Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 23/01/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 542/2023
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Vito Colucci - Presidente;
Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 542/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 1180/2023 del Tribunale di Salerno, pronunciata all'udienza di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 17/03/2023 e pubblicata dalla cancelleria in pari data – notificata in data 26/04/2023,
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alfonso Lisanti e Germano Nicoletti Parte_1 ed elettivamente domiciliato in Vallo della Lucania (SA), al Corso G. Murat nr. 20, presso studio difensori,
- appellante –
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 [...]
, rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Riccio ed elettivamente domiciliato in CP_2
Roma (RM), alla Via Asmara nr. 38, presso studio difensore.
- appellato –
*********
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1180/2023 del Tribunale di Salerno –
Opposizione a decreto ingiuntivo n. 3619/2019 emesso dal Tribunale di Salerno
CONCLUSIONI:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello notificato a mezzo pec in data 22/05/2023 per l'appellato presso il procuratore costituito in primo grado e iscritto a ruolo presso l'intestata Corte di
Appello di Salerno in pari data, proponeva gravame avverso la sentenza n. Parte_1
1180/2023 del Tribunale di Salerno, pronunciata all'udienza di discussione orale ex art. 281- sexies c.p.c. del 17/03/2023 e pubblicata dalla cancelleria in pari data – notificata in data
26/04/2023, con la quale il Tribunale di Salerno così decideva: “- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 3619/2019 (RGN 11660/2019) reso dal Tribunale di Salerno- il 06-
10/12/2019, e lo dichiara esecutivo come per legge;
- condanna l'opponente a pagare le spese di lite in favore del che liquida in Euro 3.397,00 oltre la Controparte_1 maggiorazione del 15% per spese generali, IVA e Cassa se dovute come per legge, con attribuzione all'avv.
Valentina Riccio per dichiarato anticipo”.
Per una compiuta esposizione dei fatti, occorre premettere quanto segue.
Nel primo grado di giudizio, con atto di citazione notificato in data 11/01/2020 e iscritto a ruolo in data 13/01/2020 con R.G. n. 282/2020, proponeva opposizione a Parte_1 decreto ingiuntivo n. 3619/2019 emesso dal Tribunale di Salerno, R.G. 11660/2019, in data
06/12/2019, depositato telematicamente in data 10/12/2019 e notificato in data
30/12/2019, con cui il Tribunale ingiungeva a di pagare al ricorrente Parte_1 la somma di € 10.713,78, oltre interessi e spese di procedura Controparte_1 quantificate in € 665,00 quale saldo della quota associativa, degli oneri e dei costi di servizio per la fornitura irrigua dell'utenza – codice identificato erogatore/bocchetta n. 64 “condotta irrigua ”. A fondamento della spiegata opposizione, Controparte_3
l'opponente eccepiva: 1) Prescrizione del credito – applicabilità del termine prescrizionale ex art. 2948 c.c., 2) Sulla inesistenza della prova del credito ingiunto - infondatezza della pretesa,
3) Nullità del decreto ingiuntivo opposto per incertezza del credito;
chiedeva, pertanto, di accogliere l'opposizione e, per l'effetto, di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito ingiunto e, per l'effetto, di revocare, annullare e/o comunque dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
sempre nel merito, in via gradata, chiedeva di revocare, annullare e/o comunque dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto in ragione della incertezza,
pag. 2/6 genericità del credito ed assenza del credito, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 10/06/2020, si costituiva in giudizio il Controparte_1 in persona del suo presidente e legale rappresentante p.t. quale
[...] CP_4 parte convenuta, che nel merito chiedeva rigettarsi l'opposizione in quanto inammissibile, improponibile e infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio. In via istruttoria, chiedeva ammettersi prova per testi. Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., il giudizio veniva rinviato all'udienza del 17/03/2023 per la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., con termine fino a dieci giorni prima per il deposito di note conclusionali. Con sentenza n. 1180/2023 pronunciata all'udienza di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 17/03/2023 e pubblicata dalla cancelleria in pari data – notificata in data 26/04/2023, il Tribunale di Salerno rigettava l'opposizione e condannava l'opponente alla refusione delle spese di lite quantificate in € 3.397,00.
Con la proposizione del presente gravame, l'odierno appellante, , censurava Parte_1
l'impugnata sentenza sulla base dei seguenti motivi: “1) Violazione di legge in ragione dell'erronea valutazione delle prove ed emergenze istruttorie con conseguente violazione del disposto dell'art. 115 cod. proc. civ. - insussistenza della prova del credito ingiunto - incertezza e/o indeterminatezza del credito con conseguente violazione dell'art. 2697 cod. civ.; 2) Violazione di legge ancora per erronea valutazione delle prove ed emergenze istruttorie con conseguente violazione del disposto dell'art. 115 cod. proc. civ. - Violazione di legge per erronea valutazione sulla maturata prescrizione del credito ex art. 2948 cod. civ. in assenza di validi atti interruttivi della prescrizione - Violazione di legge per carenza e/o omessa motivazione da parte del Giudice di prime cure in ordine all'ammesso compendio probatorio sostanziatosi in via esclusiva in prove documentali”; chiedeva, pertanto, all'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere le seguenti conclusioni: “1. Nel merito: - riformare la sentenza di primo grado resa dal Tribunale di Salerno seconda sezione civile distinta con n. 1180/2023 pubblicata il 17/03/2023
(R. G. n. 282/2020) notificata in data 26.04.2023 e, per l'effetto, in accoglimento dei sovraesposti motivi revocare, annullare, o dichiarare nullo e, comunque, privo di qualsivoglia effetto giuridico il decreto ingiuntivo reso dal Tribunale di Salerno distinto con n. 3619/19 del 06.12.2019, r.g. 11660/2019, depositato in data 10.12.2019 e notificato in data 30.12.2019, con il quale veniva ingiunto al sig. Parte_1 il pagamento della somma di € 10.713,78 oltre interessi come da domanda e spese di procedura per
[...]
pag. 3/6 € 145,50 per spese, € 540,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge .
2. In via di estremo subordine: - in riforma parziale della sentenza di primo grado resa dal Tribunale di Salerno seconda sezione civile distinta con n. 1180/2023 pubblicata il 17/03/2023 (R. G. n.
282/2020) notificata in data 26.04.2023 procedere alla riduzione del quantum della somma dovuta dal sig. in favore del n persona Parte_1 Controparte_1 del Presidente nonché rapp.te legale p. t. nella misura ritenuta di giustizia;
3. In ordine alle spese: - con condanna dell'appellata alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio in favore dei procuratori antistatari”. Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente in data 24/10/2023, si costituiva in giudizio il Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, , quale parte
[...] Controparte_2 appellata, che eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., nel merito chiedeva di rigettare l'interposto gravame perché infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese e compensi. Fissata la prima udienza per il 26/10/2023, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e 127-ter c.p.c., così come introdotti con D.Lgs. n.
149/2022, e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, la Corte si riservava sull'istanza di sospensione;
con ordinanza del 31/10/2023, depositata, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 09/11/2023, la Corte, ritenendo non sussistenti i presupposti per la concessione dell'invocata inibitoria, rigettava l'istanza di sospensione della sentenza impugnata e rinviava all'udienza del 28/11/2024 per la rimessione della causa in decisione e contestuale concessione dei termini perentori ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle memorie n. 1), n. 2) e n. 3). Depositati gli scritti conclusionali, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. per l'udienza del 28/11/2024 e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il Consigliere istruttore riservava la causa alla decisione del Collegio
e viene così decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va superata l'eccezione ex art. 342 c.p.c. per essere l'appello adeguatamente e sufficientemente argomentato, in relazione alla specificità dei motivi di appello, per come prospettati.
L'appello, come proposto, va rigettato per le ragioni di seguito riportate. Il Controparte_1 ha ottenuto decreto ingiuntivo per euro 10.713,78 in danno di
[...] Parte_1 per oneri e costi del servizio. La richiesta di pagamento ha radice nella titolarità in capo al pag. 4/6 dell'utenza n. 64 della condotta irrigua Macchitelle/San . Parte_1 Controparte_3
L'opponente ha contestato la pretesa creditoria, a suo dire, fondata solo su Parte_1 richiesta di pagamento del 22/09/2012 riferita all'arco temporale dal 2006 al 2010 e le fatture n. 128, n.74 e sollecito di pagamento del 24/07/2019. L'appellante in primo grado ha eccepito la prescrizione del credito, esclusa dal primo giudice per la presenza di atti interruttivi della prescrizione, e la mancanza di documenti giustificanti il credito. Orbene quanto alla fonte del credito, l'appellante non contesta la sua qualità di consorziato e di beneficiario dei servizi resi dal , quanto l'inadempimento. In questo senso, va CP_1 osservato che il creditore che agisca per l'adempimento di un'obbligazione non assolta dal debitore deve provare la fonte della pretesa, restando a carico del debitore l'onere di provare il corretto adempimento e l'estinzione della posta di debito. Nel caso di specie, il CP_1 ha provato la qualità di consorziato del , e fondato la sua pretesa creditoria Parte_1 sull'approvazione dei bilanci, con produzione relative delibere, ove viene in evidenza la morosità dei consorziati. Invero, la qualità di consorziato determina l'obbligo di corrispondere la quota associativa, il cui corretto adempimento ricade sull'appellante, una volta accertata la sua qualità. Altra fonte di credito è data dalla quota di bocchetta che deriva dalla qualità di consorziato, e dal consumo, in relazione al quale il ha integrato la CP_1 documentazione, con prova dell'effettività della fruizione del servizio consortile. Peraltro,
l'appello non è specifico in ordine ai documenti non comprovanti il credito, in ragione della contestazione sulla mancata valutazione del materiale di prova da parte del giudice di primo grado. La circostanza di essere consorziato determina l'obbligo al pagamento della quota, e dell'allaccio, con onere della prova del corretto adempimento. La fonte dell'obbligo è dato dall'approvazione di anno in anno delle deliberazioni consortili non validamente impugnate ed annullate, solo in caso di annullamento l'opposizione a decreto ingiuntivo può essere ritenuta fondata. (Cass. civ. sez. I ordinanza n. 5235/2024). Quanto alla prescrizione del diritto di credito, la circostanza del pagamento parziale in data 24/09/2011 è stata ben valutata dal primo giudice come elemento inconciliabile con la volontà di avvalersi della prescrizione, chi paga un debito quando già prescritto non può pretendere la restituzione dell'importo spontaneamente versato, essendo condotta implicitamente idonea a provare la rinuncia ad avvalersi della prescrizione, per il periodo successivo interviene la richiesta di pagamento del 22/09/2012 e (periodo 2006-2015) per cui la prescrizione non è intervenuta.
pag. 5/6 L'appello va rigettato, con condanna alle spese di lite per la parte soccombente, in ragione del valore della controversia.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante pro-tempore, , avverso la sentenza n. 1180/2023 del Tribunale Controparte_2 di Salerno, pronunciata all'udienza di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 17/03/2023
e pubblicata dalla cancelleria in pari data – notificata in data 26/04/2023, respinta ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 5.800,00 oltre iva e cnap come per legge e spese generali in favore di parte appellata.
La Corte dà atto che non/sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario, di un importo ulteriore pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto dei criteri così come statuiti dal regolamento adottato con Decreto del 7 agosto 2023, n. 110.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile.
Salerno, lì 16 /01/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Carleo Dott. Vito Colucci
pag. 6/6