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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 24/11/2025, n. 1208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1208 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. 9403/2025 V.G.
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori
Magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel. dott. Barbara De Munari Giudice dott. Luisa Bettio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al V.G. al n° 9403/2025, promosso congiuntamente da con l'avv. PIVA TIZIANA Parte_1 ricorrente e
, con l'avv. SABBION ALICE Controparte_1
ricorrente e con l'intervento del P.M. oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis 51 c.p.c.
Con ricorso depositato il 19.09.2025, le parti chiedevano congiuntamente al Tribunale di Padova di dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio concordatario, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle trascrizioni dovute,
e con ogni conseguente effetto di legge, alle seguenti condizioni, riportate anche nelle note scritte per l'udienza cartolare del 04.11.2025: 2
• 1) Abitative: la casa coniugale sita in San Martino di Lupari (PD) non è di proprietà dei coniugi e rimarrà occupata dal marito mentre la moglie continuerà ad abitare presso il proprio appartamento sito in Castelfranco Veneto;
• 2) Affidamento: condiviso dei due figli minori con residenza prevalente di entrambi presso la madre.
• 3) Economiche: a titolo di concorso nel mantenimento dei due figli ancora minori e non autosufficienti, i coniugi hanno concordato che il padre corrisponderà alla madre, l'importo mensile di € 450,00 ciascuno e si obbliga a versarlo sul conto corrente di titolarità della moglie per totali €
900,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT decorso un anno dalla udienza avanti il
Presidente del Tribunale, con corresponsione entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese. Le spese straordinarie inerenti ai due figli minori saranno sostenute dai genitori al 50% ciascuno ed in conformità al Protocollo del Tribunale di Padova sottoscritto nell'anno 2017, che entrambi i genitori dichiarano di conoscere. Entrambi i figli continueranno a praticare gli sport attualmente già in corso. L'assegno unico pattuito è stato ripartito al 50%tra i due genitori.
• 4) Nessun mantenimento viene richiesto dalla moglie, autosufficiente economicamente e con capacità produttiva di reddito;
• 5) Piano genitoriale: il padre, compatibilmente con gli impegni di lavoro, potrà vedere i figli ogni volta che vorrà, previo avviso telefonico almeno il giorno precedente alla madre.
• In presenza di attività scolastica i figli rimarranno in via alternata con l'uno o con l'altro genitore nei week end dal sabato pomeriggio alla domenica sera. Nei week end di competenza del padre i figli rimarranno a pernottare con lo stesso dal sabato pomeriggio fino al martedì con pranzo dal padre e con il treno faranno ritorno a casa della madre. Nei week end di competenza materna i figli staranno con lei il sabato e la domenica;
verranno riaccompagnati presso l'abitazione del padre la domenica sera, presso cui resteranno fino al pranzo del martedì e poi rientreranno dalla madre.
• Qualora i genitori non possano tenere con sé i figli nei giorni sopra previsti, gli stessi dovranno prioritariamente verificare la disponibilità dell'altro genitore e, solo in via subordinata, rivolgersi ad altre persone di fiducia.
• In assenza di attività scolastica i figli potranno continuare con il piano genitoriale concordato tra i genitori, fatto salvo impegni estivi degli stessi che saranno considerati dai genitori in modo da garantire ai figli ugual periodo di permanenza in via alternata con l'uno e l'altro dei genitori come sarà concordato tra loro, in relazione alle disponibilità di lavoro. Anche avendo cura che per le ferie estive i minori trascorreranno 15 gg. anche non consecutivi con ciascun genitore. Durante i periodi festivi scolastici di Natale e S. FA/ Pasqua e Pasquetta i genitori alterneranno di anno in anno la permanenza dei figli con l'uno e con l'altro genitore avendo cura che possano trascorrere il Natale e
Santo FA / la Pasqua e la Pasquetta in via alternata. 3
• I genitori potranno accordarsi tra loro e decidere di comune accordo tempi e modalità diverse per la divisione della responsabilità genitoriale secondo gli interessi di ciascun figlio, scolastici ed extra scolastici, e le esigenze lavorative dei genitori.
• 6) I coniugi dichiarano di non avere costituito conti correnti o investimenti in comune durante il rapporto coniugale.
• Nulla, per accordo tra le parti, sulle spese legali del procedimento consensuale.
FATTO E DIRITTO I sig.ri e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio concordatario in data 17.09.2005 in AN IU in LE (PD), trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 22 parte II serie A anno 2005, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione matrimoniale nascevano due figli: nata a [...] il Per_1
05.12.2007 e nato a [...] il [...]. Per_2
I coniugi stabilivano la residenza familiare in San Martino di Lupari (PD), via Torino 2, nell'immobile intestato al padre del marito e risultano, tuttora, comproprietari al 50% ciascuno di un appartamento sito a LE AN Lucia che rimarrà indiviso tra loro, con utilizzo esclusivo di ciascun titolare nei periodi che saranno concordati tra i coniugi.
Successivamente, cessata l'affectio coniugalis e divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza, i sig.ri e consensualmente adivano l'intestato Tribunale al Parte_1 CP_1 fine di sentir pronunciare la loro separazione personale. In seguito alle note scritte depositate dalle parti in data 23.01.2024, giusto provvedimento presidenziale del
02.01.2024, la separazione consensuale veniva omologata con Sentenza n. 205/2024 del
23.01.2024, pubblicata il 24.01.2024, alle condizioni riportate nel ricorso e ribadite nelle note scritte del 16.01.2024 da e 18.01.2024 da . Parte_1 Controparte_1
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3 n. 2, lett.
b), L. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data del deposito delle note scritte del
23.01.2024.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Dal momento che le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse dei figli minori, delle stesse va preso atto.
Spese compensate. 4
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai sig.ri e in data 17.09.2005 in Parte_1 Controparte_1
AN IU in LE (PD), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 22 parte II serie A anno 2005;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la Sentenza nei relativi registri;
3) Prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti come sopra riportate;
4) Spese compensate.
Padova, 18.11.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Alina Rossato
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori
Magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel. dott. Barbara De Munari Giudice dott. Luisa Bettio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al V.G. al n° 9403/2025, promosso congiuntamente da con l'avv. PIVA TIZIANA Parte_1 ricorrente e
, con l'avv. SABBION ALICE Controparte_1
ricorrente e con l'intervento del P.M. oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis 51 c.p.c.
Con ricorso depositato il 19.09.2025, le parti chiedevano congiuntamente al Tribunale di Padova di dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio concordatario, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle trascrizioni dovute,
e con ogni conseguente effetto di legge, alle seguenti condizioni, riportate anche nelle note scritte per l'udienza cartolare del 04.11.2025: 2
• 1) Abitative: la casa coniugale sita in San Martino di Lupari (PD) non è di proprietà dei coniugi e rimarrà occupata dal marito mentre la moglie continuerà ad abitare presso il proprio appartamento sito in Castelfranco Veneto;
• 2) Affidamento: condiviso dei due figli minori con residenza prevalente di entrambi presso la madre.
• 3) Economiche: a titolo di concorso nel mantenimento dei due figli ancora minori e non autosufficienti, i coniugi hanno concordato che il padre corrisponderà alla madre, l'importo mensile di € 450,00 ciascuno e si obbliga a versarlo sul conto corrente di titolarità della moglie per totali €
900,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT decorso un anno dalla udienza avanti il
Presidente del Tribunale, con corresponsione entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese. Le spese straordinarie inerenti ai due figli minori saranno sostenute dai genitori al 50% ciascuno ed in conformità al Protocollo del Tribunale di Padova sottoscritto nell'anno 2017, che entrambi i genitori dichiarano di conoscere. Entrambi i figli continueranno a praticare gli sport attualmente già in corso. L'assegno unico pattuito è stato ripartito al 50%tra i due genitori.
• 4) Nessun mantenimento viene richiesto dalla moglie, autosufficiente economicamente e con capacità produttiva di reddito;
• 5) Piano genitoriale: il padre, compatibilmente con gli impegni di lavoro, potrà vedere i figli ogni volta che vorrà, previo avviso telefonico almeno il giorno precedente alla madre.
• In presenza di attività scolastica i figli rimarranno in via alternata con l'uno o con l'altro genitore nei week end dal sabato pomeriggio alla domenica sera. Nei week end di competenza del padre i figli rimarranno a pernottare con lo stesso dal sabato pomeriggio fino al martedì con pranzo dal padre e con il treno faranno ritorno a casa della madre. Nei week end di competenza materna i figli staranno con lei il sabato e la domenica;
verranno riaccompagnati presso l'abitazione del padre la domenica sera, presso cui resteranno fino al pranzo del martedì e poi rientreranno dalla madre.
• Qualora i genitori non possano tenere con sé i figli nei giorni sopra previsti, gli stessi dovranno prioritariamente verificare la disponibilità dell'altro genitore e, solo in via subordinata, rivolgersi ad altre persone di fiducia.
• In assenza di attività scolastica i figli potranno continuare con il piano genitoriale concordato tra i genitori, fatto salvo impegni estivi degli stessi che saranno considerati dai genitori in modo da garantire ai figli ugual periodo di permanenza in via alternata con l'uno e l'altro dei genitori come sarà concordato tra loro, in relazione alle disponibilità di lavoro. Anche avendo cura che per le ferie estive i minori trascorreranno 15 gg. anche non consecutivi con ciascun genitore. Durante i periodi festivi scolastici di Natale e S. FA/ Pasqua e Pasquetta i genitori alterneranno di anno in anno la permanenza dei figli con l'uno e con l'altro genitore avendo cura che possano trascorrere il Natale e
Santo FA / la Pasqua e la Pasquetta in via alternata. 3
• I genitori potranno accordarsi tra loro e decidere di comune accordo tempi e modalità diverse per la divisione della responsabilità genitoriale secondo gli interessi di ciascun figlio, scolastici ed extra scolastici, e le esigenze lavorative dei genitori.
• 6) I coniugi dichiarano di non avere costituito conti correnti o investimenti in comune durante il rapporto coniugale.
• Nulla, per accordo tra le parti, sulle spese legali del procedimento consensuale.
FATTO E DIRITTO I sig.ri e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio concordatario in data 17.09.2005 in AN IU in LE (PD), trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 22 parte II serie A anno 2005, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione matrimoniale nascevano due figli: nata a [...] il Per_1
05.12.2007 e nato a [...] il [...]. Per_2
I coniugi stabilivano la residenza familiare in San Martino di Lupari (PD), via Torino 2, nell'immobile intestato al padre del marito e risultano, tuttora, comproprietari al 50% ciascuno di un appartamento sito a LE AN Lucia che rimarrà indiviso tra loro, con utilizzo esclusivo di ciascun titolare nei periodi che saranno concordati tra i coniugi.
Successivamente, cessata l'affectio coniugalis e divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza, i sig.ri e consensualmente adivano l'intestato Tribunale al Parte_1 CP_1 fine di sentir pronunciare la loro separazione personale. In seguito alle note scritte depositate dalle parti in data 23.01.2024, giusto provvedimento presidenziale del
02.01.2024, la separazione consensuale veniva omologata con Sentenza n. 205/2024 del
23.01.2024, pubblicata il 24.01.2024, alle condizioni riportate nel ricorso e ribadite nelle note scritte del 16.01.2024 da e 18.01.2024 da . Parte_1 Controparte_1
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3 n. 2, lett.
b), L. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data del deposito delle note scritte del
23.01.2024.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Dal momento che le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse dei figli minori, delle stesse va preso atto.
Spese compensate. 4
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai sig.ri e in data 17.09.2005 in Parte_1 Controparte_1
AN IU in LE (PD), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 22 parte II serie A anno 2005;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la Sentenza nei relativi registri;
3) Prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti come sopra riportate;
4) Spese compensate.
Padova, 18.11.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Alina Rossato