Sentenza 28 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 28/03/2022, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/03/2022
N. 00506/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01403/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1403 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Pedone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
della nota prot. n.-OMISSIS-, notificata a mezzo pec in pari data, con cui la Prefettura di Lecce ha rigettato l’istanza del 30.08.2021 di rilascio del nulla osta al conseguimento di nuova patente di guida (dopo la revoca del 1995) comunicando al ricorrente che “non è possibile rilasciare il richiesto nulla osta nelle more dell'ottenimento, da parte del Sig. -OMISSIS-, dei provvedimenti riabilitativi previsti dall'art.120 del Codice della Strada”,
nonché di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce e Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2022 la Cons. dott.ssa Patrizia Moro e udito per il ricorrente l’avv.to L. Pedone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente - che sta scontando la pena dell’ergastolo dal 1997 ed è stato ammesso dal Tribunale di Sorveglianza di Torino alla misura della semilibertà al fine di espletare attività lavorativa alle dipendenze della -OMISSIS-- impugna l’epigrafato provvedimento prot. n.-OMISSIS-, con il quale la Prefettura di Lecce ha ritenuto di rigettare l’istanza del 30.08.2021 di rilascio del nulla osta al conseguimento di nuova patente di guida (dopo la revoca della patente subita nel 1995 a seguito dell’applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale) “nelle more dell’ottenimento, da parte del sig. -OMISSIS-, dei provvedimenti riabilitativi previsti dall’art.120 del Codice della Strada”.
A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito sintetizzate.
VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.120 DEL CODICE DELLA STRADA (D. LGS. N.285/1992) - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.97 DELLA COSTITUZIONE - ECCESSO DI POTERE.
VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, 3 e 27 DELLA COSTITUZIONE - OMESSA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO - ILLOGICITA’ MANIFESTA - CONTRADDITTORIETA’ CON PROVVEDIMENTO GIURISDIZIONALE - ECCESSO DI POTERE SOTTO ALTRO PROFILO.
Il 22.10.2021 si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato per il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce.
Alla Camera di Consiglio del 17.11.2021 il difensore del ricorrente ha dichiarato di rinunciare all’istanza cautelare.
Alla pubblica udienza del 22 febbraio 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. In limine, in punto di giurisdizione, il Collegio - da un lato - richiama l’orientamento giurisprudenziale secondo cui “il confine tra la cognizione del giudice amministrativo e quella del giudice ordinario non passa per la natura vincolata o meno dei provvedimenti impugnati, come si può dedurre dall'art. 31 comma 3 c.p.a., per cui la giurisdizione amministrativa sussiste anche quando oggetto del giudizio sia un'attività vincolata e che occorre infatti valutare il problema della giurisdizione a partire della natura della funzione esercitata dall'amministrazione; nel caso del rilascio del nulla osta della patente di guida, l'Amministrazione esercita un potere autoritativo, sebbene vincolato, diretto a tutelare in via primaria l’interesse pubblico alla sicurezza della circolazione stradale” (cfr. in tal senso T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. I, 18.10.2021 n. 3115); pertanto, “l’Amministrazione con il provvedimento con cui dispone sull’istanza di rilascio di una nuova patente di guida (a seguito della disposta revoca) esercita un potere finalizzato alla cura dell’interesse pubblicistico di prevenzione e tutela della comunità che incide su una posizione di interesse legittimo del privato” (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, n. 12 aprile 2021 n. 1178); e - dall’altro - osserva che (a ben vedere) sussiste la giurisdizione dell’adito G.A. in ragione del potere discrezionale spettante alla Prefettura di concedere o meno, sulla base di valutazioni inerenti la pubblica sicurezza, l’invocato nulla osta-osta al conseguimento di nuova patente di guida (una volta ottenuta dall’istante la riabilitazione penale).
Ne consegue che a fronte della natura autoritativa (e discrezionale) del potere che viene in rilievo allorquando il Prefetto decida sull’istanza di rilascio del nulla - osta della patente di guida, ai sensi dell’art.120 comma terzo del D. Lgs. n. 285/1992, sussiste la giurisdizione generale di legittimità di questo T.A.R.
3. Nel merito, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
3.1. L’articolo 120 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, rubricato <<Requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi di cui all’articolo 116>>, al comma 1, primo periodo, dispone che << Non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all’articolo 2, e della legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti dei provvedimenti riabilitativi…>>.
Al secondo comma, l’articolo 120 precisa che <<…se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida. La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione...>>.
Il terzo comma dell’art. 120 citato recita: <<La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi almeno tre anni>>.
3.1. La lettura integrata e sistematica dei primi tre commi del soprariportato articolo 120 del D. Lgs. n. 285/1992, tuttavia, ha generato due filoni giurisprudenziali contrastanti, in punto di sussistenza dei requisiti morali richiesti per il conseguimento del titolo abilitativo, in seguito al venir meno delle specifiche cause ostative al mantenimento della patente.
3.1.1. In particolare secondo un orientamento giurisprudenziale, “il comma 3 ed il comma 2 del richiamato art.120 del Codice della strada integrano una fattispecie unitaria, distinta ed autonoma rispetto a quella descritta nel comma 1, per cui la persona destinataria del provvedimento di revoca può conseguire una nuova patente dopo il mero decorso di un triennio dall’adozione del provvedimento di revoca, senza che si realizzi anche l’ulteriore presupposto dell’intervento della riabilitazione” (Consiglio di Stato, Sezione III, 14 aprile 2021, n. 3084; Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Sezione giurisdizionale, 18 dicembre 2020, n. 1143). Inoltre, sempre secondo tale orientamento, la ratio del divieto di disporre la revoca della patente, una volta decorso il termine triennale dall’applicazione della misura di prevenzione, deve essere rinvenuta nella tutela dell’affidamento del titolare, che la Corte Costituzionale, al paragrafo 5.3. della sentenza del 12 luglio 2021, n. 152, ha ravvisato nella fattispecie della revoca del titolo abilitativo ma non anche nella fattispecie del diniego di rilascio, nella quale la <<condizione ostativa..., a differenza della revoca del titolo, opera a monte del suo conseguimento e non incide su alcuna aspettativa consolidata dell’interessato>>.
Secondo tale orientamento, quindi, la condizione del destinatario della revoca della patente, per sopravvenuta carenza dei requisiti di moralità, non può essere equiparata a quella di colui che aspira a conseguire il titolo per la prima volta, al quale può essere ragionevolmente imposto il più gravoso onere della riabilitazione.
Pertanto, secondo tale orientamento “il destinatario di un provvedimento di revoca, per conseguire una nuova patente di guida, deve attendere solo il decorso di un triennio dalla revoca della patente, senza che possa esigersi che egli ottenga anche un provvedimento riabilitativo”. (T.A.R. Milano 02724/2021).
3.1.2. Secondo altro orientamento, al quale ha evidentemente aderito la Prefettura di Lecce, il comma 3 dell’articolo 120 del D. Lgs. n. 285/1992 deve essere qualificato come norma <<in aggiunta>> rispetto alla norma contenuta nel comma 1, per cui la persona destinataria del provvedimento di revoca può conseguire una nuova patente, a condizione che si verifichi il duplice presupposto dell’intervenuta riabilitazione e del decorso del termine triennale, termine che, nel silenzio della norma, deve intendersi come decorrente dal provvedimento di revoca.
Invero, in base a una lettura coordinata e unitaria dei primi tre commi dell’art.120, risulta necessario - ed è dirimente - riferire la necessita della riabilitazione penale rispetto alla misura di prevenzione già applicata, anche a colui che abbia subito la revoca e intenda sostenere le prove per il conseguimento di un nuovo titolo di abilitazione alla guida”. Infatti, “il decorso del termine triennale non determina alcuna automatica legittimazione al sostenimento degli esami di guida, trattandosi, al contrario, di una delle condizioni previste cui vanno a sommarsi gli ulteriori presupposti previsti dal comma 1 dell’art.120 D. Lgs. n. 285/1992.
In tal senso, di recente il Consiglio di Stato, sia pure in sede cautelare (ordinanza n.2350/2021) ha ritenuto che “sebbene il requisito della riabilitazione non sia espressamente richiesto dall’art. 120 del c.d.s. in ipotesi di revoca di patente già conseguita, il Collegio ritiene anche sulla scorta del precedente della sezione (sent, -OMISSIS-) che, in ipotesi di revoca della patente già conseguita, non sia sufficiente il solo decorso del termine triennale per il rilascio dell’invocato nulla osta “in assenza di intervenuti provvedimenti riabilitativi”;
3.2. Il Collegio ritiene - meditatamente - di aderire a quest’ultimo orientamento.
3.2.1. Infatti, il primo comma dell’art. 120 del Codice della Strada (D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e ss.mm.) indica i requisiti morali necessari per poter ottenere l’abilitazione alla guida (precludendone il conseguimento, tra le altre ipotesi, a coloro che sono stati sottoposti a misure di prevenzione personali, fatti salvi gli effetti della riabilitazione), che si applicano a tutti coloro che intendono conseguire la patente di guida (sia che la richiedano per la prima volta, sia che sia stata loro precedentemente revocata); mentre il terzo comma dell’art. 120 del medesimo Codice della Strada (“La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni.”) aggiunge (al presupposto dell’intervenuta riabilitazione di cui al primo comma dell’art. 120 del Codice della Strada) un ulteriore requisito necessario affinché chi ha subito la revoca della patente di guida possa conseguirne una nuova, prescrivendo il periodo minimo di efficacia della revoca (ossia tre anni dall’adozione della revoca della patente), ma non incide in alcun modo sui requisiti morali necessari per conseguire la patente, indicati al primo comma della norma in questione, in conformità alla lettera e alla ratio delle disposizioni citate - interpretate sistematicamente nel loro combinato disposto in base ai consueti ortodossi canoni ermeneutici - che non hanno uno scopo punitivo, ma preventivo, mirando ad evitare che il possesso della patente di guida possa agevolare soggetti connotati da pericolosità sociale.
In altri termini, alla stregua dell’orientamento giurisprudenziale prevalente e preferibile, in caso di revoca della patente di guida già conseguita, sebbene la lettera dell’art. 120 terzo comma del Codice della Strada non faccia esplicito e diretto riferimento alla riabilitazione penale come condizione ulteriore per il rilascio della nuova patente una volta decorso l'arco temporale previsto, a ben vedere, non può ritenersi sufficiente il solo decorso del termine triennale per il rilascio del nulla osta finalizzato al conseguimento della patente di guida già revocata in assenza di intervenuti provvedimenti riabilitativi e, nel particolare caso di specie, è incontestato il fatto che non sussiste il presupposto della intervenuta riabilitazione penale del ricorrente.
3.2.2. Il ricorrente deduce, infine, il contrasto del provvedimento prefettizio impugnato rispetto alla possibilità per lo stesso di dare attuazione al provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Torino (il quale gli ha concesso la misura della semilibertà per l’espiazione della pena, al fine di espletare l’attività lavorativa presso la -OMISSIS-) con conseguente necessità di spostarsi dal paese d’origine, essendo l’Istituto Penitenziario sito in Lecce, ad una distanza di circa 20/25 km dal Comune di residenza, dove viene svolta l’attività lavorativa.
Anche tale assunto è infondato.
Osserva in proposito il Tribunale che, da un lato non risulta affatto dimostrata l’impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro con mezzi di trasporto (pubblici o privati) diversi dall’auto propria e, dall'altro, come chiarito dalla Corte Costituzionale (sentenza n.152/2021), “l’ordinamento riconosce un differenziato rilievo della condotta e della personalità del soggetto, con una valutazione che assume rilevanza decisiva ai fini del possibile conseguimento della patente di guida” e “quanto alla dedotta violazione del diritto al lavoro, va escluso che tale diritto non sia, di per sé, esercitabile per il diniego della patente di guida. Inoltre, poiché «nessuna norma costituzionale assicura indistintamente a tutti i cittadini il diritto di guidare veicoli a motore, non viola la Costituzione la legge ordinaria che consente l’esercizio del diritto solo a chi abbia certi requisiti: di modo che la patente, come è concessa caso per caso in applicazione d’una norma di legge ordinaria, così può essere tolta, in virtù di un’altra norma di legge ordinaria, senza che ne soffra la libertà di circolazione costituzionalmente garantita» (sentenza n. 6 del 1962, richiamata dalla sentenza n. 274 del 2016).
4. In conclusione, il provvedimento impugnato resiste alle censure rassegnate nel ricorso, il quale deve conseguentemente essere respinto.
Sussistono nondimeno (in considerazione della complessità della controversia e della non univocità dei richiamati orientamenti giurisprudenziali) per disporre la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 22 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO