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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 17/06/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO – SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott. Alberto Pavan all'esito dell'udienza del 17/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa avente R.G. n. 195/2025 promossa
DA
, C.F. nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso, dall'avv. Brugnoli Carlo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
CONTRO
rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti a rogito del notaio di Roma CP_1 Per_1 del 22/03/2024, rep. n. 37875 e racc. n. 7313, dall'avv. Salvati Valeria ed elettivamente domiciliato presso la sede di Fermo
RESISTENTE avente ad oggetto Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 17 giugno 2025
***
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'8 aprile 2025 , premettendo che l' gli aveva Parte_1 CP_1 comunicato il ricalcolo del trattamento pensionistico in godimento da € 1.775,12 ad € 1.466,28, a decorrere dal 01/03/2014, per aggiornamento dei flussi contributivi e richiesto la restituzione dell'indebito pari ad € 35.270,55, successivamente annullato, rappresentava di aver maturato il diritto dal I aprile del 2012 e che la decurtazione era stata effettuata dall' solo ad aprile del 2024 con CP_1 riguardo a flussi contributivi risalenti al 2007, in cui da gennaio a settembre era stato collocato in
CIG, oltre che a gennaio del 2008. Lamentava la violazione del legittimo affidamento, richiamava l'assenza di malafede, eccepiva la prescrizione decennale e, quanto alla ripetizione del presunto indebito ricevuto, richiamava in senso ostativo l'art. 52 della l. n. 88/1989.
Alla luce delle superiori argomentazioni chiedeva la restituzione delle trattenute subite, pari ad €
3.706,08 dal mese di maggio 2024, e di quelle ulteriori patite dal deposito del ricorso alla sua definizione, pari ad € 308.84 mensili.
Con memoria difensiva depositata il 19 maggio 2025 si costituiva l' insistendo nella CP_1 reiezione del ricorso.
A tal fine rilevava che era emerso l'indebito conguaglio degli importi a titolo di integrazione salariale, versata dall' ed inserita negli estratti conto previdenziali, con il debito contributivo verso l'ente CP_1
e che la riliquidazione era conseguente ad un minor monte contributivo ed alla rideterminazione del reddito medio.
Si riportava all'art. 52 della l. n. 88/1989 in ordine alla facoltà di rettifica di pensioni erroneamente liquidate senza il limite temporale previsto per l'annullamento d'ufficio dalla l. n. 241/1990 ed osservava che la buona fede rilevava solo ai fini dell'indebito sul pregresso versato, indebito non richiesto dall'ente.
La causa, di natura documentale, era istruita con le produzioni di parte, è stata discussa in forma orale all'odierna udienza del 17 giugno 2025 e, all'esito della camera di consiglio, viene decisa con lettura di sentenza corredata da dispositivo e ragioni a sostegno della decisione a termini dell'art. 429 c.p.c..
L'odierna controversia concerne la valutazione del diritto o meno dell' di riliquidare CP_1 il trattamento pensionistico in godimento dell' rideterminato in € 1.466,28 da maggio del Pt_1
2024 a seguito di accertamento di indebito conguaglio degli importi di integrazione salariale, da parte del datore di lavoro, e di restituzione della differenza tra l'importo ab origine percepito e quello conseguente al ricalcolo da maggio del 2024.
Ebbene, ferma ed incontestata nel merito la causa della riliquidazione della pensione per indebito conguaglio dell'integrazione salariale da parte del datore di lavoro, l'art. 52 della l. n. 88/1989 consente la rideterminazione e rettifica del trattamento pensionistico in caso di errore commesso in sede di attribuzione o erogazione o riliquidazione, mentre a nulla incidono i presupposti di irripetibilità, che prevedono una sanatoria concernente solo i ratei già riscossi prima della rettifica e su cui l' ha rinunciato già in sede amministrativa ad ogni pretesa. CP_1
Ne deriva che dal momento dalla comunicazione di riliquidazione l' ha legittimamente CP_1 rettificato la pensione, in base ai contributi effettivamente versati depurati da indebite compensazioni ed alla retribuzione media, e che la pretesa di ricevere la differenza rispetto all'importo originario appare infondata.
A nulla rileva la prescrizione decennale, che concerne, al di fuori dei presupposti di irripetibilità, i ratei indebitamente riscossi prima del provvedimento di rettifica.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Quanto alle spese di lite, liquidate come da dispositivo in base al d.m. n. 55/2014 avuto riguardo a natura giuslavoristica della controversia ed al suo valore, va seguito il criterio di soccombenza, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione all' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ed ogni contraria istanza disattesa, rigetta il ricorso e condanna alla rifusione all' delle spese di lite, liquidate in Parte_1 CP_1 complessivi € 1.980,00, oltre al rimborso spese generali del 15%, c.p.a. ed i.v.a..
Fermo, 17/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alberto Pavan