Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/05/2025, n. 1478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1478 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 20/05/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7143/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. FINA GIULIANO Parte_1
Ricorrente nei confronti di con l'avv. PULIMENO FRANCESCA e l'avv. CHIRONI IURI Controparte_1
Resistente
Oggetto: retribuzione
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La ricorrente – dopo aver premesso che: 0) La Sig.ra ha prestato servizio di lavoro presso Pt_1 la società convenuta nel corso di due distinti periodi, e precisamente: - 01.10.2012 – 31.07.2016 -
Pasqua 2018 – 08.03.2020; 1) La ricorrente era addetta al servizio di igiene e pulizia presso il laboratorio sito in Lecce al v.le Della Libertà, 86 con mansioni di operaio liv.7 come da CCNL
Pubblici esercizi, ristorazione e turismo. 2) La Sig.ra osservava i seguenti orari: - nel primo Pt_1 dei periodi di cui al capo 0) la ricorrente lavorava per quattro giorni alla settimana dalle ore 14.00 alle ore 17.00; - nel secondo dei due periodi la ricorrente ha prestato servizio il lunedì, il mercoledì ed il venerdì dalle ore 14.00 alle ore 18.00. 3) La paga ricevuta dalla lavoratrice è stata di € 6,00
l'ora nel primo periodo e di € 7,00 l'ora nel secondo periodo. 4) La ricorrente non ha percepito il
TFR; non le sono state retribuite le ferie;
non ha goduto delle festività - ha chiesto: a) Accertare e per l'effetto dichiarare Il debitrice della somma di € 9.030,47 in favore Controparte_1 della ricorrente, giusti i titoli e le ragioni alla narrativa che precede. b) Per l'effetto condannare parte convenuta al pagamento in favore della Sig.ra dell'importo innanzi indicato, ai titoli Pt_1
e per le ragioni di cui alla suesposta narrativa, salva la maggiore o minore somma risultante da CTU contabile di cui sin da ora si avanza richiesta, in caso di contestazione.
1
1. In via preliminare, dichiarare la nullità del ricorso introduttivo del giudizio per assoluta genericità e contraddittorietà;
2. Sempre in via preliminare, dichiarare prescritto il credito preteso da , o quantomeno dichiarare prescritti i crediti maturati Parte_1 precedentemente al 19.09.2018, per quanto innanzi.
3. Nel merito, rigettare la domanda proposta da essendo la stessa del tutto infondata in fatto ed in diritto. Parte_1
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, in quanto la ricorrente non ha adempiuto in modo sufficiente all'onere ex art. 2697 co. 1 c.c. di provare i fatti costitutivi del diritto azionato, ovvero l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. alle dipendenze della CP_2 resistente nei periodi e con le mansioni e gli orari di lavoro indicati in ricorso.
In particolare, si deve rilevare che la prova è del tutto carente con riferimento al primo periodo
(dal 01.10.2012 al 31.07.2016), rispetto al quale vi è già in radice un evidente profilo di genericità del ricorso quanto all'orario di lavoro;
al riguardo, la ricorrente ha infatti dedotto che nel primo dei periodi di cui al capo 0) la ricorrente lavorava per quattro giorni alla settimana dalle ore 14.00 alle ore 17.00, senza indicare in quali giorni della settimana avrebbe prestato servizio.
Soprattutto, rispetto a tale periodo l'unica prova è costituita dalle dichiarazioni della teste Tes_1
, le quali non possono però essere ritenute attendibili;
la teste ha infatti riferito: “A.D.R.
[...]
Conosco la ricorrente dal 2010, ha lavorato presso il a Lecce in via del Mare dal 2012 al Pt_2
2016, poi dal 2018 al 2020; ne sono a conoscenza perché siamo amiche ed andavo a trovarla al bar il giovedì pomeriggio e il sabato pomeriggio, che erano i miei giorni liberi come badante;
ciò è avvenuto sia nel primo periodo che nel secondo che ho innanzi indicato;
quando andavo a trovarla lei faceva le pulizie, lavava i vetri, i banchi;
ogni volta che sono andata l'ho vista lavorare;
quando andavo mi trattenevo per un'ora, un'ora e mezzo, mi fermavo a prendere un caffè o un aperitivo, ma la ricorrente non si univa a me, lavorava sempre. Prendo atto che la ricorrente ha dedotto che nel secondo periodo ha lavorato il lunedì, il mercoledì e il venerdì, ribadisco ciò che ho già detto”.
Quindi, secondo la teste, nel secondo periodo la ricorrente avrebbe lavorato in giorni (giovedì e sabato) completamente diversi da quelli indicati in ricorso (lunedì, mercoledì, venerdì); si tratta di giorni che non coincidono nemmeno parzialmente;
ciò rende le dichiarazioni della teste poco attendibili in radice, anche con riferimento al primo periodo, rispetto al quale assumono quindi maggiore rilevanza i profili di genericità del ricorso innanzi evidenziati quanto alle giornate in cui la ricorrente avrebbe prestato servizio;
la loro mancata indicazione non consente infatti di fare un raffronto con le dichiarazioni della teste (le quali sono comunque molto generiche con riferimento agli orari di lavoro e alla loro collocazione nell'arco del pomeriggio).
Non essendovi altre prove (né orali né documentali) a sostegno della tesi della parte ricorrente in relazione al primo periodo, con riferimento ad esso la domanda deve essere rigettata.
2 Con riferimento al secondo periodo, la teste ha dichiarato: “A.D.R. ho Testimone_2 conosciuto la ricorrente presso il nella primavera del 2018, io lavoravo lì vicino e andavo Pt_2 ogni giorno lì nel bar nell'orario dalle 15:00 alle 17:00, erano gli orari in cui ero libera nella mia attività di badante;
la ricorrente lavorava lì, faceva pulizie;
non la vedevo tutti i giorni ma un giorno sì e un giorno no, poi siamo diventate amiche;
quando c'era lei mi trattenevo nel bar anche un'ora e in tali occasioni la vedevo lavare le finestre, pulire il pavimento, spolverare. A.D.R. ricordo che ha continuato a lavorare fino a quando è iniziato il Covid. A.D.R. a volte la trovavo anche in bagno che puliva, poi c'era una porta dove io non potevo entrare ma la vedevo entrare ed uscire da lì. Quando siamo diventate amiche ho saputo il suo programma di lavoro, andava a lavorare il lunedì, i mercoledì e il venerdì. A.D.R. so che veniva pagata per l'attività svolta ma non so quanto”.
Infine, all'udienza del 21.01.2025 è stata sentita la teste , la quale ha dichiarato: Testimone_3 sono amica della ricorrente, sono a conoscenza dei fatti di causa perché dal 2019, se non C.F._1 sbaglio da febbraio, alla fine del 2020 frequentavo una palestra vicino al , prima o dopo la Pt_2 palestra mi recavo presso il bar, ciò avveniva circa 3-4 volte a settimana di pomeriggio;
in tali occasioni ho conosciuto la ricorrente, che lavorava presso il bar, in particolare faceva le pulizie dei tavoli, la vedevo entrare e uscire da un locale sul retro non aperto ai clienti;
quando andavo il sabato non c'era, i giorni in cui la vedevo erano il lunedì, il mercoledì o il venerdì; come periodi ho visto la ricorrente per tutto il 2019, quantomeno da febbraio, poi a un certo punto del 2020 non l'ho vista più, non ricordo a partire da quando. Quando andavo la vedevo solo lavorare, non l'ho mai vista come cliente, l'ho vista pulire i tavoli, per terra, fare i vetri, pulire i bagni”.
Tali dichiarazioni non consentono di ritenere provato lo svolgimento delle mansioni descritte al punto 1) del ricorso, poiché nell'atto introduttivo si deduce che “La ricorrente era addetta al servizio di igiene e pulizia presso il laboratorio sito in Lecce al v.le Della Libertà, 8”, mentre le testi hanno riferito di avere visto la ricorrente svolgere attività di pulizia all'interno del bar e nei Pt_2 bagni, circostanze che però non sono state dedotte – nemmeno genericamente – in ricorso.
Ciò appare rilevante alla luce delle difese svolte nella memoria di costituzione, nella parte in cui si deduce che “la resistente gestisce un laboratorio artigianale per la produzione di prodotti di pasticceria e che il laboratorio è prospicente un bar;
le due attività sono separate e distinte”.
Tale circostanza è stata confermata dai testi di parte resistente (il quale ha Testimone_4 riferito: “il laboratorio e il bar sono separati da un corridoio, dal laboratorio non si vede il bar;
c'è una porta che separa i due ambienti con un vetro piccolo”) e (la quale ha riferito: Testimone_5
“il bagno dei clienti è posizionato entrando sulla destra e da lì non si vede il laboratorio”).
Le testi e non possono quindi aver visto la ricorrente svolgere l'attività indicata in Tes_2 Tes_3 ricorso (pulizia del laboratorio), trattandosi di ambiente separato e non visibile (né dal bar né dai bagni); ciò è ammesso dalle stesse testi, le quali si sono infatti limitate a dire di averla vista
“entrare e uscire da un locale sul retro non aperto ai clienti” (teste ). Tes_3
3 Più in generale, parte resistente ha dedotto che ha frequentato sporadicamente Parte_1 come cliente il bar suddetto. E' potuto accadere che nei suddetti frangenti la proponesse Pt_1 la sua collaborazione per il lavoro di pulizia nel laboratorio;
la resistente in realtà non necessitava di tale collaborazione, atteso che sono gli stessi dipendenti adibiti alla produzione ad occuparsi della pulizia del laboratorio, rassettando e igienizzando quotidianamente le rispettive postazioni di lavoro, mentre della pulizia delle parti comuni, invece, se ne è sempre occupata la Titolare coadiuvata dal marito. In simile contesto, pertanto, è capitato solo in rarissime occasioni che la resistente accettasse il contributo lavorativo offerto dalla , per venire incontro più che Pt_1 altro alle sue richieste per poterle elargire un compenso che veniva corrisposto volta per volta, e che era comunque proporzionato alla qualità ed alla quantità dell'attività svolta (una/due ore giornaliere, per un paio di giorni al mese in non più di tre quattro mesi per anno)”.
Tali deduzioni sono state confermate dai testi (il quale ha riferito: “non ho Testimone_4 mai visto la ricorrente nel laboratorio, come cliente l'ho incrociata qualche volta nel bar;
forse avrà fatto qualche lavoretto nel bar come pulizia dei vetri…”) e (la quale ha riferito: Testimone_5
“conosco la ricorrente perché veniva come cliente a prendere il caffè, non tutti i giorni, credo un paio di volte a settimana ma non posso essere sicura …l'ho vista 3-4 volte al massimo lavare i vetri… le pulizie del bar le facevamo noi sulla base di una tabella di turni. … Per quanto a mia conoscenza la ricorrente non è mai andata a fare pulizie nel laboratorio;
sono i pasticceri ad occuparsi delle pulizie dei macchinari”) e non sono smentite da sufficienti prove contrarie.
In particolare, non è emerso in modo chiaro se la ricorrente svolgesse un'attività continuativa o solo saltuaria, né se avesse l'obbligo di rispettare un orario di lavoro fisso e predeterminato e di giustificare eventuali assenze. Ne consegue che, come dedotto dalla parte resistente, “Il reale svolgimento dei fatti impedisce di configurare un rapporto di lavoro subordinato tra le parti”.
In ogni caso, l'incertezza sull'effettiva qualità e quantità del lavoro prestato non consentirebbe di ritenere insufficienti ex art. 36 Cost. i compensi che la ricorrente deduce di avere percepito.
Il ricorso deve essere quindi rigettato, ma il tenore della pronuncia e l'assoluta incertezza sulla natura del rapporto intercorso tra le parti giustificano la compensazione delle spese di lite.
***
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 26/06/2023 da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese compensate.
Lecce, lì 21/05/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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