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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 10/04/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Giuliana Melandri Presidente
Paolo Viarengo Consigliere relatore
Caterina Baisi Consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 405/2023 R.G.L. promossa da:
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , Parte_5 Parte_6 Parte_7 [...]
, , , , Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11 Pt_12
,
[...] Parte_13 Parte_14 Parte_15
, Parte_16 Parte_17 Parte_18 Parte_19
, , Parte_20 Parte_21 Parte_22 Parte_23
, rappresentati e difesi dagli avv.ti Parte_24 Parte_25
Filippo Biolè e Simone Ghiglino, per procura in atti appellanti
CONTRO
rappresentata e difesa dagli avv.ti Franco Toffoletto, Controparte_1
Andrea Bortoluzzi, Maddalena Paroletti, Maria Laura Picunio e Raffaele De
Luca Tamajo, per procura in atti rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Pugliese, Controparte_2
Paola Russo e Angela Serra, per procura in atti appellati
Oggetto: Altre ipotesi CONCLUSIONI
Per gli appellanti: come da ricorso depositato il 6.12.2023.
Per l'appellata come da memoria depositata il Controparte_1
19.12.2023.
Per l'appellata come da memoria depositata il Controparte_2
17.10.2024.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato il 9 luglio 2020, trentun ingegneri, già alle dipendenze di hanno convenuto in giudizio la stessa Controparte_2
Società e chiedendo al Tribunale di Genova di Controparte_1 accertare che la “cessione del ramo d'azienda”, a loro comunicata il
29.11.2019 con effetti dall'1.12.2019, costituisse un contratto in frode alla legge ed avente causa e motivo illeciti, in quanto elusivo delle disposizioni imperative di legge in materia di licenziamenti collettivi ed individuali, con conseguente condanna di alla loro reintegrazione nei Controparte_2
rispettivi posti di lavoro, nonché al risarcimento del danno subito.
Si sono costituite le società convenute, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 594 del 2023 il Tribunale di Genova ha respinto il ricorso, compensando le spese di lite, per la novità e complessità delle questioni trattate.
Venticinque dei ricorrenti hanno proposto appello.
Le società appellate si sono costituite, chiedendo di Controparte_1 respingere l'appello, in via preliminare chiedendo di Controparte_2 dichiarare inammissibile l'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., nel merito di respingerlo.
All'udienza del 31.10.2024, questa Corte ha formulato una proposta conciliativa e le parti hanno chiesto un rinvio per poterla valutare.
All'udienza del 10.4.2025 è risultata l'impossibilità di addivenire ad una conciliazione e quindi la causa è stata discussa oralmente e decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità
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sollevata da posto che, seppure nell'ambito di un Controparte_2
andamento discorsivo unitario e complessivo, le censure alla decisione impugnata sono del tutto percepibili nel ricorso in appello e quindi, sia sotto il profilo del contraddittorio, che sotto il profilo della devoluzione al secondo giudice, ogni scopo giuridicamente rilevante risulta raggiunto.
2. Nel merito, il Giudice di primo grado ha respinto il ricorso, richiamando in particolare il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale “è individuabile un ramo di azienda anche quando esso sia costituito (solo) da un gruppo di dipendenti stabilmente assegnato ad un compito comune, senza elementi materiali significativi, purché preesistente al trasferimento e in grado di svolgere autonomamente lo specifico servizio al quale è deputato”; il Tribunale di Genova ha quindi ritenuto che ricorresse tale ipotesi, alla luce di quanto risultante dai documenti agli atti, dalle dichiarazioni dei testi sentiti ed anche dalle stesse allegazioni dei ricorrenti.
3. Nell'unico articolato motivo, gli appellanti innanzitutto hanno sottolineato l'incapacità delle società convenute di adeguatamente giustificare il loro ricorso, nell'operazione oggetto di causa, al “veicolo societario” al posto di una regolare acquisizione diretta del “ramo
d'azienda” da parte di quindi hanno Controparte_3 evidenziato la particolare rilevanza dell'atto notarile di cessione di ramo d'azienda, unico documento ufficiale, redatto in forma pubblica, che cedente e cessionario hanno divulgato in attuazione delle formalità previste dall'art. 2556 c.c., in quanto soltanto nel relativo verbale di assemblea del
29.11.2019 viene descritto il ramo d'azienda conferito. Secondo gli appellanti, da questo verbale risulta che il ramo d'azienda, oltre ai lavoratori, contemplava beni materiali e strumentali, che sono quelli descritti in ricorso con la precisa finalità di dolersi del fatto che la gran parte di essi fosse rimasta in capo a . Controparte_2
Gli appellanti hanno evidenziano poi l'altro rilevante documento che non sarebbe stato in alcun modo valorizzato nella sentenza impugnata, cioè la scrittura privata di cessione di ramo d'azienda che ha Controparte_2
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prodotto in allegato alla propria memoria difensiva. Dal contenuto di tale documento, secondo gli appellanti, risulta confermato il mancato trasferimento di tutti i beni materiali che i lavoratori avevano già evidenziato in ricorso, contestando di aver continuato a utilizzarli, in quanto afferenti il “ramo” ceduto, ma in realtà rimasti di proprietà della cedente, in particolare il sistema informatico, comprensivo di computer in rete e di tutti i software d'alta ingegneria, oltre ad essere rimasti in capo alla cedente anche la gestione delle buste paga ed i contratti d'appalto pendenti all'epoca del trasferimento.
Quest'ultimo aspetto, hanno aggiunto gli appellanti, riguarda i contratti attivi relativi alle commesse, nel loro ricorso essendo stato eccepito che più della metà dei contratti attivi, cioè delle “commesse” su cui all'epoca della cessione erano adibiti gli ingegneri ceduti, non era passata al cessionario, in particolare 8 su 15 commesse non erano state cedute per via del rifiuto dei relativi committenti.
Infine, gli appellanti hanno lamentato come il Giudice di primo grado non abbia ben valutato un ultimo elemento che conferma le loro tesi, quello riguardante l'ingegner che era stato chiaramente individuato nella Per_1 sua funzione dirigenziale, essendo infatti l'unico dirigente del “preteso ramo”, quindi “vertice dell'asserito gruppo dei destinati all'espulsione, quale parte integrante del ramo d'azienda ..., pertanto, la sua funzione di vertice in quella posizione, tenuto conto delle sue competenze professionali
... in teoria sarebbe stata quella di conferire indipendenza a quel gruppo sotto il profilo commerciale”, ma che invece è stato escluso dalla relativa operazione.
Tale circostanza, secondo gli appellanti, si deve considerare “emblematica dell'illegittimità dell'intera operazione”.
4. Il motivo è fondato.
Questa Corte si è già più volte occupata di ipotesi di cessione di “ramo d'azienda”, tra le altre con la recente sentenza n. 258 del 2023, riguardante un caso con rilevanti analogie rispetto a quello in esame, con esaustivi passaggi della motivazione che si possono richiamare, in particolare quale
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inquadramento sistematico.
Secondo principi giurisprudenziali da tempo consolidati, la cessione di ramo d'azienda è configurabile ove venga ceduto un complesso di beni che oggettivamente si presenti quale entità dotata di una propria autonomia organizzativa ed economica, funzionalizzata allo svolgimento di un'attività volta alla produzione di beni o servizi (Cass. 17919/2002, Cass.
13068/2005, Cass. 22125/2006).
Si tratta di una definizione conforme alla direttiva 2001/23/CE (che ha proceduto alla codificazione della direttiva 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, come modificata dalla direttiva 29 giugno 1998, 98/50/CE) riguardante il
“ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti”.
Secondo l'art. 1 della direttiva “è considerato come trasferimento ai sensi della presente direttiva quello di un'entità economica che conserva la propria identità, intesa come un insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un'attività economica, sia essa essenziale o accessoria” e la Corte di Giustizia, titolare del monopolio interpretativo del diritto UE, ha individuato la nozione di entità economica come complesso organizzato di persone e di elementi che consenta l'esercizio di un'attività economica finalizzata al perseguimento di un determinato obiettivo (CGUE 11 marzo
1997, C- 13/95, Süzen, CGUE 20 novembre 2003, C- 340/2001, Abler,
CGUE 15 dicembre 2005, C- 232/04 e C-233/04, e e Persona_2 Per_3
sia sufficientemente strutturata ed autonoma (CGUE 13 settembre 2007,
C-458/05, CGUE 6 settembre 2011, C-108/ 10, , CGUE 20 Per_4 Per_5
luglio 2017, C-416/16, , CGUE 13 giugno 2019, C- Persona_6
664/2017, AE). Persona_7
Anche dopo le modifiche dell'art. 2112 c.c., introdotte dall'art. 32 d.lgs.
276/2003, la Corte di Cassazione ha ribadito che, ai fini del trasferimento di ramo d'azienda, l'elemento costitutivo della cessione è rappresentato dalla
“autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la capacità di questo, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo
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produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere - autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario - il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione” (cfr. Cass. nn.
9682, 10243, 10352, 10540, 10541, 10542, 10730, 11247, 11248 del 2016;
Cass. 19034/2017; Cass. 28593/2018, tra le ultime Cass. 7364/2021, Cass.
14381/2023).
In particolare, le pronunce da ultimo citate hanno confermato decisioni che avevano escluso l'operatività dell'art. 2112 c.c. per l'assenza dei presupposti della fattispecie, attribuendo tra l'altro rilievo alla “mancata cessione dei programmi e dei sistemi informatici che venivano utilizzati dai dipendenti prima dello scorporo”, indipendentemente “dal coevo contratto di fornitura di servizi che venga contestualmente stipulato tra le parti”.
Nelle predette decisioni si è inoltre sottolineato che il “fatto che la nuova disposizione abbia rimesso al cedente e al cessionario di identificare
l'articolazione che ne costituisce l'oggetto non significa che sia consentito di rimettere ai contraenti la qualificazione della porzione dell'azienda ceduta come ramo, così facendo dipendere dall'autonomia privata
l'applicazione della speciale disciplina in questione, ma che all'esito della possibile frammentazione di un processo produttivo prima unitario, debbano essere definiti i contenuti e l'insieme dei mezzi oggetto del negozio traslativo, che realizzino nel loro insieme un complesso dotato di autonomia organizzativa e funzionale apprezzabile da un punto di vista oggettivo”.
Ciò in continuità con il principio secondo cui non è consentita la creazione di una struttura produttiva ad hoc in occasione del trasferimento o come tale identificata dalle parti del negozio traslativo, non essendo consentita l'esternalizzazione come forma incontrollata di espulsione di frazioni non coordinate fra loro, di semplici reparti o uffici, di articolazioni non autonome, unificate soltanto dalla volontà dell'imprenditore e non dall'inerenza del rapporto ad un ramo di azienda già costituito (tra altre,
Cass. 2429/2008, Cass. 21711/2012, Cass. 8757/2014, Cass. 19141/2015).
Accanto all'elemento costitutivo rappresentato dall'autonomia funzionale
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del ramo d'azienda ceduto, nei termini sopra delineati, la fattispecie circolatoria di cui all'art. 2112 c.c. richiede poi, in un rapporto di reciproca integrazione, il requisito della preesistenza, nel senso che il ramo ceduto deve avere la capacità di svolgere autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario il servizio o la funzione cui esso risultava finalizzato già nell'ambito dell'impresa cedente anteriormente alla cessione.
In tal senso si è espressa la Corte di Giustizia, secondo cui l'impiego del termine “conservi” nell'art. 6, par. 1, commi 1 e 4 della direttiva, “implica che l'autonomia dell'entità ceduta deve, in ogni caso, preesistere al trasferimento” (CGUE 6 marzo 2014, C-458/12, Amatori ed a.) e il principio è stato costantemente ribadito dalla Corte di Cassazione (Cass.
2489/2008, Cass. 8757/2014, Cass. 30667/2019, Cass. 18954/2020,
Cass.20240/2020).
Pur affermando la legittimità di cessioni di rami aziendali
“dematerializzati” o “leggeri” dell'impresa, nei quali il fattore personale sia preponderante rispetto ai beni, in conformità con principi anche comunitari
(CGUE 11 marzo 1997, Süzen, C-13/95; CGUE 10 dicembre 1998, C-
127/96, C-229/96, C-74/97, e a.; CGUE 20 gennaio 2011, Persona_8
C-463/09, Clece), la giurisprudenza ha precisato che in tali ipotesi il gruppo di lavoratori trasferiti deve essere dotato “di un comune bagaglio di conoscenze, esperienze e capacità tecniche, tale che proprio in virtù di esso sia possibile fornire lo stesso servizio”, così “scongiurando operazioni di trasferimento che si traducano in una mera espulsione di personale, in quanto il ramo ceduto dev'essere dotato di effettive potenzialità commerciali che prescindano dalla struttura cedente dal quale viene estrapolato ed essere in grado di offrire sul mercato ad una platea indistinta di potenziali clienti quello specifico servizio per il quale è organizzato” (tra molte Cass. 1247/2016, CGUE 13 giugno 2019, C-
664/2017, Ellinika Nafpigeia).
La verifica dei presupposti della legittima cessione del ramo di azienda, anche se “dematerializzato”, non deve quindi basarsi sull'organizzazione
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assunta dal cessionario successivamente alla cessione, eventualmente grazie alle integrazioni determinate da coevi o successivi contratti di appalto, ma deve avere riguardo all'organizzazione consentita già dalla frazione del preesistente complesso produttivo costituita dal ramo ceduto, secondo il principio di diritto enunciato con chiarezza dalla S.C. nei seguenti termini:
“Costituisce elemento costitutivo della cessione di ramo d'azienda prevista dall'art. 2112 c.c., anche nel testo modificato dal Digs. n. 276 del 2003, art.
32, l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la capacità di questo, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi, funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere - autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario - il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione, indipendentemente dal coevo contratto di fornitura di servizi che venga contestualmente stipulato tra le parti. Incombe su chi intende avvalersi degli effetti previsti dall'art. 2112 c.c. che costituiscono eccezione al principio del necessario consenso del contraente ceduto stabilito dall'art.
1406 c.c., fornire la prova dell'esistenza di tutti i requisiti che ne condizionano l'operatività” (cfr. Cass. 10541/2016).
In applicazione dei principi richiamati, alla luce del complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano l'operazione perfezionatasi tra
[...]
e deve escludersi che l'oggetto del Controparte_2 Controparte_1
trasferimento fosse costituito da una autonoma frazione del complesso produttivo, preesistente alla cessione e capace di svolgere “autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario” il servizio o la funzione cui esso risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente.
In tal senso assume rilievo il quadro convergente delle molteplici risultanze emergenti dai documenti prodotti e dalle deposizioni testimoniali.
Innanzitutto, suscitano sin da subito molti dubbi i passaggi iniziali dell'operazione messa in atto da . P_
Tale Società in data 15.11.2019, con atto di “Cessione di quota”, documento
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32 dei ricorrenti, cede ad altra Società del medesimo gruppo, cioè l'attuale
Società appellata , l'intero capitale sociale della Controparte_2 società “N.P.I. s.r.l.” del valore nominale di euro 10.000,00 per il prezzo di euro 7.000,00.
Alla stessa “N.P.I. s.r.l.” viene subito dopo, il 29.11.2019, quando era ancora del gruppo ”, modificata la denominazione sociale in P_
, cioè come la cessionaria ed attuale appellata. P_ P_
Il 2.12.2019, quindi dopo pochi giorni, si formalizza l'ulteriore “Cessione di quota”, pari solo al 70% dell'intero capitale sociale del valore nominale di euro 7.000,00, da a , Controparte_2 P_ Controparte_3 della stessa , questa volta però per euro 103.600,00. Controparte_1
Di conseguenza, come giustamente sottolineato dai ricorrenti, l'operazione è stata realizzata attraverso il ricorso ad un “veicolo societario”, cioè “N.P.I.
s.r.l.”, società inattiva, senza alcun dipendente e priva di qualsiasi patrimonio, in pratica una “scatola vuota”, già di proprietà della cedente, cioè del gruppo ”, anziché attraverso un'acquisizione diretta. P_
Nel merito, appare innanzitutto opportuno descrivere il tipo di attività svolta dal reparto ceduto, denominato “Detail Design”.
Tale reparto, costituito sempre da un gruppo di ingegneri, era stato acquisito da in precedenza, nel 2008, da una società di progettazione, Controparte_2 denominata “Projenia srl”, facente parte dello stesso “gruppo Rina” e si occupava dell'ultima fase di progettazione degli impianti, appunto i dettagli.
Questa attività, circostanza assai significativa, non risulta essere stata dismessa da neanche dopo la “cessione” del relativo Controparte_2
gruppo di ingegneri a : risulta infatti documentato che P_ [...]
ha continuato a svolgere direttamente tale attività, in particolare P_
essendo proposta ai suoi clienti nelle varie brochure, pubblicizzando anche tali competenze sui propri documenti ufficiali, si veda in particolare il documento n. 54 prodotto dai ricorrenti.
Ciò costituisce ulteriore conferma del fatto che quel gruppo di lavoratori non era affatto un ramo di azienda, ma un semplice reparto, considerato da non particolarmente performante, e che è stato ceduto a Controparte_2
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quest'ultima società ottenendo in cambio l'importante P_
utilità di poter finalmente lavorare con il gruppo P_
Dai documenti agli atti ed anche dalle dichiarazioni dei testi risulta poi, quale dato pacifico, che alla non sono passate tutte le Controparte_1
attrezzature, le componenti tecniche ingegneristiche e le attività indispensabili di supporto amministrativo e commerciale, quindi gli elementi necessari ed indispensabili per svolgere l'attività di impresa in teoria ceduta, elementi che sono rimasti in capo a , anche Controparte_2
perché utili alla stessa per le sue altre attività non cedute e dalla stessa P_
solo concessi in uso alla cessionaria . P_
Tale circostanza risulta innanzitutto ammessa nella stessa memoria di costituzione di al punto 73, laddove si afferma “Quanto CP_4 all'utilizzo dei sistemi informatici e amministrativi (gestione paghe) anche questi ultimi sono stati oggetto di espressa pattuizione inter partes, e nello specifico all'art. 14.1.del contratto preliminare (DOC.11 preliminare
cessione quote): “le parti si danno atto che Controparte_5 nell'ambito dell'operazione e senza ulteriori corrispettivi a carico della promittente acquirente, la promittente venditrice erogherà servizi di gestione paghe, disponibilità della rete IT e software tecnici in uso in continuità con quelli oggi usufruiti sino alla data della seconda cessione””.
Tale rilevante dipendenza, indispensabile per poter operare, di da P_
si è poi protratta ancora a lungo nel tempo, come confermato dalla P_
richiesta del 31.3.2020 della stessa di proroga sino al 30.4.2020 P_
“dell'erogazione dei servizi di cui all'art. 14.1 della Scrittura Privata da parte della Venditrice”, proroga prontamente concessa da , Controparte_2
come da documento 11-1.
Anche altri documenti agli atti confermano l'inevitabile rilevanza ed importanza nel concreto svolgimento della propria attività lavorativa, per il gruppo di ingegneri ceduti, degli stessi supporti informatici.
In particolare, i documenti 49 e 49 bis, cioè mail di ingegneri “ceduti” a che si rivolgevano ai referenti di su problemi di P_ Controparte_2
“software” rimasti in ancora mesi dopo la cessione. P_
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Nella mail del 4.2.2020, un operatore di comunica che da giorni ha P_ problemi al “software” che non gli permettono di lavorare e per i quali si deve rivolgere ai referenti in ricevendo infatti la risposta “devi aprire P_
CP_ il ticket presso help desck di in quanto le licenze sono in carico presso CP_ i server ”; nei successivi messaggi risulta ampiamente confermata la chiara e perdurante dipendenza del gruppo di ingegneri ceduti dalla struttura
“IT del Rina” per poter continuare a lavorare, con reiterate segnalazioni dei
“problemi relativi alla disponibilità di licenze necessarie allo sviluppo delle attività del gruppo” P_
Dal documento 49 bis, risulta che ancora al 12.3.2020 importanti licenze
“software” sono rimaste “al RINA”, come da risposta di Persona_9
del Rina a di , il quale significativamente Testimone_1 P_ conclude “Vorremmo così accelerare sulla questione licenze in modo da renderci autonomi il primo possibile”, ad ulteriore conferma della rilevante e perdurante mancanza di autonomia di quel gruppo di ingegneri ceduti a
, ma che continuano a dipendere dalla . P_ Parte_26
Le licenze software erano, con tutta evidenza, indispensabili per consentire al gruppo di ingegneri ceduti di continuare a svolgere il proprio lavoro, però tali licenze servivano anche agli altri reparti di quindi non erano P_
cedibili e sono rimaste in capo alla stessa Società cedente.
Anche questo decisivo elemento conferma che il “reparto” di ceduto P_ non possa considerarsi “ramo di azienda” con le caratteristiche già descritte di autonomia ed autosufficienza al momento della sua cessione, innanzitutto perché lo stesso gruppo di ingegneri ceduto non poteva lavorare senza i necessari programmi informatici.
Altro aspetto significativo, i più importanti committenti di in P_
particolare il gruppo e HI & BI (SB), non Controparte_6
hanno accettato il passaggio dei propri contratti a , quindi per tali P_
contratti è stato necessario predisporre subappalti.
Ulteriore elemento oggettivo emergente dagli atti e di particolare rilevanza, la circostanza che solo dopo la “cessione” di cui è causa ha iniziato P_
a lavorare con quindi solo con l'acquisizione del gruppo di ingegneri P_
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“ceduti”, tra cui gli attuali appellanti, da considerarsi, evidentemente, quale corrispettivo per iniziare ad acquisire gli importanti incarichi.
In questo senso, al punto 13.3. della “Scrittura Privata” sottoscritta tra le società appellate, documento dalle stesse depositato, rispettivamente quale documento 11 e 39, risulta che “Il Promittente Venditore”, cioè
[...]
, “si impegna ad offrire alla Società”, cioè P_ Controparte_3
, “per gli anni 2019, 2020 e 2021 attività da svolgersi nei suddetti
[...] periodi pari a complessivi euro 1.200.000”.
Risulta poi escluso dalla cessione il dipendente di avente il Controparte_2 ruolo apicale e manageriale nell'ambito dell'organizzazione delle funzioni ingegneristiche, cioè il già citato ingegner Per_1
Come giustamente osservato dagli appellanti, si tratta del dipendente P_
che era già stato chiaramente individuato dalla stessa nella sua Pt_26 essenziale funzione dirigenziale, essendo l'unico dirigente del “preteso ramo”, quindi “vertice dell'asserito gruppo dei destinati all'espulsione, quale parte integrante del ramo d'azienda ..., pertanto, la sua funzione di vertice in quella posizione, tenuto conto delle sue competenze professionali
... in teoria sarebbe stata quella di conferire indipendenza a quel gruppo sotto il profilo commerciale”, ma che invece è stato escluso dalla relativa operazione.
Come detto, significative anche alcune dichiarazioni dei testi sentiti in primo grado.
All'udienza in data 8.6.2022, il dott. commercialista e Persona_10 consulente per la nell'operazione di cui è causa, rispetto al Controparte_7
“ramo d'azienda” ceduto, ha dichiarato “La società in questione era costituita da un gruppo di persone e da contratti già in corso, sui quali queste persone stavano già lavorando. Di beni strumentali vi erano soltanto alcuni computer e poco altro, non so precisare penso che vi fossero anche dei software. … non so dire se prima dell'acquisizione della società ora denominata NPI fosse una società attiva o meno, può darsi P_ di no proprio perché doveva fare l'operazione di acquisizione.”
Il NO , responsabile dell'ufficio legale di dal Testimone_2 P_
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giugno 2015, alla stessa udienza ha dichiarato “Tale operazione è avvenuta in due fasi, dapprima con il conferimento di ramo di azienda da ad un P_
veicolo societario denominato NPI e quindi con una seconda cessione del capitale sociale della medesima NPI ad una società del gruppo , P_ che mi pare fosse … la ragione per la quale i Controparte_3
contratti con RA EL non sono indicati come diretto trasferimento della titolarità giuridica del contratto, sta nel fatto che la stessa GE non abbia consentito tale diretto trasferimento, ma abbia invece acconsentito ad un sub appalto totale dell'attività contrattuale a , per cui P_ [...]
è rimasta la mera titolarità del contratto. L'accordo di sub P_
CP_ appalto è stato formalizzato con una scrittura tra RA EL e , Con nella quale appunto autorizzava a sub appaltare il contratto a .” P_
Alla successiva udienza in data 29.11.2022, l'ingegner , Persona_11 amministratore delegato sia di che di , ha P_ Controparte_1 dichiarato “nell'ottobre del 2018, ho incontrato a Roma all'istituto del commercio estero , allora amministratore delegato di Parte_27
, che io conoscevo da tempo. Parlando di lavoro, Controparte_2
lui mi ha riferito che aveva subìto un mutamento di strategia di P_ business, in quanto non era più interessato allo sviluppo dell'ingegneria di dettaglio nel settore della power generation e poiché invece, la
[...]
era interessata a quel settore, abbiamo abbozzato un CP_3
primo discorso in merito alla possibilità che acquisisse un ramo P_
di azienda o un gruppo di ingegneri che si occupassero di quel settore di business. … Dopo tale primo incontro nel mese di febbraio del 2019, dopo aver stipulato un patto di riservatezza sulle informazioni che le società si sarebbero scambiate, mi sono stati inviati dall'ing. , che credo si Pt_28
occupasse di acquisizioni e fusioni di , dei documenti utili ad una P_
prima valutazione di interesse ed in particolare dei curricula di un numero molto simile alle persone che in realtà poi sono state trasferite con NPI….
… i curricula che abbiamo ricevuto avevano tutti il medesimo format ed erano su carta intestata ed indicavano l'età, le esperienze P_
professionali ed il titolo di studio e forse qualche altra indicazione sulla
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professionalità del soggetto anonimo che indicava”.
Da tali dichiarazioni si trae ulteriore conferma del fatto che il contratto di cessione si limitava essenzialmente ai rapporti di lavoro dei dipendenti trasferiti, “un gruppo di ingegneri”, oltre a dotazioni materiali di ridotto valore economico, e non garantiva lo svolgimento in autonomia di preesistenti servizi in condizioni di operare in modo indipendente dalle strutture della cedente, evidenziando con chiarezza la necessità di essenziali integrazioni, tra cui l'intera infrastruttura informatica, che P_
ha potuto utilizzare solo grazie agli accordi stipulati con . Controparte_2
Si deve poi anche aggiungere come non sia contestato che in forza di detti accordi i lavoratori trasferiti abbiano continuato in fatto ad operare senza soluzione di continuità all'interno degli uffici di , nelle Controparte_2
medesime postazioni di lavoro e nei medesimi spazi, concessi in locazione a
P_
In conclusione, dal complesso degli elementi evidenziati risulta che oggetto della cessione non è stata un'entità economica funzionalmente autonoma, potenzialmente idonea ad operare sul mercato a prescindere dalle integrazioni assicurate solo dagli ulteriori accordi tra cedente e cessionario, accordi riguardanti tra l'altro le strutture tecnologiche indispensabili per l'espletamento dei servizi di natura ingegneristica.
Il contratto di cessione ha comportato in definitiva solo il mutamento della titolarità dei rapporti di lavoro dei dipendenti, i quali hanno continuato ad operare nelle medesime postazioni, su progetti e con dotazioni informatiche rimaste nella proprietà e nel pieno controllo di , secondo Controparte_2
modalità che prevedevano una costante e puntuale connessione organizzativa con uffici e funzioni di . Controparte_2
In assenza dei requisiti previsti dall'art. 2112 c.c., la cessione ha dunque riguardato in realtà i contratti di lavoro del personale trasferito, tra i quali quello degli appellanti, e deve ritenersi nulla.
Ne consegue la nullità della cessione dei contratti degli appellanti, in assenza del consenso dei creditori ceduti ex art. 1406 c.c., e il diritto degli appellanti al ripristino del rapporto con l'appellata , Controparte_2
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giuridicamente mai venuto meno.
Va invece disattesa la prospettazione svolta dagli odierni appellanti in via principale, secondo cui l'operazione posta in essere consisterebbe in una mascherata procedura di licenziamento collettivo avvenuta in violazione delle regole dettate dalla L. n. 223/1991, con le conseguenze di cui all'art. 18 Statuto dei Lavoratori e dell'art. 2 del D.Lgs n. 23/2025 per i ricorrenti assunti dopo il 7 marzo 2015.
Questa Corte ritiene di non accogliere questa prospettazione, non essendosi in presenza di un licenziamento collettivo, ma - come detto - di una mera cessione di contratti di lavoro riconducibile allo schema di cui all'art. 1406
c.c. e quindi nulla perché avvenuta senza il consenso dei lavoratori;
nullità comportante l'inefficacia traslativa dei relativi rapporti da considerarsi ancora in essere con , con le conseguenze di cui Controparte_2
infra in punto obbligazioni datoriali.
Vale infatti ricordare che, secondo i principi ormai consolidati nella giurisprudenza (cfr. Cass. 29092/2019 e successive conformi), nel periodo intercorrente tra la cessione e la pronuncia giudiziale che ne accerta l'illegittimità, il sinallagma contrattuale tra la cedente e il lavoratore ceduto versa in uno stato di quiescenza, con insussistenza del diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni in assenza di prestazione lavorativa. Solo dopo la pubblicazione della sentenza che ha riconosciuto l'insussistenza dei presupposti del trasferimento di azienda e della successiva messa in mora della cedente attraverso l'offerta della prestazione lavorativa, il rifiuto ingiustificato del datore di lavoro al ripristino del rapporto comporta il diritto del lavoratore alle retribuzioni, nonostante la mancata riammissione effettiva.
Non merita infine accoglimento la domanda relativa al risarcimento del danno, le cui allegazioni sono riferite in termini del tutto generici, comunque privi di specifico collegamento con le retribuzioni mensili maturate dopo la cessione. Anzi, sotto quest'ultimo profilo si deve precisare che dal punto di vista patrimoniale, gli appellanti, quali dipendenti di
, hanno continuato a percepire lo stesso stipendio di prima, senza P_
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alcuna decurtazione.
Per le ragioni esposte, la sentenza va parzialmente riformata, con l'accoglimento della domanda di nullità della cessione dei rapporti di lavoro e con l'ordine all'appellata di ripristinare detti rapporti. Controparte_2
L'esito della lite giustifica la parziale compensazione delle spese processuali, nella quota di un terzo, e la condanna delle appellate alla refusione dei restanti due terzi, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, tenuto conto dello scaglione di valore indeterminabile della causa, del numero e della natura delle questioni trattate, nonché dell'attività difensiva in concreto espletata.
P. Q. M.
In parziale accoglimento dell'appello, così decide:
- dichiara la nullità della cessione del ramo di azienda e per l'effetto l'inefficacia della risoluzione del rapporto di lavoro con gli appellanti;
- ordina all'appellata 'immediato ripristino del Controparte_2
rapporto di lavoro con gli appellanti;
- condanna le appellate in solido a rimborsare agli appellanti due terzi delle spese di entrambi i gradi, quota che liquida per il primo grado in euro
8.000,00 e per il presente grado in euro 6.000,00, oltre rimborso forfettario,
Iva e Cpa, compensando nel resto.
Genova, 10.4.2025.
Il Consigliere relatore La Presidente
Paolo Viarengo Giuliana Melandri
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