Articolo 1778 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
Art. 1778. Assenze per malattia 1. Al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, si applicano le disposizioni di cui all' art. 71, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 .
Nota all'art. 1778:
- Il testo dell' articolo 71, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133 (pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2008, n. 195), e' il seguente:
«Art. 71 (Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni). - 1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , nei primi dieci giorni di assenza e' corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennita' o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonche' di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento piu' favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonche' per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente alle assenze per malattia di cui al comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa nonche' del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni di impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale».
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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