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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 14/01/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3108/2021
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3108/2021
Oggi 14 gennaio 2025 innanzi al dott. Andrea Francesco Fabbri, sono comparsi, mediante il deposito di note per la partecipazione all'udienza tenutasi in modalità cartolare, gli Avv.ti Umberto Massimo
Saetta, Paolino Fusco e Anna De Vivo per parte attrice e l'Avv. Ciro Sesto per parte convenuta.
Gli avv.ti di parte attrice concludono per l'accoglimento della domanda e delle conclusioni così come formulate in atti con condanna solidale dei convenuti alle spese di lite con attribuzione ai costituiti procuratori.
L'avv. di parte convenuta conclude per il rigetto della domanda attorea.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Andrea Francesco Fabbri
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Francesco Fabbri ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3108/2021
tra
(c.f.: ), rappresentato e difeso, giusta procura in calce Parte_1 C.F._1 all'atto, dagli Avv.ti Umberto Massimo Saetta e Paolino Fusco, unitamente ai quali elettivamente domicilia presso lo studio sito in Nola ( NA) alla via Feudo n. 57 e (c.f.: Parte_2
), rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto, dall'Avv. Anna De C.F._2
Vivo, unitamente alla quale elettivamente domicilia presso lo studio sito in Ottaviano (NA), alla via D.
Beneventano n. 8;
Parte attrice
E
(c.f.: ) e (c.f.: CP_1 C.F._3 CP_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Ciro Sesto, giusta procura in atti, unitamente C.F._4
al quale elettivamente domiciliano presso lo studio sito in Ottaviano (NA), alla via Vecchia Palma n.
29;
Parte convenuta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come sopra.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 2 di 10 I sig.ri e Hanno dedotto di aver stipulato, in qualità di acquirenti, Parte_1 Parte_2
contratto di vendita immobiliare rep. nr.1158, racc. nr. 875 stipulato in data 28.11.2016, innanzi al dr.
, Notaio in Volla (NA), avente ad oggetto l'acquisto, dai sig.ri Persona_1 CP_1
e i seguenti immobili: A) ampio appartamento cat. A3, composto di 6,5 vani
[...] CP_2 catastali, R.C. €.486,76#, riportato in catasto al foglio 8, p.lla 61 sub 3, ed annessa area pertinenziale di terreno di circa m 2 764 riportata in catasto al foglio 8, p.lle 2569,2571 e 2572, beni siti in Ottaviano
(NA) Via San Leonardo, nr.23; B) viale pavimentato, di circa m 2 62, atto a consentire un secondo accesso al predetto appartamento da Via Ferrovia dello Stato, nr.18, riportato in catasto al foglio 8, p.lla
2669 sub 1.
Hanno dedotto che la vendita era simulata in via assoluta in quanto rappresentava un fenomeno apparente che voleva essere pubblicizzato agli occhi dei terzi al fine di un precipuo scopo;
hanno pertanto chiesto l'accertamento della simulazione assoluta del predetto contratto.
In particolare, gli odierni attori, in quanto formalmente acquirenti del bene immobile, ottennero un prestito dalla Banca Cariparma Spa, le cui somme vennero riversate ai convenuti per permettere loro di fronteggiare le difficoltà economiche della amministrata dal ed interamente Parte_3 CP_1
posseduta dai convenuti.
Hanno dedotto gli attori che i convenuti adempirono tardivamente il pagamento delle Controparte_3
rate di mutuo gravanti formalmente sui coniugi e che a seguito di tale ritardo Persona_2
furono segnalati alla centrale rischi, subendo pregiudizi economici e non patrimoniali e chiedendo che venisse pronunciata sentenza di condanna al risarcimento dei danni.
Hanno poi chiesto che venisse restituito l'assegno consegnato dal sig. al sig. Pt_1 CP_1
all'atto della stipula del contratto di vendita.
Si sono costituiti i convenuti, i quali non hanno sostanzialmente contestato la ricostruzione dei fatti palesata dagli attori, chiedendo tuttavia il rigetto di tutte le domande attoree.
1) La domanda di simulazione assoluta della compravendita è fondata.
Va premesso, in punto di diritto quanto segue.
Il fenomeno della simulazione si configura allorquando le parti stipulano un contratto con l'intesa che esso non corrisponda alla realtà del loro rapporto (suole discorrersi in proposito di "apparenza pagina 3 di 10 contrattuale creata intenzionalmente").
La simulazione può essere assoluta o relativa.
Nella simulazione relativa le parti fanno apparire un contratto diverso da quello concluso (cfr. art. 1414
2° comma c.c.); nella simulazione assoluta addirittura fingono di stipulare un contratto.
Elementi caratterizzanti della simulazione sono l'apparenza contrattuale e l'accordo simulatorio, ossia l'intesa sul significato del tutto o solo in parte apparente del contratto.
La simulazione non ha effetto tra le parti (cfr. art. 1414 1° comma c.c.), tra le quali ha invece effetto la situazione realmente voluta (salvi i limiti della prova della simulazione); in particolare, nella simulazione assoluta rimangono immutate le posizioni giuridiche che appaiono modificate dal contratto simulato (così, se l'alienazione di un bene è simulata in via assoluta, il bene rimane nella sfera giuridica del simulato alienante).
L'azione di simulazione, poi, è un'azione di accertamento, diretta a fare accertare giudizialmente l'inefficacia totale o parziale del contratto ed il reale rapporto intercorrente tra le parti.
Va, poi, considerato che in tema di simulazione assoluta del contratto, nel caso in cui la relativa domanda sia proposta da terzi estranei al negozio, spetta al giudice del merito valutare l'opportunità di fondare la decisione su elementi presuntivi, da considerare non atomisticamente ma nel loro riscontro globale, ad accogliere conclusioni che ne discendano secondo l'"id quod plerumque accidit", restando il relativo apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico (rappresentano tipici elementi indiziari del fenomeno simulatorio la notevole incongruità del prezzo di vendita;
la mancata prova del pagamento del prezzo;
la presenza dominante del socio della società acquirente nella gestione della società venditrice fallita;
la contiguità temporale della rivendita del bene;
l'inusitata dilazione del pagamento del prezzo, senza garanzie e malgrado la mancata trasmissione del possesso).
Va, altresì, ricordato che in tema di prova per presunzioni della simulazione assoluta del contratto, nel caso in cui la relativa domanda sia stata proposta da terzi estranei al negozio, spetta al giudice del merito apprezzare l'efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, che devono essere valutati non solo analiticamente, ma anche nella loro convergenza globale, all'esito di un giudizio di sintesi, non censurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico (cfr. Cass. nn. 17858/2003, 15399/2002, 3102/2002, 11372/2005, 903/2005, 4865/2001,
12803/2000, 10089/1993, 2989/1988, 5600/1986, 2192/1982).
In diversi termini, poiché in tema di accertamento della simulazione, in assenza di controdichiarazione, pagina 4 di 10 la prova è indiziaria e presuntiva, trovano applicazione i consolidati principi in materia di presunzioni
(semplici), e cioè che: rientra nei compiti del giudice del merito la ricerca e la valutazione in termini di idoneità degli elementi presuntivi a consentire illazioni che ne discendano secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit.
I requisiti della gravità, della precisione e della concordanza, richiesti dalla legge, devono essere ricercati in relazione al complesso degli indizi, soggetti a una valutazione globale, e non con riferimento singolare a ciascuno di questi, pur senza omettere un apprezzamento così frazionato al fine di vagliare preventivamente la rilevanza dei vari indizi, di individuare quelli ritenuti significativi e da ricomprendere nel suddetto contesto articolato e globale;
il giudizio di idoneità dei fatti posti a fondamento dell'argomentazione induttiva, traducendosi in un accertamento relativo a una mera quaestio voluntatis, è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove adeguatamente motivato
Va in ultimo rilevato che alla dichiarazione relativa al versamento del prezzo, pur contenuta in un rogito notarile di una compravendita immobiliare, non può attribuirsi valore vincolante nei confronti del terzo;
correlativamente, è lecito trarre elementi di valutazione circa il carattere fittizio del contratto di vendita dalla circostanza che il compratore, su cui grava l'onere di provare il pagamento del prezzo, non abbia fornito la relativa dimostrazione (così Cass. nn. 17628/2007, 1413/2006, 11372/2005,
11361/1999).
Nel caso di specie, pur non essendo applicabili i su esposti principi in quanto la simulazione è richiesta tra le parti, va osservato che non è necessario il ricorso agli elementi presuntivi. Ed infatti la deduzione di parte attrice circa il reale intento delle parti, volto a non trasferire il bene ed a mantenerlo nella titolarità dei simulati alienanti (sig.ri e ) è stata confermata in sede di comparsa di CP_1 CP_2 costituzione dai convenuti, i quali hanno affermato a chiare lettere che la “premessa [attorea] può essere sostanzialmente giusta in fatto” (vd. Pg. 4 comparsa di costituzione) ed hanno confermato che la vendita dei beni immobili era stata solo in apparenza voluta dalle parti, al fine di consentire ai simulati acquirenti di ottenere un prestito da destinare ai simulati alienanti.
Pertanto, ritiene questo giudice di poter accogliere la domanda volta a far dichiarare la nullità, ai sensi dell'art. 1414 cc., dell'atto di disposizione sopra indicato, ciò in quanto la volontà di simulare in via assoluta la vendita è circostanza pacifica tra le parti.
pagina 5 di 10 2) Ulteriore questione che viene in rilievo è la stipula di un patto di accollo interno tra i convenuti e gli odierni attori.
Risulta infatti parimenti pacifico che i sig. e simulando l'acquisto dell'immobile, Pt_1 Pt_2
riuscirono ad ottenere un mutuo dalla Banca Cariparma S.p.A., le cui somme sono state destinate, per espressa e concorde volontà delle parti, ai sig.ri e;
questi ultimi avrebbero dovuto CP_1 CP_2
provvedere al pagamento delle rate di mutuo, sostanzialmente accollandosi il debito contratto dagli attori con la banca ma nell'interesse dei convenuti. È evidente, allora, come la devoluzione delle somme erogate dall'istituto bancario agli odierni attori vada correttamente qualificata come un ulteriore contratto di mutuo, a titolo gratuito, stipulato tra i sig.ri e qualità di mutuanti- ed Pt_1 Parte_4
i sig.ri e -in qualità di mutuatari- ove l'obbligazione restitutoria sarebbe avvenuta CP_1 CP_2
mediante il pagamento, da parte dei sig.ri e , delle rate di mutuo gravanti sui sig.ri CP_1 CP_2
, secondo lo schema dell'adempimento del terzo di cui all'art 1180 c.c. (ed infatti i Parte_5
sig. sono terzi rispetto al mutuo stipulato dagli attori con la Cariparma). In tale Controparte_3 cornice, la fattispecie dedotta corrisponde perfettamente alla previsione di cui all'art 1273 c.c., che definisce l'accollo come la convenzione tra debitore (gli odierni attori) e terzo (gli odierni convenuti), con la quale quest'ultimo assume il debito del primo;
il meccanismo operativo di tale accollo è
l'adempimento del terzo (art 1180 c.c.).
Ciò posto, la nullità del contratto di compravendita immobiliare per simulazione non può giustificare la restituzione delle somme versate dagli odierni attori ai convenuti (e precedentemente ricevute dai primi dalla banca), ciò in quanto la disponibilità di tali somme in capo ai convenuti rappresenta proprio lo scopo dell'intera operazione negoziale posta in essere dalle parti e che ha principiato dalla stipula del contratto simulato in via assoluta.
Ed infatti, la simulazione assoluta della compravendita rappresenta proprio la ragione giustificatrice della devoluzione delle somme oggetto di mutuo contratto con la Cariparma agli odierni convenuti, laddove invece, se la vendita fosse stata realmente posta in essere, sarebbero state dagli attori destinate al pagamento del prezzo (e non sarebbe stato stipulato l'accollo). In altri termini, è l'inefficacia della vendita (e non l'efficacia della stessa) a costituire il presupposto causale (in quanto condiviso dalle parti) della stipula del prestito infruttifero tra loro stipulato.
Né gli attori hanno proposto domande volte alla caducazione o all'accertamento della inefficacia del pagina 6 di 10 contratto di mutuo “derivato”, stipulato tra gli attori ed i convenuti, che risulta ancora in essere;
pertanto, nessun obbligo restitutorio può configurarsi a carico dei convenuti.
3) Diverso è a dirsi per il titolo di credito consegnato dai simulati acquirenti in favore dei simulati alienanti.
In tal caso, ed in senso diametralmente opposto a quanto sopra rilevato, l'efficacia reale della vendita (e non la sua simulazione assoluta) rappresenta la causa giustificatrice della consegna del titolo di credito e siccome risulta nulla (o inesistente, a seconda dell'inquadramento dogmatico del fenomeno simulatorio cui si intenda aderire) tale titolo va restituito, secondo quanto previsto dalle norme in tema di ripetizione dell'indebito (art 2033 ss. c.c.), posto che, anche sotto questo aspetto, è pacifico tra le parti che la consegna effettivamente avvenne.
4) Vanno ora affrontate le domande risarcitorie.
Gli attori, infatti, hanno dedotto di aver subito danni patrimoniali e non patrimoniali.
4.1) con riguardo ai danni non patrimoniali hanno dedotto che “si trovano a vivere, oramai da svariati anni, una situazione di forte stress e disagio psico-emotivo con i conseguenti danni alla loro salute”.
Non hanno specificato in alcun modo in cosa consisterebbero tali danni alla loro salute, né in citazione, né con memoria ex art 183 co 6 n.1 cpc.
Va in proposito osservato che “Nei giudizi risarcitori la domanda deve descrivere in modo concreto i pregiudizi dei quali si chiede il ristoro, senza limitarsi a formule generiche, come la richiesta di risarcimento dei "danni subiti e subendi", perché tali domande, quando non nulle ex art. 164 cod. proc. civ., non obbligano il giudice a provvedere sul risarcimento di danni che siano concretamente descritti solo in corso di causa” (Cass 13328/2015).
Inoltre, a supporto di tali pregiudizi così come genericamente denunciati, gli attori hanno depositato certificati di medici privati risalenti, al più presto, al 2018, che riferiscono di sindrome ansiosa pagina 7 di 10 derivante da problematiche in ambito familiare (per la anche lavorativo). Pt_2
Ebbene, anche a voler superare la considerazione, di per sé assorbente, relativa alla genericità dei danni lamentati, va in tale sede considerato che non potrebbe in ogni caso rinvenirsi nesso causale tra la patologia oggetto dei referti medici ed i fatti per cui è causa, posto che non vi è corrispondenza sul piano cronologico (il contratto simulato è stato stipulato in data 28/11/2016, il certificato più antecedente risale al 4/9/2018) e che l'intervista in sede di visita ha fatto emergere problematiche familiari e lavorative (tra cui sicuramente non rientra l'accordo simulatorio con i convenuti).
Né la prova testimoniale formulata per il tramite di capitolo valutativo e generico avrebbe potuto sopperire alle carenze deduttive e probatorie appena evidenziate, è stata pertanto dichiarata inammissibile (si riporta il capito 11 della memoria ex art 183 co 6 cpc depositata in data 7/12/2022:
“Vero è che a causa di quanto accaduto i Sig.ri e Parte_2 Parte_6
trovano a vivere,oramai da svariati anni, una situazione di forte stress e disagio psico-emotivo con i conseguenti danni alla loro salute)”.
4.2) Medesime considerazioni valgono per i danni patrimoniali, anch'essi non identificati e non specificati nella loro essenza e nel loro ammontare, la cui richiesta è avanzata con formule esemplificative ed astratte prive di qualsivoglia efficacia.
Più specificamente, gli attori deducono di essere stati segnalati alla centrale rischi e di non aver potuto contrarre mutui a vario titolo o ottenere finanziamenti.
Hanno prodotto in proposito (vd all. 12) risposta della ad una istanza (che non si CP_4
comprende quale sia, in quanto non allegata) che semplicemente afferma che la fornitura continuerà ad essere gestita dall'attuale fornitore. È evidente che tale documento non è idoneo a dimostrare la sussistenza di alcun pregiudizio e, conseguentemente, a fondare alcuna pretesa risarcitoria a carattere patrimoniale.
Va in proposito rilevato che il danno patrimoniale derivante dalla segnalazione alla centrale rischi è pur sempre un danno conseguenza, che va allegato e provato (vd Cass 1931/2017 in motivazione, pg. 9 e
10; nonché Tribunale Catanzaro sez. II, 22/05/2023, ud. 16/05/2023, dep. 22/05/2023, n.791,
pagina 8 di 10 Redazione Giuffrè 2023).
Così, ancora, gli attori hanno dedotto di essere stati esclusi dai benefici previsti da varie norme per risultare formalmente intestatari di un immobile di ragguardevole valore. Non hanno prodotto, tuttavia, alcuna richiesta avanzata e alcun conseguente provvedimento di rifiuto.
Va in ogni caso aggiunto che l'intestazione formale del bene è circostanza dagli stessi voluta ed accettata, avendo gli stessi stipulato il contratto simulato e fatto emergere agli occhi dei terzi una situazione apparente che non corrispondeva alla realtà.
5) Le spese, stante la soccombenza reciproca, vanno compensate.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni ulteriore istanza disattesa, così provvede:
1) ACCERTA e DICHIARA la simulazione assoluta dell'atto di compravendita rep. nr.1158, racc. nr. 875 stipulato in data 28.11.2016, innanzi al dr. , Notaio in Volla (NA), Persona_1 avente ad oggetto l'acquisto in favore dei sig.ri e dai sig.ri Parte_1 Parte_2 CP_1
e i seguenti immobili: A) ampio appartamento cat. A3, composto di 6,5 vani
[...] CP_2 catastali, R.C. €.486,76#, riportato in catasto al foglio 8, p.lla 61 sub 3, ed annessa area pertinenziale di terreno di circa m 2 764 riportata in catasto al foglio 8, p.lle 2569,2571 e 2572, beni siti in Ottaviano
(NA) Via San Leonardo, nr.23; B) viale pavimentato, di circa m 2 62, atto a consentire un secondo accesso al predetto appartamento da Via Ferrovia dello Stato, nr.18, riportato in catasto al foglio 8, p.lla
2669 sub 1;
2) Condanna il sig. alla restituzione, in favore del Sig. CP_1 Parte_1 dell'assegno bancario nr.1063482731-12, del 28.11.2016 dell'importo di €.16.472,00#
(sedicimilaquattrocentosettantadue/00) tratto su IntesaSanpaolo S.p.A.
pagina 9 di 10 3) Rigetta tutte le altre domande;
4) ORDINA al Conservatore dei Registri Immobiliari, l'annotazione della presente sentenza con esonero da ogni responsabilità.
5) Compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
14/01/2025
Il Giudice dott. Andrea Francesco Fabbri
pagina 10 di 10
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3108/2021
Oggi 14 gennaio 2025 innanzi al dott. Andrea Francesco Fabbri, sono comparsi, mediante il deposito di note per la partecipazione all'udienza tenutasi in modalità cartolare, gli Avv.ti Umberto Massimo
Saetta, Paolino Fusco e Anna De Vivo per parte attrice e l'Avv. Ciro Sesto per parte convenuta.
Gli avv.ti di parte attrice concludono per l'accoglimento della domanda e delle conclusioni così come formulate in atti con condanna solidale dei convenuti alle spese di lite con attribuzione ai costituiti procuratori.
L'avv. di parte convenuta conclude per il rigetto della domanda attorea.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Andrea Francesco Fabbri
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Francesco Fabbri ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3108/2021
tra
(c.f.: ), rappresentato e difeso, giusta procura in calce Parte_1 C.F._1 all'atto, dagli Avv.ti Umberto Massimo Saetta e Paolino Fusco, unitamente ai quali elettivamente domicilia presso lo studio sito in Nola ( NA) alla via Feudo n. 57 e (c.f.: Parte_2
), rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto, dall'Avv. Anna De C.F._2
Vivo, unitamente alla quale elettivamente domicilia presso lo studio sito in Ottaviano (NA), alla via D.
Beneventano n. 8;
Parte attrice
E
(c.f.: ) e (c.f.: CP_1 C.F._3 CP_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Ciro Sesto, giusta procura in atti, unitamente C.F._4
al quale elettivamente domiciliano presso lo studio sito in Ottaviano (NA), alla via Vecchia Palma n.
29;
Parte convenuta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come sopra.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 2 di 10 I sig.ri e Hanno dedotto di aver stipulato, in qualità di acquirenti, Parte_1 Parte_2
contratto di vendita immobiliare rep. nr.1158, racc. nr. 875 stipulato in data 28.11.2016, innanzi al dr.
, Notaio in Volla (NA), avente ad oggetto l'acquisto, dai sig.ri Persona_1 CP_1
e i seguenti immobili: A) ampio appartamento cat. A3, composto di 6,5 vani
[...] CP_2 catastali, R.C. €.486,76#, riportato in catasto al foglio 8, p.lla 61 sub 3, ed annessa area pertinenziale di terreno di circa m 2 764 riportata in catasto al foglio 8, p.lle 2569,2571 e 2572, beni siti in Ottaviano
(NA) Via San Leonardo, nr.23; B) viale pavimentato, di circa m 2 62, atto a consentire un secondo accesso al predetto appartamento da Via Ferrovia dello Stato, nr.18, riportato in catasto al foglio 8, p.lla
2669 sub 1.
Hanno dedotto che la vendita era simulata in via assoluta in quanto rappresentava un fenomeno apparente che voleva essere pubblicizzato agli occhi dei terzi al fine di un precipuo scopo;
hanno pertanto chiesto l'accertamento della simulazione assoluta del predetto contratto.
In particolare, gli odierni attori, in quanto formalmente acquirenti del bene immobile, ottennero un prestito dalla Banca Cariparma Spa, le cui somme vennero riversate ai convenuti per permettere loro di fronteggiare le difficoltà economiche della amministrata dal ed interamente Parte_3 CP_1
posseduta dai convenuti.
Hanno dedotto gli attori che i convenuti adempirono tardivamente il pagamento delle Controparte_3
rate di mutuo gravanti formalmente sui coniugi e che a seguito di tale ritardo Persona_2
furono segnalati alla centrale rischi, subendo pregiudizi economici e non patrimoniali e chiedendo che venisse pronunciata sentenza di condanna al risarcimento dei danni.
Hanno poi chiesto che venisse restituito l'assegno consegnato dal sig. al sig. Pt_1 CP_1
all'atto della stipula del contratto di vendita.
Si sono costituiti i convenuti, i quali non hanno sostanzialmente contestato la ricostruzione dei fatti palesata dagli attori, chiedendo tuttavia il rigetto di tutte le domande attoree.
1) La domanda di simulazione assoluta della compravendita è fondata.
Va premesso, in punto di diritto quanto segue.
Il fenomeno della simulazione si configura allorquando le parti stipulano un contratto con l'intesa che esso non corrisponda alla realtà del loro rapporto (suole discorrersi in proposito di "apparenza pagina 3 di 10 contrattuale creata intenzionalmente").
La simulazione può essere assoluta o relativa.
Nella simulazione relativa le parti fanno apparire un contratto diverso da quello concluso (cfr. art. 1414
2° comma c.c.); nella simulazione assoluta addirittura fingono di stipulare un contratto.
Elementi caratterizzanti della simulazione sono l'apparenza contrattuale e l'accordo simulatorio, ossia l'intesa sul significato del tutto o solo in parte apparente del contratto.
La simulazione non ha effetto tra le parti (cfr. art. 1414 1° comma c.c.), tra le quali ha invece effetto la situazione realmente voluta (salvi i limiti della prova della simulazione); in particolare, nella simulazione assoluta rimangono immutate le posizioni giuridiche che appaiono modificate dal contratto simulato (così, se l'alienazione di un bene è simulata in via assoluta, il bene rimane nella sfera giuridica del simulato alienante).
L'azione di simulazione, poi, è un'azione di accertamento, diretta a fare accertare giudizialmente l'inefficacia totale o parziale del contratto ed il reale rapporto intercorrente tra le parti.
Va, poi, considerato che in tema di simulazione assoluta del contratto, nel caso in cui la relativa domanda sia proposta da terzi estranei al negozio, spetta al giudice del merito valutare l'opportunità di fondare la decisione su elementi presuntivi, da considerare non atomisticamente ma nel loro riscontro globale, ad accogliere conclusioni che ne discendano secondo l'"id quod plerumque accidit", restando il relativo apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico (rappresentano tipici elementi indiziari del fenomeno simulatorio la notevole incongruità del prezzo di vendita;
la mancata prova del pagamento del prezzo;
la presenza dominante del socio della società acquirente nella gestione della società venditrice fallita;
la contiguità temporale della rivendita del bene;
l'inusitata dilazione del pagamento del prezzo, senza garanzie e malgrado la mancata trasmissione del possesso).
Va, altresì, ricordato che in tema di prova per presunzioni della simulazione assoluta del contratto, nel caso in cui la relativa domanda sia stata proposta da terzi estranei al negozio, spetta al giudice del merito apprezzare l'efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, che devono essere valutati non solo analiticamente, ma anche nella loro convergenza globale, all'esito di un giudizio di sintesi, non censurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico (cfr. Cass. nn. 17858/2003, 15399/2002, 3102/2002, 11372/2005, 903/2005, 4865/2001,
12803/2000, 10089/1993, 2989/1988, 5600/1986, 2192/1982).
In diversi termini, poiché in tema di accertamento della simulazione, in assenza di controdichiarazione, pagina 4 di 10 la prova è indiziaria e presuntiva, trovano applicazione i consolidati principi in materia di presunzioni
(semplici), e cioè che: rientra nei compiti del giudice del merito la ricerca e la valutazione in termini di idoneità degli elementi presuntivi a consentire illazioni che ne discendano secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit.
I requisiti della gravità, della precisione e della concordanza, richiesti dalla legge, devono essere ricercati in relazione al complesso degli indizi, soggetti a una valutazione globale, e non con riferimento singolare a ciascuno di questi, pur senza omettere un apprezzamento così frazionato al fine di vagliare preventivamente la rilevanza dei vari indizi, di individuare quelli ritenuti significativi e da ricomprendere nel suddetto contesto articolato e globale;
il giudizio di idoneità dei fatti posti a fondamento dell'argomentazione induttiva, traducendosi in un accertamento relativo a una mera quaestio voluntatis, è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove adeguatamente motivato
Va in ultimo rilevato che alla dichiarazione relativa al versamento del prezzo, pur contenuta in un rogito notarile di una compravendita immobiliare, non può attribuirsi valore vincolante nei confronti del terzo;
correlativamente, è lecito trarre elementi di valutazione circa il carattere fittizio del contratto di vendita dalla circostanza che il compratore, su cui grava l'onere di provare il pagamento del prezzo, non abbia fornito la relativa dimostrazione (così Cass. nn. 17628/2007, 1413/2006, 11372/2005,
11361/1999).
Nel caso di specie, pur non essendo applicabili i su esposti principi in quanto la simulazione è richiesta tra le parti, va osservato che non è necessario il ricorso agli elementi presuntivi. Ed infatti la deduzione di parte attrice circa il reale intento delle parti, volto a non trasferire il bene ed a mantenerlo nella titolarità dei simulati alienanti (sig.ri e ) è stata confermata in sede di comparsa di CP_1 CP_2 costituzione dai convenuti, i quali hanno affermato a chiare lettere che la “premessa [attorea] può essere sostanzialmente giusta in fatto” (vd. Pg. 4 comparsa di costituzione) ed hanno confermato che la vendita dei beni immobili era stata solo in apparenza voluta dalle parti, al fine di consentire ai simulati acquirenti di ottenere un prestito da destinare ai simulati alienanti.
Pertanto, ritiene questo giudice di poter accogliere la domanda volta a far dichiarare la nullità, ai sensi dell'art. 1414 cc., dell'atto di disposizione sopra indicato, ciò in quanto la volontà di simulare in via assoluta la vendita è circostanza pacifica tra le parti.
pagina 5 di 10 2) Ulteriore questione che viene in rilievo è la stipula di un patto di accollo interno tra i convenuti e gli odierni attori.
Risulta infatti parimenti pacifico che i sig. e simulando l'acquisto dell'immobile, Pt_1 Pt_2
riuscirono ad ottenere un mutuo dalla Banca Cariparma S.p.A., le cui somme sono state destinate, per espressa e concorde volontà delle parti, ai sig.ri e;
questi ultimi avrebbero dovuto CP_1 CP_2
provvedere al pagamento delle rate di mutuo, sostanzialmente accollandosi il debito contratto dagli attori con la banca ma nell'interesse dei convenuti. È evidente, allora, come la devoluzione delle somme erogate dall'istituto bancario agli odierni attori vada correttamente qualificata come un ulteriore contratto di mutuo, a titolo gratuito, stipulato tra i sig.ri e qualità di mutuanti- ed Pt_1 Parte_4
i sig.ri e -in qualità di mutuatari- ove l'obbligazione restitutoria sarebbe avvenuta CP_1 CP_2
mediante il pagamento, da parte dei sig.ri e , delle rate di mutuo gravanti sui sig.ri CP_1 CP_2
, secondo lo schema dell'adempimento del terzo di cui all'art 1180 c.c. (ed infatti i Parte_5
sig. sono terzi rispetto al mutuo stipulato dagli attori con la Cariparma). In tale Controparte_3 cornice, la fattispecie dedotta corrisponde perfettamente alla previsione di cui all'art 1273 c.c., che definisce l'accollo come la convenzione tra debitore (gli odierni attori) e terzo (gli odierni convenuti), con la quale quest'ultimo assume il debito del primo;
il meccanismo operativo di tale accollo è
l'adempimento del terzo (art 1180 c.c.).
Ciò posto, la nullità del contratto di compravendita immobiliare per simulazione non può giustificare la restituzione delle somme versate dagli odierni attori ai convenuti (e precedentemente ricevute dai primi dalla banca), ciò in quanto la disponibilità di tali somme in capo ai convenuti rappresenta proprio lo scopo dell'intera operazione negoziale posta in essere dalle parti e che ha principiato dalla stipula del contratto simulato in via assoluta.
Ed infatti, la simulazione assoluta della compravendita rappresenta proprio la ragione giustificatrice della devoluzione delle somme oggetto di mutuo contratto con la Cariparma agli odierni convenuti, laddove invece, se la vendita fosse stata realmente posta in essere, sarebbero state dagli attori destinate al pagamento del prezzo (e non sarebbe stato stipulato l'accollo). In altri termini, è l'inefficacia della vendita (e non l'efficacia della stessa) a costituire il presupposto causale (in quanto condiviso dalle parti) della stipula del prestito infruttifero tra loro stipulato.
Né gli attori hanno proposto domande volte alla caducazione o all'accertamento della inefficacia del pagina 6 di 10 contratto di mutuo “derivato”, stipulato tra gli attori ed i convenuti, che risulta ancora in essere;
pertanto, nessun obbligo restitutorio può configurarsi a carico dei convenuti.
3) Diverso è a dirsi per il titolo di credito consegnato dai simulati acquirenti in favore dei simulati alienanti.
In tal caso, ed in senso diametralmente opposto a quanto sopra rilevato, l'efficacia reale della vendita (e non la sua simulazione assoluta) rappresenta la causa giustificatrice della consegna del titolo di credito e siccome risulta nulla (o inesistente, a seconda dell'inquadramento dogmatico del fenomeno simulatorio cui si intenda aderire) tale titolo va restituito, secondo quanto previsto dalle norme in tema di ripetizione dell'indebito (art 2033 ss. c.c.), posto che, anche sotto questo aspetto, è pacifico tra le parti che la consegna effettivamente avvenne.
4) Vanno ora affrontate le domande risarcitorie.
Gli attori, infatti, hanno dedotto di aver subito danni patrimoniali e non patrimoniali.
4.1) con riguardo ai danni non patrimoniali hanno dedotto che “si trovano a vivere, oramai da svariati anni, una situazione di forte stress e disagio psico-emotivo con i conseguenti danni alla loro salute”.
Non hanno specificato in alcun modo in cosa consisterebbero tali danni alla loro salute, né in citazione, né con memoria ex art 183 co 6 n.1 cpc.
Va in proposito osservato che “Nei giudizi risarcitori la domanda deve descrivere in modo concreto i pregiudizi dei quali si chiede il ristoro, senza limitarsi a formule generiche, come la richiesta di risarcimento dei "danni subiti e subendi", perché tali domande, quando non nulle ex art. 164 cod. proc. civ., non obbligano il giudice a provvedere sul risarcimento di danni che siano concretamente descritti solo in corso di causa” (Cass 13328/2015).
Inoltre, a supporto di tali pregiudizi così come genericamente denunciati, gli attori hanno depositato certificati di medici privati risalenti, al più presto, al 2018, che riferiscono di sindrome ansiosa pagina 7 di 10 derivante da problematiche in ambito familiare (per la anche lavorativo). Pt_2
Ebbene, anche a voler superare la considerazione, di per sé assorbente, relativa alla genericità dei danni lamentati, va in tale sede considerato che non potrebbe in ogni caso rinvenirsi nesso causale tra la patologia oggetto dei referti medici ed i fatti per cui è causa, posto che non vi è corrispondenza sul piano cronologico (il contratto simulato è stato stipulato in data 28/11/2016, il certificato più antecedente risale al 4/9/2018) e che l'intervista in sede di visita ha fatto emergere problematiche familiari e lavorative (tra cui sicuramente non rientra l'accordo simulatorio con i convenuti).
Né la prova testimoniale formulata per il tramite di capitolo valutativo e generico avrebbe potuto sopperire alle carenze deduttive e probatorie appena evidenziate, è stata pertanto dichiarata inammissibile (si riporta il capito 11 della memoria ex art 183 co 6 cpc depositata in data 7/12/2022:
“Vero è che a causa di quanto accaduto i Sig.ri e Parte_2 Parte_6
trovano a vivere,oramai da svariati anni, una situazione di forte stress e disagio psico-emotivo con i conseguenti danni alla loro salute)”.
4.2) Medesime considerazioni valgono per i danni patrimoniali, anch'essi non identificati e non specificati nella loro essenza e nel loro ammontare, la cui richiesta è avanzata con formule esemplificative ed astratte prive di qualsivoglia efficacia.
Più specificamente, gli attori deducono di essere stati segnalati alla centrale rischi e di non aver potuto contrarre mutui a vario titolo o ottenere finanziamenti.
Hanno prodotto in proposito (vd all. 12) risposta della ad una istanza (che non si CP_4
comprende quale sia, in quanto non allegata) che semplicemente afferma che la fornitura continuerà ad essere gestita dall'attuale fornitore. È evidente che tale documento non è idoneo a dimostrare la sussistenza di alcun pregiudizio e, conseguentemente, a fondare alcuna pretesa risarcitoria a carattere patrimoniale.
Va in proposito rilevato che il danno patrimoniale derivante dalla segnalazione alla centrale rischi è pur sempre un danno conseguenza, che va allegato e provato (vd Cass 1931/2017 in motivazione, pg. 9 e
10; nonché Tribunale Catanzaro sez. II, 22/05/2023, ud. 16/05/2023, dep. 22/05/2023, n.791,
pagina 8 di 10 Redazione Giuffrè 2023).
Così, ancora, gli attori hanno dedotto di essere stati esclusi dai benefici previsti da varie norme per risultare formalmente intestatari di un immobile di ragguardevole valore. Non hanno prodotto, tuttavia, alcuna richiesta avanzata e alcun conseguente provvedimento di rifiuto.
Va in ogni caso aggiunto che l'intestazione formale del bene è circostanza dagli stessi voluta ed accettata, avendo gli stessi stipulato il contratto simulato e fatto emergere agli occhi dei terzi una situazione apparente che non corrispondeva alla realtà.
5) Le spese, stante la soccombenza reciproca, vanno compensate.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni ulteriore istanza disattesa, così provvede:
1) ACCERTA e DICHIARA la simulazione assoluta dell'atto di compravendita rep. nr.1158, racc. nr. 875 stipulato in data 28.11.2016, innanzi al dr. , Notaio in Volla (NA), Persona_1 avente ad oggetto l'acquisto in favore dei sig.ri e dai sig.ri Parte_1 Parte_2 CP_1
e i seguenti immobili: A) ampio appartamento cat. A3, composto di 6,5 vani
[...] CP_2 catastali, R.C. €.486,76#, riportato in catasto al foglio 8, p.lla 61 sub 3, ed annessa area pertinenziale di terreno di circa m 2 764 riportata in catasto al foglio 8, p.lle 2569,2571 e 2572, beni siti in Ottaviano
(NA) Via San Leonardo, nr.23; B) viale pavimentato, di circa m 2 62, atto a consentire un secondo accesso al predetto appartamento da Via Ferrovia dello Stato, nr.18, riportato in catasto al foglio 8, p.lla
2669 sub 1;
2) Condanna il sig. alla restituzione, in favore del Sig. CP_1 Parte_1 dell'assegno bancario nr.1063482731-12, del 28.11.2016 dell'importo di €.16.472,00#
(sedicimilaquattrocentosettantadue/00) tratto su IntesaSanpaolo S.p.A.
pagina 9 di 10 3) Rigetta tutte le altre domande;
4) ORDINA al Conservatore dei Registri Immobiliari, l'annotazione della presente sentenza con esonero da ogni responsabilità.
5) Compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
14/01/2025
Il Giudice dott. Andrea Francesco Fabbri
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