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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/02/2025, n. 1998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1998 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 57650/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sesta CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele
D'Angelo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 57650/2023 promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
07.12.1986 ed ivi residente a[...], con il patrocinio dell'Avv. Sabrina Tranquilli (C.F. ed elettivamente C.F._2
domiciliata presso il suo studio sito in Roma alla Via Gaetano Casati n. 38, giusta procura allegata telematicamente al ricorso in opposizione al decreto di rilascio di alloggio di edilizia residenziale pubblica
RICORRENTE contro
L' Controparte_1
(C.F.
[...]
e P.I. in persona del Direttore Generale Dott. Arch. P.IVA_1 P.IVA_2
con il patrocinio dell'Avv. Carmine Russo (C.F. CP_2
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma C.F._3
pagina 1 di 11 alla Via Fulcieri Paulucci de' Calboli, 20/E, giusta procura in calce alla memoria difensiva
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso in opposizione al decreto di rilascio di alloggio di edilizia residenziale pubblica.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza in data 07.02.2025, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Conclusioni delle parti ed esposizione dei fatti
Tramite ricorso depositato in data 15.12.2023, la sig.ra ha spiegato Pt_1 opposizione avverso il decreto di rilascio dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica (prot. n. 53694 del 14.11.2023). In particolare, la ricorrente ha dedotto di aver trasferito la propria residenza nell'immobile sito in Roma alla via delle Galline
Bianche n.68 dopo averne accertato lo stato di abbandono, per ivi stabilirsi con i figli minori (dei quali uno affetto da disabilità). Stante la possibilità di ricorrere al Giudice
Ordinario per impugnare il decreto di rilascio dell'alloggio ERP, la sig.ra Pt_1 ha eccepito, in primis, l'assenza di motivazione del decreto di rilascio che sarebbe stato emesso dall'Ente senza tenere in debita considerazione la posizione della ricorrente e dei figli minori e, a seguire, ha soffermato l'attenzione sull'esigenza di tutelare il diritto all'abitazione. Quest'ultimo, a parere della sig.ra pur Pt_1
non assurgendo a diritto assoluto, in ogni caso dovrebbe essere tutelato a favore del soggetto che versi in condizione di necessità. Dopo aver domandato la sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto, eventualmente anche tramite provvedimento da emettersi inaudita altera parte, la sig.ra ha rassegnato Pt_1 le seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa fissazione
pagina 2 di 11 dell'udienza di comparizione delle parti e dei provvedimenti di rito, disattesa ogni avversa eccezione ed istanza:1) in via preliminare ed urgente, anche inaudita altera parte, disporre la sospensione esecutiva del decreto di rilascio di alloggio di Edilizia
Residenziale Pubblica emesso dall' Comune di Roma in data 14.11.2023 – CP_1
prot. n. 53694, sussistendo il fumus boni juris nonché grave ed irreparabile pregiudizio, per tutti i motivi sopra esposti anche in considerazione dell'età anagrafica della ricorrente;
2) nel merito, accertare e dichiarare la sussistenza in capo alla sig.ra dei requisiti di legge per l'assegnazione di Parte_1 alloggio di edilizia residenziale pubblica e precisamente l'immobile distinto al n. di matricola 1209183086 sito in Roma alla via delle Galline Bianche n.68 e, per
l'effetto, dichiarare nullo e/o illegittimo e/o annullare il decreto di rilascio di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, emesso dall' Comune di Roma in CP_1
data 14.11.2023– prot. n. 53694, per tutti i motivi sopra esposti. Con vittoria di spese di lite”.
Tramite decreto del 20.11.2024 il Giudice ha fissato l'udienza di discussione delle parti per il 07.02.2025 e, contestualmente, dopo aver rigettato la richiesta di emissione di provvedimento inaudita altera parte, ha fissato l'udienza cautelare per la data del 29.11.2024.
Costituitasi in sede cautelare e successivamente nel merito, l'Ater ha rilevato l'infondatezza delle ragioni addotte dalla sig.ra a sostegno del proprio Pt_1
ricorso. In primo luogo, la resistente ha qualificato la ricorrente come occupante abusiva dell'immobile in ragione del mancato rispetto della normativa regionale LR
12/1999, ed in secondo luogo ha evidenziato come lo stato di necessità possa solo legittimare la ricorrente a presentare domanda all'Ente pubblico onde partecipare al bando di concorso insieme agli altri aspiranti, senza che possa essere invocato come
Parte scriminante di una condotta illecita. Il decreto di rilascio dell'immobile in quanto provvedimento adottato in autotutela, a parere dell'Ente, sarebbe pagina 3 di 11 perfettamente legittimo e coerente con l'esigenza di provvedere ad una corretta gestione dei beni pubblici. Eccepita l'irrilevanza del vizio di motivazione non sindacabile nella presente sede e comunque infondato, l'Ater si è opposta alla richiesta di sospensione del provvedimento impugnato (in ragione dell'infondatezza del ricorso) ed ha rassegnato le seguenti conclusioni “IN VIA PRELIMINARE respingere per i motivi sopra detti l'istanza di sospensione;
Nel merito respingere la domanda della ricorrente perché inammissibile e infondata in fatto e diritto. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
Tramite ordinanza del 10.12.2024, il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione del Con Decreto di Rilascio avente prot. 53694 del 14.11.2023 emesso dall'Ater CP_1
[...]
All'udienza del 07.02.2025 la causa è stata discussa.
2. Nel merito
Prima di entrare nel merito della controversia è opportuno, preliminarmente, affrontare l'eccezione relativa al difetto di motivazione del provvedimento adottato dall' che, a parere della ricorrente, lo renderebbe illegittimo ed ingiusto. A tal CP_1
proposito, è bene sottolineare come nel presente giudizio innanzi al Tribunale
Ordinario non sia possibile far valere la violazione di principi e norme in tema di procedimento amministrativo, non è possibile, dunque, parlare di condotta della PA che denoti un “eccesso di potere” o un “difetto di motivazione”. Queste valutazioni si devono riservare alla sede amministrativa, mentre nella presente si deve discutere unicamente in merito alla sussistenza dei requisiti richiesti ex lege per la legittima detenzione dell'immobile da parte della sig.ra In altre parole, non Pt_2 Pt_1
potendosi disquisire in merito alla legittimità del provvedimento amministrativo, si deve esclusivamente esaminare la sussistenza di un diritto soggettivo in capo alla ricorrente che la legittimi a permanere nell'immobile di proprietà dell' di Roma. CP_1
Non a caso la giurisprudenza sul tema afferma che “è consolidato il principio in base
pagina 4 di 11 al quale la controversia introdotta da chi chieda l'accertamento del proprio diritto a permanere nella detenzione di un immobile in dipendenza di una pregressa convenzione tra un ente pubblico ed una Cooperativa edilizia e si opponga ad un provvedimento della P.A. di rilascio dell'immobile ad uso abitativo asseritamente detenuto senza titolo rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, essendo dedotto l'accertamento di un proprio diritto soggettivo e risultando contestato il diritto di agire esecutivamente della stessa P.A., rilevandosi che tale principio va affermato anche qualora sia dedotta l'illegittimità di provvedimenti amministrativi
(come, nel caso in esame, l'ordine di sgombero), dei quali è meramente richiesta la disapplicazione da parte dell'adito giudice ordinario (come, per l'appunto, invocata dalla nell'atto di citazione), chiamato a statuire sull'esistenza delle condizioni CP_3
richieste dalla legge per la permanenza del rapporto comportante la prosecuzione della detenzione qualificata del bene da parte dell'attore e, quindi, l'ineseguibilità del suo rilascio disposto dalla competente” (Cass. Civ. SSUU Ordinanza n. 15013 del 28 maggio 2021).
Chiarito questo punto, la questione controversa concerne la qualificazione della ricorrente in termini di occupante abusiva dell'alloggio sito in Roma alla via delle
Galline Bianche n.68 sc. F int.6 (codice immobile ), ovvero di legittima P.IVA_3
detentrice. A tale fine si rilevi quanto segue: la sig.ra odierna ricorrente, Pt_1
trovandosi in stato di disagio economico e sociale, ha occupato l'immobile ERP disabitato sin dal 2021 ivi trasferendosi con il marito ed i figli, di cui uno disabile.
Dal 2019, poi, cessati gli effetti civili del matrimonio, la sig.ra Pt_1
disoccupata, ha potuto contare solo sul sostegno economico dell'ex coniuge che contribuiva al mantenimento dei figli. La ricorrente, quindi, ha occupato deliberatamente un immobile di proprietà dell' precedentemente assegnato e CP_1
concesso in locazione al Sig. che, unitamente al suo nucleo familiare, Parte_3 sarebbe poi decaduto dal diritto all'assegnazione lasciando libero l'immobile.
pagina 5 di 11 Valorizzando la disagiata condizione economica e le precarie condizioni della ricorrente, la sua difesa ha invocato lo stato di necessità al fine di scriminare la condotta della ricorrente posta in essere in spregio della normativa di settore. A ben vedere, infatti, la disciplina concernente l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale è dettagliatamente contenuta nella L.R. 12/1999 e nel DPR 1035/1972 che prescrivono sia i requisiti necessari per accedere ad un alloggio ERP sia le circostanze in presenza delle quali l'occupazione si definisce abusiva e l'ente matura il diritto di notificare all'occupante il decreto di rilascio dell'alloggio.
Precisamente, la L. 12/99 all'art. 11 stabilisce i requisiti soggettivi per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa, mentre al successivo art. 12 disciplina il subentro nell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa in ragione dell'ampliamento del nucleo familiare. In poche parole, due sono le condizioni per poter alloggiare legittimamente in un immobile ERP: o partecipare ad un bando per l'assegnazione degli immobili di edilizia residenziale, risultare idonei e ricevere l'assegnazione di un immobile, oppure presentare istanza di voltura del contratto di locazione a valle di un'istanza di ampliamento del nucleo familiare da parte dell'assegnatario originario.
Appare di palmare evidenza la circostanza secondo la quale il rispetto delle suddette disposizioni di legge sia conditio sine qua non affinché si configuri un possesso legittimo dell'immobile. Al contrario, l'ingresso in un immobile di edilizia residenziale effettuato in spregio di ogni previsione di legge, denota una condotta evidentemente illecita e come tale sanzionabile.
Non v'è dubbio che le condizioni richieste dalla legge, come eccepito dalla resistente, non siano state integrate nel caso di specie: la difesa della ricorrente riconosce come la sig.ra si sia trasferita in un immobile che sin dal 2021 si trovava in stato Pt_1
di abbandono e disabitato, omettendo di considerare come, in realtà, la proprietà dell'immobile spettasse all' Dunque, all'epoca dell'occupazione, l'alloggio CP_1
pagina 6 di 11 appariva disabitato (stante la decadenza dal diritto all'assegnazione in capo al precedente beneficiario) ma non abbandonato perché di proprietà dell' di Roma. CP_1
A nulla vale, al fine di avallare la tesi della ricorrente che -lungi dall'occupare arbitrariamente l'immobile- avrebbe dovuto seguire l'iter legale per l'assegnazione o il subentro nell'alloggio de quo, il richiamo allo stato di necessità. Pur volendosi ammettere che la ricorrente versasse in situazioni disagiate, economicamente svilenti e avesse bisogno di reperire un alloggio per sé e per i propri figli, ciò appare irrilevante nella presente sede e, tutt'al più, potrebbe essere rilevante nella diversa sede penalistica a fronte di un'accusa di occupazione abusiva ai sensi dell'art 633 c.p.
Nel caso che ci occupa, come poc'anzi evidenziato, l'unica indagine che può effettuare il giudice concerne l'esistenza di un diritto in capo alla ricorrente che la legittimi a permanere nell'immobile occupato pur senza titolo. Non si tratta di verificare l'operatività della scriminante dello “stato di necessità” quanto piuttosto di verificare l'esistenza dei presupposti di legge che legittimino la permanenza in loco della sig.ra Tale analisi non può che condurre ad un esito negativo. La Pt_1 ricorrente si è arrogata il diritto di risiedere nell'immobile incurante delle procedure di legge predisposte proprio a tal fine, incurante del possibile pregiudizio arrecato ad altri consociati che, versando nelle stesse condizioni, avrebbero avuto pari esigenza di un immobile dove poter stabilire la propria residenza, magari in esito alla partecipazione al bando di gara propedeutico ai fini dell'assegnazione. È chiara l'illiceità della condotta della ricorrente che, fuori da ogni previsione legislativa, ha occupato un immobile non a lei destinato pregiudicando, da un lato, l'esigenza di ordine pubblico volta alla corretta gestione dei beni pubblici destinati all'assistenza abitativa e, dall'altro, le necessità di altri privati cittadini che potenzialmente Parte beneficiari dell'immobile non hanno potuto esercitare il loro diritto perché ostacolati dalla condotta illecita della sig.ra In tal senso, anche il richiamo Pt_1 al diritto all'abitazione invocato dalla difesa della sig.ra appare privo di Pt_1
pagina 7 di 11 fondamento. Proprio al fine di tutelare tale diritto il Legislatore, nella specie tramite la legge regionale 12/99, ha prescritto un iter specifico e dettagliato affinché tutti i consociati possano concorrere per il suo ottenimento. Va da sé che, se tale processo viene viziato nella sua fase genetica e il diritto all'abitazione viene arrogato in violazione della legge, allora tale diritto non appare meritevole di tutela e non può essere invocato dalla ricorrente quale esimente della propria condotta illecita.
Chiarito quanto sopra, il difetto del titolo di assegnazione in favore della ricorrente è di per sé sufficiente a legittimare l'emissione del decreto di condanna al rilascio dell'immobile, difatti la Suprema Corte precisa che “Il provvedimento di rilascio è disciplinato dall'art. 18 del Dpr n. 1035/1972 che attribuisce la competenza al
Presidente dell il quale adotta "con proprio decreto, il rilascio degli alloggi di CP_1
edilizia residenziale pubblica occupati senza titolo". Il complesso normativo sopra esaminato, ricollega pertanto la emissione del decreto di condanna al rilascio dell'immobile al difetto del "titolo di assegnazione" dal quale soltanto dipende la qualificazione come legittima od abusiva della occupazione dell'immobile, non venendo in questione al riguardo la disciplina negoziale dell'attuazione del rapporto obbligatorio contenuta nel contratto stipulato, non essendo configurabile un titolo di detenzione dell'immobile autonomo dal titolo di assegnazione, con la conseguenza che in assenza di un provvedimento di assegnazione -in quanto mai emesso ovvero successivamente revocato od annullato o divenuto inefficace per decadenza dallo stesso- la occupazione dell'immobile deve qualificarsi sempre come "abusiva", legittimando il ricorso dell'ente al procedimento di rilascio. La relazione di condizionamento necessario tra titolo di assegnazione e contratto, secondo il principio "simul stabunt, simul cadent", trova fondamento nella stessa normativa richiamata” (Cass. Civ. Ordinanza n. 16466 del 04 luglio 2017). Precipitato di quanto argomentato è che la semplice assenza di un titolo che legittimi la ricorrente a permanere nell'immobile, legittima l'ente gestore a notificarle un decreto di condanna pagina 8 di 11 al rilascio dell'alloggio. Niente di diverso da quanto accaduto nel caso di specie.
Analizzando l'art. 18 del DPR 30 dicembre 1972 n. 1035 si nota come il presidente dell' prima di poter disporre, tramite decreto, il rilascio degli alloggi occupati CP_1
senza titolo, debba preventivamente notificare una raccomandata con cui intima l'occupante abusivo a rilasciare l'immobile entro 15 giorni, ovvero a presentare controdeduzioni. Ebbene, anche questo passaggio procedurale può dirsi integrato.
Guardando alla comparsa di costituzione dell' , e più precisamente ai CP_1 documenti offerti in comunicazione, si individua all'all. 5 la diffida di rilascio dell'immobile (Prot. 5284 del 02.02.2023) con cui l'Ente gestore ha invitato la sig.ra a rilasciare l'immobile entro i successivi 15 giorni potendo, nello stesso Pt_1
termine, produrre controdeduzioni o nuova documentazione. Nonostante tale facoltà
l'odierna ricorrente non ha dedotto alcunché legittimando l' alla notificazione CP_1 del decreto di rilascio dell'immobile. Tale decreto, come dispone l'art. 11 del DPR 30 dicembre 1972 n. 1035 “costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe” e può essere azionato dalla Pubblica Amministrazione per agire anche esecutivamente procedendo ad un allontanamento forzoso dell'occupante abusivo.
Concludendo, si ritiene di dover rigettare l'opposizione al decreto di rilascio dell'immobile sito in Roma, via delle Galline Bianche n.68 sc. F int.6 (prot. 53694 notificato il 14 novembre 2023), stante l'abusività della condotta della sig.ra che ha arbitrariamente deciso di destinare un alloggio di edilizia Pt_1
residenziale (la cui assegnazione è subordinata al rispetto di precisi parametri individuati ex lege) a sua esclusiva abitazione incurante di tutta la normativa di settore. Si ritiene inconferente il richiamo allo stato di necessità che in alcun modo può giustificare una condotta del tipo di quella censurata nella presente sede e, da ultimo, si ritiene legittimo il decreto di rilascio del suddetto immobile emesso pagina 9 di 11 all'esito della procedura cristallizzata nel DPR 30 dicembre 1972 n. 1035 agli artt. 11
e 18.
3. Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in conformità al D.M. 55/2014 in relazione ai procedimenti ordinari tenuti innanzi al Tribunale, di valore indeterminabile ma di bassa complessità, eliminando la fase istruttoria che nel caso di specie non si è tenuta ed applicando i compensi minimi stante la scarsa complessità delle questioni trattate. Pertanto, deve essere condannata alla Parte_1 rifusione delle spese di lite in favore dell'
[...]
che si liquidano in Controparte_1
€ 2.000,00 per compensi ed € 300,00 per spese generali, oltre IVA, CPA e tutti gli ulteriori oneri riflessi.
Inoltre, deve rilevarsi come la ricorrente abbia anche esercitato, all'interno del presente giudizio di merito, un'azione cautelare volta ad ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto di rilascio. Detta procedura endoprocessuale si è conclusa con ordinanza di rigetto depositata il 10.12.2024 nella quale non è contenuta alcuna statuizione sulle spese. A tal proposito l'art. 669-septies c.p.c. dispone che, in caso di procedura cautelare interna al giudizio di merito, le spese devono essere liquidate nella decisione finale di merito. Pertanto, applicando i criteri di cui al D.M.
55/2014 per i procedimenti cautelari di valore indeterminabile di bassa complessità, eliminando la fase istruttoria che nel caso di specie non si è tenuta, applicando i compensi minimi come prescritto per legge, deve essere Parte_1
condannata alla rifusione delle spese di lite del procedimento cautelare in favore dell' Controparte_1
che si liquidano in € 1.000,00 per compensi ed € 150,00 per
[...]
spese generali, oltre IVA, CPA e tutti gli ulteriori oneri riflessi.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: rigetta l'opposizione avverso il decreto di rilascio prot. 53694 notificato il 14 novembre 2023 relativo all'alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Roma alla
Via delle Galline Bianche n.68 sc. F int.6 e, per l'effetto, lo dichiara definitivamente esecutivo;
condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dell' Parte_1 [...]
Controparte_1 che si liquidano in € 2.000,00 per compensi ed € 300,00 per spese generali,
[...]
oltre IVA, CPA e tutti gli ulteriori oneri riflessi;
condanna alla rifusione delle spese di lite del procedimento Parte_1
cautelare in favore dell' Controparte_1
che si liquidano in € 1.000,00 per compensi
[...] ed € 150,00 per spese generali, oltre IVA, CPA e tutti gli ulteriori oneri riflessi.
Roma, 07.02.2025
Il Giudice
Dott. Daniele D'Angelo
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sesta CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele
D'Angelo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 57650/2023 promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
07.12.1986 ed ivi residente a[...], con il patrocinio dell'Avv. Sabrina Tranquilli (C.F. ed elettivamente C.F._2
domiciliata presso il suo studio sito in Roma alla Via Gaetano Casati n. 38, giusta procura allegata telematicamente al ricorso in opposizione al decreto di rilascio di alloggio di edilizia residenziale pubblica
RICORRENTE contro
L' Controparte_1
(C.F.
[...]
e P.I. in persona del Direttore Generale Dott. Arch. P.IVA_1 P.IVA_2
con il patrocinio dell'Avv. Carmine Russo (C.F. CP_2
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma C.F._3
pagina 1 di 11 alla Via Fulcieri Paulucci de' Calboli, 20/E, giusta procura in calce alla memoria difensiva
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso in opposizione al decreto di rilascio di alloggio di edilizia residenziale pubblica.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza in data 07.02.2025, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Conclusioni delle parti ed esposizione dei fatti
Tramite ricorso depositato in data 15.12.2023, la sig.ra ha spiegato Pt_1 opposizione avverso il decreto di rilascio dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica (prot. n. 53694 del 14.11.2023). In particolare, la ricorrente ha dedotto di aver trasferito la propria residenza nell'immobile sito in Roma alla via delle Galline
Bianche n.68 dopo averne accertato lo stato di abbandono, per ivi stabilirsi con i figli minori (dei quali uno affetto da disabilità). Stante la possibilità di ricorrere al Giudice
Ordinario per impugnare il decreto di rilascio dell'alloggio ERP, la sig.ra Pt_1 ha eccepito, in primis, l'assenza di motivazione del decreto di rilascio che sarebbe stato emesso dall'Ente senza tenere in debita considerazione la posizione della ricorrente e dei figli minori e, a seguire, ha soffermato l'attenzione sull'esigenza di tutelare il diritto all'abitazione. Quest'ultimo, a parere della sig.ra pur Pt_1
non assurgendo a diritto assoluto, in ogni caso dovrebbe essere tutelato a favore del soggetto che versi in condizione di necessità. Dopo aver domandato la sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto, eventualmente anche tramite provvedimento da emettersi inaudita altera parte, la sig.ra ha rassegnato Pt_1 le seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa fissazione
pagina 2 di 11 dell'udienza di comparizione delle parti e dei provvedimenti di rito, disattesa ogni avversa eccezione ed istanza:1) in via preliminare ed urgente, anche inaudita altera parte, disporre la sospensione esecutiva del decreto di rilascio di alloggio di Edilizia
Residenziale Pubblica emesso dall' Comune di Roma in data 14.11.2023 – CP_1
prot. n. 53694, sussistendo il fumus boni juris nonché grave ed irreparabile pregiudizio, per tutti i motivi sopra esposti anche in considerazione dell'età anagrafica della ricorrente;
2) nel merito, accertare e dichiarare la sussistenza in capo alla sig.ra dei requisiti di legge per l'assegnazione di Parte_1 alloggio di edilizia residenziale pubblica e precisamente l'immobile distinto al n. di matricola 1209183086 sito in Roma alla via delle Galline Bianche n.68 e, per
l'effetto, dichiarare nullo e/o illegittimo e/o annullare il decreto di rilascio di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, emesso dall' Comune di Roma in CP_1
data 14.11.2023– prot. n. 53694, per tutti i motivi sopra esposti. Con vittoria di spese di lite”.
Tramite decreto del 20.11.2024 il Giudice ha fissato l'udienza di discussione delle parti per il 07.02.2025 e, contestualmente, dopo aver rigettato la richiesta di emissione di provvedimento inaudita altera parte, ha fissato l'udienza cautelare per la data del 29.11.2024.
Costituitasi in sede cautelare e successivamente nel merito, l'Ater ha rilevato l'infondatezza delle ragioni addotte dalla sig.ra a sostegno del proprio Pt_1
ricorso. In primo luogo, la resistente ha qualificato la ricorrente come occupante abusiva dell'immobile in ragione del mancato rispetto della normativa regionale LR
12/1999, ed in secondo luogo ha evidenziato come lo stato di necessità possa solo legittimare la ricorrente a presentare domanda all'Ente pubblico onde partecipare al bando di concorso insieme agli altri aspiranti, senza che possa essere invocato come
Parte scriminante di una condotta illecita. Il decreto di rilascio dell'immobile in quanto provvedimento adottato in autotutela, a parere dell'Ente, sarebbe pagina 3 di 11 perfettamente legittimo e coerente con l'esigenza di provvedere ad una corretta gestione dei beni pubblici. Eccepita l'irrilevanza del vizio di motivazione non sindacabile nella presente sede e comunque infondato, l'Ater si è opposta alla richiesta di sospensione del provvedimento impugnato (in ragione dell'infondatezza del ricorso) ed ha rassegnato le seguenti conclusioni “IN VIA PRELIMINARE respingere per i motivi sopra detti l'istanza di sospensione;
Nel merito respingere la domanda della ricorrente perché inammissibile e infondata in fatto e diritto. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
Tramite ordinanza del 10.12.2024, il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione del Con Decreto di Rilascio avente prot. 53694 del 14.11.2023 emesso dall'Ater CP_1
[...]
All'udienza del 07.02.2025 la causa è stata discussa.
2. Nel merito
Prima di entrare nel merito della controversia è opportuno, preliminarmente, affrontare l'eccezione relativa al difetto di motivazione del provvedimento adottato dall' che, a parere della ricorrente, lo renderebbe illegittimo ed ingiusto. A tal CP_1
proposito, è bene sottolineare come nel presente giudizio innanzi al Tribunale
Ordinario non sia possibile far valere la violazione di principi e norme in tema di procedimento amministrativo, non è possibile, dunque, parlare di condotta della PA che denoti un “eccesso di potere” o un “difetto di motivazione”. Queste valutazioni si devono riservare alla sede amministrativa, mentre nella presente si deve discutere unicamente in merito alla sussistenza dei requisiti richiesti ex lege per la legittima detenzione dell'immobile da parte della sig.ra In altre parole, non Pt_2 Pt_1
potendosi disquisire in merito alla legittimità del provvedimento amministrativo, si deve esclusivamente esaminare la sussistenza di un diritto soggettivo in capo alla ricorrente che la legittimi a permanere nell'immobile di proprietà dell' di Roma. CP_1
Non a caso la giurisprudenza sul tema afferma che “è consolidato il principio in base
pagina 4 di 11 al quale la controversia introdotta da chi chieda l'accertamento del proprio diritto a permanere nella detenzione di un immobile in dipendenza di una pregressa convenzione tra un ente pubblico ed una Cooperativa edilizia e si opponga ad un provvedimento della P.A. di rilascio dell'immobile ad uso abitativo asseritamente detenuto senza titolo rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, essendo dedotto l'accertamento di un proprio diritto soggettivo e risultando contestato il diritto di agire esecutivamente della stessa P.A., rilevandosi che tale principio va affermato anche qualora sia dedotta l'illegittimità di provvedimenti amministrativi
(come, nel caso in esame, l'ordine di sgombero), dei quali è meramente richiesta la disapplicazione da parte dell'adito giudice ordinario (come, per l'appunto, invocata dalla nell'atto di citazione), chiamato a statuire sull'esistenza delle condizioni CP_3
richieste dalla legge per la permanenza del rapporto comportante la prosecuzione della detenzione qualificata del bene da parte dell'attore e, quindi, l'ineseguibilità del suo rilascio disposto dalla competente” (Cass. Civ. SSUU Ordinanza n. 15013 del 28 maggio 2021).
Chiarito questo punto, la questione controversa concerne la qualificazione della ricorrente in termini di occupante abusiva dell'alloggio sito in Roma alla via delle
Galline Bianche n.68 sc. F int.6 (codice immobile ), ovvero di legittima P.IVA_3
detentrice. A tale fine si rilevi quanto segue: la sig.ra odierna ricorrente, Pt_1
trovandosi in stato di disagio economico e sociale, ha occupato l'immobile ERP disabitato sin dal 2021 ivi trasferendosi con il marito ed i figli, di cui uno disabile.
Dal 2019, poi, cessati gli effetti civili del matrimonio, la sig.ra Pt_1
disoccupata, ha potuto contare solo sul sostegno economico dell'ex coniuge che contribuiva al mantenimento dei figli. La ricorrente, quindi, ha occupato deliberatamente un immobile di proprietà dell' precedentemente assegnato e CP_1
concesso in locazione al Sig. che, unitamente al suo nucleo familiare, Parte_3 sarebbe poi decaduto dal diritto all'assegnazione lasciando libero l'immobile.
pagina 5 di 11 Valorizzando la disagiata condizione economica e le precarie condizioni della ricorrente, la sua difesa ha invocato lo stato di necessità al fine di scriminare la condotta della ricorrente posta in essere in spregio della normativa di settore. A ben vedere, infatti, la disciplina concernente l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale è dettagliatamente contenuta nella L.R. 12/1999 e nel DPR 1035/1972 che prescrivono sia i requisiti necessari per accedere ad un alloggio ERP sia le circostanze in presenza delle quali l'occupazione si definisce abusiva e l'ente matura il diritto di notificare all'occupante il decreto di rilascio dell'alloggio.
Precisamente, la L. 12/99 all'art. 11 stabilisce i requisiti soggettivi per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa, mentre al successivo art. 12 disciplina il subentro nell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa in ragione dell'ampliamento del nucleo familiare. In poche parole, due sono le condizioni per poter alloggiare legittimamente in un immobile ERP: o partecipare ad un bando per l'assegnazione degli immobili di edilizia residenziale, risultare idonei e ricevere l'assegnazione di un immobile, oppure presentare istanza di voltura del contratto di locazione a valle di un'istanza di ampliamento del nucleo familiare da parte dell'assegnatario originario.
Appare di palmare evidenza la circostanza secondo la quale il rispetto delle suddette disposizioni di legge sia conditio sine qua non affinché si configuri un possesso legittimo dell'immobile. Al contrario, l'ingresso in un immobile di edilizia residenziale effettuato in spregio di ogni previsione di legge, denota una condotta evidentemente illecita e come tale sanzionabile.
Non v'è dubbio che le condizioni richieste dalla legge, come eccepito dalla resistente, non siano state integrate nel caso di specie: la difesa della ricorrente riconosce come la sig.ra si sia trasferita in un immobile che sin dal 2021 si trovava in stato Pt_1
di abbandono e disabitato, omettendo di considerare come, in realtà, la proprietà dell'immobile spettasse all' Dunque, all'epoca dell'occupazione, l'alloggio CP_1
pagina 6 di 11 appariva disabitato (stante la decadenza dal diritto all'assegnazione in capo al precedente beneficiario) ma non abbandonato perché di proprietà dell' di Roma. CP_1
A nulla vale, al fine di avallare la tesi della ricorrente che -lungi dall'occupare arbitrariamente l'immobile- avrebbe dovuto seguire l'iter legale per l'assegnazione o il subentro nell'alloggio de quo, il richiamo allo stato di necessità. Pur volendosi ammettere che la ricorrente versasse in situazioni disagiate, economicamente svilenti e avesse bisogno di reperire un alloggio per sé e per i propri figli, ciò appare irrilevante nella presente sede e, tutt'al più, potrebbe essere rilevante nella diversa sede penalistica a fronte di un'accusa di occupazione abusiva ai sensi dell'art 633 c.p.
Nel caso che ci occupa, come poc'anzi evidenziato, l'unica indagine che può effettuare il giudice concerne l'esistenza di un diritto in capo alla ricorrente che la legittimi a permanere nell'immobile occupato pur senza titolo. Non si tratta di verificare l'operatività della scriminante dello “stato di necessità” quanto piuttosto di verificare l'esistenza dei presupposti di legge che legittimino la permanenza in loco della sig.ra Tale analisi non può che condurre ad un esito negativo. La Pt_1 ricorrente si è arrogata il diritto di risiedere nell'immobile incurante delle procedure di legge predisposte proprio a tal fine, incurante del possibile pregiudizio arrecato ad altri consociati che, versando nelle stesse condizioni, avrebbero avuto pari esigenza di un immobile dove poter stabilire la propria residenza, magari in esito alla partecipazione al bando di gara propedeutico ai fini dell'assegnazione. È chiara l'illiceità della condotta della ricorrente che, fuori da ogni previsione legislativa, ha occupato un immobile non a lei destinato pregiudicando, da un lato, l'esigenza di ordine pubblico volta alla corretta gestione dei beni pubblici destinati all'assistenza abitativa e, dall'altro, le necessità di altri privati cittadini che potenzialmente Parte beneficiari dell'immobile non hanno potuto esercitare il loro diritto perché ostacolati dalla condotta illecita della sig.ra In tal senso, anche il richiamo Pt_1 al diritto all'abitazione invocato dalla difesa della sig.ra appare privo di Pt_1
pagina 7 di 11 fondamento. Proprio al fine di tutelare tale diritto il Legislatore, nella specie tramite la legge regionale 12/99, ha prescritto un iter specifico e dettagliato affinché tutti i consociati possano concorrere per il suo ottenimento. Va da sé che, se tale processo viene viziato nella sua fase genetica e il diritto all'abitazione viene arrogato in violazione della legge, allora tale diritto non appare meritevole di tutela e non può essere invocato dalla ricorrente quale esimente della propria condotta illecita.
Chiarito quanto sopra, il difetto del titolo di assegnazione in favore della ricorrente è di per sé sufficiente a legittimare l'emissione del decreto di condanna al rilascio dell'immobile, difatti la Suprema Corte precisa che “Il provvedimento di rilascio è disciplinato dall'art. 18 del Dpr n. 1035/1972 che attribuisce la competenza al
Presidente dell il quale adotta "con proprio decreto, il rilascio degli alloggi di CP_1
edilizia residenziale pubblica occupati senza titolo". Il complesso normativo sopra esaminato, ricollega pertanto la emissione del decreto di condanna al rilascio dell'immobile al difetto del "titolo di assegnazione" dal quale soltanto dipende la qualificazione come legittima od abusiva della occupazione dell'immobile, non venendo in questione al riguardo la disciplina negoziale dell'attuazione del rapporto obbligatorio contenuta nel contratto stipulato, non essendo configurabile un titolo di detenzione dell'immobile autonomo dal titolo di assegnazione, con la conseguenza che in assenza di un provvedimento di assegnazione -in quanto mai emesso ovvero successivamente revocato od annullato o divenuto inefficace per decadenza dallo stesso- la occupazione dell'immobile deve qualificarsi sempre come "abusiva", legittimando il ricorso dell'ente al procedimento di rilascio. La relazione di condizionamento necessario tra titolo di assegnazione e contratto, secondo il principio "simul stabunt, simul cadent", trova fondamento nella stessa normativa richiamata” (Cass. Civ. Ordinanza n. 16466 del 04 luglio 2017). Precipitato di quanto argomentato è che la semplice assenza di un titolo che legittimi la ricorrente a permanere nell'immobile, legittima l'ente gestore a notificarle un decreto di condanna pagina 8 di 11 al rilascio dell'alloggio. Niente di diverso da quanto accaduto nel caso di specie.
Analizzando l'art. 18 del DPR 30 dicembre 1972 n. 1035 si nota come il presidente dell' prima di poter disporre, tramite decreto, il rilascio degli alloggi occupati CP_1
senza titolo, debba preventivamente notificare una raccomandata con cui intima l'occupante abusivo a rilasciare l'immobile entro 15 giorni, ovvero a presentare controdeduzioni. Ebbene, anche questo passaggio procedurale può dirsi integrato.
Guardando alla comparsa di costituzione dell' , e più precisamente ai CP_1 documenti offerti in comunicazione, si individua all'all. 5 la diffida di rilascio dell'immobile (Prot. 5284 del 02.02.2023) con cui l'Ente gestore ha invitato la sig.ra a rilasciare l'immobile entro i successivi 15 giorni potendo, nello stesso Pt_1
termine, produrre controdeduzioni o nuova documentazione. Nonostante tale facoltà
l'odierna ricorrente non ha dedotto alcunché legittimando l' alla notificazione CP_1 del decreto di rilascio dell'immobile. Tale decreto, come dispone l'art. 11 del DPR 30 dicembre 1972 n. 1035 “costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe” e può essere azionato dalla Pubblica Amministrazione per agire anche esecutivamente procedendo ad un allontanamento forzoso dell'occupante abusivo.
Concludendo, si ritiene di dover rigettare l'opposizione al decreto di rilascio dell'immobile sito in Roma, via delle Galline Bianche n.68 sc. F int.6 (prot. 53694 notificato il 14 novembre 2023), stante l'abusività della condotta della sig.ra che ha arbitrariamente deciso di destinare un alloggio di edilizia Pt_1
residenziale (la cui assegnazione è subordinata al rispetto di precisi parametri individuati ex lege) a sua esclusiva abitazione incurante di tutta la normativa di settore. Si ritiene inconferente il richiamo allo stato di necessità che in alcun modo può giustificare una condotta del tipo di quella censurata nella presente sede e, da ultimo, si ritiene legittimo il decreto di rilascio del suddetto immobile emesso pagina 9 di 11 all'esito della procedura cristallizzata nel DPR 30 dicembre 1972 n. 1035 agli artt. 11
e 18.
3. Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in conformità al D.M. 55/2014 in relazione ai procedimenti ordinari tenuti innanzi al Tribunale, di valore indeterminabile ma di bassa complessità, eliminando la fase istruttoria che nel caso di specie non si è tenuta ed applicando i compensi minimi stante la scarsa complessità delle questioni trattate. Pertanto, deve essere condannata alla Parte_1 rifusione delle spese di lite in favore dell'
[...]
che si liquidano in Controparte_1
€ 2.000,00 per compensi ed € 300,00 per spese generali, oltre IVA, CPA e tutti gli ulteriori oneri riflessi.
Inoltre, deve rilevarsi come la ricorrente abbia anche esercitato, all'interno del presente giudizio di merito, un'azione cautelare volta ad ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto di rilascio. Detta procedura endoprocessuale si è conclusa con ordinanza di rigetto depositata il 10.12.2024 nella quale non è contenuta alcuna statuizione sulle spese. A tal proposito l'art. 669-septies c.p.c. dispone che, in caso di procedura cautelare interna al giudizio di merito, le spese devono essere liquidate nella decisione finale di merito. Pertanto, applicando i criteri di cui al D.M.
55/2014 per i procedimenti cautelari di valore indeterminabile di bassa complessità, eliminando la fase istruttoria che nel caso di specie non si è tenuta, applicando i compensi minimi come prescritto per legge, deve essere Parte_1
condannata alla rifusione delle spese di lite del procedimento cautelare in favore dell' Controparte_1
che si liquidano in € 1.000,00 per compensi ed € 150,00 per
[...]
spese generali, oltre IVA, CPA e tutti gli ulteriori oneri riflessi.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: rigetta l'opposizione avverso il decreto di rilascio prot. 53694 notificato il 14 novembre 2023 relativo all'alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Roma alla
Via delle Galline Bianche n.68 sc. F int.6 e, per l'effetto, lo dichiara definitivamente esecutivo;
condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dell' Parte_1 [...]
Controparte_1 che si liquidano in € 2.000,00 per compensi ed € 300,00 per spese generali,
[...]
oltre IVA, CPA e tutti gli ulteriori oneri riflessi;
condanna alla rifusione delle spese di lite del procedimento Parte_1
cautelare in favore dell' Controparte_1
che si liquidano in € 1.000,00 per compensi
[...] ed € 150,00 per spese generali, oltre IVA, CPA e tutti gli ulteriori oneri riflessi.
Roma, 07.02.2025
Il Giudice
Dott. Daniele D'Angelo
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