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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/05/2025, n. 2044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2044 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 9901/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
Matilde Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 9901/2023 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to BELARDO SALVATORE e dall'avv. Parte_1
VALENTINO GIOVAN BATTISTA
Ricorrente
CONTRO
in persona del lrpt rappresentato e difeso dall'avv. VERRENGIA IDA CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
OGGETTO: opposizione ad Atp
Il ricorrente in epigrafe identificato ha esposto di aver presentato domanda di riconoscimento dell' assegno ordinario di invalidità ma che il beneficio veniva riconosciuto in via amministrativa;
di aver proposto ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis cpc e che il C.T.U. nominato non riteneva sussistenti i requisiti sanitari per beneficiare della prestazione;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
Tanto premesso il ricorrente ha chiesto, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del diritto dalla data della domanda.
L' , costituitosi in giudizio ha chiesto il rigetto del ricorso CP_1
Disposta la rinnovazione della consulenza e all'esito trattazione scritta del procedimento, a seguito delle note depositate dal ricorrente, e riunito il procedimento di ATP al giudizio di opposizione, il procedimento viene contestualmente deciso Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un' erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992) o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Va poi rilevato che, in presenza di contestazioni formulate dalle parti alle conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso limitato "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (cfr. Cass. 6084/2014;
6085/2014). In particolare, l'art. 445 bis c.p.c. è stato inserito dall'art. 38, comma 1, del d.l. 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modif., in l. 15 luglio 2011, n. 111. Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del d.l. 98 del 2011, cit., la disposizione è entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2012. Il settimo comma, inserito dall'art. 27 della l. 12 novembre 2011, n. 183, ai sensi dell'art. 36 della legge n. 183, cit., ha invece vigore a decorrere dai trenta giorni successivi al 1° gennaio 2012. Sempre in premessa, va sottolineato che la dichiarata finalità della modifica legislativa è stata quella di «realizzare una maggiore economicità dell'azione amministrativa e favorire la piena operatività e trasparenza dei pagamenti, nonché deflazionare il contenzioso in materia previdenziale, di contenere la durata dei processi in materia previdenziale, nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848» (art. 38 comma 1 d.l. 98/2011 cit.). Come si evince dal tenore dell'art 445 bis cpc e riconosciuto dalla giurisprudenza della Suprema Corte, la legge prevede oggi due distinti giudizi.
Tenuto conto che il diritto (finale) ad una delle prestazioni previdenziali o assistenziali elencate al primo comma dell'art. 445 bis c.p.c., ha, di regola, due distinti presupposti, l'uno sanitario, l'altro di carattere reddituale o c.d. socio-economico, il legislatore ha inteso scindere la tutela giurisdizionale, prevedendo, per l'accertamento giudiziale di questi due distinti presupposti, altrettanti giudizi: un primo procedimento, pregiudiziale ed a carattere necessario, previsto ai commi 1, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 445 bis, avente ad oggetto esclusivamente la verifica (preventiva) delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che si intende far valere, ed a sua volta suddiviso in due fasi innanzi al medesimo Tribunale (prima fase e fase, eventuale, di opposizione); un distinto ed autonomo procedimento, previsto ai commi 1 e 2 dell'art. 445 bis, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto
(finale) alla prestazione cui l'accertamento sanitario era preordinato, da ritenersi esperibile solo una volta che l'accertamento sanitario oggetto del primo procedimento sia divenuto definitivo.
Tale secondo giudizio, infatti, secondo quanto prescritto dal legislatore, deve essere necessariamente
(a pena di improcedibilità) preceduto da un accertamento tecnico preventivo avente ad oggetto il solo accertamento sanitario che costituisce il presupposto clinico (fattuale) del diritto invocato.
Ora, dalla scelta del legislatore si evince che non è possibile dare corso al giudizio per l'accertamento del diritto (finale) alla prestazione, finché l'accertamento sanitario non è divenuto definitivo o per essere stato omologato l'accertamento o per essere stato deciso, con sentenza inappellabile, il giudizio di contestazione della perizia.
In altre parole, l'improcedibilità del giudizio per il conseguimento della prestazione opera finché
l'accertamento tecnico non può ritenersi completato e sfociato in un accertamento sanitario a carattere definitivo.
Se, dunque, depositata la c.t.u., viene proposto il dissenso e presentato il successivo ricorso per la contestazione delle conclusioni del consulente, il perfezionamento della condizione di procedibilità deve ritenersi impedito, con la conseguente impossibilità di proporre la domanda per il riconoscimento del diritto alla prestazione, anche se contestualmente, nel medesimo giudizio avente ad oggetto la contestazione della c.t.u..
In tal senso militano diversi ordini di considerazioni:
1) In primo luogo, la legge chiarisce che l'improcedibilità del ricorso ordinario per il riconoscimento del diritto (finale) alla prestazione si determina anche se l'accertamento tecnico, pur iniziato, non sia stato concluso, e richiede, nel caso di rilevata improcedibilità, la proposizione dell'istanza di accertamento, ovvero di completamento dello stesso. E la sola “conclusione” giuridicamente rilevante non può che essere il fine ultimo dello speciale procedimento per ATP, e cioè l'omologa dell'accertamento sanitario. Altrimenti, se si consentisse di impedire l'improcedibilità del ricorso ordinario una volta effettuata la perizia, anche se quella perizia non è stata omologata e non è dunque utilizzabile ai fini del pagamento della prestazione, significherebbe sostanzialmente vanificare quella finalità deflattiva del contenzioso che ha ispirato il legislatore;
2) In secondo luogo, la netta distinzione tra i due tipi di giudizio ordinario (giudizio per il riconoscimento del diritto, di cui al comma 1, e giudizio di contestazione dell'accertamento tecnico preventivo, di cui al comma 6) emerge:
2.a) dai due distinti riferimenti testuali, al comma 2, alla
«domanda di cui al primo comma», ed al comma 7, al «giudizio previsto dal comma precedente»
(sesto comma): diversità di riferimenti che non avrebbe alcun senso ove i due giudizi fossero sovrapponibili;
2.b) dal regime di inappellabilità della sola sentenza che definisce il giudizio di cui al comma 6, che, stante il carattere eccezionale rispetto alla regola generale di cui all'art. 339 comma 1
c.p.c., non può ritenersi esteso al giudizio introdotto con la distinta domanda di cui al comma 1, giudizio che pertanto non può che sfociare in una sentenza appellabile;
2.c) dalla previsione, per il giudizio instaurato, a seguito del deposito dell'atto di dissenso, al solo ed esplicito fine di «contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», che il ricorso introduttivo contenga «a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione».
Dunque, a differenza del giudizio per il riconoscimento del diritto alla prestazione, questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario ha un carattere impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
E se la mancanza di contestazioni comporta l'inammissibilità del ricorso, argomentando a contrario, il ricorso introduttivo del giudizio di cui al comma 6 in tanto è ammissibile in quanto abbia ad oggetto la contestazione della c.t.u., ciò che non può che significare che oggetto del ricorso può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
3) Infine, ai sensi del comma 5 secondo alinea, una volta che il procedimento per ATP sia iniziato, gli enti competenti non possono dare corso al riconoscimento della prestazione sino a che non gli sia stato notificato il decreto di omologa dell'accertamento tecnico preventivo. Solo a partire da tale momento, infatti, e nel termine di 120 giorni, la legge autorizza detti enti al «pagamento delle relative prestazioni», «subordinatamente alla verifica di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente».
Quanto al merito, nel caso concreto, il CTU nominato nella precedente fase di ATP ha negato il riconoscimento dei requisiti per l'assegno di accompagnamento
Il ricorrente ha dedotto che il CTU avrebbe errato nella valutazione delle patologie sofferte
Le doglianze sono fondate.
La valutazione operata dal precedente ctu appare infatti lacunosa e contraddittoria ( al punto da confondere, a seguito della richiesta di chiarimenti, anche la prestazione richiesta); per tale ragione è stato disposto il rinnovo della stessa: all'esito il dott. ha valutato il ricorrente come affetto da: Per_1
Lombalgia meccanica da spondilodiscartrosi e ernie discali in soggetto sia con artrite psoriasica, sia con grave obesità (41,77) con associata patologia degenerativa delle spalle e del rachide cervicale con moderate gravi limitazioni articolari delle piccole e grandi articolazioni;
b) Diabete mellito tipo II in compenso clinico senza micro e macro complicanze;
c) Ipertensione arteriosa in soggetto con insufficienza valvolare moderata in seconda classe NYHA in buon compenso farmacologico;
d) Nefrectomia sinistra per rene grinzo con rene destro con funzionalità renale conservata;
e) Stato ansioso
Il CTU, dall'analisi dei documenti sanitari prodotti e dall'esame obiettivo, ha quindi valutato
“ Nel caso in esame il sig. è operaio carpentiere e il suo ruolo si basa principalmente Parte_1
su postura, a movimenti ripetuti degli arti superiori e inferiori e sforzi fisici. Infatti il protocollo sanitario di sorveglianza sanitaria (il sottoscritto CTU è anche medico competente) prevede oltre agli esami di routine ematici, l'esame posturale e esame osteoarticolare e il suo ruolo si basa principalmente su postura, a movimenti ripetuti degli arti superiori e inferiori e sforzi fisici. Tali funzioni risultano compromesse sia dalla moderata dispnea dopo sforzi legata alla grande obesità e sia dalla patologia osteoarticolare con la moderata grave limitazione funzionale articolare sia del tratto lombosacrale con associato dolore che costringe al ricorrente l'utilizzo del busto steccato e sia delle grandi e piccole articolazioni per l'artrite psoriasica. Infatti dalla disamina della documentazione ad atti, dall'esame clinico effettuato dal sottoscritto CTU in sede di operazioni peritali (09.12.2024),
l'esame clinico del ricorrente risulta caratterizzato dalla moderata grave limitazione funzionale delle grandi e piccole articolazioni che costringono il ricorrente a limitare le sue mansioni di operaio carpentiere, a controlli periodici, FKT, applicazione di busto steccato lombare e a terapia farmacologica. A ciò si associano le altre patologie lamentate dal ricorrente, l'ipertensione arteriosa in soggetto con moderata valvulopatia condizione che limita la capacità di lavoro del ricorrente evitando sforzi fisici, il diabete mellito tipo II in buon controllo clinico farmacologico e il mono rene destro con funzionalità renale conservata. Sulla scorta di tale premesse, dall'accurato esame di tutto il corredo documentale e del pregresso iter evolutivo del complesso patologico, si può affermare che per la sintomatologia articolare, cardiologica e respiratoria, si determinano una riduzione superiore ai due terzi della capacità lavorativa del sig. in occupazioni confacenti alle sue attitudini Parte_1
a partire dalla data della domanda amministrativa, 07.09.2021, epoca in cui erano già documentate le patologia lamentate dal ricorrente tali da comportare già dal periodo della domanda amministrata terapie continue, cicli fisioterapia per migliorare la limitazione articolare”.
Le valutazioni del ctu appaiono congrue e ampiamente motivate immuni da vizi logici e giuridici, e supportate da ogni utile e possibile accertamento.
Il ricorso, pertanto, va integralmente accolto con riconoscimento della sussistenza del requisito sanitario sin dalla data della domanda amministrativa.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo
Le spese delle consulenze tecniche di ufficio si pongono, quindi, definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott. Matilde Pezzullo definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. in accoglimento del ricorso dichiara che il ricorrente è in possesso del requisito sanitario necessario per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità dalla domanda amministrativa (7.12.2021)
2. condanna l' al pagamento delle spese processuali per entrambe le fasi del giudizio che liquida CP_1
in complessivi euro 2300,00, oltre IVA CPA e rimborso forfettario come per legge con distrazione
CP_
3. le spese della C.T.U. sono poste definitivamente a carico dell' e liquidate come da separato decreto.
Aversa 8.5.2025 Il GIUDICE
Pres. Matilde Pezzullo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
Matilde Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 9901/2023 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to BELARDO SALVATORE e dall'avv. Parte_1
VALENTINO GIOVAN BATTISTA
Ricorrente
CONTRO
in persona del lrpt rappresentato e difeso dall'avv. VERRENGIA IDA CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
OGGETTO: opposizione ad Atp
Il ricorrente in epigrafe identificato ha esposto di aver presentato domanda di riconoscimento dell' assegno ordinario di invalidità ma che il beneficio veniva riconosciuto in via amministrativa;
di aver proposto ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis cpc e che il C.T.U. nominato non riteneva sussistenti i requisiti sanitari per beneficiare della prestazione;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
Tanto premesso il ricorrente ha chiesto, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del diritto dalla data della domanda.
L' , costituitosi in giudizio ha chiesto il rigetto del ricorso CP_1
Disposta la rinnovazione della consulenza e all'esito trattazione scritta del procedimento, a seguito delle note depositate dal ricorrente, e riunito il procedimento di ATP al giudizio di opposizione, il procedimento viene contestualmente deciso Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un' erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992) o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Va poi rilevato che, in presenza di contestazioni formulate dalle parti alle conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso limitato "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (cfr. Cass. 6084/2014;
6085/2014). In particolare, l'art. 445 bis c.p.c. è stato inserito dall'art. 38, comma 1, del d.l. 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modif., in l. 15 luglio 2011, n. 111. Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del d.l. 98 del 2011, cit., la disposizione è entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2012. Il settimo comma, inserito dall'art. 27 della l. 12 novembre 2011, n. 183, ai sensi dell'art. 36 della legge n. 183, cit., ha invece vigore a decorrere dai trenta giorni successivi al 1° gennaio 2012. Sempre in premessa, va sottolineato che la dichiarata finalità della modifica legislativa è stata quella di «realizzare una maggiore economicità dell'azione amministrativa e favorire la piena operatività e trasparenza dei pagamenti, nonché deflazionare il contenzioso in materia previdenziale, di contenere la durata dei processi in materia previdenziale, nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848» (art. 38 comma 1 d.l. 98/2011 cit.). Come si evince dal tenore dell'art 445 bis cpc e riconosciuto dalla giurisprudenza della Suprema Corte, la legge prevede oggi due distinti giudizi.
Tenuto conto che il diritto (finale) ad una delle prestazioni previdenziali o assistenziali elencate al primo comma dell'art. 445 bis c.p.c., ha, di regola, due distinti presupposti, l'uno sanitario, l'altro di carattere reddituale o c.d. socio-economico, il legislatore ha inteso scindere la tutela giurisdizionale, prevedendo, per l'accertamento giudiziale di questi due distinti presupposti, altrettanti giudizi: un primo procedimento, pregiudiziale ed a carattere necessario, previsto ai commi 1, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 445 bis, avente ad oggetto esclusivamente la verifica (preventiva) delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che si intende far valere, ed a sua volta suddiviso in due fasi innanzi al medesimo Tribunale (prima fase e fase, eventuale, di opposizione); un distinto ed autonomo procedimento, previsto ai commi 1 e 2 dell'art. 445 bis, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto
(finale) alla prestazione cui l'accertamento sanitario era preordinato, da ritenersi esperibile solo una volta che l'accertamento sanitario oggetto del primo procedimento sia divenuto definitivo.
Tale secondo giudizio, infatti, secondo quanto prescritto dal legislatore, deve essere necessariamente
(a pena di improcedibilità) preceduto da un accertamento tecnico preventivo avente ad oggetto il solo accertamento sanitario che costituisce il presupposto clinico (fattuale) del diritto invocato.
Ora, dalla scelta del legislatore si evince che non è possibile dare corso al giudizio per l'accertamento del diritto (finale) alla prestazione, finché l'accertamento sanitario non è divenuto definitivo o per essere stato omologato l'accertamento o per essere stato deciso, con sentenza inappellabile, il giudizio di contestazione della perizia.
In altre parole, l'improcedibilità del giudizio per il conseguimento della prestazione opera finché
l'accertamento tecnico non può ritenersi completato e sfociato in un accertamento sanitario a carattere definitivo.
Se, dunque, depositata la c.t.u., viene proposto il dissenso e presentato il successivo ricorso per la contestazione delle conclusioni del consulente, il perfezionamento della condizione di procedibilità deve ritenersi impedito, con la conseguente impossibilità di proporre la domanda per il riconoscimento del diritto alla prestazione, anche se contestualmente, nel medesimo giudizio avente ad oggetto la contestazione della c.t.u..
In tal senso militano diversi ordini di considerazioni:
1) In primo luogo, la legge chiarisce che l'improcedibilità del ricorso ordinario per il riconoscimento del diritto (finale) alla prestazione si determina anche se l'accertamento tecnico, pur iniziato, non sia stato concluso, e richiede, nel caso di rilevata improcedibilità, la proposizione dell'istanza di accertamento, ovvero di completamento dello stesso. E la sola “conclusione” giuridicamente rilevante non può che essere il fine ultimo dello speciale procedimento per ATP, e cioè l'omologa dell'accertamento sanitario. Altrimenti, se si consentisse di impedire l'improcedibilità del ricorso ordinario una volta effettuata la perizia, anche se quella perizia non è stata omologata e non è dunque utilizzabile ai fini del pagamento della prestazione, significherebbe sostanzialmente vanificare quella finalità deflattiva del contenzioso che ha ispirato il legislatore;
2) In secondo luogo, la netta distinzione tra i due tipi di giudizio ordinario (giudizio per il riconoscimento del diritto, di cui al comma 1, e giudizio di contestazione dell'accertamento tecnico preventivo, di cui al comma 6) emerge:
2.a) dai due distinti riferimenti testuali, al comma 2, alla
«domanda di cui al primo comma», ed al comma 7, al «giudizio previsto dal comma precedente»
(sesto comma): diversità di riferimenti che non avrebbe alcun senso ove i due giudizi fossero sovrapponibili;
2.b) dal regime di inappellabilità della sola sentenza che definisce il giudizio di cui al comma 6, che, stante il carattere eccezionale rispetto alla regola generale di cui all'art. 339 comma 1
c.p.c., non può ritenersi esteso al giudizio introdotto con la distinta domanda di cui al comma 1, giudizio che pertanto non può che sfociare in una sentenza appellabile;
2.c) dalla previsione, per il giudizio instaurato, a seguito del deposito dell'atto di dissenso, al solo ed esplicito fine di «contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», che il ricorso introduttivo contenga «a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione».
Dunque, a differenza del giudizio per il riconoscimento del diritto alla prestazione, questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario ha un carattere impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
E se la mancanza di contestazioni comporta l'inammissibilità del ricorso, argomentando a contrario, il ricorso introduttivo del giudizio di cui al comma 6 in tanto è ammissibile in quanto abbia ad oggetto la contestazione della c.t.u., ciò che non può che significare che oggetto del ricorso può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
3) Infine, ai sensi del comma 5 secondo alinea, una volta che il procedimento per ATP sia iniziato, gli enti competenti non possono dare corso al riconoscimento della prestazione sino a che non gli sia stato notificato il decreto di omologa dell'accertamento tecnico preventivo. Solo a partire da tale momento, infatti, e nel termine di 120 giorni, la legge autorizza detti enti al «pagamento delle relative prestazioni», «subordinatamente alla verifica di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente».
Quanto al merito, nel caso concreto, il CTU nominato nella precedente fase di ATP ha negato il riconoscimento dei requisiti per l'assegno di accompagnamento
Il ricorrente ha dedotto che il CTU avrebbe errato nella valutazione delle patologie sofferte
Le doglianze sono fondate.
La valutazione operata dal precedente ctu appare infatti lacunosa e contraddittoria ( al punto da confondere, a seguito della richiesta di chiarimenti, anche la prestazione richiesta); per tale ragione è stato disposto il rinnovo della stessa: all'esito il dott. ha valutato il ricorrente come affetto da: Per_1
Lombalgia meccanica da spondilodiscartrosi e ernie discali in soggetto sia con artrite psoriasica, sia con grave obesità (41,77) con associata patologia degenerativa delle spalle e del rachide cervicale con moderate gravi limitazioni articolari delle piccole e grandi articolazioni;
b) Diabete mellito tipo II in compenso clinico senza micro e macro complicanze;
c) Ipertensione arteriosa in soggetto con insufficienza valvolare moderata in seconda classe NYHA in buon compenso farmacologico;
d) Nefrectomia sinistra per rene grinzo con rene destro con funzionalità renale conservata;
e) Stato ansioso
Il CTU, dall'analisi dei documenti sanitari prodotti e dall'esame obiettivo, ha quindi valutato
“ Nel caso in esame il sig. è operaio carpentiere e il suo ruolo si basa principalmente Parte_1
su postura, a movimenti ripetuti degli arti superiori e inferiori e sforzi fisici. Infatti il protocollo sanitario di sorveglianza sanitaria (il sottoscritto CTU è anche medico competente) prevede oltre agli esami di routine ematici, l'esame posturale e esame osteoarticolare e il suo ruolo si basa principalmente su postura, a movimenti ripetuti degli arti superiori e inferiori e sforzi fisici. Tali funzioni risultano compromesse sia dalla moderata dispnea dopo sforzi legata alla grande obesità e sia dalla patologia osteoarticolare con la moderata grave limitazione funzionale articolare sia del tratto lombosacrale con associato dolore che costringe al ricorrente l'utilizzo del busto steccato e sia delle grandi e piccole articolazioni per l'artrite psoriasica. Infatti dalla disamina della documentazione ad atti, dall'esame clinico effettuato dal sottoscritto CTU in sede di operazioni peritali (09.12.2024),
l'esame clinico del ricorrente risulta caratterizzato dalla moderata grave limitazione funzionale delle grandi e piccole articolazioni che costringono il ricorrente a limitare le sue mansioni di operaio carpentiere, a controlli periodici, FKT, applicazione di busto steccato lombare e a terapia farmacologica. A ciò si associano le altre patologie lamentate dal ricorrente, l'ipertensione arteriosa in soggetto con moderata valvulopatia condizione che limita la capacità di lavoro del ricorrente evitando sforzi fisici, il diabete mellito tipo II in buon controllo clinico farmacologico e il mono rene destro con funzionalità renale conservata. Sulla scorta di tale premesse, dall'accurato esame di tutto il corredo documentale e del pregresso iter evolutivo del complesso patologico, si può affermare che per la sintomatologia articolare, cardiologica e respiratoria, si determinano una riduzione superiore ai due terzi della capacità lavorativa del sig. in occupazioni confacenti alle sue attitudini Parte_1
a partire dalla data della domanda amministrativa, 07.09.2021, epoca in cui erano già documentate le patologia lamentate dal ricorrente tali da comportare già dal periodo della domanda amministrata terapie continue, cicli fisioterapia per migliorare la limitazione articolare”.
Le valutazioni del ctu appaiono congrue e ampiamente motivate immuni da vizi logici e giuridici, e supportate da ogni utile e possibile accertamento.
Il ricorso, pertanto, va integralmente accolto con riconoscimento della sussistenza del requisito sanitario sin dalla data della domanda amministrativa.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo
Le spese delle consulenze tecniche di ufficio si pongono, quindi, definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott. Matilde Pezzullo definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. in accoglimento del ricorso dichiara che il ricorrente è in possesso del requisito sanitario necessario per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità dalla domanda amministrativa (7.12.2021)
2. condanna l' al pagamento delle spese processuali per entrambe le fasi del giudizio che liquida CP_1
in complessivi euro 2300,00, oltre IVA CPA e rimborso forfettario come per legge con distrazione
CP_
3. le spese della C.T.U. sono poste definitivamente a carico dell' e liquidate come da separato decreto.
Aversa 8.5.2025 Il GIUDICE
Pres. Matilde Pezzullo