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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 27/11/2025, n. 1241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1241 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ILTRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Domenica Spanò, in funzione di giudice unico, ha emesso e pubblicato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 908/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi civili,
PROMOSSA dall'avv. LI CALSI FABIO, nato il giorno 8 aprile 1966 a Canicattì, rappresentato e difeso da sé stesso, ex art. 86 c.p.c., ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio legale.
- ATTORE-
CONTRO
, nato a [...] il [...], difeso e Controparte_1
rappresentato, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv.
DA OS del foro di Caltanissetta presso il cui studio è domiciliato;
- CONVENUTO -
OGGETTO: condannatorio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART. 132 C.P.C.-
L'attore ha introdotto il presente giudizio per chiedere la condanna del convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali, fisici e morali subiti a causa dell'aggressione fisica e morale che ha allegato di avere subito dalla controparte.
In premessa, in punto di fatto, ha allegato che: a) il 17.01.2014 nel proprio studio legale ebbe a ricevere nel proprio studio legale il sig. al quale, dopo avere reso le Controparte_1 delucidazioni relative all'udienza dibattimentale che lo riguardava, rappresentava che, ove non avesse provveduto ai pagamenti relativi ai diversi procedimenti in cui lo difendeva, avrebbe rinunciato ai relativi mandati attesa l'inadempienza di costui rispetto alla sua obbligazione di pagamento degli onorari;
b) che il sig. reagì alla sua richiesta CP_1
inveendo e rifiutandosi di andarsene per cui l'avv. Li Calzi si sarebbe alzato e aperto la porta dello studio reiterando l'invito ad uscire al che lo avrebbe insultato rivolgendogli CP_1
le seguenti espressioni: “che minchia di avvocato sei”, “avvocato di merda”, “cosa inutile”,
“te la faccio pagare” in un crescendo di aggressività divenuta fisica per avere aggredito l'avv.
Li SI, che cercava di farlo uscire dal suo studio, con pugni e graffi sul viso causandogli escoriazioni all'occhio destro ed alla cornea nonché la rottura degli occhiali;
3) che in ordine ai fatti narrati, per i quali aveva sporto querela, il P.M. il 2.8.2018 chiese l'archiviazione per il reato di cui all'art. 594 c.p. attesa l'intervenuta depenalizzazione mentre dispose la citazione a giudizio per il reato di cui all'art. 582, 1 comma, c.p., e per il reato di cui all'art. 614, commi
1 e 2, c.p.- In punto di diritto, ha rappresentato di avere convenuto il sig. al fine CP_1 di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni dalle ingiurie e lesioni subite, danni quantificati nell'importo di € 20.000, comunque instando in via subordinata per la diversa somma, da stabilirsi ex art. 1226 c.c.-
Il convenuto nel costituirsi in giudizio ha contestato in toto le domande attoree, eccependo:
a) la prescrizione del risarcimento del danno relativo al reato di cui all'art. 594 c.p. atteso che
“alla luce dell'avvenuta depenalizzazione del reato di ingiuria, deve ritenersi che la correlata domanda di risarcimento trovi la sua fonte in un illecito civile, la cui disciplina in tema di prescrizione è regolata dall'art 2947, comma 1, c.c..”; b) l'infondatezza della domanda risarcitoria per essere disancorata da ogni elemento probatorio e fattuale sia in ordine al fatto in sé che al danno conseguenza per la asserita insussistenza di elementi dia quali giungere ad una precisa individuazione dei danni, eccependo in punto di quantum l'eccessività della domanda risarcitoria chiedendo in via subordinata di ridurre la pretesa risarcitoria dell'attore al dovuto.
La causa, all'esito dell'assunzione di prove testimoniali, è stata quindi assunta, previa precisazione delle conclusioni, in decisione.
Orbene, i fatti allegati dall'attore risultano provati dalle risultanze delle deposizioni testimoniali. Invero la testimone , escussa all'udienza del 7.10.2021, che Testimone_1 ha riferito di avere assistito ai fatti in quanto collega di studio dell'avv. Li SI, ha dichiarato di confermare tutte le circostanze fattuali dalla stessa riferite nel verbale di S.I.T. rese al
Commissariato di P.S. di Canicattì il 17.02.2014 aggiungendo: “ho assistito al fatto poiché ero stata convocata nella stanza dell'avv. Li SI per riferire in ordine all'udienza penale che si era tenuta il giorno prima nell'ambito del procedimento che vedeva il sig. CP_1 imputato, mi pare imputato per quanto è a mia memoria, udienza alla quale avevo presenziato quale sostituto processuale dell'avv. Li SI difensore del .” CP_1
Rileva pertanto quanto dalla teste riferito nel suddetto verbale di SIT, confermato in toto, circa la reazione del alla richiesta dell'avv. Li SI di pagamento degli onorari, invero CP_1
la stessa ha dichiarato che: a) il convenuto, innervosito dal chiesto pagamento ebbe a profferire nei confronti dell'attore le seguenti espressioni: “Non intendo pagare un cazzo che minchia di avvocato sei, avvocato di merda… non ho visto alcun risultato … perché ti dovrei pagare”; b) che attesi i vani e ripetuti inviti ad uscire da parte dell'avv. Li SI nel momento in cui questi si alzò ed andò ad aprire la porta dello studio il si alzava e chiudeva CP_1 la porta gridando che “non doveva dirlo lui se doveva andare via… non ho visto nessun risultato e vuoi essere pagato? Ne fai una questione di denaro?” ed ad un certo punto trovandosi i due uno di fronte all'all'altro a brevissima distanza il iniziava a CP_1 provocare l'avvocato profferendo al seguente frase: “Talia stu babbu.. ti fazzu vidiri io” ; c)
Il improvvisamente iniziava a “sferrare schiaffi e pugni al volto dell'avvocato CP_1 facendogli cadere gli occhiali e procurandogli delle ferite allo zigomo ed occhio destro oltre ai graffi sul collo” e che gli altri collaboratori dello studio, immediatamente sopraggiunti, riuscivano con fatica ad allontanare il dalla stanza. CP_1
Il teste , escusso all'udienza del 19 maggio 2022, ha dichiarato:” posso confermare Tes_2
che mentre mi trovavo, nella mia stanza, nello studio professionale che condivido con l'avv.
Li SI, fui allertato dalle voci provenienti dalla stanza attigua dell'avv. LiSI, indi immediatamente, con altri colleghi, sono entrato in detta stanza e ho visto lo stesso che si strattonava con il , anzi mi pare di ricordare di averli visti sulla soglia della porta CP_1
mentre l'avv. Li SI cercava di farlo uscire fuori, ricordo che con grande difficoltà io e il praticante siamo riusciti a separarli, dopo che il andò via accompagnai il Pt_1 CP_1
collega all'ospedale. Accompagnai l'avv. Li SI all'ospedale perché lo stesso aveva un occhio molto arrossato ed un evidente, segno, sembrava un taglio nell'area orbitale, non ricordo di quale occhio si trattasse.”
L'allegazione in punto di fatto dell'attore ha trovato pertanto riscontro nelle dichiarazioni rese dai suddetti testi. In punto di diritto, va rilevata la fondatezza dell'eccepita prescrizione del diritto al risarcimento del danno riferito alle ingiurie subite atteso che per effetto della depenalizzazione della fattispecie di reato di cui all'art. 594 c.p.c., con l'art. 1 del D.Lgs. 15 gennaio 2016 n. 7, le offese all'onore e al decoro della persona rilevano solo quale illecito civile con la conseguente applicazione del termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2947c.c., decorrente dalla data del fatto del 17.01.2014, termine nella fattispecie decorso già alla data del 29.01.2019 di spedizione dell'invito alla negoziazione e a fortiori rispetto a quella ricezione e a quella di notificazione dell'atto di citazione.
Quanto al chiesto risarcimento del danno biologico e di quello morale riconducibili ai fatti reato di cui all'art. 582, 1 comma, c.p., e all'art. 614 , commi 1 e 2, c.p., - per i quali era stata formulata la relativa imputazione in sede penale nei confronti del che ha definito CP_1 la propria posizione processuale con l'istituto del patteggiamento- deve rilevarsi quanto ai danni fisici che nessuna liquidazione può avere luogo in assenza di postumi e considerato che le lesioni non hanno comportato alcuna invalidità temporanea.
Va invece liquidato il danno morale in relazione ad entrambe le suddette fattispecie delittuose.
Deve ritenersi che il Sig. con l'aggressione fisica perpetrata ai danni dell'avv. Li CP_1
SI consistita nell'averlo colpito al volto con schiaffi e pugni, integrante l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 582, 1 comma, c.p., e con l'essersi trattenuto nello studio dell'avv. Li SI contro la volontà dello stesso, integrante il reato di violazione di domicilio di cui all'art. 614,
2 comma, c.p. abbia causato all'attore il pregiudizio di natura psicologica quantomeno del turbamento da ritenersi provato applicando la regola della presunzione semplice che si basa sull'inferenza logica che da un certo fatto si può presumere che ne sia derivata una sofferenza interiore.
Nel caso che ci occupa dall'aggressività e dalla violenza del comportamento del , CP_1
che è da ritenersi particolarmente connotata negativamente per il fatto di essere stata estrinsecata nel domicilio della persona offesa, deve presumersi derivata la sofferenza psicologica quantomeno del turbamento.
Per quanto fin qui osservato liquida equitativamente il danno morale in argomento, ex art. 1226 c.c., in riferimento ad entrambi gli illeciti nell'importo complessivo di € 1.000,00.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, in parziale accoglimento delle domande attoree, così provvede:
- Condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore della somma di € 1.000,00
a titolo di risarcimento dei danni morali relativi ai fatti di causa;
- Condanna il convenuto alla refusione delle spese di lite che si liquidano nella complessiva somma di € 2.540,00 per compensi di avvocato oltre il rimborso forfettario per spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Agrigento il 26 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Domenica Spanò
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ILTRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Domenica Spanò, in funzione di giudice unico, ha emesso e pubblicato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 908/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi civili,
PROMOSSA dall'avv. LI CALSI FABIO, nato il giorno 8 aprile 1966 a Canicattì, rappresentato e difeso da sé stesso, ex art. 86 c.p.c., ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio legale.
- ATTORE-
CONTRO
, nato a [...] il [...], difeso e Controparte_1
rappresentato, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv.
DA OS del foro di Caltanissetta presso il cui studio è domiciliato;
- CONVENUTO -
OGGETTO: condannatorio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART. 132 C.P.C.-
L'attore ha introdotto il presente giudizio per chiedere la condanna del convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali, fisici e morali subiti a causa dell'aggressione fisica e morale che ha allegato di avere subito dalla controparte.
In premessa, in punto di fatto, ha allegato che: a) il 17.01.2014 nel proprio studio legale ebbe a ricevere nel proprio studio legale il sig. al quale, dopo avere reso le Controparte_1 delucidazioni relative all'udienza dibattimentale che lo riguardava, rappresentava che, ove non avesse provveduto ai pagamenti relativi ai diversi procedimenti in cui lo difendeva, avrebbe rinunciato ai relativi mandati attesa l'inadempienza di costui rispetto alla sua obbligazione di pagamento degli onorari;
b) che il sig. reagì alla sua richiesta CP_1
inveendo e rifiutandosi di andarsene per cui l'avv. Li Calzi si sarebbe alzato e aperto la porta dello studio reiterando l'invito ad uscire al che lo avrebbe insultato rivolgendogli CP_1
le seguenti espressioni: “che minchia di avvocato sei”, “avvocato di merda”, “cosa inutile”,
“te la faccio pagare” in un crescendo di aggressività divenuta fisica per avere aggredito l'avv.
Li SI, che cercava di farlo uscire dal suo studio, con pugni e graffi sul viso causandogli escoriazioni all'occhio destro ed alla cornea nonché la rottura degli occhiali;
3) che in ordine ai fatti narrati, per i quali aveva sporto querela, il P.M. il 2.8.2018 chiese l'archiviazione per il reato di cui all'art. 594 c.p. attesa l'intervenuta depenalizzazione mentre dispose la citazione a giudizio per il reato di cui all'art. 582, 1 comma, c.p., e per il reato di cui all'art. 614, commi
1 e 2, c.p.- In punto di diritto, ha rappresentato di avere convenuto il sig. al fine CP_1 di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni dalle ingiurie e lesioni subite, danni quantificati nell'importo di € 20.000, comunque instando in via subordinata per la diversa somma, da stabilirsi ex art. 1226 c.c.-
Il convenuto nel costituirsi in giudizio ha contestato in toto le domande attoree, eccependo:
a) la prescrizione del risarcimento del danno relativo al reato di cui all'art. 594 c.p. atteso che
“alla luce dell'avvenuta depenalizzazione del reato di ingiuria, deve ritenersi che la correlata domanda di risarcimento trovi la sua fonte in un illecito civile, la cui disciplina in tema di prescrizione è regolata dall'art 2947, comma 1, c.c..”; b) l'infondatezza della domanda risarcitoria per essere disancorata da ogni elemento probatorio e fattuale sia in ordine al fatto in sé che al danno conseguenza per la asserita insussistenza di elementi dia quali giungere ad una precisa individuazione dei danni, eccependo in punto di quantum l'eccessività della domanda risarcitoria chiedendo in via subordinata di ridurre la pretesa risarcitoria dell'attore al dovuto.
La causa, all'esito dell'assunzione di prove testimoniali, è stata quindi assunta, previa precisazione delle conclusioni, in decisione.
Orbene, i fatti allegati dall'attore risultano provati dalle risultanze delle deposizioni testimoniali. Invero la testimone , escussa all'udienza del 7.10.2021, che Testimone_1 ha riferito di avere assistito ai fatti in quanto collega di studio dell'avv. Li SI, ha dichiarato di confermare tutte le circostanze fattuali dalla stessa riferite nel verbale di S.I.T. rese al
Commissariato di P.S. di Canicattì il 17.02.2014 aggiungendo: “ho assistito al fatto poiché ero stata convocata nella stanza dell'avv. Li SI per riferire in ordine all'udienza penale che si era tenuta il giorno prima nell'ambito del procedimento che vedeva il sig. CP_1 imputato, mi pare imputato per quanto è a mia memoria, udienza alla quale avevo presenziato quale sostituto processuale dell'avv. Li SI difensore del .” CP_1
Rileva pertanto quanto dalla teste riferito nel suddetto verbale di SIT, confermato in toto, circa la reazione del alla richiesta dell'avv. Li SI di pagamento degli onorari, invero CP_1
la stessa ha dichiarato che: a) il convenuto, innervosito dal chiesto pagamento ebbe a profferire nei confronti dell'attore le seguenti espressioni: “Non intendo pagare un cazzo che minchia di avvocato sei, avvocato di merda… non ho visto alcun risultato … perché ti dovrei pagare”; b) che attesi i vani e ripetuti inviti ad uscire da parte dell'avv. Li SI nel momento in cui questi si alzò ed andò ad aprire la porta dello studio il si alzava e chiudeva CP_1 la porta gridando che “non doveva dirlo lui se doveva andare via… non ho visto nessun risultato e vuoi essere pagato? Ne fai una questione di denaro?” ed ad un certo punto trovandosi i due uno di fronte all'all'altro a brevissima distanza il iniziava a CP_1 provocare l'avvocato profferendo al seguente frase: “Talia stu babbu.. ti fazzu vidiri io” ; c)
Il improvvisamente iniziava a “sferrare schiaffi e pugni al volto dell'avvocato CP_1 facendogli cadere gli occhiali e procurandogli delle ferite allo zigomo ed occhio destro oltre ai graffi sul collo” e che gli altri collaboratori dello studio, immediatamente sopraggiunti, riuscivano con fatica ad allontanare il dalla stanza. CP_1
Il teste , escusso all'udienza del 19 maggio 2022, ha dichiarato:” posso confermare Tes_2
che mentre mi trovavo, nella mia stanza, nello studio professionale che condivido con l'avv.
Li SI, fui allertato dalle voci provenienti dalla stanza attigua dell'avv. LiSI, indi immediatamente, con altri colleghi, sono entrato in detta stanza e ho visto lo stesso che si strattonava con il , anzi mi pare di ricordare di averli visti sulla soglia della porta CP_1
mentre l'avv. Li SI cercava di farlo uscire fuori, ricordo che con grande difficoltà io e il praticante siamo riusciti a separarli, dopo che il andò via accompagnai il Pt_1 CP_1
collega all'ospedale. Accompagnai l'avv. Li SI all'ospedale perché lo stesso aveva un occhio molto arrossato ed un evidente, segno, sembrava un taglio nell'area orbitale, non ricordo di quale occhio si trattasse.”
L'allegazione in punto di fatto dell'attore ha trovato pertanto riscontro nelle dichiarazioni rese dai suddetti testi. In punto di diritto, va rilevata la fondatezza dell'eccepita prescrizione del diritto al risarcimento del danno riferito alle ingiurie subite atteso che per effetto della depenalizzazione della fattispecie di reato di cui all'art. 594 c.p.c., con l'art. 1 del D.Lgs. 15 gennaio 2016 n. 7, le offese all'onore e al decoro della persona rilevano solo quale illecito civile con la conseguente applicazione del termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2947c.c., decorrente dalla data del fatto del 17.01.2014, termine nella fattispecie decorso già alla data del 29.01.2019 di spedizione dell'invito alla negoziazione e a fortiori rispetto a quella ricezione e a quella di notificazione dell'atto di citazione.
Quanto al chiesto risarcimento del danno biologico e di quello morale riconducibili ai fatti reato di cui all'art. 582, 1 comma, c.p., e all'art. 614 , commi 1 e 2, c.p., - per i quali era stata formulata la relativa imputazione in sede penale nei confronti del che ha definito CP_1 la propria posizione processuale con l'istituto del patteggiamento- deve rilevarsi quanto ai danni fisici che nessuna liquidazione può avere luogo in assenza di postumi e considerato che le lesioni non hanno comportato alcuna invalidità temporanea.
Va invece liquidato il danno morale in relazione ad entrambe le suddette fattispecie delittuose.
Deve ritenersi che il Sig. con l'aggressione fisica perpetrata ai danni dell'avv. Li CP_1
SI consistita nell'averlo colpito al volto con schiaffi e pugni, integrante l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 582, 1 comma, c.p., e con l'essersi trattenuto nello studio dell'avv. Li SI contro la volontà dello stesso, integrante il reato di violazione di domicilio di cui all'art. 614,
2 comma, c.p. abbia causato all'attore il pregiudizio di natura psicologica quantomeno del turbamento da ritenersi provato applicando la regola della presunzione semplice che si basa sull'inferenza logica che da un certo fatto si può presumere che ne sia derivata una sofferenza interiore.
Nel caso che ci occupa dall'aggressività e dalla violenza del comportamento del , CP_1
che è da ritenersi particolarmente connotata negativamente per il fatto di essere stata estrinsecata nel domicilio della persona offesa, deve presumersi derivata la sofferenza psicologica quantomeno del turbamento.
Per quanto fin qui osservato liquida equitativamente il danno morale in argomento, ex art. 1226 c.c., in riferimento ad entrambi gli illeciti nell'importo complessivo di € 1.000,00.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, in parziale accoglimento delle domande attoree, così provvede:
- Condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore della somma di € 1.000,00
a titolo di risarcimento dei danni morali relativi ai fatti di causa;
- Condanna il convenuto alla refusione delle spese di lite che si liquidano nella complessiva somma di € 2.540,00 per compensi di avvocato oltre il rimborso forfettario per spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Agrigento il 26 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Domenica Spanò