TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 16/12/2025, n. 1986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1986 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, nella persona del giudice monocratico Dott. Sossio
Pellecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2419/2021 R.G.A.C.C., assegnata in decisione all'udienza cartolare del
9.10.2025, con fissazione dei termini di giorni 20 previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica, avente ad oggetto “Opposizione a decreto ingiuntivo” e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 P.IVA_1
IL NI IO e CC RI, in virtù di procura in atti;
OPPONENTE
E
(P.IVA ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
CAPOBIANCO LUIGI, in virtù di procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da atti e note di trattazione scritta da intendersi qui per integralmente riportate.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 31.05.2021, la Parte_1
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 343/2021, emesso dal
[...]
Tribunale di Avellino in data 07.04.2021, con il quale le veniva ingiunto il pagamento, in favore di della somma di € 30.668,54, oltre interessi moratori e spese della Controparte_1
procedura monitoria, a titolo di corrispettivo per forniture di materiale per l'edilizia.
1 A fondamento dell'opposizione, la ha eccepito, in via preliminare, Parte_1
l'improcedibilità della domanda monitoria per il mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita e, nel merito, ha dedotto:
1. la nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo per essere stato emesso fuori dei casi previsti dagli artt. 633 e ss. c.p.c., stante l'incertezza del credito;
2. l'intervenuta prescrizione del credito;
3. l'integrale pagamento delle fatture azionate, in parte mediante bonifici e in parte mediante girata di titoli cambiari emessi da propri debitori ( e;
4. l'inammissibilità dell'azione Controparte_2 Controparte_3
causale per violazione dell'art. 66 della Legge Cambiaria (R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669), non avendo l'opposta offerto in restituzione i titoli di credito asseritamente insoluti.
L'opponente ha, infine, formulato domanda riconvenzionale per la condanna dell'opposta al risarcimento del danno, per violazione dell'obbligo di avviso di mancato pagamento dei titoli di cui all'art. 52 della Legge Cambiaria, danno corrispondente ai maggiori interessi moratori che è stata costretta a corrispondere a causa del ritardo con cui l'azione di recupero è stata intrapresa.
Con comparsa di costituzione e risposta del 10.09.2021, si è costituita l' CP_1
la quale ha contestato integralmente le avverse difese, chiedendo il rigetto
[...]
dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto. Ha precisato che, a seguito della notifica del decreto ingiuntivo, erano intervenuti pagamenti parziali (sia da parte della Parte_1
che da parte dei suoi debitori e che avevano
[...] Controparte_4 Controparte_5 ridotto il credito residuo ad € 20.559,84. Ha inoltre chiesto la condanna dell'opponente per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
All'esito dell'udienza di prima comparizione, a scioglimento della riserva assunta, il Giudice, con ordinanza del 26.11.2021, ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma residua di € 20.559,84, onerando parte opposta dell'introduzione della procedura di mediazione. Successivamente, la ha Parte_1
provveduto al pagamento di tale importo.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita mediante l'interrogatorio formale dei legali rappresentanti delle parti e l'escussione di testimoni. Esperito altresì con esito negativo un tentativo di conciliazione e la procedura di mediazione demandata, all'udienza del 9.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
Nel merito, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
2 L'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un giudizio a cognizione piena, nel quale il giudice
è chiamato a verificare la fondatezza della pretesa creditoria azionata in via monitoria. In tale giudizio, l'onere della prova è ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c.: il creditore opposto, attore in senso sostanziale, è tenuto a provare i fatti costitutivi del proprio diritto, mentre il debitore opponente deve provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa avversaria.
Nella fattispecie, l'opposta ha ampiamente assolto al proprio onere Controparte_1
probatorio, producendo sia in fase monitoria che nel presente giudizio le fatture relative alle forniture, i documenti di trasporto e gli estratti delle proprie scritture contabili, documentazione idonea a dimostrare l'esistenza e l'entità del rapporto di fornitura. Del resto, la stessa opponente non ha contestato la sussistenza del rapporto commerciale e l'avvenuta ricezione delle merci, ma ha eccepito l'estinzione del debito per avvenuto pagamento.
Ciò posto, occorre esaminare le eccezioni sollevate da parte opponente.
In via preliminare, l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della negoziazione assistita è palesemente infondata, essendo i procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, espressamente esclusi dall'ambito di applicazione di tale istituto ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 132/2014.
Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione. Al rapporto in esame, avente ad oggetto un contratto di fornitura continuativa di beni tra imprese, si applica il termine di prescrizione ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c. e non il termine quinquennale previsto dall'art. 2948,
n. 4, c.c.. Quest'ultima norma si riferisce a prestazioni periodiche che derivano da un'unica causa debendi (come canoni di locazione o interessi), mentre nel caso di specie ogni fornitura costituisce una prestazione autonoma, seppur inserita in un rapporto commerciale durevole.
Essendo le fatture azionate datate a partire dal 2014 e l'azione monitoria intrapresa nel 2021, il termine decennale non era decorso.
Il nucleo centrale della controversia attiene all'eccezione di pagamento mediante girata di cambiali e alla connessa eccezione di inammissibilità dell'azione causale per violazione dell'art. 66 della Legge Cambiaria.
L'opponente sostiene di aver estinto il debito relativo alle fatture del 2014 mediante la girata di cambiali emesse da propri debitori. Tale dazione di titoli, tuttavia, costituisce una "datio pro solvendo", che estingue l'obbligazione originaria solo con l'effettiva riscossione del credito portato dal titolo, salvo prova di una diversa volontà delle parti (novazione), qui non allegata né dimostrata.
3 L'opponente lamenta che l abbia agito per il pagamento del credito Controparte_1
causale senza prima offrire in restituzione le cambiali, in violazione dell'art. 66, comma 3, L.C., il quale dispone: "Il portatore non può esercitare l'azione causale se non offrendo al debitore la restituzione della cambiale e depositandola presso la cancelleria del giudice competente...".
Tale eccezione non può trovare accoglimento. La ratio della norma è quella di tutelare il debitore convenuto con l'azione causale dal rischio di un secondo pagamento, qualora il titolo di credito, ancora valido ed efficace, venga messo in circolazione e presentato per l'incasso da un terzo portatore. Tale rischio, e la conseguente necessità della tutela apprestata dalla norma, sussiste unicamente finché l'azione cambiaria non sia prescritta. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, "l'art. 66, terzo comma, del r.d. 14 dicembre 1933 n. 1669... è rivolto a tutelare gli interessi del debitore convenuto, al fine di sottrarlo al rischio di dover pagare una seconda volta in forza dell'azione cambiaria" (Cass., Sent. n. 11510 del 23.05.2014).
Nel caso di specie, i titoli cambiari in questione recano scadenze comprese tra il 2014 e il 2015.
L'azione cambiaria nei confronti del girante (la si prescrive in un anno dalla Parte_1
data del protesto o dalla scadenza del titolo in caso di clausola "senza spese" (art. 94, comma 2,
L.C.), mentre l'azione diretta contro l'emittente si prescrive in tre anni dalla scadenza (art. 94, comma 1, L.C.). Al momento dell'instaurazione del procedimento monitorio (marzo 2021), ogni possibile azione cartolare era ampiamente prescritta. Di conseguenza, nessun rischio di doppio pagamento poteva più gravare sull'opponente, rendendo inapplicabile la condizione di procedibilità della restituzione del titolo prevista dall'art. 66 L.C. L'azione causale, pertanto, era pienamente esercitabile.
Deve essere rigettata anche la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per violazione dell'art. 52 L.C. L'opponente sostiene che il mancato avviso di insoluto da parte di le abbia cagionato un danno pari agli interessi moratori maturati in Controparte_1
quasi dieci anni. Tuttavia, l'art. 52 L.C. subordina il risarcimento alla prova del danno e del nesso causale con la negligenza del portatore. Nel corso dell'istruttoria è emerso che la Parte_1
era a conoscenza, o era comunque in condizione di conoscere, l'inadempimento dei propri
[...]
debitori. La teste di parte opponente, all'udienza del 29.02.2024 ha Testimone_1 dichiarato: "La ricevette un'e-mail dalla , poco prima della notifica del Pt_1 CP_1
decreto ingiuntivo, con cui si comunicava il mancato pagamento delle cambiali girate dalla
alla ...". Pt_1 CP_1
Il teste di parte opponente all'udienza del 10.10.2024 ha Testimone_2 espressamente affermato che “Poco dopo le scadenze dei titoli la mi avvisò che gli CP_1 obbligati cambiari non avevano pagato. Io lo riferii in azienda all'amministratore CP_6
[...] . Contattai la e e mi assicurarono che
[...] Controparte_2 Controparte_5
avrebbero provveduto a pagare. lo fece per una cambiale. Successivamente, fino al Pt_1
2015 non ho più saputo nulla di questi insoluti né la ha sollecitato formalmente il CP_1 pagamento alla . Confermo la circostanza. La almeno due o tre Pt_2 Controparte_1
volte mi ha comunicato fino al 2015 che la non aveva pagato le cambiali Controparte_2
e noi lo riferivamo alla che ci rispondeva che avrebbe provveduto…”. CP_2
Inoltre, è un fatto pacifico e documentato che, subito dopo la notifica del decreto ingiuntivo, la si sia attivata presso i propri debitori ( e ), Parte_1 Controparte_2 Controparte_5
ottenendo da questi pagamenti diretti in favore di ale comportamento Controparte_1
dimostra che l'opponente non solo era a conoscenza della situazione, ma era anche in grado di intervenire efficacemente sui propri debitori, cosa che avrebbe potuto fare ben prima se avesse usato l'ordinaria diligenza nel seguire la sorte dei crediti da essa stessa ceduti "pro solvendo".
La lunga inerzia dell'opponente ha quindi concorso in modo determinante, se non esclusivo, alla maturazione degli interessi moratori, interrompendo comunque il nesso causale con l'eventuale, ma insussistente, omissione informativa dell'opposta. La domanda riconvenzionale
è pertanto infondata.
In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata, fermo restando che l'obbligazione creditoria
è stata integralmente estinta in corso di causa a seguito dei pagamenti spontanei e del pagamento della somma portata dall'ordinanza di provvisoria esecuzione. Per l'effetto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere limitatamente alla pretesa creditoria originaria, con conferma del decreto ingiuntivo opposto quale titolo che legittima gli importi riscossi dall'opposta.
Infine, non sussistono i presupposti per la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non ravvisandosi nella sua condotta processuale i caratteri della mala fede o della colpa grave, avendo essa agito in giudizio per far valere delle tesi giuridiche, sebbene rivelatesi infondate.
Le distraende spese di lite seguono la soccombenza sostanziale dell'opponente e sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri del D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022), tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 26.001 a € 52.000) e dell'attività processuale svolta, con applicazione dei valori tra i minimi e i medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa n. 2419/2021 R.G., ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
5 1. Rigetta l'opposizione, conferma il decreto ingiuntivo e dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla pretesa creditoria, essendo intervenuto in corso di causa il pagamento integrale delle somme dovute;
2. Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
3. Rigetta la domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. proposta da
Controparte_1
4. Condanna in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, alla rifusione delle spese di lite in favore di che liquida in € Controparte_1
4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Luigi Capobianco, dichiaratosi antistatario.
Avellino, 16 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott. Sossio Pellecchia
6