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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 15/01/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Silvia Rita Fabrizio Presidente
Alberto Iachini Bellisari Consigliere relatore Federico Ria Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n.1150/2023 R.G, trattenuta in decisione con ordinanza dell'8.1.2025, promossa da rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Diano giusta procura Parte_1 depositata nel fascicolo telematico, elettivamente domiciliata in NO in L.tto Mons. Raffaele D'Annibale n.1, presso lo studio del predetto avvocato Appellante contro rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Di Crescenzo giusto mandato in Controparte_1 calce all'atto di appello elettivamente domiciliata in Guardiagrele (Ch), Via Bocca di Valle n.38 presso lo studio del predetto avvocato
Appellato-Appellante incidentale avverso la sentenza n.185/2023 pubblicata il 29/05/2023 dal Tribunale di NO nel procedimento civile n. 217/2021 avente ad oggetto: Responsabilità ex artt.2049-2051-2052 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, riformare integralmente la sentenza n. 182023, pronunciata dal Tribunale di NO il 26/29.05.2023 nel giudizio distinto a R.G. con il n. 217/2021, respingendo la domanda originariamente proposta, e per l'effetto mandando esente l'esponente da qualsiasi responsabilità, con ogni conseguente obbligo restitutorio da parte del Sig. di tutte le somme Controparte_1 allo stesso corrisposte da - o nella diversa misura ritenuta di Giustizia - per Parte_1 sorte capitale, interessi e spese legali come liquidate dal Tribunale di NO in € 7.369,48, oltre interessi legali e rivalutazione dalla domanda, oltre le spese di lite di € 264,00 per esborsi, ed € 5.850,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, oltre CPA ed IVA - maggiorate di interessi dalla domanda al saldo. Con vittoria di tutte le spese di lite.”. per parte appellata: “In via principale, rigettare l'avversa richiesta di gravame, con piena conferma della sentenza di primo grado in ordine alla responsabilità di per il danno Parte_1 subito dal sig. a seguito dello sbalzo di tensione verificatosi presso la sua Controparte_1 abitazione in Casoli in data 13/12/2017, con conferma di condanna della stessa Controparte_2 al risarcimento del danno nell'ammontare stimato dal CTU in € 7.369,48 oltre interessi legali
[...]
e rivalutazione dalla domanda;
In via incidentale, condannare l'odierna appellante soccombente in primo Parte_1 grado, a rimborsare al sig. le spese di CTU così come liquidate all'esito del Controparte_1 giudizio di ATP n. 478/2019 r.g.c. Tribunale di NO ed effettivamente pagate al CTU, come da ricevuta di bonifico del 27 aprile 2020, riformando sul punto la sentenza di primo grado che nulla ha previsto sul punto, nonostante l'esplicita richiesta in sede di conclusioni nel giudizio di primo grado. Il tutto, con vittoria di spese ed onorari di causa.” SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di NO così ebbe a decidere
PQM
:
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara la convenuta responsabile del danno subito dall'attore Parte_1 CP_1
a seguito dello sbalzo di tensione verificatosi presso la sua abitazione in Casoli in data
[...]
13/12/2017;
2. Condanna per l'effetto la convenuta al risarcimento del danno subito dall'attore nell'ammontare stimato dal CTU in € 7.369,48, oltre interessi legali e rivalutazione dalla domanda;
3. Condanna la convenuta rimborsare all'attore le spese di lite, che liquida per entrambe le fasi in € 264,00 per esborsi, € 5.850,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, oltre CPA ed IVA.
4. Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Questi i fatti e lo svolgimento del processo in primo grado come sintetizzati dal Primo Giudice. Con atto di citazione, ha evocato in giudizio la società per Controparte_1 Parte_1 chiederne l'accertamento e la dichiarazione di responsabilità ai sensi dell'art. 2050 c.c. ovvero 2051 c.c., in ordine ai danni occorsi all'attrezzatura di sua proprietà a seguito del guasto del trasformatore servente le utenze POD ad esso intestate a seguito degli sbalzi di tensione verificatisi sulla linea di alimentazione collegata alle predette utenze. Ha chiesto, pertanto, il risarcimento del danno pari ad € 7.369,48 oltre interessi e rivalutazione, come verificato in sede di CTU all'esito della prodromica causa di ATP n. 478/2019. Ha resistito in giudizio la società, la quale ha insistito per il rigetto della domanda eccependo la natura accidentale degli eventi e la correttezza del proprio operato di manutenzione degli impianti, così come accertato dalla stessa CTU espletata in sede di ATP. Ha contestato, altresì il quantum della pretesa risarcitoria avendo richiesto l'attore importi con una indebita applicazione dell'Iva e della rivalutazione monetaria. Nel corso del giudizio è stata espletata la prova orale e, precisate le conclusioni all'udienza del 9.01.2023, la causa veniva decisa come sopra.
La sentenza è stata impugnata da con richiesta di integrale riforma, per 3 motivi che Parte_1 si vanno ad esaminare.
si è costituito in giudizio insistendo per il rigetto dell'impugnativa e spiegando Controparte_1 appello incidentale avendo il Tribunale omesso di pronunciarsi in ordine alle spese di CTU come liquidate all'esito del giudizio di Atp di cui ha, quindi chiesto il rimborso in proprio favore, con riforma sul punto della sentenza impugnata. Con successiva ordinanza dell'8 Gennaio 2025, la causa è stata riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
APPELLO PRINCIPALE
Il Tribunale di NO ha valutato come fondata la domanda proposta da Controparte_1 inserendo la fattispecie in esame nell'ambito dell'art. 2050 c.c. che disciplina l'esercizio di attività pericolose e, ritenendo non dimostrato in capo alla società convenuta il caso fortuito, ne ha dichiarato la relativa responsabilità.
Ha premesso, incontestatamente, come nel caso di specie non fosse in contestazione l'episodio di sovratensione e i danni alle apparecchiature elettriche che ne erano derivati, ossia i danni subiti alle apparecchiature elettriche presenti nell' abitazione dell'odierno appellato a seguito dello sbalzo di tensione verificatosi il 13/12/2017 e nello specifico collegate alla linea individuata con POD IT001E603037383: frigorifero marca “hotpoint/ariston” - stufa a legna marca “Ambra” - forno a microonde marca “De Longhi” - lavatrice marca “Bompani” – Bilancia – Motopompa - Robot da cucina (bimbi) marca “Worwerk” - Piano cottura marca “Nardi” - Sistema digitale terrestre marca
“Tele Sistem” - Televisore marca “Samsung” - Smartphone modello p9 Lite marca “Huawei”; e apparecchiatura inverter trifase da 20 Kw della ditta “Ital-coel” modello SG20, collegato alla linea individuata con POD IT001E615290301. In particolare, secondo il giudice di prima istanza, la non ha assolto l'onere Parte_1 probatorio su di essa gravante ( la sua difesa si è basata sull'imputabilità dell'occorso alle condizioni meteorologiche e sull'imprevedibilità dell'occorso) in ordine alla dimostrazione della circostanza che il forte vento, che determinò il cedimento degli isolanti ed il conseguente guasto al trasformatore che causò l'intervenuta sovratensione, avesse avuto i caratteri dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità tali da assumere rilevo causale esclusivo e, dunque di caso fortuito, escludente ogni addebito di colpa in capo alla predetta società di distribuzione di energia elettrica.
Ciò premesso, valga quanto segue.
PRIMO MOTIVO DI APPELLO.
“Errata valutazione delle prove ed emergenze istruttorie, con conseguente violazione del disposto di cui all'art. 115 c.p.c.".
Viene contestata la seguente motivazione.
“Sulla scorta di questi dettami nel caso in esame, anche alla luce dell'allerta meteo segnalata dal convenuto per i giorni antecedente l'episodio, e tenendo presente che dalle deposizioni testimoniale emerge la circostanza che la zona sia comunque sovente interessata da forte vento, non appare configurabile una situazione tale da configurare il fatto esterno accidentale ed inevitabile, tanto più che la stessa convenuta imputa all'attore di non aver fatto impiego di un “semplice e comune stabilizzatore di energia elettrica” ritenendolo idoneo ad evitare l'occorso, configurando quindi la conoscenza e conoscibilità da parte dell'utente di contromisure adeguate ad impedire l'evento, conoscibilità che se ritenuta alla portata del semplice utente deve essere a maggior ragione ritenuta nota all'esercente, che non risulta averla adottata, cosa che rileva a fronte della particolare incidenza con cui all'esercente sono richieste dall'art. 2050 cc le contromisure più adeguate”. Nell'impugnare tale provvedimento l'appellante lamenta che il Tribunale ha omesso di valutare la circostanza ad essa favorevole, rilevata dalla CTU, che l'impianto elettrico fosse esente da qualsivoglia vizio o difetto di manutenzione, essendo il guasto del trasformatore da ricondursi solo alle avverse condizioni meteo e al vento forte, con la conseguente impossibilità per la società appellata di impedire l'evento dannoso.
SECONDO MOTIVO DI APPELLO.
“Errata valutazione delle prove ed emergenze istruttorie, con conseguente violazione del disposto di cui all'art. 2697 c.c.” Viene contestato il seguente passo motivazionale.
“le conclusioni del CTU in fase di accertamento tecnico preventivo concordano col consulente di parte nel ritenere che l'intervenuta sovratensione - benché tanto riferiscono in termini probabilistici, posto che il trasformatore danneggiato non è stato esaminato - sia stata determinata dal cedimento degli isolanti al quale ricondurre il guasto al trasformatore, rilevando invece l'assenza di vizi o carenza nella manutenzione dell'impianto; questo riferimento in termini probabilistici non consente di attribuire con certezza l'occorso ad un episodio specifico seppur connesso a condizioni meteorologiche particolari (ben diversa infatti, anche nell'ambito di un temporale, è l'ipotesi di vento forte o pioggia battente presenti nella zona rispetto, ad esempio, ad un fenomeno di maggiore incidenza diretta sul trasformatore o sugli isolanti, che l'omessa indagine sul trasformatore non ha permesso di individuare)”. La assume che avrebbe dovuto essere mandata esente da responsabilità in quanto, il Parte_1 predetto consulente si era espresso in termini probabilistici in ordine all'individuazione della causa della intervenuta sovratensione, atteso che, secondo la giurisprudenza correlata all'art 2051 c.c. la situazione di incertezza in ordine ad una situazione incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso, impediva di ritenere integrata la prova del nesso causale e del danno, con conseguente esclusione di responsabilità del custode.
TERZO MOTIVO DI APPELLO.
“Omessa motivazione - violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c.” Si censura, ancora , il seguente ragionamento.
“la stessa convenuta imputa all'attore di non aver fatto impiego di un “semplice e comune stabilizzatore di energia elettrica” ritenendolo idoneo ad evitare l'occorso, configurando quindi la conoscenza e conoscibilità da parte dell'utente di contromisure adeguate ad impedire l'evento, conoscibilità che se ritenuta alla portata del semplice utente deve essere a maggior ragione ritenuta nota all'esercente, che non risulta averla adottata, cosa che rileva a fronte della particolare incidenza con cui all'esercente sono richieste dall'art. 2050 cc le contromisure più adeguate” L'appellante, in sostanza, si duole della circostanza che il Tribunale di prima istanza non ha valutato la responsabilità concorrente di che avrebbe dovuto proteggere il proprio CP_1 impianto mediante l'utilizzo di stabilizzatori e scaricatori di tensione.
La Corte ritiene che l'appello non possa trovare accoglimento, attesa l'infondatezza delle doglianze sollevate che, vertendo su aspetti strettamente connessi tra loro, ben possono essere esaminate congiuntamente. Deve rilevarsi come, contrariamente a quanto asserito dall'appellante, il Tribunale abbia correttamente valutato le risultanze del giudizio di primo grado decidendo per l'accoglimento della domanda attrice una volta accertatane la fondatezza. Difatti, se è pacifico che, in riferimento all'attività tecnica di produzione e fornitura di energia elettrica venga in rilievo una responsabilità ai sensi dell'art.2050 c.c. e dunque un esercizio di attività pericolosa (cfr., ad es., Cass., III, 11193/2007), la società appellante, altrettanto pacificamente, non ha fornito elementi sufficienti ed idonei a vincere il regime della prova di cui alla norma citata, essendo onere della stessa quello di comprovare la ricorrenza del caso fortuito o della forza maggiore, capaci di superare la presunzione di responsabilità addossata a chi eserciti detta attività pericolosa ossia l'aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. (cfr. Cass. Civ., 27.1.1982, n. 537; Cass Civ., 12.12.2019, n. 32498).
Consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, ha delineato i presupposti della responsabilità della società erogatrice di energia elettrica nel caso in cui si verifichino interruzioni di fornitura oppure sbalzi di frequenza o di tensione, confermando che si tratta di responsabilità discendente dall'esercizio di un'attività pericolosa, superabile solo offrendo la prova liberatoria indicata dal richiamato articolo ossia l'aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno configurandosi essa come responsabilità oggettiva (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 4590 del 21/02/2020) che, prescindendo dall'accertamento della colpa dell'autore del danno e fondandosi su una presunzione, ha come conseguenza la circostanza che l'onere della prova dell'esenzione da responsabilità è a carico dell'esercente l'attività pericolosa. Quest'ultimo, come detto, può vincere tale presunzione solamente provando che l'evento dannoso non si sarebbe potuto evitare mediante l'adozione delle misure di prevenzione che le leggi dell'arte o la comune diligenza imponevano (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16637 del 05/07/2017) e che il danno sarebbe stato determinato dal verificarsi di un evento accidentale estraneo alla sua sfera di controllo e di organizzazione, non rilevando, peraltro, la semplice prova dell'imprevedibilità del danno. Grava, invece, sul danneggiato la prova del nesso eziologico tra l'esercizio dell'attività e l'evento, oltre che dell'esistenza del danno e della sua entità; il nocumento risarcibile non può ritenersi in re ipsa e non può dirsi coincidente con l'evento, poiché il danno ristorabile deve essere una conseguenza dell'evento stesso. Il Tribunale applicando correttamente i suindicati principi normativi ed ermeneutici, anche alla luce delle risultanze dell'istruttoria orale e documentale acquisita, ha ritenuto provato il profilo dell' an debeatur e del danno ( rilevando anche la mancata contestazione dell'episodio di sovratensione ed il danno alle apparecchiature elettriche che ne era derivato da parte del convenuto) e, di converso, ha valutato come sfornita di ogni supporto probatorio la circostanza che l'evento sia accaduto a causa di eventi atmosferici eccezionali ed imprevedibili, tali da costituire caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso di causalità. L'appellante sostiene di aver assolto il predetto onere probatorio dalla circostanza che il consulente tecnico in sede di Atp abbia attribuito l'evento dannoso alle avverse condizioni metereologiche, escludendo la sussistenza di difetti di manutenzione degli impianti da parte della stessa, determinando, pertanto, tale condotta una automatica esenzione di responsabilità nei confronti dell'appellato nei confronti del quale, semmai, il giudice di prima istanza avrebbe dovuto pronunciarsi ai sensi dell'art. 1227 c.c. riconoscendone una responsabilità concorrente per non aver installato delle apparecchiature finalizzate ad evitare fenomeni di sovratensione e discontinuità di corrente.
Tali doglianze non possono trovare accoglimento.
Come già evidenziato, gli eventi dannosi, dovuti ad un aumento della tensione elettrica, comportano la responsabilità dell'ente erogatore se questi non dimostra di aver adottato tutte le misure tecniche preventive, idonee ad evitare il danno.
A tal fine le linee della tensione elettrica non devono soltanto essere oggetto di regolare manutenzione ma risultare altresì, in concreto, protette da meccanismi idonei ed adeguati che garantiscano l'assenza di sbalzi di tensione nell'ipotesi, ad esempio, di condizioni metereologiche avverse.
Non appare, pertanto, sufficiente al fine di esonerare la società appellante la circostanza che il consulente abbia dichiarato che l'accaduto non fosse riconducibile in via assoluta a eventuali carenze o vizi di manutenzione da parte di , sia in quanto, in ogni caso, non avendo Parte_1 potuto analizzare il trasformatore tale valutazione era improntata a criteri di probabilità, sia in quanto comunque, avendo individuato il CTU nelle avverse condizioni meteo la causa determinante il cedimento degli isolanti determinanti il guasto al trasformatore, l'originaria convenuta avrebbe dovuto dimostrare che tali situazioni metereologiche avevano carattere di eccezionalità ed imprevedibilità al fine di poter vedere riconosciuto in proprio favore un esonero di responsabilità. Come noto ed anche correttamente richiamato dal Tribunale, infatti “un evento meteorologico, anche di notevole intensità, può costituire caso fortuito solo ove questo risulti provvisto dei due requisiti dell'eccezionalità ed imprevedibilità, da intendersi, rispettivamente, il primo, come obiettiva inverosimiglianza dell'evento ed il secondo come una sensibile deviazione dalla normale frequenza statistica, atta a rendere quel dato evento, per l'appunto, un'eccezione. Pertanto, se un fenomeno naturale ha una sua cadenza ricorrente, persino saltuaria, esso non può essere definito eccezionale ed imprevedibile, proprio perché detta cadenza, per quanto irregolare, non ne esclude la prevedibilità, in base alla comune esperienza” (Cass. 22/11/2019, n. 30521, ed ivi ampi richiami;
ex plurimis, Cass. 01/02/2018, n. 2482; Cass. 28/07/2017, n. 18856). Secondo la citata giurisprudenza, inoltre, la valutazione di imprevedibilità dell'evento deve essere condotta in base ad un criterio ex ante e di stampo oggettivo, mentre quella di eccezionalità deve essere effettuata sulla scorta del principio della regolarità causale, nel senso che deve trattarsi di una sensibile deviazione rispetto ad una normale frequenza statistica. (Cass. civ., sentenza n. 5422 del
26.2.2021). In applicazione di detti criteri, dall'esame dell'istruttoria espletata e della documentazione in atti, si ha che l'appellante non ha assolto l'onere probatorio su di essa gravante, non avendo dimostrato che il vento, pur forte, avesse i caratteri dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità: nell'intervallo di tempo compreso tra le ore 12:04 del 13 dicembre 2017 e le ore 11:56 di sera del 14 dicembre 2017, infatti, emerge che la velocità massima del vento di fosse di soli 38 Km/h, velocità che in alcun modo può reputarsi eccezionale. Anche dalle testimonianze è emerso che la zona in questione era notoriamente ventosa, ma che nella giornata dell'evento non tirava un particolare vento. Dichiarava il testimone escusso all'udienza del 23 febbraio 2022 Testimone_1 rispondendo al cap.2 della memoria istruttoria di parte attrice: “Normalmente nella zona c'è sempre vento, ma nei giorni di cui mi chiedete non c'è stato vento particolarmente forte rispetto a quello che di solito accade, non c'erano venti eccezionali. Ricordo di quel giorno perché' quella sera ero a casa di mio cognato quando tornò la luce e si verificò lo scoppio del display della termostufa.” Tale circostanza veniva confermata anche dal testimone escusso all'udienza del Testimone_2 23 marzo 2023: “ricordo che non c'era vento, abbiamo lavorato tranquillamente, lo ricordo perché' eravamo sotto Natale e perché' sono stato a giocare a calcetto con gli amici verso le 9 di sera;
se non sbaglio del 13. Ricordo che prima di uscire, quando ho acceso il piano di cottura elettrico e' partito dalla stufa che era alla mia sinistra un lampo azzurro che ho visto passare davanti a me come una scintilla, ed ha colpito in sequenza il frigo il televisore ed ha fatto scoppiare due lampadine. dopo questo episodio la corrente non è andata via, ma era scesa la tensione, le lampadine non illuminavano. Io uscii con i miei amici ed al rientro vidi che erano arrivati addetti dell'Enel e mi hanno chiesto se le apparecchiature elettriche giravano nel senso corretto. Poi ho saputo che anche alcuni vicini avevano avuto lo sbalzo di corrente, ad alcuni erano scoppiate delle lampadine, altri avevano avuto danni alla caldaia”. Di tali testimonianze, nonostante siano state rese, rispettivamente, dal cognato e dal figlio di non si ha motivo di dubitare, anche in assenza di alcuna contestazione sul punto da parte CP_1 dell' originaria convenuta che nulla ha mai osservato né in sede di memoria istruttoria di replica né di udienza di ammissione dei mezzi istruttori né tantomeno dopo l'espletamento delle stesse prove, secondo i consolidati dettami della giurisprudenza di legittimità in tema di incapacità a testimoniare
( Cass.Civ. Sezioni Unite n.9456/2023).
Come correttamente valutato dal Tribunale, la non imprevedibilità ed eccezionalità delle condizioni atmosferiche devono desumersi anche dal fatto che, avendo la odierna appellante prodotto il bollettino di allerta meteo, essa era perfettamente a conoscenza di possibili situazioni metereologiche di vento forte nel giorno dell'evento in questione e nulla fece ( oltre alla propria ordinaria attività di manutenzione ) per allertare gli utenti, né per proteggere i propri sistemi elettrici da possibili sbalzi di tensione, come dimostrato dal fatto che lo sbalzo di corrente aveva interessato anche abitazioni limitrofe.
Del tutto infondato, di poi, è il motivo con cui l'appellante ha lamentato il mancato riconoscimento di una responsabilità concorrente in capo a per non aver protetto il proprio impianto CP_1 elettrico mediante l'installazione di attrezzature dedicate, quali stabilizzatori e scaricatori di tensione per evitare guasti connessi a condizioni atmosferiche avverse. Al fine di vincere la presunzione di responsabilità contemplata dall'art. 2050 c.c. non è sufficiente, infatti, la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione di norme di legge o di comune prudenza, ma è necessaria la prova positiva di avere impiegato ogni misura volta ad impedire l'evento dannoso. Più agevolmente, l'esercente l'attività pericolosa può andare esente da responsabilità fornendo la prova che l'evento dannoso si è verificato per effetto di un fattore sopravvenuto integrante gli estremi del c.d. caso fortuito e che abbia, cioè, carattere di eccezionalità ed oggettiva imprevedibilità e sia idoneo, di per sé, a causare l'evento, recidendo il nesso eziologico tra quest'ultimo e l'attività pericolosa.
In questi termini, il comportamento colposo del danneggiato può produrre effetti liberatori solo se, per la sua incidenza e rilevanza, sia tale da escludere in modo certo il nesso causale tra attività pericolosa ed evento dannoso. Diversamente, quando costituisce solo un elemento concorrente nella produzione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile l'insorgenza, lo stesso può, al più, rilevare ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., con conseguente diminuzione del risarcimento dovuto dal danneggiante in relazione all'incidenza della colpa del danneggiato. Nel caso in esame va totalmente escluso un concorso di responsabilità del D'CH ai sensi dell'art. 1227 c.c. perché nelle circostanze evidenziate anche dal C.T.U. non sono ravvisabili fattori causali ascrivibili a colpa dello stesso, tali non potendo essere considerate l'omessa installazione di stabilizzatori o scaricatori di tensione, non avendo dimostrato l'appellante che mediante l'utilizzo specifico di tali apparecchiature, in condizioni analoghe, l'evento dannoso non si sarebbe realizzato. L'appello va quindi rigettato.
APPELLO INCIDENTALE
ha spiegato appello incidentale lamentando che il Tribunale ha omesso di Controparte_1 pronunciarsi in ordine al rimborso in proprio favore delle spese di CTU così come liquidate all'esito del giudizio di ATP n.478/2019 r.g. Il Tribunale, in effetti, non si è realmente pronunciato sulle spese relative all'ATP espletata, il cui rimborso era stato chiesto in primo grado. L'impugnazione, quindi, va accolta e le spese di CTU del preventivo procedimento di ATP devono gravare interamente sull'appellante nella misura già liquidata in quella sede, con diritto di rivalsa da parte di per quanto già versato. Controparte_1
L'appello principale, in definitiva, deve essere respinto e tale esito comporta l'applicazione (come al dispositivo) della sanzione di cui all' art. 13 comma quater DPR 115/2002. Quanto alle spese, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate in base al compenso medio previsto per le cause di valore ricadente nel terzo scaglione. Questi gli importi.
fase di studio: 1.134,00
fase introduttiva: 921,00,
fase di trattazione: svolta sinteticamente, 922,00,
fase decisionale: 1.911,00, per un totale di euro 4.888,00, oltre spese generali, cpa ed Iva come per legge, cui aggiungere euro 355,50 per esborsi. Tale esito comporta l'applicazione (come al dispositivo) della sanzione di cui all'art.13 comma quater DPR 115/2002. (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello principale;
2) accoglie l'appello incidentale e, in parziale riforma della gravata sentenza, condanna l'appellante alle spese della CTU di cui all'ATP n. 478/2019 r.g.c. come disposto in parte motiva;
3) regola le spese del grado come in parte motiva;
4) dichiara che la parte appellante principale è tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione. Così deciso in camera di consiglio il 15.1.2025. Il Consigliere estensore Il Presidente
Alberto Iachini Bellisarii Silvia Rita Fabrizio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Silvia Rita Fabrizio Presidente
Alberto Iachini Bellisari Consigliere relatore Federico Ria Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n.1150/2023 R.G, trattenuta in decisione con ordinanza dell'8.1.2025, promossa da rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Diano giusta procura Parte_1 depositata nel fascicolo telematico, elettivamente domiciliata in NO in L.tto Mons. Raffaele D'Annibale n.1, presso lo studio del predetto avvocato Appellante contro rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Di Crescenzo giusto mandato in Controparte_1 calce all'atto di appello elettivamente domiciliata in Guardiagrele (Ch), Via Bocca di Valle n.38 presso lo studio del predetto avvocato
Appellato-Appellante incidentale avverso la sentenza n.185/2023 pubblicata il 29/05/2023 dal Tribunale di NO nel procedimento civile n. 217/2021 avente ad oggetto: Responsabilità ex artt.2049-2051-2052 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, riformare integralmente la sentenza n. 182023, pronunciata dal Tribunale di NO il 26/29.05.2023 nel giudizio distinto a R.G. con il n. 217/2021, respingendo la domanda originariamente proposta, e per l'effetto mandando esente l'esponente da qualsiasi responsabilità, con ogni conseguente obbligo restitutorio da parte del Sig. di tutte le somme Controparte_1 allo stesso corrisposte da - o nella diversa misura ritenuta di Giustizia - per Parte_1 sorte capitale, interessi e spese legali come liquidate dal Tribunale di NO in € 7.369,48, oltre interessi legali e rivalutazione dalla domanda, oltre le spese di lite di € 264,00 per esborsi, ed € 5.850,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, oltre CPA ed IVA - maggiorate di interessi dalla domanda al saldo. Con vittoria di tutte le spese di lite.”. per parte appellata: “In via principale, rigettare l'avversa richiesta di gravame, con piena conferma della sentenza di primo grado in ordine alla responsabilità di per il danno Parte_1 subito dal sig. a seguito dello sbalzo di tensione verificatosi presso la sua Controparte_1 abitazione in Casoli in data 13/12/2017, con conferma di condanna della stessa Controparte_2 al risarcimento del danno nell'ammontare stimato dal CTU in € 7.369,48 oltre interessi legali
[...]
e rivalutazione dalla domanda;
In via incidentale, condannare l'odierna appellante soccombente in primo Parte_1 grado, a rimborsare al sig. le spese di CTU così come liquidate all'esito del Controparte_1 giudizio di ATP n. 478/2019 r.g.c. Tribunale di NO ed effettivamente pagate al CTU, come da ricevuta di bonifico del 27 aprile 2020, riformando sul punto la sentenza di primo grado che nulla ha previsto sul punto, nonostante l'esplicita richiesta in sede di conclusioni nel giudizio di primo grado. Il tutto, con vittoria di spese ed onorari di causa.” SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di NO così ebbe a decidere
PQM
:
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara la convenuta responsabile del danno subito dall'attore Parte_1 CP_1
a seguito dello sbalzo di tensione verificatosi presso la sua abitazione in Casoli in data
[...]
13/12/2017;
2. Condanna per l'effetto la convenuta al risarcimento del danno subito dall'attore nell'ammontare stimato dal CTU in € 7.369,48, oltre interessi legali e rivalutazione dalla domanda;
3. Condanna la convenuta rimborsare all'attore le spese di lite, che liquida per entrambe le fasi in € 264,00 per esborsi, € 5.850,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, oltre CPA ed IVA.
4. Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Questi i fatti e lo svolgimento del processo in primo grado come sintetizzati dal Primo Giudice. Con atto di citazione, ha evocato in giudizio la società per Controparte_1 Parte_1 chiederne l'accertamento e la dichiarazione di responsabilità ai sensi dell'art. 2050 c.c. ovvero 2051 c.c., in ordine ai danni occorsi all'attrezzatura di sua proprietà a seguito del guasto del trasformatore servente le utenze POD ad esso intestate a seguito degli sbalzi di tensione verificatisi sulla linea di alimentazione collegata alle predette utenze. Ha chiesto, pertanto, il risarcimento del danno pari ad € 7.369,48 oltre interessi e rivalutazione, come verificato in sede di CTU all'esito della prodromica causa di ATP n. 478/2019. Ha resistito in giudizio la società, la quale ha insistito per il rigetto della domanda eccependo la natura accidentale degli eventi e la correttezza del proprio operato di manutenzione degli impianti, così come accertato dalla stessa CTU espletata in sede di ATP. Ha contestato, altresì il quantum della pretesa risarcitoria avendo richiesto l'attore importi con una indebita applicazione dell'Iva e della rivalutazione monetaria. Nel corso del giudizio è stata espletata la prova orale e, precisate le conclusioni all'udienza del 9.01.2023, la causa veniva decisa come sopra.
La sentenza è stata impugnata da con richiesta di integrale riforma, per 3 motivi che Parte_1 si vanno ad esaminare.
si è costituito in giudizio insistendo per il rigetto dell'impugnativa e spiegando Controparte_1 appello incidentale avendo il Tribunale omesso di pronunciarsi in ordine alle spese di CTU come liquidate all'esito del giudizio di Atp di cui ha, quindi chiesto il rimborso in proprio favore, con riforma sul punto della sentenza impugnata. Con successiva ordinanza dell'8 Gennaio 2025, la causa è stata riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
APPELLO PRINCIPALE
Il Tribunale di NO ha valutato come fondata la domanda proposta da Controparte_1 inserendo la fattispecie in esame nell'ambito dell'art. 2050 c.c. che disciplina l'esercizio di attività pericolose e, ritenendo non dimostrato in capo alla società convenuta il caso fortuito, ne ha dichiarato la relativa responsabilità.
Ha premesso, incontestatamente, come nel caso di specie non fosse in contestazione l'episodio di sovratensione e i danni alle apparecchiature elettriche che ne erano derivati, ossia i danni subiti alle apparecchiature elettriche presenti nell' abitazione dell'odierno appellato a seguito dello sbalzo di tensione verificatosi il 13/12/2017 e nello specifico collegate alla linea individuata con POD IT001E603037383: frigorifero marca “hotpoint/ariston” - stufa a legna marca “Ambra” - forno a microonde marca “De Longhi” - lavatrice marca “Bompani” – Bilancia – Motopompa - Robot da cucina (bimbi) marca “Worwerk” - Piano cottura marca “Nardi” - Sistema digitale terrestre marca
“Tele Sistem” - Televisore marca “Samsung” - Smartphone modello p9 Lite marca “Huawei”; e apparecchiatura inverter trifase da 20 Kw della ditta “Ital-coel” modello SG20, collegato alla linea individuata con POD IT001E615290301. In particolare, secondo il giudice di prima istanza, la non ha assolto l'onere Parte_1 probatorio su di essa gravante ( la sua difesa si è basata sull'imputabilità dell'occorso alle condizioni meteorologiche e sull'imprevedibilità dell'occorso) in ordine alla dimostrazione della circostanza che il forte vento, che determinò il cedimento degli isolanti ed il conseguente guasto al trasformatore che causò l'intervenuta sovratensione, avesse avuto i caratteri dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità tali da assumere rilevo causale esclusivo e, dunque di caso fortuito, escludente ogni addebito di colpa in capo alla predetta società di distribuzione di energia elettrica.
Ciò premesso, valga quanto segue.
PRIMO MOTIVO DI APPELLO.
“Errata valutazione delle prove ed emergenze istruttorie, con conseguente violazione del disposto di cui all'art. 115 c.p.c.".
Viene contestata la seguente motivazione.
“Sulla scorta di questi dettami nel caso in esame, anche alla luce dell'allerta meteo segnalata dal convenuto per i giorni antecedente l'episodio, e tenendo presente che dalle deposizioni testimoniale emerge la circostanza che la zona sia comunque sovente interessata da forte vento, non appare configurabile una situazione tale da configurare il fatto esterno accidentale ed inevitabile, tanto più che la stessa convenuta imputa all'attore di non aver fatto impiego di un “semplice e comune stabilizzatore di energia elettrica” ritenendolo idoneo ad evitare l'occorso, configurando quindi la conoscenza e conoscibilità da parte dell'utente di contromisure adeguate ad impedire l'evento, conoscibilità che se ritenuta alla portata del semplice utente deve essere a maggior ragione ritenuta nota all'esercente, che non risulta averla adottata, cosa che rileva a fronte della particolare incidenza con cui all'esercente sono richieste dall'art. 2050 cc le contromisure più adeguate”. Nell'impugnare tale provvedimento l'appellante lamenta che il Tribunale ha omesso di valutare la circostanza ad essa favorevole, rilevata dalla CTU, che l'impianto elettrico fosse esente da qualsivoglia vizio o difetto di manutenzione, essendo il guasto del trasformatore da ricondursi solo alle avverse condizioni meteo e al vento forte, con la conseguente impossibilità per la società appellata di impedire l'evento dannoso.
SECONDO MOTIVO DI APPELLO.
“Errata valutazione delle prove ed emergenze istruttorie, con conseguente violazione del disposto di cui all'art. 2697 c.c.” Viene contestato il seguente passo motivazionale.
“le conclusioni del CTU in fase di accertamento tecnico preventivo concordano col consulente di parte nel ritenere che l'intervenuta sovratensione - benché tanto riferiscono in termini probabilistici, posto che il trasformatore danneggiato non è stato esaminato - sia stata determinata dal cedimento degli isolanti al quale ricondurre il guasto al trasformatore, rilevando invece l'assenza di vizi o carenza nella manutenzione dell'impianto; questo riferimento in termini probabilistici non consente di attribuire con certezza l'occorso ad un episodio specifico seppur connesso a condizioni meteorologiche particolari (ben diversa infatti, anche nell'ambito di un temporale, è l'ipotesi di vento forte o pioggia battente presenti nella zona rispetto, ad esempio, ad un fenomeno di maggiore incidenza diretta sul trasformatore o sugli isolanti, che l'omessa indagine sul trasformatore non ha permesso di individuare)”. La assume che avrebbe dovuto essere mandata esente da responsabilità in quanto, il Parte_1 predetto consulente si era espresso in termini probabilistici in ordine all'individuazione della causa della intervenuta sovratensione, atteso che, secondo la giurisprudenza correlata all'art 2051 c.c. la situazione di incertezza in ordine ad una situazione incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso, impediva di ritenere integrata la prova del nesso causale e del danno, con conseguente esclusione di responsabilità del custode.
TERZO MOTIVO DI APPELLO.
“Omessa motivazione - violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c.” Si censura, ancora , il seguente ragionamento.
“la stessa convenuta imputa all'attore di non aver fatto impiego di un “semplice e comune stabilizzatore di energia elettrica” ritenendolo idoneo ad evitare l'occorso, configurando quindi la conoscenza e conoscibilità da parte dell'utente di contromisure adeguate ad impedire l'evento, conoscibilità che se ritenuta alla portata del semplice utente deve essere a maggior ragione ritenuta nota all'esercente, che non risulta averla adottata, cosa che rileva a fronte della particolare incidenza con cui all'esercente sono richieste dall'art. 2050 cc le contromisure più adeguate” L'appellante, in sostanza, si duole della circostanza che il Tribunale di prima istanza non ha valutato la responsabilità concorrente di che avrebbe dovuto proteggere il proprio CP_1 impianto mediante l'utilizzo di stabilizzatori e scaricatori di tensione.
La Corte ritiene che l'appello non possa trovare accoglimento, attesa l'infondatezza delle doglianze sollevate che, vertendo su aspetti strettamente connessi tra loro, ben possono essere esaminate congiuntamente. Deve rilevarsi come, contrariamente a quanto asserito dall'appellante, il Tribunale abbia correttamente valutato le risultanze del giudizio di primo grado decidendo per l'accoglimento della domanda attrice una volta accertatane la fondatezza. Difatti, se è pacifico che, in riferimento all'attività tecnica di produzione e fornitura di energia elettrica venga in rilievo una responsabilità ai sensi dell'art.2050 c.c. e dunque un esercizio di attività pericolosa (cfr., ad es., Cass., III, 11193/2007), la società appellante, altrettanto pacificamente, non ha fornito elementi sufficienti ed idonei a vincere il regime della prova di cui alla norma citata, essendo onere della stessa quello di comprovare la ricorrenza del caso fortuito o della forza maggiore, capaci di superare la presunzione di responsabilità addossata a chi eserciti detta attività pericolosa ossia l'aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. (cfr. Cass. Civ., 27.1.1982, n. 537; Cass Civ., 12.12.2019, n. 32498).
Consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, ha delineato i presupposti della responsabilità della società erogatrice di energia elettrica nel caso in cui si verifichino interruzioni di fornitura oppure sbalzi di frequenza o di tensione, confermando che si tratta di responsabilità discendente dall'esercizio di un'attività pericolosa, superabile solo offrendo la prova liberatoria indicata dal richiamato articolo ossia l'aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno configurandosi essa come responsabilità oggettiva (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 4590 del 21/02/2020) che, prescindendo dall'accertamento della colpa dell'autore del danno e fondandosi su una presunzione, ha come conseguenza la circostanza che l'onere della prova dell'esenzione da responsabilità è a carico dell'esercente l'attività pericolosa. Quest'ultimo, come detto, può vincere tale presunzione solamente provando che l'evento dannoso non si sarebbe potuto evitare mediante l'adozione delle misure di prevenzione che le leggi dell'arte o la comune diligenza imponevano (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16637 del 05/07/2017) e che il danno sarebbe stato determinato dal verificarsi di un evento accidentale estraneo alla sua sfera di controllo e di organizzazione, non rilevando, peraltro, la semplice prova dell'imprevedibilità del danno. Grava, invece, sul danneggiato la prova del nesso eziologico tra l'esercizio dell'attività e l'evento, oltre che dell'esistenza del danno e della sua entità; il nocumento risarcibile non può ritenersi in re ipsa e non può dirsi coincidente con l'evento, poiché il danno ristorabile deve essere una conseguenza dell'evento stesso. Il Tribunale applicando correttamente i suindicati principi normativi ed ermeneutici, anche alla luce delle risultanze dell'istruttoria orale e documentale acquisita, ha ritenuto provato il profilo dell' an debeatur e del danno ( rilevando anche la mancata contestazione dell'episodio di sovratensione ed il danno alle apparecchiature elettriche che ne era derivato da parte del convenuto) e, di converso, ha valutato come sfornita di ogni supporto probatorio la circostanza che l'evento sia accaduto a causa di eventi atmosferici eccezionali ed imprevedibili, tali da costituire caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso di causalità. L'appellante sostiene di aver assolto il predetto onere probatorio dalla circostanza che il consulente tecnico in sede di Atp abbia attribuito l'evento dannoso alle avverse condizioni metereologiche, escludendo la sussistenza di difetti di manutenzione degli impianti da parte della stessa, determinando, pertanto, tale condotta una automatica esenzione di responsabilità nei confronti dell'appellato nei confronti del quale, semmai, il giudice di prima istanza avrebbe dovuto pronunciarsi ai sensi dell'art. 1227 c.c. riconoscendone una responsabilità concorrente per non aver installato delle apparecchiature finalizzate ad evitare fenomeni di sovratensione e discontinuità di corrente.
Tali doglianze non possono trovare accoglimento.
Come già evidenziato, gli eventi dannosi, dovuti ad un aumento della tensione elettrica, comportano la responsabilità dell'ente erogatore se questi non dimostra di aver adottato tutte le misure tecniche preventive, idonee ad evitare il danno.
A tal fine le linee della tensione elettrica non devono soltanto essere oggetto di regolare manutenzione ma risultare altresì, in concreto, protette da meccanismi idonei ed adeguati che garantiscano l'assenza di sbalzi di tensione nell'ipotesi, ad esempio, di condizioni metereologiche avverse.
Non appare, pertanto, sufficiente al fine di esonerare la società appellante la circostanza che il consulente abbia dichiarato che l'accaduto non fosse riconducibile in via assoluta a eventuali carenze o vizi di manutenzione da parte di , sia in quanto, in ogni caso, non avendo Parte_1 potuto analizzare il trasformatore tale valutazione era improntata a criteri di probabilità, sia in quanto comunque, avendo individuato il CTU nelle avverse condizioni meteo la causa determinante il cedimento degli isolanti determinanti il guasto al trasformatore, l'originaria convenuta avrebbe dovuto dimostrare che tali situazioni metereologiche avevano carattere di eccezionalità ed imprevedibilità al fine di poter vedere riconosciuto in proprio favore un esonero di responsabilità. Come noto ed anche correttamente richiamato dal Tribunale, infatti “un evento meteorologico, anche di notevole intensità, può costituire caso fortuito solo ove questo risulti provvisto dei due requisiti dell'eccezionalità ed imprevedibilità, da intendersi, rispettivamente, il primo, come obiettiva inverosimiglianza dell'evento ed il secondo come una sensibile deviazione dalla normale frequenza statistica, atta a rendere quel dato evento, per l'appunto, un'eccezione. Pertanto, se un fenomeno naturale ha una sua cadenza ricorrente, persino saltuaria, esso non può essere definito eccezionale ed imprevedibile, proprio perché detta cadenza, per quanto irregolare, non ne esclude la prevedibilità, in base alla comune esperienza” (Cass. 22/11/2019, n. 30521, ed ivi ampi richiami;
ex plurimis, Cass. 01/02/2018, n. 2482; Cass. 28/07/2017, n. 18856). Secondo la citata giurisprudenza, inoltre, la valutazione di imprevedibilità dell'evento deve essere condotta in base ad un criterio ex ante e di stampo oggettivo, mentre quella di eccezionalità deve essere effettuata sulla scorta del principio della regolarità causale, nel senso che deve trattarsi di una sensibile deviazione rispetto ad una normale frequenza statistica. (Cass. civ., sentenza n. 5422 del
26.2.2021). In applicazione di detti criteri, dall'esame dell'istruttoria espletata e della documentazione in atti, si ha che l'appellante non ha assolto l'onere probatorio su di essa gravante, non avendo dimostrato che il vento, pur forte, avesse i caratteri dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità: nell'intervallo di tempo compreso tra le ore 12:04 del 13 dicembre 2017 e le ore 11:56 di sera del 14 dicembre 2017, infatti, emerge che la velocità massima del vento di fosse di soli 38 Km/h, velocità che in alcun modo può reputarsi eccezionale. Anche dalle testimonianze è emerso che la zona in questione era notoriamente ventosa, ma che nella giornata dell'evento non tirava un particolare vento. Dichiarava il testimone escusso all'udienza del 23 febbraio 2022 Testimone_1 rispondendo al cap.2 della memoria istruttoria di parte attrice: “Normalmente nella zona c'è sempre vento, ma nei giorni di cui mi chiedete non c'è stato vento particolarmente forte rispetto a quello che di solito accade, non c'erano venti eccezionali. Ricordo di quel giorno perché' quella sera ero a casa di mio cognato quando tornò la luce e si verificò lo scoppio del display della termostufa.” Tale circostanza veniva confermata anche dal testimone escusso all'udienza del Testimone_2 23 marzo 2023: “ricordo che non c'era vento, abbiamo lavorato tranquillamente, lo ricordo perché' eravamo sotto Natale e perché' sono stato a giocare a calcetto con gli amici verso le 9 di sera;
se non sbaglio del 13. Ricordo che prima di uscire, quando ho acceso il piano di cottura elettrico e' partito dalla stufa che era alla mia sinistra un lampo azzurro che ho visto passare davanti a me come una scintilla, ed ha colpito in sequenza il frigo il televisore ed ha fatto scoppiare due lampadine. dopo questo episodio la corrente non è andata via, ma era scesa la tensione, le lampadine non illuminavano. Io uscii con i miei amici ed al rientro vidi che erano arrivati addetti dell'Enel e mi hanno chiesto se le apparecchiature elettriche giravano nel senso corretto. Poi ho saputo che anche alcuni vicini avevano avuto lo sbalzo di corrente, ad alcuni erano scoppiate delle lampadine, altri avevano avuto danni alla caldaia”. Di tali testimonianze, nonostante siano state rese, rispettivamente, dal cognato e dal figlio di non si ha motivo di dubitare, anche in assenza di alcuna contestazione sul punto da parte CP_1 dell' originaria convenuta che nulla ha mai osservato né in sede di memoria istruttoria di replica né di udienza di ammissione dei mezzi istruttori né tantomeno dopo l'espletamento delle stesse prove, secondo i consolidati dettami della giurisprudenza di legittimità in tema di incapacità a testimoniare
( Cass.Civ. Sezioni Unite n.9456/2023).
Come correttamente valutato dal Tribunale, la non imprevedibilità ed eccezionalità delle condizioni atmosferiche devono desumersi anche dal fatto che, avendo la odierna appellante prodotto il bollettino di allerta meteo, essa era perfettamente a conoscenza di possibili situazioni metereologiche di vento forte nel giorno dell'evento in questione e nulla fece ( oltre alla propria ordinaria attività di manutenzione ) per allertare gli utenti, né per proteggere i propri sistemi elettrici da possibili sbalzi di tensione, come dimostrato dal fatto che lo sbalzo di corrente aveva interessato anche abitazioni limitrofe.
Del tutto infondato, di poi, è il motivo con cui l'appellante ha lamentato il mancato riconoscimento di una responsabilità concorrente in capo a per non aver protetto il proprio impianto CP_1 elettrico mediante l'installazione di attrezzature dedicate, quali stabilizzatori e scaricatori di tensione per evitare guasti connessi a condizioni atmosferiche avverse. Al fine di vincere la presunzione di responsabilità contemplata dall'art. 2050 c.c. non è sufficiente, infatti, la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione di norme di legge o di comune prudenza, ma è necessaria la prova positiva di avere impiegato ogni misura volta ad impedire l'evento dannoso. Più agevolmente, l'esercente l'attività pericolosa può andare esente da responsabilità fornendo la prova che l'evento dannoso si è verificato per effetto di un fattore sopravvenuto integrante gli estremi del c.d. caso fortuito e che abbia, cioè, carattere di eccezionalità ed oggettiva imprevedibilità e sia idoneo, di per sé, a causare l'evento, recidendo il nesso eziologico tra quest'ultimo e l'attività pericolosa.
In questi termini, il comportamento colposo del danneggiato può produrre effetti liberatori solo se, per la sua incidenza e rilevanza, sia tale da escludere in modo certo il nesso causale tra attività pericolosa ed evento dannoso. Diversamente, quando costituisce solo un elemento concorrente nella produzione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile l'insorgenza, lo stesso può, al più, rilevare ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., con conseguente diminuzione del risarcimento dovuto dal danneggiante in relazione all'incidenza della colpa del danneggiato. Nel caso in esame va totalmente escluso un concorso di responsabilità del D'CH ai sensi dell'art. 1227 c.c. perché nelle circostanze evidenziate anche dal C.T.U. non sono ravvisabili fattori causali ascrivibili a colpa dello stesso, tali non potendo essere considerate l'omessa installazione di stabilizzatori o scaricatori di tensione, non avendo dimostrato l'appellante che mediante l'utilizzo specifico di tali apparecchiature, in condizioni analoghe, l'evento dannoso non si sarebbe realizzato. L'appello va quindi rigettato.
APPELLO INCIDENTALE
ha spiegato appello incidentale lamentando che il Tribunale ha omesso di Controparte_1 pronunciarsi in ordine al rimborso in proprio favore delle spese di CTU così come liquidate all'esito del giudizio di ATP n.478/2019 r.g. Il Tribunale, in effetti, non si è realmente pronunciato sulle spese relative all'ATP espletata, il cui rimborso era stato chiesto in primo grado. L'impugnazione, quindi, va accolta e le spese di CTU del preventivo procedimento di ATP devono gravare interamente sull'appellante nella misura già liquidata in quella sede, con diritto di rivalsa da parte di per quanto già versato. Controparte_1
L'appello principale, in definitiva, deve essere respinto e tale esito comporta l'applicazione (come al dispositivo) della sanzione di cui all' art. 13 comma quater DPR 115/2002. Quanto alle spese, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate in base al compenso medio previsto per le cause di valore ricadente nel terzo scaglione. Questi gli importi.
fase di studio: 1.134,00
fase introduttiva: 921,00,
fase di trattazione: svolta sinteticamente, 922,00,
fase decisionale: 1.911,00, per un totale di euro 4.888,00, oltre spese generali, cpa ed Iva come per legge, cui aggiungere euro 355,50 per esborsi. Tale esito comporta l'applicazione (come al dispositivo) della sanzione di cui all'art.13 comma quater DPR 115/2002. (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello principale;
2) accoglie l'appello incidentale e, in parziale riforma della gravata sentenza, condanna l'appellante alle spese della CTU di cui all'ATP n. 478/2019 r.g.c. come disposto in parte motiva;
3) regola le spese del grado come in parte motiva;
4) dichiara che la parte appellante principale è tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione. Così deciso in camera di consiglio il 15.1.2025. Il Consigliere estensore Il Presidente
Alberto Iachini Bellisarii Silvia Rita Fabrizio