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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 23/04/2025, n. 1477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1477 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
R.G.N. 2720/2022
Il Giudice,
letti gli atti del procedimento iscritto al N.R.G. 2720/2022 promosso da
rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Esposito, giusta procura alle liti in Parte_1
atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
OPPONENTE
nei confronti di
, rappresentato e difeso dall'avv. Sabato Pappacena, giusta Controparte_1
procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
OPPOSTO
preso atto che l'udienza del 10.4.2025 è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; preso atto del deposito telematico delle note di trattazione scritta da parte opponente;
letti gli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.; procede con la emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il giudice, dott.ssa Enrica de Sire, pronunzia la seguente:
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al N.R.G. 2720/2022 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Esposito, giusta procura alle liti in Parte_1
atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
OPPONENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Sabato Pappacena, giusta Controparte_1
procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come da rispettivi scritti difensivi e verbali di causa.
FATTO E DIRITTTO
In via preliminare si dà atto che la presente sentenza viene redatta mediante la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n.
69/2009, trattandosi di disposizioni applicabili ratione temporis.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo agiva in giudizio al fine Parte_1
di ottenere la revoca del provvedimento monitorio (n. 791/2012) emesso dal Tribunale di Nocera
Inferiore in data 3.7.2012, mediante il quale gli veniva ingiunto di pagare l'importo di euro
390.000,00, per le causali di cui in ricorso, oltre interessi sino al saldo, oltre spese del monitorio.
L'opponente, in particolare, eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo per carenza di legittimazione passiva sostenendo che il soggetto obbligato al pagamento dell'importo ingiunto fosse il sig.
[...]
; deduceva, in ogni caso, la prescrizione del diritto vantato dall'opposto. Tanto premesso, Pt_2
sulla scorta delle argomentazioni meglio evidenziate nel proprio atto introduttivo rassegnava le seguenti conclusioni: “ – in via preliminare, previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti ex art. 642 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva, ricorrendone gravi motivi, sospendere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 791/2012, concesso in data 03/07/2012 dal tribunale di Nocera inferiore e notificato in data 21/04/2022; - nel merito, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo in questione e conseguentemente accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente al signor per le Controparte_1 causali di cui al decreto ingiuntivo de quo;”
Con comparsa di costituzione si costituiva il quale evidenziava l'assoluta Controparte_1
infondatezza della pretesa avversa precisando che il decreto ingiuntivo opposto dapprima veniva notificato nei confronti , originario debitore, successivamente al di lui decesso, al sig. Parte_2
nella qualità di erede, giusta la previsione di cui all'art. 477 c.p.c. Risultava dunque Parte_1 infondata l'eccezione di prescrizione del diritto, giacché il decreto ingiuntivo, notificato il 25.7.2012 nei confronti di , veniva notificato al successore ai sensi dell'art. Parte_2 Parte_1
477 c.p.c., in data 21.04.2022. Ciò posto, alla luce dei fatti e delle argomentazioni meglio rappresentate nel proprio atto introduttivo, rassegnava le seguenti conclusioni: “Conclude affinché
l'On., Tribunale adito voglia così provvedere: a) rigettare l'opposizione avverso il D.I. n. 719/2012 reso dal Tribunale di Nocera Inferiore, perché infondata in fatto e diritto;
b) condannare parte opponente al pagamento di spese e compensi del presente giudizio.”.
All'udienza del 13.10.2022 il precedente giudicante formulava alle parti la proposta conciliativa nei termini che seguono: “parte opponente rinuncia alla domanda e corrisponde alla parte opposta la minore somma di €. 2.000,00 per averla convenuta in giudizio” e rinviava la causa all'udienza del
15.11.2023 per verificarne l'adesione delle parti. Fallito il tentativo di risoluzione bonaria della vertenza, anche a seguito dell'intrapresa mediazione, disposti plurimi rinvii del procedimento per esigenze di ruolo, l'affare veniva affidato all'odierno giudicante, subentrato nelle more sul ruolo.
All'udienza ricalendarizzata del 13.11.2024 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 10.4.2025.
Orbene, la domanda formulata nei termini di opposizione a decreto ingiuntivo non risulta utilmente esperibile atteso che il titolo esecutivo si è consolidato in capo al defunto debitore ingiunto
[...]
il quale, avverso il decreto ingiuntivo notificatogli il 25.7.2012, non spiegava, nel termine di Pt_2 legge, alcuna opposizione. Pertanto, la notifica effettuata il 21.4.2022 nei confronti dell'erede del debitore defunto è avvenuta legittimamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 477 c.p.c., con ogni conseguenza di legge.
In tale contesto, dovendosi limitare lo scrutinio del presente giudizio al solo accertamento dell' intervenuto o meno decorso del termine prescrizionale, risulta che il titolo esecutivo non si è prescritto;
invero, il decreto ingiuntivo emesso il 3.7.2012 veniva notificato all'odierno opponente il
21.4.2022, nel termine decennale di validità del titolo suddetto.
La domanda attorea va, dunque, rigettata con la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite in favore della controparte che si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. 37/2018, aggiornato al D.M.147/2022, tenuto conto del valore della controversia, esclusa la fase istruttoria non celebratasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede: rigetta la domanda e, per l'effetto, condanna alla rifusione delle spese di lite in Parte_1 favore di che liquida in euro 6.023,00, per compensi, oltre al rimborso Controparte_1 delle spese generali al 15%, oltre iva e c.p.a. come per legge.
Nocera Inferiore,23.4.2025 Il Giudice, Dott.ssa Enrica de Sire
SEZIONE I CIVILE
R.G.N. 2720/2022
Il Giudice,
letti gli atti del procedimento iscritto al N.R.G. 2720/2022 promosso da
rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Esposito, giusta procura alle liti in Parte_1
atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
OPPONENTE
nei confronti di
, rappresentato e difeso dall'avv. Sabato Pappacena, giusta Controparte_1
procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
OPPOSTO
preso atto che l'udienza del 10.4.2025 è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; preso atto del deposito telematico delle note di trattazione scritta da parte opponente;
letti gli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.; procede con la emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il giudice, dott.ssa Enrica de Sire, pronunzia la seguente:
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al N.R.G. 2720/2022 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Esposito, giusta procura alle liti in Parte_1
atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
OPPONENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Sabato Pappacena, giusta Controparte_1
procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come da rispettivi scritti difensivi e verbali di causa.
FATTO E DIRITTTO
In via preliminare si dà atto che la presente sentenza viene redatta mediante la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n.
69/2009, trattandosi di disposizioni applicabili ratione temporis.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo agiva in giudizio al fine Parte_1
di ottenere la revoca del provvedimento monitorio (n. 791/2012) emesso dal Tribunale di Nocera
Inferiore in data 3.7.2012, mediante il quale gli veniva ingiunto di pagare l'importo di euro
390.000,00, per le causali di cui in ricorso, oltre interessi sino al saldo, oltre spese del monitorio.
L'opponente, in particolare, eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo per carenza di legittimazione passiva sostenendo che il soggetto obbligato al pagamento dell'importo ingiunto fosse il sig.
[...]
; deduceva, in ogni caso, la prescrizione del diritto vantato dall'opposto. Tanto premesso, Pt_2
sulla scorta delle argomentazioni meglio evidenziate nel proprio atto introduttivo rassegnava le seguenti conclusioni: “ – in via preliminare, previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti ex art. 642 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva, ricorrendone gravi motivi, sospendere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 791/2012, concesso in data 03/07/2012 dal tribunale di Nocera inferiore e notificato in data 21/04/2022; - nel merito, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo in questione e conseguentemente accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente al signor per le Controparte_1 causali di cui al decreto ingiuntivo de quo;”
Con comparsa di costituzione si costituiva il quale evidenziava l'assoluta Controparte_1
infondatezza della pretesa avversa precisando che il decreto ingiuntivo opposto dapprima veniva notificato nei confronti , originario debitore, successivamente al di lui decesso, al sig. Parte_2
nella qualità di erede, giusta la previsione di cui all'art. 477 c.p.c. Risultava dunque Parte_1 infondata l'eccezione di prescrizione del diritto, giacché il decreto ingiuntivo, notificato il 25.7.2012 nei confronti di , veniva notificato al successore ai sensi dell'art. Parte_2 Parte_1
477 c.p.c., in data 21.04.2022. Ciò posto, alla luce dei fatti e delle argomentazioni meglio rappresentate nel proprio atto introduttivo, rassegnava le seguenti conclusioni: “Conclude affinché
l'On., Tribunale adito voglia così provvedere: a) rigettare l'opposizione avverso il D.I. n. 719/2012 reso dal Tribunale di Nocera Inferiore, perché infondata in fatto e diritto;
b) condannare parte opponente al pagamento di spese e compensi del presente giudizio.”.
All'udienza del 13.10.2022 il precedente giudicante formulava alle parti la proposta conciliativa nei termini che seguono: “parte opponente rinuncia alla domanda e corrisponde alla parte opposta la minore somma di €. 2.000,00 per averla convenuta in giudizio” e rinviava la causa all'udienza del
15.11.2023 per verificarne l'adesione delle parti. Fallito il tentativo di risoluzione bonaria della vertenza, anche a seguito dell'intrapresa mediazione, disposti plurimi rinvii del procedimento per esigenze di ruolo, l'affare veniva affidato all'odierno giudicante, subentrato nelle more sul ruolo.
All'udienza ricalendarizzata del 13.11.2024 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 10.4.2025.
Orbene, la domanda formulata nei termini di opposizione a decreto ingiuntivo non risulta utilmente esperibile atteso che il titolo esecutivo si è consolidato in capo al defunto debitore ingiunto
[...]
il quale, avverso il decreto ingiuntivo notificatogli il 25.7.2012, non spiegava, nel termine di Pt_2 legge, alcuna opposizione. Pertanto, la notifica effettuata il 21.4.2022 nei confronti dell'erede del debitore defunto è avvenuta legittimamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 477 c.p.c., con ogni conseguenza di legge.
In tale contesto, dovendosi limitare lo scrutinio del presente giudizio al solo accertamento dell' intervenuto o meno decorso del termine prescrizionale, risulta che il titolo esecutivo non si è prescritto;
invero, il decreto ingiuntivo emesso il 3.7.2012 veniva notificato all'odierno opponente il
21.4.2022, nel termine decennale di validità del titolo suddetto.
La domanda attorea va, dunque, rigettata con la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite in favore della controparte che si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. 37/2018, aggiornato al D.M.147/2022, tenuto conto del valore della controversia, esclusa la fase istruttoria non celebratasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede: rigetta la domanda e, per l'effetto, condanna alla rifusione delle spese di lite in Parte_1 favore di che liquida in euro 6.023,00, per compensi, oltre al rimborso Controparte_1 delle spese generali al 15%, oltre iva e c.p.a. come per legge.
Nocera Inferiore,23.4.2025 Il Giudice, Dott.ssa Enrica de Sire