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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 27/11/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri Magistrati
dr. Roberto Rezzonico Presidente
dr.ssa Maria Lucia Insinga Consigliere rel.
dr.ssa Flavia Strazzanti Consigliere
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 131/2023 R.G.C.A. promosso
da
(C.F. , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in
Caltanissetta, via Fra Giarratana n. 9, presso lo studio dell'Avv. Ivano Costa (C.F.
), dal quale è rappresentata e difesa congiuntamente e C.F._2
separatamente all'Avv. Giorgio Borgetto (C.F. ), C.F._3
Appellante e riassumente in sede di rinvio
Contro
( ), in persona del Ministro pro tempore¸ Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta con sede
1 in Caltanissetta, via Libertà n. 174;
Appellato in sede di rinvio
Conclusioni delle parti
Per l'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Caltanissetta,
condannare il in persona del pro-tempore, in Controparte_1 CP_2
accoglimento della domanda di parte attrice, al pagamento, in favore di , Parte_1
a titolo di risarcimento del danno per le trasfusioni di sangue infette subite nel 1973,
della somma di € 328.000,00, così come liquidata da codesta Corte d'appello, nella
sentenza n. 130/2012, ossia detraendo dal superiore importo quanto già corrisposto a
titolo di indennizzo ai sensi della legge n. 210/92 alla data di deposito della sentenza
(09/07/2012) ed aggiungendo gli interessi legali sulla somma così determinata,
devalutata al giugno 2002, e poi anno per anno rivalutata fino al 09/07/2012, oltre
ancora interessi legali dalla data di pubblicazione della pronuncia fino al soddisfo;
quanto sopra, in ossequio ai principi enunciati nella Ordinanza di rinvio n. 821/2015 e,
da ultimo, nella Ordinanza n. 3106/2023, entrambe della Suprema Corte di Cassazione.
Con vittoria di spese e compensi dei precedenti gradi di giudizio, compreso il giudizio di
legittimità e codesto rinvio, da distrarsi, questi ultimi (ultimo giudizio di legittimità e
presente giudizio di rinvio) in favore dei sottoscritti difensori che dichiarano di avere
anticipate le prime e non riscosso i secondi”.
Per l'appellato: “Piaccia all'adita Corte d'Appello, respinta ogni contraria domanda,
istanza ed eccezione:
Nel merito, in via principale:
- Rigettare le domande ex adverso tutte proposte, poiché infondate in fatto ed in diritto
per le motivazioni tutte meglio chiarite nel corpo del presente atto,
- con vittoria di spese e compensi, oltre accessori come per legge;
Nel merito, in via subordinata:
2 - nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del gravame proposto, come da
comparsa in riassunzione notificata, defalcarsi dall'importo del risarcimento
eventualmente accordato la somma sinora tutta corrisposta a titolo di indennizzo ex L. n.
210/1992, da attualizzare al tempo dell'eventuale soddisfo (€ 159.765,85 al 31.12.22);
- spese compensate”.
PREMESSA IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n. 135/2008 del 6.03.2008, il Tribunale di Caltanissetta rigettava la domanda proposta da nei confronti del , rimasto Parte_1 Controparte_1
in quella sede contumace, volta ad ottenere la condanna della detta Amministrazione al risarcimento di tutti i danni dalla stessa patiti a seguito delle emotrasfusioni praticatele nel 1973, presso l'ospedale di Caltanissetta, alle quali ascriveva l'insorgenza di un'epatite cronica HCV correlata.
Il Tribunale rigettava la domanda attorea ritenendo non configurabile una condotta omissiva colposa del rispetto all'evento infettivo in questione, atteso che la CP_1
comunità scientifica sarebbe pervenuta, secondo il giudice di prime cure, alla conoscenza del virus HBV soltanto a partire dall'anno 1978 e del virus HCV a far data dal 1988,
mentre le trasfusioni in ordine alle quali la lamentava la derivazione eziologica Pt_1
della sua malattia (epatite HCV) erano state praticate in data significativamente anteriore.
Con la medesima pronuncia, il Tribunale dichiarava poi irripetibili le spese del giudizio.
Avverso tale sentenza proponeva appello lamentandone l'erroneità Parte_1
e chiedendo l'accoglimento della richiesta domanda di risarcimento dei danni da lei patiti,
già formulata nel giudizio di primo grado.
La Corte di merito, previa istruzione della causa con ctu medico-legale, giusta sentenza n. 130/2012, accoglieva l'appello, riconoscendo la responsabilità del
[...]
[..
[...] , costituitosi nel frattempo nel giudizio di secondo grado, per il danno subito CP_3
dalla in conseguenza delle trasfusioni ematiche oggetto di causa. Pt_1
Veniva, pertanto, liquidato a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale il complessivo importo di euro 328.000,00, con detrazione delle somme già corrisposte a titolo di indennizzo ex lege n. 210/1992, così come richiesto dal , oltre interessi CP_1
sulla somma residua dalla data della pubblicazione della sentenza sino all'effettivo pagamento.
Venivano inoltre compensate le spese di lite, alla luce del mutamento giurisprudenziale intervenuto.
Ed invero, la Corte di Appello di Caltanissetta, richiamate le norme vigenti all'epoca della somministrazione degli emoderivati, ed in particolare sulla base della consulenza tecnica d'ufficio, constatava che la comunità medico-scientifica fosse in realtà a conoscenza dell'esistenza di una epatite post-trasfusionale (prima indicata come non A
non B e poi identificata come epatite C) sin dagli anni '70, con la possibilità di rilevarne la presenza nel plasma già dal 1965, in virtù della scoperta dell'antigene Australia da parte di . CP_4
Sulla scorta di tali accertamenti e delle pronunce della giurisprudenza di legittimità
in materia, la Corte riconosceva pertanto la responsabilità del e il conseguente CP_1
diritto della al risarcimento del danno, procedendo alla relativa liquidazione Pt_1
sulla scorta della misura di invalidità permanente accertata dal ctu, pari al 50%.
Accoglieva, infine, la richiesta del di detrarre dal risarcimento così CP_1
accordato la somma già corrisposta a titolo di equo indennizzo.
Il proponeva, quindi, ricorso innanzi alla Corte di Cassazione, Controparte_1
ancorandolo a tre motivi.
Con il primo, deduceva, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione o falsa
4 applicazione dell'art. 2043 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché ai sensi dell'art. 360
n. 5 c.p.c. il difetto di motivazione.
Rilevava, a tal riguardo, il ricorrente, che nessuna responsabilità poteva CP_1
essergli ascritta, stante il difetto di prova in ordine alla sussistenza di un nesso di causalità
tra la patologia epatica della e le trasfusioni effettuate e che, in ogni caso, tali Pt_1
trasfusioni erano state somministrate in un'epoca in cui il virus HCV non era stato ancora scoperto.
La Corte di legittimità, ritenendo sussistente un difetto di motivazione in ordine all'accertamento fattuale della sussistenza dei presupposti da cui derivare la responsabilità del , accoglieva tale censura sulla scorta del fatto che la decisione CP_1
impugnata non facesse riferimento ad “acquisizioni ufficialmente riconosciute a livello
scientifico da cui potesse emergere che il virus dell'epatite B fosse conosciuto negli anni
1972 e 1973, sì da poter ritenere che l'evento lesivo ascritto al fosse anche CP_1
astrattamente prevedibile”.
Il secondo motivo, concernente l'insussistenza del fatto illecito per la presenza di
una causa di giustificazione, ossia il consenso dell'avente diritto ovvero stato di necessità
o forza maggiore ovvero, ancora, esercizio di attività lecita e/o autorizzata, attività
medico-chirurga, veniva rigettato poiché manifestamente infondato e comunque inammissibile concernendo questioni nuove non prospettate in sede di impugnazione in appello.
Parimenti infondato e inammissibile veniva ritenuto il terzo motivo di ricorso, con cui il aveva eccepito il decorso della prescrizione quinquennale per la prima CP_1
volta solo in sede di legittimità.
Alla luce di tali considerazioni, con sentenza n. 821 del 20.01.2015, la Corte di
Cassazione accoglieva dunque il primo motivo e rigettava nel resto il ricorso, disponendo la rimessione della causa alla Corte di Appello di Caltanissetta in diversa composizione
5 anche in ordine alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
proponeva provvedeva pertanto alla riassunzione della causa a Parte_1
seguito del rinvio operato dalla Suprema Corte, richiamando il principio di diritto da questa enunciato e reiterando la richiesta di condanna del al ristoro Controparte_1
dei danni dalla stessa subiti, chiedendo, nel resto, la conferma della sentenza n. 130/2012
della Corte nissena.
La Corte di Appello adita, con sentenza n. 189/2020, rigettava tuttavia la domanda risarcitoria, osservando che al giudice di rinvio era stato affidato il compito specifico di accertare, in via fattuale, se alla data delle trasfusioni fosse noto o meno, secondo le conoscenze della comunità scientifica internazionale, il virus dell'epatite B.
La Corte territoriale riteneva, in proposito, di non poter fornire una risposta positiva in punto di fatto, poiché pur considerando incontestato il fatto storico da cui originava il giudizio – ossia che le emotrasfusioni praticate nel 1973 avevano cagionato alla Pt_1
l'epatite C – riteneva di non poter riscontrare, sulla base degli elementi forniti dal consulente tecnico d'ufficio, alcuna prova in ordine alla sussistenza di conoscenze scientifiche internazionali e ufficialmente riconosciute relative alla diffusione e conoscenza del virus dell'epatite B, nel periodo in questione.
Riteneva invero che, poiché all'epoca dei fatti era noto unicamente l'Antigene
Australia, identificabile come il capside del virus dell'epatite B (ovvero l'involucro proteico), ma non ancora il virus HBV, di talché non poteva configurarsi alcuna responsabilità omissiva a carico del . CP_1
Alla luce di tali considerazioni e del vincolo imposto dal giudice del rinvio, la Corte
di Appello, pur rappresentando di non condividere appieno tale interpretazione, riteneva di dover rigettare la domanda di risarcimento proposta dalla Pt_1
6 Avverso tale sentenza, proponeva ricorso in Cassazione sulla scorta Parte_1
di un unico motivo, lamentando ex art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c. “la violazione e/o falsa
applicazione dei principi regolatori della cognizione del Giudice del rinvio, ex art. 384
c.p.c. per disapplicazione del principio di diritto sotteso alla pronuncia rescindente,
nonché per non corretto esame delle risultanze di causa secondo le specifiche direttive
impartite dalla Suprema Corte contenuta nella sentenza di rinvio e l'omesso esame di
fatto decisivo per il giudizio (data certa di scoperta dell'Antigene Australia, quale
antigene di superficie/ceppo del virus HBV secondo le acquisizioni della comunità
scientifica internazionale) oggetto di discussione tra le parti”.
La Suprema Corte accoglieva il predetto motivo in ragione del fatto che l'indagine demandata dal giudice di legittimità concerneva l'accertamento della conoscenza scientifica non del virus, ma del ceppo dell'epatite B e che tale dato poteva ben ritenersi acquisito con la conoscenza del solo capside, così come confermato dalle successive pronunce della stessa Corte di Cassazione alla cui motivazione si faceva espresso rinvio.
Per tali ragioni, in accoglimento dell'unico motivo di ricorso la Suprema Corte, con ordinanza n. 3106/2023, cassava la sentenza impugnata e rinviava alla Corte di Appello
di Caltanissetta in diversa composizione, cui demandava anche la liquidazione delle spese di lite.
provvedeva così all'ulteriore riassunzione della causa dinnanzi a Parte_1
questa Corte a seguito del secondo rinvio operato dal giudice di legittimità, chiedendo la condanna del al risarcimento dei danni patiti in seguito alle Controparte_1
emotrasfusioni infette subite, così come liquidati nella sentenza di secondo grado n.
130/2012, con l'elisione delle somme già percepite ex L. n. 210/1992, oltre interessi legali, in ossequio al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza di rinvio sopra menzionata.
7 Con comparsa di risposta del 20.07.2023, si costituiva nel presente giudizio di riassunzione il chiedendo il rigetto delle domande avverse, poiché Controparte_1
infondate in fatto e in diritto e, in via subordinata, disporsi lo scomputo, dal risarcimento accordato, della somma già percepita dalla riassumente a titolo di indennizzo, pari ad euro
159.765,85, come da documentazione allegata in atti.
La Corte, all'udienza del 28.11.2024, svolta in modalità cartolare, preso atto delle note di trattazione scritta delle parti, incamerava la causa per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, originariamente proposto dalla avverso la sentenza di primo Pt_1
grado n. 135/2008, con cui si contesta la ritenuta insussistenza della responsabilità del
, affermando per converso il diritto al ristoro dei danni patiti precisandone il CP_1
quantum, è, per quanto di ragione, fondato.
In punto di diritto, deve preliminarmente osservarsi come la responsabilità del
, in ipotesi di contagio di epatite B o C o del virus HIV tramite Controparte_1
emotrasfusioni, abbia chiara natura aquiliana, trovando il proprio fondamento in un comportamento omissivo, ovvero nell'inosservanza colposa dei doveri istituzionali di sorveglianza, di direttive e di autorizzazione in materia di produzione e commercializzazione di sangue umano ed emoderivati, che competono al in CP_1
forza di un quadro normativo di carattere generale e specifico (cfr. L. 592/1967, D.P.R.
1256/1971, L. 519/1973, L. 833/1978, D.L. 443/1987, L. 107/1990, L. 178/1991, D. LGS
44/1997), e ciò indipendentemente da eventuali profili ascrivibili ad altri enti nella loro attività di effettiva distribuzione e somministrazione dei suddetti prodotti (cfr. Cass. civ.
n. 11609/2005).
Più specificatamente, le Sezioni Unite della Suprema Corte, in una serie di pronunce del 2008, hanno ribadito che siffatta responsabilità trova il suo referente normativo
8 nell'art. 2043 c.c., dovendosi escludere che il , in virtù della piena autonomia CP_1
giuridica rispetto allo Stato, quale Ente erogatore dei servizi sanitari, possa essere considerato alla stregua di parte con riferimento al contratto stipulato tra il paziente e la struttura sanitaria nell'ambito della quale il primo è stato sottoposto ad emotrasfusione
(cfr. Cass. civ. nn. da 576 a 585 del 2008).
Muovendo la presente disamina da un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale per omissione colposa, i profili che devono formare oggetto di accertamento giudiziale, in ordine alla domanda risarcitoria spiegata, attengono agli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano e, segnatamente, alla sussistenza del nesso eziologico tra la condotta omissiva e l'evento lesivo nonché della colpevolezza, espressa in termini di prevedibilità ed evitabilità dell'evento.
Orbene, nel caso di specie, la pretesa risarcitoria azionata dalla è fondata Pt_1
sull'asserita condotta omissiva e negligente del convenuto in relazione ai CP_1
compiti ad esso affidati dalla legge in materia di raccolta, conservazione ed utilizzo del sangue e dei prodotti derivati da sangue e plasma.
Ed è proprio alla detta condotta che, secondo la prospettazione dei fatti offerta da parte appellante, dovrebbe eziologicamente ricondursi il contagio del virus HCV causa, a sua volta, della lamentata patologia epatica.
Per quel che concerne il profilo afferente il nesso causale tra la malattia contratta dall'odierna riassumente e le trasfusioni praticategli, deve evidenziarsi come esso risulti espressamente riconosciuto sin dal 09.06.2004, in seguito all'accertamento effettuato dalla C.M.O. di Palermo, in virtù di verbale in pari data allegato in atti, a seguito di istanza ammnistrativa presentata ai fini dell'ottenimento dell'indennizzo di cui alla L n.
210/1992, oggetto di positivo riconoscimento in favore dell'appellante (cfr. fascicolo di primo grado . Pt_1
Ed invero, proprio in relazione al nesso causale, la Corte di Cassazione, con
9 orientamento ormai cristallizzato, ha avuto modo di ricordare che “Nel giudizio promosso
dal danneggiato contro il con riguardo ai danni da Controparte_1
emotrasfusione, una volta che la Commissione medico ospedaliera di cui all'art. 4 della
legge 210 del 1992, abbia accertato la riconducibilità del contagio alla stessa
trasfusione, il non può mettere in discussione l'accertamento Controparte_1
operato dalla predetta essendo essa organo dello Stato imputabile allo CP_5
stesso , e il giudice deve quindi accogliere tale accertamento come indiscutibile CP_1
e non bisognoso di prova” (cfr. Cass. civ. sez. VI, n. 13008/2020).
In ordine poi alla configurabilità di una condotta colposa del occorre CP_1
rilevare come si tratti di un'ipotesi di illecito istantaneo ad effetti permanenti, in virtù della perdurante protrazione degli effetti negativi connessi alla condotta illecita.
Orbene, posto che le emotrasfusioni risalgono al 1973, deve ritenersi che l'epoca di riferimento per vagliare l'eventuale connotazione colpevole dell'Amministrazione sia antecedente all'introduzione dei test per l'identificazione dei virus HBV e HCV.
Così circoscritto il paradigma fattuale e giuridico entro cui delimitare la vicenda per cui è causa, deve rilevarsi come, sulla scorta delle risultanze istruttorie e in applicazione degli ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali di legittimità, si possa affermare che all'epoca in cui la ha subito il contagio da epatite C, la malattia era già nota Pt_1
come "epatite non A non B".
Solo in seguito ai noti esperimenti dei biologi molecolari della Ch.Co., risalenti al
1988, il virus HCV fu individuato, mentre la messa a punto del test sierologico per la determinazione dell'anticorpo omologo (che permise di eseguire il test per l'identificazione del virus nel sangue e nei prodotti da somministrare) avvenne nei primi mesi del 1989.
Anche se, pertanto, all'epoca delle trasfusioni praticate alla il virus Pt_1
dell'epatite C non risultava ancora specificatamente individuato, erano comunque noti i
10 rischi connessi alla somministrazione di emotrasfusioni.
Proprio in virtù della conoscenza circa il pericolo di trasmissione di epatite virale attraverso il sangue, numerose leggi (L. 592 del 1967, D.P.R. 1256/1971, L. 519/1973, L.
833/1973) avevano già imposto al obblighi di prevenzione, programmazione, CP_1
vigilanza e controllo dell'attività di somministrazione di emotrasfusioni ed emoderivati.
Illuminanti, sul punto, appaiono i principi cristallizzati nell'ormai nota sentenza dell'11 gennaio 2008, n. 581 della Suprema Corte nel suo più autorevole consesso, che ha chiarito come la responsabilità per i danni da emotrasfusioni debba farsi risalire ad epoca precedente gli anni 89/90, in quanto, da un lato, un “obbligo di controllo, direttive e vigilanza in materia di sangue umano” gravava sul già a partire dal Controparte_1
1967 e, dall'altro lato, il rischio di trasmissione di epatite virale era “già ben noto sin dalla fine degli anni '60 - inizi anni '70".
La Corte di Cassazione, nella medesima pronuncia, ha pure sottolineato che di fronte ad obblighi di prevenzione, programmazione, vigilanza e controllo, imposti dalla legge a protezione dell'integrità psicofisica del soggetto, si arresta la discrezionalità
amministrativa nelle scelte operate nel peculiare settore della plasmaferesi e che “il
dovere del di vigilare attentamente sulla preparazione ed utilizzazione del CP_1
sangue e degli emoderivati postula un dovere particolarmente pregnante di diligenza
nell'impiego delle misure necessarie a verificarne la sicurezza, che comprende il dovere
di adoperarsi per evitare o ridurre un rischio che è antico quanto la necessità della
trasfusione”.
Né, peraltro, la circostanza che i metodi d'intercettazione dei virus epatici e, quindi,
anche del virus della HCV, avessero, all'epoca delle trasfusioni somministrate alla efficacia limitata vale ad escludere la responsabilità del . Pt_1 CP_1
E ciò in quanto, già prima che fosse messo a punto il test che consentiva la rilevazione del virus HCV, erano comunque diffusi metodi alternativi ed indiretti di rilevazione, che
11 permettevano di identificare le persone considerate a rischio di trasmettere malattie virali e che avrebbero, quindi, dovuto essere escluse dalla donazione.
In particolare, tra i metodi usati vi era quello per l'individuazione degli anticorpi
(anti-HbcAg) in soggetti che erano entrati in contatto con il virus dell'epatite B.
Tale metodo era stato scelto poiché una serie di studi dimostrava che la maggior parte dei pazienti con Aids era positiva anche per l'anti-Hbc, considerato come un marker di popolazione per gruppi a rischio di contrarre l'Aids e, quindi, potenzialmente infettivi.
È significativo, a tal proposito, che già l'art. 44 d.p.r. n. 1256/1971 prevedesse l'esclusione dalla donazione di chi era stato affetto da epatite virale, in considerazione della maggiore esposizione di questi soggetti ad altri (pur se ignoti) rischi virali veicolati dal sangue.
Altro metodo indiretto usato concerneva la determinazione delle transaminasi,
enzima che consentiva di rivelare la presenza di infezioni di virus non noti dal punto di vista della caratterizzazione molecolare (come appunto l'HIV e l'HCV), sicché già con circ. del 28.3.1966, n. 50 (par. F) il così si esprimeva: “Non si Controparte_6
conosce attualmente nessuna prova di laboratorio che permetta di mettere in evidenza
con sicurezza tutti i portatori di virus epatico. Tuttavia, è da prescrivere la
determinazione sistematica e periodica delle transaminasi sieriche dei donatori. Su
ciascun quantitativo di sangue prelevato dai singoli donatori dovranno essere praticate
le predette determinazioni e nel caso di risultati abnormi nel fondato sospetto che il
donatore possa essere portatore di virus epatico, il donatore stesso sarà sottoposto ad
ulteriori accertamenti ed il quantitativo di sangue prelevato sarà destinato
esclusivamente alla produzione di gammaglobuline o di albumine”.
Il precipitato giuridico di tali considerazioni trova la sua più compiuta espressione nel principio affermato dalla Suprema Corte alla cui stregua "In tema di patologie
conseguenti ad infezione con i virus HBV (epatite B), HIV (AIDS) e HCV (epatite C)
12 contratti a causa di assunzione di emotrasfusioni o di emoderivati con sangue infetto,
non sussistono tre eventi lesivi, bensì un unico evento lesivo, cioè la lesione dell'integrità
fisica in conseguenza dell'assunzione di sangue infetto;
ne consegue che già a partire
dalla data di conoscenza del rischio del contagio dell'epatite B, comunque risalente ad
epoca precedente all'anno 1978 in cui quel virus fu definitivamente identificato in sede
scientifica, sussiste la responsabilità del , che era tenuto a vigilare Controparte_1
sulla sicurezza del sangue e ad adottare le misure necessarie per evitare i rischi per la
salute umana, anche per il contagio degli altri due virus, che non costituiscono eventi
autonomi e diversi, ma solo forme di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo.
(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso la responsabilità
del per i danni provocati dal contagio dell'epatite C in occasione di Controparte_1
trasfusioni di sangue infetto eseguite nell'anno 1973)” (cfr. Cass. civ. n. 17685/2011 e nello stesso senso Cass. civ. S.U. n. 581/2008).
Principio, questo, ribadito in maniera ancor più dirimente, da una più recente pronuncia della Corte di Cassazione che, nel richiamare le fonti normative precedenti al
1978 ed al 1988 (anni, come visto, di riferimento per l'individuazione, rispettivamente,
del virus dell'epatite B e di quello dell'epatite C), ha chiarito come già da molte disposizioni legislative (ovvero la L. n. 296 del 1958, la L. n. 592 del 1967, il D.P.R. n.
1256 del 1971, il D.M. Sanità 7 febbraio 1972, il D.M. Sanità 15 settembre 1972, la L. n.
519 del 1973 e d il D.L. n. 443 del 1987) emergesse un quadro idoneo ad attribuire al
Ministero attivi poteri di vigilanza nella preparazione ed utilizzazione di emoderivati e di controllo in ordine alla relativa sicurezza (cfr. Cass. civ. n. 1592/2013; Cass. civ. ord.
2232/2016; Cass. civ. ord. 18520/2018).
Ancora, la Corte di Legittimità ha autorevolmente ribadito che “In caso di patologie
conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni
o di somministrazione di emoderivati, sussiste la responsabilità del Controparte_1
13 anche per le trasfusioni eseguite in epoca anteriore alla conoscenza scientifica di tali
virus e all'apprestamento dei relativi test identificativi (risalenti, rispettivamente, agli
anni 1978, 1985, 1988), atteso che già dalla fine degli anni '60 era noto il rischio di
trasmissione di epatite virale ed era possibile la rilevazione (indiretta) dei virus, che della
stessa costituiscono evoluzione o mutazione, mediante gli indicatori della funzionalità
epatica, gravando pertanto sul , in adempimento degli obblighi Controparte_1
specifici di vigilanza e controllo, posti da una pluralità di fonti normative speciali
risalenti già all'anno 1958, l'obbligo di controllare che il sangue utilizzato per le
trasfusioni e gli emoderivati fosse esente da virus e che i donatori non presentassero
alterazione della transaminasi. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto il responsabile in relazione Controparte_1
ad una infezione da epatite C contratta in seguito a trasfusioni risalenti al 1970)” (cfr.
Cass. civ. ord. n. 1566/2019).
Ciò posto in linea generale e venendo al caso di specie, questa Corte, quale giudice del rinvio, è tenuta ad applicare il principio di diritto enunciato nella sentenza rescindente e, nell'ambito dello specifico capo della sentenza di annullamento, deve valutare ex novo i fatti acquisiti ma anche altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di Cassazione, purché nel rispetto delle decadenze e preclusioni pregresse (Cassazione civile sez. VI, 02/02/2018, n. 2652).
Nel caso di specie, perciò, in relazione al dictum del giudice di legittimità, al fine di accertare la responsabilità del per il contagio e per la conseguente malattia CP_1
contratta da bisogna verificare se all'epoca di produzione dei preparati Parte_1
trasfusi alla stessa, fosse stata raggiunta la conoscenza oggettiva ed indubbia, ai più alti livelli scientifici, della possibile veicolazione di virus attraverso il sangue o emoderivati infetti;
l'acquisizione di tale conoscenza può ben farsi risalire alla conoscenza del virus dell'epatite B, in quanto virus suscettibile di essere trasmesso mediante sangue infetto;
14 l'esistenza del ceppo dell'epatite B, e la possibilità di rilevarlo, anche in maniera indiretta,
è informazione scientifica sufficiente a conclamare il rischio di trasmissione di epatite virale mediante emotrasfusione.
Sul punto, la Corte di Cassazione, nell'ordinanza di rinvio da cui origina il presente giudizio di rinvio, ha espressamente affermato che oggetto dell'accertamento della corte di merito non concerne “la conoscenza scientifica del virus, ma del ceppo dell'epatite B”
aggiungendo che “quest'ultima conoscenza può essere integrata dalla conoscenza del
capside” (cfr. ord. n. 3106/2023 cit pag. 4).
Orbene, la consulenza tecnica espletata nel giudizio di appello definito con la sentenza n. 130/2012, dava atto che “ la comunità medico - scientifica era a conoscenza,
già all'inizio degli anni '70 di una epatite c.d. post – trasfusionale che in seguito si
sarebbe identificata con l'epatite non A non B e poi con l'epatite C”, sicché “si poteva
in quel tempo dimostrare l'esistenza, nel plasma di tale infezione con un criterio di
esclusione ed in maniera indiretta, ovvero escludendo l'HBV con cui ha in comune le
modalità di trasmissione, che già nel 1965 poteva essere identificato con certezza grazie
alla scoperta del cosiddetto “antigene Australia” ad opera di l'aumento degli Per_1
enzimi transaminasi e della bilirubina costantemente associati alla malattia epatica”
(cfr. ctu a firma del dott. in atti). Persona_2
Il medesimo consulente ribadiva poi in seno all'elaborato integrativo depositato nel giudizio d'appello definito con la sentenza n. 189/2020, annullata da ultimo, la data della scoperta dell'antigene dell'HBV, cioè del cosiddetto antigene Australia, intorno alla metà
degli anni sessanta, da parte di si legge invero che il virus dell'epatite C “già CP_4
nel 1965 poteva essere identificato con certezza grazie alla scoperta del c.d. antigene
Australia ad opera di ”, con la conseguenza, secondo le conclusioni rassegnate CP_4
dal ctu, che “ben prima della data del contagio della paziente e degli anni in Pt_1
cui si è riusciti a mettere a punto i test per identificare l'HBV e l'HCV si era nelle
15 condizioni di poter evitare la trasmissione e il contagio dei virus epatici in seguito ad
emotrasfusione in quanto esistevano già adeguate normative riguardo l'utilizzo degli
emoderivati a scopo trasfusionale ed inoltre le conoscenze scientifiche esistenti allora
consigliavano di non utilizzare il sangue di donatori che presentavano un'alterazione
degli indici di funzionalità epatica” (cfr. ctu integrativa del 2.8.2018 pag. 5).
Il contagio di a cagione dell'emotrasfusione praticatale nel 1973, è Parte_1
accertamento mai impugnato nei precedenti gradi di giudizio sicché tale dato è assunto a base della verifica demandata a questa Corte in relazione all'epoca di preparazione del preparato e del suo utilizzo;
consegue che, essendo antecedente a tale data la conoscenza scientifica dell'HBV, ovvero del ceppo dell'epatite B- Antigene Australia, e dunque la consapevolezza del rischio di contagio tramite sangue infetto, deve concludersi che tra l'evento lesivo dell'integrità fisica subito dalla e l'omessa vigilanza del Pt_1
, sussiste non solo il nesso di causa, ma anche l'elemento soggettivo CP_1
dell'illecito.
Del resto, la giurisprudenza, a far data dalla nota sentenza del giorno 11 gennaio
2008, n. 581 delle Sezioni Unite, più volte sopra menzionata, ha fatto conseguire senza soluzione di continuità, l'affermazione della responsabilità del per Controparte_1
le patologie conseguenti connesse ai virus HBV, HIV e HCV “anche per le trasfusioni
eseguite in epoca anteriore alla conoscenza scientifica di tali virus e all'apprestamento
dei relativi test identificativi (risalenti, rispettivamente, agli anni 1978, 1985, 1988),
atteso che già dalla fine degli anni '60 era noto il rischio di trasmissione di epatite virale
ed era possibile la rilevazione (indiretta) dei virus, che della stessa costituiscono
evoluzione o mutazione, mediante gli indicatori della funzionalità epatica, gravando
pertanto sul , in adempimento degli obblighi specifici di vigilanza Controparte_1
e controllo posti da una pluralità di fonti normative speciali risalenti già all'anno 1958,
l'obbligo di controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni e gli emoderivati fosse
16 esente da virus e che i donatori non presentassero alterazione della transaminasi” (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 22/07/2021, n. 21145 e, nello stesso, senso cfr. Cass. civ.
Ordinanza n. 14748 del 10/05/2022, citata in parte motiva dalla Corte di Cassazione
nell'ordinanza di annullamento con rinvio da cui è originato il presente giudizio).
In difetto, dunque, di prova in ordine al rispetto, da parte del convenuto, CP_1
delle norme cautelari poste a tutela dell'integrità psicofisica dell'individuo, può
conseguentemente ritenersi sussistente la responsabilità colposa del Controparte_1
con la sua conseguente condanna al ristoro, in favore dell'appellante, dei danni
[...]
subiti.
Venendo al concreto quantum, la domanda proposta da deve Parte_1
accogliersi nella misura già determinata dalla sentenza n. 130/2012 di questa Corte in diversa composizione, che non ha mai costituito oggetto di contestazione alcuna e che anzi risulta espressamente invocata dall'appellante anche nelle conclusioni della citazione in riassunzione.
Quanto all'eccezione di compensazione sollevata dall'Amministrazione convenuta in ordine alla decurtazione, dagli importi liquidati a titolo risarcitorio, delle somme percepite a titolo di indennizzo ai sensi della L. 210/1992, onde impedire il configurarsi di un'indebita locupletazione per il beneficiario, si osserva come la stessa risulti fondata.
È bene, preliminarmente, osservare in punto di diritto che “In tema di risarcimento
del danno da emotrasfusione (epatite), “la compensatio lucri cum damno” tra
l'indennizzo corrisposto al danneggiato e il risarcimento del ministero per l'omessa
adozione di misure di emovigilanza, integra un'eccezione rilevabile d'ufficio e
proponibile per la prima volta anche in appello, tuttavia, resta onere di chi la invoca
dimostrarne il fondamento” (cfr. Cass. civ., sez. III, n.22528/2019).
Ed invero, la compensatio lucri cum damno risponde ad un principio di diritto che pur in assenza di un'espressa previsione normativa, ripone il suo fondamento nella
17 funzione compensativa del rimedio risarcitorio (art. 1223 c.c.) e nel divieto generale di arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.).
Tale principio implica, infatti, che il risarcimento debba tenere conto, oltre che dei danni effettivamente subiti, anche degli effetti vantaggiosi derivanti dall'inadempimento,
sì da operare una compensazione tra perdite e benefici.
Logico corollario di tale assunto è che la compensatio operi solo quando il lucro sia conseguenza immediata e diretta dello stesso fatto illecito che ha prodotto il danno, non potendo il lucro compensarsi con il danno se trae la sua fonte da titolo diverso (cfr. Cass.,
sez. III, sent. n. 12248/2013).
E però, escluso il carattere alternativo dell'indennizzo e ammessa la necessità di operare una decurtazione, in sede di liquidazione del ristoro per i danni subiti, degli importi già percepiti a titolo indennitario, deve rilevarsi come la compensatio lucri cum
damno non possa operare qualora l'indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992 non risulti determinato o, quanto meno, determinabile, in base agli atti di causa, nel suo preciso ammontare, posto che "... l'astratta spettanza di una somma suscettibile di essere
compresa tra un minimo ed un massimo, a seconda della patologia riconosciuta, non
equivale alla sua corresponsione e non fornisce elementi per individuarne l'esatto
ammontare, né il carattere predeterminato delle tabelle consente di individuare, in
mancanza di dati specifici a cui è onerato chi eccepisce il "lucrum", il preciso importo
da portare in decurtazione del risarcimento" (cfr. Cass. civ. n. 14932/2013).
E ciò in quanto, nel giudizio promosso nei confronti del per il Controparte_1
risarcimento del danno conseguente al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo di cui alla 1. n. 210 del 1992 può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno effettuando la compensatio lucri cum damno
solo se sia stato effettivamente versato o, comunque, sia determinato nel suo preciso ammontare o determinabile in base a specifici dati, della cui prova è onerata la parte che
18 eccepisce il lucrum.
Traslando il superiore principio alla fattispecie per cui è causa deve osservarsi come l'Amministrazione convenuta abbia correttamente fornito prova della quantificazione dell'indennizzo, pari ad euro 159.765,85, e che non vi sia alcuna contestazione al riguardo da parte della beneficiaria, la quale anzi ha espressamente ammesso di aver ricevuto l'indennizzo suddetto, chiedendo lo scomputo delle relative somme da quelle liquidate a titolo di risarcimento del danno, con la conseguenza che dal credito risarcitorio andrà
detratta la suddetta somma.
Sull'importo riconosciuto (pari alla differenza tra € 328.000,00 ed € 159.765,85)
trattandosi di debito di valore, spettano all'appellante gli interessi al tasso legale, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, calcolati sulla somma previamente devalutata alla data del 17.10.2003 (coincidente con la presentazione dell'istanza di riconoscimento dell'indennizzo che segna l'acquisizione della consapevolezza, in capo alla danneggiata, circa la riconducibilità causale della patologia all'emotrasfusione) e via via rivalutata anno per anno secondo gli Indici Istat.
Quanto alle spese di lite, si ritiene, pur alla luce dell'esito complessivo del giudizio,
che i mutamenti di giurisprudenza intervenuti e la complessità della materia, ne giustifichino l'integrale compensazione in relazione a tutti i gradi di giudizio.
Le spese di consulenza sono poste a carico delle parti in solido tra loro e in pari misura nei rapporti interni.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, Sezione Civile, statuendo in sede di rinvio nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 131/2023 R.G., ogni diversa istanza disattesa e/o assorbita, in riforma della sentenza n. 135/2008 del Tribunale di Caltanissetta
appellata da Parte_1
- condanna il , in persona del pro-tempore, alla Controparte_1 CP_2
19 corresponsione, in favore di della somma pari a euro 328.000,00, Parte_1
detratta la somma di euro 159.765,85, già corrisposta a titolo di indennizzo ex L.
210/1992, oltre gli interessi legali su tale somma, devalutata al 17.10.2003 e poi anno per anno rivalutata sino al saldo;
- compensa interamente tra le parti le spese processuali del primo e del secondo grado, dei giudizi di legittimità e del giudizio di rinvio, e del presente giudizio;
- pone le spese di consulenza definitivamente a carico delle parti in solido tra loro e in pari misura nei rapporti interni.
Così deciso a Caltanissetta nella Camera di Consiglio della Sezione Civile della Corte
di Appello del 30 settembre 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Lucia Insinga Dott. Roberto Rezzonico
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