Art. 40.
Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza incorre nella perdita del grado per una delle seguenti cause:
1) perdita della cittadinanza;
2) assunzione in servizio, non autorizzata, in forze armate di Stati esteri;
3) assunzione in servizio con qualsiasi grado in altre forze armate o Corpi di polizia;
4) interdizione giudiziale o inabilitazione;
5) irreperibilita', accertata;
6) rimozione per violazione del giuramento o per altri motivi disciplinari, ovvero per comportamento contrario alle finalita' del Corpo o alle esigenze di sicurezza dello Stato, previo giudizio della Commissione di disciplina;
7) condanna:
a) nei casi in cui, ai sensi della legge penale militare, importa la pena accessoria della rimozione;
b) per delitto non colposo, tranne che si tratti dei delitti di cui agli articoli 396 e 399 del Codice penale comune, quando la condanna importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, oppure una delle altre pene accessorie previste dai nn. 2 e 5 del primo comma dell'articolo 19 di detto Codice penale .
Il grado si perde altresi' per decisione del Ministro sentito il parere del Tribunale supremo militare, quando il militare prosciolto dal giudice penale e' stato sottoposto ad una delle misure di sicurezza personali previste dall' articolo 215 del Codice penale comune; ovvero quando il militare condannato e' stato ricoverato a cagione di infermita' psichica, in una casa di cura o di custodia.
Nel caso che il militare prosciolto e' stato ricoverato in un manicomio giudiziario ai sensi dell' articolo 22 del Codice penale comune e nel caso che il militare, condannato, e' stato ricoverato per infermita' psichica in una casa di cura o di custodia ai sensi dell' articolo 219 del Codice penale comune, la decisione del Ministro e' presa quando il militare ne viene dimesso.
Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza incorre nella perdita del grado per una delle seguenti cause:
1) perdita della cittadinanza;
2) assunzione in servizio, non autorizzata, in forze armate di Stati esteri;
3) assunzione in servizio con qualsiasi grado in altre forze armate o Corpi di polizia;
4) interdizione giudiziale o inabilitazione;
5) irreperibilita', accertata;
6) rimozione per violazione del giuramento o per altri motivi disciplinari, ovvero per comportamento contrario alle finalita' del Corpo o alle esigenze di sicurezza dello Stato, previo giudizio della Commissione di disciplina;
7) condanna:
a) nei casi in cui, ai sensi della legge penale militare, importa la pena accessoria della rimozione;
b) per delitto non colposo, tranne che si tratti dei delitti di cui agli articoli 396 e 399 del Codice penale comune, quando la condanna importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, oppure una delle altre pene accessorie previste dai nn. 2 e 5 del primo comma dell'articolo 19 di detto Codice penale .
Il grado si perde altresi' per decisione del Ministro sentito il parere del Tribunale supremo militare, quando il militare prosciolto dal giudice penale e' stato sottoposto ad una delle misure di sicurezza personali previste dall' articolo 215 del Codice penale comune; ovvero quando il militare condannato e' stato ricoverato a cagione di infermita' psichica, in una casa di cura o di custodia.
Nel caso che il militare prosciolto e' stato ricoverato in un manicomio giudiziario ai sensi dell' articolo 22 del Codice penale comune e nel caso che il militare, condannato, e' stato ricoverato per infermita' psichica in una casa di cura o di custodia ai sensi dell' articolo 219 del Codice penale comune, la decisione del Ministro e' presa quando il militare ne viene dimesso.