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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 08/04/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 295/2023
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
Giorgio Flaim pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con ricorso depositato in data 6.9.2023
d a
Parte_1
rappresentato e difeso dall' avv. Giacomo Gianolla
pec Email_1
ricorrente c o n t r o
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Mauro De Pascalis
pec Email_2
convenuta pagina 1 di 31
rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Valcanover pec e dall'avv. Giosafat Riganò pec Email_3
Email_4
convenuta
CP_3
rappresentato e difeso dall'avv. Marta Odorizzi pec
E
e dall'avv. Raimund Bauer pec Email_5
t Email_7
convenuto e
c o n l a c h i a m a t a i n c a u s a d i
Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Eloisa Rocco di TO pec:
, dall' avv. Nicola Rocco di Email_8
TO pec , Email_9
dall'avv. Luca Scarnato pec e dall'avv. Email_10
Alessio Eccher pec Email_11
terza chiamata in causa
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE
“In principalità e di merito:
accertato e dichiarato che il sig. ha lavorato presso la Parte_1 [...]
nella unità locale di Trento dal 3.5.2019 al 6.5.2022, Controparte_2
pagina 2 di 31 nell'ambito di un contratto di appalto tra e Controparte_2 [...]
in qualità di lavoratore di quest'ultima quale addetto a mansioni CP_1
miste di magazzino ed inquadrato al livello 6J c.c.n.l. Controparte_4
anziché al corretto livello di spettanza,
[...]
accertato il diritto del ricorrente ad essere inquadrato al livello 4 del c.c.n.l.
(o comunque a quello di spettanza) e che allo Controparte_5
stesso nel periodo dal 3.5.2019 al 6.5.2022 sono stati corrisposti salari inferiori a quanto dovutogli nella contrattazione collettiva di settore e che pertanto va creditore di euro 12.428,26 nei confronti di e Controparte_1 [...]
n solido ex art. 29 c. 2 d.lgs. 276/03 o della diversa Controparte_2
somma di giustizia, oltre a rivalutazione e interessi sulle somme rivalutate dalle scadenze dei ratei al saldo, condannarsi la in solido con la Controparte_1
in persona dei legali rappresentanti pro- Controparte_2
tempore, a corrispondere al ricorrente euro 12.428,26 per i titoli di cui in premessa, con gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei titoli all'effettivo saldo o altra somma maggiore o minore che risulterà di giustizia;
condannarsi le convenute alla regolarizzazione della posizione del ricorrente presso gli istituti assicurativi e previdenziali.
Con vittoria di spese diritti ed onorari di lite, con distrazione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
O, in via subordinata al mancato accertamento dell'esistenza di un legittimo contratto di appalto di lavoro nell'ambito del quale venne impiegato il ricorrente:
pagina 3 di 31 accertato e dichiarato che il ricorrente ha lavorato presso la
[...]
presso la unità locale di Trento dal 3.5.2019 al 6.5.2022 quale CP_2
addetto a mansioni miste di magazzino inquadrato nel livello 6J del c.c.n.l.
nell'ambito di un' illecita intermediazione di Controparte_4
lavoro tra e la interposta Controparte_2 Controparte_1
dichiarata la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e a partire dal 3.5.2019 o comunque da Controparte_2
quando di giustizia, ex art. 29 co. 3 bis d.lgs. 276/03, accertato il diritto del ricorrente ad essere inquadrato al livello 4 del c.c.n.l. Controparte_5
, accertato che al ricorrente sono stati corrisposti salari inferiori a
[...]
quanto previsto nella contrattazione collettiva di settore e che pertanto va creditore della delle differenze risultanti tra le Controparte_2
somme dallo stesso percepite e quanto spettantigli per euro 12.428,26 o comunque per quanto di giustizia condannarsi la società Controparte_2
a costituire il rapporto con il ricorrente dalla data di inizio dell'impiego
[...]
nell'ambito dell'interposizione illecita con condanna della
[...]
alla reintegrazione del lavoratore al livello 4 c.c.n.l. CP_2
, con mansioni di addetto a mansioni miste di Controparte_4
magazzino e con regolarizzazione previdenziale e contributiva, e a corrispondergli le retribuzioni arretrate e le differenze retributive spettanti per i titoli di cui in premessa per euro 12.428,26 o per quanto risultante di giustizia,
con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei titoli all'effettivo saldo o altra somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre al risarcimento del danno dalla messa in mora all'effettiva ricostituzione del rapporto. pagina 4 di 31 In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
Controparte_1
“Tenuto conto di quanto espresso nei punti che precedono, in fatto ed in diritto si chiede, respinto il contrario, che il giudice rigetti tutte le domande di accertamento e dichiarative e di condanna di cui a ricorso e che per l'effetto respinga il ricorso.
Si richiede inoltre, e nel contempo si evidenzia a guisa di rituale eccezione, che rigetti/respinga, l'unica domanda di condanna formulata in ricorso e unicamente conseguente all'accertamento del livello 4°, che è l'unica domanda di condanna ritualmente formulata.
Si evidenzia infatti come nelle conclusioni sia del tutto carente una richiesta: i)
di accertamento di un diritto ad un inquadramento diverso da quello di cui al 4°
livello;
ii) di condanna al pagamento di differenze retributive rispetto a livelli diversi dal
4°; la dicitura o della diversa somma di giustizia è infatti riferibile solo ed esclusivamente ad un eventuale somma diversa da attribuire al previo accertamento del livello 4°.
Manca invece del tutto dalle formulate conclusioni una espressa ed esplicita richiesta di condanna al pagamento di differenze retributive, che vengono solo indicate in narrativa ma non vengono richieste nelle conclusioni, rispetto alla eventuale indicazione di diversi "livelli di spettanza" rispetto al IV livello.
pagina 5 di 31 E dunque che il giudice del lavoro del Tribunale di Trento, per i motivi in fatto ed in diritto esposti in narrativa,
rigetti la domanda di accertamento rispetto allo svolgimento di mansioni miste di magazzino;
rigetti la domanda di inquadramento al livello 4° del CCNL autotrasporti merci e logistica con conseguente rigetto della domanda di condanna al pagamento di euro 12.428,26.- che rimane l'unica domanda di condanna al pagamento rapportata al livello 4° per il quale si richiede l'accertamento;
rigetti la domanda di accertamento e condanna a qualunque altro livello di spettanza;
in ordine alla subordinata se ne chiede il rigetto per i motivi in fatto ed in diritto di cui in narrativa e in considerazione della produzione documentale di cui al doc. nr. 2 "Contratto di appalto e servizi" tra con CP_6 Controparte_7
vittoria di spese ed onorari di causa”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa:
a) in via preliminare
Cont accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di;
b) sempre in via preliminare, e sempre se ritenuto necessario,
fissare nuova udienza per consentire la chiamata in causa del terzo, a norma dell'art. 269 c.p.c., ossia di in persona del legale Parte_2
rappresentate pro tempore, con sede in Via Luigi Negrelli, 13 – 39100 Bolzano, pagina 6 di 31 iscritta al registro delle Imprese di Bolzano, REA n° 161338, iscritta all'Albo
degli Autotrasportatori cose conto terzi di Bolzano al n. - P.IVA NumeroDiC_1
, Autorizzazione Generale ai sensi del D.Lgs. 261/99 e s.m.i. n. P.IVA_1
4958/2018 - P.E.C in quanto soggetto, eventualmente, Email_12
tenuto quale responsabile solidale ex art. 29 d.lgs. n. 276/2002;
c) sempre in via preliminare accertare e dichiarare la intervenuta decadenza per non avere il ricorrente impugnato l'asserito rapporto di lavoro in somministrazione irregolare entro il termine di sessanta giorni, così come previsto dall'art. 39, d.lgs. n. 81/2015;
d) nel merito rigettare le domande proposte da controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto e, comunque, carenti di prova;
e) in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda relativa alla pretesa somministrazione irregolare,
si chiede che la condanna risarcitoria sia limitata al minino della indennità
risarcitoria prevista, pari a 2,5 mensilità.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
CP_3
“Il convenuto Istituto chiede di rigettarsi ogni domanda ex adverso formulata e si rimette alla decisione dell'adito Tribunale, quanto alle domande proposte dal ricorrente e in caso di accoglimento delle stesse, chiede di accertare e dichiarare che la società e/o la sono Controparte_1 Controparte_2
tenute a versare all'Istituto i contributi previdenziali e le sanzioni civili per pagina 7 di 31 evasione, nell'importo corrispondente all'imponibile retributivo che sarà
accertato e che risulterà di giustizia, oltre ulteriori importi per interessi legali e somme aggiuntive maturate e maturande secondo le vigenti norme di legge dalla data dell'inadempimento sino all'effettivo soddisfo, con riserva di precisare le proprie conclusioni nei confronti delle parti convenute e con riserva di ulteriormente dedurre e produrre”
CONCLUSIONI DI PARTE TERZA CHIAMATA
Parte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione del Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a) in via preliminare:
autorizzare, occorrendo, la chiamata in causa della società CP_1 CP_1
(P.IVA ), con sede legale in 39100 Bolzano, Via G. Manci n. 5, in P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro-tempore, in via di garanzia e manleva della convenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 c.p.c., essendo Parte_2
la suddetta società legittimata a contraddire e obbligata a manlevare la convenuta, occorrendo anche in via di regresso, da quanto quest'ultima fosse condannata a pagare al ricorrente, nella denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte delle pretese creditorie azionate nei suoi confronti da parte ricorrente, in relazione ai contratti di appalto e (sub)appalto di cui è causa e, per l'effetto, fissare altra udienza ai sensi dell'art. 420 c.p.c.;
b) nel merito, in via principale:
pagina 8 di 31 respingere tutte le domande formulate dal ricorrente con il ricorso introduttivo del giudizio, in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e diritto, per i motivi tutti esposti in narrativa del presente atto, con ogni conseguente statuizione;
c) nel merito, in via subordinata e riconvenzionale e salvo gravame:
nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo in parte, delle domande formulate ex adverso:
- accertare e dichiarare il diritto di in persona del legale Parte_2
rappresentante pro tempore, ad essere tenuta indenne e manlevata da
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, da quanto fosse, CP_1
in denegata ipotesi, chiamata a corrispondere, all'esito del presente giudizio, al ricorrente in relazione ai contratti di appalto e (sub)appalto di cui è causa;
- e per l'effetto condannare, occorrendo anche in via riconvenzionale,
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in CP_1
favore di in persona del legale rappresentante pro tempore: i) di Parte_2
tutto quanto quest'ultima fosse dichiarata tenuta a corrispondere al ricorrente,
in forza della emananda sentenza, per capitale, interessi, rivalutazione e spese;
ii) delle spese legali sostenute da per difendersi nel presente Parte_2
giudizio (doc. n. 9);
- ovvero, in via di subordine,
accertare e dichiarare il diritto di regresso di in persona del legale Parte_2
rappresentante pro tempore, nei confronti di in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, per quanto fosse, in denegata Parte_2
ipotesi, tenuta a corrispondere, all'esito del presente giudizio, al ricorrente in relazione ai contratti di appalto e (sub)appalto di cui è causa”
pagina 9 di 31 MOTIVAZIONE
§1
le domande proposte in via principale dal ricorrente
Il ricorrente – Parte_1
premesso:
✓ che ha lavorato alle dipendenze della società convenuta Controparte_1
nel periodo dal 3.5.2019 al 6.5.2022, in esecuzione di un contratto a tempo determinato prorogato per due volte, con inquadramento nel livello 6° J
CCNL Autotrasporti Merci e Logistica e con mansioni di addetto alla logistica di magazzino, presso la filiale, ubicata in Trento, di
[...]
(con la quale presume che la società datrice avesse stipulato CP_2
un contratto di appalto, configurandosi, in caso contrario, un'ipotesi di intermediazione illecita di manodopera);
✓ che le mansioni da lui svolte nel corso dell'intero rapporto erano, in realtà,
riconducibili al livello 4° CCNL cit.
propone:
A)
in via principale
1) domanda volta ad accertare il diritto all'inquadramento nel livello 4° CCNL cit.
“o comunque a quello di spettanza”;
2)
domanda di condanna, in solido, della società convenuta Controparte_1
quale datrice di lavoro, e della società convenuta Controparte_2
pagina 10 di 31 quale responsabile in solido ai sensi dell'art. 29 co. 2 d.lgs. 10.9.2003, n. CP_2
276:
➢ al pagamento della somma di € 12.428,26 o della diversa somma di giustizia,
oltre a rivalutazione e interessi sulle somme rivalutate dalle scadenze dei ratei al saldo;
➢ alla regolarizzazione della posizione del ricorrente presso gli istituti assicurativi e previdenziali;
B) in via subordinata, nell'ipotesi di mancato accertamento dell'esistenza di un legittimo contratto di appalto di lavoro nell'ambito del quale è stato impiegato il ricorrente, con conseguente illecita intermediazione di lavoro tra l'interponente l'interposta Controparte_2 Controparte_1
1)
domanda di accertamento della costituzione di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e a partire dal 3.5.2019 o Controparte_2
comunque da quando di giustizia, ex art. 29 co. 3bis d.lgs. 276/03, con inquadramento del ricorrente nel livello 4° CCNL cit.;
2)
domanda di condanna della società alla Controparte_2
reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro presso la filiale di Trento della datrice, alla corresponsione delle differenze tra la retribuzione maturata
(corrispondente a quella del livello 4°) e quella percepita (corrispondente a quella del livello 6° J), pari a € 12.428,26, alla regolarizzazione contributiva e al risarcimento del danno dalla messa in mora all'effettiva ricostituzione del rapporto. pagina 11 di 31 §2
la domanda proposta in via riconvenzionale trasversale dalla chiamata in causa
Parte_2
Costituendosi in giudizio, la società (che è stata chiamata in causa Parte_2
con ordinanza pronunciata all'udienza del 21.12.2023 “ritenuta l'opportunità di un simultaneus processus con la società in ragione della Parte_2
Contr comunanza oggettiva della causa, essendo indicata da come Pt_2
appaltatrice e da quale subappaltante”) ha proposto, nei confronti CP_1
della convenuta società datrice in via riconvenzionale Controparte_1
trasversale, domanda volta ad accertare il diritto, previsto dalla clausola 6.2.
(“A&R dichiara di conoscere l'art. 5, Lett. g) della Legge n. 1369/1960 e sue successive modifiche in seguito all'entrata in vigore del D. Lgs. 276/03 (Riforma
Biagi). A tale proposito si impegna a manlevare la ID da ogni CP_6
responsabilità di ordine retributivo, previdenziale, amministrativo e fiscale e da qualunque rivendicazione dovesse essere effettuata nei confronti della stessa da personale del o da parte del personale di altra società a cui, Parte_3
eventualmente, avesse subappaltato l'esecuzione di alcuni servizi”) del “contratto di appalto di servizi” stipulato, in data 31.1.2015, tra quale Parte_2
subappaltante e quale subappaltatrice (doc. 2 fasc. Controparte_1 [...]
e doc. 4 fasc. , a essere manlevata da CP_1 Pt_2 Controparte_1
da quanto fosse chiamata, quale corresponsabile solidale ex art. 29 co. 2 d.lgs.
29/2003, a corrispondere, all'esito del presente giudizio, al ricorrente.
pagina 12 di 31 §3
le ragioni della decisione
1. il contesto fattuale complessivo
Alla luce delle allegazioni svolte e dei documenti prodotti dalle parti risulta incontestato che:
❖ il ricorrente ha lavorato, nel periodo dal 3.5.2019 al Parte_1
6.5.2022, alle dipendenze della società in esecuzione di Controparte_1
un contratto a tempo determinato prorogato per due volte, con inquadramento nel livello 6° J CCNL (doc. 2 e 3 fasc. ric.) e Controparte_5
con mansioni di addetto alla logistica di magazzino presso la filiale, ubicata in
Trento, di Controparte_2
❖ la società datrice ha, in data 31.1.2015, stipulato, in Controparte_1
qualità di subappaltatrice, con la società in qualità di Parte_2
subappaltante, un “contratto di appalto di servizi” (doc. 2 fasc.
[...]
e doc. 4 fasc. , avente a oggetto “servizi di smistamento, CP_1 Pt_2
facchinaggio, movimentazione di merce e pulizie” presso le filiali di Bolzano,
Trento e Cagliari;
❖ la società ha, in data 16.12.2013, stipulato, in qualità di Parte_2
appaltatrice, con la società in qualità di Controparte_2
appaltante, un “contratto di appalto per la fornitura di servizi operativi” (doc.
2 fasc. e doc. 2 fasc. , avente a Controparte_2 Pt_2
oggetto “la fornitura… dei seguenti servizi operativi: a) Prelievo nella Zona
di raccolta delle spedizioni in partenza e consegna di quelle in arrivo ai destinatari indicati nelle lettere di vettura, in conformità agli standard di qualità della committente;
b) incasso dei corrispettivi delle spedizioni e dei pagina 13 di 31 valori per le spedizioni in contrassegno in conformità alle modalità indicate dalla committente e dal mittente contenute nella lettera di vettura e in conformità alle procedure di qualità in essere presso la committente;
c)
deposito, custodia e smistamento delle spedizioni in partenza ed in arrivo in conformità agli standard di qualità della committente e nel rispetto dei tempi di consegna e ritiro relativi alla delivery allegata (1), riportati sul sito www.sda.it e www.poste.it per i prodotti postali”, da e per la sede di Bolzano e di Trento.
Quindi sarà superfluo esaminare la domanda proposta dal ricorrente in via subordinata e le deduzioni svolte in proposito dalle parti convenute e dalla parte chiamata.
2. la domanda proposta dal ricorrente in via principale a) il petitum e la causa petendi
Il ricorrente propone domanda volta ad accertare che Parte_1
durante lo svolgimento del rapporto di lavoro subordinato, intercorso con la società nel periodo dal 3.5.2019 al 6.5.2022, con Controparte_1
inquadramento nel livello 6° J CCNL e con Controparte_5
mansioni di addetto alla logistica di magazzino presso la filiale, ubicata in Trento,
di ha eseguito prestazioni che, in realtà, sono Controparte_2
riconducibili al livello 4° CCNL cit..
A sostegno allega di aver svolto “le mansioni di magazziniere: riempiva le diverse gabbie con il contenuto dei camion in arrivo distinguendo i pacchi in base alle etichette, spostava le gabbie con il muletto o con il transpallet elettrico;
per i pacchi in partenza inseriva i dati dell'indirizzo scritti a mano sulle cartoline su un pagina 14 di 31 computer e stampava così la varie etichette riportanti i codici di spedizione per la lettura da parte del sistema informatico che applicava sui pacchi che sarebbero poi stati inviati alle diverse gabbie e poi verso i camion in uscita”; quindi “ha sempre esercitato mansioni multiple di magazzino, attendendo alle attività concernenti lo scarico e l'approntamento della merce, lo stoccaggio della stessa tramite l'utilizzo di carrelli elevatori, la gestione del sistema informatico di etichettatura dei colli per le successive spedizioni, espressamente tutte inquadrabili nel loro complesso al 4° livello”; ne desume la sua appartenenza agli operai “con mansioni multiple di magazzino e/o terminal (carico; scarico;
spunta documenti, prelievo e approntamento delle merci)”, che il CCNL cit. inquadra nel 4° livello;
ritiene tale declaratoria “certamente… adeguata alla posizione del ricorrente che continuamente svolge le mansioni miste di spunta documenti e scarico e approntamento”.
Nella narrativa del ricorso, a pag. 7, il ricorrente ha indicato “in via del tutto prudenziale… le debenze al 5° e 6° livello”; nelle conclusioni ha chiesto sia accertato “il diritto… ad essere inquadrato al livello 4 del c.c.n.l. (o comunque a quello di Controparte_5
spettanza)”, ma ha limitato la domanda di condanna alla somma di “€ 12.428,26”
(che nella narrativa ha indicato quale differenza tra la retribuzione relativa al livello 4° e la retribuzione al livello 6° J) o “altra somma maggiore o minore che risulterà di giustizia” ”.
Palese, quindi, è la nullità, per indeterminatezza della causa petendi, che affligge le domande di accertamento del diritto all'inquadramento in livelli diversi dal 4°, anche ammettendo che dall'indicazione del solo petitum monetario o da locuzioni pagina 15 di 31 prive di contenuto specifico quali “o comunque a quello di spettanza” o “altra somma maggiore o minore che risulterà di giustizia” possa ritenersi che siano state proposte.
Infine sintomatico è il silenzio serbato dalla parte ricorrente a fronte delle difese svolte dalla convenuta già in memoria di costituzione (pag. Controparte_1
7) al fine di sostenere che l'unica domanda “ritualmente formulata” dal ricorrente è quella concernente la pretesa all'inquadramento nel livello 4°.
b) il contesto normativo-giurisprudenziale
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (ex multis Cass.
31.3.2021, n. 955; Cass. 1.3.2021, n. 5536; Cass. 18.12.2020, Cass. 27.1.2020, n.
1791; Cass. 22.11.2019, n. 30580; Cass. 27.9.2016, n. 18943; Cass. 28.4.2015, n.
8589; Cass. 26.3.2014, n. 7123; Cass. 27.9.2010, n. 20272) nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'esatto inquadramento di un lavoratore subordinato (ai fini del diritto alla promozione automatico e/o al diritto alle differenze retributive) non può prescindersi da tre fasi successive costituite da:
A) l'individuazione degli elementi che, alla luce delle declaratorie della contrattazione collettiva applicabile al rapporto di lavoro, differenziano la qualifica (o categoria o livello) superiore pretesa da quella in cui il lavoratore
è inquadrato;
B) l'accertamento delle attività lavorative in concreto svolte;
C) il raffronto tra il risultato dell'esame sub A) e l'accertamento di fatto sub B) al fine di verificare se nelle mansioni svolte in concreto siano rinvenibili gli pagina 16 di 31 elementi peculiari che caratterizzano la qualifica (o categoria o livello)
superiore.
ad A)
Parte ricorrente richiama la disciplina collettiva (art. 6 CCNL cit.) del livello 4°
(inquadramento preteso) solo nella seguente parte (quindi implicitamente ritenendo irrilevante la residua parte):
“Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono periodi di tirocinio o corsi di addestramento per compiere lavori ed operazioni delicate e complesse, la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacità tecnicopratiche. I lavoratori che con mansioni d'ordine e con specifica collaborazione svolgono attività amministrative e/o tecniche-operative che richiedono una preparazione acquisibile attraverso l'esperienza di lavoro e/o la formazione professionale. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano limitate responsabilità e autonomia.
Profili esemplificativi
Operai:
- operai con mansioni multiple di magazzino e/o terminal (carico; scarico;
spunta documenti, prelievo e approntamento delle merci);
- facchino specializzato: lavoratore che segue le proprie mansioni con cognizioni tecnico pratiche inerenti l'utilizzazione di una pluralità di macchine, tecnologie e mezzi di sollevamento in analogia ai profili professionali del presente livello ovvero facchino con responsabilità del carico – scarico;
- conducenti di carrelli elevatori di portata inferiore a 30 quintali”.
pagina 17 di 31 Gli elementi peculiari necessari ai fini dell'inquadramento nel 4° livello possono essere così sintetizzati:
A) in ordine alle previsioni della declaratoria l'aver frequentato “periodi di tirocinio o corsi di addestramento per compiere lavori ed operazioni delicate e complesse, la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacità tecnicopratiche”
oppure il possesso di una “preparazione acquisibile attraverso l'esperienza di lavoro e/o la formazione professionale”
B) in ordine ai profili operai menzionati dal ricorrente a) lo svolgimento di “mansioni multiple di magazzino e/o terminal (carico; scarico;
spunta documenti, prelievo e approntamento delle merci)”;
b) il “facchino specializzato” in quanto in possesso di “cognizioni tecnico pratiche inerenti l'utilizzazione di una pluralità di macchine, tecnologie e mezzi di sollevamento”
oppure avente la “ responsabilità del carico – scarico;
c) i “conducenti di carrelli elevatori di portata inferiore a 30 quintali”.
Nessuno di questi elementi è previsto nella declaratoria del livello 6° J, secondo la quale: “Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività
semplici. In particolare lavoratori addetti alla movimentazione delle merci che necessitano di un periodo di addestramento pratico”.
E' opportuno evidenziare che nell'atto introduttivo il ricorrente ha sussunto la sua situazione nel primo profilo operaio del livello 4° in quanto ha così dedotto:
pagina 18 di 31 “la declaratoria contrattuale del livello 4° (art. 6)… certamente è adeguata alla posizione del ricorrente che continuamente svolge le mansioni miste di spunta documenti e scarico e approntamento delle merci… ” (pag. 3-4)… “Il ricorrente nel periodo di cui si discute ha sempre esercitato mansioni multiple di magazzino, attendendo alle attività concernenti lo scarico e l'approntamento della merce, lo stoccaggio della stessa tramite l'utilizzo di carrelli elevatori, la gestione del sistema informatico di etichettatura dei colli per le successive spedizioni, espressamente tutte inquadrabili nel loro complesso al 4° livello”
(pag. 5).
a B)
Il ricorrente allega di aver svolto “le mansioni di magazziniere: riempiva le diverse gabbie con il contenuto dei camion in arrivo distinguendo i pacchi in base alle etichette, spostava le gabbie con il muletto o con il transpallet elettrico;
per i pacchi in partenza inseriva i dati dell'indirizzo scritti a mano sulle cartoline su un computer e stampava così la varie etichette riportanti i codici di spedizione per la lettura da parte del sistema informatico che applicava sui pacchi che sarebbero poi stati inviati alle diverse gabbie e poi verso i camion in uscita”.
In proposito è stata svolta un'istruttoria testimoniale con l'ausilio delle fotografie prodotte dal convenuto sub doc. da A a F. Controparte_1
α
Il teste dipendente della terza chiamata con Testimone_1 Parte_2
mansioni di responsabile del centro operativo di Trento presso la filiale di
[...]
ha così descritto le mansioni che venivano svolte nel Controparte_2
settore in cui operava il ricorrente: pagina 19 di 31 A) quanto ai pacchi in arrivo
“Presso la filiale di Trento i pacchi in arrivo vengono collocati su una rulliera;
lungo la rulliera vi è una postazione di codifica, il cui addetto stampa una etichetta che indica il gruppo e quindi la zona nell'ambito della quale il pacco deve essere recapitato;
lo stesso addetto provvede ad applicare l'etichetta sul pacco. Al termine della rulliera vi sono degli addetti che hanno il compito di prelevare dalla rulliera i pacchi come sopra etichettati e di collocarli in gabbie con ruote detti “roll”, distinti sulla base della zona di recapito. Questa
operazione di prelevamento dalla rulliera e collocazione nei roll avviene manualmente;
evidenzio che tra la rulliera e il roll vi è una distanza di circa un metro, un metro e mezzo…”;
dichiarazioni simili sono state rese dal teste , magazziniere presso Testimone_2
la filiale alle dipendenze della convenuta Controparte_2 [...]
dal 2013 al 2023: CP_1
“Presso la filiale di Trento i pacchi in arrivo vengono collocati su una rulliera
Cont che riconosco nelle fotografie sub doc A) e B) di parte;
lungo la rulliera vi è
una postazione di codifica che riconosco nella fotografia sub doc. F) il cui addetto stampa una etichetta che indica il gruppo e quindi la zona nell'ambito della quale il pacco deve essere recapitato;
lo stesso addetto provvede ad applicare l'etichetta sul pacco… Al termine della rulliera vi sono degli addetti che hanno il compito di prelevare dalla rulliera i pacchi come sopra etichettati e di collocarli in gabbie con ruote detti roll, che riconosco nella foto C) distinti sulla base della zona di recapito. Questa operazione di prelevamento dalla rulliera e collocazione nei roll avviene manualmente;
evidenzio che tra la rulliera e il roll vi
è una distanza di circa un metro, un metro e mezzo”; pagina 20 di 31 dichiarazioni simili sono state rese anche dal teste , responsabile dei Tes_3
magazzinieri presso la filiale alle dipendenze Controparte_2
della convenuta da circa dieci anni: CP_1
“Presso la filiale di Trento i pacchi in arrivo vengono collocati su una rulliera
Cont che riconosco nelle fotografie sub doc A) e B) di parte;
lungo la rulliera vi è
una postazione di codifica che riconosco nella fotografia sub doc. F), il cui addetto stampa una etichetta che indica il gruppo e quindi la zona nell'ambito della quale il pacco deve essere recapitato;
lo stesso addetto provvede ad applicare l'etichetta sul pacco. Al termine della rulliera vi sono degli addetti che hanno il compito di prelevare dalla rulliera i pacchi come sopra etichettati e di collocarli in gabbie con ruote detti roll, che riconosco nella foto C) distinti sulla base della zona di recapito. Questa operazione di prelevamento dalla rulliera e collocazione nei roll avviene manualmente;
evidenzio che tra la rulliera e il roll vi
è una distanza di circa un metro, un metro e mezzo”;
dichiarazioni simili sono state rese dal teste , magazziniere presso Testimone_4
la filiale già alle dipendenze della convenuta Controparte_2
per 14 anni: CP_1
“Per quanto concerne i colli pervenuti presso la filiale e da consegnare a cura degli autisti impiegati nella filiale, era necessario, in primo luogo, collocare i colli sulla rulliera, che riconosco nelle fotografie A) e B); lungo la rulliera vi era una postazione di codifica il cui addetto stampava un'etichetta che indicava la zona nell'ambito della quale il collo doveva essere recapitato. Lo stesso addetto provvedeva ad applicare l'etichetta sul pacco. Al termine della rulliera era necessario prelevare dalla rulliera i pacchi, come sopra etichettati, e collocarli in gabbie con ruote, detti “roll”, che riconosco nelle fotografie C) e D). Sia la pagina 21 di 31 collocazione dei colli sulla rulliera, sia la movimentazione dei colli dalla rulliera ai roll avvenivano manualmente”;
dichiarazioni simili sono state rese anche dal teste , responsabile dei Tes_5
magazzinieri presso la filiale già alle Controparte_2
dipendenze della convenuta per 12 anni da circa dieci anni, CP_1
successivamente alle dipendenze di quale addetto all'ufficio che Parte_2
ha in gestione i rapporti con i corrieri:
“Per quanto concerne i colli pervenuti presso la filiale e da consegnare a cura degli autisti impiegati nella filiale, era necessario, in primo luogo, collocare i colli sulla rulliera, che riconosco nelle fotografie A) e B); lungo la rulliera vi era una postazione di codifica, che riconosco nella fotografia sub F), il cui addetto stampava un'etichetta che indicava la zona nell'ambito della quale il collo doveva essere recapitato. Lo stesso addetto provvedeva ad applicare l'etichetta sul pacco.
Al termine della rulliera era necessario prelevare dalla rulliera i pacchi, come sopra etichettati, e collocarli in gabbie con ruote, detti “roll”, che riconosco nelle fotografie C) e D). Sia la collocazione dei colli sulla rulliera, sia la movimentazione dei colli dalla rulliera ai roll avvenivano manualmente”;
B) quanto ai pacchi in arrivo secondo il teste “Sempre presso la filiale di Trento i pacchi in partenza Tes_1
(che i corrieri addetti alla filiale avevano raccolto presso i clienti) vengono collocati sulla stessa rulliera;
lungo la rulliera vi è la postazione di codifica di cui ho già detto e il cui addetto stampa una etichetta che indica l'hub di destinazione;
lo stesso addetto provvede ad applicare l'etichetta sul pacco. Al termine della rulliera vi sono degli addetti che hanno il compito di prelevare dalla rulliera i pacchi come sopra etichettati e di collocarli su bancali, distinti sulla base degli pagina 22 di 31 hub di destinazione. Questa operazione di prelevamento dalla rulliera e collocazione sui bancali avviene manualmente;
evidenzio che tra la rulliera e i bancali vi è una distanza di circa tre, quattro, metri”.
dichiarazioni simili sono state rese dal teste Tes_2
“Sempre presso la filiale di Trento i pacchi in partenza (che i corrieri addetti alla filiale avevano raccolto presso i clienti) vengono collocati sulla stessa rulliera;
lungo la rulliera vi è una postazione di codifica di cui ho già detto e il cui addetto stampa una etichetta che indica l'hub di destinazione;
lo stesso addetto provvede ad applicare l'etichetta sul pacco.
Al termine della rulliera vi sono degli addetti che hanno il compito di prelevare dalla rulliera i pacchi come sopra etichettati e di collocarli su bancali, distinti sulla base degli hub di destinazione.
Questa operazione di prelevamento dalla rulliera e collocazione sui bancali avviene manualmente;
evidenzio che tra la rulliera e i bancali vi è una distanza variabile dato che i bancali sono mobili e quindi vengono collocati il più vicino possibile alla rulliera”.
dichiarazioni simili sono state rese dal teste Tes_3
“Sempre presso la filiale di Trento i pacchi in partenza (che i corrieri addetti alla filiale avevano raccolto presso i clienti) vengono collocati sulla stessa rulliera;
lungo la rulliera vi è una postazione di codifica di cui ho già detto e il cui addetto stampa una etichetta che indica l'hub di destinazione;
lo stesso addetto provvede ad applicare l'etichetta sul pacco. Al termine della rulliera vi sono degli addetti che hanno il compito di prelevare dalla rulliera i pacchi come sopra etichettati e di collocarli su bancali, distinti sulla base degli hub di destinazione. Questa
operazione di prelevamento dalla rulliera e collocazione sui bancali avviene pagina 23 di 31 mediante transpallet manuale;
evidenzio che tra la rulliera e i bancali vi è una distanza di circa due metri”;
dichiarazioni simili sono state rese dal teste Tes_4
“Per quanto concerne i pacchi in partenza, che i corrieri addetti alla filale avevano raccolto presso i clienti, essi venivano collocati sulla stessa rulliera;
anche in questo caso vi era una fase di codifica, durante la quale l'addetto redigeva un'etichetta, che indicava l'hub di destinazione e che veniva applicata sul collo. Al termine della rulliera era necessario prelevare dalla rulliera i colli e collocarli su dei bancali. Sia la collocazione dei colli sulla rulliera, sia la movimentazione dei colli dalla rulliera ai bancali avvenivano manualmente.”
dichiarazioni simili sono state rese dal teste : Tes_5
“Per quanto concerne il ricorrente, egli si occupava delle mansioni costituite dalla collocazione dei colli sulla rulliera e dalla movimentazione dei colli dalla rulliera ai roll”.
β
Le mansioni, che il ricorrente svolgeva nel corso del suo rapporto di lavoro con vengono così indicate dal teste Controparte_1 Tes_1
A) quanto ai pacchi in arrivo
Cont
“Il ricorrente, all'epoca del suo rapporto di lavoro con era uno degli addetti che effettuava l'operazione di prelevamento dalla rulliera e collocazione nei roll”;
dichiarazioni simili sono state rese dal teste Tes_2
Cont
“Il ricorrente, all'epoca del suo rapporto di lavoro con era uno degli addetti che effettuava l'operazione di prelevamento dalla rulliera e collocazione nei roll”;
lo stesse vale per il teste Tes_3
pagina 24 di 31 Cont
“Il ricorrente, all'epoca del suo rapporto di lavoro con era uno degli addetti che effettuava l'operazione di prelevamento dalla rulliera e collocazione nei roll”;
le stesso vale per il teste Tes_4
“Per quanto concerne il ricorrente, egli si occupava delle mansioni costituite dalla collocazione dei colli sulla rulliera e dalla movimentazione dei colli dalla rulliera ai roll”;
lo stesso vale per il teste : Tes_5
“Per quanto concerne il ricorrente, egli si occupava delle mansioni costituite dalla collocazione dei colli sulla rulliera e dalla movimentazione dei colli dalla rulliera ai roll”;
B) quanto ai pacchi in partenza ha dichiarato: “Il ricorrente, all'epoca del suo rapporto di lavoro con Tes_1
Cont
era uno degli addetti che effettuava l'operazione di prelevamento dalla rulliera e collocazione sui bancali”.
dichiarazioni simili sono state rese dal teste Tes_2
Cont
“Il ricorrente, all'epoca del suo rapporto di lavoro con era uno degli addetti che effettuava l'operazione di prelevamento dalla rulliera e collocazione sui bancali”;
lo stesso vale per il teste Tes_4
“Per quanto concerne il ricorrente, egli si occupava delle mansioni costituite dalla collocazione dei colli sulla rulliera e dalla movimentazione dei colli dalla rulliera ai bancali”
invece il teste a dichiarato: Tes_3
“Preciso che le operazioni riguardanti i pacchi in partenza venivano svolte al pomeriggio. Il ricorrente non era mai presente al lavoro al pomeriggio. So che pagina 25 di 31 svolgeva un altro lavoro. Quindi non partecipava alle operazioni riguardanti i pacchi in partenza”;
lo stesso vale per il teste : Tes_5
“Il ricorrente non lavorava di pomeriggio, e quindi non partecipava alle attività
di svolgimento della fase di predisposizione dei pacchi in partenza.”
Inoltre il test MO ha ulteriormente riferito:
“Preciso che il ricorrente non è mai stato addetto alla postazione di codifica di cui ho detto. Evidenzio che per effettuare le mansioni di addetto alla postazione di codifica è necessaria una password al fine di utilizzare il programma informatico impiegato a tal fine. Il ricorrente non ha mai avuto la disponibilità di una password a tal fine.
Presso la filiale di Trento venivano utilizzati all'epoca del rapporto di lavoro con il ricorrente un transpallet elettrico da condurre manualmente, ma con motore elettrico e un transpallet elettrico con uomo a bordo che veniva impropriamente chiamato muletto.
Per entrambi i macchinari è necessaria un'abilitazione che il ricorrente non aveva all'epoca conseguito.
Cont In proposito la società mi aveva indicato i nominativi dei suoi dipendenti titolari di detta abilitazione;
tra questi non vi era il ricorrente”;
dichiarazioni simili sono state rese dal teste Tes_2
“Ero io che solitamente svolgevo le mansioni di addetto alla codifica…
Preciso che il ricorrente non è mai stato addetto alla postazione di codifica di cui ho detto. Evidenzio che per effettuare le mansioni di addetto alla postazione di codifica è necessaria una password al fine di utilizzare il programma informatico impiegato a tal fine. Il ricorrente non ha mai avuto la disponibilità di una pagina 26 di 31 password a tal fine. Preciso però che vi era una password unica per tutti gli addetti alla codifica.
Presso la filiale di Trento venivano utilizzati all'epoca del rapporto di lavoro con il ricorrente un transpallet elettrico da condurre manualmente ma con motore elettrico e un transpallet elettrico con uomo a bordo che veniva impropriamente chiamato muletto. Per entrambi i macchinari è necessaria una abilitazione. Non
so se il ricorrente l'avesse conseguita. Per quanto io ho visto, il ricorrente non utilizzava alcuno dei due macchinari”;
lo stesse vale per il teste Tes_3
“Preciso che il ricorrente non è mai stato addetto alla postazione di codifica di cui ho detto. Evidenzio che per effettuare le mansioni di addetto alla postazione di codifica è necessaria una password al fine di utilizzare il programma informatico impiegato a tal fine. Il ricorrente non ha mai avuto la disponibilità di una password a tal fine. Preciso però che vi era una password unica per tutti gli addetti alla codifica.
Presso la filiale di Trento venivano utilizzati all'epoca del rapporto di lavoro con il ricorrente un transpallet manuale e un transpallet elettrico con uomo a bordo che veniva impropriamente chiamato muletto. Per utilizzare il muletto è necessaria una abilitazione. Non so se il ricorrente l'avesse conseguita. Per quanto io ho visto il ricorrente non ha mai utilizzato il muletto”;
lo stesso vale per il teste Tes_4
“Egli invece non era addetto alla fase di codifica e quindi alla redazione e apposizione dell'etichetta.
pagina 27 di 31 Poteva accadere che il ricorrente venisse addetto anche al trasferimento dei bancali presso i veicoli che avrebbero trasportato i colli;
questa operazione la effettuava avvalendosi di un transpallet manuale”;
lo stesso vale per il teste : Tes_5
“Egli invece non era addetto alla fase di codifica e quindi alla redazione e apposizione dell'etichetta”.
In definitiva le mansioni espletate dal ricorrente consistevano nel prelevare i pacchi in arrivo dalla rulliera, collocandoli poi nei roll e nel prelevare i pacchi in partenza dalla rulliera, collocandoli poi sui bancali.
Di contro non è mai stato addetto alla postazione e alle mansioni di codifica.
a C)
E' agevole statuire l'insussistenza nelle mansioni svolte dal ricorrente, come accertate sub B), di tutti gli elementi peculiari necessari ai fini dell'inquadramento nel 4° livello, come individuati sub A):
A) in ordine alle previsioni della declaratoria il ricorrente nulla ha dedotto circa “periodi di tirocinio o corsi di addestramento” da lui frequentati e neppure la “preparazione” posseduta;
B) in ordine ai profili operai menzionati dal ricorrente il ricorrente eseguiva esclusivamente prestazione di movimentazione dei colli dalla rulliera ai roll o sui bancali;
quindi non poteva considerarsi un operaio con mansioni multiple di magazzino;
il ricorrente non utilizzava, nello svolgimento del suo rapporto di lavoro subordinato con una “pluralità di macchine, tecnologie e Controparte_1
pagina 28 di 31 mezzi di sollevamento”, né aveva la responsabilità delle operazioni di carico e scarico;
quindi non poteva considerarsi un “facchino specializzato”;
il ricorrente non conduceva carrelli elevatori, tant' è vero che era privo delle abilitazioni necessarie.
In definitiva non è fondata e, quindi, deve essere rigettata la domanda, proposta dal ricorrente , di accertamento del diritto Parte_1
all'inquadramento nel livello 4° CCNL cit.
Ogni altra questione di merito deve ritenersi assorbita.
Infatti è opportuno richiamare quanto si è già statuito in limine:
Nella narrativa del ricorso, a pag. 7, il ricorrente ha indicato “in via del tutto prudenziale… le debenze al 5° e 6° livello”; nelle conclusioni ha chiesto sia accertato “il diritto… ad essere inquadrato al livello 4 del c.c.n.l. (o comunque a quello di Controparte_5
spettanza)”, ma ha limitato la domanda di condanna alla somma di “€ 12.428,26”
(che nella narrativa ha indicato quale differenza tra la retribuzione relativa al livello 4° e la retribuzione al livello 6° J) o “altra somma maggiore o minore che risulterà di giustizia”.
Palese, quindi, è la nullità, per indeterminatezza della causa petendi, che affligge le domande di accertamento del diritto all'inquadramento in livelli diversi dal 4°, anche ammettendo che dall'indicazione del solo petitum monetario o da locuzioni prive di contenuto specifico quali “o comunque a quello di spettanza” o “altra somma maggiore o minore che risulterà di giustizia” possa ritenersi che siano state proposte.
Infine sintomatico è il silenzio serbato dalla parte ricorrente a fronte delle difese svolte dalla convenuta già in memoria di costituzione (pag. Controparte_1
pagina 29 di 31 7) al fine di sostenere che l'unica domanda “ritualmente formulata” dal ricorrente
è quella concernente la pretesa all'inquadramento nel livello 4°.
3. la domanda proposta dal ricorrente nelle note finali autorizzate
Soltanto nelle note finali autorizzate il ricorrente Parte_1
afferma di aver diritto all'inquadramento nel 6° livello CCNL cit., adducendo che:
“L'art. 6 dell'applicato c.c.n.l. inquadra al livello 6° gli operai addetti a “attività
manuali di scarico e carico merci – facchino”.
Sempre l'art. 6 prevede la possibilità di inquadramento al livello 6J per un periodo di tempo limitato: segnatamente per 18 mesi per i lavoratori assunti dal
1.1.2019.
Il ricorrente assunto il 3.5.2019, rimase invece al 6 J per l'intera durata del rapporto, ovvero sino al 6.5.2022. Con conseguente diritto al pagamento delle differenze da sottoinquadramento dal dicembre 2020 al maggio 2022 per retribuzione diretta, ratei e TFR.”.
Si tratta di deduzioni che integrano una causa petendi diversa da quella sottesa alle domande proposte dal ricorrente nel proprio atto introduttivo e, quindi, da considerarsi nuova e come tale inammissibile alla luce degli artt. 414 n. e 420
cod.proc.civ. dai quali si desume l'applicabilità anche alla parte ricorrente dei principi evincibili dall'art. 416 co. 2 e 3 cod.proc.civ. rispetto al convenuto, come statuito da Corte cost. 4.1.1977, n. 13.
Inoltre, come si è appena ribadito, risulta sintomatico il silenzio serbato dalla parte ricorrente a fronte delle difese svolte dalla convenuta già in Controparte_1
memoria di costituzione (pag. 7) al fine di sostenere che l'unica domanda pagina 30 di 31 “ritualmente formulata” dal ricorrente fosse quella concernente la pretesa all'inquadramento nel livello 4° CCNL cit..
4. in ordine alle spese
Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim,
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così
decide:
1. Rigetta le domande proposte dal ricorrente nell'atto Parte_1
introduttivo.
2. Dichiara l'inammissibilità della domanda proposta dal ricorrente nelle note finali autorizzate.
3. Condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dei Parte_1
convenuti e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
nonché della chiamata delle spese di giudizio che liquida, per Parte_2
ciascuno di costoro, nella somma di € 1.500,00, maggiorata del 15% per spese forfettarie ex art. 2 co. 2 d.m. 10.3.2014, n. 55, oltre ad IVA e CNPA.
Trento, 8 aprile 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. Giorgio Flaim
pagina 31 di 31