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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 05/11/2025, n. 1018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1018 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Santa Spina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1349/2021 promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. LECCESE ALFONSO Parte_1 C.F._1
, ed elettivamente domiciliato presso e nello studio del Email_1 predetto difensore, via Gioberti n. 2, Montecatini Terme (PT)
nei confronti di
C.F. ), in persona del Consigliere di Controparte_1 P.IVA_1
Amministrazione dr. , quale mandataria di (C.F. ), CP_2 Controparte_3 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. PATRONE SERGIO ed elettivamente Email_2 domiciliato presso l'indirizzo pec del predetto difensore,
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) immobiliare
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per parte opponente: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, per tutte le ragioni esposte: A) NEL MERITO - accertare e dichiarare l'indeterminatezza delle condizioni economiche del mutuo per cui è esecuzione, e conseguentemente, previo accertamento del corretto dare/avere tra le parti alla luce dei criteri eterointegrativi di legge, dichiarare in ogni caso che la parte pignorante non ha titolo per agire nei confronti dell'opponente attesa la mancanza di un credito certo, liquido ed esigibile e/o data l'insussistenza dei presupposti per dichiarare il mutuatario decaduto dal beneficio del termine ex art. 40, comma 2, TUB;
-in ogni caso accertare e dichiarare
l'insussistenza del diritto del creditore procedente di procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente Sig. e conseguentemente, accertare e dichiarare la nullità e/o Parte_1 inefficacia di tutti gli atti della procedura esecutiva n 261/2019 RGE qui opposta instaurata avanti il Tribunale di Pisa, con ogni consequenziale provvedimento di estinzione della stessa. B) IN VIA
ISTRUTTORIA: Si insiste perché il Giudice disponga la chiamata a chiarimenti del CTU perché proceda a rispondere anche al quesito n. IV di CTU tenendo conto della tabella dei pagamenti effettuati dal Sig. come riportata a pag. 21 della CTP a firma del Dott. allegata Pt_1 Per_1 all'atto di opposizione, in quanto non contestata ex art. 115 cpc. C) Con vittoria di spese e competenze di entrambe le fasi del giudizio di opposizione (fase cautelare avanti il GE e fase di merito), anche di CTP e CTU, e distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario ex art.
93 cpc”; per parte resistente: “come da comparsa di costituzione ritualmente depositata, dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali conclusioni nuove di controparte”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione che in calce reca la data del 6 aprile 2021, ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale ai sensi dell'art. 616 c.p.c., per opporsi al procedimento esecutivo promosso nei suoi confronti dalla odierna opposta, la Controparte_3
Ha spiegato l'opponente come la procedura esecutiva fosse originata dal suo presunto inadempimento al contratto di mutuo fondiario stipulato tra lui e la Banca di Credito Cooperativo di
FO (che ha poi ceduto all'odierna opposta, tra gli altri, anche il credito relativo alla sua posizione) in data 12 luglio 2013 per complessivi € 390.000,00, da restituirsi mediante pagamento di n. 180 rate mensili di importo pari ad € 3.292,54. La Banca aveva, quindi, sottoposto ad esecuzione forzata l'immobile ipotecato, sul presupposto del mancato pagamento delle rate e della conseguente decadenza dal beneficio del termine, previa intimazione di una somma pari ad € 467.324,68. Dinnanzi al Giudice delle esecuzioni immobiliari, veniva espletata CTU tesa ad operare una stima del valore dell'immobile e, all'esito dell'opposizione spiegata dal medesimo il GE rigettava l'istanza di Pt_1 sospensione. A questo punto, il si è determinato a proporre reclamo avverso l'ordinanza ora Pt_1 detta, nonché ad incardinare il presente giudizio di merito per opporsi alla procedura esecutiva intrapresa.
Secondo la ricostruzione di parte opponente, invero, tale procedura non potrebbe proseguire e ciò in quanto:
a) con il contratto di mutuo fondiario de quo, la Banca avrebbe superato il limite di finanziabilità fissato dall'art. 38 TUB nella misura dell'80% del valore dell'immobile concesso in ipoteca. A tal proposito, ha richiamato la perizia espletata dal proprio CTP, nella quale il valore cauzionale dell'immobile è stato quantificato in € 234.000,00 (a differenza di quella – la perizia – dell'istituto di credito, che aveva raggiunto un valore del tutto sproporzionato rispetto al reale valore dell'immobile), per cui la somma finanziabile avrebbe potuto essere al massimo quantificata in € 187.000,00 (id est,
l'80% del valore cauzionale del bene). Del resto, ha aggiunto l'opponente, la Banca non avrebbe neanche rispettato la norma che consente di innalzare tale limite di finanziabilità al 100% in presenza di garanzie integrative, atteso che si sarebbe limitata ad ottenere la fideiussione da parte di Parte_2 garanzia personale non compresa tra le garanzie integrative previste dalla legge. Da tutto ciò conseguirebbe, pertanto, la nullità integrale del contratto di mutuo e, dunque, la caducazione dell'intera procedura esecutiva;
b) il contratto di mutuo sarebbe, in ogni caso, nullo per indeterminatezza dell'oggetto, in quanto non si è proceduto ad indicare il TAE come richiesto, invece, dall'art. 6 della Delibera CICR del 9 febbraio
2000, né il regime finanziario (a capitalizzazione semplice o composta) adottato per la quantificazione della rata e lo sviluppo del piano di ammortamento, avendo provveduto la Banca ad indicare solamente il TAN. L'opponente ha osservato come l'utilizzo dell'uno o dell'altro regime incide sulla misura degli interessi dovuti e che, nel caso di specie, la differenza di costo tra i due regimi è quantificabile in € 80.470,10. Ha rilevato come, in ogni caso, laddove manchi il riferimento al tasso di interessi praticato, occorra applicare quello sostitutivo, pari al tasso legale. Dalla CTP espletata, peraltro, è emerso (con un ragionamento matematico complesso, che difficilmente avrebbe potuto essere eseguito dal cliente) che la Banca mutuante avrebbe utilizzato il regime della capitalizzazione composta, che risulta più gravoso per il mutuatario e che, oltretutto, non costituisce neanche il modello legale tipico previsto dal c.c. Ricostruendo, dunque, il piano di ammortamento del mutuo con applicazione del tasso legale, emergerebbe l'insussistenza delle condizioni di morosità, ciò che renderebbe illegittimo ex art. 40, comma 2, TUB, il recesso della
[...] ha, così, concluso domandando accertarsi e dichiararsi, nel merito, la nullità del mutuo Parte_3 azionato per superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB e, quindi, l'insussistenza del titolo per procedere esecutivamente. In via subordinata e concorrente, ha chiesto accertarsi e dichiararsi l'indeterminatezza delle condizioni economiche del mutuo e, previa ricostruzione dei rapporti dare/avere tra le parti, accertarsi anche l'insussistenza dei presupposti per dichiarare la decadenza dal beneficio del termine. In ogni caso, ha chiesto accertarsi e dichiararsi l'insussistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti, nonché la nullità e/o inefficacia di tutti gli atti della procedura esecutiva n. 261/2019 RGE.
Raggiunta da tempestiva notifica, si è costituita in giudizio parte opposta, rilevando, in primis, come in questa sede la controparte si fosse di fatto limitata a riportare le medesime eccezioni e deduzioni già proposte con l'atto di opposizione e nel successivo giudizio di reclamo, tutte puntualmente disattese tanto dal giudice delle esecuzioni quanto dal giudice del reclamo. Con riguardo al primo aspetto, quello relativo al presunto superamento del limite di finanziabilità, l'opposta ha rilevato come la controparte abbia prodotto a supporto della propria tesi una perizia redatta a distanza di ben cinque anni dalla sottoscrizione del mutuo e che, pertanto, la stessa non avrebbe l'attendibilità di quella ufficiale redatta dal perito della mutuante prima della sottoscrizione del mutuo stesso la quale, peraltro, ha individuato il valore cauzionale del bene oggetto di ipoteca in € 502.068,00. Da qui, il pieno rispetto del limite di finanziabilità dell'80%. In ogni caso, la Banca mutuante ha anche ottenuto una garanzia integrativa consistente nella fideiussione prestata dalla sig.ra la quale rispetta Parte_2 tutti i requisiti per poter essere qualificata come tale (cioè, come una garanzia integrativa idonea ad innalzare il limite di finanziabilità al 100%). Ha nondimeno osservato che, laddove non fosse ritenuto rispettato il limite di finanziabilità, il contratto avrebbe dovuto essere qualificato come mutuo ipotecario, con conseguente diritto dell'opposta di procedere ad esecuzione forzata, e che, comunque, la violazione del limite di finanziabilità non è idonea ad incidere sugli effetti del contratto di mutuo.
L'opposta ha, altresì, contestato la ex adverso dedotta nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto, in quanto la previsione del rimborso della somma mutuata con rate inferiori all'anno non può, di per sé sola, comportare l'incertezza del tasso ultralegale, per cui, avendo le parti pattuito il pagamento di interessi semestrali e rate semestrali posticipate, la difformità tra TAN e TAE non determina alcuna conseguenza sul piano giuridico.
Ha concluso, pertanto, domandando in via principale il rigetto di tutte le domande ex adverso proposte e, in subordine, in caso di accoglimento della domanda di dichiarazione di nullità del contratto di mutuo fondiario per accertato superamento del limite di finanziabilità, ha chiesto dichiararsi e riqualificarsi il contratto in finanziamento ipotecario. Ha domandato, in ogni caso, la condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per aver agito e resistito in mala fede.
La causa è stata, in un primo momento, istruita per il tramite delle sole prove documentali versate in atti e trattenuta in decisione, per poi essere rimessa sul ruolo per l'espletamento di CTU contabile.
All'esito, le parti hanno nuovamente precisato le loro conclusioni e la causa, a seguito di taluni rinvii ascrivibili al carico del ruolo e al mutamento della persona fisica del magistrato, trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per scritti conclusionali e repliche.
-.-.-.-.-.-
1. LA DOMANDA RELATIVA AL LIMITE DI FINANZIABILITÀ EX ART. 38 T.U.B.
Preliminarmente all'esame del merito delle richieste di parte opponente, la scrivente prende atto dell'intervenuta rinuncia da parte della medesima alla originaria domanda di nullità integrale del mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità posto dall'art. 38 T.U.B.
Il invero, ha espressamente rinunciato alla domanda ora detta in considerazione Pt_1 dell'intervenuta pronuncia a Sezioni Unite dei giudici di legittimità sul punto e ciò esime questo
Giudice dal compito di doverne valutare la fondatezza.
2. LA DOMANDA DI NULLITÀ PARZIALE DEL CONTRATTO PER Controparte_4
L'unica questione ancora controversa tra le parti resta la domanda (proposta originariamente in via subordinata) volta all'accertamento della nullità parziale del contratto di mutuo fondiario – utilizzato quale titolo esecutivo dalla opposta – per indeterminatezza delle condizioni economiche dello stesso e, segnatamente, per non aver specificato la Banca mutuante il regime di capitalizzazione degli interessi in concreto utilizzato, avvalendosi, peraltro, di quello di capitalizzazione composta (più oneroso per il cliente), oltre che per non aver indicato il TAE nel testo del contratto. Ciò avrebbe determinato, secondo la ricostruzione dell'opponente, una maggiore onerosità per il cliente e la violazione dell'art. 117 T.U.B., in conseguenza della quale, ricalcolando gli interessi in forza del tasso sostitutivo legale, la rata mensile sarebbe stata inferiore rispetto a quella in concreto applicata. Da qui, l'insussistenza dei presupposti per ritenere il cliente decaduto dal beneficio del termine e per l'inizio della procedura di esecuzione forzata.
Le doglianze di parte opponente non sono fondate e, pertanto, non meritano accoglimento.
La questione, infatti, appare risolta dalla pronuncia a Sezioni Unite intervenuta in data successiva all'ordinanza con cui si è disposta la CTU contabile (il 30 gennaio 2024), vale a dire la sentenza n.
15130 del 29 maggio 2024. La Corte di legittimità era stata chiamata a pronunciarsi su un profilo analogo a quello oggetto di causa, cioè a dire quale fosse la sorte del contratto di mutuo bancario a tasso fisso con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento c.d. alla francese di tipo standardizzato tradizionale allorquando non fossero indicati la modalità di ammortamento ed il regime di capitalizzazione composto degli interessi, concludendo nel senso di non ritenere che il contratto stesso sia affetto da nullità parziale per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.
La soluzione anzidetta privilegia uno dei due orientamenti che si erano creati in seno alla giurisprudenza e che erano stati, per vero, richiamati anche dal giudice rimettente, negando, dunque, fondatezza e validità a quello che propugnava la nullità parziale del contratto in mancanza dell'indicazione relativa alla modalità di ammortamento e al regime di capitalizzazione utilizzato.
Ha osservato, infatti, la Corte come, l'indagine sulla determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto non va (vada) compiuta con riferimento alla convenienza del contratto e delle sue clausole che è profilo non rilevante ai fini del giudizio sulla validità del contratto con riguardo alla sua struttura (artt. 1325 e 1346 c.c.) e alla integrità del consenso negoziale (pag. 24 della sentenza sovra richiamata).
In questo senso, la differenza tra i due piani di ammortamento, quello “all'italiana” e quello “alla francese”, è riconducibile alla scelta concordata del tempo e del modo di rimborso del capitale. Le rate iniziali dell'ammortamento alla francese prevedono interessi più elevati, dal momento che il capitale non ancora restituito è maggiore, diversamente da quanto accade nell'ammortamento all'italiana, in cui il capitale viene abbattuto più velocemente per il tramite di rate iniziali più alte e, di conseguenza, gli interessi sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi.
L'ammontare più elevato degli interessi previsto nel primo caso (l'ammortamento alla francese) non è dovuto, secondo la Corte, ad un fenomeno di moltiplicazione tecnica degli interessi, cioè all'anatocismo, ma è il naturale effetto della scelta – legittima – di prevedere un piano di rimborso con rate costanti. Pertanto, in assenza di anatocismo, la tipologia di ammortamento adottata non incide sul tasso annuo nominale (TAN), esplicitato nel contratto, né sul tasso effettivo annuo globale.
È giunta, così, a concludere, con un ragionamento che questo Giudice ritiene di condividere, che deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. alla francese e del regime di capitalizzazione composto degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale (pag. 25).
Alla stregua del contratto su cui si è concentrata la disamina della Corte, anche nel contratto per cui
è causa il piano di ammortamento previsto dalla Banca indica chiaramente il numero e la composizione delle rate costanti di rimborso, con una ripartizione delle quote per capitale e per interessi (come si evince, del resto, dalla CTU in atti che ha ripercorso alle pagg.
6-10 proprio l'andamento delle rate divise tra quota interessi e quota capitale), permettendo, così, al mutuatario di calcolare agevolmente l'importo totale del rimborso con una semplice sommatoria.
Ne deriva, che il contratto de quo deve ritenersi pienamente valido ed efficace, con conseguente diritto per la Banca mutuante – e per lei, ora, la cessionaria del credito opposta – di recuperare le somme rimaste inadempiute per il tramite della procedura esecutiva.
Da qui, il rigetto dell'opposizione spiegata da Parte_1
3. LA DOMANDA EX ART. 96 C.P.C.
Resta da esaminare la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'opposta, Controparte_1
domanda che, tuttavia, si ritiene debba essere respinta, stante l'assenza di mala fede o colpa
[...] grave della controparte che non pare avere agito con la consapevolezza dell'infondatezza della propria pretesa.
L'art. 96 c.p.c. ha una funzione sanzionatoria di quelle condotte processuali temerarie che comportano un complessivo pregiudizio alla tempestiva definizione dei procedimenti seriamente instaurati e, in definitiva, un ingiustificato spreco di una risorsa sempre più limitata quale il giudizio civile (in questo senso Cass., ord. 1° febbraio 2014, n. 3003 e, sia pure come obiter dictum, Cass., 30 luglio 2010, n. 17902, nonché, tra le tante, T. Verona, sent. 25 aprile 2013, T. Varese - sez. dist.
Luino, ord. 23 gennaio 2010, T. Prato, sent. 6 novembre 2009).
Detta condanna è ancorata alla ricorrenza del dolo o della colpa grave della parte soccombente e, rispetto a tali condizioni, la parte richiedente la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. ha l'onere, quantomeno, di allegare argomentazioni che, nel caso, però, non si rinvengono.
La domanda ex art. 96 c.p.c. va, quindi, respinta.
4. REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE DI LITE
Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite, questo Giudice ritiene congrua la loro integrale compensazione tra le parti e ciò in considerazione e della soccombenza in un certo qual modo reciproca tra le parti (l'opponente rispetto alla domanda di nullità del contratto, l'opposta rispetto alla domanda di condanna per lite temeraria) e, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., della peculiarità della questione sottesa al giudizio, oggetto, come detto, di una recentissima pronuncia a Sezioni Unite che ha individuato la soluzione di una questione oggetto di orientamenti diversi e contrastanti tra loro.
Per gli stessi motivi, si ritiene di prevedere che anche le spese di CTU rimangano definitivamente a carico solidale delle parti e liquidate come da decreto reso in data 17 luglio 2024.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza respinta, disattesa o assorbita, così provvede:
RIGETTA l'opposizione ex art. 615 c.p.c. avanzata da Parte_1
RIGETTA, altresì, la domanda proposta ex art. 96 c.p.c. da parte opposta.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente procedimento.
PONE definitivamente a carico solidale delle parti le spese di CTU, come liquidate con decreto del
17 luglio 2024.
Così deciso in Pisa, il 3 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Santa Spina
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Santa Spina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1349/2021 promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. LECCESE ALFONSO Parte_1 C.F._1
, ed elettivamente domiciliato presso e nello studio del Email_1 predetto difensore, via Gioberti n. 2, Montecatini Terme (PT)
nei confronti di
C.F. ), in persona del Consigliere di Controparte_1 P.IVA_1
Amministrazione dr. , quale mandataria di (C.F. ), CP_2 Controparte_3 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. PATRONE SERGIO ed elettivamente Email_2 domiciliato presso l'indirizzo pec del predetto difensore,
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) immobiliare
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per parte opponente: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, per tutte le ragioni esposte: A) NEL MERITO - accertare e dichiarare l'indeterminatezza delle condizioni economiche del mutuo per cui è esecuzione, e conseguentemente, previo accertamento del corretto dare/avere tra le parti alla luce dei criteri eterointegrativi di legge, dichiarare in ogni caso che la parte pignorante non ha titolo per agire nei confronti dell'opponente attesa la mancanza di un credito certo, liquido ed esigibile e/o data l'insussistenza dei presupposti per dichiarare il mutuatario decaduto dal beneficio del termine ex art. 40, comma 2, TUB;
-in ogni caso accertare e dichiarare
l'insussistenza del diritto del creditore procedente di procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente Sig. e conseguentemente, accertare e dichiarare la nullità e/o Parte_1 inefficacia di tutti gli atti della procedura esecutiva n 261/2019 RGE qui opposta instaurata avanti il Tribunale di Pisa, con ogni consequenziale provvedimento di estinzione della stessa. B) IN VIA
ISTRUTTORIA: Si insiste perché il Giudice disponga la chiamata a chiarimenti del CTU perché proceda a rispondere anche al quesito n. IV di CTU tenendo conto della tabella dei pagamenti effettuati dal Sig. come riportata a pag. 21 della CTP a firma del Dott. allegata Pt_1 Per_1 all'atto di opposizione, in quanto non contestata ex art. 115 cpc. C) Con vittoria di spese e competenze di entrambe le fasi del giudizio di opposizione (fase cautelare avanti il GE e fase di merito), anche di CTP e CTU, e distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario ex art.
93 cpc”; per parte resistente: “come da comparsa di costituzione ritualmente depositata, dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali conclusioni nuove di controparte”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione che in calce reca la data del 6 aprile 2021, ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale ai sensi dell'art. 616 c.p.c., per opporsi al procedimento esecutivo promosso nei suoi confronti dalla odierna opposta, la Controparte_3
Ha spiegato l'opponente come la procedura esecutiva fosse originata dal suo presunto inadempimento al contratto di mutuo fondiario stipulato tra lui e la Banca di Credito Cooperativo di
FO (che ha poi ceduto all'odierna opposta, tra gli altri, anche il credito relativo alla sua posizione) in data 12 luglio 2013 per complessivi € 390.000,00, da restituirsi mediante pagamento di n. 180 rate mensili di importo pari ad € 3.292,54. La Banca aveva, quindi, sottoposto ad esecuzione forzata l'immobile ipotecato, sul presupposto del mancato pagamento delle rate e della conseguente decadenza dal beneficio del termine, previa intimazione di una somma pari ad € 467.324,68. Dinnanzi al Giudice delle esecuzioni immobiliari, veniva espletata CTU tesa ad operare una stima del valore dell'immobile e, all'esito dell'opposizione spiegata dal medesimo il GE rigettava l'istanza di Pt_1 sospensione. A questo punto, il si è determinato a proporre reclamo avverso l'ordinanza ora Pt_1 detta, nonché ad incardinare il presente giudizio di merito per opporsi alla procedura esecutiva intrapresa.
Secondo la ricostruzione di parte opponente, invero, tale procedura non potrebbe proseguire e ciò in quanto:
a) con il contratto di mutuo fondiario de quo, la Banca avrebbe superato il limite di finanziabilità fissato dall'art. 38 TUB nella misura dell'80% del valore dell'immobile concesso in ipoteca. A tal proposito, ha richiamato la perizia espletata dal proprio CTP, nella quale il valore cauzionale dell'immobile è stato quantificato in € 234.000,00 (a differenza di quella – la perizia – dell'istituto di credito, che aveva raggiunto un valore del tutto sproporzionato rispetto al reale valore dell'immobile), per cui la somma finanziabile avrebbe potuto essere al massimo quantificata in € 187.000,00 (id est,
l'80% del valore cauzionale del bene). Del resto, ha aggiunto l'opponente, la Banca non avrebbe neanche rispettato la norma che consente di innalzare tale limite di finanziabilità al 100% in presenza di garanzie integrative, atteso che si sarebbe limitata ad ottenere la fideiussione da parte di Parte_2 garanzia personale non compresa tra le garanzie integrative previste dalla legge. Da tutto ciò conseguirebbe, pertanto, la nullità integrale del contratto di mutuo e, dunque, la caducazione dell'intera procedura esecutiva;
b) il contratto di mutuo sarebbe, in ogni caso, nullo per indeterminatezza dell'oggetto, in quanto non si è proceduto ad indicare il TAE come richiesto, invece, dall'art. 6 della Delibera CICR del 9 febbraio
2000, né il regime finanziario (a capitalizzazione semplice o composta) adottato per la quantificazione della rata e lo sviluppo del piano di ammortamento, avendo provveduto la Banca ad indicare solamente il TAN. L'opponente ha osservato come l'utilizzo dell'uno o dell'altro regime incide sulla misura degli interessi dovuti e che, nel caso di specie, la differenza di costo tra i due regimi è quantificabile in € 80.470,10. Ha rilevato come, in ogni caso, laddove manchi il riferimento al tasso di interessi praticato, occorra applicare quello sostitutivo, pari al tasso legale. Dalla CTP espletata, peraltro, è emerso (con un ragionamento matematico complesso, che difficilmente avrebbe potuto essere eseguito dal cliente) che la Banca mutuante avrebbe utilizzato il regime della capitalizzazione composta, che risulta più gravoso per il mutuatario e che, oltretutto, non costituisce neanche il modello legale tipico previsto dal c.c. Ricostruendo, dunque, il piano di ammortamento del mutuo con applicazione del tasso legale, emergerebbe l'insussistenza delle condizioni di morosità, ciò che renderebbe illegittimo ex art. 40, comma 2, TUB, il recesso della
[...] ha, così, concluso domandando accertarsi e dichiararsi, nel merito, la nullità del mutuo Parte_3 azionato per superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB e, quindi, l'insussistenza del titolo per procedere esecutivamente. In via subordinata e concorrente, ha chiesto accertarsi e dichiararsi l'indeterminatezza delle condizioni economiche del mutuo e, previa ricostruzione dei rapporti dare/avere tra le parti, accertarsi anche l'insussistenza dei presupposti per dichiarare la decadenza dal beneficio del termine. In ogni caso, ha chiesto accertarsi e dichiararsi l'insussistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti, nonché la nullità e/o inefficacia di tutti gli atti della procedura esecutiva n. 261/2019 RGE.
Raggiunta da tempestiva notifica, si è costituita in giudizio parte opposta, rilevando, in primis, come in questa sede la controparte si fosse di fatto limitata a riportare le medesime eccezioni e deduzioni già proposte con l'atto di opposizione e nel successivo giudizio di reclamo, tutte puntualmente disattese tanto dal giudice delle esecuzioni quanto dal giudice del reclamo. Con riguardo al primo aspetto, quello relativo al presunto superamento del limite di finanziabilità, l'opposta ha rilevato come la controparte abbia prodotto a supporto della propria tesi una perizia redatta a distanza di ben cinque anni dalla sottoscrizione del mutuo e che, pertanto, la stessa non avrebbe l'attendibilità di quella ufficiale redatta dal perito della mutuante prima della sottoscrizione del mutuo stesso la quale, peraltro, ha individuato il valore cauzionale del bene oggetto di ipoteca in € 502.068,00. Da qui, il pieno rispetto del limite di finanziabilità dell'80%. In ogni caso, la Banca mutuante ha anche ottenuto una garanzia integrativa consistente nella fideiussione prestata dalla sig.ra la quale rispetta Parte_2 tutti i requisiti per poter essere qualificata come tale (cioè, come una garanzia integrativa idonea ad innalzare il limite di finanziabilità al 100%). Ha nondimeno osservato che, laddove non fosse ritenuto rispettato il limite di finanziabilità, il contratto avrebbe dovuto essere qualificato come mutuo ipotecario, con conseguente diritto dell'opposta di procedere ad esecuzione forzata, e che, comunque, la violazione del limite di finanziabilità non è idonea ad incidere sugli effetti del contratto di mutuo.
L'opposta ha, altresì, contestato la ex adverso dedotta nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto, in quanto la previsione del rimborso della somma mutuata con rate inferiori all'anno non può, di per sé sola, comportare l'incertezza del tasso ultralegale, per cui, avendo le parti pattuito il pagamento di interessi semestrali e rate semestrali posticipate, la difformità tra TAN e TAE non determina alcuna conseguenza sul piano giuridico.
Ha concluso, pertanto, domandando in via principale il rigetto di tutte le domande ex adverso proposte e, in subordine, in caso di accoglimento della domanda di dichiarazione di nullità del contratto di mutuo fondiario per accertato superamento del limite di finanziabilità, ha chiesto dichiararsi e riqualificarsi il contratto in finanziamento ipotecario. Ha domandato, in ogni caso, la condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per aver agito e resistito in mala fede.
La causa è stata, in un primo momento, istruita per il tramite delle sole prove documentali versate in atti e trattenuta in decisione, per poi essere rimessa sul ruolo per l'espletamento di CTU contabile.
All'esito, le parti hanno nuovamente precisato le loro conclusioni e la causa, a seguito di taluni rinvii ascrivibili al carico del ruolo e al mutamento della persona fisica del magistrato, trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per scritti conclusionali e repliche.
-.-.-.-.-.-
1. LA DOMANDA RELATIVA AL LIMITE DI FINANZIABILITÀ EX ART. 38 T.U.B.
Preliminarmente all'esame del merito delle richieste di parte opponente, la scrivente prende atto dell'intervenuta rinuncia da parte della medesima alla originaria domanda di nullità integrale del mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità posto dall'art. 38 T.U.B.
Il invero, ha espressamente rinunciato alla domanda ora detta in considerazione Pt_1 dell'intervenuta pronuncia a Sezioni Unite dei giudici di legittimità sul punto e ciò esime questo
Giudice dal compito di doverne valutare la fondatezza.
2. LA DOMANDA DI NULLITÀ PARZIALE DEL CONTRATTO PER Controparte_4
L'unica questione ancora controversa tra le parti resta la domanda (proposta originariamente in via subordinata) volta all'accertamento della nullità parziale del contratto di mutuo fondiario – utilizzato quale titolo esecutivo dalla opposta – per indeterminatezza delle condizioni economiche dello stesso e, segnatamente, per non aver specificato la Banca mutuante il regime di capitalizzazione degli interessi in concreto utilizzato, avvalendosi, peraltro, di quello di capitalizzazione composta (più oneroso per il cliente), oltre che per non aver indicato il TAE nel testo del contratto. Ciò avrebbe determinato, secondo la ricostruzione dell'opponente, una maggiore onerosità per il cliente e la violazione dell'art. 117 T.U.B., in conseguenza della quale, ricalcolando gli interessi in forza del tasso sostitutivo legale, la rata mensile sarebbe stata inferiore rispetto a quella in concreto applicata. Da qui, l'insussistenza dei presupposti per ritenere il cliente decaduto dal beneficio del termine e per l'inizio della procedura di esecuzione forzata.
Le doglianze di parte opponente non sono fondate e, pertanto, non meritano accoglimento.
La questione, infatti, appare risolta dalla pronuncia a Sezioni Unite intervenuta in data successiva all'ordinanza con cui si è disposta la CTU contabile (il 30 gennaio 2024), vale a dire la sentenza n.
15130 del 29 maggio 2024. La Corte di legittimità era stata chiamata a pronunciarsi su un profilo analogo a quello oggetto di causa, cioè a dire quale fosse la sorte del contratto di mutuo bancario a tasso fisso con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento c.d. alla francese di tipo standardizzato tradizionale allorquando non fossero indicati la modalità di ammortamento ed il regime di capitalizzazione composto degli interessi, concludendo nel senso di non ritenere che il contratto stesso sia affetto da nullità parziale per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.
La soluzione anzidetta privilegia uno dei due orientamenti che si erano creati in seno alla giurisprudenza e che erano stati, per vero, richiamati anche dal giudice rimettente, negando, dunque, fondatezza e validità a quello che propugnava la nullità parziale del contratto in mancanza dell'indicazione relativa alla modalità di ammortamento e al regime di capitalizzazione utilizzato.
Ha osservato, infatti, la Corte come, l'indagine sulla determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto non va (vada) compiuta con riferimento alla convenienza del contratto e delle sue clausole che è profilo non rilevante ai fini del giudizio sulla validità del contratto con riguardo alla sua struttura (artt. 1325 e 1346 c.c.) e alla integrità del consenso negoziale (pag. 24 della sentenza sovra richiamata).
In questo senso, la differenza tra i due piani di ammortamento, quello “all'italiana” e quello “alla francese”, è riconducibile alla scelta concordata del tempo e del modo di rimborso del capitale. Le rate iniziali dell'ammortamento alla francese prevedono interessi più elevati, dal momento che il capitale non ancora restituito è maggiore, diversamente da quanto accade nell'ammortamento all'italiana, in cui il capitale viene abbattuto più velocemente per il tramite di rate iniziali più alte e, di conseguenza, gli interessi sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi.
L'ammontare più elevato degli interessi previsto nel primo caso (l'ammortamento alla francese) non è dovuto, secondo la Corte, ad un fenomeno di moltiplicazione tecnica degli interessi, cioè all'anatocismo, ma è il naturale effetto della scelta – legittima – di prevedere un piano di rimborso con rate costanti. Pertanto, in assenza di anatocismo, la tipologia di ammortamento adottata non incide sul tasso annuo nominale (TAN), esplicitato nel contratto, né sul tasso effettivo annuo globale.
È giunta, così, a concludere, con un ragionamento che questo Giudice ritiene di condividere, che deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. alla francese e del regime di capitalizzazione composto degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale (pag. 25).
Alla stregua del contratto su cui si è concentrata la disamina della Corte, anche nel contratto per cui
è causa il piano di ammortamento previsto dalla Banca indica chiaramente il numero e la composizione delle rate costanti di rimborso, con una ripartizione delle quote per capitale e per interessi (come si evince, del resto, dalla CTU in atti che ha ripercorso alle pagg.
6-10 proprio l'andamento delle rate divise tra quota interessi e quota capitale), permettendo, così, al mutuatario di calcolare agevolmente l'importo totale del rimborso con una semplice sommatoria.
Ne deriva, che il contratto de quo deve ritenersi pienamente valido ed efficace, con conseguente diritto per la Banca mutuante – e per lei, ora, la cessionaria del credito opposta – di recuperare le somme rimaste inadempiute per il tramite della procedura esecutiva.
Da qui, il rigetto dell'opposizione spiegata da Parte_1
3. LA DOMANDA EX ART. 96 C.P.C.
Resta da esaminare la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'opposta, Controparte_1
domanda che, tuttavia, si ritiene debba essere respinta, stante l'assenza di mala fede o colpa
[...] grave della controparte che non pare avere agito con la consapevolezza dell'infondatezza della propria pretesa.
L'art. 96 c.p.c. ha una funzione sanzionatoria di quelle condotte processuali temerarie che comportano un complessivo pregiudizio alla tempestiva definizione dei procedimenti seriamente instaurati e, in definitiva, un ingiustificato spreco di una risorsa sempre più limitata quale il giudizio civile (in questo senso Cass., ord. 1° febbraio 2014, n. 3003 e, sia pure come obiter dictum, Cass., 30 luglio 2010, n. 17902, nonché, tra le tante, T. Verona, sent. 25 aprile 2013, T. Varese - sez. dist.
Luino, ord. 23 gennaio 2010, T. Prato, sent. 6 novembre 2009).
Detta condanna è ancorata alla ricorrenza del dolo o della colpa grave della parte soccombente e, rispetto a tali condizioni, la parte richiedente la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. ha l'onere, quantomeno, di allegare argomentazioni che, nel caso, però, non si rinvengono.
La domanda ex art. 96 c.p.c. va, quindi, respinta.
4. REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE DI LITE
Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite, questo Giudice ritiene congrua la loro integrale compensazione tra le parti e ciò in considerazione e della soccombenza in un certo qual modo reciproca tra le parti (l'opponente rispetto alla domanda di nullità del contratto, l'opposta rispetto alla domanda di condanna per lite temeraria) e, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., della peculiarità della questione sottesa al giudizio, oggetto, come detto, di una recentissima pronuncia a Sezioni Unite che ha individuato la soluzione di una questione oggetto di orientamenti diversi e contrastanti tra loro.
Per gli stessi motivi, si ritiene di prevedere che anche le spese di CTU rimangano definitivamente a carico solidale delle parti e liquidate come da decreto reso in data 17 luglio 2024.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza respinta, disattesa o assorbita, così provvede:
RIGETTA l'opposizione ex art. 615 c.p.c. avanzata da Parte_1
RIGETTA, altresì, la domanda proposta ex art. 96 c.p.c. da parte opposta.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente procedimento.
PONE definitivamente a carico solidale delle parti le spese di CTU, come liquidate con decreto del
17 luglio 2024.
Così deciso in Pisa, il 3 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Santa Spina