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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 06/12/2025, n. 2229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2229 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, in data odierna, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. e ritenuta la causa matura per la decisione ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 949/2024 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il Parte_1
27/10/1936, C.F. , elettivamente domiciliato in Torrenova, C.F._1 via Mazzini n°33, presso lo studio dell'Avv. FERRANTE BASILIO che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. FALQUI CAO MAURIZIO giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: ER TP
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/03/2024 parte ricorrente esponeva di aver presentato domanda amministrativa per essere sottoposto ad accertamento sanitario per vedersi riconoscere il proprio diritto a godere dell'indennità di accompagnamento oltre ai benefici dell'art. 3, co. 3 L. 104/1992; di essere stato sottoposto a visita medica dalla competente Commissione in data 23/09/2022, la quale lo riconosceva “INVALIDO ultrasessantantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (l. 509/88 e
124/98) medio - grave 67% - 99 % con decorrenza dal 02.08.2022”; che pertanto aveva depositato in data 22/12/2022 istanza di A.T.P. volta all'accertamento del requisito sanitario utile per la richiesta di detta prestazione;
che all'esito della consulenza, il C.T.U. aveva riconosciuto uno stato invalidante del 100% senza diritto all'indennità d'accompagnamento ed ai benefici della L.104/92, art.3, comma 3.
L'odierno ricorrente, quindi, aveva quindi depositato dichiarazione di dissenso e depositato il presente ricorso, deducendo che un attento esame della documentazione sanitaria in atti e una indagine medica puntuale ed attenta avrebbe condotto a ritenere sussistenti i requisiti per il riconoscimento della provvidenza invocata. Chiedeva, pertanto, dichiararsi il proprio diritto al beneficio all'indennità di accompagnamento, oltre il riconoscimento della disabilità con necessità di sostegno elevato ai sensi L.104/92, art.3, comma 3 sin dalla domanda amministrativa e condannarsi l' al pagamento del beneficio con la CP_1
decorrenza di legge, oltre accessori con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio difensore. Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 05/09/2024 eccependo l'inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi e contestandone la fondatezza per assenza del requisito sanitario. Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese e compensi difensivi.
La causa veniva istruita documentalmente e tramite il richiamo del C.T.U. della prima fase.
In data odierna la causa viene decisa.
Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.
2 Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'istante al fine di verificare la sussistenza del requisito sanitario per ottenere il beneficio dell'indennità di accompagnamento ed i benefici della legge 104/93, art3 comma3
(giudizio iscritto al n. 4523/2022 R.G., acquisito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava la sussistenza di una percentuale d'invalidità pari al 100% (cento per cento) senza diritto all'indennità d'accompagnamento e ai benefici della L.104/92,art.3,comma
3.
Depositata la dichiarazione di dissenso, parte ricorrente chiede accertarsi il riconoscimento dello status di invalido civile nella misura del 100%, tale da determinare la concessione dell'indennità di accompagnamento oltre la condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, co. 3 L. 104/1992.
La domanda può trovare parziale accoglimento.
Invero, il C.T.U., nominato nel corso del giudizio, ha confermato integralmente quanto espresso nella precedente relazione, sostenendo che “ha diritto all'indennità d'accompagnamento e ai benefici della L.104/92,art.3 comma 3, in quanto non è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita,dalla data di presentazione del cert.medico di ortopedia del 01/04/2025(Uno Aprile
Duemilaventicinque ).
Lo stesso ha adeguatamente valutato tutte le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta e comprovate dalla visita effettuata.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. dunque sono sorrette da congrua motivazione e basate su considerazioni medico – legali che appaiono immuni da vizi logici e giuridici.
Il ricorso va, dunque, parzialmente accolto limitatamente alla decorrenza sopra indicata.
La parziale soccombenza impone l'integrale compensazione delle spese di lite
(stante la decorrenza successiva alla domanda giudiziale).
Gli esborsi relativi alla c.t.u., della presente fase, separatamente liquidati, si CP_ pongono in via definitiva a carico dell'
P.Q.M.
3 definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1
CP_ ricorso depositato in data 29/03/2024 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Dichiara soggetto invalido nella misura del 100%; Parte_1
- Dichiara che è soggetto non in grado di compiere gli atti Parte_1 quotidiani della vita, presupposto dell'indennità di accompagnamento, nonché persona affetta da disabilità ai sensi dell'art. 3 c.. 3 L 104/92 con decorrenza dal 1° aprile 2025;
- compensa integralmente le spese di lite. CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica della presente fase, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Patti, 6 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Carmelo Proiti
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