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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/12/2025, n. 4412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4412 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. ZO ID FF, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6695/2020 R.G. proposta da
e tutti Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesco Nanula e Ruggero
Delcuratolo, giusta procura in atti;
-parti attrici in riassunzione-
contro in persona del ministro pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale
dello Stato di Bari;
-parte convenuta in riassunzione-
nonché contro
; Controparte_2
-parte convenuta in riassunzione/contumace-
Avente ad oggetto: azione di accertamento negativo del credito
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da note di trattazione scritta che si abbiano qui per trascritte, depositate telematicamente in relazione all'udienza del 26.06.2025, sostituita, come disposto con decreto emesso ex art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato ai
1 Difensori costituiti, dal deposito di note di trattazione scritta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1-Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione,
giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.,
le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.
2-Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data
26.05.2020, , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
dopo aver allegato che:
1) con decreto n. 73242 del 03.03.1999, il
[...]
aveva concesso in via provvisoria, ai Controparte_1
sensi della l.n. 488/1992 e s.m.i., all'impresa “Pegaso di
SC IU & C. s.a.s.” un contributo in conto capitale di € 111.389,42, da erogare in due quote annuali,
ciascuna di importo pari ad € 55.695,71;
2) con decreto ministeriale n. 108719 del 31.12.2001, il aveva rideterminato in via definitiva il CP_1
contributo in € 104.097,05, fissando l'importo di ciascuna quota annuale in € 52.048,53;
3) la suddetta somma, pari complessivamente ad € 104.097,06 era stata, in concreto, erogata dalla banca concessionaria all'impresa “Pegaso di SC IU & C. s.a.s.” in data 09.09.1999 (€ 55.649,71), in data 10.05.2001 (€
37.992,64) ed in data 27.02.2002 (€ 10.409,71);
4) in data 14.07.2003, la suddetta impresa aveva subito un mutamento societario, modificando la propria denominazione sociale da “Pegaso di SC IU & C. s.a.s.” a
“ ” per effetto del Controparte_3
2 subentro al sig. SC IU, in qualità di socio accomandatario;
5) tale impresa aveva cessato la propria attività in data
15.01.2004 e - per effetto della mancata ricostituzione della pluralità dei soci- in data 14.04.2004 era stata cancellata d'ufficio dal registro delle imprese;
6) la banca concessionaria, con nota del 01.09.2024 aveva proposto al Ministero competente la revoca dell'agevolazione concessa;
7) in data 09.05.2013, il aveva Controparte_1
adottato il decreto di revoca, comunicato con nota ministeriale prot. n. 0019946 in data 11.06.2013, oltre che al sig. SC IU, in qualità di socio accomandatario dell'impresa “Pegaso di SC IU
& C. s.a.s.”, anche a e Parte_1 Parte_2
in qualità di figli, e in qualità di Parte_3
coniuge separato, ritenuti “eredi” del sig. CP_3
, già socio accomandatario della “
[...] [...]
e nelle more deceduto in Controparte_3
data 26.06.2006;
8) contestualmente, il aveva Controparte_1
disposto il recupero nei confronti dei sig.ri Parte_1
, e - e del
[...] Parte_2 Parte_3
sig. SC IU - della somma di € 29.888,69, pari alla differenza tra il contributo erogato e quello rideterminato con il suddetto decreto di revoca;
9) avverso tale provvedimento Parte_1 Parte_2
e avevano proposto ricorso
[...] Parte_3
dinanzi al TAR Puglia di Bari, in data 09.09.2013;
3 10) con sentenza n. 1078/2019, pubblicata in data
26.07.2019, il Tribunale Amministrativo Regionale della
Puglia di Bari aveva dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione in favore del Giudice
Ordinario; hanno riassunto, ex art. 11 del Decreto Legislativo n. 104/2010, il giudizio nei confronti del e della Controparte_1
chiedendo al Tribunale di Bari, previa Controparte_2
fissazione con decreto dell'udienza di comparizione parti, di accogliere le seguenti conclusioni:
a) accertare e dichiarare l'insussistenza dell'obbligo, in capo ai sig.ri , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
di provvedere alla corresponsione della somma richiesta dal con il decreto di revoca Controparte_1
comunicato con nota ministeriale prot. n. 0019946 in data
11.06.2013 (e/o di qualunque altra somma per il medesimo titolo), previa, ove occorra, disapplicazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi illegittimi emessi dal
[...]
nei confronti dei sigg.ri Controparte_1 Parte_1
, e e da essa
[...] Parte_2 Parte_3
impugnati davanti al TAR Puglia di Bari, meglio specificati nell'epigrafe del relativo ricorso;
b) condannare il in persona Controparte_1
del al pagamento delle spese e competenze di CP_4
lite ed al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei sottoscritti difensori in quanto antistatari, anche in caso di compensazione delle spese e anche in caso di mancata costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata.”
I.
2-Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il
4 23.02.2021 si è costituito il il Controparte_1
quale, nel riportarsi alle difese ed alle eccezioni, svolte nel giudizio celebrato in sede amministrativa, ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda, con vittoria di spese e di competenze del giudizio.
nonostante la regolare Controparte_5
notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza
è rimasta contumace.
I.
4-Con ordinanza, emessa in data 24.06.2021, il Tribunale ha disposto, ex art. 702ter, comma 3, c.p.c., il mutamento del rito dal sommario di cognizione in quello ordinario.
I.
5-In assenza di attività istruttoria, all'udienza del
26.06.2025, sostituita, come disposto con decreto emesso ex art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, sulle conclusioni precisate dalle parti, come da note di trattazione scritta, la causa è stata introitata per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
II.
1-Le questioni sorte nel contraddittorio devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
II.
2-Preliminarmente deve essere dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell rilevabile d'ufficio Controparte_2
in ogni stato e grado del processo.
II.
3-Si veda, da ultimo, Cass. 21924/2024 “la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa” (in senso conforme Cass. 2951/2016).
II.
4-Deve, in particolare, evidenziarsi che i ricorrenti, come si evince da un'agevole lettura delle conclusioni del ricorso introduttivo, non hanno formulato alcuna domanda nei confronti dell' , essendosi limitati a chiedere l'accertamento Controparte_2
5 negativo del diritto di credito, vantato nei loro confronti dal
. Controparte_1
III.
1-Nel merito, la domanda essendo fondata, deve essere accolta per la seguente motivazione.
III.
2-Nel caso di specie, deve, innanzitutto, evidenziarsi che i fatti allegati dalla parte ricorrente, oltre ad essere provati in via documentale, non sono stati specificamente contestati dal convenuto nel proprio atto di costituzione. CP_1
III.
3-In applicazione, pertanto, del principio di non contestazione, desumibile dal combinato disposto degli artt. 115, comma 1, e 702 bis, comma 4, c.p.c., applicabile ratione temporis, gli stessi devono ritenersi pacifici e, in quanto tali, sottratti all'onus probandi.
III.
4-Si veda sul punto, Cass. 8647/2016 “Ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere”.
III.
5-Nonchè Cass. 5191/2008
“L'onere di contestazione tempestiva deriva da tutto il sistema processuale, come si evince dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
dal sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, così come previsto dall'art. 111 cost.
Conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova),
6 l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio”.
III.
6-Nonché, nella giurisprudenza di merito, Tribunale
Mantova, 16/08/2024, n.732 “Il principio di contestazione tempestiva
(con il relativo corollario della non necessità di prova riguardo ai fatti non tempestivamente contestati, e, “a fortiori” non contestati “tout court”, e dovere, per il giudice, di ritenere non necessaria la prova per ciò che non è espressamente contestato) è applicabile sia nei confronti dell'attore che del convenuto.
Infatti, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore
o convenuto) un onere di allegazione e prova, l'altra parte ha
l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio”.
III.
7-E, infine, Corte appello Firenze sez. III, 22/09/2023,
n.1912 “Quando sia posto a carico di una delle parti un onere di allegazione e di prova, l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte dal relativo onere probatorio”.
III.
8-Ciò posto, nel caso di specie, deve rimarcarsi che è incontestato tra le parti che il , Controparte_1
dopo aver revocato le agevolazioni finanziarie, riconosciute in favore della con nota ministeriale Controparte_3
prot. n. 0019946 del 11.06.2013, comunicata anche agli odierni ricorrente, sul presupposto che gli stessi fossero eredi di CP_3
, quale socio accomandatario della società debitrice, ha
[...]
disposto il recupero, anche nei loro confronti, della somma di €
7 29.888,69, pari alla differenza tra il contributo erogato e quello rideterminato nel decreto medesimo.
III.
9-Deve, tuttavia, osservarsi che è, altrettanto, incontestato, oltre che provato in via documentale, che i ricorrenti come da verbali di rinunzia all'eredità, redatti, alla presenza del cancelliere, in data 24.10.2007 e 05.11.207 dinanzi alla Sezione distaccata di Andria del Tribunale di Bari, hanno rinunciato puramente e semplicemente all'eredità di Controparte_3
III.10-Tanto premesso, deve rilevarsi che la rinuncia all'eredità, effettuata dai ricorrenti nelle forme richieste dall'art. 519 c.p.c., ha effetto retroattivo ai sensi dell'art. 521
c.p.c. a tenore del quale “Chi rinunzia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato” (art. 521 c.c.).
III.11-Si veda, da ultimo, Cass. 22839/2024 “L'imposta di successione è dovuta in ragione della chiamata all'eredità e non in virtù di accettazione: tuttavia poiché la rinuncia all'eredità ha effetto retroattivo (ex art. 521 c.c.) il chiamato che ha rinunciato all'eredità non può essere considerato responsabile per
i debiti del "de cuius" e dunque non è soggetto al pagamento dell'imposta di successione”.
III.12-Nonché, in senso conforme, Cass. 11832/2022 “Ai sensi dell'art. 521 c.c., il chiamato all'eredità, che abbia ad essa rinunciato, non risponde dei debiti del de cuius, in quanto la rinuncia ha effetto retroattivo”.
III.13-È evidente, pertanto, che, essendo incontestato oltre che provato per tabulas, che i ricorrenti avendo espressamente rinunciato all'eredità di non hanno mai Controparte_3
acquistato la qualità di eredi, gli stessi non possono, in applicazione delle coordinate normative e giurisprudenziali innanzi richiamate, essere ritenuti responsabili dell'inadempimento delle
8 obbligazioni, contratte dal de cuius.
III.14-In accoglimento della domanda, deve essere, pertanto, dichiarata l'inesistenza del diritto di credito, dell'importo di €
29.888,69, vantato nei loro confronti dal Controparte_1
con nota ministeriale prot. n. 0019946 del 11.06.2013.
[...]
IV.
1-Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. nei rapporti processuali tra gli attori ed il CP_1
IV.
2-Alla liquidazione dei compensi deve procedersi, secondo la tariffa professionale di cui al D.M. 10.03.2014 n. 55 (aggiornato al D.M. n. 147 del 2022), stante quanto dispone l'art. 6 del suddetto decreto “Le disposizioni di cui al presente decreto regolamentare si applicano alle prestazioni professionali esaurite successiva- mente alla sua entrata in vigore” (23 ottobre 2022) ed in forza dell'ormai consolidato principio secondo cui “i nuovi parametri di liquidazione delle spese processuali … si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto purché, a tale data, l'attività difensiva non sia ancora completata;
invece, essi non operano, quando la liquidazione venga effettuata dopo
l'esaurimento dell'attività difensiva, come nel caso della liquidazione delle spese relative ad un grado o fase precedente da parte del giudice della impugnazione o del rinvio” (Cass. n.
17577/2018), assumendo, come scaglione di riferimento, quello della domanda pari ad € 29.888,69.
IV.
3-L'estrema semplicità delle questioni giuridiche trattate la cui disamina è stata agevolata dalla mancata contestazione del
, unitamente alla natura documentale della causa, CP_1 giustifica la riduzione del 50% degli onorari che vengono liquidati in base al seguente prospetto.
Scaglione: indeterminabile bassa complessità FASI VALORE MEDIO RIDUZIONE IMPORTO LIQUIDATO Studio 1.701,00 50% 850,50 Introduttiva 1.204,00 50% 602,00 Trattazione 1.806,00 50% 903,00
9 Decisoria 2.905,00 50% 1.452,50 TOTALE € 3.808,00
IV.
4-Non vi è, invece, luogo a provvedere sulle spese nei rapporti processuali tra i ricorrenti e la Controparte_2
al cui pagamento in astratto dovrebbero essere condannati i primi, essendo la seconda rimasta contumace.
P.q.m.
il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda di accertamento negativo del credito proposta, con ricorso ex art. 702bis, depositato in riassunzione in data 26.05.2020, da Parte_1
, e nei confronti del
[...] Parte_2 Parte_3
Controparte_6
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
A. DICHIARA la carenza di legittimazione passiva della
[...]
; Controparte_2
B. DICHIARA l'inesistenza del diritto di credito dell'importo di
€ 29.888,69, richiesto dal Controparte_1
nei confronti dei ricorrenti, con nota ministeriale (prot. n.
0019946) del 11.06.2013;
C. CONDANNA il al pagamento, in Controparte_1
favore di e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, delle spese processuali che liquida in € 545,00 per
[...]
esborsi ed € 3.808,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge da DISTRARSI in favore degli avv.ti FRANCESCO NANULA e RUGGERO DELCURATOLO, dichiaratisi antistatari;
sulle spese nei rapporti processuali tra i ricorrenti e CP_7
la Controparte_2
Così deciso in Bari addì, 02.12.2025.
Il Giudice
ZO ID FF
10
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. ZO ID FF, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6695/2020 R.G. proposta da
e tutti Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesco Nanula e Ruggero
Delcuratolo, giusta procura in atti;
-parti attrici in riassunzione-
contro in persona del ministro pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale
dello Stato di Bari;
-parte convenuta in riassunzione-
nonché contro
; Controparte_2
-parte convenuta in riassunzione/contumace-
Avente ad oggetto: azione di accertamento negativo del credito
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da note di trattazione scritta che si abbiano qui per trascritte, depositate telematicamente in relazione all'udienza del 26.06.2025, sostituita, come disposto con decreto emesso ex art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato ai
1 Difensori costituiti, dal deposito di note di trattazione scritta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1-Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione,
giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.,
le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.
2-Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data
26.05.2020, , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
dopo aver allegato che:
1) con decreto n. 73242 del 03.03.1999, il
[...]
aveva concesso in via provvisoria, ai Controparte_1
sensi della l.n. 488/1992 e s.m.i., all'impresa “Pegaso di
SC IU & C. s.a.s.” un contributo in conto capitale di € 111.389,42, da erogare in due quote annuali,
ciascuna di importo pari ad € 55.695,71;
2) con decreto ministeriale n. 108719 del 31.12.2001, il aveva rideterminato in via definitiva il CP_1
contributo in € 104.097,05, fissando l'importo di ciascuna quota annuale in € 52.048,53;
3) la suddetta somma, pari complessivamente ad € 104.097,06 era stata, in concreto, erogata dalla banca concessionaria all'impresa “Pegaso di SC IU & C. s.a.s.” in data 09.09.1999 (€ 55.649,71), in data 10.05.2001 (€
37.992,64) ed in data 27.02.2002 (€ 10.409,71);
4) in data 14.07.2003, la suddetta impresa aveva subito un mutamento societario, modificando la propria denominazione sociale da “Pegaso di SC IU & C. s.a.s.” a
“ ” per effetto del Controparte_3
2 subentro al sig. SC IU, in qualità di socio accomandatario;
5) tale impresa aveva cessato la propria attività in data
15.01.2004 e - per effetto della mancata ricostituzione della pluralità dei soci- in data 14.04.2004 era stata cancellata d'ufficio dal registro delle imprese;
6) la banca concessionaria, con nota del 01.09.2024 aveva proposto al Ministero competente la revoca dell'agevolazione concessa;
7) in data 09.05.2013, il aveva Controparte_1
adottato il decreto di revoca, comunicato con nota ministeriale prot. n. 0019946 in data 11.06.2013, oltre che al sig. SC IU, in qualità di socio accomandatario dell'impresa “Pegaso di SC IU
& C. s.a.s.”, anche a e Parte_1 Parte_2
in qualità di figli, e in qualità di Parte_3
coniuge separato, ritenuti “eredi” del sig. CP_3
, già socio accomandatario della “
[...] [...]
e nelle more deceduto in Controparte_3
data 26.06.2006;
8) contestualmente, il aveva Controparte_1
disposto il recupero nei confronti dei sig.ri Parte_1
, e - e del
[...] Parte_2 Parte_3
sig. SC IU - della somma di € 29.888,69, pari alla differenza tra il contributo erogato e quello rideterminato con il suddetto decreto di revoca;
9) avverso tale provvedimento Parte_1 Parte_2
e avevano proposto ricorso
[...] Parte_3
dinanzi al TAR Puglia di Bari, in data 09.09.2013;
3 10) con sentenza n. 1078/2019, pubblicata in data
26.07.2019, il Tribunale Amministrativo Regionale della
Puglia di Bari aveva dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione in favore del Giudice
Ordinario; hanno riassunto, ex art. 11 del Decreto Legislativo n. 104/2010, il giudizio nei confronti del e della Controparte_1
chiedendo al Tribunale di Bari, previa Controparte_2
fissazione con decreto dell'udienza di comparizione parti, di accogliere le seguenti conclusioni:
a) accertare e dichiarare l'insussistenza dell'obbligo, in capo ai sig.ri , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
di provvedere alla corresponsione della somma richiesta dal con il decreto di revoca Controparte_1
comunicato con nota ministeriale prot. n. 0019946 in data
11.06.2013 (e/o di qualunque altra somma per il medesimo titolo), previa, ove occorra, disapplicazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi illegittimi emessi dal
[...]
nei confronti dei sigg.ri Controparte_1 Parte_1
, e e da essa
[...] Parte_2 Parte_3
impugnati davanti al TAR Puglia di Bari, meglio specificati nell'epigrafe del relativo ricorso;
b) condannare il in persona Controparte_1
del al pagamento delle spese e competenze di CP_4
lite ed al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei sottoscritti difensori in quanto antistatari, anche in caso di compensazione delle spese e anche in caso di mancata costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata.”
I.
2-Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il
4 23.02.2021 si è costituito il il Controparte_1
quale, nel riportarsi alle difese ed alle eccezioni, svolte nel giudizio celebrato in sede amministrativa, ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda, con vittoria di spese e di competenze del giudizio.
nonostante la regolare Controparte_5
notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza
è rimasta contumace.
I.
4-Con ordinanza, emessa in data 24.06.2021, il Tribunale ha disposto, ex art. 702ter, comma 3, c.p.c., il mutamento del rito dal sommario di cognizione in quello ordinario.
I.
5-In assenza di attività istruttoria, all'udienza del
26.06.2025, sostituita, come disposto con decreto emesso ex art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, sulle conclusioni precisate dalle parti, come da note di trattazione scritta, la causa è stata introitata per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
II.
1-Le questioni sorte nel contraddittorio devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
II.
2-Preliminarmente deve essere dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell rilevabile d'ufficio Controparte_2
in ogni stato e grado del processo.
II.
3-Si veda, da ultimo, Cass. 21924/2024 “la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa” (in senso conforme Cass. 2951/2016).
II.
4-Deve, in particolare, evidenziarsi che i ricorrenti, come si evince da un'agevole lettura delle conclusioni del ricorso introduttivo, non hanno formulato alcuna domanda nei confronti dell' , essendosi limitati a chiedere l'accertamento Controparte_2
5 negativo del diritto di credito, vantato nei loro confronti dal
. Controparte_1
III.
1-Nel merito, la domanda essendo fondata, deve essere accolta per la seguente motivazione.
III.
2-Nel caso di specie, deve, innanzitutto, evidenziarsi che i fatti allegati dalla parte ricorrente, oltre ad essere provati in via documentale, non sono stati specificamente contestati dal convenuto nel proprio atto di costituzione. CP_1
III.
3-In applicazione, pertanto, del principio di non contestazione, desumibile dal combinato disposto degli artt. 115, comma 1, e 702 bis, comma 4, c.p.c., applicabile ratione temporis, gli stessi devono ritenersi pacifici e, in quanto tali, sottratti all'onus probandi.
III.
4-Si veda sul punto, Cass. 8647/2016 “Ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere”.
III.
5-Nonchè Cass. 5191/2008
“L'onere di contestazione tempestiva deriva da tutto il sistema processuale, come si evince dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
dal sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, così come previsto dall'art. 111 cost.
Conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova),
6 l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio”.
III.
6-Nonché, nella giurisprudenza di merito, Tribunale
Mantova, 16/08/2024, n.732 “Il principio di contestazione tempestiva
(con il relativo corollario della non necessità di prova riguardo ai fatti non tempestivamente contestati, e, “a fortiori” non contestati “tout court”, e dovere, per il giudice, di ritenere non necessaria la prova per ciò che non è espressamente contestato) è applicabile sia nei confronti dell'attore che del convenuto.
Infatti, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore
o convenuto) un onere di allegazione e prova, l'altra parte ha
l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio”.
III.
7-E, infine, Corte appello Firenze sez. III, 22/09/2023,
n.1912 “Quando sia posto a carico di una delle parti un onere di allegazione e di prova, l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte dal relativo onere probatorio”.
III.
8-Ciò posto, nel caso di specie, deve rimarcarsi che è incontestato tra le parti che il , Controparte_1
dopo aver revocato le agevolazioni finanziarie, riconosciute in favore della con nota ministeriale Controparte_3
prot. n. 0019946 del 11.06.2013, comunicata anche agli odierni ricorrente, sul presupposto che gli stessi fossero eredi di CP_3
, quale socio accomandatario della società debitrice, ha
[...]
disposto il recupero, anche nei loro confronti, della somma di €
7 29.888,69, pari alla differenza tra il contributo erogato e quello rideterminato nel decreto medesimo.
III.
9-Deve, tuttavia, osservarsi che è, altrettanto, incontestato, oltre che provato in via documentale, che i ricorrenti come da verbali di rinunzia all'eredità, redatti, alla presenza del cancelliere, in data 24.10.2007 e 05.11.207 dinanzi alla Sezione distaccata di Andria del Tribunale di Bari, hanno rinunciato puramente e semplicemente all'eredità di Controparte_3
III.10-Tanto premesso, deve rilevarsi che la rinuncia all'eredità, effettuata dai ricorrenti nelle forme richieste dall'art. 519 c.p.c., ha effetto retroattivo ai sensi dell'art. 521
c.p.c. a tenore del quale “Chi rinunzia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato” (art. 521 c.c.).
III.11-Si veda, da ultimo, Cass. 22839/2024 “L'imposta di successione è dovuta in ragione della chiamata all'eredità e non in virtù di accettazione: tuttavia poiché la rinuncia all'eredità ha effetto retroattivo (ex art. 521 c.c.) il chiamato che ha rinunciato all'eredità non può essere considerato responsabile per
i debiti del "de cuius" e dunque non è soggetto al pagamento dell'imposta di successione”.
III.12-Nonché, in senso conforme, Cass. 11832/2022 “Ai sensi dell'art. 521 c.c., il chiamato all'eredità, che abbia ad essa rinunciato, non risponde dei debiti del de cuius, in quanto la rinuncia ha effetto retroattivo”.
III.13-È evidente, pertanto, che, essendo incontestato oltre che provato per tabulas, che i ricorrenti avendo espressamente rinunciato all'eredità di non hanno mai Controparte_3
acquistato la qualità di eredi, gli stessi non possono, in applicazione delle coordinate normative e giurisprudenziali innanzi richiamate, essere ritenuti responsabili dell'inadempimento delle
8 obbligazioni, contratte dal de cuius.
III.14-In accoglimento della domanda, deve essere, pertanto, dichiarata l'inesistenza del diritto di credito, dell'importo di €
29.888,69, vantato nei loro confronti dal Controparte_1
con nota ministeriale prot. n. 0019946 del 11.06.2013.
[...]
IV.
1-Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. nei rapporti processuali tra gli attori ed il CP_1
IV.
2-Alla liquidazione dei compensi deve procedersi, secondo la tariffa professionale di cui al D.M. 10.03.2014 n. 55 (aggiornato al D.M. n. 147 del 2022), stante quanto dispone l'art. 6 del suddetto decreto “Le disposizioni di cui al presente decreto regolamentare si applicano alle prestazioni professionali esaurite successiva- mente alla sua entrata in vigore” (23 ottobre 2022) ed in forza dell'ormai consolidato principio secondo cui “i nuovi parametri di liquidazione delle spese processuali … si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto purché, a tale data, l'attività difensiva non sia ancora completata;
invece, essi non operano, quando la liquidazione venga effettuata dopo
l'esaurimento dell'attività difensiva, come nel caso della liquidazione delle spese relative ad un grado o fase precedente da parte del giudice della impugnazione o del rinvio” (Cass. n.
17577/2018), assumendo, come scaglione di riferimento, quello della domanda pari ad € 29.888,69.
IV.
3-L'estrema semplicità delle questioni giuridiche trattate la cui disamina è stata agevolata dalla mancata contestazione del
, unitamente alla natura documentale della causa, CP_1 giustifica la riduzione del 50% degli onorari che vengono liquidati in base al seguente prospetto.
Scaglione: indeterminabile bassa complessità FASI VALORE MEDIO RIDUZIONE IMPORTO LIQUIDATO Studio 1.701,00 50% 850,50 Introduttiva 1.204,00 50% 602,00 Trattazione 1.806,00 50% 903,00
9 Decisoria 2.905,00 50% 1.452,50 TOTALE € 3.808,00
IV.
4-Non vi è, invece, luogo a provvedere sulle spese nei rapporti processuali tra i ricorrenti e la Controparte_2
al cui pagamento in astratto dovrebbero essere condannati i primi, essendo la seconda rimasta contumace.
P.q.m.
il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda di accertamento negativo del credito proposta, con ricorso ex art. 702bis, depositato in riassunzione in data 26.05.2020, da Parte_1
, e nei confronti del
[...] Parte_2 Parte_3
Controparte_6
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
A. DICHIARA la carenza di legittimazione passiva della
[...]
; Controparte_2
B. DICHIARA l'inesistenza del diritto di credito dell'importo di
€ 29.888,69, richiesto dal Controparte_1
nei confronti dei ricorrenti, con nota ministeriale (prot. n.
0019946) del 11.06.2013;
C. CONDANNA il al pagamento, in Controparte_1
favore di e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, delle spese processuali che liquida in € 545,00 per
[...]
esborsi ed € 3.808,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge da DISTRARSI in favore degli avv.ti FRANCESCO NANULA e RUGGERO DELCURATOLO, dichiaratisi antistatari;
sulle spese nei rapporti processuali tra i ricorrenti e CP_7
la Controparte_2
Così deciso in Bari addì, 02.12.2025.
Il Giudice
ZO ID FF
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