TRIB
Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 10/07/2025, n. 1347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1347 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 322/2018, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. TRIOLO ETTORE Pt_1 ricorrente
E rappresentato e difeso dall'avv. DI MUNDO FRANCESCO Controparte_1
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data15.2.2018, l' proponeva opposizione, ai sensi Pt_1 dell'art. 615, secondo comma, c.p.c., avverso l'atto di precetto notificato in data 15 febbraio 2018 da , nella qualità di genitore del minore Controparte_1 Per_1
, per un importo di euro 6.901,79.
[...]
2. Il precetto si fondava sulla sentenza n. 93/2013 del Tribunale di Locri, notificata in forma esecutiva in data 25 febbraio 2013, con cui l' era stato condannato a Pt_1
1 corrispondere al minore l'indennità di accompagnamento ai sensi della legge n.
18/1980, con decorrenza dal 1° luglio 2009.
3. L' deduceva che tale somma non era dovuta, in quanto il minore era stato Pt_1 sottoposto a visita di revisione il 3 aprile 2013, e all'esito dell'accertamento gli era stata revocata l'indennità di accompagnamento e riconosciuta, in sostituzione,
l'indennità di frequenza.
4. Si costituiva in giudizio , nella qualità, chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione e deducendo che il verbale relativo alla visita di revisione non era stato mai notificato, e che comunque il credito precettato si riferiva a periodi in cui l'indennità di accompagnamento risultava riconosciuta in forza della sentenza.
Rilevava altresì che l' aveva erogato in parte indennità di frequenza, in luogo Pt_1 dell'indennità di accompagnamento statuita in sentenza, e che la somma azionata con precetto includeva anche periodi successivi alla data della revisione.
5. L'opposizione è fondata.
6. La sentenza n. 93/2013 ha riconosciuto al minore il diritto a Persona_1 percepire l'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal 1° luglio 2009.
Successivamente, in data 3 aprile 2013, il minore è stato sottoposto a visita di revisione, che si sarebbe conclusa, secondo quanto dedotto dall' , con la revoca Pt_1 dell'indennità di accompagnamento e il riconoscimento dell'indennità di frequenza.
7. Tuttavia, risulta incontestato che il verbale della visita di revisione non è mai stato notificato o comunicato formalmente al beneficiario. In difetto di tale notifica, il provvedimento sanitario non ha prodotto effetti nei confronti del destinatario, e non può essere opposto per contestare l'efficacia del titolo esecutivo azionato.
8. Inoltre, emerge che la somma azionata con l'atto di precetto si estende anche a periodi successivi al 3 aprile 2013, ossia oltre la data in cui, secondo l' , sarebbe Pt_1 venuto meno il presupposto sanitario per l'indennità di accompagnamento. Tali somme non trovano fondamento nella sentenza azionata, che non ha riconosciuto alcun diritto per i periodi successivi alla revisione, né risulta che l'indennità di accompagnamento sia stata giudizialmente accertata per tali ulteriori periodi.
2 9. Pertanto, il credito precettato risulta, almeno in parte, privo di validità esecutiva, e in quanto tale non esigibile. Va, dunque, accolta l'opposizione e dichiarata l'inefficacia dell'atto di precetto.
10. Le spese di lite, in ragione della natura della causa si intendono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dall' avverso Pt_1
l'atto di precetto notificato da , nella qualità, Controparte_1
– Accoglie l'opposizione;
– Dichiara l'inefficacia dell'atto di precetto notificato in data 15 febbraio 2018 per l'importo di euro 6.901,79;
– Compensa le spese di lite.
Così deciso, 10.7.2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 322/2018, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. TRIOLO ETTORE Pt_1 ricorrente
E rappresentato e difeso dall'avv. DI MUNDO FRANCESCO Controparte_1
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data15.2.2018, l' proponeva opposizione, ai sensi Pt_1 dell'art. 615, secondo comma, c.p.c., avverso l'atto di precetto notificato in data 15 febbraio 2018 da , nella qualità di genitore del minore Controparte_1 Per_1
, per un importo di euro 6.901,79.
[...]
2. Il precetto si fondava sulla sentenza n. 93/2013 del Tribunale di Locri, notificata in forma esecutiva in data 25 febbraio 2013, con cui l' era stato condannato a Pt_1
1 corrispondere al minore l'indennità di accompagnamento ai sensi della legge n.
18/1980, con decorrenza dal 1° luglio 2009.
3. L' deduceva che tale somma non era dovuta, in quanto il minore era stato Pt_1 sottoposto a visita di revisione il 3 aprile 2013, e all'esito dell'accertamento gli era stata revocata l'indennità di accompagnamento e riconosciuta, in sostituzione,
l'indennità di frequenza.
4. Si costituiva in giudizio , nella qualità, chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione e deducendo che il verbale relativo alla visita di revisione non era stato mai notificato, e che comunque il credito precettato si riferiva a periodi in cui l'indennità di accompagnamento risultava riconosciuta in forza della sentenza.
Rilevava altresì che l' aveva erogato in parte indennità di frequenza, in luogo Pt_1 dell'indennità di accompagnamento statuita in sentenza, e che la somma azionata con precetto includeva anche periodi successivi alla data della revisione.
5. L'opposizione è fondata.
6. La sentenza n. 93/2013 ha riconosciuto al minore il diritto a Persona_1 percepire l'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal 1° luglio 2009.
Successivamente, in data 3 aprile 2013, il minore è stato sottoposto a visita di revisione, che si sarebbe conclusa, secondo quanto dedotto dall' , con la revoca Pt_1 dell'indennità di accompagnamento e il riconoscimento dell'indennità di frequenza.
7. Tuttavia, risulta incontestato che il verbale della visita di revisione non è mai stato notificato o comunicato formalmente al beneficiario. In difetto di tale notifica, il provvedimento sanitario non ha prodotto effetti nei confronti del destinatario, e non può essere opposto per contestare l'efficacia del titolo esecutivo azionato.
8. Inoltre, emerge che la somma azionata con l'atto di precetto si estende anche a periodi successivi al 3 aprile 2013, ossia oltre la data in cui, secondo l' , sarebbe Pt_1 venuto meno il presupposto sanitario per l'indennità di accompagnamento. Tali somme non trovano fondamento nella sentenza azionata, che non ha riconosciuto alcun diritto per i periodi successivi alla revisione, né risulta che l'indennità di accompagnamento sia stata giudizialmente accertata per tali ulteriori periodi.
2 9. Pertanto, il credito precettato risulta, almeno in parte, privo di validità esecutiva, e in quanto tale non esigibile. Va, dunque, accolta l'opposizione e dichiarata l'inefficacia dell'atto di precetto.
10. Le spese di lite, in ragione della natura della causa si intendono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dall' avverso Pt_1
l'atto di precetto notificato da , nella qualità, Controparte_1
– Accoglie l'opposizione;
– Dichiara l'inefficacia dell'atto di precetto notificato in data 15 febbraio 2018 per l'importo di euro 6.901,79;
– Compensa le spese di lite.
Così deciso, 10.7.2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3