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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/05/2025, n. 5341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5341 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21102/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 21102/2021 avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Renato Veneruso Parte_1 C.F._1
, presso lo studio del quale in Napoli, via A. Diaz n. 3d, è elettivamente C.F._2
domiciliato
OPPONENTE
E
, in persona del Controparte_1 P.IVA_1 direttore generale, rappresentata e difesa dall'avv. Giordano Balossi Controparte_2
( ), elettivamente domiciliata in Napoli, via Colonnello Lahalle n. 24, presso C.F._3 lo studio dell'avv. Angela Arena ( ) C.F._4
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'opponente ha precisato le conclusioni come da atto di citazione.
L'opposta ha precisato le conclusioni come da nota depositata il 21.11.2024
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione avverso il decreto n. 4658/2021 mediante il quale questo Parte_1
Tribunale gli ha ingiunto di pagare a la Controparte_3
somma di euro 39.291,22 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, sulla base del contratto di locazione finanziaria n. 1458830 dalla ricorrente concluso con e garantito dal Controparte_4 pagina 1 di 9 L'opponente ha: 1) eccepito la violazione dell'art. 1957 c. c.; 2) eccepito la violazione Pt_1 dell'art. 1956 c.c. (essendo stato il garante “posto in grado di conoscere lo stato di insolvenza del debitore principale” solo a fronte della notificazione del decreto ingiuntivo con pregiudizio al proprio diritto di regresso nei confronti della debitrice principale poi cancellata dal registro delle imprese per fusione in società avente sede negli Stati Uniti); 3) eccepito la prescrizione quinquennale del credito relativo ai ratei insoluti;
4) dedotto che la “natura di leasing traslativo del contratto in commento implica, altresì, in applicazione analogica della previsione ex art. 1526 c.c.,
l'obbligo in capo alla banca della restituzione dei canoni versati, ancorchè al netto dell'equo compenso a determinarsi per il godimento del bene, tenuto conto, in ogni caso, dell'obbligo, ex artt.
1526 II° co. e 1384 c.c., di ridurre, alla luce del valore residuale dei beni (presumibilmente non inferiore ad € 20mila, nel caso di specie), l'indennità convenuta secondo equità e comunque per evitare indebita locupletazione a favore del lessor, a maggior ragione se la pretesa relativa ai canoni non ancora scaduti alla data della risoluzione voglia essere qualificata come penale in danno del lessee inadempiente” (p. 3 dell'atto di citazione in opposizione); 5) allegato “la inverosimiglianza delle risultanze contabili di cui al credito ingiunto, non essendovi adeguata specificazione delle modalità di formazione del totale degli insoluti né del perché è nel dicembre
2019 che vi sarebbe stata la risoluzione contrattuale che ha condotto al calcolo della penale per quelli non ancora a tale data venuti a scadenza, da cui discende anche l'inattendibilità del calcolo degli interessi, il cui tasso moratorio è del resto diverso da quello compensativo senza che siasi precisatone la misura nevvero se sia rimasto entro il limite del tasso soglia antiusura, il cui superamento implicherebbe la nullità e la non debenza tout court degli interessi, ex art. 1815 ult. co. c.c.. In ogni caso, si contesta ed impugna l'ammontare del credito vantato monitoriamente, che
l'istituto finanziario ha dedotto quale mero saldoconto sulla scorta di una mera certificazione di parte, la cui entità debitoria si ha dunque legittimo interesse a revocare in dubbio, dovendosene impugnare la rispondenza all'effettività dell'esposizione –che con il presente atto formalmente si propone-, non potendosi intendere, allo scopo, fidefacente la documentazione contabile –pure prodotta ex adverso-, la quale attesta unicamente le movimentazioni contabili a debito del lessee ma non come alle stesse si pervenga, ai fini della effettiva determinazione del credito vantato infine monitoriamente” (pp. 3 e 4 dell'atto di citazione); 6) dedotto la mancata coincidenza del t.a.e.g. indicato nel documento di sintesi e di quello effettivamente applicato il quale, considerati pure gli interessi di mora, risulta eccedente la soglia prevista in materia di usura;
7) dedotto che “il tasso pattuito di interessi convenzionali non corrisponde a quello effettivamente praticato e calcolato a causa dell'ammortamento pluriennale alla francese” (p. 6 dell'atto di citazione) con riflessi anche pagina 2 di 9 sulla determinatezza/determinabilità dell'oggetto del contratto e conseguente applicabilità dell'art. 117 t.u.b.
eccepita l'improcedibilità della domanda per Controparte_1
mancato esperimento della mediazione obbligatoria, ha chiesto di rigettare l'opposizione deducendo:
i) che non è ravvisabile la violazione dell'art. 1956 c.c. (essendosi l'odierna opposta limitata ad adempiere le obbligazioni assunte con l'utilizzatrice -risultata, invece, inadempiente- e fermo restando che, ai sensi dell'art. 7 del contratto di garanzia, il fideiussore si è obbligato a “tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore” e che, ai sensi dell'art. 6 del medesimo contratto, il fideiussore non può esercitare il diritto di regresso sino all'integrale estinzione del credito di;
ii) che l'applicabilità dell'art. 1957 c.c. è stata Controparte_5 espressamente esclusa dalle parti secondo quanto risulta dall'articolo 1 del contratto;
iii) che
“l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” impone di qualificare il contratto come contratto autonomo di garanzia;
iv) che non risulta maturata la prescrizione decennale il cui dies a quo, stante l'unitarietà della prestazione dovuta, decorre dalla data di scadenza dell'ultima rata;
v) che inconferente risulta l'evocazione dell'art. 1526 c.c. essendo il contratto concluso dalla debitrice principale riconducibile non al leasing traslativo, ma al leasing finanziario, sì che i canoni incassati dalla concedente “restano acquisiti” dalla stessa, ferma l'infondatezza della doglianza alla luce del concordato patto marciano;
vi) che la documentazione depositata in sede monitoria consente di puntualmente quantificare il credito oggetto di causa e che, pertanto, deve ritenersi assolto l'onere gravante sulla creditrice;
vii) che la (genericamente prospettata) discrasia tra t.a.e.g. indicato in contratto e t.a.e.g. effettivamente applicato non comporta indeterminatezza/indeterminabilità dell'oggetto del contratto;
viii) che non è dato ravvisare l'usurarietà degli interessi moratori;
ix) che l'ammortamento alla francese non comporta anatocismo.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, assegnati, dapprima, il termine per l'instaurazione del tentativo di mediazione (in data 14.10.2022 l'opposta ha depositato verbale negativo di mediazione) e, successivamente, i termini per il deposito delle memorie previste dall'art. 183, co. 6, c.p.c. (nella memoria depositata il 9.2.2023 ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. l'opponente ha eccepito il mancato avveramento della condizione di procedibilità, avendo l'opposta partecipato alla mediazione per il tramite del solo difensore, nonché la nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2, l. n. 287/90), è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni che, mutato il Giudice istruttore, si è tenuta il giorno 14.3.2025
pagina 3 di 9 allorquando la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini ridotti per il deposito degli scritti conclusionali.
2. L'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
2.1. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dall'opponente in relazione alle concrete modalità di svolgimento della mediazione obbligatoria. In proposito risulta decisiva la valutazione della mancata obbligatorietà della mediazione in controversie, quali quella presente, relative ad obbligazioni derivanti da un contratto di garanzia (cfr.
Cass., sez. 1, ord. 21 ottobre 2022, n. 31209 -in termini analoghi, quanto alle controversie relative a contratti di leasing, si veda Cass., sez. 3, ord. 19 ottobre 2022, n. 35476). Non rientrando il presente giudizio tra quelli cui ha riguardo l'art. 5, co. 1, d. lgs. n. 28/2010, il procedimento di mediazione non può ritenersi condizione di procedibilità (art. 5, co. 2, d. lgs. n. 28/2010, ai sensi del quale
“Nelle controversie di cui al comma 1 l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda introduttiva del giudizio”), sì che l'eccezione deve essere rigettata senza necessità di esame della stessa nel merito.
Del resto (e fermo il carattere assorbente della valutazione che precede), è appena il caso di osservare che l'opponente ha sollevato tale eccezione non nel primo atto utile (e cioè -stante il deposito del verbale di mediazione in data 14.10.2022- nella nota per la trattazione scritta depositata il 21.10.2022), ma, solo, nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., sì che la stessa deve ritenersi tardiva (art. 5, co. 2, secondo periodo, d. lgs. n. 28/2010).
2.2. Tanto detto, occorre in via preliminare qualificare la garanzia prestata dal e posta alla base Pt_1
del decreto ingiuntivo n. 4658/2021 di questo Tribunale.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, la causa concreta del negozio autonomo di garanzia va ravvisata nel trasferire da un soggetto all'altro il rischio economico della mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, mentre nella fideiussione è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale “attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante” (Cass., sez. 3, sent. 22 novembre 2019, n. 30509). Ne discende che l'obbligazione del garante autonomo è sempre distinta da quella del debitore principale, in quanto tesa ad indennizzare il creditore mediante il tempestivo versamento di una somma predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione (tra le tante, Cass., sez. 6-3, ord. 31 marzo 2021, n. 8874; Cass., sez. 6-3, ord. 3 dicembre 2020, n. 27619; Cass., sez. 3, sent. 19 febbraio 2019, n. 4717). Mentre, quindi, il fideiussore è un vicario del debitore, l'obbligazione del garante autonomo è (appunto) autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, risultando qualitativamente diversa da quella garantita “perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e
pagina 4 di 9 non rivolta all'adempimento del debito principale” (Cass., sez. 3, sent. 22 novembre 2019, n.
30509), ma ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore.
Ancora, la Suprema Corte ha pure, condivisibilmente, affermato che “L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, essendo tale clausola incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale, non desumibile, peraltro, dalla semplice circostanza che il garante si sia costituito "fideiussore solidale", atteso che la menzionata rinuncia alle eccezioni contrasta con l'assunzione di un impegno solidale” (Cass., sez. 6-3, ord. 3 dicembre 2020, n. 27619).
Ebbene, ritiene questo Giudice che il contratto concluso dalle parti debba essere qualificato come contratto autonomo di garanzia deponendo in tal senso, in particolare, la lettura congiunta degli articoli 3 e 4 del contratto (i quali sono indice di un regolamento negoziale contemplante il diritto, per il creditore, di conseguire dal garante il pagamento a prima richiesta e senza possibilità per il coobbligato di opporre eccezioni) e l'assenza di clausole che consentano di addivenire ad una diversa conclusione. Infatti, in base all'art. 3 del contratto, in deroga all'art. 1945 c.c., il garante ha rinunciato ad opporre le eccezioni spettanti al debitore principale (rinunzia ulteriormente ribadita all'art. 8 del contratto ove si legge che il garante “si impegna a rimborsare alla
[...]
tutto quanto fosse dovuto alla anche in caso di Controparte_5 Controparte_5
annullamento o revoca o ripetizione dei pagamenti già effettuati, a qualsiasi titolo nascenti, rinunziando fin d'ora a qualunque eccezione”). Secondo quanto risulta dall'art. 4, il garante si è, poi, pure obbligato a pagare “immediatamente (…) a semplice richiesta scritta” quanto dovuto in base al contratto di locazione finanziaria.
2.3. Così qualificata la garanzia, deve escludersi (proprio in considerazione dell'assenza del rapporto di accessorietà tra contratto di leasing e contratto di garanzia) la possibilità di esaminare nel merito i motivi di opposizione sopra riportati ai nn. 1 (ferme le precisazioni di seguito svolte), 2, 3 e 4.
Devono essere invece esaminati gli ulteriori motivi di opposizione alla luce della condivisa giurisprudenza di legittimità secondo la quale “In tema di contratto autonomo di garanzia,
l'assunzione da parte del garante dell'impegno di effettuare il pagamento a semplice richiesta del beneficiario della garanzia comporta la rinunzia ad opporre le eccezioni inerenti al rapporto principale, ivi comprese quelle relative all'invalidità del contratto da cui tale rapporto deriva, con il duplice limite dell'esecuzione fraudolenta o abusiva, a fronte della quale il garante può opporre
pagina 5 di 9 l'"exceptio doli", e del caso in cui le predette eccezioni siano fondate sulla nullità del contratto presupposto per contrarietà a norme imperative o per illiceità della sua causa, tendendo altrimenti il primo contratto ad assicurare il risultato che l'ordinamento vieta” (Cass., sez. 1, sent. 14 dicembre 2007, n. 26262).
2.4. La sopra indicata qualificazione del contratto di garanzia comporta (parziale) assorbimento del motivo riportato al n. 1), fatta eccezione (almeno stando al principio espresso da Cass., sez. 3, ord.
18 febbraio 2022, n. 5423) per il profilo relativo alla qualificabilità del garante quale consumatore
(profilo che costituisce presupposto per la valutazione dell'eventuale vessatorietà -art. 33, co. 2, lett.
t cod. cons.- della clausola di deroga all'art. 1957 c.c.). Peraltro, stante la natura imperativa dell'art. 2, l. n. 287/90, risulta necessario pure verificare se sussista o meno la prospettata nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. per effetto della nullità, “a monte”, dell'intesa restrittiva della concorrenza trasfusa (parzialmente) nel contratto “a valle”.
2.4.1. La nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. non può essere prospettata ai sensi dell'art. 33, co. 2, lett. t) cod. cons., dovendo escludersi che il abbia prestato la garanzia in qualità di Pt_1
consumatore.
Richiamata la giurisprudenza relativa ai presupposti in presenza dei quali è possibile considerare il garante quale consumatore (tra le tante, Cass., S. U., ord. 27 febbraio 2023, n. 5868, Cass., sez. 6-1, ord. 24 gennaio 2020, n. 1666, Corte di giustizia, ord. 14 aprile 2016, C-534/15, Persona_1
Corte di giustizia, ord. 19 novembre 2015, C-74/15, ), la natura di consumatore del Persona_2
deve essere esclusa alla luce della posizione dall'odierno opponente assunta con riferimento Pt_1
alla società -debitrice principale quale riportata pure nella memoria dall'opposta depositata il
9.12.2024 (in relazione alla quale l'opponente non ha -in fatto- svolto alcun rilievo essendo peraltro appena il caso -visti gli argomenti svolti in comparsa conclusionale- di precisare che la qualità di consumatore deve essere apprezzata al momento della prestazione della garanzia, irrilevante essendo
-quindi- la data del prospettato “default” della debitrice principale).
2.4.2. Né la nullità parziale dell'art. 1 del contratto può discendere dalla prospettata violazione dell'art. 2, l. n. 287/90. Tanto in considerazione dei seguenti rilievi (ciascuno, in verità, idoneo a sorreggere la presente decisione): i) il provvedimento di Banca d'Italia n. 55/2005 reca accertamento limitatamente alle fideiussioni omnibus (non, anche, al contratto autonomo di garanzia); ii) il provvedimento n. 55/2005 di Banca d'Italia contiene un accertamento temporalmente limitato (non eccedente il mese di dicembre 2005) che certo non può estendersi sino al 2016 (anno di conclusione del contratto di garanzia da parte del . Pt_1
pagina 6 di 9 2.5. Con riferimento al motivo di opposizione sopra riportato al n. 5) è qui sufficiente osservare che l'opposta ha pienamente assolto all'onere di allegazione e probatorio sulla stessa gravante (cfr., tra le tante, Cass., S. U., sent. 30 ottobre 2001, n. 13533), non altrettanto avendo fatto il debitore. Il
in particolare, si è limitato a svolgere contestazioni non puntuali in relazione al contenuto di Pt_1
un documento formato ai sensi dell'art. 50 t.u.b. (doc. 9 del fascicolo monitorio) che, a dispetto di quanto prospettato, neppure risulta generico (riportando, in voci separate, l'importo spettante per canoni di leasing e spese insolute fatturate alla data dell'1.2.2021 e l'importo spettante per interessi di mora). Né può sottacersi che, già in sede monitoria, l'odierna opposta ha pure prodotto un documento (“allegato estratto conto al 1/02/2021” -doc. 8 del fascicolo monitorio) che reca analitica indicazione degli importi fatturati alla debitrice principale;
documento in relazione al quale
(pure) il non ha svolto puntuali contestazioni (ad esempio, prospettando un'erronea Pt_1
quantificazione -sulla base del contratto- delle somme portate da ciascuna fattura).
In definitiva, ritiene questo Giudice di dover applicare l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale “il saldaconto -il quale nella fase monitoria è prova idonea ad ottenere l'emissione dell'ingiunzione di pagamento- ben può assolvere all'onere di provare l'ammontare del credito nel processo a cognizione piena introdotto con l'opposizione ex art. 645 c.p.c. allorquando il fideiussore non abbia in modo specifico contestato la conformità di detto saldaconto alle scritture contabili della banca, limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo delle sue singole voci, nonché avuto riguardo al suo complessivo comportamento processuale” (Cass., sez. 3, ord. 10 maggio 2024, n. 12818 -relativa proprio al caso di un'opposizione proposta da garanti).
Né può sottacersi che la garanzia prestata dal BA contiene una clausola (“Per la determinazione del credito della faranno prova, in qualsiasi sede, le scritture Controparte_5 contabili della stessa” -art. 9) che risulta immune da nullità e che conferma ulteriormente le conclusioni alle quali si è qui pervenuti (si veda, anche per tali profili, Cass., sez. 3, ord. 10 maggio
2024, n. 12818 e l'ulteriore giurisprudenza di legittimità ivi citata).
2.6. Il motivo di opposizione sopra indicato al n. 6) risulta basato tanto sull'asserita divergenza tra t.a.e.g. pattuito e t.a.e.g. applicato, quanto sul superamento della soglia in materia di usura per effetto della pattuizione relativa agli interessi moratori (alla pagina 5 dell'atto di citazione, in particolare, si legge che il t.e.g. è “diverso e superiore, per di più oltre il tasso soglia antiusura ove si consideri l'incidenza del tasso moratorio ivi previsto”).
Ebbene, il primo profilo (divergenza tra t.a.e.g. pattuito e t.a.e.g. applicato) risulta, in fatto, prospettato in maniera estremamente generica, non avendo il neppure tentato di indicare gli Pt_1 elementi alla luce dei quali desumere l'evocata divergenza. Ferma la considerazione (assorbente)
pagina 7 di 9 che precede, deve d'altro canto rilevarsi che la doglianza dell'opponente qui in esame risulta infondata anche in diritto. Infatti, come osservato da Cass., sez. 3, ord. 13 dicembre 2023, n. 34889,
Pa
“non può che ribadirsi che l'indicazione dell' è obbligatoria solo per le operazioni di credito al consumo;
il fatto che talune tipologie di leasing rientrino nel novero delle operazioni di credito al
Pa consumo non significa che in ogni contratto di leasing debba essere espresso l' ; la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che al di fuori dei casi di contratti stipulati con un consumatore, ai sensi dell'art. 125 bis T.U.B., la omessa previsione del Taeg non determina la nullità del contratto, in quanto “l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo
l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (Cass. 15/06/2023, n. 17187; Cass.
14/12/2022, n. 4597)”.
2.7. Anche il motivo di opposizione sopra indicato al n. 7) (formulato in termini assai generici nell'atto di citazione e nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c.) risulta infondato. Pur volendo prescindere dalle difese in fatto a riguardo svolte dall'opposta negli scritti conclusionali, è in proposito sufficiente osservare che condivisa giurisprudenza di legittimità ha, di recente, escluso qualsivoglia capitalizzazione degli interessi in caso di ammortamento alla francese pattuito non solo con riferimento ad un contratto di mutuo a tasso fisso (Cass., S. U., sent. 20 maggio 2024, n. 15130), ma, anche, con riferimento ad un contratto di finanziamento a tasso variabile “dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire” (Cass., sez. 1, ord. 19 marzo 2025, n. 7382).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi previsti dal d. m. 147/2022 per i giudizi ordinari di cognizione di valore sino ad euro
52.000,00;
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 4658/2021 di questo Tribunale;
2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
in persona del direttore generale, delle spese del presente
[...] Controparte_2
giudizio che liquida in euro 7.616,00, oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge
Così deciso in Napoli, il 28 maggio 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 21102/2021 avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Renato Veneruso Parte_1 C.F._1
, presso lo studio del quale in Napoli, via A. Diaz n. 3d, è elettivamente C.F._2
domiciliato
OPPONENTE
E
, in persona del Controparte_1 P.IVA_1 direttore generale, rappresentata e difesa dall'avv. Giordano Balossi Controparte_2
( ), elettivamente domiciliata in Napoli, via Colonnello Lahalle n. 24, presso C.F._3 lo studio dell'avv. Angela Arena ( ) C.F._4
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'opponente ha precisato le conclusioni come da atto di citazione.
L'opposta ha precisato le conclusioni come da nota depositata il 21.11.2024
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione avverso il decreto n. 4658/2021 mediante il quale questo Parte_1
Tribunale gli ha ingiunto di pagare a la Controparte_3
somma di euro 39.291,22 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, sulla base del contratto di locazione finanziaria n. 1458830 dalla ricorrente concluso con e garantito dal Controparte_4 pagina 1 di 9 L'opponente ha: 1) eccepito la violazione dell'art. 1957 c. c.; 2) eccepito la violazione Pt_1 dell'art. 1956 c.c. (essendo stato il garante “posto in grado di conoscere lo stato di insolvenza del debitore principale” solo a fronte della notificazione del decreto ingiuntivo con pregiudizio al proprio diritto di regresso nei confronti della debitrice principale poi cancellata dal registro delle imprese per fusione in società avente sede negli Stati Uniti); 3) eccepito la prescrizione quinquennale del credito relativo ai ratei insoluti;
4) dedotto che la “natura di leasing traslativo del contratto in commento implica, altresì, in applicazione analogica della previsione ex art. 1526 c.c.,
l'obbligo in capo alla banca della restituzione dei canoni versati, ancorchè al netto dell'equo compenso a determinarsi per il godimento del bene, tenuto conto, in ogni caso, dell'obbligo, ex artt.
1526 II° co. e 1384 c.c., di ridurre, alla luce del valore residuale dei beni (presumibilmente non inferiore ad € 20mila, nel caso di specie), l'indennità convenuta secondo equità e comunque per evitare indebita locupletazione a favore del lessor, a maggior ragione se la pretesa relativa ai canoni non ancora scaduti alla data della risoluzione voglia essere qualificata come penale in danno del lessee inadempiente” (p. 3 dell'atto di citazione in opposizione); 5) allegato “la inverosimiglianza delle risultanze contabili di cui al credito ingiunto, non essendovi adeguata specificazione delle modalità di formazione del totale degli insoluti né del perché è nel dicembre
2019 che vi sarebbe stata la risoluzione contrattuale che ha condotto al calcolo della penale per quelli non ancora a tale data venuti a scadenza, da cui discende anche l'inattendibilità del calcolo degli interessi, il cui tasso moratorio è del resto diverso da quello compensativo senza che siasi precisatone la misura nevvero se sia rimasto entro il limite del tasso soglia antiusura, il cui superamento implicherebbe la nullità e la non debenza tout court degli interessi, ex art. 1815 ult. co. c.c.. In ogni caso, si contesta ed impugna l'ammontare del credito vantato monitoriamente, che
l'istituto finanziario ha dedotto quale mero saldoconto sulla scorta di una mera certificazione di parte, la cui entità debitoria si ha dunque legittimo interesse a revocare in dubbio, dovendosene impugnare la rispondenza all'effettività dell'esposizione –che con il presente atto formalmente si propone-, non potendosi intendere, allo scopo, fidefacente la documentazione contabile –pure prodotta ex adverso-, la quale attesta unicamente le movimentazioni contabili a debito del lessee ma non come alle stesse si pervenga, ai fini della effettiva determinazione del credito vantato infine monitoriamente” (pp. 3 e 4 dell'atto di citazione); 6) dedotto la mancata coincidenza del t.a.e.g. indicato nel documento di sintesi e di quello effettivamente applicato il quale, considerati pure gli interessi di mora, risulta eccedente la soglia prevista in materia di usura;
7) dedotto che “il tasso pattuito di interessi convenzionali non corrisponde a quello effettivamente praticato e calcolato a causa dell'ammortamento pluriennale alla francese” (p. 6 dell'atto di citazione) con riflessi anche pagina 2 di 9 sulla determinatezza/determinabilità dell'oggetto del contratto e conseguente applicabilità dell'art. 117 t.u.b.
eccepita l'improcedibilità della domanda per Controparte_1
mancato esperimento della mediazione obbligatoria, ha chiesto di rigettare l'opposizione deducendo:
i) che non è ravvisabile la violazione dell'art. 1956 c.c. (essendosi l'odierna opposta limitata ad adempiere le obbligazioni assunte con l'utilizzatrice -risultata, invece, inadempiente- e fermo restando che, ai sensi dell'art. 7 del contratto di garanzia, il fideiussore si è obbligato a “tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore” e che, ai sensi dell'art. 6 del medesimo contratto, il fideiussore non può esercitare il diritto di regresso sino all'integrale estinzione del credito di;
ii) che l'applicabilità dell'art. 1957 c.c. è stata Controparte_5 espressamente esclusa dalle parti secondo quanto risulta dall'articolo 1 del contratto;
iii) che
“l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” impone di qualificare il contratto come contratto autonomo di garanzia;
iv) che non risulta maturata la prescrizione decennale il cui dies a quo, stante l'unitarietà della prestazione dovuta, decorre dalla data di scadenza dell'ultima rata;
v) che inconferente risulta l'evocazione dell'art. 1526 c.c. essendo il contratto concluso dalla debitrice principale riconducibile non al leasing traslativo, ma al leasing finanziario, sì che i canoni incassati dalla concedente “restano acquisiti” dalla stessa, ferma l'infondatezza della doglianza alla luce del concordato patto marciano;
vi) che la documentazione depositata in sede monitoria consente di puntualmente quantificare il credito oggetto di causa e che, pertanto, deve ritenersi assolto l'onere gravante sulla creditrice;
vii) che la (genericamente prospettata) discrasia tra t.a.e.g. indicato in contratto e t.a.e.g. effettivamente applicato non comporta indeterminatezza/indeterminabilità dell'oggetto del contratto;
viii) che non è dato ravvisare l'usurarietà degli interessi moratori;
ix) che l'ammortamento alla francese non comporta anatocismo.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, assegnati, dapprima, il termine per l'instaurazione del tentativo di mediazione (in data 14.10.2022 l'opposta ha depositato verbale negativo di mediazione) e, successivamente, i termini per il deposito delle memorie previste dall'art. 183, co. 6, c.p.c. (nella memoria depositata il 9.2.2023 ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. l'opponente ha eccepito il mancato avveramento della condizione di procedibilità, avendo l'opposta partecipato alla mediazione per il tramite del solo difensore, nonché la nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2, l. n. 287/90), è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni che, mutato il Giudice istruttore, si è tenuta il giorno 14.3.2025
pagina 3 di 9 allorquando la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini ridotti per il deposito degli scritti conclusionali.
2. L'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
2.1. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dall'opponente in relazione alle concrete modalità di svolgimento della mediazione obbligatoria. In proposito risulta decisiva la valutazione della mancata obbligatorietà della mediazione in controversie, quali quella presente, relative ad obbligazioni derivanti da un contratto di garanzia (cfr.
Cass., sez. 1, ord. 21 ottobre 2022, n. 31209 -in termini analoghi, quanto alle controversie relative a contratti di leasing, si veda Cass., sez. 3, ord. 19 ottobre 2022, n. 35476). Non rientrando il presente giudizio tra quelli cui ha riguardo l'art. 5, co. 1, d. lgs. n. 28/2010, il procedimento di mediazione non può ritenersi condizione di procedibilità (art. 5, co. 2, d. lgs. n. 28/2010, ai sensi del quale
“Nelle controversie di cui al comma 1 l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda introduttiva del giudizio”), sì che l'eccezione deve essere rigettata senza necessità di esame della stessa nel merito.
Del resto (e fermo il carattere assorbente della valutazione che precede), è appena il caso di osservare che l'opponente ha sollevato tale eccezione non nel primo atto utile (e cioè -stante il deposito del verbale di mediazione in data 14.10.2022- nella nota per la trattazione scritta depositata il 21.10.2022), ma, solo, nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., sì che la stessa deve ritenersi tardiva (art. 5, co. 2, secondo periodo, d. lgs. n. 28/2010).
2.2. Tanto detto, occorre in via preliminare qualificare la garanzia prestata dal e posta alla base Pt_1
del decreto ingiuntivo n. 4658/2021 di questo Tribunale.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, la causa concreta del negozio autonomo di garanzia va ravvisata nel trasferire da un soggetto all'altro il rischio economico della mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, mentre nella fideiussione è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale “attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante” (Cass., sez. 3, sent. 22 novembre 2019, n. 30509). Ne discende che l'obbligazione del garante autonomo è sempre distinta da quella del debitore principale, in quanto tesa ad indennizzare il creditore mediante il tempestivo versamento di una somma predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione (tra le tante, Cass., sez. 6-3, ord. 31 marzo 2021, n. 8874; Cass., sez. 6-3, ord. 3 dicembre 2020, n. 27619; Cass., sez. 3, sent. 19 febbraio 2019, n. 4717). Mentre, quindi, il fideiussore è un vicario del debitore, l'obbligazione del garante autonomo è (appunto) autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, risultando qualitativamente diversa da quella garantita “perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e
pagina 4 di 9 non rivolta all'adempimento del debito principale” (Cass., sez. 3, sent. 22 novembre 2019, n.
30509), ma ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore.
Ancora, la Suprema Corte ha pure, condivisibilmente, affermato che “L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, essendo tale clausola incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale, non desumibile, peraltro, dalla semplice circostanza che il garante si sia costituito "fideiussore solidale", atteso che la menzionata rinuncia alle eccezioni contrasta con l'assunzione di un impegno solidale” (Cass., sez. 6-3, ord. 3 dicembre 2020, n. 27619).
Ebbene, ritiene questo Giudice che il contratto concluso dalle parti debba essere qualificato come contratto autonomo di garanzia deponendo in tal senso, in particolare, la lettura congiunta degli articoli 3 e 4 del contratto (i quali sono indice di un regolamento negoziale contemplante il diritto, per il creditore, di conseguire dal garante il pagamento a prima richiesta e senza possibilità per il coobbligato di opporre eccezioni) e l'assenza di clausole che consentano di addivenire ad una diversa conclusione. Infatti, in base all'art. 3 del contratto, in deroga all'art. 1945 c.c., il garante ha rinunciato ad opporre le eccezioni spettanti al debitore principale (rinunzia ulteriormente ribadita all'art. 8 del contratto ove si legge che il garante “si impegna a rimborsare alla
[...]
tutto quanto fosse dovuto alla anche in caso di Controparte_5 Controparte_5
annullamento o revoca o ripetizione dei pagamenti già effettuati, a qualsiasi titolo nascenti, rinunziando fin d'ora a qualunque eccezione”). Secondo quanto risulta dall'art. 4, il garante si è, poi, pure obbligato a pagare “immediatamente (…) a semplice richiesta scritta” quanto dovuto in base al contratto di locazione finanziaria.
2.3. Così qualificata la garanzia, deve escludersi (proprio in considerazione dell'assenza del rapporto di accessorietà tra contratto di leasing e contratto di garanzia) la possibilità di esaminare nel merito i motivi di opposizione sopra riportati ai nn. 1 (ferme le precisazioni di seguito svolte), 2, 3 e 4.
Devono essere invece esaminati gli ulteriori motivi di opposizione alla luce della condivisa giurisprudenza di legittimità secondo la quale “In tema di contratto autonomo di garanzia,
l'assunzione da parte del garante dell'impegno di effettuare il pagamento a semplice richiesta del beneficiario della garanzia comporta la rinunzia ad opporre le eccezioni inerenti al rapporto principale, ivi comprese quelle relative all'invalidità del contratto da cui tale rapporto deriva, con il duplice limite dell'esecuzione fraudolenta o abusiva, a fronte della quale il garante può opporre
pagina 5 di 9 l'"exceptio doli", e del caso in cui le predette eccezioni siano fondate sulla nullità del contratto presupposto per contrarietà a norme imperative o per illiceità della sua causa, tendendo altrimenti il primo contratto ad assicurare il risultato che l'ordinamento vieta” (Cass., sez. 1, sent. 14 dicembre 2007, n. 26262).
2.4. La sopra indicata qualificazione del contratto di garanzia comporta (parziale) assorbimento del motivo riportato al n. 1), fatta eccezione (almeno stando al principio espresso da Cass., sez. 3, ord.
18 febbraio 2022, n. 5423) per il profilo relativo alla qualificabilità del garante quale consumatore
(profilo che costituisce presupposto per la valutazione dell'eventuale vessatorietà -art. 33, co. 2, lett.
t cod. cons.- della clausola di deroga all'art. 1957 c.c.). Peraltro, stante la natura imperativa dell'art. 2, l. n. 287/90, risulta necessario pure verificare se sussista o meno la prospettata nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. per effetto della nullità, “a monte”, dell'intesa restrittiva della concorrenza trasfusa (parzialmente) nel contratto “a valle”.
2.4.1. La nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. non può essere prospettata ai sensi dell'art. 33, co. 2, lett. t) cod. cons., dovendo escludersi che il abbia prestato la garanzia in qualità di Pt_1
consumatore.
Richiamata la giurisprudenza relativa ai presupposti in presenza dei quali è possibile considerare il garante quale consumatore (tra le tante, Cass., S. U., ord. 27 febbraio 2023, n. 5868, Cass., sez. 6-1, ord. 24 gennaio 2020, n. 1666, Corte di giustizia, ord. 14 aprile 2016, C-534/15, Persona_1
Corte di giustizia, ord. 19 novembre 2015, C-74/15, ), la natura di consumatore del Persona_2
deve essere esclusa alla luce della posizione dall'odierno opponente assunta con riferimento Pt_1
alla società -debitrice principale quale riportata pure nella memoria dall'opposta depositata il
9.12.2024 (in relazione alla quale l'opponente non ha -in fatto- svolto alcun rilievo essendo peraltro appena il caso -visti gli argomenti svolti in comparsa conclusionale- di precisare che la qualità di consumatore deve essere apprezzata al momento della prestazione della garanzia, irrilevante essendo
-quindi- la data del prospettato “default” della debitrice principale).
2.4.2. Né la nullità parziale dell'art. 1 del contratto può discendere dalla prospettata violazione dell'art. 2, l. n. 287/90. Tanto in considerazione dei seguenti rilievi (ciascuno, in verità, idoneo a sorreggere la presente decisione): i) il provvedimento di Banca d'Italia n. 55/2005 reca accertamento limitatamente alle fideiussioni omnibus (non, anche, al contratto autonomo di garanzia); ii) il provvedimento n. 55/2005 di Banca d'Italia contiene un accertamento temporalmente limitato (non eccedente il mese di dicembre 2005) che certo non può estendersi sino al 2016 (anno di conclusione del contratto di garanzia da parte del . Pt_1
pagina 6 di 9 2.5. Con riferimento al motivo di opposizione sopra riportato al n. 5) è qui sufficiente osservare che l'opposta ha pienamente assolto all'onere di allegazione e probatorio sulla stessa gravante (cfr., tra le tante, Cass., S. U., sent. 30 ottobre 2001, n. 13533), non altrettanto avendo fatto il debitore. Il
in particolare, si è limitato a svolgere contestazioni non puntuali in relazione al contenuto di Pt_1
un documento formato ai sensi dell'art. 50 t.u.b. (doc. 9 del fascicolo monitorio) che, a dispetto di quanto prospettato, neppure risulta generico (riportando, in voci separate, l'importo spettante per canoni di leasing e spese insolute fatturate alla data dell'1.2.2021 e l'importo spettante per interessi di mora). Né può sottacersi che, già in sede monitoria, l'odierna opposta ha pure prodotto un documento (“allegato estratto conto al 1/02/2021” -doc. 8 del fascicolo monitorio) che reca analitica indicazione degli importi fatturati alla debitrice principale;
documento in relazione al quale
(pure) il non ha svolto puntuali contestazioni (ad esempio, prospettando un'erronea Pt_1
quantificazione -sulla base del contratto- delle somme portate da ciascuna fattura).
In definitiva, ritiene questo Giudice di dover applicare l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale “il saldaconto -il quale nella fase monitoria è prova idonea ad ottenere l'emissione dell'ingiunzione di pagamento- ben può assolvere all'onere di provare l'ammontare del credito nel processo a cognizione piena introdotto con l'opposizione ex art. 645 c.p.c. allorquando il fideiussore non abbia in modo specifico contestato la conformità di detto saldaconto alle scritture contabili della banca, limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo delle sue singole voci, nonché avuto riguardo al suo complessivo comportamento processuale” (Cass., sez. 3, ord. 10 maggio 2024, n. 12818 -relativa proprio al caso di un'opposizione proposta da garanti).
Né può sottacersi che la garanzia prestata dal BA contiene una clausola (“Per la determinazione del credito della faranno prova, in qualsiasi sede, le scritture Controparte_5 contabili della stessa” -art. 9) che risulta immune da nullità e che conferma ulteriormente le conclusioni alle quali si è qui pervenuti (si veda, anche per tali profili, Cass., sez. 3, ord. 10 maggio
2024, n. 12818 e l'ulteriore giurisprudenza di legittimità ivi citata).
2.6. Il motivo di opposizione sopra indicato al n. 6) risulta basato tanto sull'asserita divergenza tra t.a.e.g. pattuito e t.a.e.g. applicato, quanto sul superamento della soglia in materia di usura per effetto della pattuizione relativa agli interessi moratori (alla pagina 5 dell'atto di citazione, in particolare, si legge che il t.e.g. è “diverso e superiore, per di più oltre il tasso soglia antiusura ove si consideri l'incidenza del tasso moratorio ivi previsto”).
Ebbene, il primo profilo (divergenza tra t.a.e.g. pattuito e t.a.e.g. applicato) risulta, in fatto, prospettato in maniera estremamente generica, non avendo il neppure tentato di indicare gli Pt_1 elementi alla luce dei quali desumere l'evocata divergenza. Ferma la considerazione (assorbente)
pagina 7 di 9 che precede, deve d'altro canto rilevarsi che la doglianza dell'opponente qui in esame risulta infondata anche in diritto. Infatti, come osservato da Cass., sez. 3, ord. 13 dicembre 2023, n. 34889,
Pa
“non può che ribadirsi che l'indicazione dell' è obbligatoria solo per le operazioni di credito al consumo;
il fatto che talune tipologie di leasing rientrino nel novero delle operazioni di credito al
Pa consumo non significa che in ogni contratto di leasing debba essere espresso l' ; la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che al di fuori dei casi di contratti stipulati con un consumatore, ai sensi dell'art. 125 bis T.U.B., la omessa previsione del Taeg non determina la nullità del contratto, in quanto “l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo
l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (Cass. 15/06/2023, n. 17187; Cass.
14/12/2022, n. 4597)”.
2.7. Anche il motivo di opposizione sopra indicato al n. 7) (formulato in termini assai generici nell'atto di citazione e nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c.) risulta infondato. Pur volendo prescindere dalle difese in fatto a riguardo svolte dall'opposta negli scritti conclusionali, è in proposito sufficiente osservare che condivisa giurisprudenza di legittimità ha, di recente, escluso qualsivoglia capitalizzazione degli interessi in caso di ammortamento alla francese pattuito non solo con riferimento ad un contratto di mutuo a tasso fisso (Cass., S. U., sent. 20 maggio 2024, n. 15130), ma, anche, con riferimento ad un contratto di finanziamento a tasso variabile “dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire” (Cass., sez. 1, ord. 19 marzo 2025, n. 7382).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi previsti dal d. m. 147/2022 per i giudizi ordinari di cognizione di valore sino ad euro
52.000,00;
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 4658/2021 di questo Tribunale;
2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
in persona del direttore generale, delle spese del presente
[...] Controparte_2
giudizio che liquida in euro 7.616,00, oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge
Così deciso in Napoli, il 28 maggio 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
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