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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 15/12/2025, n. 2294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2294 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3654/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti Presidente relatore dr. Michela Benedetta Bordieri Giudice dr. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3654/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. ALBERTI FEDERICA ed elettivamente domiciliata presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato in [...] il [...], con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. VENTURINI LARA e dell'avv. BASILICO ALESSANDRA ed elettivamente domiciliato presso l'avv. VENTURINI LARA che ha dichiarato in corso di causa di aver rinunciato al mandato difensivo;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: regolamentazione inerente figlia nata fuori del matrimonio
CONCLUSIONI
Per Parte_1 affidare la figlia minore in via esclusiva alla madre per i motivi meglio illustrati e Per_1 documentati in narrativa, con collocazione stabile della suddetta presso la residenza della madre medesima sita in VE Via G. Galilei n. 3; 2. porre a carico del resistente l'obbligo di concorrere al mantenimento della minore nella misura di Euro 400,00 mensili o in quella diversa che emergerà in corso di giudizio, da versarsi a mezzo b/b in favore della ricorrente entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute in favore della minore suddetta nel rispetto dei criteri, tempi e modi meglio dettagliati in narrativa;
pagina 1 di 7 3. disporre che l'Assegno Unico Universale per figli a carico sarà percepito al 100% dalla ricorrente;
4. disporre che le parti si diano sin d'ora il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo di C.I. e passaporto della minore. Con vittoria di spese e compensi professionali per l'attività svolta dallo scrivente difensore.
Per Controparte_1
- disporre il proseguimento dell'incarico conferito dal Tribunale per i Minorenni di Milano ai Servizi Sociali territorialmente competenti;
- incaricare i Servizi Sociali territorialmente competenti, effettuate le valutazioni necessarie, compatibilmente con le esigenze cautelari di cui all'ordinanza resa dal G.I.P. di Monza, di riavviare la frequentazione paterna, inizialmente in Spazio Neutro;
- al termine della misura cautelare in essere, disporre l'affidamento della figlia in via Persona_2 condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
- porre a carico del signor a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia Controparte_1
, la somma di Euro 350,00 (trecentocinquata/00) mensili, da versarsi entro il giorno 10 di ogni Per_1 mese, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, o nella diversa somma, maggiore o minore, che il Tribunale dovesse ritenere di giustizia;
- porre a carico del signor il 50% delle spese mediche, scolastiche, sportive e ludiche Controparte_1 della figlia, individuate nelle linee guida condivise concernenti le spese per i figli in vigore avanti il Tribunale di Monza, da preventivamente concordarsi e versarsi a presentazione dei documenti giustificativi di spesa;
- disporre che le parti si diano sin d'ora il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo di C.I. e passaporto della minore. In via istruttoria, con ogni più ampia riserva di dedurre, produrre ed articolare. Con vittoria di spese e compensi di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, premesso di avere intrattenuto una breve relazione affettiva con Parte_1 [...]
dalla quale era nata il [...] la figlia minore , di aver subito maltrattamenti per i Per_3 Per_1 quali all'ex compagno era stata applicata la misura cautelare del divieto di avvicinamento con applicazione del braccialetto elettronico, ha chiesto l'affidamento esclusivo della figlia, il collocamento della minore presso di sé e rapporti di frequentazione padre-figlia solo in spazio neutro e un concorso al mantenimento della figlia di € 400,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie per la minore e l'intero importo dell'assegno unico universale. Il resistente si è costituito in giudizio, evidenziando che in conseguenza dei fatti oggetto di pronuncia penale si era aperto un procedimento anche presso il Tribunale per i Minori nel corso del quale erano state delegate indagini ai Servizi sociali dei rispettivi luoghi di residenza, allegando di volersi impegnare per svolgere appieno il proprio ruolo genitoriale, chiedendo che al termine della misura cautelare la figlia minore venisse affidata ad entrambi i genitori, che venisse attivato celermente lo spazio neutro in modo da poter riprendere i rapporti con la figlia e offrendosi di contribuire al suo mantenimento versando l'importo di € 350,00 mensili oltre il 50% delle spese di carattere straordinario. All'esito dell'udienza in data 2 ottobre 2025 in cui venivano sentite entrambe le parti, venivano assunti i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti I. Dispone l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, con collocamento presso Per_1 la stessa e demanda ai Servizi Sociali di VE e di Como la regolamentazione dei rapporti di frequentazione padre-figlia in forma protetta;
pagina 2 di 7 II. Incarica i Servizi Sociali di VE e di Como a proseguire la presa in carico del nucleo familiare realizzando tutti gli interventi ritenuti necessari per assicurare lo stato di benessere della minore ivi comprese indagini psicodiagnostiche sui genitori, accertamento sullo stato di eventuale dipendenza del padre e percorsi di supporto alla genitorialità per i genitori;
i Servizi sociali avranno facoltà di attivare lo Spazio Neutro per introdurre la figura paterna nella vita di Per_1 secondo le tempistiche e modalità ritenute opportune;
III. Invita i Servizi Sociali di VE e Como a trasmettere entro il 25 febbraio 2025 agli indirizzi mail e nonchè agli Email_1 Email_2 indirizzi email forniti dai procuratori delle parti, una relazione aggiornata sugli interventi realizzati e sull'andamento dello Spazio Neutro eventualmente attivato;
IV. pone a carico di l'obbligo di versare a , entro il 5 di ogni Controparte_1 Parte_1 mese, l'importo di Euro 400,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento per la figlia minore, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat con decorrenza dal mese di ottobre 2025 e con riferimento al mese di ottobre 2024; sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola;
nonché l'obbligo di corrispondere il cinquanta per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive della figlia, da concordarsi previamente tra i genitori ad eccezione delle spese mediche e scolastiche di seguito indicate e da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di pagina 3 di 7 consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza;
V. Dispone che l'assegno unico ed universale per la prole venga erogato interamente in favore di;
Parte_1 Nel prosieguo del giudizio, dalla relazione trasmessa dai Servizi Sociali di VE emergeva che la madre aveva aderito ai percorsi proposti, mentre il padre non aveva aderito né alla valutazione psicodiagnostica, né alla presa in carico presso il e che nell'unico colloquio effettuato con gli Pt_2 operatori dei Servizi era apparso in evidente stato di alterazione, incapace di mantenere la concentrazione sugli argomenti proposti e con una palese irrequietezza motoria, tutte circostanze indicative di una grave compromissione sia delle capacità di ragionamento che delle competenze genitoriali. Le condizioni rilevate richiedevano e richiedono tuttora l'adesione ad un programma terapeutico-riabilitativo presso il SERD che preveda anche l'inserimento in comunità terapeutica oltre all'approfondimento psicodiagnostico e delle competenze genitoriali. Quanto alla valutazione psicodiagnostica della madre, non è stata rilevata la presenza di aspetti psicopatologici, ma delle fragilità emotive per le quali è utile la prosecuzione del lavoro psicoterapeutico iniziato in autonomia, nonché il mantenimento del rapporto di confronto e supporto con la tutela minori con la quale la ricorrente ha instaurato gradualmente una proficua relazione di fiducia. Quanto agli incontri in spazio neutro padre-figlia, il servizio incaricato ha segnalato una discontinuità da parte del padre, fonte di “delusione per la minore” che ha comportato la riduzione degli incontri da quindicinali ad una volta al mese. Alla luce di tali risultanze va confermato nell'interesse della minore l'affidamento in via esclusiva di alla madre, stante l'attuale compromissione della capacità genitoriale del padre. Solo l'adesione Per_1 da parte dello stesso al necessario programma terapeutico-riabilitativo presso il SERD e l'auspicabile recupero delle competenze genitoriali potranno in futuro consentire una revisione di tale regime di affidamento. Inoltre, per evitare che la situazione personale del resistente incida negativamente sull'assunzione tempestiva delle decisioni riguardanti la salute, l'educazione e l'istruzione della minore, viene previsto che le stesse possano essere assunte autonomamente dalla madre, senza la necessità del previo consenso del padre che andrà comunque informato delle decisioni assunte.
resterà collocata presso la madre che se ne occupa in via esclusiva e il padre potrà incontrarla Per_1 solo in spazio neutro secondo le modalità e tempistiche individuate dai Servizi Sociali nell'interesse della minore. I servizi potranno ampliare, ridurre e finanche sospendere il diritto di visita del padre ove la frequentazione diventasse pregiudizievole per la minore. I servizi continueranno inoltre a monitorare la situazione di benessere della minore per ulteriori due anni, a confrontarsi e supportare la madre nel suo ruolo genitoriale. pagina 4 di 7 Alla madre viene raccomandata per il tempo ritenuto necessario dalla professionista incaricata la prosecuzione del lavoro psicoterapeutico avviato in autonomia, mentre al padre di aderire al programma terapeutico-riabilitativo presso il SERD. Quanto alla misura dell'assegno di mantenimento da porre carico del padre, tenuto conto che:
- ha dichiarato all'udienza in data 2.10.24 “Ho un lavoro nell'edilizia, faccio il muratore CP_1 e ho un contratto fino a agosto 2025. Ho iniziato a lavorare a maggio. Vivo con i miei genitori a Como. Contribuisco alle spese di casa con 500,00 € o 600,00 € al mese più le bollette di luce e gas. I miei genitori comunque provvedono al vitto. Io ho mandato 300 € come contributo al mantenimento perché avevo capito di dover fare così. Non ho problemi a versare di più, basta saperlo”
- vive in immobile in comproprietà con il proprio fratello pagando le spese Parte_1 ordinarie e straordinarie relative all'abitazione, lavora come impiegata con un'entrata mensile netta di circa € 2000,00 mensili e deve sostenere il costo di circa € 500,00 mensili per la retta di un asilo privato scelto per ragioni lavorative;
tenuto altresì conto che, nell'attualità, la madre sostiene integralmente gli oneri di mantenimento della figlia e svolge i compiti di accudimento della minore, l'assegno di mantenimento viene confermato nell'attuale importo di € 400,00 mensili oltre il 50% delle spese di carattere straordinario, come individuate nel protocollo in uso presso il Tribunale. Stante l'affidamento in via esclusiva alla madre di , l'assegno unico universale per la prole Per_1 spetta interamente alla medesima. Le spese di lite, stante l'interesse della ricorrente ad ottenere una regolamentazione delle condizioni inerenti la figlia minore e l'assenza di comportamenti ostativi nel corso del giudizio da parte del padre, vanno compensate.
P.Q.M
così provvede in via definitiva: I. Dispone l'affidamento della figlia minore in via esclusiva alla madre e con facoltà Per_1 per la stessa di assumere autonomamente e senza necessità del consenso dell'altro genitore le decisioni inerenti la salute, l'istruzione, l'educazione, della minore;
II. Dispone il collocamento della figlia minore presso la madre e con facoltà per il padre di incontrarla solo in spazio neutro con le modalità e tempistiche indicate dai Servizi Sociali del luogo di residenza della minore (attualmente VE) che potranno altresì' sospendere i rapporti di frequentazione ove ravvisino situazioni pregiudizievoli per la minore;
III. Demanda altresì ai Servizi Sociali di VE la prosecuzione per ulteriori due anni del monitoraggio della situazione di benessere della minore e il confronto/supporto alla madre con segnalazione alla competente Procura di eventuali situazioni pregiudizievoli per la minore;
IV. Raccomanda a di proseguire il lavoro psicoterapeutico iniziato Parte_1 autonomamente e a di aderire al programma terapeutico-riabilitativo presso il Persona_3 SERD attivandosi presso i Servizi territorialmente competenti in base al luogo di residenza a carico di l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, a titolo di concorso Pt_3 Persona_3 nel mantenimento della figlia minore, l'importo di € 400,00 mensili;
detto importo dovrà essere versato entro il giorno 15 di ogni mese e rivalutato annualmente secondo gli indici Istat;
VI. pone inoltre a carico del padre il cinquanta per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive della figlia, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o pagina 5 di 7 visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza. VII. Dispone che l'assegno unico ed universale erogato dall' per la prole venga corrisposto CP_2 interamente in favore di;
Parte_1 VIII. compensa le spese del giudizio;
IX. Dispone la comunicazione della presente sentenza ai Servizi Sociali di VE Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 11/12/2025 pagina 6 di 7 Il Presidente est.
Dr. Laura Gaggiotti
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti Presidente relatore dr. Michela Benedetta Bordieri Giudice dr. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3654/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. ALBERTI FEDERICA ed elettivamente domiciliata presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato in [...] il [...], con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. VENTURINI LARA e dell'avv. BASILICO ALESSANDRA ed elettivamente domiciliato presso l'avv. VENTURINI LARA che ha dichiarato in corso di causa di aver rinunciato al mandato difensivo;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: regolamentazione inerente figlia nata fuori del matrimonio
CONCLUSIONI
Per Parte_1 affidare la figlia minore in via esclusiva alla madre per i motivi meglio illustrati e Per_1 documentati in narrativa, con collocazione stabile della suddetta presso la residenza della madre medesima sita in VE Via G. Galilei n. 3; 2. porre a carico del resistente l'obbligo di concorrere al mantenimento della minore nella misura di Euro 400,00 mensili o in quella diversa che emergerà in corso di giudizio, da versarsi a mezzo b/b in favore della ricorrente entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute in favore della minore suddetta nel rispetto dei criteri, tempi e modi meglio dettagliati in narrativa;
pagina 1 di 7 3. disporre che l'Assegno Unico Universale per figli a carico sarà percepito al 100% dalla ricorrente;
4. disporre che le parti si diano sin d'ora il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo di C.I. e passaporto della minore. Con vittoria di spese e compensi professionali per l'attività svolta dallo scrivente difensore.
Per Controparte_1
- disporre il proseguimento dell'incarico conferito dal Tribunale per i Minorenni di Milano ai Servizi Sociali territorialmente competenti;
- incaricare i Servizi Sociali territorialmente competenti, effettuate le valutazioni necessarie, compatibilmente con le esigenze cautelari di cui all'ordinanza resa dal G.I.P. di Monza, di riavviare la frequentazione paterna, inizialmente in Spazio Neutro;
- al termine della misura cautelare in essere, disporre l'affidamento della figlia in via Persona_2 condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
- porre a carico del signor a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia Controparte_1
, la somma di Euro 350,00 (trecentocinquata/00) mensili, da versarsi entro il giorno 10 di ogni Per_1 mese, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, o nella diversa somma, maggiore o minore, che il Tribunale dovesse ritenere di giustizia;
- porre a carico del signor il 50% delle spese mediche, scolastiche, sportive e ludiche Controparte_1 della figlia, individuate nelle linee guida condivise concernenti le spese per i figli in vigore avanti il Tribunale di Monza, da preventivamente concordarsi e versarsi a presentazione dei documenti giustificativi di spesa;
- disporre che le parti si diano sin d'ora il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo di C.I. e passaporto della minore. In via istruttoria, con ogni più ampia riserva di dedurre, produrre ed articolare. Con vittoria di spese e compensi di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, premesso di avere intrattenuto una breve relazione affettiva con Parte_1 [...]
dalla quale era nata il [...] la figlia minore , di aver subito maltrattamenti per i Per_3 Per_1 quali all'ex compagno era stata applicata la misura cautelare del divieto di avvicinamento con applicazione del braccialetto elettronico, ha chiesto l'affidamento esclusivo della figlia, il collocamento della minore presso di sé e rapporti di frequentazione padre-figlia solo in spazio neutro e un concorso al mantenimento della figlia di € 400,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie per la minore e l'intero importo dell'assegno unico universale. Il resistente si è costituito in giudizio, evidenziando che in conseguenza dei fatti oggetto di pronuncia penale si era aperto un procedimento anche presso il Tribunale per i Minori nel corso del quale erano state delegate indagini ai Servizi sociali dei rispettivi luoghi di residenza, allegando di volersi impegnare per svolgere appieno il proprio ruolo genitoriale, chiedendo che al termine della misura cautelare la figlia minore venisse affidata ad entrambi i genitori, che venisse attivato celermente lo spazio neutro in modo da poter riprendere i rapporti con la figlia e offrendosi di contribuire al suo mantenimento versando l'importo di € 350,00 mensili oltre il 50% delle spese di carattere straordinario. All'esito dell'udienza in data 2 ottobre 2025 in cui venivano sentite entrambe le parti, venivano assunti i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti I. Dispone l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, con collocamento presso Per_1 la stessa e demanda ai Servizi Sociali di VE e di Como la regolamentazione dei rapporti di frequentazione padre-figlia in forma protetta;
pagina 2 di 7 II. Incarica i Servizi Sociali di VE e di Como a proseguire la presa in carico del nucleo familiare realizzando tutti gli interventi ritenuti necessari per assicurare lo stato di benessere della minore ivi comprese indagini psicodiagnostiche sui genitori, accertamento sullo stato di eventuale dipendenza del padre e percorsi di supporto alla genitorialità per i genitori;
i Servizi sociali avranno facoltà di attivare lo Spazio Neutro per introdurre la figura paterna nella vita di Per_1 secondo le tempistiche e modalità ritenute opportune;
III. Invita i Servizi Sociali di VE e Como a trasmettere entro il 25 febbraio 2025 agli indirizzi mail e nonchè agli Email_1 Email_2 indirizzi email forniti dai procuratori delle parti, una relazione aggiornata sugli interventi realizzati e sull'andamento dello Spazio Neutro eventualmente attivato;
IV. pone a carico di l'obbligo di versare a , entro il 5 di ogni Controparte_1 Parte_1 mese, l'importo di Euro 400,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento per la figlia minore, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat con decorrenza dal mese di ottobre 2025 e con riferimento al mese di ottobre 2024; sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola;
nonché l'obbligo di corrispondere il cinquanta per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive della figlia, da concordarsi previamente tra i genitori ad eccezione delle spese mediche e scolastiche di seguito indicate e da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di pagina 3 di 7 consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza;
V. Dispone che l'assegno unico ed universale per la prole venga erogato interamente in favore di;
Parte_1 Nel prosieguo del giudizio, dalla relazione trasmessa dai Servizi Sociali di VE emergeva che la madre aveva aderito ai percorsi proposti, mentre il padre non aveva aderito né alla valutazione psicodiagnostica, né alla presa in carico presso il e che nell'unico colloquio effettuato con gli Pt_2 operatori dei Servizi era apparso in evidente stato di alterazione, incapace di mantenere la concentrazione sugli argomenti proposti e con una palese irrequietezza motoria, tutte circostanze indicative di una grave compromissione sia delle capacità di ragionamento che delle competenze genitoriali. Le condizioni rilevate richiedevano e richiedono tuttora l'adesione ad un programma terapeutico-riabilitativo presso il SERD che preveda anche l'inserimento in comunità terapeutica oltre all'approfondimento psicodiagnostico e delle competenze genitoriali. Quanto alla valutazione psicodiagnostica della madre, non è stata rilevata la presenza di aspetti psicopatologici, ma delle fragilità emotive per le quali è utile la prosecuzione del lavoro psicoterapeutico iniziato in autonomia, nonché il mantenimento del rapporto di confronto e supporto con la tutela minori con la quale la ricorrente ha instaurato gradualmente una proficua relazione di fiducia. Quanto agli incontri in spazio neutro padre-figlia, il servizio incaricato ha segnalato una discontinuità da parte del padre, fonte di “delusione per la minore” che ha comportato la riduzione degli incontri da quindicinali ad una volta al mese. Alla luce di tali risultanze va confermato nell'interesse della minore l'affidamento in via esclusiva di alla madre, stante l'attuale compromissione della capacità genitoriale del padre. Solo l'adesione Per_1 da parte dello stesso al necessario programma terapeutico-riabilitativo presso il SERD e l'auspicabile recupero delle competenze genitoriali potranno in futuro consentire una revisione di tale regime di affidamento. Inoltre, per evitare che la situazione personale del resistente incida negativamente sull'assunzione tempestiva delle decisioni riguardanti la salute, l'educazione e l'istruzione della minore, viene previsto che le stesse possano essere assunte autonomamente dalla madre, senza la necessità del previo consenso del padre che andrà comunque informato delle decisioni assunte.
resterà collocata presso la madre che se ne occupa in via esclusiva e il padre potrà incontrarla Per_1 solo in spazio neutro secondo le modalità e tempistiche individuate dai Servizi Sociali nell'interesse della minore. I servizi potranno ampliare, ridurre e finanche sospendere il diritto di visita del padre ove la frequentazione diventasse pregiudizievole per la minore. I servizi continueranno inoltre a monitorare la situazione di benessere della minore per ulteriori due anni, a confrontarsi e supportare la madre nel suo ruolo genitoriale. pagina 4 di 7 Alla madre viene raccomandata per il tempo ritenuto necessario dalla professionista incaricata la prosecuzione del lavoro psicoterapeutico avviato in autonomia, mentre al padre di aderire al programma terapeutico-riabilitativo presso il SERD. Quanto alla misura dell'assegno di mantenimento da porre carico del padre, tenuto conto che:
- ha dichiarato all'udienza in data 2.10.24 “Ho un lavoro nell'edilizia, faccio il muratore CP_1 e ho un contratto fino a agosto 2025. Ho iniziato a lavorare a maggio. Vivo con i miei genitori a Como. Contribuisco alle spese di casa con 500,00 € o 600,00 € al mese più le bollette di luce e gas. I miei genitori comunque provvedono al vitto. Io ho mandato 300 € come contributo al mantenimento perché avevo capito di dover fare così. Non ho problemi a versare di più, basta saperlo”
- vive in immobile in comproprietà con il proprio fratello pagando le spese Parte_1 ordinarie e straordinarie relative all'abitazione, lavora come impiegata con un'entrata mensile netta di circa € 2000,00 mensili e deve sostenere il costo di circa € 500,00 mensili per la retta di un asilo privato scelto per ragioni lavorative;
tenuto altresì conto che, nell'attualità, la madre sostiene integralmente gli oneri di mantenimento della figlia e svolge i compiti di accudimento della minore, l'assegno di mantenimento viene confermato nell'attuale importo di € 400,00 mensili oltre il 50% delle spese di carattere straordinario, come individuate nel protocollo in uso presso il Tribunale. Stante l'affidamento in via esclusiva alla madre di , l'assegno unico universale per la prole Per_1 spetta interamente alla medesima. Le spese di lite, stante l'interesse della ricorrente ad ottenere una regolamentazione delle condizioni inerenti la figlia minore e l'assenza di comportamenti ostativi nel corso del giudizio da parte del padre, vanno compensate.
P.Q.M
così provvede in via definitiva: I. Dispone l'affidamento della figlia minore in via esclusiva alla madre e con facoltà Per_1 per la stessa di assumere autonomamente e senza necessità del consenso dell'altro genitore le decisioni inerenti la salute, l'istruzione, l'educazione, della minore;
II. Dispone il collocamento della figlia minore presso la madre e con facoltà per il padre di incontrarla solo in spazio neutro con le modalità e tempistiche indicate dai Servizi Sociali del luogo di residenza della minore (attualmente VE) che potranno altresì' sospendere i rapporti di frequentazione ove ravvisino situazioni pregiudizievoli per la minore;
III. Demanda altresì ai Servizi Sociali di VE la prosecuzione per ulteriori due anni del monitoraggio della situazione di benessere della minore e il confronto/supporto alla madre con segnalazione alla competente Procura di eventuali situazioni pregiudizievoli per la minore;
IV. Raccomanda a di proseguire il lavoro psicoterapeutico iniziato Parte_1 autonomamente e a di aderire al programma terapeutico-riabilitativo presso il Persona_3 SERD attivandosi presso i Servizi territorialmente competenti in base al luogo di residenza a carico di l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, a titolo di concorso Pt_3 Persona_3 nel mantenimento della figlia minore, l'importo di € 400,00 mensili;
detto importo dovrà essere versato entro il giorno 15 di ogni mese e rivalutato annualmente secondo gli indici Istat;
VI. pone inoltre a carico del padre il cinquanta per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive della figlia, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o pagina 5 di 7 visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza. VII. Dispone che l'assegno unico ed universale erogato dall' per la prole venga corrisposto CP_2 interamente in favore di;
Parte_1 VIII. compensa le spese del giudizio;
IX. Dispone la comunicazione della presente sentenza ai Servizi Sociali di VE Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 11/12/2025 pagina 6 di 7 Il Presidente est.
Dr. Laura Gaggiotti
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