Articolo 205 del Codice di procedura civile
Articolo 185 bisArticolo 195
Versione
21 aprile 1942
Art. 205.
(Risoluzione degli incidenti relativi alla prova).

Il giudice che procede all'assunzione dei mezzi di prova, anche se delegato a norma dell'articolo 203, pronuncia con ordinanza su tutte le questioni che sorgono nel corso della stessa.

Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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