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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 18/09/2025, n. 4360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4360 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Venezia, prima sezione civile, nella persona del giudice unico Marco Campagnolo ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 12677/2025 del ruolo generale promossa da
(C.F.: ), nato a Parte_1 C.F._1
Ceggia il 1.7.1964 ed ivi residente a[...], rappre- sentato e difeso dall'avv. Lorenzo Mario Citron del Foro di Venezia
Contro
AVV. (C.F. ) a Controparte_1 C.F._2
San Donà di Piave (VE) il 21.1.1955, in proprio ed elettivamente do- miciliato presso il suo studio in Mestre-Venezia, via Ospedale n.
27/33
OGGETTO: opposizione ex art. 615, 2° co., cpc avverso esecuzione immobiliare
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'attore, : nel merito, presa ogni disposizione Parte_1
in ordine alla propria competenza, accertato il pagamento intercorso di cui in narrativa, dichiararsi l'inesistenza del diritto di credito in capo all' avv. , nei confronti di e Controparte_1 Pt_1 Parte_2
quali eredi di - rispetto a quanto indicato nel
[...] Persona_1
precetto notificato il 3.4.2024, reggente la procedura esecutiva n.
- 1 - 148/2024 Trib. Venezia - relativamente alla somma complessiva di €
5.000,00 per sorte capitale, oltre minori interessi. Rideterminarsi la somma dovuta. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze legali e condanna di controparte ex art. 96 cpc;
per il convenuto: nel merito, rigettare l'opposizione avversaria perché inutile, inammissibile ed infondata per le ragioni esposte in narrativa e condannare l'opponente al pagamento della somma di giustizia, ex art. 96 cpc.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE art. 118 disp. attuaz. cpc
1. L'avv. ha avviato nei confronti di Controparte_1 CP_2
[...
e , quali eredi della signora , Parte_2 Persona_1
l'esecuzione immobiliare n. 148/2024 R.G.E.I. Tribunale di Venezia in forza dell'ordinanza ex art. 702 bis cpc, emessa dal Tribunale di
Venezia nella causa R.G. 6047/2019; dell'ordinanza n. 566/2021 della
Corte d'Appello di Venezia e dell'atto di precetto datato 01.09.2023, per l'importo complessivo di € 26.214,12;
2. , con ricorso depositato il 05.02.2025 ha Parte_1
proposto opposizione ex art. 615, 2° co., cpc avverso la predetta ese- cuzione per contestare somma indicata nel precetto e nel relativo pi- gnoramento, allegando che non erano stati considerati tre acconti per l'importo complessivo di € 6.450,00;
3. Costituendosi nella fase cautelare, l'avv. ha documen- CP_1
tato che due di detti acconti, per l'importo totale di € 1.450,00, corri- spondevano a spese vive da lui sostenute per conto della Per_1
mentre, con riferimento al residuo importo, ha ammesso di aver rice-
- 2 - vuto la somma, tanto da averla «regolarmente fatturata (doc. 9), e già esposta nel precetto 25.5.22 (doc. 10)».
4. All'udienza del 12.3.2025, il patrono del preso atto Pt_1
di quanto chiarito da controparte con riferimento alle spese vive, ha insistito nell'opposizione solo per l'importo di € 5.000,00, e nel con- tempo rinunciato all'istanza di sospensione. Il G.E. ha dichiarato estinta la fase cautelare e assegnato termine per instaurare il giudizio di merito e condannando l'opponente alla rifusione delle spese di lite della fase cautelare.
5. Con atto di citazione notificato in data 12.5.2025 (termine pro- rogato ai sensi dell'art. 155, 4° comma cpc), il ha instaurato Pt_1
il presente giudizio, che rappresenta la fase di merito dell'anzidetta opposizione, col quale:
* in via preliminare, eccepisce la competenza del Giudice di Pace a conoscere il presente procedimento;
* nel merito, insiste nella sua opposizione perché l'esecutante, pur avendo riconosciuto di aver incassato l'acconto di € 5.000,00, non lo ha decurtato dal credito per il quale agisce esecutivamente;
6. Il convenuto costituendosi ha ribadito quanto già esposto nella fase cautelare e sostenuto che l'opposizione era superflua perché il debitore avrebbe potuto proporre una istanza di conversione del pi- gnoramento ex art. 495 cpc o, in alternativa, riservare la sua contesta- zione alla fase distributiva ai sensi dell'art. 512 cpc;
7. All'udienza del 10.09.2025 la causa è stata discussa e trattenu- ta in decisione;
8. In via preliminare deve essere definita la questione della com- petenza.L'attore sostiene che il GE, nell'ordinanza con la quale ha definito la fase cautelare, avrebbe errato ad assegnare il termine per
- 3 - l'instaurazione del giudizio di merito ai sensi dell'art. 616, 1° comma parte prima cpc, anziché, come previsto dalla seconda parte dell'art. 616, 1° comma cpc, rimettere la causa dinanzi all'ufficio giudiziario competente da individuarsi, a suo dire, nel Giudice di Pace.
9. La contestazione è infondata, perché la domanda attorea è vol- ta a ottenere la rideterminazione del credito esecutato al netto dell'acconto di € 5.000,00.Considerato che l'importo precettato e poi pignorato è pari a € 26.214,12, va da sé che, anche detratto il sum- menzionato acconto, la causa esula dalla competenza del Giudice di
Pace, che può conoscere le cause relative a beni mobili solo se “di va- lore non superiore a diecimila euro”, per rientrare, come esattamente indicato nel provvedimento che ha concluso la fase cautelare, in quella del Tribunale.
10. Nel merito l'opposizione è fondata sia in diritto che in fatto.In punto di diritto perché, secondo la consolidata giurisprudenza di legit- timità, la contestazione del debitore riguardo all' «…ammontare del credito indicato dal creditore pignorante, per essere superiore a quel- lo effettivamente dovuto, investendo il diritto dell'istante di procedere ad esecuzione forzata per quella maggiore somma, integra una oppo- sizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ» (Cass. 12950/1993).
11. Non sono dunque condivisibili le critiche con le quali il con- venuto obietta all'attore, che, anziché dare seguito alla fase di merito dell'opposizione ex art. 615, 1° co., cpc, avrebbe potuto chiedere la conversione del pignoramento o, in alternativa, procrastinare le sue lamentele fino all'eventuale fase distributiva.
12. Nel merito, risulta documentato che (dante Persona_1
causa dell'odierno attore) ha corrisposto all'avv. un importo CP_1
- 4 - di € 5.000,00 del quale quest'ultimo non ha tenuto conto nella stesura del precetto e dell'atto di pignoramento oggetto di causa.
13. Non risulta invece accoglibile l'istanza attorea di condanna del convenuto ai sensi dell'art. 96 cpc perché questa postula che il richie- dente dimostri «la concreta ed effettiva esistenza di un danno conse- guenza del comportamento processuale della controparte» (Cass.
21939/2005), e tale prova qui non è stata fornita.
14. Lo svolgimento e l'esito della lite impongono di regolare le spese secondo la soccombenza. La liquidazione del compenso è effet- tuata applicando il valore desunto dalla tabella del DM 55/2014, per le quattro fasi previste (studio, introduttiva, trattazione e istruttoria, deci- sionale) in relazione allo scaglione di riferimento, ovvero da €
5.201,00 a € 26.000,00 = € 2.540,00, oltre alle spese documentate e al rimborso di quelle forfettarie nella misura fissa del 15% sul compenso liquidato.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Venezia, prima sezione civile, definitivamente pronun- ciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. accoglie la domanda di merito proposta dall'attore Parte_1
[...]
2. condanna il convenuto, avv. , a pagare a Controparte_1 [...]
le spese di lite che liquida in € 2.540,00 per onorari Parte_3
oltre agli accessori di legge e alle spese per iscrizione della causa a ruolo pari a complessivi € 125,00;
3. sentenza resa a norma degli artt. 128, 281-sexies cpc.
Venezia, 18.9.2025
- 5 - Il giudice
Marco Campagnolo
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