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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 20/03/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PISA
Sezione Civile
Il Giudice, rientrato dalla camera di consiglio, ha dato lettura della seguente sentenza depositata telematicamente:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa
Teresa Guerrieri ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 119 del RGAC dell'anno 2024 avente ad oggetto: responsabilità contrattuale, vertente
TRA
(P. IVA Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1
difesa dall'avv. Andrea Bottone, presso il cui studio in , Lungarno Pacinotti, Pt_1
50, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
(P. IVA ), corrente in Controparte_1 P.IVA_2
Montecatini Terme (PT), Via Montebello 6
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 20 marzo 2025 parte ricorrente ha discusso oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
1 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, ritualmente notificato, il Parte_1
a adito l'intestato Tribunale al fine di sentire
[...]
condannare la l pagamento, in suo favore, Controparte_1
della somma di € 36.068,53, oltre interessi.
Più in particolare, per quanto d'interesse, ha dedotto che:
a) aveva stipulato con la società (società esercente attività Controparte_1
di noleggio, riparazione e manutenzione nel campo della nautica da diporto), in qualità di tre contratti aventi ad oggetto la Parte_2
fornitura di servizi di ormeggio rispettivamente per l'imbarcazione a motore denominata Dayana III e due natanti a motore denominati
Domino ed ; CP_2
b) la durata dei contratti era convenuta per il periodo decorrente dall'01.06.2018 al 31.05.2019 e prevedeva un corrispettivo, IVA inclusa, pari ad € 5.000,00 per l'imbarcazione Dayana III e pari ad € 5.000,00 e €
4.000,00 rispettivamente per i natanti ed nonché, per CP_3 CP_2
quest'ultimo, un ulteriore corrispettivo pari ad € 300,00 per il noleggio di un posto auto, il tutto da corrispondersi in un'unica soluzione all'ingresso in porto delle barche;
c) tuttavia, a fronte della somma complessivamente dovuta di € 14.300,00, la società corrispondeva alla ricorrente la minor somma Controparte_1
di € 7.000,00, ignorando il sollecito di pagamento del 6.02.2019, e, alla scadenza naturale dei contratti, in data 31.05.2019, lasciava le imbarcazioni ormeggiate presso il Porto Turistico di;
Pt_1
d) pertanto, con PEC del 9.09.2019, quest'ultimo le intimava di provvedere al saldo con l'avviso che, in caso contrario, avrebbe provveduto alla messa a terra delle imbarcazioni e ad esercitare il diritto di ritenzione,
2 come previsto dal contratto per il caso di mancato rinnovo per iscritto o di mancato pagamento dei corrispettivi;
e) con lettera del 19.09.2019, il legale rappresentante della Rafolin Nautica
s.r.l. riconosceva il debito, promettendo di adempiere entro il mese di ottobre 2019;
f) tuttavia, alla promessa non seguiva alcun adempimento e, dopo l'inoltro di un altro sollecito, il chiedeva ed otteneva dal Tribunale Parte_1
di Pisa il decreto ingiuntivo n. 1034/2021 del 12.07.2021 (R.G. n.
2447/2021), immediatamente esecutivo, con il quale si intimava il saldo del corrispettivo pattuito e quello spettante per gli ulteriori giorni di permanenza delle imbarcazioni secondo il listino vigente pro tempore nella misura di € 13,69, IVA inclusa, per le barche dai 9,00 ai 10,00 mt. di lunghezza, e di € 10,95, IVA inclusa, per quelle da 7,00 a 8,00 mt., per ogni giorno aggiuntivo di ormeggio e/o sosta a terra, per un totale di €.
34.744,28;
g) alla notifica del decreto ingiuntivo non seguiva opposizione, né alcun pagamento da parte della Rafolin Nautica s.r.l., che, continuando a disinteressarsi delle imbarcazioni ormeggiate presso il Porto Turistico, esponeva a pericolo di affondamento le stesse imbarcazioni, come evidenziato dalle perizie prodotte, nonché a rischio la sicurezza delle strutture della marina e delle altre imbarcazioni ormeggiate nei posti barca vicini;
h) pertanto, con pec del 5.01.2024, a firma del difensore di fiducia, la società ricorrente comunicava che, in virtù della previsione di cui al punto 2 dei contratti di ormeggio, avrebbe provveduto a spostare le imbarcazioni, collocandole in un altro luogo ed, eventualmente, a terra, con addebito delle relative spese;
3 i) in definitiva, a partire dal 7.06.2021, data del ricorso per decreto ingiuntivo, il credito maturato nei confronti dell'odierna resistente, sulla scorta della citata previsione contrattuale, per l'occupazione senza titolo degli ormeggi del porto ammonterebbe a complessivi € 36.068,53 e, in particolare, a € 12.882,29 per l'imbarcazione Dayana III (€. 13,69 per 941 giorni), € 12.882,29 per il natante (€. 13,69 per 941 giorni) e € CP_3
10.303,95 per il natante (€. 10,95 per 941 giorni). CP_2
2. Malgrado la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, la on ha inteso costituirsi in giudizio, di talchè, Controparte_1
con ordinanza del 24.09.24, ne è stata dichiarata la contumacia.
3. Con la stessa ordinanza, il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la discussione orale, ai sensi dell'art.281-terdecies c.p.c., l'udienza del
20 marzo 2025.
4. La domanda va accolta.
La ricorrente fonda la propria pretesa creditoria sui contratti stipulati con la resistente che prevedevano la fornitura di un ormeggio per tre imbarcazioni. È noto che con il cd. contratto di ormeggio il gestore di un porto o di un approdo turistico concede a un diportista uno spazio acqueo ove ormeggiare un mezzo nautico dietro pagamento di un corrispettivo ovvero gli assegna il cosiddetto posto barca. Ebbene, nel caso di specie, la società ricorrente ha allegato il titolo su cui fonda la sua pretesa, avente ad oggetto l'assegnazione alla resistente di un ormeggio per tre imbarcazioni per la durata di un anno, e dal quale discende
“per ogni giorno di permanenza dell'imbarcazione oltre il giorno di partenza, non preventivamente autorizzato per iscritto da di ” l'obbligo per l'Armatore di Pt_1 Pt_1
“corrispondere il prezzo giornaliero di listino pro tempore vigente per la categoria di riferimento di un posto compatibile con le dimensioni della barca”. Pertanto, in base ai noti principi sull'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., la società
[...]
ha soddisfatto l'onere posto a suo carico di dimostrare la fonte Parte_1
4 del suo diritto, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sulla scorta dei medesimi principi spetta, invece, al debitore, convenuto in giudizio per il pagamento, dimostrare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del preteso diritto (Cass. Sez. Un. n. 13533/2001).
Dagli elementi probatori acquisiti agli atti, dunque, la ricorrente ha diritto al pagamento del corrispettivo discendente dai citati contratti per i giorni di occupazione senza titolo degli ormeggi a partire dalla data del ricorso per decreto ingiuntivo (7.06.2021) e sulla scorta della tariffa giornaliera, come individuata, ottenuta dividendo l'importo annuale previsto per ogni tipologia di imbarcazione per 365 giorni. Non vi è prova, viceversa, stante la mancata costituzione in giudizio della società , dell'esistenza di fatti Controparte_1
estintivi, modificativi o impeditivi del preteso diritto.
Pertanto, quest'ultima dovrà essere condannata al pagamento di complessivi €
36.068,53 e, in particolare, di € 12.882,29 per l'occupazione senza titolo dell'imbarcazione Dayana III, di € 12.882,29 per il natante e € 10.303,95 CP_3
per il natante CP_2
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della lite, sulla base dei parametri minimi di cui al D.M. di riferimento, avuto riguardo all'estrema semplicità delle questioni trattate, con esclusione della fase istruttoria che non si è svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, sul ricorso di cui in epigrafe, proposto da
[...]
in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, nei confronti di Controparte_1
così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
5 al pagamento in favore di Parte_1
della complessiva somma di € 36.068,53, oltre interessi;
[...]
2) condanna in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi €2906,00 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese forfettarie, IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Pisa, 20 marzo 2025
IL GIUDICE
Teresa Guerrieri
6
Sezione Civile
Il Giudice, rientrato dalla camera di consiglio, ha dato lettura della seguente sentenza depositata telematicamente:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa
Teresa Guerrieri ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 119 del RGAC dell'anno 2024 avente ad oggetto: responsabilità contrattuale, vertente
TRA
(P. IVA Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1
difesa dall'avv. Andrea Bottone, presso il cui studio in , Lungarno Pacinotti, Pt_1
50, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
(P. IVA ), corrente in Controparte_1 P.IVA_2
Montecatini Terme (PT), Via Montebello 6
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 20 marzo 2025 parte ricorrente ha discusso oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
1 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, ritualmente notificato, il Parte_1
a adito l'intestato Tribunale al fine di sentire
[...]
condannare la l pagamento, in suo favore, Controparte_1
della somma di € 36.068,53, oltre interessi.
Più in particolare, per quanto d'interesse, ha dedotto che:
a) aveva stipulato con la società (società esercente attività Controparte_1
di noleggio, riparazione e manutenzione nel campo della nautica da diporto), in qualità di tre contratti aventi ad oggetto la Parte_2
fornitura di servizi di ormeggio rispettivamente per l'imbarcazione a motore denominata Dayana III e due natanti a motore denominati
Domino ed ; CP_2
b) la durata dei contratti era convenuta per il periodo decorrente dall'01.06.2018 al 31.05.2019 e prevedeva un corrispettivo, IVA inclusa, pari ad € 5.000,00 per l'imbarcazione Dayana III e pari ad € 5.000,00 e €
4.000,00 rispettivamente per i natanti ed nonché, per CP_3 CP_2
quest'ultimo, un ulteriore corrispettivo pari ad € 300,00 per il noleggio di un posto auto, il tutto da corrispondersi in un'unica soluzione all'ingresso in porto delle barche;
c) tuttavia, a fronte della somma complessivamente dovuta di € 14.300,00, la società corrispondeva alla ricorrente la minor somma Controparte_1
di € 7.000,00, ignorando il sollecito di pagamento del 6.02.2019, e, alla scadenza naturale dei contratti, in data 31.05.2019, lasciava le imbarcazioni ormeggiate presso il Porto Turistico di;
Pt_1
d) pertanto, con PEC del 9.09.2019, quest'ultimo le intimava di provvedere al saldo con l'avviso che, in caso contrario, avrebbe provveduto alla messa a terra delle imbarcazioni e ad esercitare il diritto di ritenzione,
2 come previsto dal contratto per il caso di mancato rinnovo per iscritto o di mancato pagamento dei corrispettivi;
e) con lettera del 19.09.2019, il legale rappresentante della Rafolin Nautica
s.r.l. riconosceva il debito, promettendo di adempiere entro il mese di ottobre 2019;
f) tuttavia, alla promessa non seguiva alcun adempimento e, dopo l'inoltro di un altro sollecito, il chiedeva ed otteneva dal Tribunale Parte_1
di Pisa il decreto ingiuntivo n. 1034/2021 del 12.07.2021 (R.G. n.
2447/2021), immediatamente esecutivo, con il quale si intimava il saldo del corrispettivo pattuito e quello spettante per gli ulteriori giorni di permanenza delle imbarcazioni secondo il listino vigente pro tempore nella misura di € 13,69, IVA inclusa, per le barche dai 9,00 ai 10,00 mt. di lunghezza, e di € 10,95, IVA inclusa, per quelle da 7,00 a 8,00 mt., per ogni giorno aggiuntivo di ormeggio e/o sosta a terra, per un totale di €.
34.744,28;
g) alla notifica del decreto ingiuntivo non seguiva opposizione, né alcun pagamento da parte della Rafolin Nautica s.r.l., che, continuando a disinteressarsi delle imbarcazioni ormeggiate presso il Porto Turistico, esponeva a pericolo di affondamento le stesse imbarcazioni, come evidenziato dalle perizie prodotte, nonché a rischio la sicurezza delle strutture della marina e delle altre imbarcazioni ormeggiate nei posti barca vicini;
h) pertanto, con pec del 5.01.2024, a firma del difensore di fiducia, la società ricorrente comunicava che, in virtù della previsione di cui al punto 2 dei contratti di ormeggio, avrebbe provveduto a spostare le imbarcazioni, collocandole in un altro luogo ed, eventualmente, a terra, con addebito delle relative spese;
3 i) in definitiva, a partire dal 7.06.2021, data del ricorso per decreto ingiuntivo, il credito maturato nei confronti dell'odierna resistente, sulla scorta della citata previsione contrattuale, per l'occupazione senza titolo degli ormeggi del porto ammonterebbe a complessivi € 36.068,53 e, in particolare, a € 12.882,29 per l'imbarcazione Dayana III (€. 13,69 per 941 giorni), € 12.882,29 per il natante (€. 13,69 per 941 giorni) e € CP_3
10.303,95 per il natante (€. 10,95 per 941 giorni). CP_2
2. Malgrado la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, la on ha inteso costituirsi in giudizio, di talchè, Controparte_1
con ordinanza del 24.09.24, ne è stata dichiarata la contumacia.
3. Con la stessa ordinanza, il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la discussione orale, ai sensi dell'art.281-terdecies c.p.c., l'udienza del
20 marzo 2025.
4. La domanda va accolta.
La ricorrente fonda la propria pretesa creditoria sui contratti stipulati con la resistente che prevedevano la fornitura di un ormeggio per tre imbarcazioni. È noto che con il cd. contratto di ormeggio il gestore di un porto o di un approdo turistico concede a un diportista uno spazio acqueo ove ormeggiare un mezzo nautico dietro pagamento di un corrispettivo ovvero gli assegna il cosiddetto posto barca. Ebbene, nel caso di specie, la società ricorrente ha allegato il titolo su cui fonda la sua pretesa, avente ad oggetto l'assegnazione alla resistente di un ormeggio per tre imbarcazioni per la durata di un anno, e dal quale discende
“per ogni giorno di permanenza dell'imbarcazione oltre il giorno di partenza, non preventivamente autorizzato per iscritto da di ” l'obbligo per l'Armatore di Pt_1 Pt_1
“corrispondere il prezzo giornaliero di listino pro tempore vigente per la categoria di riferimento di un posto compatibile con le dimensioni della barca”. Pertanto, in base ai noti principi sull'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., la società
[...]
ha soddisfatto l'onere posto a suo carico di dimostrare la fonte Parte_1
4 del suo diritto, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sulla scorta dei medesimi principi spetta, invece, al debitore, convenuto in giudizio per il pagamento, dimostrare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del preteso diritto (Cass. Sez. Un. n. 13533/2001).
Dagli elementi probatori acquisiti agli atti, dunque, la ricorrente ha diritto al pagamento del corrispettivo discendente dai citati contratti per i giorni di occupazione senza titolo degli ormeggi a partire dalla data del ricorso per decreto ingiuntivo (7.06.2021) e sulla scorta della tariffa giornaliera, come individuata, ottenuta dividendo l'importo annuale previsto per ogni tipologia di imbarcazione per 365 giorni. Non vi è prova, viceversa, stante la mancata costituzione in giudizio della società , dell'esistenza di fatti Controparte_1
estintivi, modificativi o impeditivi del preteso diritto.
Pertanto, quest'ultima dovrà essere condannata al pagamento di complessivi €
36.068,53 e, in particolare, di € 12.882,29 per l'occupazione senza titolo dell'imbarcazione Dayana III, di € 12.882,29 per il natante e € 10.303,95 CP_3
per il natante CP_2
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della lite, sulla base dei parametri minimi di cui al D.M. di riferimento, avuto riguardo all'estrema semplicità delle questioni trattate, con esclusione della fase istruttoria che non si è svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, sul ricorso di cui in epigrafe, proposto da
[...]
in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, nei confronti di Controparte_1
così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
5 al pagamento in favore di Parte_1
della complessiva somma di € 36.068,53, oltre interessi;
[...]
2) condanna in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi €2906,00 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese forfettarie, IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Pisa, 20 marzo 2025
IL GIUDICE
Teresa Guerrieri
6