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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 25/02/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 4885/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Veronica Milone Presidente
Dott. Maria Lupo Giudice Relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4885 /2020 R.G., promossa da: (c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
26/04/1948, e residente a [...], elettivamente domiciliato in GIARRE, via Luigi Pirandello n. 16, presso lo studio dell'avv. ANTONINO
BARBAGALLO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- attore contro
(c.f. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
28/08/1946 e residente a [...], rappresentata in questo procedimento dall'Avv. Gabriella Garofalo n.q. di suo curatore speciale per nomina espressa del Tribunale ricevuta all'udienza del 14\06\2021 e che la difende in proprio.
- convenuta con l'intervento del pubblico ministero;
pagina 1 di 7 rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 28/11/2024, sulle conclusioni precisate come in atti, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 15/11/2020 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in ROMA il giorno 23/09/1972, dalla quale si era separato Controparte_1
con sentenza del Tribunale di Siracusa n. 499/2014, pubblicata in data 5.3.2014, come riformata, quanto alle questioni economiche, dalla sentenza della Corte di Appello di
Catania n. 1197/2015, del 7.7.2015; chiedeva, altresì, di revocare l'obbligo posto a carico dello stesso di contribuire al mantenimento della moglie, stante l'inadempimento della medesima agli obblighi assunti in sede di separazione, nonché di revocare gli accordi assunti dai coniugi quanto all'utilizzo della casa coniugale e la destinazione delle somme ricavate dalla vendita della stessa.
Con comparsa depositata in data 02/07/2021 si costituiva la resistente, aderendo alla domanda di divorzio e chiedendo, nel resto, confermarsi le condizioni della sentenza di separazione tra i coniugi.
All'udienza presidenziale del 03.05.202, il Presidente, preso atto della condizione psicofisica di , trasmetteva gli atti al Pubblico Ministero al Controparte_1 fine di valutare l'opportunità di richiedere l'apertura di un'amministrazione di sostegno per la stessa e, alla successiva udienza, del 14.6.2021, constatato che la resistente è affetta da malattia di mente, nominava curatore speciale della medesima l'avv. Gabriella Garofalo.
All'udienza del 12.7.2021 i coniugi (la convenuta nella persona del curatore speciale all'uopo nominato) comparivano innanzi al Presidente che, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, confermava in via temporanea ed urgente le condizioni che regolano la separazione;
il Presidente, quindi, nominava il Giudice Istruttore e fissava l'udienza del 22.2.2022 per la comparizione delle parti e la trattazione della causa.
Con il deposito degli scritti integrativi, entrambe le parti insistevano nelle domande originarie.
pagina 2 di 7 All'udienza del 22.2.2022, celebrata secondo le modalità di cui all'art. 221, comma 4 del
D.L. 34/2020 conv. in L. n. 77/2020, rilevata l'inammissibilità delle domande di modifica degli accordi assunti in sede di separazione, viste le richieste delle parti, la causa veniva rimessa al Collegio per la pronuncia sullo status, senza concessione dei termini ex art. 190
c.p.c..
Con sentenza non definitiva n. 821/2022, pubblicata in data 9.5.2022 il Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e, con separata ordinanza rimetteva la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio sulle altre domande, concedendo alle parti i termini ex art. 183, comma sesto c.p.c., tempestivamente richiesti.
Depositate le memorie istruttorie, all'udienza del 20.12.2022, celebrata secondo le modalità di cui all'art. 221, comma 4 del D.L. 34/2020 conv. in L. n. 77/2020, il Giudice Istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 28.11.2024 i difensori delle parti, quindi, autorizzati dal Giudice, precisavano le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2.Essendo stata già pronunciata la sentenza non definitiva sullo status, il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sulle sole questioni economiche e, in particolare, sull'assegno divorzile e sull'assegnazione della casa coniugale.
3. La domanda di corresponsione di un assegno divorzile a favore di CP_1
merita accoglimento.
[...]
In punto di diritto, devono prendersi le mosse dalla pronuncia delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione n. 18287/2018, che ha trattato approfonditamente il tema dell'assegno divorzile, discostandosi dalla precedente sentenza della Cassazione n. 11504/2017, fino a quel momento recepita dai Tribunali di merito.
Non v'è dubbio che il rispetto della funzione nomofilattica della Suprema Corte impone al collegio di applicare il principio di diritto sancito nella pronuncia in esame.
Le SS.UU. partendo dall'assunto in base al quale lo scioglimento del vincolo del pagina 3 di 7 matrimonio incide sullo status di coniuge, ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare, hanno riconosciuto all'assegno divorzile una funzione composita sia di natura assistenziale (fondata sui parametri delle condizioni dei coniugi e del reddito di entrambi), sia di natura compensativa - perequativa (basata sulla valutazione complessiva del contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge sia alla condizione della famiglia che alla formazione del patrimonio dell'altro partner), sia di natura risarcitoria.
La ratio risiede nella necessità di valorizzare, anche nella fase dello scioglimento del matrimonio, il principio di pari dignità dei coniugi, dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future.
Ciò perché la natura e l'entità del sopraindicato contributo deve essere frutto delle decisioni comuni adottate in sede di costituzione e formazione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endo-familiari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'articolo 143 c.c..
Del resto, sono proprio le decisioni comuni adottate nel contesto della vita matrimoniale a costituire l'espressione tipica dei principi costituzionali di autodeterminazione e di auto- responsabilità sulla base dei quali, ex art. 2 e 29 Cost., si fonda la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio.
In tal modo le Sezioni Unite della Cassazione superano definitivamente la tradizionale scissione tra i criteri per la valutazione sull'an dell'assegno divorzile e quelli per la successiva – ed eventuale - determinazione del quantum, su cui faceva leva la giurisprudenza di legittimità fin dagli anni novanta del secolo scorso.
Il parametro sulla base del quale deve essere fondato, oggi, l'accertamento del diritto all'assegno divorzile ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata, degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 c. 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza.
pagina 4 di 7 Partendo da questo principio le SS.UU del 2018, pur condividendo con la pronuncia n.11504/2017 il superamento del criterio del tenore di vita goduto durante la vita matrimoniale, hanno sottolineato che il principio di autodeterminazione del singolo all'interno delle formazioni sociali nelle quali afferma e sviluppa la sua personalità, espresso nell'art. 2 della Carta Costituzionale, costituisce l'emblema dei rapporti familiari;
l'autodeterminazione dell'individuo, però, non si esaurisce con la facoltà di sciogliersi – anche unilateralmente - dal vincolo matrimoniale, ma preesiste a tale determinazione e connota tutta la relazione coniugale, in particolare nella fase di definizione e condivisione dei ruoli endofamiliari.
Allo stesso modo anche l'autoresponsabilità costituisce un cardine dell'intera relazione matrimoniale, su di essa fondandosi l'obbligo di assistenza e di collaborazione nella vita familiare, con la precisazione che la modalità di conduzione della vita familiare è il frutto di decisioni libere e condivise dei coniugi, che si riversano anche sulla formazione delle condizioni economiche del singolo all'interno della comunità familiare.
Per questi motivi
la pronuncia in esame ha sottolineato la preminenza della funzione equilibratrice - perequativa dell'assegno di divorzio e la necessità di accertare, nei casi in cui vi sia uno squilibrio tra le condizioni economiche delle parti al momento della disgregazione del vincolo matrimoniale, se tale squilibrio sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente.
All'esito di questa ricostruzione del ragionamento seguito delle SSUU del 2018, si ritiene opportuno riportare il principio di diritto dalle stesse affermato: “ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso
l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-
pagina 5 di 7 patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
Svolta tale premessa di ordine giuridico, nel caso di specie, innanzitutto è pacifico che a causa della propria condizione psico-fisica, per la quale, è stato, Controparte_1 tra l'altro, nominato oggi un curatore speciale per la rappresentanza in giudizio, è nella impossibilità di procurarsi da sola i mezzi di sussistenza necessari per vivere.
Ciò posto, con riferimento alla condizione economico – reddituale delle parti, dalle allegazioni delle stesse e dalla documentazione prodotta è emersa una sproporzione reddituale in favore del ricorrente, presente fin dall'epoca della separazione, ragion per cui, era stato previsto in tale sede un assegno di mantenimento a carico del ricorrente pari a
300,00 euro.
precedentemente, impiegato della , oggi percepisce una Parte_1 CP_2 pensione pari ad € 1600/00 mensile, (come da cedolino allegato), mentre non vi è prova documentale delle ulteriori spese allegate.
attualmente, percepisce pensione sociale pari a 380,00 euro mensili Controparte_1
(all.to 2); è comproprietaria con l'ex marito della casa sita in Via Martoglio, della quale sostiene tutte le spese correnti (ora ridotte al minimo); è ricoverata presso una struttura
(Residence degli Ulivi) in regime di compartecipazione con il Comune di Melilli, al quale corrisponde la somma di € 21,53 al giorno a titolo di contributo (si calcoli 645,69 € su trenta giorni, cioè la quasi totalità delle sue entrate) (all.ti 3 e 4); allo stato non risulta titolare di indennità di accompagnamento.
Alla luce delle superiori considerazioni, a sostegno della sussistenza del diritto della resistente a percepire l'assegno divorzile militano certamente la sproporzione reddituale, la lunga durata del vincolo coniugale (sorto nel 1972), l'inabilità alla stessa al lavoro a causa del suo stato di salute.
Mentre a nulla rileva, in questa sede, l'asserito inadempimento di Controparte_1
rispetto obblighi assunti in sede di separazione.
pagina 6 di 7 Per quanto sopra, bilanciando i contrapposti interessi ed alla luce dei parametri delineati dalle Sezioni Unite, appare equo determinare l'importo dell'assegno a carico del ricorrente nella somma di euro 250.00 al mese, oltre rivalutazione automatica.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza;
per cui, va condannato a Parte_1
pagare le spese di lite.
La liquidazione viene effettuata, come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal DM 142/2022, avuto riguardo allo scaglione per le cause di valore indeterminabile, secondo valori minimi con riferimento alla fase di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto dell'assenza della fase istruttoria e della scarsa difficoltà delle questioni giuridiche affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 4885/2020
R.G., definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, vista la sentenza non definitiva n. 821/2022, pubblicata il 10.05.2022, con cui veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra Parte_1
e , il 22.09.1972, così decide:
[...] Controparte_1
pone a carico di l'obbligo di versare – entro giorno 5 di ogni mese - la Parte_1
somma di euro 250,00 in favore di a titolo di assegno divorzile Controparte_1
(somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat); con decorrenza dalla domanda
(15.11.2020); condanna a corrispondere a controparte le spese di lite, liquidate in Parte_1 complessivi € 2.906,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
Così deciso in Siracusa, il 20 Febbraio 2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Veronica Milone Presidente
Dott. Maria Lupo Giudice Relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4885 /2020 R.G., promossa da: (c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
26/04/1948, e residente a [...], elettivamente domiciliato in GIARRE, via Luigi Pirandello n. 16, presso lo studio dell'avv. ANTONINO
BARBAGALLO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- attore contro
(c.f. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
28/08/1946 e residente a [...], rappresentata in questo procedimento dall'Avv. Gabriella Garofalo n.q. di suo curatore speciale per nomina espressa del Tribunale ricevuta all'udienza del 14\06\2021 e che la difende in proprio.
- convenuta con l'intervento del pubblico ministero;
pagina 1 di 7 rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 28/11/2024, sulle conclusioni precisate come in atti, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 15/11/2020 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in ROMA il giorno 23/09/1972, dalla quale si era separato Controparte_1
con sentenza del Tribunale di Siracusa n. 499/2014, pubblicata in data 5.3.2014, come riformata, quanto alle questioni economiche, dalla sentenza della Corte di Appello di
Catania n. 1197/2015, del 7.7.2015; chiedeva, altresì, di revocare l'obbligo posto a carico dello stesso di contribuire al mantenimento della moglie, stante l'inadempimento della medesima agli obblighi assunti in sede di separazione, nonché di revocare gli accordi assunti dai coniugi quanto all'utilizzo della casa coniugale e la destinazione delle somme ricavate dalla vendita della stessa.
Con comparsa depositata in data 02/07/2021 si costituiva la resistente, aderendo alla domanda di divorzio e chiedendo, nel resto, confermarsi le condizioni della sentenza di separazione tra i coniugi.
All'udienza presidenziale del 03.05.202, il Presidente, preso atto della condizione psicofisica di , trasmetteva gli atti al Pubblico Ministero al Controparte_1 fine di valutare l'opportunità di richiedere l'apertura di un'amministrazione di sostegno per la stessa e, alla successiva udienza, del 14.6.2021, constatato che la resistente è affetta da malattia di mente, nominava curatore speciale della medesima l'avv. Gabriella Garofalo.
All'udienza del 12.7.2021 i coniugi (la convenuta nella persona del curatore speciale all'uopo nominato) comparivano innanzi al Presidente che, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, confermava in via temporanea ed urgente le condizioni che regolano la separazione;
il Presidente, quindi, nominava il Giudice Istruttore e fissava l'udienza del 22.2.2022 per la comparizione delle parti e la trattazione della causa.
Con il deposito degli scritti integrativi, entrambe le parti insistevano nelle domande originarie.
pagina 2 di 7 All'udienza del 22.2.2022, celebrata secondo le modalità di cui all'art. 221, comma 4 del
D.L. 34/2020 conv. in L. n. 77/2020, rilevata l'inammissibilità delle domande di modifica degli accordi assunti in sede di separazione, viste le richieste delle parti, la causa veniva rimessa al Collegio per la pronuncia sullo status, senza concessione dei termini ex art. 190
c.p.c..
Con sentenza non definitiva n. 821/2022, pubblicata in data 9.5.2022 il Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e, con separata ordinanza rimetteva la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio sulle altre domande, concedendo alle parti i termini ex art. 183, comma sesto c.p.c., tempestivamente richiesti.
Depositate le memorie istruttorie, all'udienza del 20.12.2022, celebrata secondo le modalità di cui all'art. 221, comma 4 del D.L. 34/2020 conv. in L. n. 77/2020, il Giudice Istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 28.11.2024 i difensori delle parti, quindi, autorizzati dal Giudice, precisavano le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2.Essendo stata già pronunciata la sentenza non definitiva sullo status, il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sulle sole questioni economiche e, in particolare, sull'assegno divorzile e sull'assegnazione della casa coniugale.
3. La domanda di corresponsione di un assegno divorzile a favore di CP_1
merita accoglimento.
[...]
In punto di diritto, devono prendersi le mosse dalla pronuncia delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione n. 18287/2018, che ha trattato approfonditamente il tema dell'assegno divorzile, discostandosi dalla precedente sentenza della Cassazione n. 11504/2017, fino a quel momento recepita dai Tribunali di merito.
Non v'è dubbio che il rispetto della funzione nomofilattica della Suprema Corte impone al collegio di applicare il principio di diritto sancito nella pronuncia in esame.
Le SS.UU. partendo dall'assunto in base al quale lo scioglimento del vincolo del pagina 3 di 7 matrimonio incide sullo status di coniuge, ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare, hanno riconosciuto all'assegno divorzile una funzione composita sia di natura assistenziale (fondata sui parametri delle condizioni dei coniugi e del reddito di entrambi), sia di natura compensativa - perequativa (basata sulla valutazione complessiva del contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge sia alla condizione della famiglia che alla formazione del patrimonio dell'altro partner), sia di natura risarcitoria.
La ratio risiede nella necessità di valorizzare, anche nella fase dello scioglimento del matrimonio, il principio di pari dignità dei coniugi, dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future.
Ciò perché la natura e l'entità del sopraindicato contributo deve essere frutto delle decisioni comuni adottate in sede di costituzione e formazione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endo-familiari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'articolo 143 c.c..
Del resto, sono proprio le decisioni comuni adottate nel contesto della vita matrimoniale a costituire l'espressione tipica dei principi costituzionali di autodeterminazione e di auto- responsabilità sulla base dei quali, ex art. 2 e 29 Cost., si fonda la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio.
In tal modo le Sezioni Unite della Cassazione superano definitivamente la tradizionale scissione tra i criteri per la valutazione sull'an dell'assegno divorzile e quelli per la successiva – ed eventuale - determinazione del quantum, su cui faceva leva la giurisprudenza di legittimità fin dagli anni novanta del secolo scorso.
Il parametro sulla base del quale deve essere fondato, oggi, l'accertamento del diritto all'assegno divorzile ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata, degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 c. 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza.
pagina 4 di 7 Partendo da questo principio le SS.UU del 2018, pur condividendo con la pronuncia n.11504/2017 il superamento del criterio del tenore di vita goduto durante la vita matrimoniale, hanno sottolineato che il principio di autodeterminazione del singolo all'interno delle formazioni sociali nelle quali afferma e sviluppa la sua personalità, espresso nell'art. 2 della Carta Costituzionale, costituisce l'emblema dei rapporti familiari;
l'autodeterminazione dell'individuo, però, non si esaurisce con la facoltà di sciogliersi – anche unilateralmente - dal vincolo matrimoniale, ma preesiste a tale determinazione e connota tutta la relazione coniugale, in particolare nella fase di definizione e condivisione dei ruoli endofamiliari.
Allo stesso modo anche l'autoresponsabilità costituisce un cardine dell'intera relazione matrimoniale, su di essa fondandosi l'obbligo di assistenza e di collaborazione nella vita familiare, con la precisazione che la modalità di conduzione della vita familiare è il frutto di decisioni libere e condivise dei coniugi, che si riversano anche sulla formazione delle condizioni economiche del singolo all'interno della comunità familiare.
Per questi motivi
la pronuncia in esame ha sottolineato la preminenza della funzione equilibratrice - perequativa dell'assegno di divorzio e la necessità di accertare, nei casi in cui vi sia uno squilibrio tra le condizioni economiche delle parti al momento della disgregazione del vincolo matrimoniale, se tale squilibrio sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente.
All'esito di questa ricostruzione del ragionamento seguito delle SSUU del 2018, si ritiene opportuno riportare il principio di diritto dalle stesse affermato: “ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso
l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-
pagina 5 di 7 patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
Svolta tale premessa di ordine giuridico, nel caso di specie, innanzitutto è pacifico che a causa della propria condizione psico-fisica, per la quale, è stato, Controparte_1 tra l'altro, nominato oggi un curatore speciale per la rappresentanza in giudizio, è nella impossibilità di procurarsi da sola i mezzi di sussistenza necessari per vivere.
Ciò posto, con riferimento alla condizione economico – reddituale delle parti, dalle allegazioni delle stesse e dalla documentazione prodotta è emersa una sproporzione reddituale in favore del ricorrente, presente fin dall'epoca della separazione, ragion per cui, era stato previsto in tale sede un assegno di mantenimento a carico del ricorrente pari a
300,00 euro.
precedentemente, impiegato della , oggi percepisce una Parte_1 CP_2 pensione pari ad € 1600/00 mensile, (come da cedolino allegato), mentre non vi è prova documentale delle ulteriori spese allegate.
attualmente, percepisce pensione sociale pari a 380,00 euro mensili Controparte_1
(all.to 2); è comproprietaria con l'ex marito della casa sita in Via Martoglio, della quale sostiene tutte le spese correnti (ora ridotte al minimo); è ricoverata presso una struttura
(Residence degli Ulivi) in regime di compartecipazione con il Comune di Melilli, al quale corrisponde la somma di € 21,53 al giorno a titolo di contributo (si calcoli 645,69 € su trenta giorni, cioè la quasi totalità delle sue entrate) (all.ti 3 e 4); allo stato non risulta titolare di indennità di accompagnamento.
Alla luce delle superiori considerazioni, a sostegno della sussistenza del diritto della resistente a percepire l'assegno divorzile militano certamente la sproporzione reddituale, la lunga durata del vincolo coniugale (sorto nel 1972), l'inabilità alla stessa al lavoro a causa del suo stato di salute.
Mentre a nulla rileva, in questa sede, l'asserito inadempimento di Controparte_1
rispetto obblighi assunti in sede di separazione.
pagina 6 di 7 Per quanto sopra, bilanciando i contrapposti interessi ed alla luce dei parametri delineati dalle Sezioni Unite, appare equo determinare l'importo dell'assegno a carico del ricorrente nella somma di euro 250.00 al mese, oltre rivalutazione automatica.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza;
per cui, va condannato a Parte_1
pagare le spese di lite.
La liquidazione viene effettuata, come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal DM 142/2022, avuto riguardo allo scaglione per le cause di valore indeterminabile, secondo valori minimi con riferimento alla fase di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto dell'assenza della fase istruttoria e della scarsa difficoltà delle questioni giuridiche affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 4885/2020
R.G., definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, vista la sentenza non definitiva n. 821/2022, pubblicata il 10.05.2022, con cui veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra Parte_1
e , il 22.09.1972, così decide:
[...] Controparte_1
pone a carico di l'obbligo di versare – entro giorno 5 di ogni mese - la Parte_1
somma di euro 250,00 in favore di a titolo di assegno divorzile Controparte_1
(somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat); con decorrenza dalla domanda
(15.11.2020); condanna a corrispondere a controparte le spese di lite, liquidate in Parte_1 complessivi € 2.906,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
Così deciso in Siracusa, il 20 Febbraio 2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
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