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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 06/03/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello, sezione prima civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dr. Riccardo Mele Presidente dr. Maurizio Petrelli Consigliere avv. Clemi Tinto Giudice Ausiliario est.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1118 del ruolo generale delle cause dell'anno 2021
T R A
(CF , in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Curto, elettivamente domiciliato in Lecce, presso la Filiale di
[...]
sita in via Lequile, in virtù di mandato in atti Parte_1
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
All'udienza del 15 febbraio 2023 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa sono stati così sintetizzati nell'impugnata sentenza del Tribunale di Lecce n. 1342/2021 del 29/4/2021, pubblicata in data 6/5/2021: “Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. notificato in data 7.7.17
proponeva opposizione avverso il d.i. n. 1651/17, emesso in relazione al presunto debito rinveniente Parte_1
dalla differenza tra la somma spettante alla a seguito della liquidazione dei buoni fruttiferi postali a lei intestati, CP_1
azionati in sede monitoria e quella a tale titolo corrispostale;
deduceva, a sostegno dell'illegittimità dell'ingiunzione, che con d.l. 269/03 conv. in l. 326/03 i buoni in questione fossero stati inquadrati come titoli di debito pubblico ed assoggettati alla relativa normativa;
precisava che con i DM 16.6.84 e 23.6.86 i buoni appartenenti alle serie N, O e P fossero stati imperativamente ricondotti alla serie Q, con rideterminazione dei tassi di riferimento, sicchè per la determinazione dei relativi rendimenti dovesse farsi riferimento non alle tabelle poste a tergo del titolo, bensì agli appositi prontuari forniti a tutti gli uffici postali del territorio, indicando le specifiche condizioni cui i bfp in contestazione erano assoggettati, giusta introduzione autoritativa delle relative clausole ex art. 1339 c.c.; segnalava che la possibilità di estendere le variazioni postali dei bfp anche alle serie precedenti fosse stata resa nota all'opposta in virtù della pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale del relativo avviso;
segnalava che la giurisprudenza di merito avesse, in più occasioni, sconfessato la paventata illegittimità costituzionale del dm 13.6.86 e dell'art. 173 dpr 156/73; contestava l'irrilevanza del tenore testuale del titolo rispetto alla disciplina applicabile, in assenza di un errore imputabile alla propria compagine;
prospettava, pertanto, la regolarità della liquidazione dei buoni intestati alla già effettuata ed invocava, pertanto, la revoca del decreto CP_1
ingiuntivo e la condanna dell'opposta alla rifusione delle spese di lite. L'opposta, costituendosi con comparsa depositata in data 21.11.17,evidenziava di aver acquistato i bfp azionati in sede monitoria e recanti le serie o e P/O tra il 1983 ed il
1985, segnalando che il ricorso a tali strumenti di risparmio fosse stato dettato dalla prospettiva della fruizione di un incremento costante del tasso di interessi all'epoca ampiamente pubblicizzato e che nessuna indicazione in ordine alla possibilità di variazione in peius dei medesimi le fosse stata fornita;
rimarcava che l'opponente le avesse reso disponibile la tabella con i nuovi tassi stabiliti ex DM 148/86, come previsto dall'art. 173 comma 3 dpr 156/73, solo con riferimento ai buoni successivamente liquidati nel 2014, ponendo così in essere una condotta contraria ai principii di correttezza e buona fede;
rimarcava che il contenuto non normativo del DM prefato non rendesse operante la presunzione di legale conoscenza scaturente dalla pubblicazione del testo sulla Gazzetta Ufficiale;
segnalava che i buoni n. 003.251, 003.258,
0003.297 e 003.396 recassero il timbro di variazione dei tassi, plausibilmente apposto solo al momento dell'incasso, poiché non recante la propria firma e che, comunque, rispetto ai suddetti titoli fosse confermato il tasso di interesse precedente per il periodo di tempo compreso tra il 21° ed il 30° anno dall'emissione; assumeva che i titoli in contestazione non rientrassero nella sfera degli strumenti di finanza pubblica e che, pertanto, il provvedimento ministeriale non potesse stabilire condizioni peggiorative in relazione a rapporti contrattuali già sorti;
contestava, altresì, la legittimità della previsione di una eterointegrazione retroattiva del contratto delineata dall'art. 173 del dpr 156/73, in assenza di una superiore ragione di ordine pubblico ed a fronte della consistenza del danno comportato al risparmiatore;
segnalava che i buoni n. 001.847
e 001.846, emessi dopo il DM13.6.86 dovessero, non essendovi altre indicazioni sul titolo, essere liquidati sulla base della retrostante tabella;
instava, in via principale, per il rigetto dell'opposizione ed, in via gradata, per l'attribuzione in proprio favore della differenza nella liquidazione dei btf ante 1986 sprovvisti dei timbri su cui non era stato apposto il timbro postale di variazione e di quelli successivi a tale data, nonché, comunque, nella liquidazione dei rendimenti dal
21° al 30°anno; in via estremamente subordinava chiedeva disporsi il ristoro del danno, patrimoniale e non, conseguito alla condotta irrispettosa del principio di buona fede ascrivibile all'opponente. Con provvedimento emesso all'udienza del
7.11.18 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
nelle note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 22.7.20 il procuratori delle parti curavano detto incombente, sicchè il giudizio veniva trattenuto a sentenza, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. “.
Con la sentenza suddetta n. 1342/2021, Il Tribunale di Lecce “definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, così provvede: - Revoca il d.i. opposto;
- Rigetta le domanda articolate dall' opposta in via principale ed in via subordinata;
- In accoglimento della domanda articolata dalla medesima in via estremamente gradata, accerta il diritto della a percepire, con riferimento ai soli titoli emessi successivamente al DM 13.6.86 –recanti n. 001.847 e 001.846 CP_1
-la differenza tra il rendimento del buoni fruttiferi postali versati in atti indicato nel tenore del titolo e quello corrispostole in ragione dei parametri di cui alla tabella allegata al DM limitatamente al lasso di tempo ricompreso tra il 21° ed il 30° anno dalla sottoscrizione;
- Compensa tra le parti le spese di lite”.
Il tribunale precisava che “Parte opposta ha agito in sede monitoria al fine di sentir accertare il proprio diritto ad ottenere l'integrale liquidazione dei bfp intestati a proprio nome –segnatamente serie P n. 000.598, 000.597, 000.007,
000.133; serie O 003.251, 00,298, 003.297, 003.296, 001.516, 001.644, 001.645, 001.646, 001.516; serie P
001.847, 001.846 -secondo le previsioni relative alla maturazione degli interessi esistenti sui titoli medesimi per l'intera durata del trentennio;
nel presente procedimento, ha invocato, in via gradata per alcuni di essi, analoga liquidazione solo per il lasso temporale ricompreso tra il ventunesimo ed il trentesimo anno, preliminarmente, giovi osservare come tale ultima istanza risulti ammissibile, siccome non integrante domanda nuova, ma mera specificazione connessa alle allegazioni già delineate nel ricorso per d.i” e così motivava la decisione: “Deve, tuttavia, rilevarsi come la prevalenza delle indicazioni aggiunte ai titoli mediante timbri attenga alla regolamentazione dei rendimenti solo per i primi 20 anni e, pertanto, lasci inalterate le originarie previsioni inerenti i periodi ulteriori –segnatamente, per i rendimenti relativi al lasso di tempo ricompreso tra il 21° ed il 30° anno;
non può, difatti, ritenersi efficace, in difetto di indicazione sul titolo, la tabella allegata al DM 13.6.86 in virtù della quale la convenuta ha effettuato la liquidazione;
conseguentemente, in adesione al prefato e consolidato orientamento nomofilattico devi ritenersi accertato il diritto dell'opposta a percepire l'ulteriore somma rinveniente dalla differenza tra il rendimento già corrisposto e quella spettantele in ragione della previsione convenzionale emergente dall'inequivoco tenore del titolo.”. Avverso detta sentenza, ha proposto appello. Nessuno si è costituito per l'appellata. Parte_1
Precisate le conclusioni all'udienza collegiale del 15.2.23, svoltasi a trattazione scritta, la causa veniva riservata per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito di difese scritte
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, lamenta “Erronea ricostruzione in fatto. Insussistenza del Parte_1
presupposto del contrasto tra le condizioni esposte sul Buono e quelle stabilite dal D.M. 13.06.1986”; precisa che “La
Sig.ra con la domanda in via gradata, ha richiesto di ricevere, per la terza decade di durata dei Buoni, gli interessi CP_1
non nella misura del tasso stabilito dal D.M. 13.06.1986 per i buoni della serie Q/P, cui appartengono i Buoni per cui è causa, ma in misura diversa e superiore da quanto decretato e cioè nella misura di quanto stampato sul modulo utilizzato, ed obliterato con il timbro, sovraimpresso da in esecuzione del D.M. 13.6.1986 istitutivo della serie “Q”, Parte_1
recante la misura dei nuovi tassi. Questa parte della sentenza si presenta del tutto inesatta ed illegittima in quanto contrastante con le disposizioni del D.M. 13.6.1986 relative ai buoni della serie Q/P, nonché con il contenuto delle pronunce rese dalla giurisprudenza di legittimità e di merito. In realtà, contrariamente a quanto affermato nell'impugnata sentenza,
i Buoni per cui è causa riportano esattamente le condizioni stabilite dal D.M. ed il timbro recante i nuovi tassi si sovrappone ed annulla “in toto” le condizioni riportate originariamente sul modulo utilizzato.”
Con il secondo motivo di appello, deduce “Sulla pretesa inefficacia della tabella allegata Parte_1
al D.M. 13.6.1986 e sulla mancanza di ogni affidamento.”; assume che “In sostanza, come hanno avuto modo di chiarire le SS.UU. della Suprema Corte, la pubblicazione in G.U. del D.M. istitutivo dei nuovi tassi è condizione sufficiente a rendere noti tali dati, in forza della presunzione di conoscenza che da tale pubblicazione deriva.
Pertanto, poiché, i tassi di interesse delle serie dei BFP sono stabiliti dai D.M. e dunque i tassi dei Buoni della serie “Q/P” sono stabiliti dal D.M. 13.06.1986, e poiché nel caso di specie le prescrizioni contenute nel D.M. 13.6.1986 sono state pienamente osservate, anche la richiesta della sig.ra andava respinta.” CP_1
I motivi sono fondati.
La controversia ha ad oggetto il rendimento di due Buoni Fruttiferi Postali ordinari della serie “Q/P” di durata trentennale, emessi rispetto agli altri oggetto dell'intera controversia, successivamente al DM 1986
Nella fattispecie in esame è incontestato che i buoni fruttiferi postali in esame sono stati emessi successivamente al DM 13/06/1986, della serie «Q/P», previsti dal detto decreto ed emessi su supporti cartacei della precedente serie “P” e “O”, di durata trentennale;
essi recano sul retro una stampigliatura, aggiunta mediante un timbro, sostitutiva dell'impressione a stampa dei precedenti buoni della serie “P” e “O”, riferita alla quantificazione degli interessi per l'arco di un ventennio, timbro che però non si sovrappone integralmente al preesistente testo a stampa, rimanendo visibile la previsione della precedente serie relativa all'ultimo decennio.
La questione controversa concerne la quantificazione degli interessi per l'ultimo decennio di vita dei buoni: e cioè se tale quantificazione, concernente i titoli della serie «Q/P», debba essere condotta sulla base di quella parte dell'impressione a stampa relativa ai vecchi titoli della serie «P», ovvero sulla base del decreto ministeriale 13 giugno 1986 relativo ai buoni della serie «Q».
Come già rilevato dal primo giudice, va sottolineato che i buoni fruttiferi postali non sono titoli di credito, bensì costituiscono titoli di legittimazione riconducibili al disposto di cui all'art. 2002 cod. civ. (cfr. Cass,
SS.UU. n. 3963/2019), e quindi ad essi non è possibile applicare i principi dell'autonomia causale, dell'incorporazione e neanche quello della letteralità, propri invece dei titoli di credito (Cass. SS.UU. n.
13979/2007; n. 27809/2005).
E' opportuno ricostruire la disciplina applicabile per i BPF, come anche evidenziata dal primo giudice.
Il DM del 13 giugno 1986, in tema di modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui Buoni postali di risparmio, ha introdotto una nuova serie di caratterizzati da uno specifico regime di Parte_2
rendimento, cioè la serie distinta con la lettera “Q”, i cui saggi d'interesse sono stabiliti dalla misura indicata nelle tabelle allegate al detto decreto (art. 4 DM cit.). Detto DM ha anche previsto, all'art. 5 co.
I che: “sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai Buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera
“Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i Buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986”.
Per questi ultimi buoni, tuttavia, lo stesso art. 5 II comma ha stabilito che gli uffici postali appongano due timbri: “uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”.
L'art. 6 del D.M. 1986, inoltre, dispone che “sul montante dei BFP di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera «Q» (…) maturato alla data 1.1.1987, si applicano a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati con il presente decreto, per i buoni della serie «Q»”.
Come sottolineato correttamente dal primo giudice “La disciplina dei buoni indicati in citazione ricomprende anche l'art. 173 del D.P.R. n. 156 del 1973-l'abrogazione della previsione suddetta occorsa in virtù dell'art. 7 del D.Lgs.
30 luglio 1999, n. 284, difatti, contiene l'espressa menzione della perdurante applicabilità della normativa previgente ai buoni emessi in precedenza e non ancora estinti (cfr. Cass., S.U., 11/02/2019, n. 3963). L'art. 173 suddetto, come modificato dal d.l. 160/74, stabilisce che la liquidazione del bfp debba avvenire in ossequio alla tabella riportata a tergo dei buoni medesimi, da integrarsi, con riferimento ai titoli i cui tassi siano stati successivamente modificati per effetto di un decreto ministeriale sopravvenuto, con quella resa disponibile ai sottoscrittori presso gli uffici postali;
in tale ipotesi, difatti, risulta attuale un'integrazione del rapporto convenzionale ex art. 1339 c.c., come indicato dalla giurisprudenza nomofilattica con sent. 13979/07.
Peraltro, la prospettata incostituzionalità della retroattività della modifica peggiorativa del regime di liquidazione dei buoni prevista dalla norma prefata è stata sconfessata dalla Corte Costituzionale con sent. 26/20, sul presupposto che tale opzione assicurasse “un ragionevole bilanciamento tra la tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica;
contenimento che, in caso di titoli emessi da enti a soggettività statuale, implicava la previsione di strumenti di flessibilità atti ad adeguare la redditività di tali prodotti all'andamento dell'inflazione e dei mercati”.
In sostanza, l'art. 173, comma 1, D.P.R. n. 156/1973 - abrogato, ma applicabile alla fattispecie - prevedendo che “le variazioni del saggio di interesse sono disposte con Decreto del Ministro del Tesoro di concerto con il Ministro delle Poste e Telecomunicazioni da pubblicarsi sulla Gazzetta
Ufficiale; esse hanno effetto per i Buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie” di fatto ha attribuito al Ministro del Tesoro, in occasione dell'emissione di una nuova serie di Buoni Postali, il potere di estendere il tasso di interesse applicato alla nuova serie anche ai Buoni già emessi.
In base al quadro normativo così delineato, con l'utilizzo di moduli di cui alla serie P e O, è stata creata la serie “Q/P” con equiparazione (quanto al trattamento economico) alla serie di nuova emissione Q.
, in sostanza non ha fatto altro che avvalersi della facoltà concessale di usare vecchi moduli Parte_1
ed ha correttamente apposto i timbri richiesti dall'art. 5 del D.M. citato, sicché tali Buoni vanno considerati “a tutti gli effetti” titoli della nuova serie ordinaria, con la conseguenza che gli interessi sono quelli stabiliti nella misura indicata dalle tabelle allegate al Decreto 13 giugno 1986.
Del resto il potere riservato alle fonti ministeriali, di variare il regime di rendimento originariamente previsto per Buoni già emessi, dà luogo a un fenomeno d'integrazione extra testuale del contenuto secondo la previsione dell'art. 1339 cod. civ. (Cass. n. 3963/2019) sicché “le previsioni contenute nei decreti ministeriali dal codice postale, assurgono, quindi, al rango di norme imperative e determinano in via automatica l'integrazione eteronoma di contratti già in essere, con la conseguenza che i nuovi saggi d'interesse previsti per i Buoni di nuova emissione verranno applicati ex art. 1339 c.c.”.
Correttamente il primo giudice, quindi, ha concluso che “In virtù del prefato iter argomentativo non appare suscettibile di accoglimento l'istanza di integrale pagamento del rendimento presente a tergo del buono effettuata con riferimento ai titoli emessi prima del DM 13/6/86, né quella relativa ai due titoli successivi;
in ordine a tale ultima categoria, in particolare, non può reputarsi integrata l'ipotesi di completa discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione dall'ufficio vagliata dalla Suprema Corte con la pronuncia SS.UU. n. 13979/07, attesa la presenza dei timbri contenenti la nuova regolamentazione, da ritenersi prevalente ex art. 1342 comma 2 c.p.c.; peraltro tale presenza, ove pure non idonea ex se a rendere comprensibile la regolamentazione dei titoli, in virtù della sovrapposizione con le previsioni originariamente stampate sulla carta valori, poneva il sottoscrittore nelle condizioni di acquisirne contezza utilizzando l'ordinaria diligenza”.
Pur avendo inquadrato correttamente la disciplina applicabile ai buoni in esame, il primo giudice, ha tratto la conclusione errata secondo cui “la prevalenza delle indicazioni aggiunte ai titoli mediante timbri attenga alla regolamentazione dei rendimenti solo per i primi 20 anni e, pertanto, lasci inalterate le originarie previsioni inerenti i periodi ulteriori – segnatamente, per i rendimenti relativi al lasso di tempo ricompreso tra il 21° ed il 30° anno;
non può, difatti, ritenersi efficace, in difetto di indicazione sul titolo, la tabella allegata al DM 13.6.86 in virtù della quale la convenuta ha effettuato la liquidazione;
conseguentemente, in adesione al prefato e consolidato orientamento nomofilattico devi ritenersi accertato il diritto dell' opposta a percepire l'ulteriore somma rinveniente dalla differenza tra il rendimento già corrisposto e quella spettantele in ragione della previsione convenzionale emergente dall'inequivoco tenore del titolo”.
Tutto ciò senza considerare che detti buoni soggiacciono, come già detto, al meccanismo di integrazione contrattuale previsto dall'art. 173 d.P.R. n. 156/1973 cit., il quale implica che il creditore soggiaccia alle variazioni del saggio di interesse successive al momento di sottoscrizione del titolo.
Sul punto, in particolare la Suprema Corte, con la sentenza n. 22619 del 26 luglio 2023, ha statuito che
“in tema di buoni postali fruttiferi, poiché l'interpretazione del testo contrattuale deve raccordare il senso letterale delle parole alla dichiarazione negoziale nel suo complesso, non potendola limitare a una parte soltanto di essa, l'indicazione, per i buoni postali della serie 'Q/P', di rendimenti relativi alla serie 'P' per l'ultimo periodo di fruttuosità del titolo non è in sé decisivo sul piano interpretativo, in presenza della stampigliatura, sul buono, di una tabella sostitutiva di quella della serie 'P', in cui erano inseriti i detti rendimenti, tanto più ove si consideri che la tabella in questione adotta una modalità di rappresentazione degli interessi promessi che risulta eccentrica rispetto a quella di cui alla precedente tabella, così da rendere evidente l'assenza di continuità tra le diverse previsioni, di talché, in presenza di una incompleta o ambigua espressione della volontà delle parti quanto ai rendimenti del buono postale di nuova emissione rientrante nella previsione dell'art. 173
D.P.R. n. 156 del 1973, opera una integrazione suppletiva che consente di associare al titolo i tassi contemplati, per la serie che interessa, dal decreto ministeriale richiamato dal primo comma del detto articolo”.
Principio confermato anche dalla più recente sentenza n. 24715/2024 che così motiva: “Per certo, l'elemento letterale deve sempre essere riguardato alla stregua degli ulteriori criteri ermeneutici, tra cui quello dell'interpretazione secondo buona fede ex art. 1366 c.c. (Cass. 17 novembre 2021, n. 34795; Cass. 14 settembre 2021, n. 24699). La regola di cui all'art. 1366 c.c., secondo cui il contratto deve essere interpretato secondo buona fede, impone tuttavia di analizzare le espressioni usate dalle parti contraenti stabilendo quale sia il significato obbiettivo sul quale le stesse, in relazione alle circostanze concrete, potevano e dovevano fare ragionevole affidamento (Cass. 20 luglio 2000, n. 9532), con la conseguenza che non possono perorarsi interpretazioni che pretendano di ricavare il detto affidamento da elementi letterali non significativi avendo riguardo al più ampio contesto del negozio. L'inaccettabilità di opzioni ermeneutiche f ondate sulla esaltazione di elementi siffatti e fa conseguente impossibilità di rinvenire, all'interno del documento di legittimazione, una disciplina specifica dei rendimenti relativi all'ultimo decennio (da associarsi al buono) schiude la strada a una integrazione del regolamento negoziale con la disciplina normativa.”
Ne consegue che gli interessi relativi ai titoli di cui si controverte, per l'ultimo decennio, debbono essere conteggiati sulla base del decreto ministeriale il 13 giugno 1986 relativo ai buoni della serie «Q».
Non può trovare accoglimento la domanda dell'appellante di “restituzione di quanto versato in esecuzione della sentenza di primo grado”. Ed invero, la sentenza impugnata non contiene alcuna statuizione di condanna, limitandosi ad accertare il diritto della opponente “a percepire l'ulteriore somma rinveniente dalla differenza tra il rendimento già corrisposto e quella spettantele in ragione della previsione convenzionale emergente dall'inequivoco tenore del titolo”. Per altro verso non risulta in alcun modo documentato il pagamento da parte dell'appellante della somma corrispondente al diritto accertato (il doc.11 cui si fa rinvio nella citazione in appello a sostegno della chiesta restituzione non è rinvenibile in atti e l'indice dei documenti prodotti con la citazione ne contiene solo 10).
Le spese di giudizio possono compensarsi, tenuto conto che il ricorso è stato proposto prima che la
Suprema Corte si pronunciasse sulla questione relativa ai rendimenti dei buoni della serie "Q/P": questione dibattuta, come accennato, nella giurisprudenza di merito.
P.Q.M.
La Corte, in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'opposizione avverso il d.i. n.1651/17 del tribunale di Lecce
e rigetta tutte le domande proposte da . Controparte_1 Compensa tra le parti le spese di lite di questo grado.
Lecce, 28 gennaio 2025.
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
(avv. Clemi Tinto) (dott. Riccardo Mele)