TRIB
Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/07/2025, n. 2741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2741 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. 7572/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa LA AR Cosmai Presidente rel. Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24.6.2025 da 1) Parte_1
Nato a: Milano il 20.10.1975 cittadino: Italiano Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'avv. AR Lucia Secco e l'avv. ARrita Nave presso le quali ha eletto domicilio telematico
e
2) CP_1
Nata a: Milano il 19.04.1978 Cittadina: Italiana Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'avv. Giovanni Transatti ed Emanuela Rutigliano presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il 29.05.2010 (anno 2010 - atto n. 221 - reg. 03 - parte 2 – serie A) In separazione dei beni. con i seguenti figli:
- nata a [...] il [...] cittadina italiana;
Persona_1
- nato a [...] [...] cittadino italiano. Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24.06.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: 1) I coniugi sono autorizzati a vivere separati, nel mutuo rispetto;
2) Il signor ha già reperito un nuovo alloggio in locazione nel quale si trasferirà entro il Pt_1
15 luglio 2025.
3) I figli minori ed sono affidati congiuntamente a entrambi i genitori con Per_1 Per_2 collocamento stabile e prevalente presso la madre, a cui è assegnata la casa coniugale sita in
Milano via Solferino n. 25.
4) Il padre vedrà i figli secondo il seguente calendario visite:
- A fine settimana alternati con la madre, dal venerdì sera (recuperando i figli attorno alle ore
20.00 presso la casa coniugale) sino al lunedì mattina, allorquando accompagnerà i figli a scuola.
- Un pernotto infra-settimanale (il mercoledì) con impegno (salvo oggettiva impossibilità) da parte della NO di accompagnare o di far accompagnare da persona di sua fiducia i CP_1 figli presso la casa del papà nel pomeriggio / serata.
- Una settimana durante le vacanze natalizie (ad anni alterni o dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio).
- La Vigilia di Natale quando la medesima cadrà di sabato e/o domenica, il pranzo di Natale quando il signor si recherà nella casa famigliare per stare con i figli e con la NO Pt_1
. CP_1
- Le vacanze pasquali che saranno divise in due periodi di egual durata da concordare di anno in anno.
- Le vacanze estive che saranno divise in due periodi uguali ad agosto;
nel mese di luglio i minori staranno con i nonni o campus.
- Ponti e festività ad anni alterni, con prelazione materna per i periodi più lunghi (ad esempio half term).
5) Entrambi i coniugi si impegnano ad essere collaborativi con l'altro coniuge nell'interesse esclusivo dei figli.
6) Tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute (scuola, sport, tempo libero, cure di ogni genere) dei figli verranno prese concordemente dai genitori.
7) Con riferimento alla scuola i coniugi danno atto che attualmente i figli frequentano la scuola privata St Louis School of Milan. I coniugi danno atto altresì di avere scelto tale percorso formativo in quanto ritengono imprescindibile la perfetta conoscenza (a livello di madrelingua) della lingua inglese. I coniugi si impegnano espressamente a far sì che entrambi i figli portino a termine l'intero percorso scolastico, comprensivo dei quattro anni di scuola superiore, presso la St Louis School, consapevoli del fatto che l'impegno economico connesso a tale scelta può essere sostenuto grazie a disponibilità economiche ben superiori rispetto ai soli redditi da lavoro. In ragione di ciò i costi della scuola privata saranno sostenuti al 50% da ciascuno dei genitori sino al termine delle scuole superiori.
8) Per il mantenimento ordinario dei figli il sig. verserà alla NO , entro il giorno Pt_1 CP_1
5 di ogni mese, la somma di euro 800,00(ottocento/00) a mezzo bonifico bancario, somma soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, decorso un anno dall'omologa della separazione.
9) L'assegno unico e universale per i figli sarà ripartito tra i genitori in ugual misura come per legge.
10) Per le spese extra assegno di mantenimento dei figli verranno ripartite fra i coniugi nella misura del 50% secondo le Linee Guida del Tribunale di Milano.
11) Le parti concordano che la domestica, assunta dalla NO , presterà la propria CP_1 collaborazione domestica per tre ore settimanali presso la casa del signor che si Pt_1 impegna a rimborsare alla NO euro 35,00 (trentacinque/00) a settimana. CP_1
12) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto, con inserimento dei minori, e della carta d'identità valida per l'espatrio.
13) Le parti concordano che gli effetti del presente accordo inizieranno a prodursi successivamente alla sottoscrizione dello stesso, a far data dal mese di luglio 2025.
14) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento per sé, essendo entrambi economicamente indipendenti.
15) I coniugi si faranno carico nella misura del 50% dei costi della vettura di proprietà di entrambi sino al mese di settembre 2025 quando detta vettura verrà posta in vendita.
16) Il conto corrente cointestato sul quale le parti percepiscono il canone di affitto relativo all'immobile di Milano, Via Marsala n. 26, verrà estinto non appena verrà stipulato nuovo contratto di locazione.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi signor e NO Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio in Milano il 29.05.2010.
[...]
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese del giudizio;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 16.7.2025
. Il Presidente rel.
Dott.ssa LA AR Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG