Articolo 158 del Codice di giustizia contabile
Articolo 157Articolo 160
Versione
7 ottobre 2016
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Versione
31 ottobre 2019

Art. 158

(Difesa delle pubbliche amministrazioni)


1. L'amministrazione puo' farsi rappresentare in giudizio da un proprio dirigente o da un funzionario appositamente delegato.


2. Per le amministrazioni statali e equiparate si applica, anche in grado di appello, la disposizione dell' articolo 417-bis del codice di procedura civile ((, nonche' quella dell'articolo 152-bis delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile))
Entrata in vigore il 31 ottobre 2019
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