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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/01/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 6798/2017, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta mandato in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv.
Gaetano Colonnese presso il cui studio, sito in Salerno alla via G. Guglielmi
n. 6, elettivamente domicilia;
- PARTE OPPONENTE
E
(P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine ed inserita quale allegato nella busta telematica del deposito in Cancelleria, dall'Avv. Debora Macello, elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso lo studio dell'Avv. Raffaella Cuomo, sito in Salerno al corso Garibaldi
n. 8;
- PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e decreto reso all'esito dell'udienza del
17/10/2024 tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi Proc. N.R.G.A.C. 6798/2017 – Sentenza dell'articolo 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato il sig. Parte_1
ha proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n.
[...]
1694/2017, con il quale è stato ingiunto al pagamento, in favore della opposta, dell'importo di € 7.367,51 a titolo di saldo debitore di due contratti di finanziamento, oltre interessi come da domanda fino all'effettivo soddisfo, nonché spese del procedimento monitorio ed accessori di legge.
L'opponente ha dedotto: che disconosce tutta la documentazione prodotta dall'opposta, in quanto non conforme alla legge ed agli originali;
quale primo motivo di opposizione, che la opposta non ha fornito la prova del credito azionato in via monitoria, non essendo a tal fine sufficiente il certificato ex art. 50 T.U.B. e che, in ogni caso, egli non avrebbe sottoscritto i due contratti posti a fondamento del ricorso monitorio;
quale secondo motivo di opposizione, che i contratti di finanziamento posti a fondamento del ricorso monitorio sono affetti da nullità, in quanto sottoscritti soltanto da lui e non anche dalla con conseguente non debenza di tutti gli addebiti in CP_1
misura ultralegale;
quale terzo motivo di opposizione, che il credito oggetto di causa è il risultato di addebiti illegittimi, derivanti dall'applicazione di un
T.A.E.G. maggiore rispetto a quello contrattualmente indicato, da interessi capitalizzati trimestralmente in violazione del divieto di anatocismo, nonchè usurari.
In virtù di quanto innanzi esposto il sig. ha Parte_1
formulato le seguenti conclusioni: accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 1694/2017; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avvocato GAETANO
COLONNESE, dichiaratosi anticipatario.
Si costituiva in giudizio la deducendo: che il Controparte_1
disconoscimento di conformità agli originali dei documenti da essa
Proc. N.R.G.A.C. 6798/2017 – Sentenza depositati in copia è generico;
che oltre al contratto di finanziamento, essa ha prodotto l'estratto conto relativo all'estinzione del finanziamento e CP_2
l'estratto conto relativo al contratto di finanziamento Findomestic Banca
S.P.A.; che il disconoscimento del sig. relativamente alle Parte_1
sottoscrizioni apposte sui contratti di finanziamento è inammissibile, avendo egli provveduto a dare corso al pagamento di parte delle rate di cui ai finanziamenti predetti, così come risulta dagli estratti conti versati in atti;
che, in ogni caso, laddove tale disconoscimento dovesse essere ritenuto ammissibile, formula istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c.; che essa ha depositato gli estratti conto analitici certificati ai sensi dell'articolo 50
T.U.B.; che i contratti di finanziamento, ancorché sottoscritti dal solo sig.
[...]
e non anche dalle mutuanti, sono validi ai sensi dell'articolo 117, Pt_1
comma 1, T.U.B.; che le dedotte illegittimità delle condizioni economiche sono infondate.
In virtù di quanto innanzi esposto la ha formulato le Controparte_1
seguenti conclusioni: rigettare l'opposizione e, per l'effetto, confermare il
Decreto Ingiuntivo n. 1694/2017; in via subordinata, in caso di accoglimento dell'opposizione, condannare il sig. al Parte_1
pagamento, in suo favore, della somma pari ad € 7.367,51 oltre agli interessi moratori maturati e maturandi dal dovuto sino al saldo;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
Alla prima udienza il precedente G.I. rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. e concedeva alle parti il termine di giorni 15 per l'instaurazione del tentativo di mediazione obbligatoria, che veniva espletato (cfr. verbale di udienza del 21/5/2018).
Quindi il precedente G.I. concedeva alle parti i termini ex art. 183, comma
6, c.p.c. e disponeva consulenza tecnica d'ufficio grafologica.
In data 10/4/2019 il presente procedimento veniva riassegnato al sottoscritto.
Proc. N.R.G.A.C. 6798/2017 – Sentenza Espletata l'indagine peritale grafologica, questo Giudice disponeva consulenza tecnica d'ufficio contabile.
All'udienza del 17/10/2024, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., la causa veniva assegnata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20) per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Ciò posto, è ora possibile decidere la controversia.
SULLA ECCEZIONE DI CARENZA DI TITOLARITA' ATTIVA DEL CREDITO
AZIONATO IN VIA MONITORIA IN CAPO ALLA PARTE OPPOSTA
Preliminarmente va scrutinata l'eccezione sollevata da parte opponente per la prima volta con la comparsa conclusionale del 16/12/2024 (cfr.) circa la carenza di titolarità attiva in capo alla opposta per non Controparte_1
avere quest'ultima dimostrato di essere l'effettiva titolare del credito per cui
è causa (oggetto di molteplici cessioni), nei modi e nelle forme stabiliti, ad esempio, nella recente ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n.
17944/2023, nonché della inclusione del credito azionato in via monitoria tra quelli oggetto delle predette cessioni “in blocco”.
La contestazione circa il difetto di titolarità attiva della opposta, quale cessionaria, sollevata dall'opponente per la prima volta in comparsa conclusionale, deve ritenersi ammissibile.
Invero, occorre premettere che come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (“ex multis” Cass. Civ., SS.UU., n. 2951/2016; Cass. Civ., n.
18974/2022) “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio, è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto, sicché, in coerenza, le contestazioni, da parte di quest'ultimo, della titolarità del rapporto controverso dedotta, hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che
Proc. N.R.G.A.C. 6798/2017 – Sentenza l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, poiché, al contempo, la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile d'ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa.”.
Tanto comporta, in primo luogo, che nel caso di specie non si controverta tecnicamente di difetto di legittimazione (attiva) della parte opposta con riferimento al diritto di credito attivato mediante deposito del ricorso per
Decreto Ingiuntivo, essendo sufficiente per la sussistenza della suddetta condizione dell'azione la coincidenza tra chi si afferma di essere titolare del giudizio e chi agisce processualmente per la tutela del diritto stesso;
quanto piuttosto della sussistenza o meno della titolarità del diritto di credito contestato in capo alla parte opposta e, dunque, attenendo la predetta titolarità agli elementi costitutivi ex art. 2697 c.c. della domanda, alla fondatezza della stessa.
Fatta questa premessa, tuttavia, occorre rilevare che con la sentenza n.
2951 del 2016 le Sezioni Unite Civili chiarirono che “La titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare. Può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità. La difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che
l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa. Non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio.
Proc. N.R.G.A.C. 6798/2017 – Sentenza Essa pertanto può essere proposta in ogni fase del giudizio (in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato). A sua volta il giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio.” e che “Più complessa è la problematica relativa al principio di non contestazione. Il convenuto, come si è visto, deve tempestivamente prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda (art. 167, primo comma, c.p.c.) e "il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal p.m., nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita" (art. 115, primo comma, c.p.c.).”.
La Suprema Corte, Sezione VI-3, con ordinanza n. 9439 del 2022 ha chiarito che se è vero che l'onere di allegare e dimostrare la titolarità attiva del diritto di credito fatto valere in giudizio incombe in capo all'attore (in questa sede la parte opposta, quale attrice in senso sostanziale), l'onere della prova della suddetta titolarità può ritenersi assolto allorquando il convenuto svolga difese incompatibili con la contestazione della titolarità del diritto di credito oppure, a fronte dell'altrui allegazione specifica, non contesta la titolarità dell'altrui diritto di credito.
Inoltre la Corte di Cassazione, Sezione III, con ordinanza n. 20597 del 2022 ha poi sancito che “La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (Cass. 19/10/2015, n. 21101) il quale, peraltro, puo' avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass. 11/03/2011, n.
5915; Cass. 03/03/2009, n. 5071), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, ad opera dell'opponente (convenuto sostanziale) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. E', infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass.
Proc. N.R.G.A.C. 6798/2017 – Sentenza 16/12/2010, n. 25516), essendo tuttavia necessario, a tal fine, che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento (Cass.
17/11/2003, n. 17371).
La non contestazione del convenuto costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto
l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (ex plurimis, Cass. 23/03/2022,
n. 9439; Cass. 17/06/2016, n. 12517; Cass., 09/03/2012, n. 3727; Cass.
05/03/2009, n. 5356).”.
Dai principi di diritto di cui sopra emerge, dunque, che se la contestazione in ordine al difetto di titolarità (attiva o passiva) del rapporto controverso oggetto di causa costtiuisce una mera “difesa”, come tale suscettibile di essere sollevata in qualsiasi stato e grado del processo, essa va comunque coordinata con il principio di non contestazione.
Orbene, nel caso di specie non può revocarsi in dubbio che la CP_1
abbia allegato specificamente le circostanze relative alla intervenuta
[...]
stipulazione di una serie di contratti di cessione del credito azionato in via monitoria in favore dell'opposta-cessionaria fin dal deposito del ricorso per Decreto Ingiuntivo (cfr.).
A fronte di tale allegazione, puntuale e specifica, la parte opponente non ha sollevato alcuna contestazione, neppure generica, fino alla comparsa conclusionale, formulando invece contestazioni attinenti esclusivamente alla prova dell'esistenza del credito azionato in via monitoria ed alla illegittimità delle condizioni economiche applicate nei contratti il cui saldo creditore è stato oggetto di ingiunzione. Si
Proc. N.R.G.A.C. 6798/2017 – Sentenza tratta, a ben vedere, di un comportamento processuale ad avviso di questo
Giudice incompatibile con la contestazione della titolarità del diritto di credito in capo all'opposta, atteso che tali doglianze, rivolte proprio nei confronti della – con la quale è stata altresì espletata Controparte_1
consulenza tecnica d'ufficio contabile - presuppongono quale contraddittore quest'ultima, in tal modo riconoscendo, sia pure implicitamente, che quest'ultima fosse titolare del diritto di credito attivato mediante procedimento monitorio.
Da qui, dunque, l'infondatezza dell'eccezione relativa al difetto di titolarità del diritto di credito in capo all'opposta.
SULLA FONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE
Fermo quanto innanzi esposto, con il primo motivo di opposizione l'opponente ha eccepito che la documentazione prodotta dall'opposta soltanto in copia fotostatica non sarebbe conforme agli originali e che, in ogni caso, non avrebbe sottoscritto i due contratti di finanziamento i cui saldi creditori sono stati oggetto di ingiunzione nei suoi confronti.
Il motivo di opposizione è infondato e va rigettato.
Per quanto riguarda il disconoscimento di conformità agli originali della documentazione prodotta in copia fotostatica dalla esso Controparte_1
è generico e, come tale, inammissibile, avendo la giurisprudenza di legittimità chiarito (“ex multis” Cass. Civ., Sez. II, n. 27633/2018) che “La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso
l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale.”.
Sul punto questo Giudice ritiene di dover fare proprie le risultanze cui è pervenuta la C.T.U. nominata, atteso che esse costituiscono l'esito di un'analisi che appare immune da vizi di ordine logico e metodologico (come
Proc. N.R.G.A.C. 6798/2017 – Sentenza dimostra, peraltro, la circostanza che nessuna delle parti ha formulato osservazioni controdeduttive).
La C.T.U., infatti, dopo avere provveduto ad esaminare le firme apposte sui contratti oggetto di contestazione e quelle comparative apposte sul mandato alle liti e sulla carta di identità, ha appurato che “Sulla base di quanto descritto e documentato si conclude con CERTEZZA che le firme in verifica apposte sul Modulo di Richiesta e sulla Domanda di apertura carta di credito siano autografe, ovvero riconducibili all'apparente firmatario .”. Parte_1
Dunque i contratti di finanziamento del 03/11/2006 e di apertura di carta di credito del 23/6/1992 sono stati sottoscritti dall'opponente sig.
[...]
e, come tali, sono per questi validi, efficaci e Parte_1
vincolanti.
Inoltre parte opponente ha eccepito che la Banca opposta non avrebbe fornito la prova del credito azionato in via monitoria, non essendo a tal fine sufficienti i certificati ex art. 50 T.U.B.
La doglianza è infondata e va rigettata.
Sul punto, infatti, occorre rilevare che la ha prodotto in Controparte_1
giudizio:
- il contratto di finanziamento con il 03/11/2006 sottoscritto dal CP_2
sig. – come appurato all'esito della C.T.U. grafologica –, Parte_1
completo di tutte le condizioni economiche validamente pattuite (cfr. all. 2 della produzione della fase monitoria);
- estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. relativo al contratto di finanziamento con del 03/11/2006 (cfr. all. 6 della produzione CP_2
- il contratto di finanziamento con Findomestic il 23/6/1992 sottoscritto dal sig. – come appurato all'esito della C.T.U. grafologica –, Parte_1
completo di tutte le condizioni economiche validamente pattuite (cfr. all. 7 della produzione della fase monitoria);
Proc. N.R.G.A.C. 6798/2017 – Sentenza - estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. relativo al contratto di carta di carta di credito del 23/6/1992 (cfr. all. 13 della produzione della fase monitoria);
Con il secondo motivo di opposizione parte opponente lamenta che i contratti di finanziamento e di carta di credito posti alla base del ricorso per
Decreto Ingiuntivo sarebbero affetti da nullità per violazione del disposto di cui all'articolo 117, comma 1, T.U.B., in quanto non recanti la sottoscrizione delle Banche.
Anche questo motivo di opposizione è infondato e va rigettato.
In ordine alla dedotta nullità per violazione dell'articolo 117 T.U.B., per essere stato tali contratti sottoscritti solo dal cliente, la Suprema Corte (“ex multis” Cass. Civ., Sez. I, n. 9196/2021) ha chiarito che “… la prescrizione della forma scritta, cui sono soggetti i contratti bancari a mente dell'art. 117, comma 1, TUB, è posta a presidio del contraente debole in quanto mira a soddisfare finalità di certezza dell'impegno giuridico assunto con la sottoscrizione del contratto. La considerazione è alla radice della premura che ha condotto questa Corte ad affermare da ultimo, risolvendo una querelle che da tempo si trascinava in ordine alla validità in materia di intermediazione finanziaria del contratto monofirma - ovvero del contratto recante la sola sottoscrizione del cliente e privo della sottoscrizione dell'intermediario - che «il requisito della forma scritta del contrattoquadro, posto a pena di nullità
(azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti» (Cass., Sez. U,
16/01/2018, n. 898). Le finalità sottese all'adozione della forma scritta
Proc. N.R.G.A.C. 6798/2017 – Sentenza prescritta a pena di nullità per i contratti regolati dal valorizzate nell'occasione - e volte, segnatamente ad assicurare al cliente la piena cognizione degli specifici servizi forniti, della durata e delle modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, delle modalità proprie con cui si svolgeranno le singole operazioni, della periodicità, contenuti e documentazione da fornire in sede di rendicontazione - si rinvengono anche in relazione ai contratti bancari, sicché la medesima prescrizione che per essi trova riconoscimento nell'art. 117, comma 3, TUB, secondo cui anche questi contratti debbono essere stipulati in forma scritta a pena di nullità, ha, non dissimilmente a quella accordata dalle SS.UU. al contratto di intermediazione, natura funzionale e non strutturale. Si riconosce così che la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta, essendo sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo. Corollario di questa impostazione è che il consenso della banca può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti (Cass., Sez. I, 6/09/2019, n. 22385;
Cass., Sez. I, 18/06/2018, n. 16070; Cass., Sez. I, 6/06/2018, n. 14646), quali nella specie il decidente ha concretamente riconosciuto nell'avvenuta apertura del conto e nell'invio dei relativi estratti.”.
Applicando il principio di diritto elaborato dalla Corte di Cassazione al caso di specie, ne consegue che i contratti di finanziamento e di carta di credito contestati sono validi, essendo stati sottoscritti dal sig. Parte_1
(cfr. all.ti 2 e 7 della produzione della fase monitoria), unico
[...]
soggetto, quale cliente-contraente debole, legittimato a dolersi della propria, eventuale, mancata sottoscrizione, mentre il consenso della Banca può agevolmente rinvenirsi dall'erogazione delle somme oggetto di finanziamento e dall'utilizzo della carta di credito, non contestate dalla parte opponente e risultanti altresì dagli estratti conto ex art. 50 T.U.B. (cfr. all.ti 6 e 13 della
Proc. N.R.G.A.C. 6798/2017 – Sentenza produzione della fase monitoria), chiara manifestazione della volontà di concludere, sia pure mediante comportamenti concludenti o esecutivi, i contratti stessi.
Con il terzo ed ultimo motivo di opposizione l'opponente ha eccepito che nei contratti posti a fondamento della domanda monitoria sarebbero state applicate condizioni economiche e contrattuali illegittime.
Il motivo di opposizione è infondato e va respinto.
Sul punto si richiama quanto appurato dal C.T.U. contabile, il cui operato e le cui risultanze si condividono, in quanto immuni da vizi di ordine logico e metodologico (come dimostra, peraltro, il fatto che parte opponente non ha formulato alcuna osservazione controdeduttiva), oltre che pienamente rispettosa delle risultanze documentali agli atti di causa e delle norme
“ratione temporis” applicabili.
In particolare, il C.T.U. ha correttamente escluso, per quanto riguarda il contratto di carta di credito del 23/6/1992, che esso possa essere soggetto al controllo di usurarietà, che opera solo a far data dall'entrata in vigore della L. n. 108/1996, non rilevando l'usura c.d. “sopravvenuta” (Cass. Civ.,
SS.UU., n. 24675/2017)
Relativamente al contratto di finanziamento stipulato dal sig. Parte_1
il 03/11/2006 con la l'ausiliario nominato non ha ravvisato alcuna CP_2
usurarietà degli interessi pattuiti.
Per quanto concerne, invece, le verifiche circa l'indicazione contrattuale del
T.A.N. e del T.A.E.G. e la loro corrispondenza roispetto a quelli effettivamente applicati, il C.T.U. per il contratto di carta di credito, stipulato nel 1992 ha constatato che era stato pattuito il T.A.N. e che non era stato indicato il T.A.E.G., constatando però che esso era previsto come obbligatorio soltanto per i contratti conclusi a far data dal D.M. del
09/7/1992, dunque successivamente rispetto al momento della conclusione di quello oggetto di causa, sottoscritto nel Giugno del 1992.
Proc. N.R.G.A.C. 6798/2017 – Sentenza In ordine al contratto di finanziamento di € 5.000,00 stipulato in data
03/11/2006 tra la ed il sig. , il C.T.U. ha verificato che CP_2 Parte_1
era stato indicato sia il T.A.N. (21,60%), sia il T.A.E.G. (23,88%), ed ha escluso qualsiasi divergenza tra quest'ultimo come contrattualmente indicato e quello effettivamente applicato.
In conclusione, dunque, l'ausiliario nominato ha confermato la correttezza dell'importo oggetto di ingiunzione, pari ad € 7.367,51 (cfr. pag. 17 relazione peritale).
Alla luce di quanto innanzi esposto, dunque, consegue che l'opposizione è infondata e va rigettata e, per l'effetto, il Decreto Ingiuntivo n. 1694/2017 va convermato e, stante il disposto dell'articolo 653, comma 1, c.p.c., va dichiarato esecutivo.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, considerato che l'opposizione è stata rigettata, sono poste a carico di e, considerate la Parte_1
natura, il valore (€ 7.367,51) e la complessità delle questioni (bassa), si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi € 3.380,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 460,00 per la fase di studio;
€ 389,00 per la fase introduttiva;
€ 1.680,00 per la fase istruttoria/trattazione, consistita nell'espletamento di due consulenze tecniche d'ufficio; € 851,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
Per effetto della soccombenza anche le spese delle due C.T.U., così come liquidate con separate decreti, sono poste definitivamente a carico di
[...]
. Parte_1
P.Q.M.
Proc. N.R.G.A.C. 6798/2017 – Sentenza Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il Decreto Ingiuntivo n.
1674/2017 e lo dichiara esecutivo;
2) Condanna al pagamento in favore della Parte_1
delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € Controparte_1
3.380,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.;
3) Pone definitivamente le spese delle C.T.U., così come liquidate con separati decreti, a carico di . Parte_1
Così deciso in Salerno il 28/1/2025
Il Giudice
Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 6798/2017 – Sentenza