di turismo.
2. Il si costituiva in Controparte_1 giudizio con comparsa depositata il 17.7.2023 con cui chiedeva il rigetto della
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Proc. 147/2024 RG
domanda del ricorrente, con condanna alle spese di lite. Evidenziava che le dichiarate finalità del soggiorno (turismo) erano incompatibili con le disposizioni di legge, che non prevedeva la coesione con il fratello e che, in ogni caso, non era provato il vincolo di parentela, visti i due cognomi diversi.
3. Il Tribunale in composizione monocratica, con ordinanza depositata il 12.1.2024, ha rigettato il ricorso, compensando tra le parti le spese di lite. Il Tribunale ha motivato il rigetto del ricorso evidenziando quanto segue:
▪ con il provvedimento del 30/12/2022 l'Ambasciata d'Italia a Dakar (Senegal) ha respinto l'istanza di rilascio del visto per motivi di turismo per non avere il richiedente “fornito una giustificazione riguardo alla finalità e alle condizioni del soggiorno previsto”;
▪ l'istante ha dedotto di avere depositato, a supporto della richiesta volta al rilascio del visto, la seguente documentazione: i) certificati anagrafici attestanti il legame di parentela tra il ricorrente e il famigliare, cittadino italiano, sig. Persona_1
(fratello); ii) specificazioni in ordine alla disponibilità economica del richiedente il visto;
iii) indicazioni circa la finalità del viaggio (doc. 2-3);
▪ ai fini del rilascio del visto d'ingresso per turismo il richiedente non è tenuto a dimostrare soltanto la disponibilità dei mezzi necessari ad assicurarne la sussistenza per la durata del soggiorno ed il ritorno in patria ma, più in generale, deve esibire quegli atti necessari a comprovare “lo scopo e le condizioni del soggiorno” (art. 5 del trattato di Schengen e art. 4, comma 3, D.lgs. n. 286/1998) e le finalità dello stesso (art. 5, D.P.R. n. 394/1999);
▪ l'interessato è, quindi, tenuto a fornire all'amministrazione la prova delle condizioni che giustificano le finalità del soggiorno e, nella fattispecie, trattandosi di visto d'ingresso per turismo caratterizzato da necessaria temporaneità (confermata dalla durata del soggiorno che non può essere superiore a novanta giorni: artt. 10, 11 e 15 trattato di Schengen), dei presupposti dai quali si possa ragionevolmente ritenere l'interesse dello straniero a fare rientro nel Paese d'origine onde scongiurare il c.d.
“rischio migratorio”;
▪ il ricorrente ha corredato la domanda di visto con la seguente documentazione: i) dichiarazione di ospitalità rilasciata dal fratello, cittadino italiano;
ii) certificato di assicurazione con validità dal 15/2/2023 al 13/8/2023; iii) fideiussione bancaria ex art. 1, comma 3, Direttiva del Ministero dell'Interno del 1/3/2000; iv) formale impegno assunto dal sig. ad effettuare le prescritte comunicazioni al Persona_1
Commissariato di P.S. e a garantire il rimpatrio del familiare entro la scadenza del visto;
v) dichiarazione circa la durata (dal 15/2/2023 al 16/5/2023) e le finalità del soggiorno (doc. 3);
▪ l'Amministrazione ha respinto la richiesta di visto sulla base del rilievo per cui non sarebbe stata fornita alcuna “giustificazione riguardo alla finalità e alle condizioni del soggiorno”, senza sollevare dubbi in ordine alla veridicità della documentazione prodotta a supporto dell'istanza (i.e. sottoscrizione abrasa del fratello e diversità del cognome dell'istante rispetto a quello del soggetto ospitante);
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▪ dovendosi in questa sede accertare la sussistenza del diritto soggettivo del richiedente al ricongiungimento familiare, questi, lungi dal limitarsi a contestare l'illegittimità dell'impugnato diniego, avrebbe dovuto fornire la prova, a suo carico, della sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 29, commi 1 e 3, D.lgs. n. 286/1998 e 2, comma 1, lett. b, e 3, comma 2, lett. a, D.lgs. n. 30/2007, prova che egli non ha fornito essendosi piuttosto limitato a produrre documentazione (di dubbia autenticità) in ordine al grado di parentela senza in alcun modo comprovare gli ulteriori requisiti della “convivenza” nel paese d'origine e/o della “vivenza a carico”, sicché il ricorso deve essere respinto.
4. Avverso tale decisione il signor ha proposto tempestivo atto di appello Pt_1 chiedendo disporsi l'annullamento del provvedimento di diniego del visto per ricongiungimento familiare emesso dall'Ambasciata italiana a Dakar e di ordinare al
– rappresentato dall'Ambasciata d'Italia di Dakar di Controparte_1 provvedere al rilascio del visto richiesto per motivi di turismo-famiglia in favore del sig. con vittoria di spese del primo e del secondo grado. Parte_1
L'appellante, in sintesi, ha evidenziato quanto segue:
▪ il ricorrente è fratello di cittadino italiano, nato in [...] il Persona_1
3.1.1975 e residente a [...]ed è stato dallo stesso fratello invitato in Italia per turismo al fine di procedere alla coesione famigliare con lo stesso fratello ai sensi l'art. 3 D.Lgs. 6 febbraio 2007, n.30; sono stati allegati i certificati di nascita di entrambi e la documentazione comprovante i mezzi di sussistenza nel territorio senegalese del richiedete (costituiti dagli invii di denaro effettuati dal fratello Per_1
e in alcun modo contestati dall'Autorità);
▪ dalla documentazione presentata all'Ambasciata si evinceva chiaramente sia le finalità che le condizioni del soggiorno: invero, vi era la lettera di invito da parte del fratello in cui veniva specificato il motivo di turismo e la documentazione accessoria che comprovava il rapporto di parentela;
▪ le condizioni di viaggio e di alloggio erano pacificamente rilevabili dai documenti in cui si leggeva appunto che il fratello cittadino italiano forniva al richiedente alloggio “a titolo gratuito presso l'abitazione di residenza […] sita in Castelli Calepio Via Dante Alighieri, 7 Castelli Calepio (BG)”.
▪ dall'esame della dichiarazione consolare, presentata all'Ambasciata, si evince che viene pacificamente superato il problema della diversità di cognomi tra il richiedente e l'invitante, ascrivibile ad un errore materiale, in quanto nei certificati di nascita di entrambi i fratelli l'identità dei genitori è la medesima;
▪ sussiste una contraddizione nel ragionamento esposto dal Giudice in quanto da un lato afferma che tutte le doglianze poste alla base del diniego del visto sono state chiarite e dell'altra pone in dubbio sull'autenticità della documentazione atta a provare il rapporto di parentela;
proprio il requisito della parentela pare infatti essere uno dei dubbi posti alla base del ragionamento del primo giudice. Inoltre, da un lato si richiama espressamente il doc. 3 quale documentazione prodotta in Ambasciata, tra
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Proc. 147/2024 RG cui chiaramente vi è anche la “dichiarazione di mantenimento” e dall'altra si ritiene che non sia provata la “vivenza a carico” ricompresa in tale documento.
▪ dalla documentazione presentata da all'Ambasciata e costituente il doc. 3 di Pt_1 parte ricorrente si rileva:
- l'idoneità dell'abitazione come da “dichiarazione di ospitalità” sottoscritta dal fratello da cui si evince che l'abitazione è conforme ai requisiti igienico sanitari (art. 29 co.3 lett a),
- il reddito annuo, sufficiente per garantire il periodo di soggiorno, come da fideiussione (art. 29 co3 lett b)
- la polizza sanitaria a garanzia del sig. di cui all'art. 29 co.3 lett b-bis). Pt_1
▪ Nel caso di specie non sussiste il legame di parentela richiesto dall'art. 29 TU immigrazione (riferito al ricongiungimento o coesione famigliare tra cittadini stranieri regolarmente soggiornanti) ma deve essere applicato l'art. 3 comma 2 del Dlg 30/2007 in quanto trattasi di un famigliare di cittadino italiano.
▪ Il fratello non solo dichiarava di “provvedere ad inviargli del Persona_1 denaro mediante bonifico bancario” ma allegava le ricevute alla dichiarazione. È pur vero che gli allegati a tale dichiarazione non sono stati prodotti nel giudizio di primo grado ma si riteneva la documentazione già pacificamente sussistente perché consegnata all'Amministrazione da parte di a corredo della domanda di visto Pt_1
e, in ogni caso, in alcun modo è stata contestata la carenza.
▪ L'art. 3 del Dlg 30/2007 pone il requisito della “convivenza” come alternativo alla
“vivenza a carico” letteralmente “se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione” e pertanto, posto che il mantenimento e quindi la prova di essere a carico è pacificamente documentata non è necessaria la convivenza nel Paese di Origine.
5. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in via telematica il 2.5.2024 il
ha chiesto rigettarsi Controparte_1
l'appello, con conferma del provvedimento impugnato, riprendendo le argomentazioni svolte in primo grado.
6. All'udienza del 21.5.2024 il consigliere istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione e le parti hanno depositato memorie conclusive ex art. 352 cpc.
7. Con ordinanza in data 1.10.2024 la Corte ha rimesso la causa sul ruolo dando termine all'appellante fino al 30.12.2024 per produrre, mediante deposito telematico, la documentazione indicata nella parte motiva e ha rinviato la causa all'udienza del 7.1.2025, con la seguente motivazione:
“…preso atto che l'appellante afferma di aver prodotto, solo nella fase amministrativa, la documentazione da cui si evincerebbe che il signor è a Pt_1 carico del fratello italiano, documentazione che dimostrerebbe gli invii di denaro effettuati dal fratello ma che non è stata prodotta né in primo grado né in questo grado di giudizio;
evidenziato che l'art. 3 comma 2 lett. a) della direttiva 2004/38
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(recepita in modo identico dall'art. 3 d. lgs. 30/2007) prescrive: "Senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell'interessato lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno delle seguenti persone: ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all'articolo 2, punto 2, se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente"; evidenziato altresì che i punti 32 e ss. della Sentenza Corte di Giustizia (5 settembre 2012) affermano: "per quanto riguarda il momento in cui il richiedente deve trovarsi in una situazione di dipendenza per essere considerato a carico ai sensi dell'articolo 3 paragrafo due della direttiva 2004/38 occorre rilevare che, come risulta dal considerando 6 della medesima, l'obiettivo di tale disposizione consiste nel preservare l'unità della famiglia in senso più ampio, favorendo l'ingresso e il soggiorno delle persone non rientranti nella definizione di familiare di un cittadino dell'unione contenuta all'articolo 2 punto 2 della direttiva 2004/ 38, ma che nondimeno presentano vincoli familiari stretti e stabili con un cittadino dell'Unione in ragione di circostanze di fatto specifiche, quali una dipendenza economica, un'appartenenza al nucleo familiare o gravi motivi di salute. Orbene è necessario constatare che vincoli siffatti possono esistere senza che il familiare del cittadino dell'Unione abbia soggiornato nello stesso stato di tale cittadino o sia stato a carico di quest'ultimo poco tempo prima o dal momento del trasferimento di questo nello
Stato membro ospitante. La situazione di dipendenza deve invece sussistere, nel paese di provenienza del familiare interessato, nel momento in cui egli richiede di raggiungere il cittadino dell'Unione di cui è a carico. Alla luce delle supposte considerazioni, occorre rispondere alla terza e quarta questione che, per rientrare nella categoria dei familiari a carico di un cittadino dell'unione prevista dall'articolo 3 paragrafo 2 della direttiva 2004 38, la situazione di dipendenza deve sussistere nel paese di provenienza del familiare interessato quantomeno nel momento in cui egli domanda di raggiungere il cittadino dell'unione di cui è a carico" ritenuto pertanto che l'appellante deve provare che il richiedente era a carico, al momento della domanda e fino ad oggi, del fratello e che appare opportuno, a tal fine, rimettere la causa sul ruolo per consentire al sig. di produrre la relativa documentazione, Pt_1 alla quale ha fatto riferimento nell'atto di appello…”.
8. In data 2.12.2024 parte appellante ha depositato la documentazione richiesta, ovvero: estratto dei versamenti effettuati dal sig. al fratello Persona_1 [...] mediante trasferimento internazionale SENDWAVE SA (dal 2021 ad Pt_1 oggi), e una ricevuta “tipo” del singolo movimento;
bonifici effettuati con banca Unicredit in favore del fratello;
certificati di residenza nel Paese di Origine da cui si evince che i fratelli vivevano insieme quando era nel Paese di origine. Persona_1
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9. L'udienza del 7.1.2025 si è svolta con le modalità indicate dall'art. 127 ter cpc e le parti hanno depositato note di udienza, parte appellante insistendo per l'accoglimento della domanda e parte appellata chiedendone il rigetto. La Corte ha assunto la decisione nella camera di consiglio del 7.12025.
10. La Corte ritiene che l'appello fondato con la conseguenza che deve essere annullato il provvedimento di rigetto della richiesta di visto turistico finalizzato alla riunione con il fratello cittadino italiano comunicatogli in data 30.12.2022 dall'Ambasciata italiana a Dakar, poiché sussiste il diritto del signor Parte_1 in quanto fratello di cittadino italiano a carico del medesimo, ad ottenere il rilascio del predetto visto da parte dell'Ambasciata medesima. Il provvedimento impugnato appare contraddittorio per le ragioni indicate dall'appellante. Non è in dubbio che il richiedente sia fratello del cittadino italiano. Era pertanto suo onere provare la vivenza a carico, circostanza provata con la documentazione prodotta. Il visto di ingresso per turismo era finalizzato al ricongiungimento con il fratello e le ragioni dell'ingresso erano motivate. Le osservazioni del appellato non sono pertinenti in quanto il visto per CP_1 turismo (90 giorni) può essere finalizzato al ricongiungimento al familiare cittadino italiano in quanto la categoria dei familiari di cittadini italiani tutelati dal D.Lgs 30/2007 è ampia e comprende anche i fratelli se conviventi o a carico. In conclusione, l'appello deve essere accolto.
Si compensano le spese anche di questo grado di giudizio in quanto, come riconosciuto dallo stesso appellante, la documentazione è stata prodotta solo a seguito della ordinanza della Corte.
P.Q.M.
la Corte, provvedendo sull'appello proposto da nato a [...] Parte_1
(Senegal) il 9.04.1996 avverso l'ordinanza del Tribunale di Brescia emessa e pubblicata il 12.1.2024 nel procedimento n. 2229/23 di annullamento del diniego del visto per motivi di ricongiungimento familiare, richiesto da emesso Parte_1 dalla Ambasciata d'Italia in Dakar in data 30.12.2022, in accoglimento dell'appello così provvede:
- in riforma dell'ordinanza del tribunale di Brescia emessa il 12.1.2024, annulla il provvedimento n. 20220009259 di rifiuto del visto di ingresso reso dall'Ambasciata d'Italia a Dakar in data 30.12.2022, accertato il diritto di
[...] ad ottenere il rilascio del predetto visto;
Pt_1
- compensa tra le parti le spese di giudizio
Brescia, Camera di Consiglio del 7.1.2025
Il Presidente est.
Maria Grazia Domanico
7
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BRESCIA Sezione delle Persone, dei Minori e della Famiglia
La Corte riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente rel. Francesca Caprioli Consigliere Simona Bruzzese Consigliere aus.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ai sensi dell'art. 30 c. 6 d.Lvo 286/98 promosso da:
nato a [...] il [...], domiciliato Parte_1 presso l'immobile del fratello sito in Castelli Calepio, via Dante Alighieri 7, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta Zambelli del Foro di Bergamo
appellante nei confronti di
Controparte_1
in persona del pro tempore, rappresentato e
[...] CP_2 difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Brescia, via Santa Caterina n. 6,
appellato
con l'intervento del PROCURATORE GENERALE presso la CORTE D'APPELLO DI MILANO in persona della dott.ssa Cristina Bertotti
1 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile
Proc. 147/2024 RG
CONCLUSIONI APPELLANTE:
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, contrariis rejectis, meglio valutate le risultanze istruttorie: in via principale
- riformare ed annullare l'ordinanza impugnata, poiché ingiusta ed infondata sia in fatto che in diritto, per i motivi esposti in narrativa;
- per l'effetto, annullare il precedente provvedimento impugnato e di conseguenza ordinare al – rappresentato dall'Ambasciata d'Italia di Controparte_1
Dakar di provvedere senza indugio al rilascio del visto richiesto per motivi di turismo-famiglia in favore del sig. Parte_1
In ogni caso con il favore delle spese e delle competenze di questo grado di giudizio e del primo grado oltre accessori come per legge.
CONCLUSIONI APPELLATO:
Voglia la Corte d'Appello adita, previa reiezione della formulata istanza di autorizzazione a deposito tardivo di documentazione, comunque irrilevante, ritenere e dichiarare infondato il proposto gravame e, conseguentemente, rigettarlo, confermando l'Ordinanza impugnata, se del caso anche con diversa motivazione, a fronte dell'inammissibilità della domanda avanzata da controparte. Spese rifuse.
CONCLUSIONI P.G.:
letti gli atti del proc. civ. n. 147/24 R.G., richiamando quanto già evidenziato dall'Avvocatura dello Stato, chiede il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ai sensi dell'art. 30 comma 1 lettera a) D.Lvo 286/98 depositato il 17.2.2023 il signor cittadino senegalese, ricorreva avverso il Parte_1 provvedimento di diniego del visto per turismo finalizzata alla riunione famigliare con il fratello cittadino italiano, comunicato in data 30.12.2022 ed emesso dall'Ambasciata d'Italia a Dakar il 30.12.2022, chiedendo al Tribunale di Brescia di annullare il provvedimento impugnato e di conseguenza ordinare al Controparte_1 in persona dell'Ambasciata d'Italia di Dakar di provvedere al rilascio
[...] del visto richiesto per motivi di turismo.
2. Il si costituiva in Controparte_1 giudizio con comparsa depositata il 17.7.2023 con cui chiedeva il rigetto della
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domanda del ricorrente, con condanna alle spese di lite. Evidenziava che le dichiarate finalità del soggiorno (turismo) erano incompatibili con le disposizioni di legge, che non prevedeva la coesione con il fratello e che, in ogni caso, non era provato il vincolo di parentela, visti i due cognomi diversi.
3. Il Tribunale in composizione monocratica, con ordinanza depositata il 12.1.2024, ha rigettato il ricorso, compensando tra le parti le spese di lite. Il Tribunale ha motivato il rigetto del ricorso evidenziando quanto segue:
▪ con il provvedimento del 30/12/2022 l'Ambasciata d'Italia a Dakar (Senegal) ha respinto l'istanza di rilascio del visto per motivi di turismo per non avere il richiedente “fornito una giustificazione riguardo alla finalità e alle condizioni del soggiorno previsto”;
▪ l'istante ha dedotto di avere depositato, a supporto della richiesta volta al rilascio del visto, la seguente documentazione: i) certificati anagrafici attestanti il legame di parentela tra il ricorrente e il famigliare, cittadino italiano, sig. Persona_1
(fratello); ii) specificazioni in ordine alla disponibilità economica del richiedente il visto;
iii) indicazioni circa la finalità del viaggio (doc. 2-3);
▪ ai fini del rilascio del visto d'ingresso per turismo il richiedente non è tenuto a dimostrare soltanto la disponibilità dei mezzi necessari ad assicurarne la sussistenza per la durata del soggiorno ed il ritorno in patria ma, più in generale, deve esibire quegli atti necessari a comprovare “lo scopo e le condizioni del soggiorno” (art. 5 del trattato di Schengen e art. 4, comma 3, D.lgs. n. 286/1998) e le finalità dello stesso (art. 5, D.P.R. n. 394/1999);
▪ l'interessato è, quindi, tenuto a fornire all'amministrazione la prova delle condizioni che giustificano le finalità del soggiorno e, nella fattispecie, trattandosi di visto d'ingresso per turismo caratterizzato da necessaria temporaneità (confermata dalla durata del soggiorno che non può essere superiore a novanta giorni: artt. 10, 11 e 15 trattato di Schengen), dei presupposti dai quali si possa ragionevolmente ritenere l'interesse dello straniero a fare rientro nel Paese d'origine onde scongiurare il c.d.
“rischio migratorio”;
▪ il ricorrente ha corredato la domanda di visto con la seguente documentazione: i) dichiarazione di ospitalità rilasciata dal fratello, cittadino italiano;
ii) certificato di assicurazione con validità dal 15/2/2023 al 13/8/2023; iii) fideiussione bancaria ex art. 1, comma 3, Direttiva del Ministero dell'Interno del 1/3/2000; iv) formale impegno assunto dal sig. ad effettuare le prescritte comunicazioni al Persona_1
Commissariato di P.S. e a garantire il rimpatrio del familiare entro la scadenza del visto;
v) dichiarazione circa la durata (dal 15/2/2023 al 16/5/2023) e le finalità del soggiorno (doc. 3);
▪ l'Amministrazione ha respinto la richiesta di visto sulla base del rilievo per cui non sarebbe stata fornita alcuna “giustificazione riguardo alla finalità e alle condizioni del soggiorno”, senza sollevare dubbi in ordine alla veridicità della documentazione prodotta a supporto dell'istanza (i.e. sottoscrizione abrasa del fratello e diversità del cognome dell'istante rispetto a quello del soggetto ospitante);
3 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile
Proc. 147/2024 RG
▪ dovendosi in questa sede accertare la sussistenza del diritto soggettivo del richiedente al ricongiungimento familiare, questi, lungi dal limitarsi a contestare l'illegittimità dell'impugnato diniego, avrebbe dovuto fornire la prova, a suo carico, della sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 29, commi 1 e 3, D.lgs. n. 286/1998 e 2, comma 1, lett. b, e 3, comma 2, lett. a, D.lgs. n. 30/2007, prova che egli non ha fornito essendosi piuttosto limitato a produrre documentazione (di dubbia autenticità) in ordine al grado di parentela senza in alcun modo comprovare gli ulteriori requisiti della “convivenza” nel paese d'origine e/o della “vivenza a carico”, sicché il ricorso deve essere respinto.
4. Avverso tale decisione il signor ha proposto tempestivo atto di appello Pt_1 chiedendo disporsi l'annullamento del provvedimento di diniego del visto per ricongiungimento familiare emesso dall'Ambasciata italiana a Dakar e di ordinare al
– rappresentato dall'Ambasciata d'Italia di Dakar di Controparte_1 provvedere al rilascio del visto richiesto per motivi di turismo-famiglia in favore del sig. con vittoria di spese del primo e del secondo grado. Parte_1
L'appellante, in sintesi, ha evidenziato quanto segue:
▪ il ricorrente è fratello di cittadino italiano, nato in [...] il Persona_1
3.1.1975 e residente a [...]ed è stato dallo stesso fratello invitato in Italia per turismo al fine di procedere alla coesione famigliare con lo stesso fratello ai sensi l'art. 3 D.Lgs. 6 febbraio 2007, n.30; sono stati allegati i certificati di nascita di entrambi e la documentazione comprovante i mezzi di sussistenza nel territorio senegalese del richiedete (costituiti dagli invii di denaro effettuati dal fratello Per_1
e in alcun modo contestati dall'Autorità);
▪ dalla documentazione presentata all'Ambasciata si evinceva chiaramente sia le finalità che le condizioni del soggiorno: invero, vi era la lettera di invito da parte del fratello in cui veniva specificato il motivo di turismo e la documentazione accessoria che comprovava il rapporto di parentela;
▪ le condizioni di viaggio e di alloggio erano pacificamente rilevabili dai documenti in cui si leggeva appunto che il fratello cittadino italiano forniva al richiedente alloggio “a titolo gratuito presso l'abitazione di residenza […] sita in Castelli Calepio Via Dante Alighieri, 7 Castelli Calepio (BG)”.
▪ dall'esame della dichiarazione consolare, presentata all'Ambasciata, si evince che viene pacificamente superato il problema della diversità di cognomi tra il richiedente e l'invitante, ascrivibile ad un errore materiale, in quanto nei certificati di nascita di entrambi i fratelli l'identità dei genitori è la medesima;
▪ sussiste una contraddizione nel ragionamento esposto dal Giudice in quanto da un lato afferma che tutte le doglianze poste alla base del diniego del visto sono state chiarite e dell'altra pone in dubbio sull'autenticità della documentazione atta a provare il rapporto di parentela;
proprio il requisito della parentela pare infatti essere uno dei dubbi posti alla base del ragionamento del primo giudice. Inoltre, da un lato si richiama espressamente il doc. 3 quale documentazione prodotta in Ambasciata, tra
4 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile
Proc. 147/2024 RG cui chiaramente vi è anche la “dichiarazione di mantenimento” e dall'altra si ritiene che non sia provata la “vivenza a carico” ricompresa in tale documento.
▪ dalla documentazione presentata da all'Ambasciata e costituente il doc. 3 di Pt_1 parte ricorrente si rileva:
- l'idoneità dell'abitazione come da “dichiarazione di ospitalità” sottoscritta dal fratello da cui si evince che l'abitazione è conforme ai requisiti igienico sanitari (art. 29 co.3 lett a),
- il reddito annuo, sufficiente per garantire il periodo di soggiorno, come da fideiussione (art. 29 co3 lett b)
- la polizza sanitaria a garanzia del sig. di cui all'art. 29 co.3 lett b-bis). Pt_1
▪ Nel caso di specie non sussiste il legame di parentela richiesto dall'art. 29 TU immigrazione (riferito al ricongiungimento o coesione famigliare tra cittadini stranieri regolarmente soggiornanti) ma deve essere applicato l'art. 3 comma 2 del Dlg 30/2007 in quanto trattasi di un famigliare di cittadino italiano.
▪ Il fratello non solo dichiarava di “provvedere ad inviargli del Persona_1 denaro mediante bonifico bancario” ma allegava le ricevute alla dichiarazione. È pur vero che gli allegati a tale dichiarazione non sono stati prodotti nel giudizio di primo grado ma si riteneva la documentazione già pacificamente sussistente perché consegnata all'Amministrazione da parte di a corredo della domanda di visto Pt_1
e, in ogni caso, in alcun modo è stata contestata la carenza.
▪ L'art. 3 del Dlg 30/2007 pone il requisito della “convivenza” come alternativo alla
“vivenza a carico” letteralmente “se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione” e pertanto, posto che il mantenimento e quindi la prova di essere a carico è pacificamente documentata non è necessaria la convivenza nel Paese di Origine.
5. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in via telematica il 2.5.2024 il
ha chiesto rigettarsi Controparte_1
l'appello, con conferma del provvedimento impugnato, riprendendo le argomentazioni svolte in primo grado.
6. All'udienza del 21.5.2024 il consigliere istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione e le parti hanno depositato memorie conclusive ex art. 352 cpc.
7. Con ordinanza in data 1.10.2024 la Corte ha rimesso la causa sul ruolo dando termine all'appellante fino al 30.12.2024 per produrre, mediante deposito telematico, la documentazione indicata nella parte motiva e ha rinviato la causa all'udienza del 7.1.2025, con la seguente motivazione:
“…preso atto che l'appellante afferma di aver prodotto, solo nella fase amministrativa, la documentazione da cui si evincerebbe che il signor è a Pt_1 carico del fratello italiano, documentazione che dimostrerebbe gli invii di denaro effettuati dal fratello ma che non è stata prodotta né in primo grado né in questo grado di giudizio;
evidenziato che l'art. 3 comma 2 lett. a) della direttiva 2004/38
5 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile
Proc. 147/2024 RG
(recepita in modo identico dall'art. 3 d. lgs. 30/2007) prescrive: "Senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell'interessato lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno delle seguenti persone: ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all'articolo 2, punto 2, se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente"; evidenziato altresì che i punti 32 e ss. della Sentenza Corte di Giustizia (5 settembre 2012) affermano: "per quanto riguarda il momento in cui il richiedente deve trovarsi in una situazione di dipendenza per essere considerato a carico ai sensi dell'articolo 3 paragrafo due della direttiva 2004/38 occorre rilevare che, come risulta dal considerando 6 della medesima, l'obiettivo di tale disposizione consiste nel preservare l'unità della famiglia in senso più ampio, favorendo l'ingresso e il soggiorno delle persone non rientranti nella definizione di familiare di un cittadino dell'unione contenuta all'articolo 2 punto 2 della direttiva 2004/ 38, ma che nondimeno presentano vincoli familiari stretti e stabili con un cittadino dell'Unione in ragione di circostanze di fatto specifiche, quali una dipendenza economica, un'appartenenza al nucleo familiare o gravi motivi di salute. Orbene è necessario constatare che vincoli siffatti possono esistere senza che il familiare del cittadino dell'Unione abbia soggiornato nello stesso stato di tale cittadino o sia stato a carico di quest'ultimo poco tempo prima o dal momento del trasferimento di questo nello
Stato membro ospitante. La situazione di dipendenza deve invece sussistere, nel paese di provenienza del familiare interessato, nel momento in cui egli richiede di raggiungere il cittadino dell'Unione di cui è a carico. Alla luce delle supposte considerazioni, occorre rispondere alla terza e quarta questione che, per rientrare nella categoria dei familiari a carico di un cittadino dell'unione prevista dall'articolo 3 paragrafo 2 della direttiva 2004 38, la situazione di dipendenza deve sussistere nel paese di provenienza del familiare interessato quantomeno nel momento in cui egli domanda di raggiungere il cittadino dell'unione di cui è a carico" ritenuto pertanto che l'appellante deve provare che il richiedente era a carico, al momento della domanda e fino ad oggi, del fratello e che appare opportuno, a tal fine, rimettere la causa sul ruolo per consentire al sig. di produrre la relativa documentazione, Pt_1 alla quale ha fatto riferimento nell'atto di appello…”.
8. In data 2.12.2024 parte appellante ha depositato la documentazione richiesta, ovvero: estratto dei versamenti effettuati dal sig. al fratello Persona_1 [...] mediante trasferimento internazionale SENDWAVE SA (dal 2021 ad Pt_1 oggi), e una ricevuta “tipo” del singolo movimento;
bonifici effettuati con banca Unicredit in favore del fratello;
certificati di residenza nel Paese di Origine da cui si evince che i fratelli vivevano insieme quando era nel Paese di origine. Persona_1
6 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile
Proc. 147/2024 RG
9. L'udienza del 7.1.2025 si è svolta con le modalità indicate dall'art. 127 ter cpc e le parti hanno depositato note di udienza, parte appellante insistendo per l'accoglimento della domanda e parte appellata chiedendone il rigetto. La Corte ha assunto la decisione nella camera di consiglio del 7.12025.
10. La Corte ritiene che l'appello fondato con la conseguenza che deve essere annullato il provvedimento di rigetto della richiesta di visto turistico finalizzato alla riunione con il fratello cittadino italiano comunicatogli in data 30.12.2022 dall'Ambasciata italiana a Dakar, poiché sussiste il diritto del signor Parte_1 in quanto fratello di cittadino italiano a carico del medesimo, ad ottenere il rilascio del predetto visto da parte dell'Ambasciata medesima. Il provvedimento impugnato appare contraddittorio per le ragioni indicate dall'appellante. Non è in dubbio che il richiedente sia fratello del cittadino italiano. Era pertanto suo onere provare la vivenza a carico, circostanza provata con la documentazione prodotta. Il visto di ingresso per turismo era finalizzato al ricongiungimento con il fratello e le ragioni dell'ingresso erano motivate. Le osservazioni del appellato non sono pertinenti in quanto il visto per CP_1 turismo (90 giorni) può essere finalizzato al ricongiungimento al familiare cittadino italiano in quanto la categoria dei familiari di cittadini italiani tutelati dal D.Lgs 30/2007 è ampia e comprende anche i fratelli se conviventi o a carico. In conclusione, l'appello deve essere accolto.
Si compensano le spese anche di questo grado di giudizio in quanto, come riconosciuto dallo stesso appellante, la documentazione è stata prodotta solo a seguito della ordinanza della Corte.
P.Q.M.
la Corte, provvedendo sull'appello proposto da nato a [...] Parte_1
(Senegal) il 9.04.1996 avverso l'ordinanza del Tribunale di Brescia emessa e pubblicata il 12.1.2024 nel procedimento n. 2229/23 di annullamento del diniego del visto per motivi di ricongiungimento familiare, richiesto da emesso Parte_1 dalla Ambasciata d'Italia in Dakar in data 30.12.2022, in accoglimento dell'appello così provvede:
- in riforma dell'ordinanza del tribunale di Brescia emessa il 12.1.2024, annulla il provvedimento n. 20220009259 di rifiuto del visto di ingresso reso dall'Ambasciata d'Italia a Dakar in data 30.12.2022, accertato il diritto di
[...] ad ottenere il rilascio del predetto visto;
Pt_1
- compensa tra le parti le spese di giudizio
Brescia, Camera di Consiglio del 7.1.2025
Il Presidente est.
Maria Grazia Domanico
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