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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 26/05/2025, n. 995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 995 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
n. 908/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
dott. Daniela Lococo Presidente rel. dott. Leonardo Scionti Consigliere dott. Chiara Ermini Consigliere
ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa di grado di appello iscritta a ruolo il 03/05/2023 al n. 908 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2023 avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 1126 del 2023
promossa da elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Parte_1
TOZZI IACOPO che la rappresenta e difende come da mandato ex art. 83 c.p.c in atti
- parte appellante - contro elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Controparte_1
MISSAGLIA DANIELA che lo rappresenta e difende come da mandato ex art. 83
c.p.c in atti
- parte appellata - in contraddittorio con PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA, in sede,
- interveniente ex lege -
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per la parte appellante:
“Piaccia al'Ill.ma Corte di appello di Firenze, ogni azione e domanda avversaria respinta, e previo ogni adempimento di legge necessario, ivi compreso processuale, accogliere la presente impugnazione e In via urgente e preliminare, sospendere la sentenza impugnata perché idonea a provocare forte pregiudizio ai figli e alla appellante,
Nel merito,
-riformare la sentenza del Tribunale di Firenze n. 1126/2023 pubblicata in data
14 aprile 2023 e notificata da controparte in pari data per i motivi tutti ut supra e per l'effetto ammettere le istanze istruttorie chieste e non ammesse e
-disporre un assegno c.d. divorzile a favore della sig.ra de Parte_1
quantificarsi secondo giustizia e comunque non inferiore ad euro 10.000,00 mensile oltre rivalutazione istat;
-disporre un assegno ex art. 337 e segg. c.c. per le figlie e CP_2 Per_1 di euro 7.500,00 ciascuna (comprensiva dell'indennità alloggio casa) oltre rivalutazione istat a decorrere dalla domanda, o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, a carico del padre oltre il 100% delle spese straordinarie ivi comprese sportive date l'infinita differenza di capacità economica tra i due genitori e a causa del fatto che le figlie non stanno mai col CP_1
-disporre un assegno ex art. 337 e segg. c.c. per il figli direttamente nelle Per_2
sue mani di euro 7.000,00 mensile e euro 500,00 mensile nelle mani della madre per la predisposizione domestica.
-condannare controparte alle spese di lite sia di primo e che del secondo grado”; per la parte appellata:
“I. IN VIA PRELIMINARE
Ordinare alla Signora di produrre il testamento del padre, Avv. Parte_1
nato il [...] a [...] e deceduto il 25 maggio Persona_3
2023 a Firenze nonché, se già disponibile, la dichiarazione di successione.
I. NEL MERITO
1) Alla luce anche delle due nuove circostanze dedotte da questa difesa, oltre alle altre considerazione sopra esposte, RIGETTARE l'appello avversario nonché tutte le domande svolte dalla Signora finalizzate alla Parte_1
riforma della sentenza n. 1126/2023 del Tribunale di Firenze, essendo tali domande inammissibili, infondate, illegittime e temerarie;
2) Per l'effetto CONFERMARE integralmente la sentenza n. 1126/2023.
2 3) Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente grado di giudizio, anche ai sensi degli artt. 91 e 96, III comma, c.p.c. stante la temerarietà e colpa grave dell'impostazione avversaria.” per il Pubblico Ministero interveniente: Visto per intervento.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO –
I. Con sentenza recante il n. 1126/2023, pubblicata il 14 aprile 2023, il Tribunale di Firenze, pronunciando sul ricorso proposto dal Sig. - già Controparte_1
intervenuta pronuncia sullo status - definiva le condizioni di divorzio tra il suddetto e la di lui coniuge, Sig. rigettando la domanda di Parte_1
riconoscimento di assegno divorzile, da essa proposta, e disponendo, a far data dal mese di settembre 2023, il mantenimento ordinario e straordinario dei figli fuori sede ad esclusivo carico del padre, fatta esclusione delle spese per le attività sportive, poste in via esclusiva a carico della madre (ferme restando le condizioni economiche come disciplinate in via provvisoria fino alla pronuncia della sentenza e, quanto alla figlia , la previsione, fino all'agosto 2023, Per_1 di un contributo per il relativo mantenimento, pari ad € 2.500 mensili, gravante sul padre in favore della madre); poneva a carico di le spese di Parte_1 lite, quantificate nella misura di € 31.302,00 per compensi, oltre oneri di legge.
A sostegno di tali determinazioni il Tribunale ricostruiva la vicenda familiare evidenziando che la Sig. (classe 1973), proveniente da famiglia Parte_1 fiorentina molto benestante, all'età di 24 anni aveva contratto matrimonio con il
Sig. appartenente a una ricca famiglia, lasciando il lavoro in Controparte_1
precedenza svolto presso (tra il conseguimento del diploma di licenza CP_3
superiore e il matrimonio, con durata e trattamento retributivo non precisati); che la suddetta non aveva svolto alcuna attività lavorativa nel corso del matrimonio, dal quale erano nati tre figli, né a seguito della separazione (pur essendosi iscritta all'ufficio di collocamento), percependo quali unici redditi gli assegni a lei corrisposti dal coniuge per il mantenimento proprio e della prole;
che risultavano peraltro erogazioni in suo favore da parte del padre, costituiti dal comodato della villa di San Casciano ove la stessa aveva abitato con i figli per un certo periodo, nonché il pagamento dell'autovettura Range Rover dalla stessa utilizzata.
3 Ricostruiva, peraltro, la consistenza del patrimonio per essa disponibile alla stregua delle produzioni documentali effettuate ex adverso (non avendovi provveduto la medesima), così emergendo (doc. 50 di parte che ella - CP_1
nuda proprietaria di immobili di pregio unitamente ai fratelli - era divenuta, a far data dal 26 febbraio 2020, proprietaria pro quota delle ville di Forte dei Marmi, a seguito della rinuncia all'usufrutto da parte del padre, ricavando dalla vendita di tali immobili, in data 22 giugno 2022, l'importo di € 2.700.000,00.
Riteneva, in assenza di specifico bagaglio professionale della ricorrente, la sussistenza di capacità lavorativa generica della medesima, comunque non messa a frutto per sua scelta personale - non avendo ella intrapreso alcun progetto in tal senso (neanche a livello di investimenti finanziari), anche a seguito della separazione, intervenuta circa dieci anni prima - salvo affermare il proprio diritto alla conservazione del mantenimento da parte del coniuge;
evidenziava che la stessa aveva inoltre instaurato, dalla fine del 2020, una relazione sentimentale con il Sig. il quale, escusso quale teste, aveva Persona_4
tuttavia escluso che detto legame fosse sfociato in una convivenza, non contribuendo egli, pertanto, al ménage familiare della compagna (riportava, peraltro, gli esiti di una indagine investigativa circa il riscontro di protratti periodi di permanenza del suddetto presso la casa della Pt_1
Richiamava quanto alla consistenza del patrimonio del (impegnato CP_1 nell'attività imprenditoriale di famiglia, dopo aver conseguito la laurea in
Economia e Commercio) gli esiti della Ctu espletata nel giudizio di separazione, dalla quale emergevano proprietà immobiliari in Firenze e Montefioralle per un valore di circa € 2.800.000, nonché la titolarità di numerosi autoveicoli e motoveicoli costosi e di cospicue partecipazioni sociali, in Italia e in Svizzera, con reddito personale medio stimato e atteso per gli anni prossimi, al netto delle imposte, nella misura di € 446.414,00 annui;
riportava, infine, la precisazione contenuta nell'elaborato peritale citato nella parte in cui era individuato l'incasso di oltre € 42.000.000,00 per la cessione della propria quota della con CP_4
la conseguente incidenza sul reddito ricavabile e, allo stato, non stimabile con la documentazione in possesso.
Accertava infine che, nel corso della convivenza familiare, il suddetto aveva mantenuto integralmente la moglie e i figli (questi ultimi, al momento della
4 separazione, erano rimasti a vivere con la madre trasferendosi in seguito il figlio
, già da alcuni anni, presso il domicilio paterno fino al trasferimento a Per_2
Milano per i propri impegni universitari).
Tanto premesso, il primo Giudice escludeva il diritto della ricorrente alla percezione di assegno divorzile sin dal passaggio in giudicato della sentenza parziale di divorzio emessa in data 8 aprile 2021, in quanto già a tale data ella risultava comproprietaria delle ville di Forte dei Marmi che, poco più di un anno dopo, le avrebbero consentito di incassare la somma di € 2.700.000 (salvo il rilievo, ex art. 5, comma VI, L. n. 898/1970, dell'addebito della separazione alla medesima - questione tuttora sub judice - che imporrebbe la sospensione del giudizio ove ritenuta la sussistenza degli ulteriori presupposti per la percezione dell'assegno divorzile).
Nella fattispecie riteneva la infondatezza della domanda tanto con riferimento alla componente c.d. “assistenziale”, tanto in ordine a quella di natura “compensativa” disponendo, rispettivamente, la suddetta di mezzi adeguati per il proprio sostentamento alla luce delle ingenti proprietà immobiliari per essa disponibili, e non essendo, per altro verso, emersi elementi comportanti la necessità di compensare specifici sacrifici in ambito lavorativo da essa sostenuti (in assenza di acquisizioni circa il bagaglio di competenze professionali della medesima e di progetti lavorativi, comunque intrapresi, nonché in relazione al contributo che la stessa avrebbe dato all'attività del coniuge); quanto alle ulteriori deduzioni in ordine al rilievo attribuibile all'accudimento della prole, evidenziava che la cura profusa in tale ambito integra di per sé “l'esercizio dei propri doveri e delle gioie di madre” richiamando peraltro gli esiti della ctu psicologica espletata in sede di giudizio di separazione, dalla quale non era emerso un impegno particolare della suddetta rispetto al comune ruolo di casalinga madre di tre figli (salvo il fatto che ella impegnava maggior tempo in tale ambito rispetto al coniuge, impegnato in attività lavorativa); infine evidenziava che non era emerso alcun ausilio da essa prestato al coniuge nell'ambito di attività di rappresentanza avente finalità di sviluppo dell'attività imprenditoriale di questi.
Riteneva poi, quanto alla instaurazione del nuovo legame sentimentale, che non risultava dimostrata una stabile convivenza con il nuovo compagno, connotata
5 dalla condivisione delle risorse, essendo tuttavia presumibile che il suddetto fornisse quantomeno un contributo per le spese relative al tempo libero.
Concludeva, infine, osservando che, pur ove sussistente sperequazione reddituale tra i coniugi, tale dato non potrebbe, di per sé, giustificare la conservazione del medesimo tenore di vita dopo la cessazione del matrimonio, non assumendo, con ogni evidenza, alcun rilievo eventuali differenze nello stile di vita dei genitori ai fini della percezione del loro valore personale da parte dei figli.
Quanto al mantenimento della prole, il Tribunale esaminava la situazione dei figli della coppia confermando per il pregresso i contributi riconosciuti in favore della madre per il loro mantenimento e disponendo per il futuro nei termini sopra riportati, tenuto conto della maggiore età della prole e della relativa capacità di assumere in modo autonomo le decisioni inerenti le proprie scelte di vita
(riservando alla madre il mantenimento diretto della prole per i periodi di relativa permanenza presso il suo domicilio); teneva conto, a tal fine, dei relativi progetti personali che vedevano il figlio per lo più convivente con il padre già dal Per_2
2020, nei periodi di rientro da Milano, propria sede di studio, mentre le sorelle e erano anch'esse in procinto di lasciare il domicilio materno CP_2 Per_1 per proseguire i propri studi universitari all'estero o comunque fuori sede.
La condanna alle spese era ispirata dal principio di soccombenza.
Avverso tale sentenza ha interposto appello la Sig. Pt_1
L'atto di gravame espone in premessa la ricostruzione della vicenda matrimoniale, caratterizzata dall'abbandono da parte della suddetta, per scelta condivisa dalla coppia, dell'attività lavorativa prestata presso er dedicarsi CP_3 integralmente alla vita familiare e, di seguito, ai tre figli nati dall'unione - tanto consentendo al coniuge di dedicarsi integralmente alla propria attività lavorativa conseguendo, all'impegno da essa profuso, la crescita esponenziale della di lui capacità economica - nonché dalla emersione di una serie di criticità relazionali all'interno della coppia a causa dei comportamenti dell'ex coniuge.
Tanto premesso l'appellante ha censurato la gravata sentenza alla luce dei seguenti motivi:
I. PER VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE E
INTERPRETAZIONE DELL'ART. 5 L. N. 898/1970 E SUCC.
6 MODIFIC. (per comodità d'ora innanzi L.D.); la sentenza impugnata trascurerebbe gli elementi emersi dalla Ctu espletata nel corso del giudizio di separazione (versata in atti) - dalla quale emergeva un significativo incremento del patrimonio e dei redditi del CP_1 negli anni interessati dal matrimonio (sia pure limitatamente all'arco temporale 2010/2018) - giungendo ad escludere alcun rilievo dell'attività lavorativa prestata da essa appellante all'interno delle mura domestiche.
In particolare essa sarebbe errata 1) nella parte in cui non riconosceva l'impegno profuso da essa appellante nella conduzione della vita familiare in termini maggiori rispetto a una situazione ordinaria per avere la stessa, in accordo con il coniuge, assunto in via esclusiva la cura dei tre figli a fronte dell'assenza del padre, dovuta ai rilevanti impegni lavorativi di questi oltre che, comunque, alle difficoltà nella gestione dei figli per proprie carenze genitoriali, come emerso in sede di Ctu espletata nel giudizio di separazione inter partes (altresì errando nel ritenere che, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, ella avrebbe dovuto dimostrare di aver fornito un contributo “all'attività del coniuge”, nonostante tali ipotesi siano riconducibili ad altri istituti costituenti oggetto di specifica tutela); 2) nella parte in cui associava l'insussistenza dei presupposti per la percezione dell'assegno divorzile alla mancata ricerca di una occupazione lavorativa nonostante la sua risalente iscrizione all'Ufficio di collocamento e il sopravveniente dato anagrafico (e senza che peraltro fosse, in alcun modo, emersa in tale frangente la sua eventuale rinuncia ad occasioni lavorative); 3) nella parte in cui affermava l'insussistenza del diritto all'assegno divorzile (tanto per la parte assistenziale che per quella compensativa) in considerazione delle proprietà immobiliari di essa appellante - in quanto titolare della somma di circa
2,7 milioni di euro ricavata solo dal luglio 2022 a seguito della vendita di un immobile pervenutole nel 2015 per successione materna - senza tenere conto delle maggiori disponibilità del e degli oneri comunque gravanti sulla CP_1 medesima (detta somma era infatti defalcata delle spese sostenute per l'aspro conflitto giudiziario con l'ex coniuge oltre che dall'anticipazione di esborsi di pertinenza del nonostante la programmata destinazione all' acquisto CP_1
di un immobile da adibire a sistemazione alloggiativa per sé e per i figli); 4) nella
7 parte in cui, con riferimento alla relazione intercorrente con il Sig. Per_4
pur dando atto della mancata dimostrazione di una convivenza
[...]
instaurata con il nuovo compagno, giungeva a presumere che questi dovesse farsi carico delle spese relative agli “svaghi” di essa appellante;
5) nella parte in cui era formulato riferimento all'addebito, affermando erroneamente il rilievo di siffatta pronuncia, anche in relazione alla componente compensativa-perequativa dell'assegno divorzile, nonostante l'autonomia della valutazione in merito alle
“ragioni della decisione” rispetto alla pronuncia di addebito;
6) nella parte in cui non faceva alcun cenno alla durata del matrimonio e all'età della richiedente nonché al contributo dalla stessa prestato al patrimonio e al reddito dell'ex coniuge così negando il riconoscimento di un assegno adeguato (e pertanto in misura non inferiore a € 10.000 mensili) a fronte della rilevante diseguaglianza reddituale e patrimoniale creatasi nella convivenza coniugale e in contrasto con il principio di solidarietà post-coniugale.
II. PER VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELLA
NORMATIVA INERENTE AL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO
DEI FIGLI E AL PRINCIPIO DELLA DOMANDA; l'appellante contesta le disposizioni emesse per il mantenimento dei figli, e segnatamente la totale revoca dei contributi per il mantenimento della prole già oggetto di riconoscimento, in quanto fondate sull'erroneo presupposto delle prospettive future di studi fuori sede dei figli della coppia e a fronte dell'attualità della convivenza con la madre delle giovani e (la prima impegnata in CP_2 Per_1 qualche stage di breve durata all'estero e la seconda dalla frequenza dell'ultimo anno di liceo), in assenza di significativi tempi di permanenza presso il padre;
parimenti assume l'appellante che il figlio , impegnato negli studi universitari a Milano ove dispone Per_2
di un alloggio condiviso con altri inquilini, quando rientra a Firenze può stare indistintamente presso il padre o presso la madre gravando pertanto anche su quest'ultima l'onere di relativo mantenimento.
L'appellante contesta inoltre l'attribuzione su essa gravante del 100% delle spese straordinarie sportive dei figli evidenziando che tale determinazione, priva di motivazione giuridicamente rilevante, sembra piuttosto una reazione al forte
8 contenzioso sorto nella coppia a causa della ingiustificata interruzione da parte del padre della possibilità per le due figlie di praticare l'equitazione (cui le medesime si erano approcciate in costanza di convivenza familiare). Conclude, infine, evidenziando che l'assetto così previsto rischia di attribuire al padre un potere di controllo sulla vita dei figli, favorendo lo sviluppo di ostilità nei confronti della madre, perché priva di mezzi e del contributo casa in precedenza riconosciuto, in contrasto con l'interesse della prole, rimasta priva di alcuna tutela
( il mantenimento c.d. diretto può essere infatti disposto in ordine al periodo in cui i figli permangono presso l'uno o l'altro genitore ma non nel caso in esame in cui la prole risieda esclusivamente presso il domicilio materno, salvo il caso di espressa richiesta di versamento diretto del contributo al mantenimento da parte dei figli)
III. VIOLAZIONE DELLA SENTENZA NON HA AMMESSO CP_5
LE ISTANZE ISTRUTTORIE RIGETTATE E RIPROPOSTE NELLE
CONCLUSIONI EX ART. 189 C.P.C.. L'appellante ripropone in questa sede le istanze istruttorie formulate, e non ammesse, in quanto volte a dimostrare che il patrimonio e il reddito del CP_1
si erano formati prevalentemente durante la convivenza matrimoniale con la collaborazione dell'ex coniuge, dopo che quest'ultima aveva interrotto la propria attività lavorativa presso per dedicarsi alla fmiglia e sostenerlo nella sua attività di CP_3
imprenditore.
Sulla scorta di tali argomenti ha pertanto concluso come in epigrafe.
Con memoria difensiva si è costituito il Sig. contestando la Controparte_1
ricostruzione in fatto dedotta ex adverso alla luce del diverso svolgimento della vicenda matrimoniale, durata circa quindici anni (considerando due anni di separazione di fatto e altri otto di causa giudiziale) e contrassegnata dai ripetuti tradimenti della ex coniuge (come sancito dalla sentenza di separazione inter partes, doc. 1); ha pure contestato le deduzioni avversarie in ordine alle critiche mosse alla figura paterna, a fronte dell'attenzione ai desideri e alle inclinazioni dei figli manifestata da esso appellato, sostenendo in via esclusiva le spese ad essi connesse, anche all'attualità, e - di
contro
- dell'obiettivo egoistico perseguito dall'appellante nel tentativo di monetizzare la fine del matrimonio.
9 Tanto premesso, ha dato conto delle seguenti circostanze “nuove”, sopravvenute al deposito del ricorso e alla stessa sentenza oggetto di gravame:
1) La pronuncia, in data 22 maggio 2023, della sentenza definitiva di separazione con addebito alla Sig. sent. Trib. Firenze n. 1536/2023, Pt_1
doc. 1), pertanto preclusiva del riconoscimento di assegno divorzile in quanto rientrante tra “le ragioni della decisione” previste dall'art. 5 comma
VI L. n. 898/1970;
2) Il decesso, in data 25 maggio 2023, dell'Avv. padre Persona_3
della Sig. con conseguente apertura di una eredità importantissima Pt_1
sul piano dei valori economici (per beni immobili e mobili, trattandosi di raffinato collezionista d'arte) e inoltre suscettibile di determinare la riunione della nuda proprietà già concessa ai figli su alcuni immobili, con l'usufrutto già oggetto di riserva in favore del dante causa (segnatamente, tra questi immobili, la villa fiorentina di NO, di rilevante valore - ove la Sig. si era appena trasferita lasciando la precedente abitazione Pt_1
di Via del Lastrico - nonché gli ulteriori immobili posti in Firenze, Via
Torquato Tasso n. 24 e in San Casciano Val di Pesa, ad essa spettanti pro quota), con conseguente incremento in melius del patrimonio, già cospicuo, della odierna appellante, idoneo ad escludere ulteriormente la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di assegno divorzile.
Tanto premesso, ha contestato la ricostruzione delle relazioni endofamiliari riportata ex adverso evidenziando che il figlio , già dal maggio 2020, si era Per_2
trasferito dal padre sulla base di propria scelta ponderata, e in alcun modo condizionata da finalità economiche, mentre le sorelle e CP_2 Per_1
avevano adottato le proprie decisioni per gli studi futuri venendo assecondate dal padre, che aveva provveduto alle loro esigenze (salvo non assecondare le spinte verso l'attività agonistica nella pratica equestre indotte dalla madre con finalità strumentali).
Quanto ai motivi dedotti nell'atto di gravame, ne ha contestato il fondamento in ragione della coerenza della sentenza impugnata con i principi posti in materia dalle Sezioni Unite del 2018 alla luce delle cospicue risorse della Sig. la Pt_1
quale, peraltro, non dichiarava al Fisco, dal 2015, gli importi percepiti a titolo di assegno di mantenimento, ricevendo inoltre costanti e rilevanti elargizioni da
10 parte dei propri genitori così da effettuare importanti accantonamenti); in ordine agli ulteriori profili, ha evidenziato la correttezza della valutazione circa la concreta inerzia dell'appellante rispetto alla ricerca di alcuna occupazione lavorativa, non avendo ella necessità di lavorare alla luce delle rilevanti risorse disponibili, nonché in relazione al rilievo attribuito alla instaurazione di una convivenza documentata dalle relazioni investigative allegate in atti (docc. 37, 67,
76).
Quanto alle condizioni dei figli ha evidenziato che , già in precedenza Per_2 trasferitosi presso l'abitazione paterna, aveva poi intrapreso gli studi di Economia presso l'Università Cattolica di Milano, vivendo in appartamento pagato dal padre, presso il quale risiedeva in occasione dei periodici rientri in Toscana
(frequentando solo sporadicamente la madre e senza pernottamenti); , CP_2
dopo il diploma conseguito nel giugno 2022, era partita per uno stage in Biologia
Marina alle Seychelles, poi proseguito in Thailandia e Sud Africa e dal settembre
2023 era iscritta alla facoltà di Biologia marina presso la Exeter University nel
Regno Unito (come documentato dal pagamento di una tassa di iscrizione); infine, , dopo aver conseguito il diploma nel 2023, aveva espresso la Per_1 volontà di iscriversi all'Università Parsons di Parigi, facoltà di fashion designer.
Disposta preliminarmente la trasmissione degli atti al P.G. in sede, ad esito di trattazione essenzialmente incentrata sull'eventuale mutamento del quadro familiare nelle more del procedimento in relazione agli elementi sopravvenuti dopo la sentenza di divorzio inter partes, all'udienza del 12 aprile 2024 la causa era trattenuta in decisione;
quindi, con ordinanza del 6 maggio 2024, era rimessa sul ruolo onde procedere all'audizione dei figli della coppia, al fine di accertare la loro attuale condizione in vista del raggiungimento della effettiva autonomia;
espletato tale incombente ed acquisite memorie conclusive, la causa era quindi nuovamente trattenuta in decisione.
-MOTIVI DELLA DECISIONE-
II. La sussistenza del diritto all'assegno divorzile.
II.1 Come è noto, con la sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018, la Suprema
Corte, escluso il criterio della conservazione del tenore di vita familiare, ha individuato un criterio composito, ricavabile dal complesso dei parametri previsti
11 dall'art. 5 comma 6 L. citata, rispetto al quale l'assegno divorzile svolge una duplice funzione (assistenziale e compensativa), così da consentire il riequilibrio di situazioni connotate da sperequazione reddituale conseguenti alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della loro vita familiare, in relazione alla durata del matrimonio, alla potenzialità reddituale e all'età dell'avente diritto.
Ha pertanto affermato il principio secondo il quale: “Ai sensi della l. n. 898/1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74/1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
La successiva elaborazione giurisprudenziale in materia ha ulteriormente individuato i parametri del giudizio affidato all'interprete stabilendo, in particolare, che “L'assegno di divorzio, avente funzione anche perequativa- compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l'assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva individuato quale assegno di divorzio il medesimo importo stabilito in sede di separazione, sul rilievo che lo stesso trovasse causa nell'organizzazione familiare protrattasi per lungo tempo, la quale aveva permesso al marito di dedicarsi con successo alla propria attività lavorativa, escludendo che in tal modo fosse stata reintrodotta una valutazione
12 fondata sul parametro della conservazione del tenore di vita familiare). (Cass.,
Sez. 1 , Ordinanza n.26520 del 11/10/2024).
Tanto premesso, ritiene la Corte la insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, con riferimento ad entrambe le componenti indicate (assistenziale e perequativo-compensativa), esaminate le doglianze espresse dalla difesa dell'appellante, incentrate sui profili sopra richiamati senza investire in termini specifici la ricostruzione della situazione patrimoniale e reddituale delle parti come espressa dal primo Giudice alle pagg. da 5 a 7 della sentenza impugnata.
Assume peraltro significativo rilievo - ai fini di completezza di detta ricostruzione
- la circostanza sopravvenuta costituita dal rilevante incremento patrimoniale derivato per la odierna appellante dall'apertura della successione paterna risultando allegato in atti il testamento redatto dal di lei padre, Avv. Persona_3
deceduto in data 25 maggio 2023, che la istituiva erede per complessivi
[...]
7/15 del rilevante patrimonio mobiliare e immobiliare oltre una serie di legati, tra i quali la quota di 7/15 della villa di Via NO (presso la quale la stessa attualmente risiede senza documentare spese abitative con carattere di attualità)
e la piena ed esclusiva proprietà della San Casciano, località San Donato Pt_2
oltre a quadri, arredi e beni di pregio (cfr. doc. sub B di parte appellante, allegato in sede di note del 4 settembre 2023).
Tanto premesso, quanto alle questioni specificamente dedotte in sede di atto di gravame, valgano i seguenti rilievi.
III.La spettanza di assegno divorzile in funzione assistenziale.
In sede di primo motivo, terzo punto - qui esaminato per ragioni di ordine logico- giuridico quanto al rilievo della relativa componente assistenziale - l'appellante lamenta il mancato riconoscimento dell'assegno divorzile per effetto dell'acquisizione, nel luglio 2022, della somma di € 2,7 milioni ricavata dalla vendita di immobile pervenutole nel 2015 per successione materna (circostanza che determinava la revoca dell'assegno divorzile riconosciuto in via provvisoria con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza sullo status); contesta a riguardo l'omessa valutazione comparativa della situazione reddituale e patrimoniale degli ex coniugi nonché la valorizzazione di un cespite di origine
13 successoria, pertanto non destinato a incrementarsi (e, anzi, soggetto a progressivo depauperamento per i costi rilevanti delle lite giudiziarie che la vedono contrapposta all'ex coniuge e gli esborsi sostenuti per i figli a titolo di anticipazione di spese straordinarie).
Osserva la Corte che il Tribunale motivava tali determinazioni rilevando che - come desumibile dalla documentazione prodotta dalla difesa (doc. 50) - CP_1
la nuda proprietaria di immobili di pregio in Firenze e Forte dei Marmi, dal Pt_1
26 febbraio 2020 era divenuta piena proprietaria pro quota delle due ville di
Forte dei Marmi, a seguito della rinuncia del padre al relativo usufrutto, facendo seguito, in data 22 giugno 2022, la relativa vendita con il ricavato indicato;
evidenziava il rilievo di tali acquisizioni rispetto al concetto di “assistenza” in senso proprio rilevando che la alla stregua di tali acquisizioni, disponeva Pt_1
già di mezzi adeguati per il proprio sostentamento, ai fini della esclusione del diritto all'assegno divorzile, non assumendo in tale contesto alcun rilievo il dedotto dislivello reddituale tra i coniugi.
A fronte di tali, circostanziati, argomenti la difesa dell'appellante non fornisce idonei elementi di confutazione, trascurando in particolare l'esame della stessa nozione di funzione assistenziale dell'assegno divorzile - come pure sinteticamente evidenziata dal primo Giudice - salvo valorizzare il rischio di depauperamento del patrimonio acquisito per alimentare il contenzioso in atto o sostenere esborsi a titolo di anticipazione delle spese straordinarie per i figli per decine di migliaia di euro.
Tanto premesso, rileva la Corte che, ai fini della indicata componente, assumono rilievo l'inadeguatezza dei mezzi dell'istante e l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, nella fattispecie sicuramente sussistenti alla stregua del rilevante patrimonio già posseduto al momento della pronuncia di divorzio e della relativa, elevata, redditività, senza che rispetto a tali parametri rivestano alcuna incidenza le disparità economico-reddituali delle parti (risultando ormai definitivamente accantonato il criterio del tenore di vita matrimoniale, sostituito ai fini della suddetta componente, dalla valutazione della condizione di autosufficienza).
14 Ne consegue la conferma sul punto della gravata sentenza, assumendo ulteriore rilievo in tal senso le successive acquisizioni patrimoniali per via ereditaria, nei termini sopra evidenziati.
IV.La funzione perequativo-compensativa dell'assegno divorzile.
IV.1 La rinuncia alle prospettive di carriera della Sig. Pt_1
Rileva la Corte come non sia stato dimostrato un concreto sacrificio della Sig.
a proprie concrete aspettative professionali che siano risultate frustrate Pt_1
dalla scelta di non svolgere alcuna attività lavorativa, nel corso della convivenza matrimoniale, così dedicandosi alla cura degli affetti familiari.
Le allegazioni a riguardo formulate dall'appellante, poi trasfuse nei capitoli di prova testimoniale (per la cui ammissione essa insiste in questa sede) attengono a circostanze del tutto generiche e indeterminate, non essendo in alcun modo specificato quale fosse l'attività concretamente da essa prestata presso la Casa le forme contrattuali disciplinanti detta prestazione nonché le CP_6
stesse prospettive di carriera dalla medesima conseguentemente rinunciate, anche alla luce delle proprie competenze professionali (elementi che non vengono indicati neppure in linea generale dall'appellante, tanto da non consentire neanche in astratto l'individuazione di obiettivi di carriera in tal modo dismessi ).
Ne consegue che l'intesa raggiunta dai coniugi in ordine alla scelta di abbandonare l'impegno, non meglio definito, presso in occasione del CP_3
matrimonio, non assume specifica valenza ai fini della configurazione del richiesto “sacrificio” alle proprie aspettative professionali della rivestono Pt_1
specifico rilievo in tal senso tanto, come sopra evidenziato, il totale difetto di allegazione delle prospettive di carriera della suddetta tanto lo stesso contesto sociale di riferimento dei coniugi, entrambi provenienti da famiglie caratterizzate dalla disponibilità di rilevanti patrimoni e di risorse familiari tali da consentire un elevatissimo livello di vita e di frequentazioni, con conseguente insussistenza dell'obiettiva necessità di provvedere al proprio personale sostentamento attraverso il reperimento di una attività lavorativa con assoggettamento agli impegni e agli oneri da essa derivanti.
15 Tale atteggiamento ha peraltro trovato conferma nel corso del procedimento di separazione e poi di divorzio della coppia, alla luce della - evidente - iscrizione meramente formale della elle liste per il collocamento, in termini tali che Pt_1
la stessa, pure sicuramente munita di capacità lavorativa, non risulta abbia mai svolto alcuna attività neanche nel campo delle pubbliche relazioni (settore rientrante nelle competenze professionali asseritamente acquisite in relazione all'attività imprenditoriale del coniuge), nonostante la cessazione della convivenza si collochi quando la stessa era appena quarantenne.
L'insussistenza di un effettivo sacrificio ad aspirazioni professionali e lavorative della odierna appellante, nella prospettiva di trarre piuttosto i vantaggi, pure del tutto legittimi, dalla propria condizione sociale ed economica, trova ulteriore riscontro nella circostanza - già chiaramente illustrata dal Tribunale - relativa al progetto di impiegare il ricavato dalla vendita delle proprietà di Forte dei Marmi per l'acquisto di un immobile da adibire ad abitazione, trascurando la possibilità di un possibile reimpiego/investimento di natura produttiva suscettibile di produrre un reddito.
Sotto tale profilo, e alla luce degli elementi obiettivi sopra richiamati, gli argomenti svolti dalla appellante a contestazione della ritenuta inerzia della medesima nel reperimento di attività lavorativa - fondati sulla risalente iscrizione nelle liste per il collocamento, in assenza di prova della effettiva rinuncia a occasioni di lavoro , nonché sul dato anagrafico - non assumono decisivo rilievo;
risultano pure superate, in considerazione della sopra esposta ricostruzione, le deduzioni svolte dall'appellante in tema di effettività e concretezza dell'indagine relativa alle possibilità di lavoro rilevanti, tenuto conto “di tutti gli elementi e fattori
(individuali, ambientali, territoriali, economico-sociali) della specifica fattispecie” atteso che proprio tali criteri specificamente menzionati nell'atto di gravame forniscono riscontro in ordine alle motivazioni delle scelte e agli obiettivi perseguiti concretamente dall'appellante medesima.
Osserva inoltre la Corte che deve comunque escludersi nella fattispecie, alla luce delle rilevanti risorse patrimoniali disponibili per entrambi i coniugi in quanto derivate essenzialmente dalle rispettive famiglie di origine, e a fronte delle indimostrate prospettive di carriera e di reddito personale della odierna appellante, che il dedotto squilibrio economico-reddituale fosse causalmente
16 ascrivibile alla suddetta rinuncia allo svolgimento di attività lavorativa da parte della suddetta e al conseguente apporto da essa fornito alla conduzione della vita familiare.
Deve a riguardo richiamarsi l'orientamento espresso a tale riguardo dalla
Suprema Corte laddove ha affermato che«L'assegno di divorzio, che ha una funzione, oltre che assistenziale, compensativa e perequativa, presuppone
l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare
e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale.» (Cass. n. 35434/2023).
A tale riguardo, l'assoluta assenza di specifici elementi dedotti a connotazione delle prospettive rinunciate unitamente all'evidente rilievo dei patrimoni familiari e delle risorse conseguentemente disponibili per entrambi i coniugi, valgono ad escludere la sussistenza di tale nesso causale tra il sacrificio allo svolgimento di attività lavorativa da parte della e il dedotto divario tra le condizioni Pt_1
economico-reddituali dei coniugi, in alcun modo ipoteticamente ascrivibile all'originaria rinuncia da essa espressa.
IV.2 Il contributo prestato alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio
In tema di contributo rilevante per il riconoscimento dell'assegno divorzile, e segnatamente in tema di individuazione dell'apporto alla vita familiare rilevante ai fini dell'assegno divorzile con funzione compensativa, la Suprema Corte ha
17 pure affermato che “In tema di scioglimento del matrimonio, l'assegno divorzile, avendo una funzione compensativo-perequativa, va adeguato all'apporto fornito dal coniuge richiedente che, pur in mancanza di prova della rinuncia a realistiche occasioni professionali-reddituali, dimostri di aver contribuito in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in via esclusiva o preminente della cura e dell'assistenza della famiglia e dei figli, anche mettendo a disposizione, sotto qualsiasi forma, proprie risorse economiche, come il rilascio di garanzie, o proprie risorse personali e sociali, al fine di soddisfare i bisogni della famiglia e di sostenere la formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, restando di conseguenza assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale
(Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 24795 del 16/09/2024).
Sotto tale profilo devono essere esaminate le censure mosse dall'appellante in relazione alla mancata valorizzazione del lavoro svolto dalla medesima entro le mura domestiche, prendendosi cura della prole nella totale assenza del coniuge, indisponibile per propri impegni lavorativi e per propri limiti della capacità genitoriale.
Risulta infatti pacifico che non siano stati dimostrati ulteriori apporti, di significativa entità, dalla stessa prestati mettendo a disposizione della famiglia proprie risorse personali e relazionali risultando del tutto generiche le allegazioni
- poi trasfuse in sede di capitolo di prova testimoniale non ammessa dal primo
Giudice - circa l'asserita gestione “delle pubbliche relazioni dello stesso CP_1
e delle aziende vitivinicole a lui riferibili”; si osserva a tale riguardo che alcun elemento in fatto viene dedotto dall'appellante a sostegno di tale assunto tanto escludendo una adeguata valutazione di siffatto contributo e della relativa incidenza sul piano della immagine e delle opportunità imprenditoriali del coniuge.
Quanto all'apporto prestato in ambito endofamiliare si osserva che il richiamo effettuato dall'appellante alla Ctu psicologica, espletata in sede di giudizio di separazione, non offre concreti elementi di supporto agli assunti da essa sostenuti;
la Ctu espletata riconosceva infatti al in sede di CP_1
“Considerazioni Ctu riguardanti il Signor adeguate funzioni Controparte_1
normative e capacità di comunicazione con i figli (cfr. Ctu allegata sub doc. 3 di parte nel giudizio di primo grado, pag. 50), pur ritenendo, in sede di Pt_1
18 conclusioni finali, la necessità di un sostegno alla genitorialità in favore del medesimo nel contesto della complessa vicenda familiare.
Osserva piuttosto la Corte che emergevano dalla stessa richiamata Ctu psicologica obiettivi elementi da cui desumere l'effettiva entità dell'assenza paterna dal contesto familiare per l'entità degli impegni fuori sede, venendo descritto dalla stessa pur nel contesto degli impegni legati alla attività Pt_1 imprenditoriale dell'ex coniuge, un ménage familiare comunque connotato da comuni orari di lavoro e ordinaria presenza della figura paterna.
Ne consegue che l'ampia cura indubbiamente prestata dall'odierna appellante per la crescita dei figli, con il sostegno del personale di servizio preposto al loro accudimento e alla casa familiare, e in assenza di un significativo ruolo di supplenza della figura paterna, ad essa riferibile, compiutamente dimostrato, costituisca esplicazione tipica della funzione genitoriale, quale prerogativa essenziale della persona;
tale apporto non può tuttavia configurare elemento di rilievo ai fini della componente perequativo-compensativa dell'assegno divorzile ove non integri, per esigenze obiettive e specificamente individuate, un impegno tale da costituire ragione impeditiva dello stesso svolgimento di attività lavorative-in ambito extra-domestico, qualificabile in termini di sacrificio delle proprie aspettative professionali per il necessario svolgimento dell'attività di casalinga.
Anche sotto tale profilo, pertanto, le deduzioni dell'appellante risultano non condivisibili.
V Considerazioni conclusive in tema di insussistenza del diritto all'assegno divorzile.
Gli argomenti che precedono valgono ad escludere in radice la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della odierna appellante in relazione a entrambe le componenti considerate.
Risultano conseguentemente superate, o comunque assorbite, le questioni ulteriormente dedotte in tema di durata del matrimonio e delle “ragioni della decisione” (non risultando, allo stato, provato il passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 814/2024 che confermava la pronuncia di addebito della separazione alla ritenendo dimostrata la Pt_1
19 reiterata violazione dei doveri di fedeltà coniugale da parte della medesima per le relazioni extra-coniugali intrattenute nell'arco temporale dal 2009 al 2014, dall'ultima delle quali scaturiva la irreversibile crisi coniugale).
Parimenti non assume rilievo l'indagine relativa alla dedotta instaurazione da parte della di una stabile convivenza connotata da solidarietà economica Pt_1 con il nuovo compagno, quale fattore impeditivo del diritto all'assegno divorzile, risultando gli argomenti sopra esposti idonei ad escluderne ab origine la sussistenza dei presupposti.
VI. Il mantenimento ordinario e straordinario della prole.
La trattazione della causa risulta ampiamente incentrata sulla questione relativa alla effettiva domiciliazione dei tre figli della coppia (nato il 7 maggio Per_2
2001), (nata il [...]) e (nata il [...]); CP_2 Per_1
motivo essenziale delle censure mosse in sede di atto di gravame era costituito dalla revoca di ogni contributo per il loro mantenimento a carico del padre, da versare alla madre, nonostante gli originari progetti di studi universitari fuori sede per le figlie e , domiciliate presso l'abitazione materna, CP_2 Per_1
non si fossero poi realizzati, e comunque tenuto conto, quanto al figlio , Per_2
impegnato nei propri studi universitari a Milano, dei residui tempi di permanenza presso il domicilio materno in occasione dei periodici rientri a Firenze.
L'audizione dei figli della coppia ha consentito l'acquisizione di significativi elementi per chiarire la situazione domiciliativa degli stessi nel periodo successivo alla sentenza di primo grado, e all'attualità, nei seguenti termini:
- ha riferito di essere domiciliato a Milano, ove frequenta Testimone_1
la facoltà di Economia, risiedendo in un alloggio in locazione e soggiornando presso l'abitazione paterna in occasione dei periodici rientri in Toscana, fatta salva - in tali occasioni - la frequentazione della madre in assenza di pernottamenti;
- ha riferito di frequentare dal settembre 2024 un Controparte_7
corso universitario nel Regno Unito, alloggiando in un appartamento posto all'interno di una residenza universitaria, fatta salva la previsione di periodici rientri in Italia con soggiorni presso l'abitazione materna (la stessa dichiarava di incontrare solo sporadicamente il padre); quanto ai due anni compresi tra il conseguimento del diploma (nel 2022) e l'inizio
20 degli studi accademici la medesima ha riferito di essere rimasta domiciliata presso l'abitazione materna nei periodi non interessati dalle esperienze di viaggio intraprese (la stessa ha compiutamente descritto i propri spostamenti nel continente asiatico sin dall'ottobre 2022, per un arco temporale pari a circa sei mesi, tra Seychelles, Papua occidentale,
Per_ Thailandia, Vietnam, con successivo rientro in Italia dalla quale ripartiva nel gennaio 2024 - dopo una breve esperienza lavorativa nei mesi di ottobre/dicembre 2023 - per un ulteriore viaggio in India e
Filippine della durata di circa quattro mesi);
- a riferito di seguire, dal 30 settembre 2024, un corso Testimone_2 di studi della durata di quattro anni presso l'Istituto Polimoda di Firenze, risiedendo stabilmente presso l'abitazione materna con sporadica frequentazione del padre (l'originario proposito di proseguire gli studi all'estero non aveva infatti avuto seguito); la stessa ha riferito di praticare equitazione a livello agonistico tanto da aver acquisito la patente BE per gli spostamenti con cavallo al seguito utilizzando allo scopo l'autovettura conferitale in uso esclusivo dal padre.
Ciò posto, risulta documentato che il in ottemperanza alla sentenza CP_1
oggetto di gravame, abbia adempiuto agli obblighi posti a suo carico per il mantenimento della prole sostenendo in via esclusiva i rilevanti costi relativi agli studi universitari dei figli e altresì provvedendo in modo diretto alle relative esigenze, di fatto corrispondendo loro un contributo mensile, pari ad € 2.800,00 per (comprensivo delle spese alloggiative) e ad € 1.000 ciascuna per le Per_2 due figlie (aumentato ad € 1500 mensili dal dicembre 2024 per ), oltre CP_2
a sostenere il complesso delle spese per loro occorrenti, anche straordinarie, fatta esclusione di quelle sportive rimaste a carico della madre.
Ciò posto, ritiene la Corte l'infondatezza delle doglianze dell'appellante atteso che detto assetto determina nella sostanza un accollo esclusivo da parte del padre del mantenimento di (domiciliato ormai, da tempi risalenti, presso Per_2
il padre anche in occasione dei periodici rientri in Toscana) nonché di , CP_2
(ormai domiciliata all'estero per i propri studi universitari e comunque impegnata per larga parte dell'arco temporale successivo al diploma di scuola superiore in una serie di impegnativi viaggi all'estero) garantendo comunque un contributo
21 diretto alla figlia per le proprie esigenze, in coerenza con la persistenza Per_1
di un rapporto ancorché non quotidiano con il padre (il quale mostra di comprenderne le esigenze, sostenendo le scelte di studio della figlia minore e garantendole adeguata autonomia mediante erogazioni in forma diretta).
Si osserva, in particolare, che tale regolamentazione tiene conto dell'elevato livello di autonomia dei tre figli della coppia, nonostante la loro giovane età, come emerso dalla relativa audizione, di per sé confliggente con la previsione di un contributo per il loro mantenimento a mani della madre, fermo restando che l'incremento patrimoniale derivato a quest'ultima dalla successione paterna e l'insussistenza di attuali costi abitativi per l'abitazione di NO costituiscono fattori pienamente coerenti con la previsione a carico della medesima, nel complesso delle ingenti spese per gli studi e la formazione della prole gravanti sul padre come dal medesimo documentate, della quota residua di mantenimento diretto della figlia minore oltre che delle spese sportive occorrenti per la prole.
Ne consegue che l'assetto vigente risulta coerente con l'assolvimento degli obblighi di mantenimento della prole mediante una adeguata partecipazione della madre alle relative esigenze, valutata la situazione all'attualità; deve a riguardo osservarsi che l'adempimento dei relativi obblighi, volto a garantire il percorso formativo e di crescita personale dei figli, sino al raggiungimento della piena indipendenza economica, grava su ciascun genitore in forza del principio di responsabilità e in coerenza con le risorse disponibili, non essendo configurabile alcuna forma di totale esonero dai relativi impegni.
Ne consegue il rigetto dell'appello proposto anche in relazione a tale motivo.
VII. Le istanze istruttorie.
Con l'ultimo motivo articolato l'appellante si duole della mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti e non ammessi;
trattasi in larga parte di prove dirette all'approfondimento delle disponibilità patrimoniali del irrilevanti alla CP_1 luce degli argomenti sopra esposti in materia di presupposti dell'assegno divorzile, nonché di capitoli di prova testimoniale del tutto generici perché privi di circostanziati riferimenti temporali e/o valutative o comunque del tutto irrilevanti ai fini della decisione.
Ne consegue l'infondatezza anche di tale motivo.
22 V.1. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi dello scaglione di valore indeterminabile, complessità media, seguono la soccombenza.
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso la sentenza n. 1126/2023 emessa dal Tribunale di Firenze,
[...]
così provvede:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la gravata sentenza;
2) condanna a rifondere alla controparte le spese del giudizio, Parte_1 liquidate in complessivi € 12.156,00 oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater dPR
n. 115/2002 in materia di spese di giustizia nei confronti dell'appellante;
4) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
Firenze, 30 aprile 2025
Il Presidente est.
23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
dott. Daniela Lococo Presidente rel. dott. Leonardo Scionti Consigliere dott. Chiara Ermini Consigliere
ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa di grado di appello iscritta a ruolo il 03/05/2023 al n. 908 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2023 avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 1126 del 2023
promossa da elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Parte_1
TOZZI IACOPO che la rappresenta e difende come da mandato ex art. 83 c.p.c in atti
- parte appellante - contro elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Controparte_1
MISSAGLIA DANIELA che lo rappresenta e difende come da mandato ex art. 83
c.p.c in atti
- parte appellata - in contraddittorio con PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA, in sede,
- interveniente ex lege -
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per la parte appellante:
“Piaccia al'Ill.ma Corte di appello di Firenze, ogni azione e domanda avversaria respinta, e previo ogni adempimento di legge necessario, ivi compreso processuale, accogliere la presente impugnazione e In via urgente e preliminare, sospendere la sentenza impugnata perché idonea a provocare forte pregiudizio ai figli e alla appellante,
Nel merito,
-riformare la sentenza del Tribunale di Firenze n. 1126/2023 pubblicata in data
14 aprile 2023 e notificata da controparte in pari data per i motivi tutti ut supra e per l'effetto ammettere le istanze istruttorie chieste e non ammesse e
-disporre un assegno c.d. divorzile a favore della sig.ra de Parte_1
quantificarsi secondo giustizia e comunque non inferiore ad euro 10.000,00 mensile oltre rivalutazione istat;
-disporre un assegno ex art. 337 e segg. c.c. per le figlie e CP_2 Per_1 di euro 7.500,00 ciascuna (comprensiva dell'indennità alloggio casa) oltre rivalutazione istat a decorrere dalla domanda, o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, a carico del padre oltre il 100% delle spese straordinarie ivi comprese sportive date l'infinita differenza di capacità economica tra i due genitori e a causa del fatto che le figlie non stanno mai col CP_1
-disporre un assegno ex art. 337 e segg. c.c. per il figli direttamente nelle Per_2
sue mani di euro 7.000,00 mensile e euro 500,00 mensile nelle mani della madre per la predisposizione domestica.
-condannare controparte alle spese di lite sia di primo e che del secondo grado”; per la parte appellata:
“I. IN VIA PRELIMINARE
Ordinare alla Signora di produrre il testamento del padre, Avv. Parte_1
nato il [...] a [...] e deceduto il 25 maggio Persona_3
2023 a Firenze nonché, se già disponibile, la dichiarazione di successione.
I. NEL MERITO
1) Alla luce anche delle due nuove circostanze dedotte da questa difesa, oltre alle altre considerazione sopra esposte, RIGETTARE l'appello avversario nonché tutte le domande svolte dalla Signora finalizzate alla Parte_1
riforma della sentenza n. 1126/2023 del Tribunale di Firenze, essendo tali domande inammissibili, infondate, illegittime e temerarie;
2) Per l'effetto CONFERMARE integralmente la sentenza n. 1126/2023.
2 3) Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente grado di giudizio, anche ai sensi degli artt. 91 e 96, III comma, c.p.c. stante la temerarietà e colpa grave dell'impostazione avversaria.” per il Pubblico Ministero interveniente: Visto per intervento.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO –
I. Con sentenza recante il n. 1126/2023, pubblicata il 14 aprile 2023, il Tribunale di Firenze, pronunciando sul ricorso proposto dal Sig. - già Controparte_1
intervenuta pronuncia sullo status - definiva le condizioni di divorzio tra il suddetto e la di lui coniuge, Sig. rigettando la domanda di Parte_1
riconoscimento di assegno divorzile, da essa proposta, e disponendo, a far data dal mese di settembre 2023, il mantenimento ordinario e straordinario dei figli fuori sede ad esclusivo carico del padre, fatta esclusione delle spese per le attività sportive, poste in via esclusiva a carico della madre (ferme restando le condizioni economiche come disciplinate in via provvisoria fino alla pronuncia della sentenza e, quanto alla figlia , la previsione, fino all'agosto 2023, Per_1 di un contributo per il relativo mantenimento, pari ad € 2.500 mensili, gravante sul padre in favore della madre); poneva a carico di le spese di Parte_1 lite, quantificate nella misura di € 31.302,00 per compensi, oltre oneri di legge.
A sostegno di tali determinazioni il Tribunale ricostruiva la vicenda familiare evidenziando che la Sig. (classe 1973), proveniente da famiglia Parte_1 fiorentina molto benestante, all'età di 24 anni aveva contratto matrimonio con il
Sig. appartenente a una ricca famiglia, lasciando il lavoro in Controparte_1
precedenza svolto presso (tra il conseguimento del diploma di licenza CP_3
superiore e il matrimonio, con durata e trattamento retributivo non precisati); che la suddetta non aveva svolto alcuna attività lavorativa nel corso del matrimonio, dal quale erano nati tre figli, né a seguito della separazione (pur essendosi iscritta all'ufficio di collocamento), percependo quali unici redditi gli assegni a lei corrisposti dal coniuge per il mantenimento proprio e della prole;
che risultavano peraltro erogazioni in suo favore da parte del padre, costituiti dal comodato della villa di San Casciano ove la stessa aveva abitato con i figli per un certo periodo, nonché il pagamento dell'autovettura Range Rover dalla stessa utilizzata.
3 Ricostruiva, peraltro, la consistenza del patrimonio per essa disponibile alla stregua delle produzioni documentali effettuate ex adverso (non avendovi provveduto la medesima), così emergendo (doc. 50 di parte che ella - CP_1
nuda proprietaria di immobili di pregio unitamente ai fratelli - era divenuta, a far data dal 26 febbraio 2020, proprietaria pro quota delle ville di Forte dei Marmi, a seguito della rinuncia all'usufrutto da parte del padre, ricavando dalla vendita di tali immobili, in data 22 giugno 2022, l'importo di € 2.700.000,00.
Riteneva, in assenza di specifico bagaglio professionale della ricorrente, la sussistenza di capacità lavorativa generica della medesima, comunque non messa a frutto per sua scelta personale - non avendo ella intrapreso alcun progetto in tal senso (neanche a livello di investimenti finanziari), anche a seguito della separazione, intervenuta circa dieci anni prima - salvo affermare il proprio diritto alla conservazione del mantenimento da parte del coniuge;
evidenziava che la stessa aveva inoltre instaurato, dalla fine del 2020, una relazione sentimentale con il Sig. il quale, escusso quale teste, aveva Persona_4
tuttavia escluso che detto legame fosse sfociato in una convivenza, non contribuendo egli, pertanto, al ménage familiare della compagna (riportava, peraltro, gli esiti di una indagine investigativa circa il riscontro di protratti periodi di permanenza del suddetto presso la casa della Pt_1
Richiamava quanto alla consistenza del patrimonio del (impegnato CP_1 nell'attività imprenditoriale di famiglia, dopo aver conseguito la laurea in
Economia e Commercio) gli esiti della Ctu espletata nel giudizio di separazione, dalla quale emergevano proprietà immobiliari in Firenze e Montefioralle per un valore di circa € 2.800.000, nonché la titolarità di numerosi autoveicoli e motoveicoli costosi e di cospicue partecipazioni sociali, in Italia e in Svizzera, con reddito personale medio stimato e atteso per gli anni prossimi, al netto delle imposte, nella misura di € 446.414,00 annui;
riportava, infine, la precisazione contenuta nell'elaborato peritale citato nella parte in cui era individuato l'incasso di oltre € 42.000.000,00 per la cessione della propria quota della con CP_4
la conseguente incidenza sul reddito ricavabile e, allo stato, non stimabile con la documentazione in possesso.
Accertava infine che, nel corso della convivenza familiare, il suddetto aveva mantenuto integralmente la moglie e i figli (questi ultimi, al momento della
4 separazione, erano rimasti a vivere con la madre trasferendosi in seguito il figlio
, già da alcuni anni, presso il domicilio paterno fino al trasferimento a Per_2
Milano per i propri impegni universitari).
Tanto premesso, il primo Giudice escludeva il diritto della ricorrente alla percezione di assegno divorzile sin dal passaggio in giudicato della sentenza parziale di divorzio emessa in data 8 aprile 2021, in quanto già a tale data ella risultava comproprietaria delle ville di Forte dei Marmi che, poco più di un anno dopo, le avrebbero consentito di incassare la somma di € 2.700.000 (salvo il rilievo, ex art. 5, comma VI, L. n. 898/1970, dell'addebito della separazione alla medesima - questione tuttora sub judice - che imporrebbe la sospensione del giudizio ove ritenuta la sussistenza degli ulteriori presupposti per la percezione dell'assegno divorzile).
Nella fattispecie riteneva la infondatezza della domanda tanto con riferimento alla componente c.d. “assistenziale”, tanto in ordine a quella di natura “compensativa” disponendo, rispettivamente, la suddetta di mezzi adeguati per il proprio sostentamento alla luce delle ingenti proprietà immobiliari per essa disponibili, e non essendo, per altro verso, emersi elementi comportanti la necessità di compensare specifici sacrifici in ambito lavorativo da essa sostenuti (in assenza di acquisizioni circa il bagaglio di competenze professionali della medesima e di progetti lavorativi, comunque intrapresi, nonché in relazione al contributo che la stessa avrebbe dato all'attività del coniuge); quanto alle ulteriori deduzioni in ordine al rilievo attribuibile all'accudimento della prole, evidenziava che la cura profusa in tale ambito integra di per sé “l'esercizio dei propri doveri e delle gioie di madre” richiamando peraltro gli esiti della ctu psicologica espletata in sede di giudizio di separazione, dalla quale non era emerso un impegno particolare della suddetta rispetto al comune ruolo di casalinga madre di tre figli (salvo il fatto che ella impegnava maggior tempo in tale ambito rispetto al coniuge, impegnato in attività lavorativa); infine evidenziava che non era emerso alcun ausilio da essa prestato al coniuge nell'ambito di attività di rappresentanza avente finalità di sviluppo dell'attività imprenditoriale di questi.
Riteneva poi, quanto alla instaurazione del nuovo legame sentimentale, che non risultava dimostrata una stabile convivenza con il nuovo compagno, connotata
5 dalla condivisione delle risorse, essendo tuttavia presumibile che il suddetto fornisse quantomeno un contributo per le spese relative al tempo libero.
Concludeva, infine, osservando che, pur ove sussistente sperequazione reddituale tra i coniugi, tale dato non potrebbe, di per sé, giustificare la conservazione del medesimo tenore di vita dopo la cessazione del matrimonio, non assumendo, con ogni evidenza, alcun rilievo eventuali differenze nello stile di vita dei genitori ai fini della percezione del loro valore personale da parte dei figli.
Quanto al mantenimento della prole, il Tribunale esaminava la situazione dei figli della coppia confermando per il pregresso i contributi riconosciuti in favore della madre per il loro mantenimento e disponendo per il futuro nei termini sopra riportati, tenuto conto della maggiore età della prole e della relativa capacità di assumere in modo autonomo le decisioni inerenti le proprie scelte di vita
(riservando alla madre il mantenimento diretto della prole per i periodi di relativa permanenza presso il suo domicilio); teneva conto, a tal fine, dei relativi progetti personali che vedevano il figlio per lo più convivente con il padre già dal Per_2
2020, nei periodi di rientro da Milano, propria sede di studio, mentre le sorelle e erano anch'esse in procinto di lasciare il domicilio materno CP_2 Per_1 per proseguire i propri studi universitari all'estero o comunque fuori sede.
La condanna alle spese era ispirata dal principio di soccombenza.
Avverso tale sentenza ha interposto appello la Sig. Pt_1
L'atto di gravame espone in premessa la ricostruzione della vicenda matrimoniale, caratterizzata dall'abbandono da parte della suddetta, per scelta condivisa dalla coppia, dell'attività lavorativa prestata presso er dedicarsi CP_3 integralmente alla vita familiare e, di seguito, ai tre figli nati dall'unione - tanto consentendo al coniuge di dedicarsi integralmente alla propria attività lavorativa conseguendo, all'impegno da essa profuso, la crescita esponenziale della di lui capacità economica - nonché dalla emersione di una serie di criticità relazionali all'interno della coppia a causa dei comportamenti dell'ex coniuge.
Tanto premesso l'appellante ha censurato la gravata sentenza alla luce dei seguenti motivi:
I. PER VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE E
INTERPRETAZIONE DELL'ART. 5 L. N. 898/1970 E SUCC.
6 MODIFIC. (per comodità d'ora innanzi L.D.); la sentenza impugnata trascurerebbe gli elementi emersi dalla Ctu espletata nel corso del giudizio di separazione (versata in atti) - dalla quale emergeva un significativo incremento del patrimonio e dei redditi del CP_1 negli anni interessati dal matrimonio (sia pure limitatamente all'arco temporale 2010/2018) - giungendo ad escludere alcun rilievo dell'attività lavorativa prestata da essa appellante all'interno delle mura domestiche.
In particolare essa sarebbe errata 1) nella parte in cui non riconosceva l'impegno profuso da essa appellante nella conduzione della vita familiare in termini maggiori rispetto a una situazione ordinaria per avere la stessa, in accordo con il coniuge, assunto in via esclusiva la cura dei tre figli a fronte dell'assenza del padre, dovuta ai rilevanti impegni lavorativi di questi oltre che, comunque, alle difficoltà nella gestione dei figli per proprie carenze genitoriali, come emerso in sede di Ctu espletata nel giudizio di separazione inter partes (altresì errando nel ritenere che, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, ella avrebbe dovuto dimostrare di aver fornito un contributo “all'attività del coniuge”, nonostante tali ipotesi siano riconducibili ad altri istituti costituenti oggetto di specifica tutela); 2) nella parte in cui associava l'insussistenza dei presupposti per la percezione dell'assegno divorzile alla mancata ricerca di una occupazione lavorativa nonostante la sua risalente iscrizione all'Ufficio di collocamento e il sopravveniente dato anagrafico (e senza che peraltro fosse, in alcun modo, emersa in tale frangente la sua eventuale rinuncia ad occasioni lavorative); 3) nella parte in cui affermava l'insussistenza del diritto all'assegno divorzile (tanto per la parte assistenziale che per quella compensativa) in considerazione delle proprietà immobiliari di essa appellante - in quanto titolare della somma di circa
2,7 milioni di euro ricavata solo dal luglio 2022 a seguito della vendita di un immobile pervenutole nel 2015 per successione materna - senza tenere conto delle maggiori disponibilità del e degli oneri comunque gravanti sulla CP_1 medesima (detta somma era infatti defalcata delle spese sostenute per l'aspro conflitto giudiziario con l'ex coniuge oltre che dall'anticipazione di esborsi di pertinenza del nonostante la programmata destinazione all' acquisto CP_1
di un immobile da adibire a sistemazione alloggiativa per sé e per i figli); 4) nella
7 parte in cui, con riferimento alla relazione intercorrente con il Sig. Per_4
pur dando atto della mancata dimostrazione di una convivenza
[...]
instaurata con il nuovo compagno, giungeva a presumere che questi dovesse farsi carico delle spese relative agli “svaghi” di essa appellante;
5) nella parte in cui era formulato riferimento all'addebito, affermando erroneamente il rilievo di siffatta pronuncia, anche in relazione alla componente compensativa-perequativa dell'assegno divorzile, nonostante l'autonomia della valutazione in merito alle
“ragioni della decisione” rispetto alla pronuncia di addebito;
6) nella parte in cui non faceva alcun cenno alla durata del matrimonio e all'età della richiedente nonché al contributo dalla stessa prestato al patrimonio e al reddito dell'ex coniuge così negando il riconoscimento di un assegno adeguato (e pertanto in misura non inferiore a € 10.000 mensili) a fronte della rilevante diseguaglianza reddituale e patrimoniale creatasi nella convivenza coniugale e in contrasto con il principio di solidarietà post-coniugale.
II. PER VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELLA
NORMATIVA INERENTE AL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO
DEI FIGLI E AL PRINCIPIO DELLA DOMANDA; l'appellante contesta le disposizioni emesse per il mantenimento dei figli, e segnatamente la totale revoca dei contributi per il mantenimento della prole già oggetto di riconoscimento, in quanto fondate sull'erroneo presupposto delle prospettive future di studi fuori sede dei figli della coppia e a fronte dell'attualità della convivenza con la madre delle giovani e (la prima impegnata in CP_2 Per_1 qualche stage di breve durata all'estero e la seconda dalla frequenza dell'ultimo anno di liceo), in assenza di significativi tempi di permanenza presso il padre;
parimenti assume l'appellante che il figlio , impegnato negli studi universitari a Milano ove dispone Per_2
di un alloggio condiviso con altri inquilini, quando rientra a Firenze può stare indistintamente presso il padre o presso la madre gravando pertanto anche su quest'ultima l'onere di relativo mantenimento.
L'appellante contesta inoltre l'attribuzione su essa gravante del 100% delle spese straordinarie sportive dei figli evidenziando che tale determinazione, priva di motivazione giuridicamente rilevante, sembra piuttosto una reazione al forte
8 contenzioso sorto nella coppia a causa della ingiustificata interruzione da parte del padre della possibilità per le due figlie di praticare l'equitazione (cui le medesime si erano approcciate in costanza di convivenza familiare). Conclude, infine, evidenziando che l'assetto così previsto rischia di attribuire al padre un potere di controllo sulla vita dei figli, favorendo lo sviluppo di ostilità nei confronti della madre, perché priva di mezzi e del contributo casa in precedenza riconosciuto, in contrasto con l'interesse della prole, rimasta priva di alcuna tutela
( il mantenimento c.d. diretto può essere infatti disposto in ordine al periodo in cui i figli permangono presso l'uno o l'altro genitore ma non nel caso in esame in cui la prole risieda esclusivamente presso il domicilio materno, salvo il caso di espressa richiesta di versamento diretto del contributo al mantenimento da parte dei figli)
III. VIOLAZIONE DELLA SENTENZA NON HA AMMESSO CP_5
LE ISTANZE ISTRUTTORIE RIGETTATE E RIPROPOSTE NELLE
CONCLUSIONI EX ART. 189 C.P.C.. L'appellante ripropone in questa sede le istanze istruttorie formulate, e non ammesse, in quanto volte a dimostrare che il patrimonio e il reddito del CP_1
si erano formati prevalentemente durante la convivenza matrimoniale con la collaborazione dell'ex coniuge, dopo che quest'ultima aveva interrotto la propria attività lavorativa presso per dedicarsi alla fmiglia e sostenerlo nella sua attività di CP_3
imprenditore.
Sulla scorta di tali argomenti ha pertanto concluso come in epigrafe.
Con memoria difensiva si è costituito il Sig. contestando la Controparte_1
ricostruzione in fatto dedotta ex adverso alla luce del diverso svolgimento della vicenda matrimoniale, durata circa quindici anni (considerando due anni di separazione di fatto e altri otto di causa giudiziale) e contrassegnata dai ripetuti tradimenti della ex coniuge (come sancito dalla sentenza di separazione inter partes, doc. 1); ha pure contestato le deduzioni avversarie in ordine alle critiche mosse alla figura paterna, a fronte dell'attenzione ai desideri e alle inclinazioni dei figli manifestata da esso appellato, sostenendo in via esclusiva le spese ad essi connesse, anche all'attualità, e - di
contro
- dell'obiettivo egoistico perseguito dall'appellante nel tentativo di monetizzare la fine del matrimonio.
9 Tanto premesso, ha dato conto delle seguenti circostanze “nuove”, sopravvenute al deposito del ricorso e alla stessa sentenza oggetto di gravame:
1) La pronuncia, in data 22 maggio 2023, della sentenza definitiva di separazione con addebito alla Sig. sent. Trib. Firenze n. 1536/2023, Pt_1
doc. 1), pertanto preclusiva del riconoscimento di assegno divorzile in quanto rientrante tra “le ragioni della decisione” previste dall'art. 5 comma
VI L. n. 898/1970;
2) Il decesso, in data 25 maggio 2023, dell'Avv. padre Persona_3
della Sig. con conseguente apertura di una eredità importantissima Pt_1
sul piano dei valori economici (per beni immobili e mobili, trattandosi di raffinato collezionista d'arte) e inoltre suscettibile di determinare la riunione della nuda proprietà già concessa ai figli su alcuni immobili, con l'usufrutto già oggetto di riserva in favore del dante causa (segnatamente, tra questi immobili, la villa fiorentina di NO, di rilevante valore - ove la Sig. si era appena trasferita lasciando la precedente abitazione Pt_1
di Via del Lastrico - nonché gli ulteriori immobili posti in Firenze, Via
Torquato Tasso n. 24 e in San Casciano Val di Pesa, ad essa spettanti pro quota), con conseguente incremento in melius del patrimonio, già cospicuo, della odierna appellante, idoneo ad escludere ulteriormente la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di assegno divorzile.
Tanto premesso, ha contestato la ricostruzione delle relazioni endofamiliari riportata ex adverso evidenziando che il figlio , già dal maggio 2020, si era Per_2
trasferito dal padre sulla base di propria scelta ponderata, e in alcun modo condizionata da finalità economiche, mentre le sorelle e CP_2 Per_1
avevano adottato le proprie decisioni per gli studi futuri venendo assecondate dal padre, che aveva provveduto alle loro esigenze (salvo non assecondare le spinte verso l'attività agonistica nella pratica equestre indotte dalla madre con finalità strumentali).
Quanto ai motivi dedotti nell'atto di gravame, ne ha contestato il fondamento in ragione della coerenza della sentenza impugnata con i principi posti in materia dalle Sezioni Unite del 2018 alla luce delle cospicue risorse della Sig. la Pt_1
quale, peraltro, non dichiarava al Fisco, dal 2015, gli importi percepiti a titolo di assegno di mantenimento, ricevendo inoltre costanti e rilevanti elargizioni da
10 parte dei propri genitori così da effettuare importanti accantonamenti); in ordine agli ulteriori profili, ha evidenziato la correttezza della valutazione circa la concreta inerzia dell'appellante rispetto alla ricerca di alcuna occupazione lavorativa, non avendo ella necessità di lavorare alla luce delle rilevanti risorse disponibili, nonché in relazione al rilievo attribuito alla instaurazione di una convivenza documentata dalle relazioni investigative allegate in atti (docc. 37, 67,
76).
Quanto alle condizioni dei figli ha evidenziato che , già in precedenza Per_2 trasferitosi presso l'abitazione paterna, aveva poi intrapreso gli studi di Economia presso l'Università Cattolica di Milano, vivendo in appartamento pagato dal padre, presso il quale risiedeva in occasione dei periodici rientri in Toscana
(frequentando solo sporadicamente la madre e senza pernottamenti); , CP_2
dopo il diploma conseguito nel giugno 2022, era partita per uno stage in Biologia
Marina alle Seychelles, poi proseguito in Thailandia e Sud Africa e dal settembre
2023 era iscritta alla facoltà di Biologia marina presso la Exeter University nel
Regno Unito (come documentato dal pagamento di una tassa di iscrizione); infine, , dopo aver conseguito il diploma nel 2023, aveva espresso la Per_1 volontà di iscriversi all'Università Parsons di Parigi, facoltà di fashion designer.
Disposta preliminarmente la trasmissione degli atti al P.G. in sede, ad esito di trattazione essenzialmente incentrata sull'eventuale mutamento del quadro familiare nelle more del procedimento in relazione agli elementi sopravvenuti dopo la sentenza di divorzio inter partes, all'udienza del 12 aprile 2024 la causa era trattenuta in decisione;
quindi, con ordinanza del 6 maggio 2024, era rimessa sul ruolo onde procedere all'audizione dei figli della coppia, al fine di accertare la loro attuale condizione in vista del raggiungimento della effettiva autonomia;
espletato tale incombente ed acquisite memorie conclusive, la causa era quindi nuovamente trattenuta in decisione.
-MOTIVI DELLA DECISIONE-
II. La sussistenza del diritto all'assegno divorzile.
II.1 Come è noto, con la sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018, la Suprema
Corte, escluso il criterio della conservazione del tenore di vita familiare, ha individuato un criterio composito, ricavabile dal complesso dei parametri previsti
11 dall'art. 5 comma 6 L. citata, rispetto al quale l'assegno divorzile svolge una duplice funzione (assistenziale e compensativa), così da consentire il riequilibrio di situazioni connotate da sperequazione reddituale conseguenti alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della loro vita familiare, in relazione alla durata del matrimonio, alla potenzialità reddituale e all'età dell'avente diritto.
Ha pertanto affermato il principio secondo il quale: “Ai sensi della l. n. 898/1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74/1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
La successiva elaborazione giurisprudenziale in materia ha ulteriormente individuato i parametri del giudizio affidato all'interprete stabilendo, in particolare, che “L'assegno di divorzio, avente funzione anche perequativa- compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l'assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva individuato quale assegno di divorzio il medesimo importo stabilito in sede di separazione, sul rilievo che lo stesso trovasse causa nell'organizzazione familiare protrattasi per lungo tempo, la quale aveva permesso al marito di dedicarsi con successo alla propria attività lavorativa, escludendo che in tal modo fosse stata reintrodotta una valutazione
12 fondata sul parametro della conservazione del tenore di vita familiare). (Cass.,
Sez. 1 , Ordinanza n.26520 del 11/10/2024).
Tanto premesso, ritiene la Corte la insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, con riferimento ad entrambe le componenti indicate (assistenziale e perequativo-compensativa), esaminate le doglianze espresse dalla difesa dell'appellante, incentrate sui profili sopra richiamati senza investire in termini specifici la ricostruzione della situazione patrimoniale e reddituale delle parti come espressa dal primo Giudice alle pagg. da 5 a 7 della sentenza impugnata.
Assume peraltro significativo rilievo - ai fini di completezza di detta ricostruzione
- la circostanza sopravvenuta costituita dal rilevante incremento patrimoniale derivato per la odierna appellante dall'apertura della successione paterna risultando allegato in atti il testamento redatto dal di lei padre, Avv. Persona_3
deceduto in data 25 maggio 2023, che la istituiva erede per complessivi
[...]
7/15 del rilevante patrimonio mobiliare e immobiliare oltre una serie di legati, tra i quali la quota di 7/15 della villa di Via NO (presso la quale la stessa attualmente risiede senza documentare spese abitative con carattere di attualità)
e la piena ed esclusiva proprietà della San Casciano, località San Donato Pt_2
oltre a quadri, arredi e beni di pregio (cfr. doc. sub B di parte appellante, allegato in sede di note del 4 settembre 2023).
Tanto premesso, quanto alle questioni specificamente dedotte in sede di atto di gravame, valgano i seguenti rilievi.
III.La spettanza di assegno divorzile in funzione assistenziale.
In sede di primo motivo, terzo punto - qui esaminato per ragioni di ordine logico- giuridico quanto al rilievo della relativa componente assistenziale - l'appellante lamenta il mancato riconoscimento dell'assegno divorzile per effetto dell'acquisizione, nel luglio 2022, della somma di € 2,7 milioni ricavata dalla vendita di immobile pervenutole nel 2015 per successione materna (circostanza che determinava la revoca dell'assegno divorzile riconosciuto in via provvisoria con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza sullo status); contesta a riguardo l'omessa valutazione comparativa della situazione reddituale e patrimoniale degli ex coniugi nonché la valorizzazione di un cespite di origine
13 successoria, pertanto non destinato a incrementarsi (e, anzi, soggetto a progressivo depauperamento per i costi rilevanti delle lite giudiziarie che la vedono contrapposta all'ex coniuge e gli esborsi sostenuti per i figli a titolo di anticipazione di spese straordinarie).
Osserva la Corte che il Tribunale motivava tali determinazioni rilevando che - come desumibile dalla documentazione prodotta dalla difesa (doc. 50) - CP_1
la nuda proprietaria di immobili di pregio in Firenze e Forte dei Marmi, dal Pt_1
26 febbraio 2020 era divenuta piena proprietaria pro quota delle due ville di
Forte dei Marmi, a seguito della rinuncia del padre al relativo usufrutto, facendo seguito, in data 22 giugno 2022, la relativa vendita con il ricavato indicato;
evidenziava il rilievo di tali acquisizioni rispetto al concetto di “assistenza” in senso proprio rilevando che la alla stregua di tali acquisizioni, disponeva Pt_1
già di mezzi adeguati per il proprio sostentamento, ai fini della esclusione del diritto all'assegno divorzile, non assumendo in tale contesto alcun rilievo il dedotto dislivello reddituale tra i coniugi.
A fronte di tali, circostanziati, argomenti la difesa dell'appellante non fornisce idonei elementi di confutazione, trascurando in particolare l'esame della stessa nozione di funzione assistenziale dell'assegno divorzile - come pure sinteticamente evidenziata dal primo Giudice - salvo valorizzare il rischio di depauperamento del patrimonio acquisito per alimentare il contenzioso in atto o sostenere esborsi a titolo di anticipazione delle spese straordinarie per i figli per decine di migliaia di euro.
Tanto premesso, rileva la Corte che, ai fini della indicata componente, assumono rilievo l'inadeguatezza dei mezzi dell'istante e l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, nella fattispecie sicuramente sussistenti alla stregua del rilevante patrimonio già posseduto al momento della pronuncia di divorzio e della relativa, elevata, redditività, senza che rispetto a tali parametri rivestano alcuna incidenza le disparità economico-reddituali delle parti (risultando ormai definitivamente accantonato il criterio del tenore di vita matrimoniale, sostituito ai fini della suddetta componente, dalla valutazione della condizione di autosufficienza).
14 Ne consegue la conferma sul punto della gravata sentenza, assumendo ulteriore rilievo in tal senso le successive acquisizioni patrimoniali per via ereditaria, nei termini sopra evidenziati.
IV.La funzione perequativo-compensativa dell'assegno divorzile.
IV.1 La rinuncia alle prospettive di carriera della Sig. Pt_1
Rileva la Corte come non sia stato dimostrato un concreto sacrificio della Sig.
a proprie concrete aspettative professionali che siano risultate frustrate Pt_1
dalla scelta di non svolgere alcuna attività lavorativa, nel corso della convivenza matrimoniale, così dedicandosi alla cura degli affetti familiari.
Le allegazioni a riguardo formulate dall'appellante, poi trasfuse nei capitoli di prova testimoniale (per la cui ammissione essa insiste in questa sede) attengono a circostanze del tutto generiche e indeterminate, non essendo in alcun modo specificato quale fosse l'attività concretamente da essa prestata presso la Casa le forme contrattuali disciplinanti detta prestazione nonché le CP_6
stesse prospettive di carriera dalla medesima conseguentemente rinunciate, anche alla luce delle proprie competenze professionali (elementi che non vengono indicati neppure in linea generale dall'appellante, tanto da non consentire neanche in astratto l'individuazione di obiettivi di carriera in tal modo dismessi ).
Ne consegue che l'intesa raggiunta dai coniugi in ordine alla scelta di abbandonare l'impegno, non meglio definito, presso in occasione del CP_3
matrimonio, non assume specifica valenza ai fini della configurazione del richiesto “sacrificio” alle proprie aspettative professionali della rivestono Pt_1
specifico rilievo in tal senso tanto, come sopra evidenziato, il totale difetto di allegazione delle prospettive di carriera della suddetta tanto lo stesso contesto sociale di riferimento dei coniugi, entrambi provenienti da famiglie caratterizzate dalla disponibilità di rilevanti patrimoni e di risorse familiari tali da consentire un elevatissimo livello di vita e di frequentazioni, con conseguente insussistenza dell'obiettiva necessità di provvedere al proprio personale sostentamento attraverso il reperimento di una attività lavorativa con assoggettamento agli impegni e agli oneri da essa derivanti.
15 Tale atteggiamento ha peraltro trovato conferma nel corso del procedimento di separazione e poi di divorzio della coppia, alla luce della - evidente - iscrizione meramente formale della elle liste per il collocamento, in termini tali che Pt_1
la stessa, pure sicuramente munita di capacità lavorativa, non risulta abbia mai svolto alcuna attività neanche nel campo delle pubbliche relazioni (settore rientrante nelle competenze professionali asseritamente acquisite in relazione all'attività imprenditoriale del coniuge), nonostante la cessazione della convivenza si collochi quando la stessa era appena quarantenne.
L'insussistenza di un effettivo sacrificio ad aspirazioni professionali e lavorative della odierna appellante, nella prospettiva di trarre piuttosto i vantaggi, pure del tutto legittimi, dalla propria condizione sociale ed economica, trova ulteriore riscontro nella circostanza - già chiaramente illustrata dal Tribunale - relativa al progetto di impiegare il ricavato dalla vendita delle proprietà di Forte dei Marmi per l'acquisto di un immobile da adibire ad abitazione, trascurando la possibilità di un possibile reimpiego/investimento di natura produttiva suscettibile di produrre un reddito.
Sotto tale profilo, e alla luce degli elementi obiettivi sopra richiamati, gli argomenti svolti dalla appellante a contestazione della ritenuta inerzia della medesima nel reperimento di attività lavorativa - fondati sulla risalente iscrizione nelle liste per il collocamento, in assenza di prova della effettiva rinuncia a occasioni di lavoro , nonché sul dato anagrafico - non assumono decisivo rilievo;
risultano pure superate, in considerazione della sopra esposta ricostruzione, le deduzioni svolte dall'appellante in tema di effettività e concretezza dell'indagine relativa alle possibilità di lavoro rilevanti, tenuto conto “di tutti gli elementi e fattori
(individuali, ambientali, territoriali, economico-sociali) della specifica fattispecie” atteso che proprio tali criteri specificamente menzionati nell'atto di gravame forniscono riscontro in ordine alle motivazioni delle scelte e agli obiettivi perseguiti concretamente dall'appellante medesima.
Osserva inoltre la Corte che deve comunque escludersi nella fattispecie, alla luce delle rilevanti risorse patrimoniali disponibili per entrambi i coniugi in quanto derivate essenzialmente dalle rispettive famiglie di origine, e a fronte delle indimostrate prospettive di carriera e di reddito personale della odierna appellante, che il dedotto squilibrio economico-reddituale fosse causalmente
16 ascrivibile alla suddetta rinuncia allo svolgimento di attività lavorativa da parte della suddetta e al conseguente apporto da essa fornito alla conduzione della vita familiare.
Deve a riguardo richiamarsi l'orientamento espresso a tale riguardo dalla
Suprema Corte laddove ha affermato che«L'assegno di divorzio, che ha una funzione, oltre che assistenziale, compensativa e perequativa, presuppone
l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare
e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale.» (Cass. n. 35434/2023).
A tale riguardo, l'assoluta assenza di specifici elementi dedotti a connotazione delle prospettive rinunciate unitamente all'evidente rilievo dei patrimoni familiari e delle risorse conseguentemente disponibili per entrambi i coniugi, valgono ad escludere la sussistenza di tale nesso causale tra il sacrificio allo svolgimento di attività lavorativa da parte della e il dedotto divario tra le condizioni Pt_1
economico-reddituali dei coniugi, in alcun modo ipoteticamente ascrivibile all'originaria rinuncia da essa espressa.
IV.2 Il contributo prestato alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio
In tema di contributo rilevante per il riconoscimento dell'assegno divorzile, e segnatamente in tema di individuazione dell'apporto alla vita familiare rilevante ai fini dell'assegno divorzile con funzione compensativa, la Suprema Corte ha
17 pure affermato che “In tema di scioglimento del matrimonio, l'assegno divorzile, avendo una funzione compensativo-perequativa, va adeguato all'apporto fornito dal coniuge richiedente che, pur in mancanza di prova della rinuncia a realistiche occasioni professionali-reddituali, dimostri di aver contribuito in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in via esclusiva o preminente della cura e dell'assistenza della famiglia e dei figli, anche mettendo a disposizione, sotto qualsiasi forma, proprie risorse economiche, come il rilascio di garanzie, o proprie risorse personali e sociali, al fine di soddisfare i bisogni della famiglia e di sostenere la formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, restando di conseguenza assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale
(Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 24795 del 16/09/2024).
Sotto tale profilo devono essere esaminate le censure mosse dall'appellante in relazione alla mancata valorizzazione del lavoro svolto dalla medesima entro le mura domestiche, prendendosi cura della prole nella totale assenza del coniuge, indisponibile per propri impegni lavorativi e per propri limiti della capacità genitoriale.
Risulta infatti pacifico che non siano stati dimostrati ulteriori apporti, di significativa entità, dalla stessa prestati mettendo a disposizione della famiglia proprie risorse personali e relazionali risultando del tutto generiche le allegazioni
- poi trasfuse in sede di capitolo di prova testimoniale non ammessa dal primo
Giudice - circa l'asserita gestione “delle pubbliche relazioni dello stesso CP_1
e delle aziende vitivinicole a lui riferibili”; si osserva a tale riguardo che alcun elemento in fatto viene dedotto dall'appellante a sostegno di tale assunto tanto escludendo una adeguata valutazione di siffatto contributo e della relativa incidenza sul piano della immagine e delle opportunità imprenditoriali del coniuge.
Quanto all'apporto prestato in ambito endofamiliare si osserva che il richiamo effettuato dall'appellante alla Ctu psicologica, espletata in sede di giudizio di separazione, non offre concreti elementi di supporto agli assunti da essa sostenuti;
la Ctu espletata riconosceva infatti al in sede di CP_1
“Considerazioni Ctu riguardanti il Signor adeguate funzioni Controparte_1
normative e capacità di comunicazione con i figli (cfr. Ctu allegata sub doc. 3 di parte nel giudizio di primo grado, pag. 50), pur ritenendo, in sede di Pt_1
18 conclusioni finali, la necessità di un sostegno alla genitorialità in favore del medesimo nel contesto della complessa vicenda familiare.
Osserva piuttosto la Corte che emergevano dalla stessa richiamata Ctu psicologica obiettivi elementi da cui desumere l'effettiva entità dell'assenza paterna dal contesto familiare per l'entità degli impegni fuori sede, venendo descritto dalla stessa pur nel contesto degli impegni legati alla attività Pt_1 imprenditoriale dell'ex coniuge, un ménage familiare comunque connotato da comuni orari di lavoro e ordinaria presenza della figura paterna.
Ne consegue che l'ampia cura indubbiamente prestata dall'odierna appellante per la crescita dei figli, con il sostegno del personale di servizio preposto al loro accudimento e alla casa familiare, e in assenza di un significativo ruolo di supplenza della figura paterna, ad essa riferibile, compiutamente dimostrato, costituisca esplicazione tipica della funzione genitoriale, quale prerogativa essenziale della persona;
tale apporto non può tuttavia configurare elemento di rilievo ai fini della componente perequativo-compensativa dell'assegno divorzile ove non integri, per esigenze obiettive e specificamente individuate, un impegno tale da costituire ragione impeditiva dello stesso svolgimento di attività lavorative-in ambito extra-domestico, qualificabile in termini di sacrificio delle proprie aspettative professionali per il necessario svolgimento dell'attività di casalinga.
Anche sotto tale profilo, pertanto, le deduzioni dell'appellante risultano non condivisibili.
V Considerazioni conclusive in tema di insussistenza del diritto all'assegno divorzile.
Gli argomenti che precedono valgono ad escludere in radice la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della odierna appellante in relazione a entrambe le componenti considerate.
Risultano conseguentemente superate, o comunque assorbite, le questioni ulteriormente dedotte in tema di durata del matrimonio e delle “ragioni della decisione” (non risultando, allo stato, provato il passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 814/2024 che confermava la pronuncia di addebito della separazione alla ritenendo dimostrata la Pt_1
19 reiterata violazione dei doveri di fedeltà coniugale da parte della medesima per le relazioni extra-coniugali intrattenute nell'arco temporale dal 2009 al 2014, dall'ultima delle quali scaturiva la irreversibile crisi coniugale).
Parimenti non assume rilievo l'indagine relativa alla dedotta instaurazione da parte della di una stabile convivenza connotata da solidarietà economica Pt_1 con il nuovo compagno, quale fattore impeditivo del diritto all'assegno divorzile, risultando gli argomenti sopra esposti idonei ad escluderne ab origine la sussistenza dei presupposti.
VI. Il mantenimento ordinario e straordinario della prole.
La trattazione della causa risulta ampiamente incentrata sulla questione relativa alla effettiva domiciliazione dei tre figli della coppia (nato il 7 maggio Per_2
2001), (nata il [...]) e (nata il [...]); CP_2 Per_1
motivo essenziale delle censure mosse in sede di atto di gravame era costituito dalla revoca di ogni contributo per il loro mantenimento a carico del padre, da versare alla madre, nonostante gli originari progetti di studi universitari fuori sede per le figlie e , domiciliate presso l'abitazione materna, CP_2 Per_1
non si fossero poi realizzati, e comunque tenuto conto, quanto al figlio , Per_2
impegnato nei propri studi universitari a Milano, dei residui tempi di permanenza presso il domicilio materno in occasione dei periodici rientri a Firenze.
L'audizione dei figli della coppia ha consentito l'acquisizione di significativi elementi per chiarire la situazione domiciliativa degli stessi nel periodo successivo alla sentenza di primo grado, e all'attualità, nei seguenti termini:
- ha riferito di essere domiciliato a Milano, ove frequenta Testimone_1
la facoltà di Economia, risiedendo in un alloggio in locazione e soggiornando presso l'abitazione paterna in occasione dei periodici rientri in Toscana, fatta salva - in tali occasioni - la frequentazione della madre in assenza di pernottamenti;
- ha riferito di frequentare dal settembre 2024 un Controparte_7
corso universitario nel Regno Unito, alloggiando in un appartamento posto all'interno di una residenza universitaria, fatta salva la previsione di periodici rientri in Italia con soggiorni presso l'abitazione materna (la stessa dichiarava di incontrare solo sporadicamente il padre); quanto ai due anni compresi tra il conseguimento del diploma (nel 2022) e l'inizio
20 degli studi accademici la medesima ha riferito di essere rimasta domiciliata presso l'abitazione materna nei periodi non interessati dalle esperienze di viaggio intraprese (la stessa ha compiutamente descritto i propri spostamenti nel continente asiatico sin dall'ottobre 2022, per un arco temporale pari a circa sei mesi, tra Seychelles, Papua occidentale,
Per_ Thailandia, Vietnam, con successivo rientro in Italia dalla quale ripartiva nel gennaio 2024 - dopo una breve esperienza lavorativa nei mesi di ottobre/dicembre 2023 - per un ulteriore viaggio in India e
Filippine della durata di circa quattro mesi);
- a riferito di seguire, dal 30 settembre 2024, un corso Testimone_2 di studi della durata di quattro anni presso l'Istituto Polimoda di Firenze, risiedendo stabilmente presso l'abitazione materna con sporadica frequentazione del padre (l'originario proposito di proseguire gli studi all'estero non aveva infatti avuto seguito); la stessa ha riferito di praticare equitazione a livello agonistico tanto da aver acquisito la patente BE per gli spostamenti con cavallo al seguito utilizzando allo scopo l'autovettura conferitale in uso esclusivo dal padre.
Ciò posto, risulta documentato che il in ottemperanza alla sentenza CP_1
oggetto di gravame, abbia adempiuto agli obblighi posti a suo carico per il mantenimento della prole sostenendo in via esclusiva i rilevanti costi relativi agli studi universitari dei figli e altresì provvedendo in modo diretto alle relative esigenze, di fatto corrispondendo loro un contributo mensile, pari ad € 2.800,00 per (comprensivo delle spese alloggiative) e ad € 1.000 ciascuna per le Per_2 due figlie (aumentato ad € 1500 mensili dal dicembre 2024 per ), oltre CP_2
a sostenere il complesso delle spese per loro occorrenti, anche straordinarie, fatta esclusione di quelle sportive rimaste a carico della madre.
Ciò posto, ritiene la Corte l'infondatezza delle doglianze dell'appellante atteso che detto assetto determina nella sostanza un accollo esclusivo da parte del padre del mantenimento di (domiciliato ormai, da tempi risalenti, presso Per_2
il padre anche in occasione dei periodici rientri in Toscana) nonché di , CP_2
(ormai domiciliata all'estero per i propri studi universitari e comunque impegnata per larga parte dell'arco temporale successivo al diploma di scuola superiore in una serie di impegnativi viaggi all'estero) garantendo comunque un contributo
21 diretto alla figlia per le proprie esigenze, in coerenza con la persistenza Per_1
di un rapporto ancorché non quotidiano con il padre (il quale mostra di comprenderne le esigenze, sostenendo le scelte di studio della figlia minore e garantendole adeguata autonomia mediante erogazioni in forma diretta).
Si osserva, in particolare, che tale regolamentazione tiene conto dell'elevato livello di autonomia dei tre figli della coppia, nonostante la loro giovane età, come emerso dalla relativa audizione, di per sé confliggente con la previsione di un contributo per il loro mantenimento a mani della madre, fermo restando che l'incremento patrimoniale derivato a quest'ultima dalla successione paterna e l'insussistenza di attuali costi abitativi per l'abitazione di NO costituiscono fattori pienamente coerenti con la previsione a carico della medesima, nel complesso delle ingenti spese per gli studi e la formazione della prole gravanti sul padre come dal medesimo documentate, della quota residua di mantenimento diretto della figlia minore oltre che delle spese sportive occorrenti per la prole.
Ne consegue che l'assetto vigente risulta coerente con l'assolvimento degli obblighi di mantenimento della prole mediante una adeguata partecipazione della madre alle relative esigenze, valutata la situazione all'attualità; deve a riguardo osservarsi che l'adempimento dei relativi obblighi, volto a garantire il percorso formativo e di crescita personale dei figli, sino al raggiungimento della piena indipendenza economica, grava su ciascun genitore in forza del principio di responsabilità e in coerenza con le risorse disponibili, non essendo configurabile alcuna forma di totale esonero dai relativi impegni.
Ne consegue il rigetto dell'appello proposto anche in relazione a tale motivo.
VII. Le istanze istruttorie.
Con l'ultimo motivo articolato l'appellante si duole della mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti e non ammessi;
trattasi in larga parte di prove dirette all'approfondimento delle disponibilità patrimoniali del irrilevanti alla CP_1 luce degli argomenti sopra esposti in materia di presupposti dell'assegno divorzile, nonché di capitoli di prova testimoniale del tutto generici perché privi di circostanziati riferimenti temporali e/o valutative o comunque del tutto irrilevanti ai fini della decisione.
Ne consegue l'infondatezza anche di tale motivo.
22 V.1. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi dello scaglione di valore indeterminabile, complessità media, seguono la soccombenza.
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PER QUESTI MOTIVI
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La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso la sentenza n. 1126/2023 emessa dal Tribunale di Firenze,
[...]
così provvede:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la gravata sentenza;
2) condanna a rifondere alla controparte le spese del giudizio, Parte_1 liquidate in complessivi € 12.156,00 oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater dPR
n. 115/2002 in materia di spese di giustizia nei confronti dell'appellante;
4) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
Firenze, 30 aprile 2025
Il Presidente est.
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