Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/03/2025, n. 1358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1358 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del 27.3.2025 con il deposito di note nel termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni precisate come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8572/2023 R.G,
PROMOSSA DA
, p.iva , con sede in Giarre (CT) Via Filippo Turati 40/A, in Parte_1 P.IVA_1
persona del liquidatore p.t., rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Simona Mirone, presso il cui studio in Catania, Via Mons. D. Orlando n. 14 è elettivamente domiciliata;
Ricorrente
CONTRO
, c.f. , con sede in Roma Via G. Grezar n. 14, in Controparte_1 P.IVA_2
persona del procuratore speciale, , rappresentata e difesa, per procura in Controparte_2
atti, dall'avv. Fabio Fazzina, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Siracusa viale Santa
Panagia 136/C; Resistente
E CONTRO
, c.f. , con sede in Roma, in persona Controparte_3 P.IVA_3
del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Catania piazza della Repubblica n. 26 -
Avvocatura sede provinciale rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza per mandato CP_3
generale alle liti del 23.1.2023 (rep.37590), in Notaio di Roma;
Resistente Per_1
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.8.2023, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha adito il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29320239008426778/000, notificata il 23.6.2023, afferente, tra gli altri, agli avvisi di addebito nn. 59320160003882139000, 59320160004070058000, 59320160004072684000,
59320160008139014000, 59320160008139115000, 59320160008561655000,
L'opponente, rilevando l'omessa notifica degli atti prodromici, la prescrizione anche successiva alla notifica di questi ultimi, l'intervenuta decadenza ex art. 25 d.lgs. n. 46/99, la nullità dell'intimazione di pagamento per difetto assoluto di motivazione, ha formulato le seguenti conclusioni: “- sospendere, anche con decreto inaudita altera parte, l'esecuzione dell'intimazione e degli avvisi di addebito sottesi;
- accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione impugnata per intervenuta decadenza e prescrizione, anche successiva, della pretesa e per l'effetto ordinare l'immediato sgravio delle somme iscritte illegittimamente a ruolo. Con vittoria di spese ed onorari di causa, da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario per avere anticipato le prime e non riscossi i secondi”.
Con decreto depositato il 3.8.2023 è stata fissata l'udienza per il 27.2.2024, con contestuale sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati. CP_ Con memoria depositata il 14.2.2024 si è tempestivamente costituito l' formulando le seguenti conclusioni: “In via preliminare e/o pregiudiziale dichiara re il difetto di legittimazione passiva CP_ dell' in relazione ai motivi di opposizione per vizi forma li ex art. 617 c.p.c. In via principale: - dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso per tardività dello stesso, ex art. 617 c.p.c. e/o ex art. 24 comma 5 del D. Lgs. 46/1999; - rigettare comunque l'opposizione avversaria proposta ai sensi dell'art.24 d.lgs. n.46/1999 e con-fermare gli atti impugnati, per la parte che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria, ed, ancora, in subordine, disporre la condanna di controparte al pagamento di quanto accertato. -in ordine all'opposizione ai sensi dell'art.615 cpc, decidere secondo giustizia la domanda proposta e di conseguenza, qualora risulti accertata l'intervenuta prescrizione successiva alla notifica degli atti impugnati, dichiarare che non ha diritto a procedere esecutivamente in forza CP_4
dello stesso. Con il favore di spese ed onorari di causa ovvero con compensazione, quanto meno parziale, delle stesse, in applicazione dei criteri legali di valutazione della soccombenza reciproca”.
Ha resistito in giudizio , così concludendo: “In via preliminare: Controparte_5
Revocare il decreto di sospensione, emesso in data 02-08-2023, per mancanza del fumus boni iuris e del periculum in mora;
Dichiarare la mancanza di legittimazione passiva dell Controparte_5
, già in ordine ai motivi di opposizione inerenti la legittimità
[...] Controparte_6
dell'iscrizione a ruolo;
In via principale: Rigettare il ricorso e la richiesta di annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29320239008426778/000 e degli avvisi di addebito sottesi;
Dichiarare legittima la procedura di riscossione;
Condannare parte opponente al pagamento delle spese processuali;
In subordine: Manlevare l in caso di condanna Controparte_5
alle spese”.
L'udienza del 27.3.2025 è stata sostituita, ex art. 127ter c.p.c., dal deposito di note e, alla luce delle conclusioni formulate dalle parti come in atti, la causa viene decisa nei termini che seguono.
Allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere che, secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora si facciano valere motivi che attengano al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, ecc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo, da proporsi, ex art. 24, comma 5, d.lgs. 46/1999, nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica della cartella;
qualora si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n.
46/99, da proporsi nella forma dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., per la quale non è previsto un termine finale di proposizione della domanda. Infine l'azione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi qualora il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento) da proporsi dapprima nel termine di cinque giorni e, dal 1° marzo 2006, di 20 giorni dalla notifica dell'atto (così, ex multis, Cass. sez. lav., 5/9/2019, n.22292).
Con il presente giudizio di opposizione il ricorrente ha rilevato la mancata notifica degli atti prodromici e la conseguente prescrizione quinquennale della pretesa.
Con particolare riguardo al vizio di omessa notifica degli atti prodromici, la Suprema Corte, dopo aver precisato che, anche in tema di riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie e dei contributi previdenziali, “la correttezza del procedimento di formazione della pretesa esecutiva è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, sicchè l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato”, ha chiarito che “alla stregua del criterio generale di distinzione tra opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi, valido anche quando venga opposta dinanzi al giudice ordinario una cartella di pagamento emessa dall'Agente per la riscossione per pretese diverse da quelle tributarie (riservate, queste ultime, alla giurisdizione delle
Commissioni Tributarie), si avrà opposizione agli atti esecutivi nel primo caso, quando cioè si farà valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto (la cartella di pagamento) allo scopo di ottenere l'annullamento dell'atto successivo (le intimazioni di pagamento), poiché si tratterà di vizio formale di quest'ultimo denunciabile ai sensi dell'art. 617 c.p.c.; si avrà opposizione all'esecuzione nel secondo caso, quando la deduzione della mancanza di notificazione della cartella di pagamento è strumentale alla contestazione della pretesa esecutiva dell'ente impositore, della quale il destinatario assume di non essere previamente venuto a conoscenza proprio in conseguenza della mancata notificazione della cartella esattoriale” (Cass. 13.5.2014, n. 10326). CP_ Dalla documentazione prodotta in atti dall' si evince che gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento sono stati così notificati a mezzo pec:
1) 59320160003882139000 in data 29/07/2016;
2) 59320160004070058000 in data 29/08/2016;
3) 59320160004072684000 in data 29/08/2016;
4) 59320160008139014000 in data 22/12/2016;
5) 59320160008139115000 in data 22/12/2016;
6) 59320160008561655000 in data 23/12/2016;
7) 59320160009031915000 in data 08/01/2017;
8) 59320170000832631000 in data 14/03/2017;
9) 59320170001561566000 in data 23/06/2017.
La predetta documentazione attinente alle notifiche degli avvisi di addebito non è stata contestata da parte ricorrente, se non limitatamente agli avvisi di addebito n. 59320160004070058000, n.
59320160003882139000 e n. 59320160004072684000, rispetto ai quali ha eccepito l'invalidità delle CP_ notifiche in quanto l' ha prodotto le ricevute di accettazione e consegna solo in formato html
(rectius xml) e non nel formato eml.
L'eccezione è infondata, dovendosi al riguardo richiamare l'orientamento espresso da quest'Ufficio, in conformità con le recenti pronunce della Corte d'Appello. Invero: “con riguardo alla produzione in forma sintetica della ricevuta di avvenuta consegna per l'avviso di addebito, la locale Corte di Appello nel soffermarsi ad attenzionare la ricevuta completa costituita dal file “postacert.eml” e quella “daticert.xml”, ha evidenziato che quest'ultima contiene i dati di certificazione relativi all'invio, ovvero mittente, gestore del mittente, destinatari, oggetto, data e ora dell'invio e codice identificativo del messaggio e che “In entrambi i casi si tratta di ricevute di consegna con valore legale, ovvero di prove “piene” che, pur non avendo il carattere della pubblica fede, trattandosi di certificazioni provenienti da soggetto privato, sono comunque equiparate alla notifica a mezzo posta: l'art. 48, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 82 del 2005 dispone: «2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta.
3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui al comma 1.» Il sistema di notifica telematica quindi garantisce l'autenticità delle ricevute e con esse la certezza della provenienza e della ricezione. Non trattandosi di notifica di atti giudiziari la RAC rileva in sé e per sé, non richiedendosi la sua produzione in forma completa. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito (vd. Cass. Cass. Sez. 5, n. 30948/2019) – e ciò rileva con specifico riferimento alla RAC dell'AVA … - che la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. "atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. "copia informatica"), come è avvenuto pacificamente nel caso a mano, dove … ha provveduto a inserire nel messaggio di posta elettronica certificata un documento informatico in formato .pdf, mediante la copia per immagini di un avviso di addebito composto in origine su carta”. Quanto alle ricevute sintetiche della notifica dell'AVA …, le stesse danno certezza e sono quindi idonee a dimostrare fino a prova contraria, per le ragioni dette, che il messaggio proveniente dal … e avente ad oggetto “Avvisi Di Addebito –
Aziende con lavoratori dipendenti”, è pervenuto il giorno … alle ore … nella casella di posta elettronica del destinatario (v. sull'idoneità certificativa delle ricevute generate dal gestore della posta elettronica, Cass. n. 26773/2016, 30532/2018). … Il ricorrente non ha dedotto che al messaggio erano allegati atti diversi o non era allegato alcunché. Per il principio di vicinanza della prova, una volta certa la conoscibilità dell'atto nel giorno e nell'ora indicati nella RAC in forza delle garanzie dalla stessa offerte, si ribalta sul destinatario l'onere di dare la prova di non avere ricevuto il messaggio (riportato nella ricevuta sintetica solo tramite un codice identificativo) o che allo stesso fossero allegati atti diversi dall'AVA … o non fossero allegati atti tout court, estendendo, anche in virtù dell'equiparazione della notifica telematica a quella a mezzo posta (ai sensi del richiamato art. 48, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 82 del 2005) i principi consolidati elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alle notifiche con raccomandata postale delle cartelle di pagamento (vd. per tutte Cass. 10630/2015 e 16528/2018)” (Corte di Appello di Catania Sez. Lav. sent. 21.03.2024; sent.
17.04.2024 n. 339; sent. 25.07.2024 n.798)” (Trib. Catania – Sez. L. sentenza n. 5818/2024 depositata il 30/12/2024 – est. dott.ssa R. Nicosia;
v. anche sentenza n. 2676/2024 depositata il 15/5/2024).
Ancora, la Corte d'Appello di Catania – Sez. Lavoro ha ribadito: “[…] il file .xml di avvenuta consegna contiene tutte le informazioni relative all'invio del messaggio di trasmissione dell'avviso de quo, ovvero: mittente, gestore del mittente, destinatari, oggetto, data e ora dell'invio e codice identificativo del messaggio (v. file in atti). Si tratta di una ricevuta di consegna con valore legale, ovvero di prova “piena” che, pur non avendo il carattere della pubblica fede, trattandosi di certificazione proveniente da soggetto privato, è comunque equiparata alla notifica a mezzo posta:
l'art. 48, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 82/2005 dispone: «2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta.
3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma
1.» Il sistema di notifica telematica, quindi, garantisce l'autenticità delle ricevute e con esse la certezza della provenienza e della ricezione. Inoltre, non trattandosi di notifica di atti giudiziari, la rileva in sé e per sé, non richiedendosi la sua produzione in forma completa. Infatti, la ricevuta sintetica della notifica dell'avviso opposto da' certezza ed è quindi idonea a dimostrare fino a prova contraria – per le ragioni dette –che il messaggio proveniente da … e avente a oggetto “Avvisi Di
Addebito – Agricoli con Lavoratori Dipendenti”, è pervenuto il giorno 11 ottobre 2016 alle ore
12:49:09 nella casella di posta elettronica dell'azienda destinataria (v. sull'idoneità certificativa delle ricevute generate dal gestore della posta elettronica, Cass. n. 26773/2016, n. 30532/2018). Per il principio della vicinanza della prova poi, una volta certa la conoscibilità dell'atto nel giorno e nell'ora indicati nella RAC in forza delle garanzie dalla stessa offerte, si ribalta sul destinatario l'onere di dare la prova di non avere ricevuto il messaggio (riportato nella ricevuta sintetica solo tramite un codice identificativo) o che allo stesso fossero allegati atti diversi dall'AVA opposto o non fossero allegati atti tout court, estendendo, anche in virtù dell'equiparazione della notifica telematica a quella a mezzo posta (ai sensi del richiamato art. 48, commi 2 e 3, D. Lgs. n. 82 /2005), i principi consolidati elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alle notifiche con raccomandata postale delle cartelle di pagamento (v. per tutte Cass. 10630/2015 e n. 16528/2018)” (Corte d'Appello di
Catania – Sez. Lav. n. 1268/2024 depositata il 7/1/2025).
Da ciò consegue che tutti gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento opposta sono stati notificati all'opponente nelle date sopra riportate, per cui, poiché “in tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine prescritto dal quinto comma dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, per proporre opposizione nel merito onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo” (Cass. 23.10.2012 n.18145), la doglianza di merito relativa all'estinzione della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione prima della notifica degli avvisi di addebito è inammissibile, perché tardivamente proposta oltre il termine di quaranta giorni di cui all'art. 24 comma 5 d.lgs. n.46/1999, applicabile anche all'avviso di addebito ex art. 30 d.l. n. 78/2010.
In questo senso, la Suprema Corte ha affermato: “In tema di avviso di addebito per il mancato pagamento di contributi previdenziali, l'opposizione all'esecuzione è esperibile per dedurre fatti estintivi della pretesa contributiva verificatisi dopo la notifica dell'avviso e non per far valere vizi di merito riguardanti l'originaria esistenza del credito, per i quali l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del
1999, riferibile anche all'avviso di addebito ex art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, prevede il mezzo dell'opposizione proponibile entro il termine di quaranta giorni dalla data di notifica del titolo” (Cass.
Sez. Lav. 22.3.2023 n. 8198).
Pertanto, essendo stato il ricorso depositato oltre il termine di quaranta giorni decorrente da ciascuna delle suindicate date di notifica degli avvisi di addebito, il motivo di opposizione in questione è inammissibile, con conseguente preclusione dell'esame nel merito delle doglianze relative al periodo precedente alle notifiche degli avvisi di addebito.
Con riferimento al motivo di opposizione relativo all'intervenuta decadenza ex art. 25 d.lgs. n. 46/99, va richiamato il costante orientamento giurisprudenziale, secondo cui “l'eccezione di decadenza dall'iscrizione a ruolo attiene alla regolarità della cartella esattoriale opposta, costituente un estratto del ruolo, e, come tale, configura un'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.; cfr, Cass., nn.
25757/2008; 18207/2003; 9912/2001). Secondo il condiviso orientamento interpretativo di questa
Corte, nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo, di cui a D.Lgs. n. 46 del 1999, l'opposizione agli atti esecutivi è prevista dall'art. 29, comma 2, che, per la relativa regolamentazione, rinvia alle "forme ordinarie", e non dal cit. D.Lgs., art. 24, che si riferisce, invece, all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione, con la conseguenza che l'opposizione agli atti esecutivi prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi nel termine perentorio (quale previsto dall'art. 617 c.p.c.) dalla notificazione del titolo esecutivo, che, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, si identifica nella cartella esattoriale;
quest'ultima, infatti, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo ai sensi del suddetto D.P.R. n. 602 del 1973, art.49, come modificato dal
D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 16 (cfr, Cass., n. 21863/2004). Inoltre la tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità, in base alla lettura degli atti (cfr, Cass., nn. 25757/2008; 9912/2001; 11251/1996)” (Cass.
4.5.2012 n. 6756; nello stesso senso v. anche Corte d'Appello Catania – Sez. Lav.
6.2.2018 n. 123; Trib. Catania – Sez.
Lav.
7.11.2017 n. 4431; Trib. Catania – Sez. Lav. 14.6.2016 n. 2515; Corte d'Appello Roma – Sez. Lav.
24.10.2019 n. 3470; Corte d'Appello Lecce 26.4.2021 n. 377; Trib. Caltanissetta 16.1.2025 n. 12).
Considerate le suddette date di notifica degli avvisi di addebito, l'opposizione volta a far valere il vizio formale della decadenza dall'iscrizione a ruolo va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ed è stata tardivamente proposta oltre il termine perentorio ex art. 617 c.p.c. di venti giorni decorrenti dalla notifica degli atti impositivi.
Parimenti inammissibile, in quanto tardivamente proposto oltre il termine di cui all'art. 617 c.p.c., è il motivo di opposizione relativo alla nullità dell'intimazione di pagamento notificata il 23.6.2023 per difetto di motivazione, in quanto tale doglianza va “qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.)” (Trib. Catania -
Sez. lav., 16/7/2020, n.2603; v. anche Trib. Milano sez. I, 14/1/2020, n.262).
Con riferimento al motivo di opposizione relativo alla prescrizione successiva alle notifiche di questi ultimi, va osservato che il relativo termine quinquennale non è maturato, atteso che ha CP_4
prodotto documentazione dalla quale si evince che, prima della notifica dell'intimazione di pagamento opposta, era stata notificata a mezzo pec, in data 16.2.2022, l'intimazione di pagamento n. 29320229002685564000 relativa agli stessi avvisi di addebito nn. 59320160003882139000,
59320160004070058000, 59320160004072684000, 59320160008139014000, 59320160008139115000, 59320160008561655000, 59320160009031915000,
59320170000832631000 e 59320170001561566000 oggetto dell'opposta intimazione di pagamento n. 29320239008426778.
Peraltro, il termine di prescrizione quinquennale successivo alla notifica degli avvisi di addebito è rimasto sospeso per complessivi 542 giorni, come previsto dalla normativa emergenziale.
Infatti, nel calcolare il termine di prescrizione deve tenersi conto della sospensione dei termini di prescrizione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dovendosi pertanto aggiungere un anno, cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione (cfr. sentenza n. 292/2023 del Tribunale di Catania, cit.), pari a complessivi 542 giorni.
Pertanto, anche il motivo di opposizione relativo alla prescrizione successiva alla notifica degli avvisi di addebito è infondato.
Per quanto sopra esposto l'opposizione è infondata e va rigettata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara l'efficacia dell'intimazione di pagamento n.
29320239008426778 e dei sottesi avvisi di pagamento opposti;
CP_ condanna a rifondere ad ed all' Parte_1 Controparte_5
le spese processuali, che si liquidano, per ciascuno dei predetti resistenti, in € 4.000,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA.
Catania, 27.3.2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi