Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/02/2025, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da
SARACINO dott. Nicola Presidente
MAURO PELLEGRINI dott. Gianluca Consigliere
VERDEROSA dott.ssa Rossella Consigliere Relatore
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero
3236/2021, posta in deliberazione all'udienza del 16.12.2024
TRA
(CF ) in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pt, rappresentato e difeso dall'avv.Fulvio Fiorillo
E
(C.F. ) –in persona del legale rappresentante pt CP_1 P.IVA_2 non costituita
( ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante pt rappresentato e difeso dagli avvocati Rosanna
Panariello e Fabrizio Niceforo
Oggetto: Appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma n. 16329 /2020, resa nell'ambito del procedimento n. R.G. 80656/2018 avente ad oggetto: erogazione finanziamento
CONCLUSIONI
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha proposto gravame avverso la pronuncia in oggetto, che aveva rigettato la Parte_1 domanda proposta dalla volta all'accoglimento dell'opposizione proposta Parte_1 avverso l'ingiunzione ex RD 639/2010 con condanna del soccombente al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 7795,00 in favore della ed in € 7.795,00 in favore Controparte_2
di oltre accessori per legge. CP_1
Nel giudizio di primo grado l'attrice non ha mosso censure avverso l'ordinanza ingiunzione ma unicamente avverso il decreto di revoca e del recupero delle somme erogate emessi dalla CP_2
atti presupposti.
[...]
Tali atti sono stati gravati con separata azione al Tribunale di Napoli (nrg 9388/2016) il cui giudizio si è concluso con sentenza di rigetto n° 6063/2019; la predetta sentenza non risulta allo stato essere stata riformata in appello
In forza della cennata revoca in data 24.09.2018 veniva emessa ingiunzione ex RD 639/2010 avversata con opposizione proposta dalla dinanzi al Tribunale di Roma. Parte_1
Il procedimento veniva incardinato con rg 80656/2018 e nel giudizio si costituivano sia la CP_2
che che eccepivano la natura vincolata degli atti precisando che la revoca del
[...] CP_1
finanziamento era conseguenza della violazione della normativa comunitaria.
Con la sentenza appellata il Tribunale ha dichiarato infondata l'opposizione ritenendo che assumeva rilevanza pregiudiziale l'esito del giudizio svoltosi dinanzi al tribunale di Napoli, che aveva rigettato l'azione volta alla declaratoria di nullità, inefficacia e l'invalidità dei decreti dirigenziali della CP_2
aventi ad oggetto la revoca del decreto di concessione ed il recupero della somma già
[...]
corrisposta.
Parte appellante ha censurato la sentenza per i seguenti motivi:
1) Inammissibilità dell'ingiunzione ex RD 639/2010
2) Eccesso di potere per violazione del principio del legittimo affidamento
3) Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento
Ha concluso, previa disapplicazione dell'atto amministrativo per l'accoglimento dell'appello e per l'annullamento della impugnata sentenza con condanna delle appellate al pagamento delle spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio. Si è la rimanendo contumace l' , instando per l'inammissibilità e Controparte_2 CP_1 in subordine per il rigetto dell'appello proposto, poiché infondato in fatto e in diritto, con conferma delle statuizioni di primo grado. Con vittoria di spese di lite ed oneri accessori.
*******************
I motivi di appello sono infondati e non meritano accoglimento.
Giova premettere che la revoca in esame è prevista espressamente, nelle ipotesi di inadempimento, dal decreto di concessione del contributo. Difatti l'art.7, lett. D) del decreto concessorio 98/2010 prevede l'avvio della procedura di revoca totale o parziale e di recupero delle somme già erogate nelle ipotesi di mancato adempimento del beneficiario degli obblighi e degli impegni connessi alla concessione d'aiuto.
Nella fattispecie trattasi di un appalto di rilevanza comunitaria, rispetto al quale la direttiva
2014/18/CE art.36 e l'art.66 del D.lgs 163/2006 prevedono l'invio del bando di gara alla
Commissione europea al fine di consentire la pubblicazione del bando medesimo nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea .
Tale adempimento, non essendo stato effettuato dall'appellante, è stato correttamente ritenuto elemento idoneo a fondare la revoca.
Deve essere precisato che con la esercitata revoca , trattandosi di una rettifica finanziaria che lo Stato membro era obbligato ad effettuare in base alla normativa comunitaria, non assume alcuna rilevanza il tempo trascorso dall'emanazione dell'atto concessorio ai fini del legittimo affidamento.
E' noto che la pubblica amministrazione è obbligata alla rivalutazione dell'ammissione, al ricorrere di determinate circostanze, stante la cogenza delle prescrizioni comunitarie;
difatti sia l'art.33 del Reg
UE 2005 n°1290 sia l'art.24 Reg UE 65/2001 impongono dei rigorosi controlli amministrativi sulle dichiarazioni e sugli adempimenti effettuati dai beneficiari in materia di erogazione di aiuti.
Nel caso in esame l'appellante non aveva provveduto alla pubblicazione del bando della gara di appalto e per l'affidamento del servizio né sul GUCE né sul GURI ma solo sul proprio albo pretorio e sul proprio sito internet istituzionale, ponendo in essere una pubblicità del tutto inidonea a consentire agli operatori economici aventi sedi in un altro stato membro di partecipare alla gara.
L'appello è quindi infondato e deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza.
Condanna il la alla refusione delle spese del grado che liquida Parte_1 in € 5.350,00 oltre accessori come per legge, in favore della Controparte_2 Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all' art 13 comma 1 quater T.U.115/2002 nei confronti di parte appellante.
Così deciso in Roma il 10 febbraio 2025
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE